Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 24 - 4030

D.G.R. n. 220-44119 del 20 marzo 1995, D.G.R. n. 176-2106 del 09 ottobre 1995, D.G.R. n. 83-19074 del 12 maggio 1997, D.G.R. n. 14-28183 del 20 settembre 1999. Revoca

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

Con D.G.R. n. 220-44119 del 20 marzo1995 e s.m.i., in applicazione della Legge 04 dicembre 1993, n. 492 è stato istituito il Nucleo di valutazione Regionale, onde consentire la valutazione di studi di fattibilità predisposti in attuazione dell’art.20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67;

considerato che con la piena attuazione della Legge sulle opere pubbliche (n. 109/94 e s.m.i), nonché del suo Regolamento di attuazione sono stati introdotti dei nuovi adempimenti quali, tra gli altri, la predisposizione del programma triennale dei lavori da parte degli enti appaltanti le opere pubbliche.

Nella fattispecie l’Art. 14 della stessa Legge dispone che l’attività di realizzazione dei lavori si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui individuati, predispongano ed approvino, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

In considerazione quindi, che gli Enti richiamati a tale adempimento dovranno inserire nei loro programmi triennali, anche gli interventi finanziati con l’art20 L.67/88.

Verificato che le valutazioni e pareri ricadenti ad oggi di pertinenza regionale, sulla compatibilità e congruità degli stessi programmi, sono adempiuti dal personale della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Onde consentire una più organica e snella procedura nella valutazione delle proposte presentate dagli Enti interessati;

la Giunta Regionale, unanime, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

* per le motivazioni espresse in premessa, di revocare la D.G.R. n. 220-44119 del 20 marzo 1995, D.G.R. n. 176-2106 del 09 ottobre 1995, D.G.R. n. 83-19074 del 12 maggio 1997, D.G.R. n. 14-28183 del 20 settembre 1999.

(omissis)