Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Codice 25.7
D.D. 1 agosto 2001, n. 1071

Lago Maggiore in Comune di Lesa. Nulla osta ai soli fini idraulici per la ristrutturazione di fabbricato di proprietà comunale da adibirsi a circolo nautico polivalente e realizzazione di n. 2 pontili galleggianti. Ditta: Comune di Lesa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che nulla osta ai soli fini idraulici, affinchè al Comune di Lesa possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale per formazione circolo nautico polivalente e realizzazione di n. 2 pontili galleggianti.

I sopracitati interventi ed i pontili dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) i pontili galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) l’ancoraggio dei pontili galleggianti a terra ed al corpo morto dovrà essere sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare massima garanzia di solidità in modo da evitare il pericolo di deriva;

3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5) si ritiene opportuno l’uso del piano seminterrato a rimessaggio e locali servizi;

6) il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni giudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente nulla osta.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ente, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi