Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 38-4043
Legge Regionale 44/2000: definizione dei rapporti tra la Regione Piemonte
e le Province piemontesi per lavvalimento per un periodo transitorio fino
al 31.03.2002 delle Province piemontesi per lespletamento delle funzioni
di cui agli artt. 5,6,7, 10 e 14 del Codice della Strada D.Lgs. 285/92
e s.m.e.i., sulla rete delle strade demaniali regionali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di avvalersi, per un periodo transitorio fino al 31.03.2002, dei competenti
organi provinciali per lesercizio delle funzioni attribuite allEnte proprietario
dagli artt. 5, 6, 7 e 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sulle strade regionali;
2. di stabilire che, per un periodo transitorio fino al 31.03.2002, i canoni
relativi alluso straordinario del suolo regionale relativo alla rete stradale
regionale e sue pertinenze sono determinati nellentità prevista attualmente
dallANAS;
3. di stabilire che, per un periodo transitorio fino al 31.03.2002, i proventi
derivanti dallesercizio, da parte delle Province, delle funzioni di cui
allart. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulle strade
regionali, delegati alle Province attraverso il comma 2, lettera c), dellart.
102 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.e i., devono essere
versati alla Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4;
4. di riconoscere alle Province piemontesi, a titolo di rimborso per le
spese generali e di istruttoria derivanti dallesercizio delle funzioni
di cui al punto 3 precedente, il 10% dei canoni riscossi che verranno direttamente
introitati dalle Province;
5. di stabilire che, decorsi 60 giorni dal termine del periodo transitorio
di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione, ciascuna Provincia
dovrà presentare una adeguata relazione tecnica ed economica sullattività
svolta.
(omissis)