Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1509 in data 24 maggio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 luglio 2000 dal Sig. Marco Stoppa, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Filatura Lama S.r.l.” (omissis), relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in deroga, ai sensi del 2º comma dell’art. 4 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Filatura Lama S.r.l.” (omissis), la concessione di derivare da falde sotterranee in pressione, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Benna (foglio n. 20 - mappale n. 91), moduli massimi 0,025 (lt/sec. 2,5) e medi 0,0045 (lt./sec. 0,45) d’acqua da utilizzare per scopi prevalentemente industriali, nonchè, in misura non apprezzabile, per alimentazione impianto antincendio e dei servizi igienici a servizio dello stabilimento, con restituzione dei reflui di scarico direttamente nella fognatura pubblica del Comune di Benna.

Di accordare la concessione di che trattasi in forma precaria e per un periodo di anni dieci, ai sensi dell’art. 11, comma 6 della L.R 22/96, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell’annuo canone di L. 3.270.095= (Euro 1688,86), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, fatti salvi ogni adeguamento e conguaglio successivi ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivi DD.MM. 20 marzo 1998 e 24 novembre 2000.

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 887 di Rep. in data 4 luglio 2000

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tute le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 10 ottobre 2001

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano