Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 31 - 4037
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita ambientale
relativo al progetto di riapertura della cava sita in localita Pret Basso
( lotti 24, 25 e 26) del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) presentato dalla
Ditta Fabrizio Salusso
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito
al progetto di riapertura cava sita in località Pret Basso (lotti 24, 25
e 26) del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) presentato dalla Ditta Fabrizio
Salusso con sede in Via Basserotto n. 13 del Comune di Bagnolo Piemonte
(CN), in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni
di seguito evidenziate:
* il progetto proposto risulta definito in coerenza con lesigenza di tutela
delle componenti ambientali coinvolte;
* per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione,
già sperimentate, e di recupero ambientale che non snaturano la capacità
riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;
* la sequenza dei lavori di coltivazione che va ad interessare unarea
attualmente in attività e la stessa evoluzione dei lavori allinterno delle
singole zone progettuali consentono un recupero ambientale in corso dopera;
* gli interventi di recupero ambientale garantiscono un soddisfacente reinserimento
delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, ferma restando la
possibilità di introdurre, in fase di attuazione, modifiche migliorative
alla luce di nuove tecniche che potranno essere messe eventualmente a disposizione;
* lattività estrattiva in località Pret Basso costituisce parte di una
realtà produttiva di pietra ornamentale del Piemonte di interesse internazionale.
Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:
* siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione
di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso dopera previste
nellallegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978, nellatto
unico ex l.r. 45/1989 e nella determinazione ex D.lgs 490/1999 i cui contenuti
sono stati approvati in sede di riunione di Conferenza del 4 settembre
2001;
* lAmministrazione comunale, dintesa con lA.R.P.A., nellambito dei
compiti di supporto tecnico, previsto dalla l.r. 40/1998, e nelle more
di approvazione dei Piani Attuativi dei poli estrattivi, previsti nel II°
stralcio del D.P.A.E., concorda un piano di monitoraggio relativamente
alla qualità del rio Bialot secondo lindice I.B.E e lanalisi dei solidi
sospesi;
* nella fascia perimetrale di raccordo morfologico al ciglio, in presenza
di eccessiva pietrosità del substrato, in alternativa alle georeti o comunque
a supporti continui organici, proposti dal C.F.S. con nota n. 10390 del
4 settembre 2001, potranno essere utilizzate matrici cellulosiche attive
in quanto maggiormente congruenti con la micromorfologia locale;
* il piazzale e la pista di cava siano mantenuti ad un grado di umidità
congruo per labbattimento delle polveri;
* siano realizzate tutte le prescrizioni previste nel documento predisposto
dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, così come modificato
ed integrato dalla Conferenza dei Servizi e nei pareri ex l.r. 45/1989;
* in corso dopera e a seguito delle relazioni di consuntivo concernenti
i lavori di recupero ambientale, eseguiti annualmente, le Amministrazioni
si riservano di prescrivere modalità esecutive per ottimizzare il reinserimento
del sito nel contesto forestale della zona, ferme restando le finalità
e gli scopi del progetto approvato.
Di dare atto che ai sensi dellart. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:
* il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore
regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi
favorevolmente con atto unico n. 10717 del 13/09/2001, ai sensi della l.r.
45/1989;
Di dare atto, altresì, che:
* il Comune di Bagnolo Piemonte si impegna ad autorizzare lintervento
estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione
dellautorizzazione ex D.lgs 490/1999;
* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte
integrante:
* atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 10717 del 13/09/2001 del Corpo Forestale
dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;
* contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva;
* verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute
del 10 gennaio 2001, 17 aprile 2001 e 4 settembre 2001;
* nota dellAssessore della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio Deposito Progetti della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
(omissis)