Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 38-4043

Legge Regionale 44/2000: definizione dei rapporti tra la Regione Piemonte e le Province piemontesi per l’avvalimento per un periodo transitorio fino al 31.03.2002 delle Province piemontesi per l’espletamento delle funzioni di cui agli artt. 5,6,7, 10 e 14 del “Codice della Strada” D.Lgs. 285/92 e s.m.e.i., sulla rete delle strade demaniali regionali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di avvalersi, per un periodo transitorio fino al 31.03.2002, dei competenti organi provinciali per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Ente proprietario dagli artt. 5, 6, 7 e 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulle strade regionali;

2. di stabilire che, per un periodo transitorio fino al 31.03.2002, i canoni relativi all’uso straordinario del suolo regionale relativo alla rete stradale regionale e sue pertinenze sono determinati nell’entità prevista attualmente dall’ANAS;

3. di stabilire che, per un periodo transitorio fino al 31.03.2002, i proventi derivanti dall’esercizio, da parte delle Province, delle funzioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulle strade regionali, delegati alle Province attraverso il comma 2, lettera c), dell’art. 102 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.e i., devono essere versati alla Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4;

4. di riconoscere alle Province piemontesi, a titolo di rimborso per le spese generali e di istruttoria derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui al punto 3 precedente, il 10% dei canoni riscossi che verranno direttamente introitati dalle Province;

5. di stabilire che, decorsi 60 giorni dal termine del periodo transitorio di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione, ciascuna Provincia dovrà presentare una adeguata relazione tecnica ed economica sull’attività svolta.

(omissis)