Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

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Comune di Torino

Estratto decreto indennità per espropriazione degli immobili situati lungo il corso Giulio Cesare per la realizzazione della linea tranviaria 4

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

L’indennità da corrispondere a favore delle sotto elencate ditte catastali, per l’espropriazione degli immobili situati lungo il corso Giulio Cesare per la realizzazione della linea tranviaria 4, al lordo della ritenuta dì imposta del 20%, di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e della riduzione del 40%, di cui al comma 1 dell’art. 5 bis della legge n. 359 dell’8 agosto 1992, è così determinata:

Ditta n. 1:

Iveco Fiat S.p.A. - F. 1048 nn. 1-23 parte - mq. 10.360 e F. 1044 strade pubbliche parte - mq. 140 - L. 131.250.000 (Euro 67.784,97) - proprietari catastali;

aventi causa:

- Fiat Auto e Fiat S.p.A. (F. 1048 n. 23 parte - strade pubbliche parte);

- Investimenti e gestione (F. 1048 n. 1);

- Iveco S.p.A. (F. 1044 strade pubbliche parte - mq. 140);

Ditta n. 2:

Società Anonima Michelin Italiana Sami - F. 1044 n. 27 parte mq. 385 - L. 4.812.577 (Euro 2485,49) - proprietari catastali;

avente causa:

- Rio S.p.A.;

Ditta n. 3:

S.p.A. SAI Assicuratrice Industriale - F. 1083 n. 18 parte - mq. 1.610 - L. 20.125.000 (Euro 10.393,70) - proprietari catastali;

Ditta n. 4:

Esso Standart Italia S.p.A. - F. 1101 nn. 13 parte e 14 parte - mq. 52 - L. 650.000 (Euro 335,700) - proprietari catastali;

avente causa:

- Esso Italiana S.p.A. (F. 1101 nn. 13 parte e 14 parte - mq. 52)

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari espropriandi. Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., i proprietari medesimi, entro trenta giorni dalla notifica, hanno il diritto di convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili, nel quale caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, non si farà luogo alla riduzione del 40%, ovvero dovranno comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare l’indennità, avvertendosi che in caso di rifiuto espresso o di silenzio, equivalente a rifiuto, la stessa sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica, altresì, che, a norma dell’art. 20, comma 4, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contro la presente determinazione di indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello di Torino, entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Regione ai sensi del 2º comma dell’art. 71 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano