Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Codice S1.4
L.r. 67/95: sostegno alle iniziative di cooperazione decentrata dei Comuni
e degli Enti Locali. Modalità per la presentazione dei progetti
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
* di approvare le Modalità per la presentazione dei progetti in attuazione
delliniziativa d4) del Piano annuale 2001 degli interventi regionali per
la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione
e la solidarietà internazionale, denominata Sostegno alle iniziative di
cooperazione decentrata dei Comuni e degli enti locali , contenute nellallegato
1 alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Direttore regionale
Regione Piemonte
Sostegno alle iniziative di cooperazione decentrata dei Comuni e degli
enti locali
1) PREMESSA
Con deliberazione n DGR n.55-3773 del 6/8/01 la Giunta Regionale ha approvato
il piano annuale 2001 degli interventi regionali per la promozione di una
cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale,
per lattuazione delle iniziative previste dalla L.R. 67/95.
Nellambito di tale Programma la Regione Piemonte ha riconosciuto un ruolo
di particolare rilevanza alle attività di cooperazione decentrata, intendendo
con questo termine, definito nelle Linee di indirizzo della D.G.C.S. del
Ministero degli Affari Esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo
svolte dalle Autonomie locali piemontesi, singolarmente o in consorzio
fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile
organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa, attuate
in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei
PVS e PECO favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti
rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale
finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio.
Al fine di promuovere le azioni di cooperazione decentrata dei Comuni e
degli enti locali piemontesi si intende destinare una parte delle risorse
a disposizione per lattuazione della L.R. 67/95 al sostegno di quelle
iniziative che i Comuni e gli enti locali, singolarmente o associati tra
loro, attiveranno autonomamente, anche al di fuori delle aree considerate
prioritarie dellintervento regionale.
Tali iniziative dovranno comunque caratterizzarsi come interventi rivolti
a stimolare e promuovere rapporti duraturi di partenariato e di collaborazione
tra le nostre realtà e quelle dei PVS e PECO.
2) PRINCIPI GENERALI DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA
Nel promuovere e sostenere le iniziative di cui sopra, la Regione adotta
il metodo definito della cooperazione decentrata, come definito in premessa.
Tale metodo si basa sui seguenti principi di fondo applicati alla progettazione
e realizzazione delle iniziative:
* valorizzazione del patrimonio di esperienze e di conoscenze circa i bisogni
e le opportunità locali;
* sostegno ad iniziative che coinvolgano, in attività di cooperazione,
gruppi di immigrati provenienti dal paese destinatario;
* promozione dello sviluppo economico tramite lo scambio di conoscenze,
risorse tecniche e finanziarie tra il sistema produttivo piemontese e quello
del paese destinatario;
* stimolo e appoggio alle relazioni istituzionali e di cooperazione tecnica
e scientifica tra le Università piemontesi, quelle dei PVS e PECO e i differenti
soggetti decentrati locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale
;
* promozione della collaborazione per progetti comuni tra le Università
ed i soggetti piemontesi impegnati nei programmi di cooperazione, nel rispetto
dei ruoli e delle competenze di ciascun Ente;
* stimolo a iniziative di scambio e di solidarietà internazionale tra associazioni,
scuole, università, istituti di ricerca, che siano finalizzate a creare
reti transnazionali di rapporti territoriali, per lideazione, la programmazione
e la realizzazione di progetti di crescita culturale e di educazione alla
pace;
* sostegno ad iniziative di cooperazione proposte da Enti e Istituzioni
locali nellambito di accordi di partenariato.
3) SOGGETTI ELEGGIBILI
Le richieste di contributo potranno essere presentate dai soggetti di seguito
elencati:
Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, e forme
associative e di cooperazione tra i medesimi .
4) INIZIATIVE AMMESSE
Saranno ammessi i progetti proposti che:
1) siano realizzati in Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e dellEuropa Centrale
ed Orientale (PECO) ad eccezione del Marocco, Niger, Mali, Senegal e Burkina
Faso, per i quali è già possibile ottenere il cofinanziamento di iniziative
mediante appositi programmi regionali;
2) siano relativi ad uno dei settori sottoindicati, che sono compresi fra
quelli di cui allarticolo 229, comma 1 e comma 2 della IV Convenzione
di Lomè e al punto 1, Titolo 2 della delibera del CICS 12/89:
* sviluppo agricolo e rurale, ed in particolare i programmi imperniati
sullautosufficienza e la sicurezza alimentare;
* lindustrializzazione, lartigianato, lenergia, le miniere, le risorse
ittiche e il turismo;
* la lotta contro le endemie ed epidemie umane, ligiene e la sanità di
base;
* la salvaguardia e la protezione dellambiente;
* la lotta contro la siccità e la desertificazione, nonchè la tutela, la
ricerca, lesplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
* linfrastruttura economica, sociale e socioculturale, in particolare
nel settore sanitario, delledilizia, dellapprovvigionamento idrico;
* lo sviluppo e lutilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo specialmente
conto del ruolo delle donne e dellinfanzia;
* i programmi di istruzione e formazione, la ricerca scientifica e tecnica
fondamentale e applicata;
* ladeguamento o linnovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;
* il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Per laccesso ai finanziamenti regionali non sono previsti termini di presentazione
dei progetti ma le proposte che perverranno verranno valutate volta per
volta in base ai criteri di cui al successivo punto 6) ed eventualmente
approvate con Determinazione dirigenziale, fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili, pari a L. 300.000.000 (E. = 154.937,07)
I tempi tecnici di gestione delle procedure non consentono tuttavia di
assegnare i contributi alle proposte che perverranno oltre il 15/11/2001,
pertanto gli enti interessati che possiedono i requisiti di cui sopra,
possono inviare i propri progetti entro tale termine in base alle seguenti
modalità:
* tramite posta al seguente indirizzo:
Regione Piemonte, Settore Affari Internazionali e Comunitari -P.zza Castello
165 10122 Torino- (farà fede la data del timbro postale)
* Tramite fax al numero 011-4325972 (farà fede la data di ricezione del
fax);
I progetti debbono essere formulati esclusivamente utilizzando i moduli
predisposti dalla Regione, secondo lo schema di seguito indicato:
- domanda di richiesta di contributo (modulo A)
- scheda descrittiva del progetto (modulo B)
- preventivo dei costi (modulo C)
I moduli sono disponibili sul sito internet: http://agora.regione.piemonte/news.html
o possono essere richiesti direttamente presso gli uffici competenti telefonando
ai nn. 011-4323940 (Beni) o 011-4324778 (Pignatelli) o ritirati presso
lURP della Regione Piemonte orari 9-12,30.
Deve inoltre essere allegata una lettera di adesione dellAutorità Locale
partner che, nel caso in cui non possa essere prodotta contestualmente
alla presentazione del progetto, potrà anche essere inviata nei 60 giorni
successivi.
I moduli B e C (scheda descrittiva del progetto e preventivo dei costi)
debbono essere inviati anche su floppy o via e-mail.
Ogni ente può presentare al massimo un progetto e potrà essere finanziato
dalla Regione per un importo non superiore a L. 30.000.000 (E. =15.493,71)
Il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore al 50%
delle spese previste per la realizzazione del progetto.
6) VALUTAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le iniziative presentate saranno oggetto di unistruttoria tecnico-amministrativa
da parte dellUfficio regionale competente, nel corso della quale si procederà
alla verifica dellammissibilità delle domande in base a quanto previsto
nel punto 4), nonché alla valutazione di merito dei progetti e alla coerenza
tecnico-economica.
Saranno ammessi al contributo regionale i progetti che oltre a presentare
le caratteristiche di cui al punto 4), esprimano forme di cooperazione
decentrata nelle modalità di cui al punto 2) ed in particolare:
1) Prevedano il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del PVS
destinatario, che abbia già espresso formalmente (o che sia in via di imminente
definizione) il suo interesse a partecipare al progetto.
2) Soddisfino almeno una delle ulteriori condizioni:
* la proposta è realizzata in collaborazione con associazioni, scuole,
università, enti, ong e organismi di volontariato operanti sul territorio
regionale. In questo caso gli enti presentatori dovranno evidenziare i
termini dellaccordo e della reciproca partecipazione;
* la proposta prevede il coinvolgimento di ulteriori enti locali piemontesi
oltre al richiedente;
* la proposta ha già ottenuto il cofinanziamento del Ministero degli Affari
Esteri italiano, dellUnione Europea o di altri organismi internazionali,
oppure il contributo regionale si rileva essenziale per lottenimento del
finanziamento stesso;
Con apposito atto amministrativo lUfficio competente approverà il progetto
presentato e comunicherà per iscritto lammontare delleventuale contributo
assegnato.
Il contributo regionale assegnato sarà erogato in due rate rispettivamente
del 60% e del 40%. La prima rata verrà erogata, come anticipo sulle spese
da sostenere, previa lettera di accettazione del contributo, che costituisce
data di avvio del progetto. La seconda rata verrà erogata, a conclusione
del progetto, alla presentazione di una relazione conclusiva e di una rendicontazione
delle spese sostenute.
7) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Per lerogazione del saldo del contributo (40%), gli enti debbono rendicontare
lintero costo del progetto utilizzando i moduli predisposti dalla Regione,
secondo lo schema sottoindicato:
* una tabella dei preventivi e dei consuntivi di spesa; (modulo 1)
* un elenco dei documenti giustificativi delle spese; (modulo 2)
* una dichiarazione sostitutiva che comprovi leffettivo utilizzo delle
risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nel
progetto approvato dalla Regione (modulo 3)
* la relazione finale sugli interventi realizzati (in forma libera)
La somma delle spese rendicontate non dovrà essere inferiore a quella indicata
nel preventivo allegato al progetto presentato. Diversamente si procederà
ad una riduzione del contributo in proporzione alle spese effettivamente
sostenute e documentate.
La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro un anno dalla data
di avvio del progetto e comunque non oltre il 30/6/03 e potrà anche comportare
linvio alla Regione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione
del progetto purché contengano precisi riferimenti idonei a rendere conoscibile
la natura delle spese.
Qualora durante il periodo di realizzazione degli interventi si verifichino
eventi eccezionali ed imprevisti, lente beneficiario del contributo potrà
presentare istanza motivata di variazione del progetto in corso dopera.
D.D. 10 ottobre 2001, n. 918
Giuliana Bottero
Modalità per la presentazione dei progetti