Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2001, n. 180-28929
Istituzione, ex art. 19 Statuto della Regione, della Commissione speciale
XX Giochi Olimpici Invernali 2006 e sport invernali
(omissis)
Tale deliberazione, come emendata, è posta ai voti con procedimento elettronico.
Il Consiglio approva.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso
che levento olimpico del 2006 rappresenta per la Regione Piemonte una
grande occasione, sia dal punto di vista della promozione turistica, sia
per gli investimenti che saranno effettuati, con conseguente creazione
e/o potenziamento delle infrastrutture, delle strutture ricettive e degli
impianti sportivi;
che risulta opportuno che il Consiglio regionale del Piemonte provveda
ad un monitoraggio costante e complessivo degli interventi olimpici e che
stabilisca rapporti di consultazione con gli organismi preposti alla concreta
organizzazione dellevento, ovvero Comitato per lOrganizzazione dei XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (di seguito Toroc), Agenzia Torino
2006 (di seguito Agenzia), Regione, Province, Comunità montane e Comuni;
delibera
1. di istituire, ai sensi e per il disposto di cui agli articoli 19 Statuto
Regione Piemonte e 40 Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione
speciale XX Giochi Olimpici Invernali 2006 e sport invernali (di seguito
Commissione), per la cui composizione e funzionamento si richiama quanto
previsto per le Commissioni permanenti.
2. La Commissione ha le seguenti competenze:
a) assicurare al Consiglio regionale continue ed adeguate informazioni
sugli interventi previsti in piani di interventi per le Olimpiadi invernali
2006 e realizzati dallAgenzia per lo svolgimento dei giochi di cui alla
legge 285/2000, mediante costante monitoraggio sui medesimi e consultazioni
con tutti gli organismi preposti allorganizzazione e strutturazione dellevento,
al fine di riferire ogni 60 giorni al Consiglio in merito alle caratteristiche
tecnico-funzionali e sociali degli interventi, con particolare attenzione
alle problematiche di sicurezza sui cantieri e di tutela ambientale, alle
priorità e ai tempi di ultimazione delle opere, alla quantificazione degli
oneri economici e relative coperture finanziarie e alle convenzioni aventi
ad oggetto lassegnazione a terzi degli interventi;
b) interloquire con il Toroc, lAgenzia, le Comunità Montane e i Comuni
interessati;
c) stabilire un rapporto ed un confronto puntuale con le componenti Commissioni
consiliari del Comune e della Provincia di Torino;
d) svolgere sopralluoghi al fine di verificare lo stato di avanzamento
lavori e la realizzazione dellimpiantistica finalizzata allo svolgimento
delle gare olimpiche;
e) dare la massima diffusione pubblica, a mezzo stampa ed altri mezzi di
comunicazione ed informazione, sui risultati del lavoro della Commissione.
3. La Commissione potrà avvalersi di esperti in materia secondo le modalità
che verranno determinate dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale,
che dovrà, altresì, provvedere a dotare la Commissione di idonee strutture
operative.
4. In occasione del rinnovo delle Commissioni permanenti, ai sensi dellarticolo
23, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio, si provvederà al rinnovo
delle cariche di presidente e di vice presidente.
(omissis)