Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 31 - 4037

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di riapertura della cava sita in localita’ Pret Basso ( lotti 24, 25 e 26) del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) presentato dalla Ditta Fabrizio Salusso

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di riapertura cava sita in località Pret Basso (lotti 24, 25 e 26) del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) presentato dalla Ditta Fabrizio Salusso con sede in Via Basserotto n. 13 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* il progetto proposto risulta definito in coerenza con l’esigenza di tutela delle componenti ambientali coinvolte;

* per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione, già sperimentate, e di recupero ambientale che non snaturano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

* la sequenza dei lavori di coltivazione che va ad interessare un’area attualmente in attività e la stessa evoluzione dei lavori all’interno delle singole zone progettuali consentono un recupero ambientale in corso d’opera;

* gli interventi di recupero ambientale garantiscono un soddisfacente reinserimento delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, ferma restando la possibilità di introdurre, in fase di attuazione, modifiche migliorative alla luce di nuove tecniche che potranno essere messe eventualmente a disposizione;

* l’attività estrattiva in località Pret Basso costituisce parte di una realtà produttiva di pietra ornamentale del Piemonte di interesse internazionale.

Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

* siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso d’opera previste nell’allegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978, nell’atto unico ex l.r. 45/1989 e nella determinazione ex D.lgs 490/1999 i cui contenuti sono stati approvati in sede di riunione di Conferenza del 4 settembre 2001;

* l’Amministrazione comunale, d’intesa con l’A.R.P.A., nell’ambito dei compiti di supporto tecnico, previsto dalla l.r. 40/1998, e nelle more di approvazione dei Piani Attuativi dei poli estrattivi, previsti nel II° stralcio del D.P.A.E., concorda un piano di monitoraggio relativamente alla qualità del rio Bialot secondo l’indice I.B.E e l’analisi dei solidi sospesi;

* nella fascia perimetrale di raccordo morfologico al ciglio, in presenza di eccessiva pietrosità del substrato, in alternativa alle georeti o comunque a supporti continui organici, proposti dal C.F.S. con nota n. 10390 del 4 settembre 2001, potranno essere utilizzate matrici cellulosiche attive in quanto maggiormente congruenti con la micromorfologia locale;

* il piazzale e la pista di cava siano mantenuti ad un grado di umidità congruo per l’abbattimento delle polveri;

* siano realizzate tutte le prescrizioni previste nel documento predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, così come modificato ed integrato dalla Conferenza dei Servizi e nei pareri ex l.r. 45/1989;

* in corso d’opera e a seguito delle relazioni di consuntivo concernenti i lavori di recupero ambientale, eseguiti annualmente, le Amministrazioni si riservano di prescrivere modalità esecutive per ottimizzare il reinserimento del sito nel contesto forestale della zona, ferme restando le finalità e gli scopi del progetto approvato.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:

* il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi favorevolmente con atto unico n. 10717 del 13/09/2001, ai sensi della l.r. 45/1989;

Di dare atto, altresì, che:

* il Comune di Bagnolo Piemonte si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione dell’autorizzazione ex D.lgs 490/1999;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte integrante:

* atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 10717 del 13/09/2001 del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;

* contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

* verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute del 10 gennaio 2001, 17 aprile 2001 e 4 settembre 2001;

* nota dell’Assessore della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)