Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.4
Autorizzazione idraulica n. 461 per opere di manutenzione idraulico forestale
sul T. Museglia e Rio Pianassi in Comune di Montacuto e sul Rio Sermasa
in Comune di Fabbrica Curone. Legge 183/89. Richiedente: Comunità Montana
delle Valli Curone - Grue - Ossona
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana delle Valli
Curone - Grue - Ossona con sede in San Sebastiano Curone, Piazza Roma n.
12, ad eseguire le opere ricadenti su aste torrentizie pubbliche nella
posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella relazione
tecnica e nella tavola 1 allegati allistanza, che si restituiscono al
richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti condizioni:
1. lopera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche
di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveose di natura
litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni
o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi;
nel caso di allontanamento del materiale dallalveo venga seguita lordinaria
pratica per il pagamento delleventuale canone demaniale;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
al buon regime idraulico del corso dacqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per anni 1 e pertanto i lavori
in argomento dovranno pertanto essere eseguiti entro il termine sopraindicato,
con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per
giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini
previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa
del Suolo di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione
dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare
la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo
del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione
il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante
che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore,
dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a
monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di
garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere
autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione
nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua
che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate
incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse
derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo
le vigenti norme.
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine
della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle
aree demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della
L.R. 26/4/2000, n. 44.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 30 luglio 2001, n. 1055
Mauro Forno