Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Regione Piemonte

Sostegno alle iniziative di cooperazione decentrata dei Comuni e degli enti locali - Modalità per la presentazione dei progetti

1) Premessa

Con deliberazione n. D.G.R. n. 55-3773 del 6/8/01 la Giunta Regionale ha approvato il piano annuale 2001 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale, per l’attuazione delle iniziative previste dalla L.R. 67/95.

Nell’ambito di tale Programma la Regione Piemonte ha riconosciuto un ruolo di particolare rilevanza alle attività di cooperazione decentrata, intendendo con questo termine, definito nelle Linee di indirizzo della D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri, le “iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte dalle Autonomie locali piemontesi, singolarmente o in consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa, attuate in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei PVS e PECO favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio”.

Al fine di promuovere le azioni di cooperazione decentrata dei Comuni e degli enti locali piemontesi si intende destinare una parte delle risorse a disposizione per l’attuazione della L.R. 67/95 al sostegno di quelle iniziative che i Comuni e gli enti locali, singolarmente o associati tra loro, attiveranno autonomamente, anche al di fuori delle aree considerate prioritarie dell’intervento regionale.

Tali iniziative dovranno comunque caratterizzarsi come interventi rivolti a stimolare e promuovere rapporti duraturi di partenariato e di collaborazione tra le nostre realtà e quelle dei PVS e PECO.

2) Principi generali della cooperazione decentrata

Nel promuovere e sostenere le iniziative di cui sopra, la Regione adotta il metodo definito della “cooperazione decentrata”, come definito in premessa.

Tale metodo si basa sui seguenti principi di fondo applicati alla progettazione e realizzazione delle iniziative:

- valorizzazione del patrimonio di esperienze e di conoscenze circa i bisogni e le opportunità locali;

- sostegno ad iniziative che coinvolgano, in attività di cooperazione, gruppi di immigrati provenienti dal paese destinatario;

- promozione dello sviluppo economico tramite lo scambio di conoscenze, risorse tecniche e finanziarie tra il sistema produttivo piemontese e quello del paese destinatario;

- stimolo e appoggio alle relazioni istituzionali e di cooperazione tecnica e scientifica tra le Università piemontesi, quelle dei PVS e PECO e i differenti soggetti decentrati locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;

- promozione della collaborazione per progetti comuni tra le Università ed i soggetti piemontesi impegnati nei programmi di cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun Ente;

- stimolo a iniziative di scambio e di solidarietà internazionale tra associazioni, scuole, università, istituti di ricerca, che siano finalizzate a creare reti transnazionali di rapporti territoriali, per l’ideazione, la programmazione e la realizzazione di progetti di crescita culturale e di educazione alla pace;

- sostegno ad iniziative di cooperazione proposte da Enti e Istituzioni locali nell’ambito di accordi di partenariato.

3) Soggetti eleggibili

Le richieste di contributo potranno essere presentate dai soggetti di seguito elencati:

Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, e forme associative e di cooperazione tra i medesimi.

4) Iniziative ammesse

Saranno ammessi i progetti proposti che:

1) siano realizzati in Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO) ad eccezione del Marocco, Niger, Mali, Senegal e Burkina Faso, per i quali è già possibile ottenere il cofinanziamento di iniziative mediante appositi programmi regionali;

2) siano relativi ad uno dei settori sottoindicati, che sono compresi fra quelli di cui all’articolo 229, comma 1 e comma 2 della IV Convenzione di Lomè e al punto 1, Titolo 2 della delibera del CICS 12/89:

- sviluppo agricolo e rurale, ed in particolare i programmi imperniati sull’autosufficienza e la sicurezza alimentare;

- l’industrializzazione, l’artigianato, l’energia, le miniere, le risorse ittiche e il turismo;

- la lotta contro le endemie ed epidemie umane, l’igiene e la sanità di base;

- la salvaguardia e la protezione dell’ambiente;

- la lotta contro la siccità e la desertificazione, nonchè la tutela, la ricerca, l’esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;

- l’infrastruttura economica, sociale e socioculturale, in particolare nel settore sanitario, dell’edilizia, dell’approvvigionamento idrico;

- lo sviluppo e l’utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo specialmente conto del ruolo delle donne e dell’infanzia;

- i programmi di istruzione e formazione, la ricerca scientifica e tecnica fondamentale e applicata;

- l’adeguamento o l’innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;

- il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;

5) Modalità di presentazione dei progetti

Per l’accesso ai finanziamenti regionali non sono previsti termini di presentazione dei progetti ma le proposte che perverranno verranno valutate volta per volta in base ai criteri di cui al successivo punto 6) ed eventualmente approvate con Determinazione dirigenziale, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari a L. 300.000.000 (euro = 154.937,07)

I tempi tecnici di gestione delle procedure non consentono tuttavia di assegnare i contributi alle proposte che perverranno oltre il 15/11/2001, pertanto gli enti interessati che possiedono i requisiti di cui sopra, possono inviare i propri progetti entro tale termine in base alle seguenti modalità:

- tramite posta al seguente indirizzo:

Regione Piemonte, Settore Affari Internazionali e Comunitari - P.zza Castello 165 10122 Torino - (farà fede la data del timbro postale)

- Tramite fax al numero 011-4325972 (farà fede la data di ricezione del fax);

I progetti debbono essere formulati esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dalla Regione, secondo lo schema di seguito indicato:

- domanda di richiesta di contributo (modulo A)

- scheda descrittiva del progetto (modulo B)

- preventivo dei costi (modulo C)

I moduli sono disponibili sul sito internet: http://agora.regione.piemonte/news.html o possono essere richiesti direttamente presso gli uffici competenti telefonando ai nn. 011-4323940 (Beni) o 011-4324778 (Pignatelli) o ritirati presso l’U.R.P. della Regione Piemonte orari 9-12,30.

Deve inoltre essere allegata una lettera di adesione dell’Autorità Locale partner che, nel caso in cui non possa essere prodotta contestualmente alla presentazione del progetto, potrà anche essere inviata nei 60 giorni successivi.

I moduli B e C (scheda descrittiva del progetto e preventivo dei costi) debbono essere inviati anche su floppy o via e-mail.

Ogni ente può presentare al massimo un progetto e potrà essere finanziato dalla Regione per un importo non superiore a L. 30.000.000 (euro = 15.493,71)

Il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore al 50% delle spese previste per la realizzazione del progetto.

6) Valutazione dei progetti ed erogazione dei contributi

Le iniziative presentate saranno oggetto di un’istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell’Ufficio regionale competente, nel corso della quale si procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande in base a quanto previsto nel punto 4), nonché alla valutazione di merito dei progetti e alla coerenza tecnico-economica.

Saranno ammessi al contributo regionale i progetti che oltre a presentare le caratteristiche di cui al punto 4), esprimano forme di cooperazione decentrata nelle modalità di cui al punto 2) ed in particolare:

1) Prevedano il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del PVS destinatario, che abbia già espresso formalmente (o che sia in via di imminente definizione) il suo interesse a partecipare al progetto.

2) Soddisfino almeno una delle ulteriori condizioni:

- la proposta è realizzata in collaborazione con associazioni, scuole, università, enti, ong e organismi di volontariato operanti sul territorio regionale. In questo caso gli enti presentatori dovranno evidenziare i termini dell’accordo e della reciproca partecipazione;

- la proposta prevede il coinvolgimento di ulteriori enti locali piemontesi oltre al richiedente;

- la proposta ha già ottenuto il cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri italiano, dell’Unione Europea o di altri organismi internazionali, oppure il contributo regionale si rileva essenziale per l’ottenimento del finanziamento stesso;

Con apposito atto amministrativo l’Ufficio competente approverà il progetto presentato e comunicherà per iscritto l’ammontare dell’eventuale contributo assegnato.

Il contributo regionale assegnato sarà erogato in due rate rispettivamente del 60% e del 40%. La prima rata verrà erogata, come anticipo sulle spese da sostenere, previa lettera di accettazione del contributo, che costituisce data di avvio del progetto. La seconda rata verrà erogata, a conclusione del progetto, alla presentazione di una relazione conclusiva e di una rendicontazione delle spese sostenute.

7) Rendicontazione delle spese

Per l’erogazione del saldo del contributo (40%), gli enti debbono rendicontare l’intero costo del progetto utilizzando i moduli predisposti dalla Regione, secondo lo schema sottoindicato:

- una tabella dei preventivi e dei consuntivi di spesa; (modulo 1)

- un elenco dei documenti giustificativi delle spese; (modulo 2)

- una dichiarazione sostitutiva che comprovi l’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nel progetto approvato dalla Regione (modulo 3)

- la relazione finale sugli interventi realizzati (in forma libera)

La somma delle spese rendicontate non dovrà essere inferiore a quella indicata nel preventivo allegato al progetto presentato. Diversamente si procederà ad una riduzione del contributo in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro un anno dalla data di avvio del progetto e comunque non oltre il 30/6/03 e potrà anche comportare l’invio alla Regione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione del progetto purché contengano precisi riferimenti idonei a rendere conoscibile la natura delle spese.

Qualora durante il periodo di realizzazione degli interventi si verifichino eventi eccezionali ed imprevisti, l’ente beneficiario del contributo potrà presentare istanza motivata di variazione del progetto in corso d’opera.

La determinazione dirigenziale Codice S1.4 del 10 ottobre 2001, n. 918, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 - parte I - del 17 ottobre 2001 (Ndr).