Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Codice 25.6
D.D. 24 luglio 2001, n. 1021

R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 3891 - Lavori di adeguamento difese spondali della centrale idroelettrica di S. Damiano ed esportazione di materiale litoide lungo il T. Maira in Comune di S. Damiano Macra - Richiedente: Società ENEL Produzione S.p.A. -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società ENEL Produzione S.p.A. - Unità di Business Idroelettrica di Cuneo - con sede in Via Pertini 2 - 12100 Cuneo ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza.

Relativamente agli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 si richiede l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di che trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici).

I lavori in argomento dovranno pertanto essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

Relativamente all’intervento di cui al punto 5 si richiede l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, ai sensi della deliberazione in data 28.2.89 n. 1000 C.R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale:

1. La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T. U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 º 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione;

2. Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;

3. Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiegato dei seguenti mezzi:

Mezzo    Modello    Targa
Escavatore cingolato    Komatsu PC 210-6    —-
Escavatore cingolato    Komatsu PC 210 - 6 Active    —-
Escavatore cingolato    FAI 1300 C    —-
Autocarro 3 assi
mezzo d’opera    Astra H7D64 - 38    AP 509 TH
Autocarro 3 assi
mezzo d’opera    Astra BM 305 F    Roma 99513P
Autocarro 3 assi
mezzo d’opera    Astra H6D84 - 38    AJ 589 CS

4. E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione;

5. Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di 90 (novanta) giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data della determina. La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 8.170.000 a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso in base alla seguente tabella:

6. L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

7. Nessuna variante a quanto stabilito dalla presente Determina potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

8. Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva. La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

9. Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

10. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli di progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo