Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Codice 25.9
Ditta: Comune di Cannero. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione
di nuovo porto turistico in Comune di Cannero
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che al Comune di Cannero possa essere rilasciata lautorizzazione per la
costruzione di un nuovo porto turistico, consistente essenzialmente nella
realizzazione di una diga galleggiante costituita da elementi prefabbricati
in calcestruzzo armato che si estende per una lunghezza di circa 140 metri
ad una distanza della banchina stessa di circa 3,5 metri, alla quale saranno
fissati i fingers di ormeggio, le gallocce di ormeggio, gli erogatori di
servizi e tutti gli accessori necessari per rendere funzionale la struttura
di attracco, tale struttura è ancorata tramite catene a dei corpi morti,
inoltre si prevede lo spostamento del pontile galleggiante esistente dalla
sua attuale ubicazione allarea del Lido in località Cantone.
I lavori dovranno essere eseguiti nella posizione e secondo le modalità
indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che,
debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti al richiedente,
subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon
regime idraulico delle acque del lago interessato, restando a carico di
codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per
eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) lancoraggio del pontile al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente
a permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua anche nel caso
di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità
in modo da evitare pericolo di deriva;
3) il dragaggio dovrà essere realizzato previa verifica delle fondazioni
dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento e secondo
le eventuali indicazioni che potranno essere fornite dal Commissario Italiano
per la Convenzione Italo - Svizzera sulla pesca;
4) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità
delle opere in argomento;
5) il Comune di Cannero è direttamente responsabile verso terzi di ogni
danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne
lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse
danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino
costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione
e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore.
In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda
il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio
del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928,
n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente
venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al
fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione
per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione
dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni
autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione
Italo-Svizzera, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico
-, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 1 agosto 2001, n. 1076
Giovanni Ercole