Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2001, n. 180-28929

Istituzione, ex art. 19 Statuto della Regione, della Commissione speciale XX Giochi Olimpici Invernali 2006 e sport invernali

(omissis)

Tale deliberazione, come emendata, è posta ai voti con procedimento elettronico. Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso

che l’evento olimpico del 2006 rappresenta per la Regione Piemonte una grande occasione, sia dal punto di vista della promozione turistica, sia per gli investimenti che saranno effettuati, con conseguente creazione e/o potenziamento delle infrastrutture, delle strutture ricettive e degli impianti sportivi;

che risulta opportuno che il Consiglio regionale del Piemonte provveda ad un monitoraggio costante e complessivo degli interventi olimpici e che stabilisca rapporti di consultazione con gli organismi preposti alla concreta organizzazione dell’evento, ovvero Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (di seguito Toroc), Agenzia Torino 2006 (di seguito Agenzia), Regione, Province, Comunità montane e Comuni;

delibera

1. di istituire, ai sensi e per il disposto di cui agli articoli 19 Statuto Regione Piemonte e 40 Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale XX Giochi Olimpici Invernali 2006 e sport invernali (di seguito Commissione), per la cui  composizione e funzionamento si richiama quanto previsto per le Commissioni permanenti.

2. La Commissione ha le seguenti competenze:

a) assicurare al Consiglio regionale continue ed adeguate informazioni sugli interventi previsti in piani di interventi per le Olimpiadi invernali 2006 e realizzati dall’Agenzia per lo svolgimento dei giochi di cui alla legge 285/2000, mediante costante monitoraggio sui medesimi e consultazioni con tutti gli organismi preposti all’organizzazione e strutturazione dell’evento, al fine di riferire ogni 60 giorni al Consiglio in merito alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali degli interventi, con particolare attenzione alle problematiche di sicurezza sui cantieri e di tutela ambientale, alle priorità e ai tempi di ultimazione delle opere, alla quantificazione degli oneri economici e relative coperture finanziarie e alle convenzioni aventi ad oggetto l’assegnazione a terzi degli interventi;

b) interloquire con il Toroc, l’Agenzia, le Comunità Montane e i Comuni interessati;

c) stabilire un rapporto ed un confronto puntuale con le componenti Commissioni consiliari del Comune e della Provincia di Torino;

d) svolgere sopralluoghi al fine di verificare lo stato di avanzamento lavori e la realizzazione dell’impiantistica finalizzata allo svolgimento delle gare olimpiche;

e) dare la massima diffusione pubblica, a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione ed  informazione, sui risultati del lavoro della Commissione.

3. La Commissione potrà avvalersi di esperti in materia secondo le modalità che verranno determinate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che dovrà, altresì, provvedere a dotare la Commissione di idonee strutture operative.

4. In occasione del rinnovo delle Commissioni permanenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio, si provvederà al rinnovo delle cariche di presidente e di vice presidente.

(omissis)