Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Codice 25.4
Realizzazione di una trincea drenante in località Monteggio nel Comune
di Cremolino per ricaricare la falda perialveale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Acquedotto Val Badone
con sede in Piazza Emanuele II n. 7, ad eseguire le opere in oggetto nella
posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella relazione
tecnica e nelle tavole 1-2-3 e 4 allegate allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti condizioni:
1. lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche
di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura
litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni
o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi;
nel caso di allontanamento del materiale dallalveo venga seguita lordinaria
pratica per il pagamento delleventuale canone demaniale;
3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dallesecuzione
dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte,
restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente
cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per anni 1 e pertanto i lavori
in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro
il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno
essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute
a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto
autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori
non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa
del Suolo di Alessandria a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione
dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare
la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo
del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione
il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante
che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore,
dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a
monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di
garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto
autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione
nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua
o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il
buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo
le vigenti norme.
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine
della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle
aree demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della
L.R. 26/4/2000, n. 44.
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche
della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 12 luglio 2001, n. 960
Mauro Forno