STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Cerreto Grue (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Demonte (Cuneo)Statuto comunale
Comune di Invorio (Novara)Statuto comunale
Comune di Ivrea (Torino)Statuto comunale
Comune di Mombaruzzo (Asti)Statuto comunale
Comune di Momo (Novara)Statuto comunale (Adottato con deliberazione del C.C. n. 20 del 18-06-2001)
Comune di Mongardino (Asti)Statuto comunale
Comune di Quargnento (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Quattordio (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Reano (Torino)Statuto comunale (Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.07.2001)
Comune di San Maurizio Canavese (Torino)Statuto comunale
Comune di Scagnello (Cuneo)Statuto comunale
Comune di Vigliano dAsti (Asti)Statuto comunale
Comune di Viguzzolo (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Villarboit (Vercelli)Statuto comunale
Comune di Villaromagnano (Alessandria)Statuto comunale
Provincia di BiellaStatuto (Testo aggiornato con le modifiche approvate con D.C.P. n. 64 del 23 Luglio 2001)
Unione di Comuni IRIDE - Predosa (AlessaStatuto comunale
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Cerreto Grue (Alessandria)
Statuto comunale
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Cerreto Grue è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 2
Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Lutilizzo e la riproduzione di tali simboli sono vietati.
3. Il Comune ha nel palazzo civico un Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e da norme regolamentari.
4. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
5. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un dipendente Messo e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Articolo 3
Finalità
1. Il Comune
a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
b) ispira la propria condotta alla centralità della persona e della sua dignità;
c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, come fondamento per lazione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;
d) ispira la propria azione al principio di solidarietà nel rispetto delluguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, della pari opportunità tra i sessi e del corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza e alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, allinfanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, e agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza.
Concorre al perseguimento dellobiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
e) persegue lobiettivo della salvaguardia dellambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
f) tutela e valorizza i beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività.. Promuove la cultura locale intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinché le generazioni future possano conservare la memoria storica della comunità.
g) valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro;
h) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento Italiano il 30-12-1989, e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
Articolo 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
TITOLO II
Lordinamento istituzionale del Comune
Articolo 5
Organi di governo del Comune
Organi di governo elettivi del Comune sono:
- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Sindaco.
Articolo 6
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta lintera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone lordine del giorno e ne presiede i lavori.
La prima seduta dopo lelezione del Sindaco e del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicesindaco.
4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio Comunale esamina e discute il programma, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. Le modifiche ed integrazioni entrano a far parte del programma sindacale se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Adeguamenti del programma del Sindaco possono essere presentati allesame del Consiglio Comunale in ogni momento nel corso del mandato su iniziativa dello stesso Sindaco o su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In questa seconda ipotesi si applica il secondo periodo del comma precedente.
Il Consiglio Comunale verifica lattuazione del programma del Sindaco e dei singoli Assessori con cadenza annuale e dopo lapprovazione del conto del bilancio.
Articolo 7
Competenze
1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti e svolge le attività ad esso espressamente attribuiti dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
2. Nella determinazione degli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di cui allart.42, lett. m) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il Consiglio tiene conto delle competenze tecniche ed amministrative, delle attività svolte e degli uffici ricoperti risultanti dai curricula o da altri documenti sottoscritti dai candidati.
Articolo 8
Sessioni e convocazioni del Consiglio
1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per lesame delle proposte di deliberazione del Bilancio di previsione e del Conto di Bilancio. In tal caso lavviso deve essere recapitato al domicilio eletto dei consiglieri 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi tre giorni prima della data fissata per la seduta.
3. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico, di non meno di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.
4. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri il Sindaco iscrive ai primi punti dellordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.
5. Ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
6. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.
7. Il deposito delle proposte relative allOrdine del Giorno dovrà essere effettuato 24 ore prima del giorno delladunanza, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminata dai Consiglieri durante il normale orario di ufficio.
Articolo 9
Richiamo al Regolamento
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è regolato da apposito Regolamento da approvarsi con le modalità di cui al 2° comma dellarticolo 38 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Analoga modalità è necessaria per lapprovazione delle relative modifiche.
Articolo 10
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire, a norma di legge, nel suo seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.
3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.
4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.
5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia. Esse hanno per compiti principali lesame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di propria competenza.
6. Le Commissioni speciali di indagine o dinchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati.
7. La seconda Commissione può essere costituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche nellattività amministrativa. Qualora si tratti di compiti di inchiesta, per listituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
8. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati interni. Possono tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati del Comune, e possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e del Segretario.
9. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti.
10. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni Speciali non sono pubbliche.
Articolo 11
Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano lintera collettività. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.
I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.
La giustificazione delle assenze deve essere documentata e inviata al Sindaco per iscritto.
La proposta di decadenza può essere avanzata da un Consigliere Comunale o da un qualunque elettore del Comune e deve essere notificata allinteressato entro 10 giorni, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
La proposta di decadenza deve essere posta allordine del giorno trascorsi 30 giorni dalla notificazione e pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti.
Analoghe cause giustificative non possono essere nuovamente fatte valere dallo stesso Consigliere nel corso del mandato.
Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sullattività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati.
6. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale.
7. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
8. Lesame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni allesame del Consiglio è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta allinterrogazione è obbligatoria.
10. I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti sottratti allaccesso al pubblico.
11. Per assicurare la massima trasparenza il Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, allinizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Articolo 12
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri allatto dellinsediamento, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nellambito delle quali sono stati eletti.
2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Articolo 13
Ruolo della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è lorgano ausiliario del Sindaco con il quale collabora nel governo dellEnte e compie solo quegli atti di competenza degli Organi di Governo che non siano riservati dalla legge alla competenza di altri soggetti.
2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per ladozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.
3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, come da art.7 dello Statuto.
4. Lattività della Giunta è collegiale.
Articolo 14
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro. Il Sindaco può nominarli anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori Esterni non devono essere stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e i discendenti, ladottante e ladottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado.
Articolo 15
Funzionamento ed Attività della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale coordina lattività degli Assessori per lattuazione degli indirizzi generali del Consiglio e quella propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.
Articolo 16
Principi per lattività deliberativa degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni consiliari sono assunte con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono con votazione segreta allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o valutazioni delloperato da questa svolto.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e/o valutazioni su persone il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 17
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il responsabile e il rappresentante dellAmministrazione comunale. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e alla esecuzione degli atti nellambito degli indirizzi generali di governo e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale..
2. Egli risponde politicamente dellesercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, le incompatibilità, lineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.
Articolo 18
Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
1. Il Sindaco:
- coordina e stimola lattività degli Assessori e ne mantiene lunità di indirizzo politico;
- esercita le funzioni di cui ai commi 4, 8 e 10 dellart. 50 L. 267/2000;
- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi per la realizzazione dei programmi dellEnte,
- coordina, tramite il Consorzio Servizi Socio assistenziali, gli interventi a favore dei soggetti handicappati e loro familiari.
Articolo 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:
- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici.
Articolo 20
Attribuzioni organizzative
1. Appartengono allufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:
- stabilire gli argomenti da inserire allordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, la convocazione del Consiglio Comunale di cui presiede i lavori;
- esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalla legge;
- ricevere le interrogazioni e le mozioni assegnandole, se del caso, agli Assessori per la risposta diretta al Consigliere interrogante o proponente oppure per lesame in Consiglio;
- ricevere le dimissioni degli Assessori.
Articolo 21
Attribuzioni per i servizi statali
1. Competono al Sindaco le attribuzioni, per i servizi statali previste dallart.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il cui esercizio può delegare conformemente al disposto dello stesso articolo.
Articolo 22
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è lAssessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dallarticolo 53 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Articolo 23
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali sono tenuti a presentare contestualmente alla presentazione delle liste una dichiarazione delle spese che si intendono effettuare per la campagna elettorale.
2. Gli stessi sono tenuti a presentare trenta giorni dopo le elezioni una dichiarazione riassuntiva delle spese effettuate con lindicazione separata delle fonti di finanziamento.
3. Per contributi dimporto inferiore a £. 1.000.000 si può omettere la citazione del finanziatore.
4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate allAlbo Pretorio il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del rendiconto
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Articolo 24
Principi e criteri direttivi
1. LOrganizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è definita in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. E favorita una organizzazione del lavoro che valorizzi la progettualità interna, realizzi un aumento della libertà di iniziativa e di procedimento ed un accrescimento delle capacità di adattamento alle innovazioni, accompagnata da una piena valorizzazione delle professionalità e loro dinamicità verticale - ascendente, utilizzando le norme vigenti
3. Lordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che tiene conto:
a) dellorganizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi;
b) dellindividuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) della semplificazione dei procedimenti.
4. Lorganizzazione ed il funzionamento della struttura interna deve tenere conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilità di fruizione dei servizi.
5. Il principio di responsabilità del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e mediante lindividuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.
6. Lorganizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.
7. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nellorganizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro.
Articolo 25
Rapporti tra organi di governo
ed apparato amministrativo
1. Il personale del Comune opera, nellesercizio delle proprie mansioni istituzionali, nellambito delle direttive, dei tempi e degli indirizzi degli organi di governo.
2. Il Consiglio Comunale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. Il Sindaco può impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche nellambito di quegli indirizzi.
3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare lautonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta al personale.
4. Lattività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale, anche in relazione alla valutazione del personale e alla attribuzione di benefici economici di rendimento.
5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con lausilio del Segretario Comunale; ad essi il personale risponde del conseguimento degli obiettivi posti e dellefficienza ed economicità gestionale della loro attività, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse materiali.
Articolo 26
Collaborazioni esterne
1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonché di consulenze tecniche o giuridiche qualora lassolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.
2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazioni dopera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale dispone lutilizzo di tali contratti, i posti di organico da coprire, nonché le caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e gli altri requisiti richiesti.
Articolo 27
Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dallAgenzia Autonoma per la Gestione dellAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dellart.108 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
3. Il Segretario Comunale svolge i compiti di cui allart.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 28
Principi
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini anche dellUnione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone laccesso alle proprie strutture e ai servizi.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.
5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.
Articolo 29
Partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce e promuove le attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:
a) le rappresentanze dei cittadini del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;
b) le associazioni, gli Enti caritativi, assistenziali, educativi e di volontariato, di natura laica o religiosa;
c) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio comunale.
2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dallassenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere liscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.
CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ED I REFERENDUM
Articolo 30
Forme di consultazione della popolazione
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di conseguire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
Articolo 31
Procedure per lammissione di istanze,
petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare allAmministrazione:
a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dellattività amministrativa;
b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;
c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.
2. Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria del Comune, che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.
3. Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno cento iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Lapposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado ed in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
5. LAmministrazione Comunale dovrà pronunciarsi sullammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.
Articolo 32
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
1. Almeno il 10 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti.
2. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da almeno quindici presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Sindaco che la sottopone alla Segreteria Comunale per la verifica dei requisiti formali. Il Sindaco deve rispondere entro sessanta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Comunale.
3. Le firme, regolarmente autenticate nelle forme di legge, devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.
4. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei trenta giorni successivi alla presentazione, allordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.
5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e tariffe locali e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Articolo 33
Referendum
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte, atti dai quali sono derivati rapporti giuridici con i terzi, partecipazioni a società, atti inerenti la pianificazione urbanistica e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio Comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venti per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dellanno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini.
5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.
6. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciale e comunali.
7. Il Consiglio Comunale prende in esame lesito referendario entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.
8. Leventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
CAPO III
DIRITTI DI ACCESSO
Articolo 34
Diritto daccesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Il diritto di accesso comprende, nei casi di legge, facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Articolo 35
Diritto di informazione
1. E compito dellAmministrazione Comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sullorganizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dellAmministrazione stessa.
2. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche.
CAPO IV
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 36
Responsabilità del procedimento
1. La partecipazione dei soggetti individuati dagli articoli 7 e 9 della Legge N.241 del 1990 e s.m.i. ed interessati ai procedimenti amministrativi relativi alladozione di atti che incidono su situazioni soggettive è assicurata dalle norme vigenti, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, i meccanismi di individuazione del procedimento ed i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo Pretorio o in altri modi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento nei termini prefissati dal Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dellavvio di procedimento.
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
SERVIZI E FORME DI GESTIONE
Articolo 37
Servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e di attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. La loro gestione deve essere caratterizzata da efficacia, efficienza, trasparenza, eguaglianza, imparzialità.
Articolo 38
Collaborazione sovracomunale
per la gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni della zona e con lAmministrazione Provinciale, per svolgere nel modo più efficiente le funzioni e i servizi che possono essere gestiti a livello sovracomunale per le loro caratteristiche sociali, economiche e territoriali.
2. A seconda delle necessità e convenienze, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi sovracomunali, il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con lAmministrazione Provinciale.
Articolo 39
Convenzioni
1. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 40
Consorzi
1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto laspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la Convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.
3. La Convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata lattività dellEnte per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, lordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
4. Il Consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.
Articolo 41
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione lazione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è promosso e stipulato dal Sindaco.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
CAPO II
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
Articolo 42
Forme di gestione
1. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, con particolare riferimento allart. 113 del d.lgs 267/2000.
3. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dallUnione Europea.
5. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta nei casi in cui lorganizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite il personale del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.
6. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
TITOLO VI
LORDINAMENTO FINANZIARIO
Articolo 43
Contabilità e Bilancio
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune e lattività di controllo economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Articolo 44
Comunicazioni al pubblico del contenuto
essenziale del bilancio
1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici, nonchè degli allegati che hanno rilevanza per i cittadini attraverso la pubblicazione allAlbo Pretorio.
Articolo 45
Il Revisore
1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti, in numero di uno, è nominato dal Consiglio Comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
3. La durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
Articolo 4 6
Funzioni del Revisore dei Conti
1. Il Revisore è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-procedurali concretati nel corso dellesercizio finanziario ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dellopera e dellazione dellente nel perseguire linteresse pubblico.
3. Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza ha diritto di accesso ad atti e documenti e ai relativi uffici.
4. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dellattività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
6. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi alloperato dellamministrazione.
7. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori.
Articolo 47
Controllo di gestione
1. Il Controllo di Gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
REVISIONE DELLO STATUTO
Articolo 48
Modalità di revisione
1. Lo Statuto non può essere modificato se non mediante esplicita menzione.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui allArt.6 del D.Lgs. 267/2000 purché sia trascorso un anno dallentrata in vigore o dallultima modifica od integrazione. Le nuove disposizioni di legge in contrasto con le norme statutarie trovano immediata applicazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
CAPO II
FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI.
Articolo 49
Procedimento di formazione
dei regolamenti e sanzioni
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale.
3. I regolamenti conseguono efficacia ad avvenuto controllo da parte del Co.Re.Co.
4. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sono punite con una sanzione che sarà determinata dai regolamenti stessi.
Articolo 50
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, ed in altre leggi, entro i 180 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Comune di Demonte (Cuneo)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Capo I - Elementi costitutivi del Comune
Art. 1 Denominazione e natura giuridica
Art. 2 Autonomia statutaria
Art. 3 Territorio
Art. 4 Sede
Art. 5 Segni distintivi
Art. 6 Albo pretorio
Capo II - Finalità e compiti
Art. 7 Finalità
Art. 8 Collaborazioni extracomunali
Art. 9 Tutela della salute
Art. 10 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persona handicappate. Coordinamento degli interventi
Art. 11 Tutela dei dati personali
Art. 12 Tutela del patrimonio naturale ed ambientale
Art. 13 Sviluppo sociale e programmazione
Art. 14 Tutela patrimonio storico, etnico-culturale e linguistico
Art. 15 Realizzazione della pari opportunità uomo donna
Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I - Organi elettivi
Sezione I - Funzione degli organi elettivi
Art. 16 Organi del Comune
Sezione II - Il Consiglio Comunale
Art. 17 Elezione, composizione e durata in carica
Art. 18 Consiglieri comunali: funzioni e diritti
Art. 19 Consigliere anziano
Art. 20 Dimissioni del Consigliere
Art. 21 Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere
Art. 22 Gruppi consiliari
Art. 23 Competenze del Consiglio comunale
Art. 24 Funzionamento del Consiglio comunale
Art. 25 Linee programmatiche di mandato
Art. 26 Validità delle deliberazioni consiliari
Art. 27 Forme di votazione del Consiglio comunale
Art. 28 Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana
Art. 29 Commissioni consiliari
Art. 30 Interrogazioni ed istanze dei Consiglieri
Sezione III - La Giunta comunale
Art. 31 Nomina della Giunta comunale
Art. 32 Composizione e presidenza
Art. 33 Vicesindaco - delegati del Sindaco
Art. 34 LAssessore extraconsiliare
Art. 35 Durata in carica e dimissioni della Giunta comunale
Art. 36 Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 37 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
Art. 38 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore della Giunta Comunale
Art. 39 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Art. 40 Competenze della Giunta comunale
Art. 41 Funzionamento della Giunta comunale
Sezione IV - Il Sindaco
Art. 42 Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza
Art. 43 Funzioni del Sindaco
Art. 44 Competenze del Sindaco
Art. 45 Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo
Capo II - Organizzazione degli Uffici e Personale
Art. 46 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 47 Ordinamento degli Uffici e dei servizi
Art. 48 Organizzazione del Personale
Art. 49 Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 50 Incarichi esterni
Art. 51 Segretario Comunale - Direttore Generale
Art. 52 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 53 Rappresentanza del Comune in Giudizio
Capo III - Servizi pubblici locali
Art. 54 Attività amministrativa del Comune nellesercizio di funzioni e servizi pubblici
Art. 55 Statuto dei diritti del contribuente
Art. 56 Forme di gestione dei servizi pubblici locali
Art. 57 Gestione in economia
Art. 58 Aziende speciali
Art. 59 Istituzioni
Art. 60 Società
Art. 61 Concessione a terzi
Art. 62 Tariffe dei servizi
Capo IV - Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti comunali
Art. 63 Responsabilità verso il Comune
Art. 64 Responsabilità verso i terzi
Art. 65 Responsabilità degli agenti contabili
Art. 66 Prescrizione dellazione di responsabilità
Art. 67 Assistenza legale e tutela dei diritti ed interessi del Comune
Titolo III - ATTIVITA FUNZIONALI
Capo I - Le forme associative
Art. 68 Principio di cooperazione
Art. 69 Convenzioni
Art. 70 Consorzi
Art. 71 Unione con i Comuni contermini
Art. 72 Accordi di programma e conferenze dei servizi
Art. 73 Rapporti con la Comunità Montana
Capo II - Gli istituti di partecipazione
Sezione I - La partecipazione popolare
Art. 74 Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 75 Diritto di accesso ed informazione
Art. 76 Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio
Art. 77 Forme di consultazione della popolazione
Art. 78 Istanze - Petizioni - Proposte
Art. 79 Referendum consultivi
Sezione II - Lazione popolare
Art. 80 Azione popolare
Art. 81 Difensore civico
Titolo IV - FINANZE E CONTABILITA
Capo I - La gestione economica della finanza locale
Art. 82 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 83 Revisione economico-finanziaria
Titolo V - FUNZIONE NORMATIVA
Capo I - Statuto
Art. 84 Contenuto e modalità di revisione dello statuto
Capo II - Regolamenti
Art. 85 Potere normativo regolamentare
Art. 86 Procedimento di formazione dei regolamenti
Art. 87 Ambito di applicazione dei regolamenti
Art. 88 Entrata in vigore
Capo III - Ordinanze
Art. 89 Ordinanze - Circolari e direttive
Art. 90 Ordinanze contingibili ed urgenti
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91 Abrogazioni
Art. 92 Entrata in vigore dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
Art. 1
Denominazione e natura giuridica
1. Il Comune di Demonte é Ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali é collocato e nellambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune, Ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.
3. Rappresenta la propria comunità alpina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Art. 2
Autonomia statutaria
1. Lautonomia statutaria é il presupposto primario per la realizzazione dellautonomia comunale e si realizza nellespletamento dellautogoverno locale, nei limiti dei principi fissati dalla legge.
2. Il Comune, nellesercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa e delle proprie competenze.
3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, lordinamento degli uffici e la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione ed associazione con gli altri Enti locali e le forme di collaborazione e partecipazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza allattività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le antiche consuetudini locali.
Art. 3
Territorio
1. Il Comune di Demonte é costituito dai territori e dalle popolazioni del capoluogo e delle frazioni di Fedio, Festiona, Perdioni, Trinità e dalle borgate di Bagnolin, Cornaletto, Rialpo, Ghivio, Oltrestura, Perosa, San Lorenzo, San Marco, San Maurizio; si estende per Kmq. 127,28; confina con i Comuni di Valloriate, Valdieri, Aisone, Monterosso Grana, Castelmagno, Pradleves, Moiola, Marmora, Sambuco e Vinadio.
2. Lintero territorio comunale é montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.
3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza dellapplicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie, quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale;
Art. 4
Sede
1. Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Demonte.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa preventiva ed espressa informazione alla popolazione ed agli amministratori comunali della diversa sede prescelta.
Art. 5
Segni distintivi
1. Il Comune negli atti, documenti e sigilli si identifica con la denominazione di Demonte.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso ed ufficialmente approvati.
3. La denominazione del Comune può essere modificata con legge regionale, ai sensi dellarticolo 133 della Costituzione.
Art. 6
Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un impiegato delegato e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Responsabili della corretta tenuta dellAlbo Pretorio sono i Messi Comunali.
CAPO II
FINALITA E COMPITI
Art. 7
Finalità
1. Il Comune si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e sportivo; svolge le funzioni ed i compiti, programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà territoriali comunali e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo.
3. Il Comune considera la pace bene supremo ed insostituibile ed in tal senso, in conformità ai principi costituzionali ed al diritto internazionale che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra le nazioni e le nazionalità, promuovono la cooperazione tra i popoli e riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuove nei rapporti coi cittadini e nelle proprie relazioni esterne la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che indirizzino lazione comunale ad effettivi e durevoli ideali di pace e collaborazione.
Art. 8
Collaboratori extracomunali
1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nellesercizio dei suoi compiti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.
2. Nellambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a questultima dallordinamento delle autonomie locali.
3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge é collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni esercitate dalla Comunita Montana.
4. Il Comune si adopera per promuovere, con i Comuni contermini e con la Comunita Montana, forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi, anche in previsione di una eventuale costituzione dellunione di Comuni prevista dallarticolo 32 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267
5. Il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare e promuoverne le particolarità etnico-linguistiche, le risorse naturali ed ambientali, le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto dallordinamento delle autonomie locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed, in generale, dalla legislazione vigente.
6. Per unadeguata realizzazione sociale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune partecipa attivamente, per quanto di propria competenza, ad eventuali processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dellambito geografico ed economico-sociale di carattere alpino in cui il Comune é collocato.
7. In tale direzione, il Comune si propone di aderire, in termini generali e nel contesto del processo di unificazione europea in corso, ad iniziative rivolte a sviluppare ed instaurare stretti legami e stabili rapporti con gli Enti locali del confinante versante alpino, anche tramite la costituzione di unità territoriali transfrontaliere, che facciano riferimento geograficamente e culturalmente alla locale regione alpina europea.
Art. 9
Tutela della salute
1. Il Comune, nellambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone lobiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione allambiente ed al territorio.
2. Il Comune concorre a garantire, allinterno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dellambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla tutela della salute e delle condizioni di vita degli anziani e dei portatori di handicap.
3. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 10
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 11
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale
1. Il Comune provvede per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dellambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando lassetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.
2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.
3. Nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dellassetto e dellutilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacità economiche ed alle risorse ed attività umane in essa presenti.
Art. 13
Sviluppo sociale e programmazione
1. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:
a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dellEnte locale o di privati operatori;
b) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
c) ad adottare, dintesa con la Comunità Montana, normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dellambiente, valgano a favorire la crescita dellimprenditorialità locale e laumento dei livelli occupazionali;
d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative o consortili interessanti i vari comparti economici;
e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.
2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Il Comune partecipa, con la Comunità Montana ed i Comuni contermini, ad iniziative rivolte al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse, umane, naturali, ambientali e strutturali, presenti nel territorio montano, tramite lo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione economica dirette alla promozione della funzione sociale rivestita dalla iniziativa economica pubblica e privata.
Art. 14
Tutela patrimonio storico,
etnico-culturale e linguistico
1. Il Comune rappresenta lintera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.
2. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica allarea alpina sud-occidentale di lingua e cultura occitanico-provenzale ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali sociali ed economici con i confinanti versanti dellarco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica.
3. Lutilizzo e la valorizzazione dei dialetti e della lingua locale possono in tal senso essere particolarmente favoriti e promossi nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.
4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e considerata la particolare originalità e caratterizzazione linguistica locale, durante le sedute del Consiglio comunale nelle quali sia prevista la diretta partecipazione del pubblico, gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi, oltre che nella lingua ufficiale, nel dialetto locale; in tal caso ogni oratore prima di pronunciare il proprio intervento dovrà presentare al Presidente della seduta il testo in forma scritta ed in lingua italiana dellintervento stesso; ai fini della verbalizzazione degli interventi della seduta consiliare verranno esclusivamente presi in considerazione i testi degli interventi scritti o manifestati nella lingua ufficiale dello Stato.
Art. 15
Realizzazione della pari opportunità uomo-donna
1. Il Comune, in armonia con lindirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.
2. A tal proposito limpegno del Comune é particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANI ELETTIVI
Sezione I
Funzione degli organi elettivi
Art. 16
Organi del Comune
1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Consiglio é organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha, nei limiti di legge, autonomia organizzativa e funzionale.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, di autorità sanitaria locale e di responsabile della protezione civile, secondo le leggi dello stato.
Sezione II
Il Consiglio comunale
Art. 17
Elezione, composizione e durata in carica
1. Lelezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la sua sospensione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art. 18
Consiglieri comunali: funzioni e diritti
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincoli di mandato.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo 3° del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni; liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge; hanno il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
5. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge.
6. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Art. 19
Consigliere Anziano
1. E considerato Consigliere anziano, ai sensi dellart. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dellart. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
Art. 20
Dimissioni del Consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellart. 141 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
Art. 21
Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere
1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive,senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
4. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolate dalla legge.
Art. 22
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Ogni gruppo consiliare é costituito di regola dai Consiglieri eletti nella stessa lista qualunque ne sia il numero; nel caso in cui uno o più Consiglieri comunali ritengano di dover abbandonare il proprio gruppo di appartenenza, essi possono concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purché lo stesso sia formato da almeno tre Consiglieri comunali.
3. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dellEnte per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.
4. Il regolamento può prevedere listituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.
Art. 23
Competenze del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità dellattività amministrativa.
Art. 24
Funzionamento del Consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato nellambito dei seguenti principi:
a) stabilire i termini e le modalità per la convocazione del Consiglio
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, unadeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima;
c) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
3. Per la validità delle sedute lapposito Regolamento comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
Art. 25
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Art. 26
Validità delle deliberazioni consiliari
1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti;
a) I Consiglieri che si astengano dalla votazione;
b) I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione.
Non concorrono a determinare la maggioranza dei voti:
le schede bianche o quelle nulle.
3. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al 4° grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellAmministrazione o di parenti o affini sino al 4° grado.
4. Nel caso di votazione non valida su di un argomento allordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.
5. Nei casi durgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, come disposto dallart. 134, 4° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
6. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede ladunanza, i relativi verbali di deliberazioni, nei casi in cui la legge preveda che debba astenersi, abbandonando laula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento allordine del giorno, é momentaneamente sostituito per le funzioni di verbalizzazioni, da un Consigliere comunale nominato da chi presiede la seduta del Consiglio.
7. Ogni Consigliere ha diritto di fare espressamente constatare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo; la esatta, fedele e puntuale trascrizione dellintervento nel verbale, eventualmente richiesta dal Consigliere, comporta da parte di questultimo la presentazione al segretario comunale del relativo testo scritto.
8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
Art. 27
Forme di votazione del Consiglio comunale
1. Le votazioni di norma si esprimono in forma palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di cui allart. 42, comma 2° lettera m) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.
4. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Art. 28
Rappresentanti del Comune
presso la Comunità Montana
1. I rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza della minoranza.
Art. 29
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza ed i relativi poteri, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Nelle commissioni speciali, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, possono essere nominati a far parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, organismi associativi e qualsiasi cittadino ritenuto esperto negli specifici argomenti.
5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 30
Interrogazioni ed istanze del Consiglieri
1. Il Sindaco o lAssessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, ai sensi del 3° comma dellarticolo 43 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal Regolamento.
Sezione III
La Giunta comunale
Art. 31
Nomina della Giunta comunale
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-sindaco, tra persone componenti il Consiglio, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione.
2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dallinsediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.
3. La Giunta Comunale può essere anche composta da un assessore extraconsiliare secondo le modalità ed i principi indicati dal presente Statuto con particolare riguardo allart. 33.
Art. 32
Composizione e presidenza
1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori, tra cui il Vicesindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vicesindaco.
Art. 33
Vicesindaco - delegati del Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
6. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
8. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 34
Lassessore extraconsiliare
1. I componenti della Giunta Comunale, ai sensi dellart. 47, comma 4° del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallarticolo 31 comma 3 del presente Statuto, possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.
2. La presenza degli Assessori di cui al precedente comma 1 non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dellarticolo 32 del presente Statuto.
3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può essere superiore a uno.
4. LAssessore extraconsiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vicesindaco.
5. LAssessore extraconsiliare é equiparato, nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco, a tutti gli effetti, allAssessore di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.
Art. 35
Durata in carica e dimissioni della Giunta Comunale
1. La durata in carica della Giunta Comunale é determinata dalla Legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio e, se presentate da oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della rispettiva Giunta con effetto dalla nomina della nuova Giunta .
Art. 36
Cessazione dalla carica di Assessore
1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 37
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Art. 38
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
della Giunta comunale
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato.
3. Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Art. 39
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
1.Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
Art. 40
Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dellart. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E altresì, di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.
Art. 41
Funzionamento della Giunta comunale
1. Lattività della Giunta comunale é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta, ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità dellindirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa; ogni Assessore deve periodicamente e costantemente informare il Sindaco in merito alle iniziative di maggiore importanza intraprese.
4. La Giunta delibera con lintervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
6. Le votazioni sono palesi, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione, nei casi in cui la legge prevede che debba astenersi, abbandonando laula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento allordine del giorno, é momentaneamente sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, da un Assessore comunale nominato da chi presiede la riunione della Giunta.
10. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario comunale.
11. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta, la relativa procedura di esecutività nonché la loro trasmissione e comunicazione agli organi ed a quanti di competenza sono regolate dalla legge; la iniziativa del Consiglio e della Giunta comunale e la richiesta da parte di un quinto dei consiglieri di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo deve essere comunicata al Segretario comunale, il quale provvede in merito; le deliberazioni della Giunta non soggette al suddetto controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
12. La Giunta può, in caso durgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio; le stesse deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
13. Con apposito regolamento, in armonia col presente articolo, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dellordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.
Sezione IV
Il Sindaco
Art. 42
Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza
1. Lelezione del Sindaco e la sua durata in carica sono regolate dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
5. I casi di decadenza del Sindaco sono regolati dalla legge.
Art. 43
Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco é capo dellamministrazione comunale.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per lesercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dellEnte.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 44
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dellEnte, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché allesecuzione degli atti.
2. Svolge inoltre i seguenti principali compiti:
A) - Attribuzioni di capo del governo locale:
a) ha la rappresentanza generale dellEnte e può stare in giudizio, previa autorizzazione della Giunta comunale, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, come attore o convenuto; promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima seduta utile;
b) sovrintende alla direzione unitaria ed al coordinamento dellattività politico-amministrativa del Comune. Nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti allAlbo di cui allart. 98 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed il Direttore generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dellart. 108 del citato decreto legislativo 267/2000 o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale. Revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, il direttore generale e, per violazione dei doveri dufficio, il Segretario Comunale. Con provvedimento motivato attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di cui al comma 2 dellart. 109 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
d) coordina lattività dei singoli Assessori;
e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, quando la legge od il presente Statuto non riservino tali competenze al Consiglio Comunale;
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
h) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti
i) nomina il messo notificatore tra il personale del Comune;
l) sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nellesercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sullespletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative;
m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;
n) adotta ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, imponendo ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere;
o) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile"
p) riceve gli atti di notorietà nelle forme previste dallart. 30 della Legge 7.8.1990 n. 241
B) - Attribuzioni di vigilanza
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) controlla lattività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;
d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
e) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, dipendenti o controllate dal Comune tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;
f) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle istituzioni.
g) - in analogia a quanto previsto dallart. 14 comma 3 del D. Lg.vo 03.02.1993 n. 29, ha potere di annullamento per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai responsabili degli uffici e dei servizi
C) - Attribuzioni organizzative
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
b) convoca e presiede la eventuale conferenza dei capigruppi consiliari, di cui allarticolo 20 comma 4 del presente Statuto, e le commissioni consultive comunali secondo le previsioni di legge e la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di direzione di polizia e di ordine pubblico nelle adunanze degli organismi pubblici e di partecipazione popolare da lui presieduti,
d) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
e) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
f) può attribuire, con proprio provvedimento, ai Consiglieri comunali particolari e determinati incarichi a termine, non aventi rilevanza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano una notevole importanza per lattività del Comune;
g) vigila sullattività della Giunta comunale, può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore e sospendere, sottoponendoli allesame della Giunta, fatti da questo adottati, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dellattività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno;
h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
3. Nellesercizio delle attività delegate di cui alla lettera C) punto e) del precedente comma, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, il quale nel rilascio delle deleghe uniforma i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; le attribuzioni delle deleghe e le eventuali comunicazioni di cui alla lettera C) punto h) del precedente comma devono risultare da apposito atto scritto ed essere comunicate al Consiglio comunale.
Art. 45
Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge;
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto
e) agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile
f) alle informazioni alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
3. Chi sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per ladempimento delle funzioni stesse; alle spese per il commissario provvede il Comune.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 46
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs 19/9/94 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 47
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 48
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
Art. 49
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 50
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellEnte, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellAssessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allart. 169 del D.Lgs 18/8/2000n 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n 29 e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Art. 51
Segretario comunale - Direttore generale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 c. 4 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.
3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
4. può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nellinteresse dellEnte;
5. presiede lufficio per i procedimenti disciplinari;
6. esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamento conferitagli dal Sindaco.
7. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
8. Tra le funzioni del precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dellart. 109 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.
9. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati alladeguamento delle strutture.
Art. 52
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lEnte verso lesterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dellorgano politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs 18/8/2000 n 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:
- ladozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dellEnte.
- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti d i competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e lesame delle relative contro-deduzioni e difese, lirrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere lottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;
- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.
- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.
- Nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sullaccesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.
- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottato o comunque presentati agli organi deliberativi dellEnte dal proprio servizio.
4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.
5. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.
6. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni allEnte, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.
7. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.
8. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.
9. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione allurgenza dellatto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso latto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
10. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.
11. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco
12. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario comunale, organizzare lattività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire allAssessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.
13. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza alladozione dellatto finale.
14. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.
Art. 53
Rappresentanza del Comune in giudizio
1. Fatto salvo quanto statuito dallart. 27 comma 4 del presente statuto la rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo dellAmministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai dirigenti / responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.
CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 54
Attività amministrativa del Comune nellesercizio di funzioni e
servizi pubblici
1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti in materia di azione amministrativa dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Comune, per unefficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, attua le forme associative e di cooperazione con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia ed ogni altro Ente pubblico previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 55
Statuto dei diritti del contribuente
1. In relazione al disposto dellart. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a. allinformazione del contribuente (art. 5 );
b. alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
c. alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d. alla remissione in termini (art.9);
e. alla tutela dellaffidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 109;
f. allinterpello del contribuente (artt. 11 e 19);
Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici locali
1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellarticolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.
4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 57
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 58
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dellazienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dellazienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dellazienda disciplina le condizioni e modalità per laffidamento dellincarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
8. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 59
Istituzioni
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con latto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 44 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dellistituzione è lorgano al quale è attribuita la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 60
Società
1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dellarticolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per lapplicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui allart. 116 del T.U. n. 267/2000.
Art. 61
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 62
Tariffe dei servizi
1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui allart. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare lequilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dellanno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.
CAPO IV
RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI
E DEI DIPENDENTI COMUNALI
Art. 63
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da loro violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
3. Il Sindaco od il Segretario comunale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, la denuncia é fatta a cura del Sindaco; altresì denunciata, nelle forme previste dalla legge, ogni irregolarità che dia luogo a responsabilità giuridica da parte del Sindaco o degli organi collegiali dellEnte, riscontrata dal revisore dei conti del Comune o dal Comitato Regionale di Controllo.
Art. 64
Responsabilità verso i terzi
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E danno ingiusto, agli effetti del precedente comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che lamministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dellamministratore e del dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni o consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento lamministratore ed il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto deriva da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato allatto od alloperazione; la responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 65
Responsabilità degli agenti contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti ed in genere nel maneggio del denaro del Comune, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 66
Prescrizione dellazione di responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dellazione di responsabilità, nonché la sua inestensibilità agli eredi.
Art. 67
Assistenza legale e tutela dei diritti
ed interessi del Comune
1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con lEnte.
TITOLO III
ATTIVITA FUNZIONALI
CAPO I
LE FORME ASSOCIATIVE
Art. 68
Principio di cooperazione
1. Lattività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri Enti locali, si organizza, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi, intese e forme di cooperazione.
Art. 69
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi lamministrazione comunale può promuovere e stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con la Provincia e con la Comunità Montana.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina forme di consultazione degli Enti contraenti, fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione e reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta allapprovazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 70
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti contraenti degli atti fondamentali del consorzio e lobbligo della loro pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.
4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.
5. Il Comune non può aderire a più di un consorzio con gli stessi Comuni.
Art. 71
Unione con i Comuni contermini
1. Il Comune può aderire, con i Comuni contermini in previsione di una eventuale fusione, alla costituzione di una unione per lesercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. Latto costitutivo ed il regolamento dellunione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Sono organi dellunione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente; la loro elezione e composizione sono regolate dalla legge e dal regolamento.
4. Il regolamento contiene altresì lindicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alla finanza dellunione ed ai rapporti finanziari con i singoli Comuni; allunione competono comunque le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
5. Nel caso lunione interessi tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana, questa può svolgere le attribuzioni dellunione stessa, senza per altro essere privata dellesercizio delle proprie funzioni.
6. La legge regola i limiti costitutivi di popolazione, la durata e leventuale scioglimento dellunione.
Art. 72
Accordi di programma e conferenze di servizi
1. Lamministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco, può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano lazione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici nei modi previsti dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
3. Qualora il Comune abbia competenza primaria o prevalente sullopera, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, liniziativa indirizzata a promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, é intrapresa dal Sindaco, ai sensi dellart. 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. Laccordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, é approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione dintenti della Giunta Comunale.
6. Laccordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
7. Il Sindaco definisce e stipula laccordo con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto.
8. Per una migliore cooperazione con gli altri Enti pubblici interessati ed una semplificazione della propria attività amministrativa, il Comune, tramite il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo o debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può indire una conferenza dei servizi nei modi e nelle forme previste dallart. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dallapposito regolamento comunale.
Art. 73
Rapporti con la Comunità Montana
1. Se la natura e loggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano lesercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare laffidamento può riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.
2. Laffidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3. Il Comune può usufruire, anche nel campo della informatizzazione, delle prestazioni tecniche rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.
4. Lesercizio associato, con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana, di funzioni proprie del Comune o delegate dalla Regione spetta in via prioritaria alla Comunità Montana quando lo consigli una loro più efficace ed efficiente gestione e nel caso dellunione di Comuni di cui allarticolo 66 comma 5° del presente Statuto.
CAPO II
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 74
Collaborazione dei cittadini e partecipazione
al procedimento amministrativo
1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità od espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, lamministrazione comunale é tenuta a comunicare, per mezzo del responsabile del servizio, lavvio del procedimento ad ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso.
2. La notizia dellavvio del procedimento é data ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dallarticolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241; a tal fine il Comune utilizza il proprio Albo pretorio e gli appositi spazi di informazione alla popolazione per la pubblicazione di tutti i provvedimenti la cui divulgazione estesa ad una pluralità di soggetti é prevista dalla legge o ritenuta necessaria dallamministrazione stessa e per i quali la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
3. Lamministrazione, attraverso il responsabile dufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dellinteressato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo allinteressato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
4. Onde evitare controversie e senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra lamministrazione e gli interessati, tramite atti scritti a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del giudice amministrativo.
5. I modi e le forme di attivazione, i casi di esclusione ed i meccanismi di individuazione dei responsabili delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dallamministrazione comunale, deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al precedente comma.
7. Il regolamento deve prevedere che nella trattazione delle pratiche si segua strettamente il loro ordine cronologico di presentazione e protocollazione, salvi i casi durgenza appositamente disciplinati.
Art. 75
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e previsione di regolamento o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti lesibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, Enti o imprese o per non recare danno agli interessi del Comune.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, lamministrazione comunale riconosce ed assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dallapposito regolamento comunale.
3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti allaccesso per esigenze determinate per legge; salvo diverse disposizioni di legge, non é comunque ammesso laccesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti e procedimenti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione.
4. Lamministrazione comunale ha facoltà di differire laccesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dellazione amministrativa.
5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dallapposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
6.Il regolamento deve inoltre prevedere idonee forme di informazione dei cittadini sullattività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.
Art. 76
Valorizzazione delle forme associative operanti
sul territorio
1. Lamministrazione comunale favorisce lattività delle Associazioni, dei comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, ricreativi, sportivi.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita del Comune attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. Lamministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, nei modi e nelle forme determinati dallapposito regolamento.
4. Presso la sede comunale viene istituito un apposito albo per la iscrizione delle associazioni e degli Enti esponenziali vari operanti nel territorio del Comune che presentino apposita richiesta, nella quale deve risultare il nominativo del proprio presidente a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alle procedure che li riguardino, previste dal presente Statuto e dal regolamento.
Art. 77
Forme di consultazione della popolazione
1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che lamministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite conferenze ed assemblee, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Lorgano competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dellorgano interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche ed attivando le disposizioni previste dal presente Statuto e dal regolamento.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.
Art. 78
Istanze - Petizioni - Proposte
1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune o, se non residenti, esercenti attività economiche nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare agli organi dellamministrazione comunale istanze, proposte o petizioni indirizzate allesclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta; le firme dei sottoscrittori delle petizioni e proposte, a pena di inammissibilità devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dellammissibilità della materia, dellinteresse tutelato e dellosservanza delle formalità richieste.
4. La decisione sullammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro trenta giorni dalla loro presentazione.
5. Nel caso di istruttoria negativa, viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati, tramite il primo firmatario delle rispettive richieste od i Presidenti delle associazioni firmatarie delle relative iniziative; con analoga procedura, nel caso di riscontro positivo, nella risposta devono essere indicati i futuri sviluppi procedimentali con lindicazione degli uffici preposti e dei relativi responsabili.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte giudicate ammissibili devono essere sottoposte allesame del consiglio comunale, nelle materie di sua competenza, con iscrizione allordine del giorno, nei successivi trenta giorni.
7. Il Consiglio comunale esamina le istanze, petizioni e proposte ammesse e poste allordine del giorno, facendo pervenire al domicilio degli istanti o proponenti, nelle forme di cui al precedente comma 5°, le determinazioni espresse in merito con apposita deliberazione.
8. Analogamente provvede la Giunta comunale nelle materie di sua competenza.
9. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 40 cittadini.
10. Sono escluse dallesercizio del diritto diniziativa del presente articolo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto
b) tributi e bilancio
c) espropriazioni per pubblica utilità
d) designazione e nomine.
11. Le modalità procedimentali per la presentazione, lesame di ammissibilità e di merito e la decisione delle istanze, petizioni e proposte sono stabilite dallapposito regolamento.
Art. 79
Referendum consultivi
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa é prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva rilevanza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
a) revisione dello statuto
b) tributi e bilancio
c) espropri per pubblica utilità
d) designazioni e nomine
e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune
f) quesiti già oggetto, nei precedenti cinque anni, di referendum con esito negativo.
3. Liniziativa per il referendum può essere intrapresa dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da un quinto dei cittadini elettori residenti nel Comune.
4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, alla quale é affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.
5. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità per la raccolta e lautenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco, il quale entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e laffida alla commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.
7. Il Consiglio Comunale é tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione e, ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere stabilita prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla succitata delibera di indizione; il Sindaco provvede alla convocazione dei relativi comizi.
8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
9. La decisione da parte del Consiglio comunale di non accogliere, totalmente o parzialmente, per motivi di legittimità, la proposta referendaria deve risultare da apposita deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
10. Nei casi di ammissibilità della proposta, le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini interessati.
11. Il referendum non può considerarsi valido se non si registra la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
12. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dellapposita commissione, può sospendere lespletamento del referendum sino al decimo giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal comitato promotore abbia trovato accoglimento e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.
13. Per le procedure di voto si segue la disciplina relativa allelezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
14. La regolarità del procedimento della consultazione popolare é accertata dallufficio comunale per le elezioni in collaborazione con la commissione di cui al precedente comma 4°.
15. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi della consultazione, il Consiglio comunale deve pronunciarsi e provvedere, se occorrente, in merito allesito ottenuto dalla proposta referendaria e ad eventuali ricorsi presentati nei termini di legge dalla avvenuta consultazione; il mancato immediato recepimento delle indicazioni referendarie deve risultare, adeguatamente motivato, nello stesso provvedimento, assunto nelle stesse forme di cui al precedente comma 9°.
16. Allonere finanziario per le spese comportate dal referendum lamministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.
SEZIONE II
LAZIONE POPOLARE
Art. 80
Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina lintegrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dallelettore.
2. Le associazioni di protezione ambientale di cui allart.13 della Legge 8.7.1986 n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. Leventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dellAssociazione.
Art. 81
Difensore Civico
1. Il Comune può promuovere ed aderire a convenzioni fra più Comuni e con la Comunità Montana per listituzione del difensore civico, il quale svolgerà il ruolo attribuitogli dalla legge.
2. In tal caso le modalità di elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico verranno concordati a mezzo di convenzione con gli Enti interessati sulla base di apposite norme disciplinari che formeranno oggetto di eventuali procedure di integrazione e di revisione del presente Statuto.
TITOLO IV
FINANZE E CONTABILITA
CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA
DELLA FINANZA LOCALE
Art. 82
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 83
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Lorgano di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
STATUTO
Art. 84
Contenuto e modalità di revisione dello statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno un quinto di cittadini elettori residenti nel Comune rivolta a proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per lammissione delle proposte diniziativa popolare dallarticolo 77 e seguenti del presente Statuto e dallapposito regolamento Comunale.
3. Le deliberazioni di revisione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ogni qualvolta siano trascorsi non meno di centottanta giorni dallentrata in vigore dello Statuto o dallultima sua modifica od integrazione, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie in ottemperanza a speciali disposizioni di legge.
4. Il Consiglio Comunale non può deliberare labrogazione totale dello Statuto vigente se non provvede nella stessa seduta allapprovazione di un nuovo testo statutario; lo Statuto abrogato rimane in vigore sino a quando non diviene operante il nuovo testo che lo sostituisce.
5. Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
8. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette,
CAPO II
REGOLAMENTI
Art. 85
Potere normativo regolamentare
1. Il Comune ha potere normativo regolamentare:
a)-nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;
b)-nelle altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette prescrizioni legislative e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali e del presente Statuto, tenendo conto di analoghe disposizioni emanate da soggetti pubblici aventi una concorrente competenza nellambito delle stesse attività amministrative regolamentate.
Art. 86
Procedimento di formazione dei regolamenti
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, la quale deve attivare ogni mezzo utile al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formulazione, anche tramite le forme di iniziativa e consultazione popolare di cui al presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi della legge e del presente Statuto salvo quelli che la legge stessa assegna alla specifica competenza della Giunta Comunale.
3. Il Consiglio comunale adotta i propri regolamenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di idonea pubblicità al fine di consentirne una effettiva ed agevole conoscenza ai cittadini; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli negli uffici comunali.
Art. 87
Ambito di applicazione dei regolamenti
1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
a)-non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b)-la loro efficacia é limitata allambito della competenza territoriale comunale;
c)-non possono contenere norme a carattere particolare, le norme transitorie possono eccezionalmente prevedere norme di carattere particolare per la definizione di situazioni giuridiche e per esigenze di pubblico interesse;
d)-non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse.
2. I regolamenti comunali, oltre che dalle disposizioni normative di cui alla lettera a) del precedente comma, non possono essere abrogati che da regolamenti posteriori, espressamente per apposita previsione nel provvedimento deliberativo del Consiglio comunale od implicitamente per incompatibilità assoluta tra le nuove disposizioni regolamentari e le precedenti e nel caso in cui un nuovo regolamento regoli ex novo lintera materia già disciplinata da quello anteriore.
3. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e si aggiorna automaticamente ogni due anni sulla base dellindice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato al 31 dicembre per il biennio precedente.
Art. 88
Entrata in vigore
1. Salvo diversa specifica disposizione di legge i regolamenti entrano in vigore non appena diventa esecutiva la deliberazione di adozione degli stessi.
CAPO III
ORDINANZE
Art. 89
Ordinanze ordinaria - Circolari e direttive
1. Il Sindaco e i responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, nelle materie di propria competenza.
2. Il Segretario comunale può emanare, nellambito delle proprie funzioni, circolari e direttive attuative od esplicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi allAlbo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità, che ne permettano la effettiva conoscenza ai cittadini, ed essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Le ordinanze, le circolari e le direttive di cui ai precedenti commi devono essere redatte in forma scritta ed essere notificate a mezzo del messo comunale ai diretti interessati.
5. Se gli interessati non adempiono allordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori eventualmente necessari verranno fatti eseguire dufficio, ove occorra con lassistenza della forza pubblica; delle spese incontrate sarà redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà trasmessa allesattore, il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.
6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nellordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti comunali".
Art. 90
Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini.
2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
3. Se lordinanza adottata ai sensi del precedente comma 1° é rivolta a persone determinate e queste non ottemperino allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dellazione penale per i reati in cui fossero incorsi; per la riscossione delle spese incontrate il Sindaco si avvale della stessa procedura di cui al comma 5° del precedente articolo.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3° del precedente articolo.
6. Ove il Sindaco, o il suo sostituto delegato, non adotti provvedimenti di cui al presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
7. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere comunicate al Prefetto allatto della loro emanazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91
Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.
Art. 92
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, é pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione e affisso allAlbo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco provvede allinvio del presente Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dellinterno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune
Comune di Invorio (Novara)
Statuto comunale
INDICE
Parte Prima
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Configurazione giuridica
Art. 2 - Territorio e sede comunale
Art. 3 - Stemma e gonfalone
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Programmazione e forme di collaborazione
Art. 6 - Albo pretorio
Parte Seconda
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE
Titolo I
GLI ORGANI
Capo I
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Art. 7 - Organi elettivi
Sezione I - Il Consiglio comunale
Art. 8 - Consiglio comunale
Art. 9 - Competenze e attribuzioni
Art. 10 - Consiglieri
Art. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 12 - Presidenza del Consiglio
Art. 13 - Gruppi consiliari
Art. 14 - Commissioni
Art. 15 - Attribuzioni delle commissioni
Art. 16 - Sessioni e convocazioni
Sezione II - La Giunta comunale
Art. 17 - Giunta comunale
Art. 18 - Nomina e prerogative
Art. 19 - Mozione di sfiducia
Sezione III - Il Sindaco
Art. 20 - Sindaco
Art. 21 - Vicesindaco
Capo II
GLI ORGANI DI GESTIONE
Art. 22 - Segretario comunale
Capo III
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 23 - Revisore del Conto
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 24 - Organizzazione degli Uffici
Capo II
I SERVIZI
Art. 25 - I servizi pubblici locali
Art. 26 - Le convenzioni
Art. 27 - I consorzi
Art. 28 - Le istituzioni
Art. 29 - LUnione di Comuni
Titolo III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Informazione e diritti dei cittadini
Art. 32 - Liniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte
Art. 33 - Referendum
Art. 34 - Libere forme associative
Art. 35 - Organismi di partecipazione
Art. 36 - Comitati di Frazione
Art. 37 - Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 38 - Difensore civico
Parte Terza
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 39 - Deliberazione dello Statuto
Art. 40 - Modifiche dello Statuto
Art. 41 - Entrata in vigore
Parte Prima
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Configurazione giuridica
1. La comunità di Invorio è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Talonno, Barquedo, Mescia-Sereia, Orio, Mornerona, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 16.790, confinante con i Comuni di: Ameno, Bolzano Novarese, Gozzano, Borgomanero, Paruzzaro, Meina, Arona, Gattico, Colazza e Briga Novarese.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel borgo di Invorio Inferiore che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dal presente statuto le cui operazioni di consultazione non coincideranno con altre operazioni di voto.
6. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo non coincidente con altre operazioni di voto
Art. 3
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Invorio e con lo stemma concesso con decreto del competente organo costituzionale. Il gonfalone comunale è uno scudo, fregiato con corona turrita azzurro e di ornamento dorato in bordo. Lo scudo, con al centro biscione nero coronato, presenta da sinistra a destra quattro quarti alternativamente in azzurro -giallo e azzurro - arancio, rispettivamente centrati con aquila nera, scimitarra e lancia incrociati, bastone pastorale e mazza imperiale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata col provvedimento anzidetto.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 4
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità fondando la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i cittadini allorganizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dallambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona riconoscendo e garantendo la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostenendo il libero svolgimento dellattività sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche ed avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato;
d) la tutela del pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap, riconoscendo priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari;
e) la promozione e lattuazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati, di iniziative dirette a garantire le migliori condizioni di permanenza anche ai cittadini italiani non residenti ed agli stranieri che per motivi di lavoro, di studio, di turismo o per necessità familiari, assistenziali o di cura si trovano sul territorio comunale;
f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, ricreative e sportive presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
6. Il Comune di Invorio aderisce ai principi fondamentali dellordinamento europeo e concorre allautonomia locale, secondo gli indirizzi fissati dagli organi comunitari, impegnandosi ad operare per la loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione, del decentramento del potere e della partecipazione.
Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, secondo i principi della legislazione regionale.
Art. 6
Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura laffissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 6 BIS
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 6 TER
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e d ogni altra entrata stabilità per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 giugno 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, lorgano competente a rispondere allistituto dellinterpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Parte Seconda
LORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE
TITOLO I
GLI ORGANI
CAPO I
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Art. 7
Organi
1. Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna lEnte favorisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli Organi Collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
2. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
Sezione I
Il Consiglio comunale
Art. 8
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Lelezione la durata in carica e il numero dei consiglieri è stabilito dalla legge
3. Il funzionamento, la convocazione e le altre modalità di svolgimento dei lavori consigliari sono demandate ad apposito regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel rispetto dei principi di cui al presente statuto
Art. 9
Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio comunale svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.:
a) Organizzazione istituzionale dellEnte:
1- Statuto
2- istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
3- convalida dei Consiglieri eletti
4- costituzione delle Commissioni di indagine sullattività dellAmministrazione
5- costituzione delle Commissioni consiliari consultive
6- elezione del Presidente del Consiglio
b) Esplicazione dellautonomia giuridica:
1- Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva ladozione ad altro organo
2- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
3- istituzione e ordinamento dei tributi
4- elezione del Difensore Civico
c) Indirizzo dellattività:
1- indirizzi generali di governo
2- relazioni previsionali e programmatiche
3- programmi ed elenco annuale dei Lavori Pubblici
4- bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
5- conti consuntivi
6- piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per lattuazione dei predetti piani e deroghe ai piani ed ai programmi
7- pareri sulle dette materie
8- indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
d) Organizzazione interna dellEnte:
1- criteri generali sullordinamento degli uffici e dei servizi
2- assunzione diretta dei pubblici servizi
3- concessione dei pubblici servizi
4- costituzione di istituzioni
5- costituzione di aziende speciali e loro statuti
6- indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
7- costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
e) Organizzazione esterna dellEnte:
1- convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici
2- costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
3- definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
f) Gestione ordinaria e straordinaria:
1- acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nellordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
2- partecipazione a società di capitali
3- contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio
4 - emissione di prestiti obbligazionari
5- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) Controllo dei risultati di gestione:
1- elezione del Revisore del Conto
Art. 10
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal candidato eletto con la maggior cifra individuale ai sensi del DPR 570/60, con esclusione del sindaco neo-eletto e degli altri candidati a tale carica.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento, indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellart. 141 comma 3° del D.L.G.vo 18 Agosto 267/2000. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 11
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono circostanziate dal regolamento di cui allart. 8 comma 3, nel rispetto dei principi dellordinamento concernenti la sua posizione giuridica.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Sia lesame delle proposte di deliberazione, sia degli emendamenti sostanziali ad esse proposti, è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
4 . Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui lemanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità tipici del provvedimento di volta in volta interessatoed alla successiva comunicazione agli organi ed uffici coinvolti o alle persone interessate al provvedimento in forza di norme regolamentari o di legge.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e di controllo. Se i Consiglieri richiedono espressamente risposta scritta, il Sindaco o gli assessori da esso delegati debbono rispondere entro 10 giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo allordine del giorno le questioni richieste.
7. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apporre allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità e al principio di cui allart. 11 comma 3 del presente statuto.
Art. 12
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto dallassemblea, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano o da chi lo segue in ordine di anzianità.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto nella prima seduta dopo lelezione del Consiglio stesso, presieduta dal Consigliere anziano, subito dopo la convalida degli eletti, o nella seduta immediatamente successiva alla vacanza per qualsiasi motivo dellufficio.
3. Lelezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio con il voto favorevole, espresso dai 2/3 dei consiglieri assegnati, a seguito di una richiesta sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri stessi.
Art. 13
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il numero minimo di consiglieri che consenta la costituzione di un gruppo consiliare è di 2, compreso il capogruppo.
3. E prevista la Conferenza dei capigruppo, le cui relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Art. 14
Commissioni
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e del principio del voto limitato a tutela della minoranza.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare senza diritto di voto ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.
Art. 15
Attribuzioni delle commissioni
1. Le commissioni esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è lesame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Le commissioni esprimono, a richiesta del Consiglio comunale, della Giunta, del Sindaco, dei Responsabili di servizio, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
4. La Presidenza di Commissione è riservata ad uno dei suoi membri ed è posta in capo ad uno dei rappresentanti della minoranza eletto dal consiglio comunale a maggioranza.
6. Il regolamento dovrà disciplinare lesercizio delle seguenti attribuzioni:
* le procedure per lesame e lapprofondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
* forme per lesternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dellorgano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
* metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, eccetto in casi in cui per regolamento sono precluse agli estranei.
Art. 16
Sessioni e convocazioni
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni ricorrenti a scadenze previste dallordinamento quali quelle di bilancio preventivo rendiconto e assestamento.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula lordine del giorno, su richiesta del Sindaco, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento di cui allart. 8 comma 3.
Sezione II
La Giunta comunale
Art. 17
Giunta comunale
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Presidente del Consiglio, del Segretario comunale o dei funzionari.
3. La Giunta riferisce almeno due volte allanno al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.
4. Compete alla Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi, su proposta del direttore generale ove nominato, le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari interventi.
8. La Giunta, in particolare, nellesercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
f) ricognisce provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dellapposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone da recepirsi nel regolamento previsto dalla legge;
h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegati dalla provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.
9. La Giunta, altresì, nellesercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dellEnte di concerto con il direttore generale se nominato;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il Segretario comunale;
c) determina di concerto con il nucleo di valutazione, misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Revisore del conto.
Art. 18
Nomina e prerogative
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allelezione, unitamente alla proposta programmatica ed agli indirizzi generali di governo. Possono essere nominati Assessori Comunali cittadini anche se non facenti parte del Consiglio Comunale, aventi i requisiti di cui allart. 47, 4° comma del DLGS.vo 18 Agosto 2000 n. 267.In analogia alla comunicazione anzidetta, laddove nel corso del mandato e nel rispetto del limite di cui al successivo comma 2, il Sindaco decreti la nomina di nuovi assessori, partecipa al Consiglio tale decisione.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di consiglieri dalla legge assegnato allEnte computando a tal fine il Sindaco
3. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino allinsediamento dei successori.
5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
6. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al consiglio comunale. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni da tale comunicazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge
7. Il voto contrario del Consiglio su proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
8. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.
Art. 19
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa con il voto per appello nominale della maggioranza assoluta dei Consiglieri del Comune.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla
nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Sezione III
Il Sindaco
Art. 20
Sindaco
1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dellattività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dallart. 110 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
6. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Segretario comunale dellEnte e il Direttore Generale, conferendone le relative funzioni al Segretario comunale.
7. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dellAmministrazione del Comune:
a) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa lordine del giorno e ne determina giorno e ora delladunanza;
b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nellattuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando lattività degli Assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d) indice i referendum comunali;
e) sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune per gli atti emanati dagli organi di governo;
g) cura losservanza dei regolamenti;
h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
i) sospende nei casi previsti dalla legge o dal regolamento i dipendenti del Comune;
j) conclude gli accordi di programma di cui allart. 34 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
l) Nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi
8. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui allart. 54 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
9. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Art. 20 bis
Rappresentanza legale
1) La rappresentanza legale e processuale, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è esercitata dal sindaco per gli atti emanati dagli organi di governo e dal dirigente o responsabile del servizio per gli atti di relativa competenza
2) La Giunta definisce i criteri direttivi per lesercizio della competenza di cui al precedente comma e può dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali, transazione e rinunce
Art. 21
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è lAssessore che riceve dal Sindaco delega generale per lesercizio di tutte le sue funzioni in casso di assenza o impedimento. Il Vicesindaco nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, in assenza del Sindaco, userà il distintivo previsto dallart. 50 comma 12 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, gli Assessori secondo lordine di anzianità, dato dalletà.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
CAPO II
GLI ORGANI DI GESTIONE
Art. 22
Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dallAgenzia autonoma per la gestione dellAlbo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto allAlbo di cui allart. 98, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
2. La legge ed il regolamento di cui allart. 103, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267 disciplinano lintera materia e gli istituti relativi al Segretario, mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel regolamento previsto dallart. 103, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario comunale, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri dufficio. La deliberazione è adottata a seguito di formale addebito e sentite eventuali controdeduzioni, in omaggio al principio del giusto procedimento di cui allart. 11 comma 3 del presente Statuto
5. Il Segretario, anche nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dellattività degli uffici o dei responsabili, curando lattuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.
7. Il Segretario comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nellinteresse dellEnte;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
9. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per lattuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dellEnte. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di Piano esecutivo di gestione o Piano risorse ed obiettivi. A tali fini al Direttore rispondono, nellesercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi del Comune.
10. Il Segretario comunale, anche nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di Direttore generale, può essere nominato capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
CAPO III
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 23
Revisore del Conto
1. Il Consiglio comunale provvede a maggioranza dei consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti allAlbo dei Ragionieri o allOrdine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore del Conto le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dallart. 236 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con lorgano consiliare secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e di documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; lorgano di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dorgano esecutivo. La relazione contiene lattestazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto allorgano consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui allart. 223 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
5. Al fine di garantire ladempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare allassemblea dellorgano consiliare e, se richiesto, alle riunioni dellorgano esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, allorgano di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, allorgano di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento.
7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
8. Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Presidente del Consiglio è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.
9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
10. Il Revisore cessa dallincarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere lincarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 24
Organizzazione degli Uffici
1. Lamministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellEnte. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti:
a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, laddove non attribuiti al Segretario comunale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. Le funzioni di cui al comma 2 che precede, con esclusione di quelle di cui alla lettera f), possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi dellart. 97 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
4. Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
5. Solo in assenza di analoga o sufficiente professionalità presente allinterno dellEnte lincarico di dirigente, di ufficio o di Responsabile di Servizio che richieda competenza professionale e/o capacità di direzione, organizzazione e coordinamento, può essere conferito al di fuori del sistema del pubblico concorso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
6. Il provvedimento di incarico di cui al comma 5 stabilisce la natura e la durata dello stesso, comunque non superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco decretante, le modalità di esercizio dellattività, il compenso ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale. Il provvedimento di nomina di cui trattasi è adottato conformemente ai criteri dettati in materia dal regolamento generale per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
7. Lincarico di cui al comma 5 ha durata non superiore a cinque anni e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito anche prima della sua scadenza; esso decade automaticamente in caso di dissesto dellEnte o del verificarsi dello status di strutturale deficitarietà
8. Il personale di cui al comma 5 per tutta la durata dellincarico è considerato dipendente del Comune, con i medesimi doveri e diritti; ad esso si applicano le incompatibilità previste per i dirigenti od i responsabili di ruolo.
9. Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dellAssessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano esecutivo di gestione previsto dallart. 169 del D.Lgs.vo 267/2000 n. 267 ovvero nel Piano risorse ed obiettivi, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dallart. 21 del D.Lgs.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.
10. Qualora il Sindaco non individui i Responsabili dei Servizi le funzioni attribuite agli stessi possono esercitate dal Segretario comunale.
11. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
CAPO II
I SERVIZI
Art. 25
I servizi pubblici locali
1. Il Comune, nellambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto lattività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
c) istituzioni per la gestione dei servizi sociali.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.
Art. 26
Le Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di unopera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
Art. 27
I Consorzi
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e lesercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dellart. 30 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
4. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dallart. 114 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, tutte le disposizioni previste dallarticolo 23 della medesima legge e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.
Art. 28
Le Istituzioni
1. LIstituzione è organismo strumentale del Comune per lesercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale costituita mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione;
2. Organi dellIstituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno; per i componenti del Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.
4. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.
5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le forme di vigilanza e verifica dei risultati, la dotazione organica, lordinamento finanziario e contabile, le finalità e gli indirizzi dellIstituzione, nonché gli atti da sottoporre allapprovazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dellIstituzione stessa. Esso conterrà apposito piano tecnico-finanziario da cui risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili ed immobili
6. LIstituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha lobbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; allIstituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.
Art. 29
LUnione di Comuni
1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Latto costitutivo e lo statuto dellunione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dellunione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dallunione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto di cui al comma 2 deve comunque prevedere il Presidente dellunione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze
4. Lunione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per lordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 30
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 31
Informazione e diritti dei cittadini
1. Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sullattività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
4. Il regolamento disciplina laccesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.
Art. 32
Liniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte
1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare nellinteresse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli organi del Comune;
b) per petizione: la richiesta scritta presentata da un gruppo di cittadini diretta a porre allattenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un gruppo di cittadini per ladozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco.
3. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
4. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle istanze, entro trenta giorni dal ricevimento. Le petizioni e le proposte devono essere esaminate dallorgano competente entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte - è inviata copia, a cura del Segretario comunale, al Difensore civico.
6. Il Comune può costituirsi o aderire alle azioni giudiziarie promosse dai singoli elettori laddove ne riconosca la propria spettanza.
Art. 33
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) almeno 400 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto;
b) il Consiglio comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente lindicazione letterale del quesito.
5. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa lammissibilità del referendum stesso.
6. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta allordine del giorno del Consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
b) lindicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
8. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.
9. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di esperti di cui al precedente comma 5, affinché esprima parere circa lammissibilità del referendum stesso.
10. Lammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dellattestazione del Segretario di cui al comma 8 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.
11. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta, oltre che per i motivi di cui al comma 2, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
a) insufficienza del numero di firme valide;
b) incompetenza comunale in materia;
c) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
12. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° ed il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto, fatte salve disposizioni legislative derogatrici.
13. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.
14. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
15. Allonere finanziario per le spese comportate dal referendum lamministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
16. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
17. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 34
Libere forme associative
1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione.
2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
b) il diritto di essere consultate prima delladozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, luso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.
4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dellatto costitutivo.
5. Sullaccoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.
6. Copia delle deliberazioni suddette, corredate dal parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, vengono trasmesse al Difensore civico.
Art. 35
Organismi di partecipazione
1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.
3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
a) per materie ed attività specifiche;
b) su base territoriale: Comitati di Frazione.
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.
5. I Comitati di Frazione possono essere istituiti nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 36.
Art. 36
Comitati di Frazione
1. Sono istituiti i Comitati di Frazione di Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Talonno, Barquedo, Mescia-Sereia, Orio, Mornerona.
2. Ai Comitati di Frazione compete la formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione.
3. I Comitati di Frazione sono costituiti da tre membri per ciascuna frazione, designati dallAssemblea generale dei cittadini della frazione, convocata dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio sottoporrà i nominativi al primo Consiglio comunale utile per una presa datto.
4. La carica di Consigliere comunale, Difensore civico, Revisore del conto ed Assessore è incompatibile con quella di membro di Comitato di Frazione.
5. I Comitati di Frazione rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale.
6. Le dimissioni dallincarico di membro di Comitato di Frazione devono essere presentate al Presidente del Consiglio, che entro 60 giorni dovrà convocare lAssemblea generale dei cittadini della frazione per la sostituzione.
Art. 37
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Al fine di avvicinare i giovani allamministrazione della cosa pubblica, può essere istituito, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, il Consiglio comunale dei ragazzi.
2. La suddetta deliberazione dovrà contenere tutte le indicazioni circa il funzionamento dellorganismo.
Art. 38
Difensore civico
1. E istituita la figura del Difensore civico, al fine della garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione stessa.
2. Compito del Difensore civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellamministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dallart. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con voto limitato, tra una rosa di cinque candidati presentati dalla Conferenza dei Capigruppo, da individuarsi secondo le modalità di cui al comma 6.
5. Può essere eletto Difensore civico qualsiasi cittadino italiano, che abbia compiuto i 25 anni e non superato i 75, che sia in possesso di una laurea in giurisprudenza o equipollente ovvero presenti una comprovata esperienza pluriennalelavorativa presso un ente locale con funzioni gestionali
6. Le candidature alla figura di Difensore civico sono presentate congiuntamente alla Conferenza dei Capigruppo dai capigruppo di minoranza in numero di cinque. Qualora i capigruppo di minoranza presentassero un numero inferiore di candidature, lintegrazione fino al raggiungimento dei cinque nominativi spetta al capogruppo di maggioranza.
7. Lincarico di Difensore civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio comunale che lo elegge.
8. Il Difensore civico resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo elegge, esercitando le sue funzioni fino allinsediamento del successore; può essere revocato da parte del Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, solo per gravi e comprovate inadempienze; può essere rieletto per una sola volta.
9. Il Difensore civico è eletto nella seduta immediatamente successiva alla presentazione degli indirizzi generali di governo o alla vacanza per qualsiasi motivo dellufficio.
10. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.
11. La funzione di Difensore civico è gratuita.
12. Il Difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
13. Per le attività del Difensore civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato.
14. Il Difensore civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti provvedimenti gestionali o deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale, che riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
15. Al Difensore civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore civico ed uffici comunali è comunque il Segretario comunale.
16. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sullattività svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa.
17. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
18. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
19. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate dalle legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali.
Parte Terza
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
Deliberazione dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 40
Modifiche dello Statuto
1. Le disposizioni relative allapprovazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio cura linvio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
Art. 41
Entrata in vigore
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso allalbo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alladozione delle suddette modifiche, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
Comune di Ivrea (Torino)
Statuto comunale
Parte I
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE
DELLENTE E DELLA COMUNITA
Art. 1
Definizione della Comunità e dellEnte
1. Il Comune, denominato Città di Ivrea, è costituito dalla Comunità delle donne e degli uomini eporediesi, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Sono eporediesi tutti coloro che risiedono nel territorio del Comune.
3. Le persone nate nel territorio della Città di Ivrea sono denominate Eporediesi non residenti.
Art. 2
Caratteri della Comunità
1. La Comunità eporediese accoglie ed esalta i valori sanciti dalla Costituzione da cui è nata la Repubblica italiana, riconoscendo nel lavoro, nella cultura, nellambiente e nella storia locale beni e qualità, che si vogliono favorire e sviluppare con riferimento ad ogni manifestazione della vita umana.
2. Il rifiuto delle grandi concentrazioni urbane ed un equilibrato rapporto tra insediamenti abitativi, attività economiche, tutela e valorizzazione dellambiente naturale, sono tradizionale patrimonio della Comunità che si impone allEnte come valore fondamentale.
3. La Comunità eporediese si è sviluppata accogliendo culture e mentalità diverse ed è stata luogo di sperimentazione di nuove forme di convivenza sociale. La Città di Ivrea riconosce la pluralità dei valori culturali e religiosi, è aperta e partecipa alla elaborazione e alla diffusione di una cultura di pace e solidarietà, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
4. La Comunità eporediese festeggia e ricorda il rifiuto della tirannide e la proclamazione delle libertà di un popolo con la celebrazione dello Storico Carnevale di Ivrea.
Art. 3
Principi dellEnte
1. Lazione dellEnte si informa ai più profondi principi di autonomia espressi dalla storia dei comuni italiani, con particolare riferimento alla propria tradizione statutaria, nei limiti della riconosciuta indivisibilità dellordinamento repubblicano italiano e dellunità degli stati membri della Comunità europea.
2. Per realizzare le proprie finalità lEnte adotta tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dalle disposizioni della Comunità europea utili ad attuare la cooperazione fra Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
3. Chiarezza, cortesia, trasparenza e lefficienza necessaria a migliorare la qualità della vita degli amministrati debbono guidare ogni atto dellAmministrazione comunale, riconoscendo a tutti, anche ai non residenti, gli strumenti idonei ad ottenere imparzialità e buon andamento nella gestione della Pubblica Amministrazione.
4. La Città di Ivrea inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Ivrea; a tal fine sostiene e valorizza lassociazionismo e le più generali forme di volontariato e di impegno civile. La Città di Ivrea agevola tali forme secondo le norme stabilite dallo Statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo altresì la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurare sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela Di ogni diversità, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) favorire la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini, impegnandosi a promuovere e attuare tutte le misure ed azioni positive necessarie a superare svantaggi e discriminazioni che di fatto impediscono lesercizio di una reale uguaglianza tra i due sessi.
Art. 4
Definizione territoriale
1. Il territorio della Città di Ivrea è cartograficamente rappresentato nella allegata planimetria 1/10.000 allegata allo Statuto e confina: a Nord, con i Comuni di Chiaverano e Montalto Dora; a Est, con i Comuni di Albiano, Bollengo, Burolo e Cascinette dIvrea; a Sud, con i Comuni di Romano, Strambino e Vestignè; a Ovest, con i Comuni di Banchette dIvrea, Fiorano, Salerano e Pavone.
2. La Città di Ivrea promuove presso la Regione Piemonte la propria fusione con i Comuni limitrofi, per valorizzare lorganizzazione delle istituzioni locali e garantire una migliore erogazione dei servizi nel territorio, nel rispetto del principio del decentramento e delle tradizioni della comunità di origine, cui si deve riconoscere la qualità di municipi e le altre forme di partecipazione alla gestione amministrativa.
Art. 5
Natura dellEnte e sede legale
1. La Città di Ivrea è Ente pubblico che agisce in piena autonomia secondo le norme del diritto pubblico e del diritto privato stabilite dalla Repubblica italiana e dal diritto comunitario europeo.
2. La sede legale dellEnte è nel palazzo sito nella piazza principale del centro storico dedicata a Ferruccio Nazionale, Martire della Resistenza.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Lo stemma della Città di Ivrea è Dargento alla Croce di Rosso, Corona Marchionale, secondo il disegno allegato al presente Statuto unitamente al gonfalone.
2. E vietato qualsiasi uso commerciale non autorizzato dei segni distintivi della Città di Ivrea.
Parte II
LA STRUTTURA
TITOLO I
GLI ORGANI
Art. 7
Gli organi del Comune
1. Sono organi di governo della Città di Ivrea il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
2. Sono inoltre competenti ad emanare gli atti destinati a produrre effetti verso soggetti esterni allEnte il Segretario generale, il Direttore generale, i dirigenti e tutti coloro cui la legge o lo statuto attribuiscono tale potere, anche in via sostitutiva o temporanea.
3. Gli organi di governo emanano le norme e definiscono con la riconosciuta discrezionalità amministrativa gli atti generali, di indirizzo e di programmazione nonché gli obiettivi da raggiungere, e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive emanate con i predetti atti.
4. Gli organi burocratici sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo.
5. Il Difensore civico è Ufficio indipendente dellAmministrazione della Città di Ivrea, svolge le funzioni indicate dallo statuto e relaziona sul proprio operato al Consiglio comunale e al Sindaco.
CAPO I
Il Consiglio comunale
Art. 8
Elezione, composizione e durata del Consiglio.
Dimissioni del Consigliere
1. Lelezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Le dimissioni del Consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
Art. 9
Ruolo e funzioni del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale devono essere stanziate adeguate risorse finanziarie e deve essere altresì assegnata adeguata dotazione organica di personale, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza consiliare dei Capigruppo.
Art. 10
Il Presidente del Consiglio comunale
1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri, nella prima seduta dopo le elezioni. Lelezione avviene a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nella prima votazione, e a maggioranza assoluta nella successiva. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione di ballottaggio tra i due candidati che nellultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Sino allelezione del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco nella prima seduta e dal Consigliere anziano nelle sedute successive.
3. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita i poteri di polizia delle sedute del Consiglio; garantisce il regolare funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni previste dallo statuto; riceve le proposte degli elettori in esercizio delliniziativa deliberativa avanti il Consiglio, provvedendo alla loro presentazione nei termini indicati dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione.
Art. 11
Sedute e sessioni del Consiglio comunale
1. Il Sindaco è componente del Consiglio comunale. Risponde direttamente, o a mezzo dellAssessore per materia, alle interrogazioni ed alle interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
2. Il Consiglio comunale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Alle sedute possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, anche gli Assessori, che non sono componenti del Consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale è di norma convocato in adunanza ordinaria per lesercizio delle funzioni e ladozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto, almeno trimestralmente. E convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o programmata come tale dalla Conferenza dei capigruppo.
4. Il Consiglio è normalmente convocato dal Presidente che ne determina lordine del giorno, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro venti giorni dal deposito della richiesta alla segreteria del Consiglio comunale, ove la stessa sia sottoscritta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, ponendo allordine del giorno i punti di discussione indicati nella richiesta. In caso di richiesta motivata, il termine di convocazione della seduta va ragguagliato alle esigenze di urgenza degli affari in trattazione.
5. Entro 90 giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Dopo sei mesi dalla data di approvazione del bilancio di previsione annuale, e comunque non oltre il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle suddette linee programmatiche. Le modalità di convocazione di tale seduta e gli argomenti da inserire allordine del giorno sono definiti dal regolamento dellorgano consiliare. E facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base di nuove o diverse esigenze che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 12
Diritti dei Consiglieri e cause di
decadenza dalla carica
1. I Consiglieri comunali, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa, di intervento e di conoscenza di fatti o atti connessi allespletamento delle loro funzioni nei modi stabiliti dalla legge.
2. Le interrogazioni ed ogni altra istanza, anche di carattere ispettivo, vanno depositate nella Segreteria del Sindaco unitamente alla documentazione necessaria per formulare una esauriente risposta del Sindaco o degli Assessori delegati, nei termini di cui al precedente art. 11.
3. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. La proposta di decadenza, formulata dufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni ovvero nel caso che le stesse non vengano ritenute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
Art. 13
Il procedimento deliberativo del Consiglio comunale
1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale liniziativa deliberativa spetta al Sindaco, al Consigliere comunale, alla Giunta comunale, alla Conferenza dei capigruppo ed alle Commissioni consiliari, nei modi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Sono altresì titolari delliniziativa deliberativa gli elettori del Consiglio comunale, ovvero le associazioni iscritte allAlbo previste dal presente statuto, nelle materie e secondo le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare.
3. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione stabilita dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del Consiglio comunale. I voti nulli e le schede bianche sono computati tra i voti espressi.
Art. 14
Il regolamento del Consiglio comunale
1. Le forme di convocazione, le modalità di funzionamento del Consiglio comunale, nonché i casi eccezionali in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche, sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Il regolamento del Consiglio comunale è adottato e modificato su proposta della Conferenza dei capigruppo in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di venti giorni e non superiore a sessanta ed è approvato, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
Art. 15
Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo
1. Il gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri della lista di appartenenza, ad eccezione dei candidati alla carica di Sindaco, nonché dellunico eletto in una lista che può essere gruppo consiliare assumendo la denominazione di lista. I Consiglieri che provengono da liste diverse non possono costituire un nuovo gruppo consiliare, ma possono costituire il gruppo misto o confluire in esso o in altri gruppi.
2. La Conferenza dei capigruppo esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza e sui lavori del Consiglio comunale ed è costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.
3. La Conferenza dei capigruppo può esercitare anche le funzioni di Commissione permanente, come indicato nel regolamento.
4. Il Sindaco può richiedere la convocazione della Conferenza dei capigruppo partecipandovi, senza diritto di voto, nei soli casi in cui debba, o ritenga necessario, sentire i capigruppo per gli affari di sua competenza.
5. Il funzionamento della Conferenza dei capigruppo può trovare disciplina nel regolamento del Consiglio comunale.
Art. 16
Commissioni consiliari e di inchiesta
1. Il Consiglio comunale istituisce proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle commissioni medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Consiglio comunale, inoltre, costituisce commissioni consiliari speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine ed eventuali compensi.
3. La costituzione delle commissioni speciali può essere chiesta da un quinto dei consiglieri in carica, e la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, nonché i dipendenti dellEnte ed i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le indagini su fatti determinati possono essere espletate solo su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Le commissioni, insediate dal Presidente del Consiglio, nella loro prima seduta provvedono alla nomina del proprio presidente al loro interno ed a maggioranza dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia è assegnata ad un Consigliere di minoranza.
Art. 17
Consiglieri comunali ad actus. Consulte consiliari.
1. Il Consiglio comunale può attribuire a singoli Consiglieri il compito di espletare incarichi per oggetti determinati e per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Consulte consiliari su temi determinati possono essere istituite dal Consiglio comunale per consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione della pubblica Amministrazione secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
CAPO II
Il Sindaco
Art. 18
Elezione, durata in carica e decadenza
1. Lelezione, la durata in carica, la decadenza e le dimissioni del Sindaco, ovvero la sua sostituzione, sono disciplinate dalla legge.
Art. 19
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco:
a) è lorgano responsabile dellamministrazione attiva del Comune;
b) rappresenta lEnte negli atti e manifestazioni di rilievo politico-amministrativo, convoca e presiede la Giunta Comunale e presiede ogni altro collegio cui partecipi, salvo sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto;
c) emana i decreti e le ordinanze, salvo i casi in cui la legge o lo statuto prevedano la competenza di altri organi burocratici o di governo;
d) determina le consulenze esterne per lesercizio delle proprie funzioni, nei limiti indicati dal bilancio;
e) provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dallo statuto.
Art. 20
Potere di nomine del Sindaco
1. Il Sindaco:
a) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori, promuovendo, coordinando ed indirizzando lattività degli stessi;
b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi;
c) attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
d) sovraintende, emanando direttive politico-amministrative, al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché allesercizio delle funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o comunque attribuite alla Città di Ivrea;
e) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città di Ivrea presso società, aziende, consorzi ed istituzioni;
f) provvede alla nomina del Direttore generale nei casi e nei modi consentiti dalla legge, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La predetta nomina può avvenire anche in favore del Segretario generale.
Art. 21
Vice Sindaco. Affidamenti e deleghe
1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, che lo sostituisce con pienezza di poteri in tutti i casi di impedimento.
2. Il Sindaco può affidare ai singoli Assessori, per materie definite ed omogenee, i propri poteri di vigilanza e di direttiva sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. In ragione delle materie affidate, il Sindaco può altresì delegare gli Assessori al compimento di atti ed incarichi di propria competenza, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente.
4. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori o Consiglieri comunali lesercizio delle funzione di ufficiale di stato civile, nonché la rappresentanza formale del Comune in manifestazioni civili e religiose.
4. Chi sostituisce il Sindaco, o è da questi delegato, ne assume il relativo distintivo.
CAPO III
La Giunta comunale
Art. 22
Nomina, composizione e durata in carica
1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori fino al numero massimo stabilito dalla legge, nominati dal Sindaco fra coloro che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Il Sindaco può in ogni tempo revocare la nomina degli Assessori. Le dimissioni dal mandato di Assessore comunale sono presentate in forma scritta allufficio del Sindaco e sono irrevocabili.
3. Le dimissioni dallufficio di Assessore hanno effetto dalla data di presentazione delle stesse e la revoca dalla data di comunicazione allinteressato. Il Sindaco sostituisce gli Assessori cessati dalla carica, comunicandolo agli stessi, al Consiglio comunale nella prima seduta da tenersi non oltre trenta giorni, alla Giunta comunale riunita entro tre giorni e ai dirigenti.
Art. 23
Competenze della Giunta
e iniziativa deliberativa
1. La Giunta è competente ad emanare atti generali e di indirizzo, nonché a svolgere compiti di vigilanza e di controllo non riservati dalla legge al Consiglio comunale, ovvero non attribuiti dalla legge o dallo statuto al Sindaco e agli organi burocratici.
2. Hanno liniziativa deliberativa avanti alla Giunta comunale: il Sindaco, il singolo Assessore, il Segretario generale comunale, il Direttore generale, i dirigenti e i responsabili di uffici e di servizi per le materie di loro competenza, ovvero gli elettori o le associazioni iscritte allAlbo previsto dal presente statuto, secondo le modalità stabilite dallo stesso e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
Art. 24
Funzionamento della Giunta comunale
1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e delibera validamente a maggioranza, con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.
2. Le modalità di convocazione e le altre norme di funzionamento possono essere definite con il regolamento dellorganizzazione comunale.
TITOLO II
LORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
CAPO I
Il Segretario comunale
Art. 25
Compiti e responsabilità
1. Al Segretario generale comunale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché quelle conferitegli dal Sindaco. Il Segretario generale comunale.
2. E in facoltà del Sindaco attribuire al Segretario comunale, che non abbia funzioni di Direttore generale ed in assenza di tale figura nellorganico dellEnte, le funzioni di coordinamento dellorganizzazione comunale.
Art. 26
Il Vice Segretario comunale
1. Il Vice Segretario comunale, oltre a svolgere i compiti di gestione attribuitigli, coadiuva il Segretario nellesercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di delegazione, vacanza, assenza o impedimento di questi, secondo quanto disposto dalla legge e dal regolamento dellorganizzazione comunale.
2. Il Segretario generale può, con cadenza annuale, indicare i compiti attribuiti per delegazione al Vice Segretario, dandone comunicazione al Sindaco ed agli uffici comunali.
CAPO II
La dirigenza
Art. 27
La dirigenza e i rapporti con gli organi di governo
1. Sono dirigenti i pubblici dipendenti e coloro che, con contratto a termine, sono prescelti a ricoprire un posto apicale nellapparato amministrativo.
2. I responsabili di uffici e di servizi, secondo le proprie competenze, coadiuvano i dirigenti nellesercizio della loro funzione con autonomi poteri di organizzazione disciplinati dal regolamento del personale e dellorganizzazione comunale.
3. Spettano ai dirigenti ed ai responsabili di uffici e di servizi, che li coadiuvano, la direzione e la gestione amministrativa delle strutture composte da una pluralità di uffici, o di singoli uffici. Agli organi di governo sono attribuiti compiti di indirizzo e di vigilanza.
4. I rapporti con gli organi di governo sono tenuti dal Segretario generale comunale o dai singoli dirigenti, ciascuno per le proprie competenze.
Art. 28
Contratti a termine per dirigenti e
responsabili di uffici e di servizi
1. Per la copertura dei posti con qualifiche dirigenziali il Sindaco con decreto delibera la stipulazione di contratti a termine di diritto privato non superiori a cinque anni e comunque sottoposti a risoluzione di diritto allo scadere del sesto mese dallelezione del nuovo Sindaco, ovvero immediatamente per mancanza o venire meno delle condizioni di nomina. Il contratto può essere riproposto con linsediamento del nuovo Sindaco.
2. Per la conclusione di contratti a termine, gli interessati debbono dichiarare e documentare di possedere i requisiti soggettivi richiesti dallordinamento per laccesso al corrispondente posto di pubblico impiego, ivi compresa unesperienza almeno quinquennale di livello dirigenziale presso Enti pubblici o privati. Lassenza di tali requisiti è posta dal contratto come motivo di risoluzione di diritto dello stesso.
3. Agli interessati sono imposte contrattualmente le stesse incompatibilità previste per il pubblico dipendente, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
4. Con le stesse forme, e con la certificazione di unesperienza quinquennale di pari livello, possono essere coperti i posti di responsabile di uffici o di servizi.
Art. 29
Incarichi di dirigenza e di direzione ai dipendenti
1. Ai dipendenti gli incarichi di dirigente e di responsabile di uffici e di servizi sono attribuiti con decreto di nomina del Sindaco, nei limiti stabiliti dalla legge, per un tempo non superiore a ventiquattro mesi, scegliendo rispettivamente fra i dirigenti e coloro che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nelle posizioni gerarchiche immediatamente inferiori.
2. Lincarico è rinnovabile e cessa di diritto sei mesi dopo lelezione del nuovo Sindaco, ovvero immediatamente per mancanza o venir meno delle condizioni di nomina.
3. Agli incaricati è attribuita una indennità aggiuntiva in ragione della complessità dei compiti affidati.
Art. 30
Funzioni e responsabilità della dirigenza
1. Ai dirigenti spetta la gestione dellEnte, ivi compresa lemanazione di tutti gli atti a rilevanza esterna, sulla base degli indirizzi emanati dagli organi di governo.
2. In aggiunta alle funzioni previste dalla legge, per le quali il regolamento dellorganizzazione comunale provvederà a disciplinare la normativa di dettaglio nonché le varie correlazioni tra le funzioni dirigenziali che conducano ad un unico procedimento amministrativo, il Sindaco ed il Direttore generale potranno attribuire ai dirigenti particolari funzioni in relazione ai programmi dellAmministrazione e/o a specifiche esigenze che, pur non previste nei suddetti programmi, potranno emergere nel corso del mandato amministrativo. Gli incarichi conferiti dal Sindaco e dal Direttore generale dovranno essere affidati tenendo conto della professionalità del dirigente e delle funzioni distituto proprie di questultimo.
3. Su comunicazione del Segretario generale, i responsabili degli uffici e dei servizi sostituiscono i dirigenti in caso di loro assenza o impedimento, per un periodo non superiore al trimestre, decorso il quale, in assenza di incarico o nomina del Sindaco, alle funzioni del dirigente provvede il Segretario generale o, su delega di questo, il Vice Segretario.
Art. 31
La Conferenza di direzione
e coordinamento degli uffici comunali
1. La Conferenza, presieduta dal Segretario generale e da questo convocata, è composta dai dirigenti e dai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. La Conferenza è organo interno di coordinamento dellattività e dellorganizzazione degli uffici e dei servizi, presenta annualmente al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la relazione annuale sullo stato dei servizi e degli uffici dellAmministrazione.
3. La Conferenza esprime pareri e formula proposte in materia di organizzazione dellAmministrazione comunale anche direttamente al Presidente del Consiglio, che entro due mesi le indica fra gli oggetti allordine del giorno.
4. Il Consiglio comunale può richiedere pareri alla Conferenza su progetti di deliberazione al suo esame. Pareri e proposte possono essere presentate anche alla Conferenza dei capigruppo consiliari. Le opinioni, sia di maggioranza che di minoranza, debbono essere motivate e raccolte in processo verbale da allegare ai relativi atti destinati ad organi della Città di Ivrea.
CAPO III
Gli uffici e i servizi
Art. 32
Principi di organizzazione degli uffici
1. Lorganizzazione della struttura deve essere informata a principi di imparzialità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo criteri di professionalità e responsabilità.
2. LEnte si struttura in ragione degli obiettivi da perseguire e dei progetti da realizzare, sicchè la mobilità interna è ritenuta normale atto di organizzazione.
3. I dipendenti di pari qualifica allinterno della stessa area professionale hanno uguale competenza funzionale, salvo incarichi per tempi e contenuti determinati.
Art. 33
Principi di organizzazione dei servizi
1. I rapporti con i destinatari dellattività amministrativa e gli utenti di servizi pubblici deve essere informato a imparzialità, chiarezza e cortesia, in consonanza a quanto stabilito dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. La Città di Ivrea definisce lerogazione dei servizi comunali individuando per ciascuno di essi bacini di utenza sufficientemente ampi, affinchè si possa garantire il necessario livello di qualità delle prestazioni e di professionalità degli addetti. Promuove altresì lorganizzazione delle attività comunali necessaria a perseguire il coordinamento e la collaborazione con le strutture dei Comuni limitrofi, degli altri Enti pubblico, o degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.
Art. 34
Regolamento dellorganizzazione comunale
1. Il regolamento dellorganizzazione comunale disciplina il funzionamento della Giunta comunale, nonché lordinamento degli uffici e del personale. In esso è contenuta ogni altra norma regolamentare della Città di Ivrea non destinata per materia di competenza ad altri regolamenti.
2. Il regolamento dellorganizzazione comunale è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio comunale.
Art. 35
Formazione e aggiornamento professionale
1. La formazione e laggiornamento professionale costituiscono un dovere dufficio dei dipendenti.
2. I dirigenti organizzano lorario di ufficio in modo da consentire la programmazione delle esperienze necessarie a tale scopo, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento dellorganizzazione comunale.
CAPO IV
Dei rappresentanti della Città di Ivrea
Art. 36
Nomina, designazione e revoca
1. La nomina, la designazione, la revoca, o la sostituzione di rappresentanti della Città di Ivrea presso Enti pubblici, organismi o associazioni, è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, dal regolamento dei servizi pubblici.
2. La nomina e la designazione dei rappresentanti della Città di Ivrea in Enti, società, aziende e istituzioni operanti nellambito comunale, ovvero dipendenti o controllati dalla stessa, sono stabilite con decreto del Sindaco sulla base del curriculum professionale, in osservanza degli indirizzi, anche generali, del Consiglio comunale.
3. Gli indirizzi sono deliberati su proposta di uno o più capigruppo consiliari, sulla base di documenti che indicano i programmi e gli obiettivi da conseguire, nonché i criteri di professionalità dei candidati.
4. I candidati debbono possedere i requisiti necessari per la elezione a Consigliere comunale.
Art. 37
Amministratori di aziende, istituzioni e società
1. Il Sindaco, in osservanza degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, con decreto motivato nomina e revoca i Presidenti e i Consiglieri di amministrazione delle aziende ed istituzioni comunali fra coloro che, non essendo componenti di organi di governo della Città di Ivrea, sono dotati di una professionalità adeguata alla carica da assumere.
2. La durata in carica dei Presidenti e dei Consiglieri di amministrazione di istituzioni e aziende speciali è di anni cinque e comunque cessa entro quarantacinque giorni dalla nomina del nuovo Sindaco.
3. La revoca, le dimissioni o la decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente di aziende o istituzioni comunali importano decadenza dei Consiglieri di amministrazione con esso nominati. Alla sostituzione dei singoli componenti di un consiglio di amministrazione provvede lorgano competente su proposta del Presidente in carica dellazienda o dellistituzione.
4. La Città di Ivrea definisce negli statuti delle società a prevalente partecipazione pubblica locale norme che consentano al Sindaco di procedere alla sostituzione dei rappresentanti del Comune dopo ogni rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 38
Relazione annuale sullo stato delle partecipazioni
1. Il Sindaco garantisce il coordinamento dei Presidenti e dei rappresentanti della Città di Ivrea in enti, organismi, aziende o società competenti per materia e, entro il secondo trimestre di ogni anno, presenta al Consiglio comunale la relazione annuale sullo stato delle partecipazioni della Città di Ivrea.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno i Presidenti ed i rappresentanti in enti, organismi, aziende o società inviano al Sindaco e al Presidente del Consiglio una propria relazione sullo stato dellente, società, organismo o azienda in cui rappresentano la Città di Ivrea.
3. I rappresentanti debbono esprimere pareri, rispondere alle interrogazioni e partecipare alle sedute del Consiglio comunale, o delle Commissioni consiliari, ove richiesti dal Presidente del Consiglio comunale.
Parte III
LATTIVITA AMMINISTRATIVA
TITOLO I
LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 39
I principi dellattività amministrativa
1. Lazione amministrativa della Città di Ivrea si conforma ai principi stabiliti dallordinamento giuridico italiano, ispirandosi ad imparzialità, congruità, tempestività ed essenzialità delle forme burocratiche.
2. Tutti gli atti, anche interni, debbono essere chiari e precisi. I pareri e gli accertamenti debbono essere adeguatamente documentati e motivati, in guisa da dimostrare con evidenza i giudizi, le soluzioni proposte e le verificazioni eseguite.
3. In ogni procedimento listruttoria deve offrire agli organi di governo le alternative tecniche e amministrative utili allesercizio della discrezionalità amministrativa.
4. Di ogni provvedimento a rilevanza esterna deve essere raccolto il parere di regolarità tecnica e, se importi spesa, anche contabile.
5. Lattività della Città di Ivrea tiene conto di quella esercitata dai privati nel territorio comunale e si coordina con quella delle altre Amministrazioni pubbliche, potendo a tal fine indire conferenze di servizio, anche sulla base di apposite convenzioni.
Art. 40
Il regolamento dellattività amministrativa
1. Il regolamento dellattività amministrativa disciplina il procedimento d il contenuto degli atti amministrativi della Città di Ivrea, in conformità ai principi stabiliti dallordinamento giuridico e al criterio della semplificazione delle procedure amministrative.
Art. 41
Convenzioni, consorzi e accordi di programma
1. Le convenzioni sono disciplinate dalla legge e sono la forma più semplice per lesercizio coordinato di funzioni e servizi da parte della Città di Ivrea, e mezzo per la costituzione di consorzi.
2. Qualora le convenzioni abbiano ad oggetto lerogazione di servizi pubblici, si applicano le norme previste dal successivo titolo.
3. Allassemblea del consorzio il Comune è rappresentato dal Sindaco, o da un suo delegato, scelto fra coloro che sono Assessori, o Consiglieri comunali, ovvero dirigenti o responsabili di uffici o di servizi presso la Città di Ivrea.
4. La stipulazione degli accordi di programma è preceduta dalla dichiarazione di intenti del Consiglio comunale che ne determina le finalità.
TITOLO II
I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
I principi di gestione
Art. 42
Atto di assunzione e di programma
1. La Città di Ivrea individua i bisogni della Comunità degli eporediesi e in ragione di essi determina lassunzione dei servizi pubblici.
2. Per ogni servizio pubblico è definito un programma di erogazione che indica il modo di soddisfare i bisogni della popolazione, stabilendo indici di qualità che sono fondamento delle pretese degli utenti nei confronti delle organizzazioni pubbliche o private a tal fine prescelte dalla Città di Ivrea.
3. La Città di Ivrea gestisce i servizi pubblici individuando bacini di utenza adeguati alla complessità delle organizzazioni a tal fine necessarie, collaborando con Enti pubblici e privati, italiani o stranieri, in tutte le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e della Comunità Europea.
4. Le localizzazioni territoriali dei servizi pubblici possono essere modificate solo riorganizzando, in via generale o per settori, lintera distribuzione territoriale degli stessi e la Città di Ivrea si impegna affinchè tale principio sia accolto anche nel caso di fusione con altri Comuni.
Art. 43
Criteri di scelta delle forme
di erogazione di servizi pubblici
1. La scelta delle forme di erogazione dei servizi pubblici deve garantire la migliore soddisfazione dei bisogni e la partecipazione degli utenti.
2. La Città di Ivrea favorisce con la scelta delle forme di gestione la presenza di una pluralità di produttori utile a garantire la concorrenza fra operatori pubblici o privati, salvo vi ostino ragioni tecniche o economiche.
3. Enti ed organizzazioni pubbliche sono un mezzo per la promozione della concorrenza e nella verifica permanente della qualità di soddisfazione dei bisogni della popolazione nellerogazione dei servizi pubblici.
4. Nellorganizzazione dei servizi pubblici devono comunque essere assicurati idonei mezzi di informazione, di tutela e di controllo da parte degli utenti, nonché modalità di accesso alle strutture da parte di organizzazioni di volontariato e delle associazioni previste dal presente statuto.
Art. 44
La deliberazione sulle forme di gestione
1. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti, in ragione di una valutazione comparativa delle opzioni indicate dalla legge o dallo statuto, e secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.
2. La deliberazione non è valida, se tutti i capigruppo non sono stati avvisati almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio comunale dellavvenuto deposito presso lufficio del Segretario generale comunale di tutti i pareri degli organi competenti e della relazione illustrativa dei criteri di valutazione sopra indicati.
3. Gli atti costitutivi degli Enti dipendenti dalla Città di Ivrea, o gli atti di concessione di servizio pubblico, devono contenere il vincolo dellosservanza delle norme del presente statuto, la cui violazione è dedotta come causa di revoca o di risoluzione di diritto degli atti stessi.
CAPO II
Dellorganizzazione dei servizi pubblici
Art. 45
Degli amministratori
1. Ai Presidenti ed agli amministratori degli Enti ed organismi dipendenti o controllati dalla Città di Ivrea che erogano servizi pubblici si applicano le norme del presente statuto dedicate ai rappresentanti della Città di Ivrea.
Art. 46
Istituzione ed ordinamento delle aziende speciali
1. Il Consiglio comunale delibera listituzione delle aziende speciali previa relazione del collegio dei revisori della Città di Ivrea e della Conferenza di direzione e coordinamento degli uffici comunali, rispettivamente sulleconomicità della sua istituzione e sullefficienza della relativa organizzazione.
2. Il Consiglio comunale delibera lo statuto dellazienda a maggioranza dei suoi componenti, disciplinandone lordinamento, il funzionamento, i poteri dellorgano di revisione contabile ed i rapporti con la Città di Ivrea in conformità al presente statuto.
3. Sono atti fondamentali dellazienda, sottoposti ad approvazione del Consiglio comunale, il contratto di servizio, i bilanci annuale e pluriennale, i programmi ed il conto consuntivo.
Art. 47
Organi delle aziende speciali
1. Sono organi dellazienda: il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione del conto.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal suo Presidente e da quattro consiglieri, ovvero dal Presidente e da un numero pari di consiglieri, non superiore a sei, stabilito dalla convenzione che affida allazienda lerogazione di servizi pubblici di altri Comuni.
3. Il Collegio dei revisori è costituito da un numero di membri non superiore a tre, nominato secondo i criteri previsti dal presente statuto per i revisori della Città di Ivrea.
Art. 48
Le istituzioni comunali
1. Le istituzioni sono organi strumentali dellEnte della Città di Ivrea, dotate di autonomia gestionale e contabile.
2. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento costitutivo di ogni singola istituzione, che è allegato al regolamento dei servizi pubblici.
3. Sono atti fondamentali dellistituzione, sottoposti allapprovazione del Consiglio comunale, i bilanci annuale e pluriennale, il conto consuntivo, i programmi annuali e pluriennali, lassunzione di dipendenti da assegnare allistituzione, la deliberazione di contratti di mutuo.
Art. 49
Organi delle istituzioni comunali
1. Sono organi delle istituzioni comunali il Consiglio di amministrazione, composto da un numero pari di membri stabilito dal Consiglio comunale non superiore a otto, il suo Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
3. Al Consiglio comunale spettano tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento ad altri organi dellistituzione, ed in particolare la determinazione dei tempi e dei modi di attuazione delle finalità e degli indirizzi attribuiti dal Consiglio comunale.
4. Ai rappresentanti della Città di Ivrea nominati presso le istituzioni non spetta alcuna indennità di carica, salvo il rimborso delle spese per incarichi determinati.
5. Il Collegio dei revisori dei conti della Città di Ivrea provvede a svolgere le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 50
Del Direttore delle istituzioni
1. Il Sindaco nomina il Direttore fra i dipendenti della Città di Ivrea, o con decreto motivato ne dispone lassunzione con contratto a termine fra coloro che abbiano i requisiti di professionalità richiesti e siano degni di fiducia. Il Direttore cessa di diritto dopo sei mesi dallelezione del nuovo Sindaco, ma può essere revocato in ogni tempo, previo parere del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, per il venir meno delle condizioni di nomina.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione dellistituzione, la rappresentanza in giudizio ed emana gli atti che importino una spesa non superiore a cinquanta milioni.
Art. 51
Commissariamento di aziende e istituzioni
1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti delibera sulla mozione di commissariamento delle aziende e delle istituzioni, in tutti i casi in cui le stesse non possano funzionare, ovvero il loro Presidente compia gravi e reiterate violazioni di legge, o del presente statuto, o dello statuto dellazienda, o del regolamento dellistituzione, ovvero non ottemperi allinvito di sostituire i componenti del Consiglio di amministrazione che abbiano compiuto eguali violazioni.
2. Con la nomina del commissario gli amministratori decadono dalla carica.
3. Il commissario cessa dalle funzioni con la nomina del Presidente e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dellazienda o dellistituzione.
Art. 52
Relazioni annuali alla Città di Ivrea
1. I Presidenti e i Direttori per le istituzioni, nonché il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti per le aziende speciali, i rappresentanti presso società a prevalente capitale pubblico locale, redigono una relazione annuale da presentare al Sindaco e al Consiglio comunale sullandamento dellerogazione dei servizi pubblici loro affidati.
2. Il regolamento dei servizi pubblici può prevedere i contenuti necessari e i tempi di presentazione delle relazioni annuali indicate al comma precedente.
TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA PUBBLICA
CAPO I
Determinazione delle scelte
Art. 53
Principi della partecipazione al procedimento
1. Nei procedimenti relativi alladozione dei provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive riconosciute dallordinamento, le forme e le modalità della partecipazione degli interessati sono disciplinate dalla legge.
2. Anche qualora la legge non disponga, lufficio titolare delliniziativa finalizzata alla emanazione di un provvedimento ha il dovere di dare avviso ad ogni interessato dellinizio del procedimento, sia che da esso possa derivare un vantaggio, sia un pregiudizio.
3. E fatta comunque salva ogni ulteriore possibilità di partecipazione anche più onerosa per la pubblica Amministrazione, espressamente prevista dalla legge in relazione a specifiche materie oggetto di competenza comunale.
4. Le relazioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori a rappresentanza nazionale sono disciplinate dalla legge e dalle norme poste a conclusione dei contratti collettivi di lavoro e possono trovare attuazione a livello locale sulla base di protocolli di intesa fra la Città di Ivrea e le rappresentanze sindacali di categoria, ovvero con le loro organizzazioni territoriali.
Art. 54
La partecipazione al procedimento.
Gli accordi
1 I soggetti destinatari, o coinvolti da atti o comportamenti della pubblica Amministrazione, o che intervengono al relativo procedimento, anche non residenti nel territorio della Città di Ivrea, hanno diritto di essere informati dellinizio dei procedimenti destinati a produrre effetti direttamente nei loro confronti.
2. Alle associazioni che ottengono liscrizione agli Albi previsti dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione è riconosciuta la titolarità degli interessi collettivi, o diffusi, individuati nei rispettivi statuti come scopi dellassociazione.
3. I soggetti indicati ai commi che precedono hanno facoltà di intervenire nei procedimenti che coinvolgono gli interessi di cui sono titolari, prendere visione e chiedere copia dei relativi atti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento degli istituti di partecipazione, ovvero depositando memorie scritte, o documenti, che lAmministrazione ha il dovere di valutare.
4. In accoglimento delle istanze e delle osservazioni di cui al comma precedente, gli organi dellamministrazione comunale possono concludere, nei limiti stabiliti dalla legge, accordi con gli interessati per determinare, in tutto o in parte, il contenuto discrezionale del provvedimento finale e, nei casi stabiliti dalla legge, in sostituzione di questo.
Art. 55
Forme di partecipazione
1. Sono modalità di partecipazione alla gestione dellAmministrazione pubblica: le istanze, le proposte, le petizioni, liscrizione agli Albi delle associazioni, liniziativa per ladozione di atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, i referendum, le consultazioni e le consulte, nonché ogni altra prevista dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività dellAmministrazione, la Città di Ivrea assicura laccesso alle strutture da essa dipendenti o controllate dei terzi interessati ed in particolare alle associazioni disciplinate dal presente statuto, secondo le norme stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. La Città di Ivrea si dota di una consulta per i problemi dellimmigrazione e delle pari opportunità.
Art. 56
Istanze, proposte, petizioni
1. Tutti possono presentare istanze, proposte e petizioni per la tutela di interessi individuali, collettivi o diffusi, ovvero per ottenere un migliore andamento della gestione amministrativa.
2. Il Sindaco e il Segretario generale comunale, rispettivamente per le competenze degli organi di governo e dellapparato burocratico, provvedono a comunicare agli organi o uffici competenti entro cinque giorni dal deposito dellistanza, della proposta o della petizione, curando che si provveda sulle stesse con decisione chiara e motivata.
3. La comunicazione agli interessati della decisione deve avvenire entro sessanta giorni dal deposito dellatto di impulso, decorsi i quali linottemperanza è fatta constatare con lettera rivolta al Sindaco e al Comitato Regionale di Controllo.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le modalità di presentazione delle istanze, proposte e petizioni, nonché i casi di eccezione in cui i termini e i modi di comunicazione agli interessati delle decisioni assunte dallamministrazione richiedano una disciplina particolare.
Art. 57
Associazioni
1. Sono istituiti presso la Città di Ivrea Albi delle associazioni, in numero non minore di sei, secondo le materie indicate dal regolamento degli istituti di partecipazione. Il numero degli Albi può essere aumentato dal regolamento stesso in ragione della particolarità delle materie.
2. Ogni associazione con sede nel territorio di Ivrea - ovvero operante in modo continuativo, e documentato, nel territorio della città, in rappresentanza di almeno dieci associati - ha diritto di chiedere liscrizione ad uno degli Albi, previo deposito del proprio statuto conforme alle leggi vigenti, e con indicazione delle generalità dei propri rappresentanti e di un domicilio sito nel territorio della Città di Ivrea.
3. Ai fini del presente statuto sono equiparate alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, semprechè nessuno di essi persegua scopi di lucro, e le amministrazioni pubbliche di istruzione di ogni grado.
4. Le associazioni nominano il Presidente dellAlbo e provvedono alla designazione dei membri per la partecipazione alle Consulte permanenti di partecipazione previste dal presente statuto.
5. Il Presidente dellAlbo è il destinatario, per tutte le associazioni in materia, delle informazioni e delle comunicazioni che lEnte Città di Ivrea debba, o ritenga opportuno, far pervenire alle stesse.
6. Nel regolamento degli istituti di partecipazione è disciplinato laccesso alle strutture e ai servizi delle associazioni in ragione delle materie di appartenenza ai relativi Albi della Città di Ivrea.
Art. 58
Iniziativa deliberativa avanti agli organi di governo
1. Almeno trecento elettori del Consiglio comunale, ovvero almeno cinque associazioni iscritte agli Albi previsti dal presente statuto, possono presentare una proposta di deliberazione avanti al Consiglio comunale, sottoscrivendo un testo cui è allegata una relazione illustrativa, con deposito di essi presso lufficio del Segretario generale comunale che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
2. La proposta è, entro due mesi dal deposito, indicata fra i punti in discussione avanti al Consiglio comunale, avvisando della seduta i presentatori almeno quindici giorni prima.
3. Ove espressamente dichiarato dai presentatori, la proposta è posta ai voti del Consiglio comunale, senza possibilità di emendamenti, entro trenta giorni dal deposito secondo le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.
4. La violazione del termine di cui sopra è fatta constatare da un sottoscrittore con diffida a provvedere entro venti giorni dalla presentazione del progetto al Consiglio comunale, decorsi i quali alla convocazione dello stesso provvede il Prefetto su istanza degli interessati.
5. Trecento elettori e le associazioni iscritte agli Albi previsti dal presente statuto hanno altresì liniziativa nei confronti della Giunta comunale e del Sindaco per gli atti di rispettiva competenza. Il Sindaco deve comunicare ai proponenti le decisioni proprie, o della Giunta, entro un mese dal deposito delle proposte presso lufficio del Segretario generale comunale.
Art. 59
Referendum
1. Un referendum, sia consultivo che abrogativo, dei cittadini residenti nella Città di Ivrea è indetto dal Sindaco qualora lo richiedano il cinque per cento degli elettori del Consiglio comunale risultante dallultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti, previa verifica delle relative sottoscrizioni raccolte sulla base dei quesiti ammessi, secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Il referendum, avente ad oggetto anche atti amministrativi, deve essere proposto per un numero massimo di cinque quesiti, facilmente comprensibili, determinati e relativi alla stessa materia di esclusiva competenza locale.
3. Oltre che per violazione dei commi precedenti e delle norme procedurali stabilite nel regolamento degli istituti di partecipazione, il referendum è inammissibile se i quesiti sono relativi a: a) tributi, mutui o prestiti; b) i documenti programmatici; c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni; d) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; e) persone fisiche, ivi compresa la loro nomina o revoca ad una carica o ufficio; f) attività amministrative senza discrezionalità alcuna o a provvedimenti cautelari; g) quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi tre anni dal giorno del voto.
4. Lammissibilità del referendum è accertata, entro venti giorni dalla richiesta, da un collegio comporto dal Giudice di Pace, dal Difensore civico e dal Segretario Generale.
5. Il Sindaco indice il referendum in modo che la votazione possa aver luogo entro sette mesi dal deposito delle sottoscrizioni, salvo coincidenza con altre operazioni di voto, in tutti i casi in cui non sia stata comunicata ai rappresentanti dei sottoscrittori la motivata deliberazione della Giunta comunale di inammissibilità dei quesiti entro quarantacinque giorni dal deposito di essi, ovvero la deliberazione della stessa Giunta di accertamento negativo della validità delle sottoscrizioni entro sessanta giorni dal deposito di questultime.
6. Dei risultati del referendum gli organi comunali competenti debbono tener conto, con atto da emanarsi entro sessanta giorni dal voto, qualora abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto ed i quesiti siano stati approvati a maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 60
Consultazioni
1. Consultazioni di cittadini, o di utenti, o di categorie di essi, possono essere indette dal Sindaco, previo parere della Conferenza dei capigruppo, per le materie di competenza degli organi di governo, nonché su richiesta della Giunta per le competenze degli organi burocratici.
2. Il Sindaco indice la consultazione su un numero massimo di cinque quesiti, facilmente comprensibili, determinati e relativi alla stessa materia.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le forme di consultazione definendo i limiti necessari a soddisfare una libera e chiara espressione dellopinione dei soggetti interessati.
4. La consultazione non può essere proposta su quesiti depositati per i quali è in corso la procedura referendaria, o prima di quattro anni dalla proclamazione del voto del relativo referendum, e non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Il regolamento degli istituti di partecipazione assicura particolari forme di consultazione nei confronti di coloro che risiedono nei quartieri della Città di Ivrea.
Art. 61
Consulte di partecipazione
1. Sono costituite Consulte di partecipazione permanenti in ragione delle materie degli Albi delle associazioni, secondo le modalità indicate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Le Consulte, in conformità al regolamento degli istituti di partecipazione, possono esprimere parere sugli atti, nonché esprimere proposte di provvedimenti, di norme, o di programmi, che spettano alla competenza degli organi di governo. Di essi gli organi di governo debbono tener conto nellesercizio delle loro funzioni.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina il procedimento di nomina e revoca dei rappresentanti alle Consulte istituite dal presente statuto e di quelle su temi determinati deliberate dal Consiglio comunale.
Art. 62
Regolamento degli istituti di partecipazione
1. Il regolamento degli istituti di partecipazione è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. In esso sono contenute tutte le norme cui rinvia espressamente il presente statuto e quelle ulteriori che disciplinano altre modalità di partecipazione dei singoli, o di associazioni, con domicilio, residenza, o sede nel territorio della Città di Ivrea.
CAPO II
Linformazione
Art. 63
Sullattività e sulle strutture
1. La Giunta comunale cura annualmente linformazione sullattività svolta dallAmministrazione comunale e dagli Enti, società e istituzioni da questa controllati o dipendenti, dando conto dello stato di attuazione del programma presentato per la propria nomina.
2. Il Segretario generale comunale è responsabile direttamente di ogni violazione delle norme che disciplinano linformazione operate da funzionari del Comune e che, portate a sua conoscenza, non siano state immediatamente rimosse.
3. Il Segretario generale comunale dispone perché sia consentita la consultazione di tutti gli atti e di tutte le informazioni cui possono accedere coloro che vi hanno interesse secondo le norme dello statuto, di legge e di regolamento.
4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione può consentire che un dirigente, scelto dal Sindaco o dal Segretario comunale, assuma tutte, o parte, delle responsabilità e dei poteri che spettano al Segretario generale comunale in materia di informazione e partecipazione popolare.
Art. 64
Riconoscimento dei funzionari e dipendenti
1. Tutti i funzionari e i dipendenti della Città di Ivrea e delle aziende e istituzioni se operano in uffici a contatto con il pubblico debbono portare in modo visibile lindicazione del loro nome e cognome, dellEnte o ufficio cui appartengono e del grado, ovvero debbono esibire a questi il tesserino di riconoscimento con eguali indicazioni nei casi di occasionale contatto con il pubblico.
2. Il regolamento dellorganizzazione comunale può determinare a tal fine segni distintivi uniformi.
Art. 65
Richieste di informazioni e documenti
1. Tutti gli atti dellAmministrazione comunale e degli Enti da essa dipendenti o controllati, nonché dei concessionari di pubblici servizi sono pubblici, ad eccezione di quelli che per legge o per regolamento siano espressamente dichiarati segreti o riservati.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato e per un periodo non superiore a sessanta giorni, impedire la divulgazione di singoli atti, o informazioni, che non siano già stato oggetto di pubblicazione o divulgazione, semprechè sia attuale un accertato pericolo di danno per lEnte, o per i soggetti terzi.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione assicura a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti ed informazioni in possesso della pubblica Amministrazione e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento del solo costo di riproduzione.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione, unitamente al regolamento dellorganizzazione comunale, assicurano altresì agli utenti e ai cittadini le informazioni sul corso dei procedimenti, presso quale funzionario o dipendente è allesame una pratica, con indicazione dei suoi superiori gerarchici e di chi è responsabile del procedimento, approntando un sistema informatico adeguato a garantire riscontri immediati sullo stato di avanzamento dei procedimenti.
5. Il regolamento dellorganizzazione comunale disciplina il funzionamento e lorganizzazione degli uffici in modo tale da favorire la divulgazione delle informazioni in possesso dellAmministrazione e può prevedere listituzione di un ufficio apposito a tal fine competente anche a ricevere le doglianze e i rilievi degli amministrati.
Art. 66
Deposito di atti e inizio del procedimento
1. Qualsiasi ufficio comunale, dopo aver informato listante di quale sia lufficio competente, è tenuto comunque nel permanere della richiesta, ad accettare il deposito e a rilasciare ricevuta dellavvenuta consegna, con dichiarazione indicante: lufficio competente, la data, il numero dei fogli depositati, loggetto, nome e cognome, qualifica e ufficio di appartenenza del dichiarante.
3. Il funzionario, o dipendente, che ha ricevuto gli atti è tenuto ad inoltrare la documentazione allufficio competente entro quindici giorni dallavvenuto deposito.
4. Linizio del procedimento decorre dalla data in cui la domanda è depositata presso lufficio competente ovvero, se depositata in ufficio diverso, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente articolo per linoltro allufficio competente.
CAPO III
Il Difensore civico
Art. 67
Elezione e durata in carica
1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, fra coloro che sono eleggibili a Consigliere comunale, semprechè nellultimo quinquennio non abbiano ricoperto cariche nellamministrazione della Città di Ivrea, o in Enti o società da essa controllate o dipendenti.
2. Il Difensore civico non è rieleggibile al mandato immediatamente successivo, dura in carica quattro anni con proroga dei poteri sino allelezione del successore e deve essere eletto fra il ventesimo e il ventiquattresimo mese dallinizio della durata in carica del Consiglio comunale, e a tal fine il Consiglio comunale dovrà provvedere alla nomina nelle quattro sedute da tenersi una ogni mese utile per lelezione.
3. Il Presidente del Consiglio comunale a tal fine convoca il Consiglio comunale indicando i candidati che egli reputa idonei alla carica, nonché quelli proposti dai Consiglieri, da cinquanta elettori del Consiglio comunale, o dai Presidenti degli Albi delle associazioni previsti dal presente statuto, dando comunicazione del curriculum formativo allegato a ciascuna proposta e delle eventuali dichiarazioni dei candidati stessi.
4. In caso di mancata elezione nei termini ovvero di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi causa anteriormente alla scadenza naturale del mandato, il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio comunale con effetto per il solo periodo residuo.
5. La revoca del Difensore civico è possibile solo per reiterate violazioni di legge o di statuto, intimate dal Sindaco e accertate, previa audizione del Difensore avanti il Consiglio comunale, con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di trenta giorni, purchè la seconda sia approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 68
Struttura e indennità del Difensore civico
1. Al Difensore civico è attribuito un ufficio dotato di tutti i mezzi necessari a svolgere la sua funzione ed il personale assegnato allufficio stesso, per lo svolgimento dei compiti relativi, dipende gerarchicamente solo dal Difensore civico. Il Difensore civico può valersi di associazioni.
2. Il regolamento dellorganizzazione comunale stabilisce le ore di ricevimento al pubblico del Difensore civico e lorario è affisso allentrata di ogni ufficio comunale.
3. Al Difensore civico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio comunale e determinata anteriormente alla sua elezione.
Art. 69
Funzioni
1. Il Difensore civico è istituito a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellAmministrazione comunale, delle istituzioni e aziende da essa dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi. Segnala al Sindaco e al Segretario comunale ogni disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, verifica la puntuale osservanza da parte degli uffici e degli organi comunali dello statuto della Città di Ivrea.
2. Può accedere ad ogni atto e informazione in possesso della pubblica Amministrazione senza che ad esso si possa opporre il segreto o la riservatezza, ma al Difensore civico si estende il dovere e la riservatezza previsto dalla legge o dai regolamenti. Può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento.
3. Può segnalare allAmministrazione la corretta interpretazione della normativa vigente, al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative, e lAmministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dellatto non recepisca i suggerimenti interpretativi del Difensore civico.
4. Presenta ed illustra ogni anno in una apposita seduta del Consiglio comunale una relazione sullo stato dellamministrazione in conformità a quanto disposto dal regolamento degli istituti di partecipazione, rispondendo oralmente ai Consiglieri.
5. Può rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione sul generale andamento dellAmministrazione pubblica, o su fatti specifici che la riguardano, assumendone ogni responsabilità, civile, penale e amministrativa.
5. Svolge ogni altra funzione riconosciuta dalla legge.
Art. 70
Poteri nei confronti degli uffici
1. Il Difensore civico può convocare direttamente il funzionario competente, che può essere assistito dal proprio dirigente, per procedere congiuntamente allesame della pratica e definire in accordo, o unilateralmente, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, il termine per la definizione del procedimento, dandone pronta comunicazione alla persona interessata, al Sindaco, al Segretario generale e al competente dirigente.
2. Ove riscontri uninosservanza di legge, o di regolamento, in ipotesi di illecito disciplinare presenta senza indugio denuncia amministrativa agli organi competenti, che deliberano entro quindici giorni, ovvero in ipotesi di illecito amministrativo contabile, al Sindaco, al Collegio dei revisori del conto e alla Procura Regionale presso la Corte dei conti.
3. Nel caso di violazioni dello statuto della Città di Ivrea laccertamento dei Difensore civico, depositato presso lufficio del Segretario generale comunale, è valutato senza ulteriori indagini dagli organi competenti che deliberano limmediato inizio dellazione disciplinare avverso il responsabile indicato nellaccertamento stesso, ovvero dispongono la immediata archiviazione della denuncia. La deliberazione è comunicata al Difensore civico entro otto giorni dal deposito del suo accertamento presso lufficio del Segretario generale comunale.
Art. 71
Infrazioni degli organi elettivi
1. Nel caso di violazioni dello statuto, di leggi o di regolamenti operate dagli organi di governo della Città di Ivrea, o di Enti o organismi da essa dipendenti, il Difensore civico rivolge i propri accertamenti direttamente ai competenti organi giurisdizionali o di controllo.
2. In caso di inerzia degli organi dellEnte, il Difensore civico sollecita dagli organi di controllo lesercizio del potere sostitutivo.
Parte IV
FINANZA E CONTABILITA
TITOLO I
LE RISORSE
Art. 72
Principi e risorse per la gestione dellEnte
1. LEnte persegue, attraverso lesercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse dello Stato, della Regione, della Comunità Europea, o di altri Enti pubblici o privati, il conseguimento dellautonomia finanziaria adeguando i programmi e le attività ai mezzi disponibili.
2. La contabilità è caratterizzata dalla individuazione dei singoli centri di spesa utili a garantire anche un efficace controllo di gestione.
Art. 73
Le risorse per gli investimenti
1. La Città di Ivrea si avvale di tutte le procedure previste dalle leggi e regolamenti nazionali e comunitari per conseguire le risorse necessarie al finanziamento dei programmi di investimento.
2. Le risorse acquisite mediante alienazioni dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi di investimento dellEnte.
TITOLO II
LA REVISIONE DEL CONTO
Art. 74
Composizione e durata del Collegio dei revisori
1. La legge disciplina la composizione e la durata in carica dei membri del Collegio dei revisori del conto.
2. Lelezione dei membri è disciplinata dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.
Art. 75
Funzioni e responsabilità del Collegio
1. Il Collegio collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo segnalando i contenuti del bilancio di previsione meritevoli di un esame particolare, le situazioni di gestione economico-finanziaria corrente che incidono negativamente sul risultato dellesercizio, le valutazioni derivanti dalleventuale controllo economico della gestione e formulando proposte partecipando con relazioni e pareri alle sedute del Consiglio comunale con allordine del giorno il bilancio e il conto consuntivo e a mezzo del Presidente del Collegio ad ogni altra seduta del Consiglio o della Giunta comunale cui sia convocato.
2. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige semestralmente apposita relazione alla Giunta comunale e annualmente al Consiglio comunale in vista del conto consuntivo.
3. Nellesercizio delle loro funzioni i revisori individualmente e collegialmente hanno accesso a tutti gli atti e documenti dellEnte, rispondono con la diligenza del mandatario della verità delle loro attestazioni e, ove riscontrino gravi irregolarità, riferiscono prontamente al Consiglio comunale.
4. Il regolamento dellorganizzazione comunale disciplina i compiti e il funzionamento del Collegio dei revisori, i poteri di controllo, di impulso, di garanzia, nonché i rapporti con gli organi e gli uffici dellEnte in conformità alla legge, allo statuto e ai principi che regolano il controllo interno delle società per azioni.
Art. 76
Relazioni finanziarie agli organi di governo
1. Il Collegio dei revisori del conto su richiesta del Sindaco, del Consiglio o della Giunta comunale, presenta relazioni sullo stato finanziario e di gestione dellEnte secondo le modalità che possono essere disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
Art. 77
Elenco delle ditte e dei professionisti
1. La Giunta comunale predispone annualmente lelenco delle ditte e dei professionisti che hanno ricevuto lavori in appalto, o commesse di forniture, o incarichi professionali, dalla Città di Ivrea, con indicazione, per ognuno, delloggetto, del numero di appalti, commesse o incarichi ricevuti e del relativo importo complessivo. Lelenco è a disposizione di chiunque lo voglia consultare ed allegato annualmente al relativo conto consuntivo, di cui forma parte integrante.
TITOLO III
LA GESTIONE FINANZIARIA
Art. 78
Rendiconto di gestione e conto consuntivo
1. I risultati della gestione sono rilevati attraverso contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con la relazione annuale allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito allefficienza dellazione condotta sulla base dei risultati ed in ragione dei programmi.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica e a maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 79
La conservazione e gestione del patrimonio
1. Il dirigente competente dispone per la conservazione del patrimonio, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro aggiornamento secondo le modalità stabilite dal regolamento dellorganizzazione comunale e la migliore redditività dei beni stessi, disponendone o proponendone lalienazione, ove i costi di manutenzione siano elevati, o si debba con il ricavato degli stessi far fronte ad esigenze straordinarie di finanziamento dellEnte.
Art. 80
La programmazione del bilancio
1. La programmazione dellattività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili o che possono essere acquisite per la sua realizzazione.
2. Gli atti di programmazione sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
3. Il bilancio e gli altri documenti di programmazione sono elaborati dalla Giunta comunale e sono sottoposti agli organi di partecipazione istituiti dallo statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione secondo le modalità previste dal regolamento dellorganizzazione comunale.
4. Il bilancio di previsione corredato dagli atti prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica e a maggioranza dei Consiglieri presenti, osservando i principi delluniversalità, della integrità e del pareggio economico-finanziario.
Art. 81
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
1. Unitamente alla redazione del progetto di bilancio, è proposto al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti relativo al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni a partire da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma stesso comprende lelencazione specifica di ciascuna opera o investimento, le relative spese da sostenere per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse per dare loro attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma devono corrispondere a quelle espresse nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale e le eventuali variazioni di uno di essi debbono essere approvate contestualmente alle corrispondenti variazioni da apportare agli altri.
4. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale.
Art. 82
Appalti e contratti
1. LEnte provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, con losservanza delle procedure previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto da sottoporre ai prescritti pareri ove sono definite le finalità che lEnte intende perseguire con il contratto, loggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme nazionali ed europee.
Parte V
REVISIONE DELLO STATUTO
E DEI REGOLAMENTI
Art. 83
Revisione e pubblicità dello statuto.
Commissione competente.
1. Anche successivamente allapprovazione dello statuto tutti possono presentare proposte, emendamenti ed integrazioni da sottoporre alla Commissione per lo statuto e la revisione dei regolamenti, la quale si riunirà periodicamente in ragione delle proposte presentate per provvedere al loro esame e accogliere eventuali modificazioni da sottoporre allapprovazione del Consiglio comunale.
2. La stessa Commissione verifica lo stato di attuazione del presente statuto e propone agli organi ed uffici dellAmministrazione di assumere le conseguenti determinazioni di loro competenza.
3. La Commissione è composta dai Capigruppo, o da Consiglieri designati, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, dal Presidente del Consiglio che presiede i lavori, con diritto di voto, nonché dal Segretario generale, dagli esperti nominati dallAmministrazione e quantaltri la Commissione stessa reputi di invitare ai propri lavori.
4. Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
5. Lo statuto e le sue modificazioni, oltre alle forme di pubblicità stabilite dalla legge, sono soggette a quelle stabilite dal Consiglio comunale al fine di agevolare la sua effettiva conoscenza.
Art. 84
Revisione e pubblicità dei regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza.
In particolare, in attuazione del presente statuto, adotta i seguenti regolamenti:
a) regolamento del Consiglio comunale;
b) regolamento degli istituti di partecipazione;
c) regolamento dei servizi pubblici;
d) regolamento dellattività amministrativa;
e) regolamento di contabilità;
f) regolamento per la disciplina dei contratti;
g) regolamento dellorganizzazione comunale;
h) regolamento igienico-edilizio;
j) regolamento di polizia municipale.
2. I regolamenti sono depositati presso larchivio comunale e presso gli uffici comunali per quanto di competenza, e tutti possono richiederne copia pagando il relativo prezzo di riproduzione. La raccolta dei regolamenti, depositata presso larchivio comunale, è completata con il testo dello statuto e delle necessarie leggi dello Stato e della Regione sullordinamento delle autonomie locali, sul procedimento amministrativo, sulla partecipazione e sullaccesso dei cittadini alle informazioni in possesso dellamministrazione pubblica. La raccolta viene aggiornata semestralmente a cura del Segretario comunale.
3. I nuovi regolamenti e le proposte di modifiche a quelli in vigore sono sottoposti allesame della Commissione per la revisione dello statuto e dei regolamenti, prima della presentazione al Consiglio comunale per lapprovazione.
Art. 85
Sopravvenienza di leggi
1. Il Consiglio comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali incompatibili con lo statuto o con i regolamenti del Comune, dovrà portare a questi i necessari adeguamenti.
Parte V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 86
Albo delle Associazioni
1. Sino a diversa disposizione del regolamento per gli istituti di partecipazione popolare, gli Albi delle Associazioni sono disciplinati dal presente articolo.
2. Sono istituiti i seguenti Albi delle Associazioni della Città di Ivrea:
a) Albo delle Associazioni a tutela dellambiente e dei consumatori;
b) Albo delle Associazioni culturali, dei presidi di scuola e dei direttori didattici;
c) Albo delle categorie sociali e delle attività economiche;
d) Albo delle associazioni per lavviamento professionale e la cooperazione;
e) Albo delle Associazioni assistenziali e sanitarie;
f) Albo delle Associazioni sportive e ricreative.
3. La proposta del Presidente dellAlbo competente per materia per la nomina o la designazione di amministratori presso le istituzioni della Città di Ivrea è presentata dopo avere sentito i rappresentanti delle Associazioni iscritti allAlbo che, a tal fine, sono convocati con preavviso non minore di cinque giorni.
4. Le Associazioni possono adottare un codice di autoregolamentazione per il funzionamento degli Albi cui sono iscritte, in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti, consegnandone copia al Segretario generale.
5. Le Associazioni iscritte agli Albi possono proporre al Consiglio comunale un testo, redatto in articoli, del regolamento degli istituti di partecipazione. Lorgano competente provvede alliscrizione allordine del giorno della proposta entro due mesi dalla presentazione, invitando alla seduta i proponenti.
Art. 87
Iscrizione allAlbo delle Associazioni
1. Sino a diversa determinazione del regolamento degli istituti di partecipazione popolare, liscrizione allAlbo delle Associazioni è disciplinata dal presente articolo.
2. Le Associazioni indicate dallo statuto possono chiedere liscrizione ad almeno uno degli Albi delle Associazioni della Città di Ivrea, indicando quello di interesse in ragione della maggiore affinità alle denominazioni dellAlbo, delloggetto e dello scopo associativo. Nel caso di contestazione, sentiti gli interessati, decide in via definitiva il Segretario generale della Città di Ivrea.
3. Ogni Associazione può chiedere liscrizione ad un solo Albo, salva la doppia iscrizione nel caso in cui lo statuto delle Associazioni contempli una voce differenziata di specifica adesione a ciascuna delle attività ricomprese nelle materie che contraddistinguono la denominazione di due Albi.
Art. 88
Sanzioni per la violazione delle norme
previste nello Statuto
1. I dipendenti che violino le disposizioni di cui al presente statuto sono soggetti ad immediato procedimento disciplinare, salva ogni altra ipotesi di responsabilità.
2. Tutti possono denunciare la violazione del presente statuto al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, o al Comitato Regionale di controllo, indicando in modo circostanziato le proprie generalità, i fatti, le norme violate e le ragioni a fondamento della asserita violazione. Le denunce anonime non sono prese in considerazione.
Comune di Mombaruzzo (Asti)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Funzioni proprie
Art. 4 Funzioni delegate
Art. 5 Territorio e sede comunale
Art. 6 Albo Pretorio
Art. 7 Stemma e gonfalone
Titolo II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8 Organi
Art. 9 Il Consiglio comunale
Art. 10 Competenze ed attribuzioni
Art. 11 Attività del Consiglio Comunale
Art. 12 Consiglieri
Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 14 Consiglieri Comunali
Art. 15 La Giunta Comunale
Art. 16 Nomina
Art. 17 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 18 Competenze
Art. 19 Deliberazioni Organi Collegiali
Art. 20 Il Sindaco
Art. 21 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.
Art. 22 Il Vicesindaco
Art. 23 Mozione di sfiducia
Titolo III
UFFICI E PERSONALE
Art. 24 Struttura
Art. 25 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Art. 26 Il Segretario Comunale
Art. 27 Attribuzioni
Art. 28 Il Vicesegretario
Art. 29 Il Direttore generale
Art. 30 Funzioni del direttore generale
Art. 31 I Responsabili degli uffici e dei servizi
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 32 Forme di gestione
Art. 33 Gestione in economia
Art. 34 Azienda speciale
Art. 35 Istituzione
Art. 36 Il Consiglio di Amministrazione
Art. 37 Il Presidente
Art. 38 Il Direttore
Art. 39 Nomina e Revoca
Art. 40 Società a prevalente capitale locale
Art. 41 Controllo e vigilanza degli Enti
Titolo V
CONTROLLO INTERNO
Art. 42 Principi e criteri
Art. 43 Revisore del Conto
Art. 44 Controllo di gestione
Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 45 Principi generali
Art. 46 Convenzioni
Art. 47 Consorzi
Art. 48 Unione di Comuni
Art. 49 Accordi di programma
Titolo VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 50 Partecipazione
Art. 51 Istanze
Art. 52 Petizioni
Art. 53 Proposte
Art. 54 Referendum
Art. 55 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 56 Diritto daccesso
Art. 57 Diritto dinformazione
Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58 Statuto
Art. 59 Regolamenti
Art. 60 Norme transitorie e finali
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Mombaruzzo e Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nellambito della normativa statale e regionale.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione allattività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.
Art. 3
Funzioni proprie
1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per lesercizio delle sue funzioni, il Comune:
a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;
b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Leggi Regionali;
c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;
e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con Legge Regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
Art. 4
Funzioni delegate
1. Oltre alle funzioni la cui titolarità e attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune lesercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega allesercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.
Art. 5
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per kmq. 22,11 confinante con i Comuni di Nizza Monferrato, Castelnuovo Belbo, Bruno, Carentino, Gamalero, Cassine, Maranzana, Ricaldone, Quaranti, Fontanile.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Piazza Marconi n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 6
Albo pretorio
1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità e la facilità di lettura.
3. Laffissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questultimo se ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 7
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Mombaruzzo e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 1951.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata in data 5 giugno 1951.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.
TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8
Organi
1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
Art. 9
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale rappresenta lintera comunità ed e organo dindirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino allelezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 10
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
Art. 11
Attività del Consiglio Comunale
1. Lattività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dellEnte, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 12
Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati nei casi stabiliti dalla legge.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative dellassenza di un consigliere comunale ad una seduta consiliare sono: problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dellassenza per essere giustificati. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere interessato lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza del consigliere.
Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del mandato. Le forme ed i modi per lesercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sullaccesso.
3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.
Art. 14
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Art. 15
La Giunta Comunale
1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati, entro il numero complessivo stabilito dal comma precedente, fino a numero due assessori esterni al Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
Art. 16
Nomina
1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa datto.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado, di affiliazione nonchè i coniugi.
5. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 17
Funzionamento della Giunta Comunale
1. La Giunta e convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Consiglio Comunale, mediante Regolamento.
3. LAssessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
Art. 18
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, in capo al Sindaco, al segretario o ai funzionari; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E altresì di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 19
Deliberazioni organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno 4 membri.
2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti lorgano che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale ladunanza (ma non nel numero dei votanti), mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale ladunanza.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta segreta.
6. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso e sostituito in via temporanea da un componente dellorgano nominato dal Presidente.
7. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
8. I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
9. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. In caso di parità di voti la proposta di delibera non viene approvata.
10. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.
Art. 20
Il Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.
4. Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
7. Il sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
8. Il sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 21
Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale.
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;
- allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini, per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui allart.54 del D.Lgs. 267/2000 LEnte è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse.
Art. 22
Il Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è lAssessore che viene nominato dal Sindaco per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dellamministrazione comunale che quale ufficiale di governo.
2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dallAssessore più anziano, risultando lanzianità degli Assessori dallordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta;
3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo.
Art. 23
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga limmediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE
Art. 24
Struttura
1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se previsto, ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta Comunale approva il regolamento sullordinamento dei Servizi e degli Uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 25
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
1. Il Comune attraverso il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 26
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito Albo dellAgenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazioni di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dellufficio del segretario comunale.
Art. 27
Attribuzioni
1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina lattività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.
3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.
Art. 28
Il Vicesegretario
1. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per laccesso alla carriera di Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 29
Il Direttore generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindici mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, previa delibera della giunta comunale.
Art. 30
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 31
I Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellEnte.
2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali quelli elencati allart. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
3. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 32
Forme di gestione
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Societa per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.
5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
6. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 33
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:
- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.
Art. 34
Azienda speciale
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallapposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
Art. 35
Istituzione
1. Il Consiglio comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al 1° comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
5. Gli organi dellistituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
6. Nella disciplina dellIstituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
Art. 36
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dellorgano.
3. Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
Art. 37
Il Presidente
1. Il Presidente dellIstituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 38
Il Direttore
1. Il Direttore dellistituzione e nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta lattività dellIstituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.
Art. 39
Nomina e revoca
1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 40
Società
1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.
3. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.
4. Il comune, per lerogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.
Art. 41
Controllo e vigilanza degli enti
1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso lesame e lapprovazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.
2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito allattività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.
3. Il Revisore dei Conti dellEnte Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dellAzienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
TITOLO V
CONTROLLO INTERNO
Art. 42
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 43
Revisore del Conto
1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per lelezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
3. Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 44
Controllo di gestione
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
3. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
4. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
5. il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
6. laccertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 45
Principi generali
1. Il Comune nellesercizio delle funzioni e nellespletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso lesercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.
Art. 46
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 47
Consorzi
1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e lesercizio associato di funzioni può costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;
5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
Art. 48
Unione di Comuni
1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dellarea territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese allunione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dellunione. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
3. Latto costitutivo e lo statuto dellunione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
Art. 49
Accordi di programma
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi dintervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Si applicano per lattuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.
TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 50
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dellunione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
Art. 51
Istanze
1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allistanza viene fornita entro il temine stabilito dallapposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dellistanza stessa.
Art. 52
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dellamministrazione, in forma collettiva, per sollecitare lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame allufficio competente, il quale procede nellesame, e propone le modalità dintervento del Comune sulla questione sollevata o propone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione.
Art. 53
Proposte
1. Liniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante al 31 dicembre dellanno precedente.
3. Sono escluse dallesercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) bilancio e contabilità finanziaria;
e) espropriazione per pubblica utilità;
f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.
g) La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
h) Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per lesercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.
Art. 54
Referendum
1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi allamministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè, gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dellorientamento prevalente della comunità.
2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dellanno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
a) Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
e) bilancio comunale;
f) espropriazione per pubblica utilità.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dellammissibilità e si svolgono con losservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
6. Lesito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per lattuazione dellesito della consultazione.
8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
Art. 55
Interventi nel procedimento amministrativo
1. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nellosservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i. e di quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto allaccesso e sul procedimento amministrativo.
Art. 56
Diritto daccesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sullaccesso ai documenti amministrativi.
Art. 57
Diritto dinformazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno il quaranta per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 59
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.
Art. 60
Norme transitorie e finali
1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
Comune di Momo (Novara)
Statuto comunale (Adottato con deliberazione del C.C. n. 20 del 18-06-2001)
INDICE
Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1 - Principi fondamentali
Art.2 - Territorio e sede comunale
Art.3 - Stemma e Gonfalone
Art.4 - Programmazione e cooperazione
Titolo II - ORDINAMENTO dellENTE
Capo I - Organi
Art.5 - Organi
Capo II - Organi di governo
Art.6 - Il Consiglio Comunale
Art.7 - Sessioni e Convocazioni
Art.8 - Linee programmatiche di mandato
Art.9 - Commissioni Consiliari
Art.10 -Consiglieri Comunali
Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art.12 - Gruppi Consiliari
Art.13 - Il Sindaco
Art.14 - Il Vice-Sindaco
Art.15 - Mozioni di Sfiducia
Art.16 - La Giunta Comunale
Art.17 - Funzionamento della Giunta Comunale
Capo III - Organi Burocratici
Art.18 - Organizzazione degli uffici e servizi
Art.19 - Il segretario Comunale
Art.20 - Vice-Segretario
Art.21 - Direttore Generale
Art.22 - Responsabili degli uffici e servizi
Art.23 - Incarichi esterni
Capo IV - Servizi
Art.24 - Forme di gestione dei servizi
Titolo III - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Capo I - Organizzazione territoriale e forme collaborative
Art.25 - Forme collaborative
Art.26 - Collaborazione con I Comuni
Capo II - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
Art.27 - Organizzazioni e associazioni
Art.28 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art.29 - Istanze dei Cittadini
Art.30 - Diritto di accesso
Capo III - Referendum
Art.31 - Richiesta
Art.32 - Ammissibilità e proponibilità
Art.33 - Effetti del Referendum
Art.34 - Svolgimento
Art.35 - Difensore Civico
Capo IV - Finanza e Contabilità
Art.36 - Potestà impositiva
Art.37 - Bilancio e Conto Consuntivo
Art.38 - Definizione degli Obiettivi
Art.39 - Controllo di Gestione
Art.40 - Revisore dei Conti
Art.41 - Tesoreria
Capo V - Norme transitorie ed attuative
Art.42 - Attuazione dello Statuto
Art.43 - Revisione dello Statuto
Art.44 - Entrata in vigore dello Statuto
Art.45 - Pubblicità dello Statuto
Art.46 - Disciplina transitoria
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
Principi fondamentali
Il Comune di Momo è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
Il Comune rappresenta la comunità di Momo, nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Novara e con gli altri soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
a) rimozione degli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui.
b) Promozione della cultura della pace e cooperazione internazionale.
c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.
d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale.
e) Superamento delle discriminazioni fra i sessi, anche mediante promozione di iniziative per le pari opportunità.
f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riferimento alle fasce detà giovanile ed anziana;
g) Sostegno alle realtà della cooperazione che perseguano obiettivi di carattere mutualistico e sociale.
h) Promozione delliniziativa economica.
Art.2
Territorio e sede comunale
La circoscrizione del Comune è costituita da Momo, Castelletto, Alzate ed Agnellengo, storicamente riconosciute dalla comunità.
Il territorio del Comune di Momo, si estende per 23,074 Kmq, confina con i Comuni di Caltignaga, Bellinzago Novarese, Oleggio, Vaprio dAgogna, Barengo e Briona.
La sede comunale è ubicata in Via Squarini n.2.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in casi di necessità o per motivi particolari.
Nel Palazzo Civico, è individuato un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Quando non sia diversamente disposto, la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facile lettura.
Art.3
Stemma e Gonfalone
Il Comune negli atti del sigillo si identifica con il nome di Momo e con lo stemma concesso con D.P. Cons.Ministri, RD 27/6/42 registrato alla Corte dei Conti il 4/9/42, registro n.20 Finanze, foglio 182.
La descrizione dello stemma comunale desunta dagli atti di archivio è la seguente:
di azzurro al Castello di rosso, torricellato in un pezzo centrale, merlato alla guelfa aperto e finestrato, fondato sulla campagna di verde, cimato da due mazze ferrate di argento poste in croce di S.Andrea. Al - Capo del Littorio -, segni esterni del Comune.
Per il Gonfalone la descrizione è la seguente: partito di azzurro e di rosso caricato dellarma sopra descritta.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, qualora sia necessario ufficializzare la partecipazione del Comune, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.
Art.4
Programmazione e cooperazione
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche e sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
Il Comune promuove in particolare modo la cooperazione e la collaborazione con i Comuni viciniori, con la Provincia di Novara, con la Regione Piemonte.
TITOLO II
ORDINAMENTO dellENTE
CAPO I
Organi
Art.5
Organi
Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge o dal presente statuto.
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Il Sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune allesterno, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ove nominato, i Responsabili dei servizi.
CAPO II
Organi di governo
Art.6
Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è dotato di unautonomia organizzativa e funzionale, rappresenta lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco o in caso di assenza o impedimento al Vice-Sindaco; in caso di assenza del Sindaco o del vice-sindaco spetta al consigliere anziano.
Lelezione, la durata in carica,la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
Lattività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dellart.38 del DLgs n. 267/2000.
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico amministrativo dellorgano consiliare.
Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Il Consiglio Comunale ispira le proprie azione al principio di solidarietà.
I verbali del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal Segretario
Art.7
Sessioni e convocazioni
Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e durgenza.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. Non si computa il giorno della consegna, ma quello delladunanza.
In caso durgenza o per laggiunta di argomenti durgenza allordine del giorno è sufficiente che la convocazione avvenga almeno 24 ore prima delladunanza.
La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri purchè su argomenti di competenza consiliare. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi da parte di un dipendente comunale a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La convocazione potrà avvenire anche per servizio postale.
Lavviso scritto può anche prevedere una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allalbo pretorio almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, ed almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
La prima convocazione del consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Art.8
Linee programmatiche di mandato
Entro il termine di 120 giorni dallinsediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.
Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamento con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.
Con cadenza annuale entro il 30 settembre il consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi.
Il consiglio può inoltre provvedere ad integrare nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.
Art.9
Commissioni consiliari
Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
Le commissioni saranno composte da consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consiliare.
La presidenza della commissione con funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, loggetto, delle commissioni verranno disciplinati con la deliberazione di istituzione delle stesse.
Art.10
Consiglieri Comunali
I Consiglieri rappresentano lintera comunità il loro lo status giuridico è regolato dalla legge.
Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. I consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. In proposito il Sindaco dovrà comunicare lavvio del procedimento per la declaratoria di decadenza ai sensi dellart.7 della legge 7/8/1990 n.241.
Il consigliere potrà far valere eventuali cause di giustificazione delle assenze e fornire documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.
Art.11
Diritti e doveri dei Consiglieri
I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.
I consiglieri hanno diritto:
- di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie le informazioni utili allespletamento del proprio mandato
- a visionare tutti gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge
- ad ottenere dal Sindaco unadeguata informazione sulle questioni sottoposte allesame dellorgano consiliare, anche attraverso la Conferenza dei Capigruppo.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, a meno che esista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti ed affini fino al quarto grado.
Art.12
Gruppi consiliari
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente allindicazione del nome del Capogruppo.
Lattività ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi vengono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti a condizione che il gruppo risulti composto da almeno tre membri.
Ai fini della comunicazione delle deliberazioni previste dallart.125 comma 1 del DLgs n.267/2000, i capigruppo sono domiciliati nel territorio comunale, ove pertanto hanno lobbligo di eleggere il proprio domicilio.
Art.13
Il Sindaco
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune.
In particolare competono al Sindaco:
a) la direzione ed il coordinamento dellattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della giunta e dei singoli Assessori
b) la promozione e ladozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge
c) la convocazione dei comizi per i referendum previsti dalla legge.
d) ladozione delle ordinanze contingibili ed urgenti. Tali provvedimenti devono essere motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Quando lordinanza ha carattere individuale, si potrà prescindere dalla pubblicazione allAlbo Pretorio. Negli altri casi viene pubblicato per 15 giorni consecutivi allAlbo Pretorio.
e) la nomina e la revoca del Segretario Comunale
f) il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale
g) la nomina e la revoca dei Responsabili dei Servizi, lattribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.
h) lacquisizione presso gli uffici e servizi delle informazioni ed atti, anche riservati
i) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune
j) la predisposizione dellordine del giorno delle sedute consiliari
k) lesercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede
l) la proposta degli argomenti da trattare in Giunta, la convocazione e la presidenza
m) la ricezione delle interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
n) La rappresentanza legale dellEnte, anche in sede giudiziale. Lesercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun responsabile in base a delega. La delega potrà essere generale per tutto il tempo del suo mandato, per anni o per singoli casi per il compimento dei seguenti atti: rappresentanza in giudizio con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, per la stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
Art.14
Il Vicesindaco
Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo ai sensi dellart.53 c.2 bis del D.Lgs n.267/2000.
Nel caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal vicesindaco fino a nuove elezioni anticipate.
Art. 15
Mozioni di sfiducia
Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco e, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.
Art. 16
La Giunta Comunale
La Giunta Comunale è unorgano di impulso e gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dellefficienza.
Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.
La Giunta compie gli atti che non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi.
Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge.
La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiori a quattro, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
La determinazione del numero degli Assessori compete al Sindaco.
Lo stato giuridico degli Assessori è disciplinato dalla legge.
Agli Assessori si applica lobbligo di astensione previsto per i consiglieri allart.11, inoltre i componenti la Giunta competenti in materia urbanistica e di lavori pubblici devono astenersi dallesercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.
Potranno essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, nel numero massimo di due, purchè in possesso dei requisiti per rivestire la carica di Consigliere Comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
Gli Assessori esterni possono partecipare al Consiglio senza diritto di voto.
LAssessore a cui viene attribuita la funzione di Vice Sindaco, deve essere nominato tra i componenti del Consiglio Comunale.
Art.17
Funzionamento della Giunta
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
Le sedute non sono pubbliche, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sullapprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dellattività svolta.
La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazioni di incompatibilità; in tal caso viene sostituito in via temporanea da un membro, nominato dal Sindaco.
I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
CAPO III
Organi burocratici
Art.18
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Il Comune disciplina lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con il regolamento di organizzazione. In particolar modo vengono regolamentati attribuzioni e responsabilità di ogni struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi, fra questi e il Segretario, il Direttore Generale, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio.
Il Regolamento si uniforma al principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita agli organi di governo ed intesa quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili dei servizi ed intesa quale compito di definire gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo e dalla contrattazione collettiva decentrata.
Art.19
Il Segretario Comunale.
1. Il Comune ha un Segretario Comunale dipendente da apposita Agenzia con personalità giuridica. Egli deve operare affinché lattività del governo dellEnte sia improntata al rispetto di un principio di legalità, inteso non in senso formalistico ma in senso sostanziale, in relazione alla complessiva attività dellEnte.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito Albo.
3. Lo Stato Giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina lattività, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli uffici e servizi e di gestione loro riconosciute dalla legge promovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dagli stessi sia lefficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dellEnte.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendere la parola su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo .
7. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne allEnte e, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
8. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale.
9. Il Segretario Comunale per i servizi per i quali gli è stata attribuita la responsabilità, emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari . Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allAlbo Pretorio; quando lordinanza ha carattere individuale, deve essere solo notificata al destinatario.
10. Presiede lUfficio Comunale per le Elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
11. Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
12. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco.
a) Interviene nei casi di accertata inerzia, inefficacia dellattività svolta dai Responsabili o dal Personale assegnato agli uffici o servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti necessari, ivi compreso lesercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei responsabili riferendone al Sindaco.
b) Stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi allistruttoria ed alla esecuzione delle deliberazioni, svolti dai servizi competenti, secondo le modalità contenute nel Regolamento.
c) Cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, alla sottoposizione al controllo delle deliberazioni.
13. Presiede il Nucleo di valutazione e le Commissioni di concorso sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale, nel rispetto delle norme contenute nellapposito regolamento.
14. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
15. Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, il Segretario Comunale si avvale di un apposito servizio di segreteria, su cui esercita la propria supervisione e la direzione operativa.
Art.20
Vice Segretario
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario individuandolo in uno degli apicali dellEnte in possesso di laurea.
2. Il Vice Segretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.
3. Al Vice Segretario oltre alla responsabilità di almeno unarea del Comune, è attribuita la direzione operativa dei servizi e degli uffici di Segreteria, sotto la supervisione del Segretario.
Art. 21
Direttore Generale
Il Sindaco può nominare previa deliberazione della Giunta Comunale un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge e dai criteri previsti dal Regolamento di organizzazione.
Il Sindaco può nominare quale Direttore Generale il Segretario Comunale con apposito provvedimento
Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte, secondo le direttive del Sindaco.
Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dellEnte, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia.
I Responsabili dei servizi rispondono al Direttore Generale circa il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, ad eccezione del Segretario Comunale.
Compiti e funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.
Art.22
I Responsabili degli Uffici e dei servizi
1. Lo svolgimento dellazione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico amministrativo e di controllo che compete agli organi politico-amministrativi del Comune dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai Responsabili. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nellesercizio delle verifiche sulladeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica ed amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi politico-amministrativi.
2. Ai Responsabili spetta il funzionamento delle strutture loro affidate e lassolvimento delle relative funzioni, nellambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità è riferita allattuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.
3. I Responsabili devono partecipare alle sedute degli organi Collegiali dellEnte, qualora ciò venga loro richiesto.
Ai Responsabili spettano le competenze inerenti lattività amministrativa interna, attribuita ad essi dalla Legge o dal presente Statuto o dai Regolamenti, in particolare sono tenuti ad esprimere pareri motivati sulle proposte di deliberazione, ai sensi dellart.49 del DLgs 267/2000 e di dare attuazione ai provvedimenti adottati dagli organi politico amministrativi.
Nellesercizio delle funzioni loro attribuite dallart.107 del DLgs n.267/2000 e dallart.17 del D.L. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, spetta ai Responsabili svolgere compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici. In particolare, sono di competenza dei Responsabili:
a) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
b) la determinazione a contrattare e la stipulazione dei contratti;
c) gli atti di gestione finanziaria, compresa lassunzione di impegni di spesa, lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni
d) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo. Ai Responsabili spetta altresì adottare gli atti di annullamento dufficio, revoca, decadenza, ritiro dei suddetti provvedimenti di loro competenza;
e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
f) i provvedimenti cautelari e definitivi conseguenti allaccertamento di infrazioni amministrative, le diffide e gli ordini di sospensione o cessazione di attività abusive, lapplicazione di sanzioni pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie, incluse quelle previste dalla legge 21/11/81, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la competenza sindacale;
g) le erogazioni assistenziali e le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento conformemente allart.12 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la liquidazione delle rette dovute dal Comune in base alle vigenti norme, in relazione al ricovero di minori o anziani in strutture assistenziali;
h) ogni altro atto attribuito dalle norme vigenti o delegato dal Sindaco in base ai Regolamenti comunali;
i) le ordinanze ordinarie da emanarsi nellambito delle loro funzioni in applicazione di norme legislative e regolamentari. Dette ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allAlbo Pretorio, quando lordinanza ha carattere individuale si potrà prescindere dalla pubblicazione allAlbo Pretorio .
Per le materie indicate nei precedenti punti ai Responsabili compete lemanazione di tutti gli atti dei relativi procedimenti che non siano espressamente attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti al Consiglio, alla Giunta al Sindaco ed al Segretario, al quale compete la presidenza delle commissioni di gara e di concorso nonché la responsabilità per ogni altra funzione o servizio attribuitogli dal Sindaco.
Ai fini delladozione degli atti suddetti, è competente il Responsabile preposto alla struttura comunale cui è inerente, per materia, latto da compiere. Nel caso di atto o categoria di atti che possano riguardare più responsabili, lassunzione dellatto spetta al Segretario Comunale.
Laffidamento degli incarichi di direzione e di responsabilità di uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti .
Art.23
Incarichi esterni
Il Sindaco, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione potrà:
provvedere allassunzione al di fuori della dotazione organica di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dellEnte non siano presenti analoghe professionalità
in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica o per altri gravi motivi, di assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilire la durata, non superiore a quella del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico.
CAPO IV
Servizi
Art.24
Forme di gestione dei servizi
Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, laffidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
TITOLO III
Organizzazione funzionale
CAPO I
Organizzazione territoriale e forme collaborative
Art.25
Forme collaborative
Il Comune promuove la gestione in forma associata di uffici e servizi sul territorio attraverso la collaborazione con altri comuni e con Enti pubblici.
Art.26
Collaborazione con i Comuni
La collaborazione fra i Comuni viene attuata con le forme della convenzione, consorzio, unioni di Comuni, accordi di programma di cui agli artt. 30-31-32-33 e 34 del DLgs n.267/2000 nel testo vigente e nelle forme previste dalla legislazione regionale.
Il Comune promuove lesercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività e collaborazioni di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative per lassunzione di personale, di programmi speciali ed altri servizi con la stipulazione di apposite convenzioni.
CAPO II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
Art.27
Organizzazioni e associazioni
1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare allAmministrazione locale.
2. Assicura laccesso alle proprie strutture e ai propri servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni che abbiano come finalità lassistenza alle persone bisognose, leducazione dei giovani, la difesa dellambiente e delle tradizioni culturali, la promozione turistica, la pratica dello sport e ogni altra finalità socialmente rilevante.
3. Le modalità di accesso, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, sono rimesse al Regolamento.
4. Il Comune può concedere alle organizzazioni ed alle associazioni che non perseguono scopi di lucro sussidi e contributi sulla base di un programma accompagnato da un preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Art.28
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. I cittadini comunque interessati alladozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce il Responsabile della procedura, a chi spetta la decisione ed il termine entro il quale le decisioni devono essere adottate.
Art.29
Istanze dei Cittadini
1. I cittadini singoli o associati, possono produrre istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
2. A dette istanze, petizioni e proposte, deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione e non oltre sessanta se dirette al Consiglio Comunale.
Art.30
Diritto di accesso
1. Al fine di assicurare la trasparenza dellattività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.
2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi comunali.
3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.
CAPO III
Referendum
Art.31
Richiesta
1. E indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati .
Art.32
Ammissibilità e proponibilità
1. Il Referendum, che deve riguardare materia di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio, di Conto Consuntivo, di tributi locali e di tariffe. E altresì inammissibile il referendum su questioni riguardanti le persone.
2. Il referendum è improponibile nei dodici mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei dodici mesi successivi alla sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio Comunale.
5. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso ad un comitato tecnico definito dal Regolamento.
6. Il referendum sarà valido se avrà partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto e, darà esito favorevole quando otterrà la maggioranza dei votanti.
Art.33
Effetti del Referendum
1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di confermarsi allorientamento espresso dai proponenti.
Art. 34
Svolgimento
1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal Regolamento.
Art.35
Difensore Civico
1. Il Difensore Civico potrà essere nominato dal Consiglio Comunale salvo che non sia scelto in forma di convenzione con altri comuni o con la Provincia.
2. Il Difensore Civico è istituito a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione comunale. Segnala di propria iniziativa su istanza dei cittadini singoli o associati, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nellAmministrazione comunale, degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.
3. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, tra i cittadini di provata moralità e imparzialità iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo. La carica di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva. Non possono ricoprire lufficio di difensore civico coloro che sono ineleggibili o che risultano incompatibili e coloro che hanno amministrato il Comune nellultimo mandato, i parenti e gli affini entro il 4° grado dei consiglieri, degli assessori, dei revisori, del segretario, gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, i condannati ad una pena che comporta linterdizione anche temporanea dai pubblici uffici o lincapacità ad esercitare uffici direttivi. Resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, non è rieleggibile, può essere revocato col voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. Per adempimento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti e aziende dipendenti lesibizione di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Ha sede presso il Comune e per lespletamento delle sue funzioni si avvale di personale comunale che gli viene assegnato. Il Consiglio gli attribuisce una indennità annua. Presta giuramento al Consiglio Comunale con la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della comunità locale.
4. Nellambito della normativa vigente, il Difensore Civico verifica le deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate ai sensi dellart.127 del DLgs 267/2000. A tal fine può interloquire direttamente con i Responsabili di servizio e richiedere atti e notizie.
CAPO IV
Finanza e Contabilità
Art.36
Potestà impositiva
1. Il Comune ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale, individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.
3. I primi vengono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.
4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dellutente.
5. Il Comune potrà far ricorso anche a prestiti obbligazionari o ad altre forme di finanziamento per la realizzazione di specifiche opere di interesse pubblico.
6. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, lorgano competente a rispondere allistituto dellinterpello è individuato nel dipendente Responsabile del Servizio.
7. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art.37
Bilancio e Conto Consuntivo
1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo.
2. Il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficienza e allefficacia dellazione del Comune.
Art.38
Definizione degli obiettivi
1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai servizi è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli Organi dellAmministrazione.
2. Gli obiettivi gestionali assegnati ai servizi, vengono adottati dalla Giunta, sentiti i responsabili interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali dei servizi stessi.
3. Gli obiettivi assegnati ai servizi devono essere misurabili.
Art.39
Controllo di gestione
1. Le norme contenute nel Regolamento di contabilità definiscono le linee guida dellattività di controllo interno della gestione per permettere la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi.
2. In particolare il Regolamento dovrà attenersi alle seguenti finalità fondamentali:
a) supportare i servizi singolarmente intesi e lamministrazione nel suo complesso nella realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
b) migliorare il processo decisionale e gestionale dellAmministrazione attraverso un confronto ragionato e continuo sugli scostamenti osservati tra obiettivi e risultati e sulle cause che sono allorigine degli scostamenti medesimi;
c) specificare le responsabilità gestionali istituite dalla legge 8/6/1990, n.142 e dalla legge 7/8/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo indicazioni sullattività dei responsabili al fine di una loro corretta e oggettiva valutazione;
d) costituire un terreno oggettivo di confronto tra Organi politici ed Organi di gestione.
Art.40
Revisore dei Conti
1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il componente del collegio è scelto:
a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) tra gli iscritti nellalbo dei dottori commercialisti;
c) tra gli iscritti nellalbo dei ragionieri.
3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo in caso di inadempienza, è rieleggibile per una sola volta.
4. Esercita le sue funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.
5. Non può essere nominato revisore chi ha amministrato il Comune nellultimo triennio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che importa linterdizione anche temporanea dai pubblici uffici o lincapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri Comunali e degli Assessori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione dopera retribuita e coloro che hanno lite pendente con il Comune.
6. Lincarico di Revisore dei Conti non può essere esercitato dai componenti del Comitato Regionale di Controllo,né dai dipendenti della Regione Piemonte o di Province e Comunità Montane comprese in detta Regione.
7. Non può, altresì, essere esercitato da chi versa nelle condizioni ostative previste dallart. 6 quinquies - 1° comma - della legge 15/3/1991 n.80.
8. La cancellazione e la sospensione dal ruolo o dallalbo comporta la decadenza dallufficio di revisore.
9. La decadenza, ai sensi dei precedenti commi, è pronunciata dal Consiglio Comunale che provvede nella stessa seduta alla sostituzione.
10. Il Revisore esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e riferisce periodicamente al Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal Regolamento.
Art.41
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dellEnte locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dellEnte o da norme pattizie.
CAPO V
Norme transitorie ed attuative
Art.42
Attuazione dello Statuto
1. Gli organi del Comune, ciascuno per la parte di sua competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme del presente Statuto, mediante ladozione di appositi Regolamenti.
Art.43
Revisione dello Statuto
1. La revisione o labrogazione totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o labrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata da deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il presente.
Art.44
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto dopo lespletamento del controllo da parte del Co.Re.Co.,entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione allAlbo Pretorio.
Art.45
Pubblicità dello Statuto
1. Dopo lentrata in vigore, lo Statuto sarà pubblicato sul B.U.R., inviato al Ministero dellInterno e tenuto in libera visione al pubblico presso lUfficio del Segretario Comunale.
Art.46
Disciplina transitoria
1. Fino allentrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto restano in vigore i Regolamenti adottati secondo la precedente legislazione e il precedente Statuto, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.
Comune di Mongardino (Asti)
Statuto comunale
TITOLO I
Principi generali
Art.1
Autonomia statutaria
1. Il comune di Mongardino è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il comune rappresenta la comunità di Mongardino nei rapporti con lo stato, con la regione Piemonte, con la provincia di Asti e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art.2
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Mongardino ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della dignità della persona e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla costituzione italiana e dai trattati internazionali recepiti dalla Repubblica Italiana, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale delliniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Art.3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per 6,37 Kmq, confina con i comuni di Asti, Vigliano dAsti, Rocca dArazzo, Isola dAsti..
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in p.zza Largo Municipio 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art.4
Stemma e gonfalone
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Mongardino.
2. Lo stemma del comune è in corso di concessione.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art.5
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art.6
Programmazione e cooperazione
1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della conoscenza della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Asti e con la Regione Piemonte e lo Stato.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art.7
Organi
1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre la funzione di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art.8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta a meno che le stesse non abbiano carattere politico.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art.9
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco, in sua assenza al vice sindaco. In caso di assenza o impedimento anche del vice sindaco alla sostituzione del sindaco provvede lassessore più anziano di età. Qualora il vice sindaco e/o lassessore più anziano di età siano esterni al Consiglio comunale, presiede il consigliere che ha riportato più voti nellelezione comunale.ualora Qau
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art.10
Sessioni e convocazione
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere presso la residenza o nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellalbo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni liberi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni liberi prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta e presieduta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. Il consiglio comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt.12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967,n.223.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Art.11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine libero di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art.12
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee, o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art.13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art.14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività delle conferenze dei capigruppo che sarà disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Il consigliere non residente nel comune è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art.15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi corrispondenti alle liste presentate alle elezioni, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto allufficio protocollo del comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente e previa richiesta scritta, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 3 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.
Art.16
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
7. Il sindaco è il rappresentante legale del Comune e rappresenta lente anche in giudizio.
8. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Art.17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart.6 della legge n.142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili
Art.18
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
4. Il sindaco informa la popolazione sulla situazione di pericolo o comunque connessa con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici indicati nei piani e programmi di protezione civile o con ogni altro mezzo disponibile.
Art.19
Attribuzione di organizzazione
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art.20
Vicesindaco
1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede lassessore più anziano detà.
Art.21
Deleghe ed incarichi
1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori lesercizio delle proprie attribuzioni. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dellamministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. Latto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica loggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna. La delega può essere revocata dal sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellamministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al consiglio e trasmesse al prefetto.
Il sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellamministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art.22
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art.23
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco, o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art.24
Giunta comunale
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art.25
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, compreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla Legge; la scelta degli assessori del Comune e del loro numero è di competenza del sindaco, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri e tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
Art.26
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori provvedendo con il medesimo alla nomina dei restanti. La revoca è motivata anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicato al consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art.27
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti arrotondate per eccesso, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute della giunta non sono pubbliche. A discrezione del sindaco possono essere annessi a partecipare ai lavori della giunta i responsabili dei servizi del comune.
Art.28
Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nellamministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso
Art.29
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione
1. Al sindaco, al vicesindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso aziende ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. I componenti della giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale qualora abbiano attribuite le deleghe in tali materie. Tutti gli amministratori hanno altresì lobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dellatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III
Istituti di partecipazione e dei diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art.30
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. Il comune valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso lincentivazione finanziaria e la collaborazione tecnico-organizzativa.
4. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dellunione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art.31
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
Art.32
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art.33
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art.34
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione,è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.
Art.35
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, avanzi al sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri dellorgano competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le decisioni dellorgano competente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art.36
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono esser indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art.37
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dallinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.38
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale.
3. Laffissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
Art.39
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV
Diritto daccesso dinformazione
Art.40
Diritto daccesso e dinformazione dei cittadini
1. Il comune esercita lattività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o dufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per lemissione del provvedimento amministrativo sintende di 30 giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e lautorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire. Lattività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali laccesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui laccesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dellattività amministrativa.
TITOLO IV
Attività amministrativa
Art.41
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art.42
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Art.43
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellart.116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare alle società di cui al precedente comma, lettere e) ed f), per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art.44
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art.45
Struttura delle Aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art.46
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentati del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art.47
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione
3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o responsabilità limitata
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito della collettività.
Art. 48
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, per proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 49
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 50
Accordi di programma
1. Il sindaco per la definizione e lattuazione di opere, dinterventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sullopera o sugli interventi o sui programmi dintervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della Provincia, dei sindaci e delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart.27, comma 4, della Legge n.8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart.17, comma 9, della Legge n. 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Art. 51
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obbiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 52
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 53
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obbiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obbiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obbiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 54
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformati alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale e tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli e altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e il modo con il quale il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La responsabilità del personale è determinata nellambito della loro autonomia decisionale nellesercizio delle funzioni attribuite; è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore; si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto nellesercizio delle proprie funzioni supera tali limiti. Lente, nei limiti previsti da leggi e regolamenti, può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi allesercizio delle funzioni professionali del segretario comunale e dei dipendenti.
5. Il personale è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dellapporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità, sindacalizzazione; i criteri da utilizzare sono configurati nella contrattazione, nella competenza e nelluso di una organizzazione non gerarchizzata.
6. I responsabili dei servizi assicurano limparzialità ed il buon andamento dellamministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono limpiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
7. Liscrizione ai collegi ed agli ordini professionali è compatibile con la condizione di dipendente comunale.
CAPO II
Personale direttivo
Art. 55
Direttore generale
1. Il sindaco previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art. 56
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintendente alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 57
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo digestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) Verifica lefficacia e lefficienza delle attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) Gestisce i processi di mobilita intersettoriale del personale;
h) Riesamina annualmente sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
Art. 58
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 59
Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lescussione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 38 della legge n. 142/1990;
h) Promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco
l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 60
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart.6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 61
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei nellamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 62
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo per loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 45 del dlgs n.504/92.
CAPO III
Il segretario comunale
Art. 63
Segretario comunale
1. Il segretario comunale, dipendente dallagenzia autonoma per la gestione dellalbo dei segretari comunali e provinciali è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed e scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 64
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, a richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni ella giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente e parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
6. Il segretario comunale esercita le funzioni di direttore generale quando non risultino stipulate le convenzioni di cui allart.55, comma 1 ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato.
Art. 65
Vicesegretario comunale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
CAPO IV
La responsabilità
Art. 66
Responsabilità verso il comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia e fatta dal sindaco.
Art. 67
Responsabili verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozioni di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti di operazioni, al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità e esclusa per coloro che abbiano fatto costatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 68
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbiano maneggio di denaro del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed e soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di regolamento.
CAPO V
Finanza e contabilità
Art. 69
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del comune e riservata alla Legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune e titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, e altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 70
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per Legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla Legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacita contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 71
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile unitamente al segretario ed al ragioniere del comune dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 72
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del comune e riservato alla Legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unita, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 73
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustra con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti nonché la relazione del collegio del revisore.
Art. 74
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 75
Revisore dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, il revisore, secondo i criteri stabiliti dalla Legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, e rieleggibile per una sola volta ed e revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto e alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti sono inoltre affidate le funzioni stabilite dal regolamento comunale di contabilità.
Art. 76
Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere e tenuto a dare comunicazione allente entro 7 giorni;
c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 77
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
Art. 78
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tale fine dalla regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
Art. 79
Pareri obbligatori
1. Il comune e tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della Legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.
Comune di Quargnento (Alessandria)
Statuto comunale
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. La comunità di Quargnento è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché lorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
3. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allamministrazione.
3. Il comune, istituzione autonoma entro lunità della Repubblica, è lente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a. coordina lattività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;
b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;
c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dellarea e della realtà locale a cui storicamente appartiene;
d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;
e. per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce listituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone laccesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;
f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;
g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per lesercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;
h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
5. Il comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del comune è costituita dal concentrico, dagli agglomerati, dalle case sparse storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del comune si estende per 36,2 Km.2 confinante con i comuni di Cuccaro, Lu Monferrato, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Alessandria, Solero, Felizzano e Fubine.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione viene eseguita a cura del messo comunale, per gli atti deliberativi su conforme attestazione di questi il Segretario Comunale certifica lavvenuta pubblicazione allalbo pretorio.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Quargnento
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale, approvato con D.P.R. N. 5088 in data 26/11/1987.
3. La giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi
1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
5. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche, salvo casi particolari disciplinati nellapposito Regolamento.
Art. 9
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare devessere affisso nellalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e devessere adeguatamente pubblicizzato.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 12
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove istituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti alle minoranze qualora presenti in Consiglio.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni ove istituite verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di cui al 1° comma sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili allespletamento del loro mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi stabiliti dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso lufficio protocollo del comune.
Art. 16
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede nei termini di legge alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a. dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c. convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f. conferisce al segretario comunale, se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dellente, secondo i principi e criteri previsti dallo Statuto e dal regolamento.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a. stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, purchè gli argomenti proposti da inserire allordine del giorno siano di competenza del Consiglio secondo le disposizioni di legge vigenti;
b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio se ed in quanto di competenza consiliare.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
Art. 21
Giunta comunale
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 22
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito delle carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 23
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 25
Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nellamministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a. propone al consiglio i regolamenti di competenza consiliare;
b. approva i progetti di OO.PP. qualora gli stessi non comportino variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano stati già previsti nei documenti programmatici già approvati dal Consiglio Comunale;
c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
f. approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
g. dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per i referendum, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
i. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
j. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
k. in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
l. fissa,. ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale;
m. determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
n. approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore, qualora nominato.
TITOLO III
Istituti di partecipazione dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 26
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 27
Associazionismo
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.
Art. 28
Diritti delle associazioni
1. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni registrate devono essere precedute dallacquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.
2. I pareri devono pervenire allente nei termini stabiliti nella richiesta.
Art. 29
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nellapposito albo regionale; lerogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dallente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 30
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 31
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 32
Petizioni
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva, a nome di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, agli organi dellAmministrazione per sollecitare lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva; in tal caso il referente viene individuato nel primo firmatario.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 20% (a discrezione dei consigli comunali) degli elettori lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune e notificato al referente di cui al comma 1.
Art. 33
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 40% avanzi al sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente è la Giunta comunale, essa può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.
Art. 34
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 35% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a. statuto comunale;
b. personale e sua organizzazione;
c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d. Scuola e Servizi Sociali
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 35
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dellinteressato.
4. La consultazione degli atti di cui al 1° comma deve avvenire durante lorario di ricevimento al pubblico, senza costituire intralcio allattività istituzionale dell Ente e comunque in modo tale da consentire il regolare funzionamento degli uffici.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego, si applicano le disposizioni di cui allart. 25, 4° c. della L. 241/90 come sostituito dallart. 15 della L. 340 del 24/11/2000.
6. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 36
Diritto di informazione
1. Gli atti dellamministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione allalbo pretorio.
3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge e dal vigente Statuto, lAmministrazione può potenziare il diritto di informazione dei cittadini sullattività dellEnte attraverso la pubblicazione periodica di Notiziari comunali.
Art. 37
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
TITOLO IV
Attività amministrativa
Art. 38
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme associative.
Art. 39
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 40
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
g. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo art. 44, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.
2. Il comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 41
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 42
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 43
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 44
Società per azioni con partecipazione
minoritaria di Enti Locali
1. Il Comune può, per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifica.
2. Qualora lEnte si avvale della possibilità di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nellart. 116, c. 2 e ss. del D.Lgs. 26/7/2000.
Art. 45
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e Province per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati..
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 46
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi e lesercizio di funzioni secondo le norme previste dalla legge.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati allalbo pretorio.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 47
Accordi di programma
1. Il sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -comune sullopera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in unapposita conferenza ed approvato ai sensi di legge.
3. Qualora laccordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del sindaco allo stesso devessere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Art. 48
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e devessere improntata ai seguenti principi:
a. unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. lanalisi e lindividuazione delle produttività e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c. lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 49
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 50
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 51
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II
Personale direttivo
Art. 52
Direttore Generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Qualora non risultino stipulate le convenzioni di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.
Art. 53
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Essi, nellambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 54
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.
3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 55
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. Il comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dellart. 6, comma 4 della Legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 56
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 57
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 242 del T.U.E.L. 267/2000.
CAPO III
Il segretario comunale
Art. 58
Il Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.
Art. 59
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Egli riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
CAPO IV
Finanza e contabilità
Art. 60
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 61
Amministrazione dei beni comunali
1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
Art. 62
Bilancio comunale e rendiconto della gestione
1. Lordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
Art. 63
Revisore dei Conti
1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore / lorgano di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 64
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
Art. 65
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 66
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi di legge.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.
Art. 67
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla Legge, dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza.
2. I Regolamenti sono pubblicati allalbo pretorio dellEnte contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o della Giunta, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dellalbo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.
Art. 68
Norme finali
1. Dopo lespletamento delle formalità previste dallart. 6 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione allalbo pretorio dellEnte.
2. Con lentrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello precedente.
Comune di Quattordio (Alessandria)
Statuto comunale
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. La comunità di Quattordio è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché lorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
3. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allAmministrazione.
3. Il Comune, istituzione autonoma entro lunità della Repubblica, è lente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a. coordina lattività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;
b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;
c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dellarea e della realtà locale a cui storicamente appartiene;
d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;
e. per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce listituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone laccesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;
f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;
g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per lesercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;
h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
5. Il Comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi anche dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalle frazioni Serra e Piepasso a storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per 17.79 km2 confinante con i comuni di Castello dAnnone, Felizzano, Refrancore, Viarigi, Masio, Cerro Tanaro.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali, previsti dal regolamento, il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura. Viene eseguita a cura del Messo Comunale. Per gli atti deliberativi, su conforme attestazione del messo, il Segretario Comunale certifica lavvenuta pubblicazione allAlbo Pretorio.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Quattordio
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi
1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
Art. 9
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare devessere affisso nellAlbo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e devessere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 12
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto allufficio protocollo del Comune.
Art. 16
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a. dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c. convoca i comizi per i referendum previsti dalle vigenti disposizione di legge;
d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dellEnte.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a. stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di questultimo.
Art. 21
Giunta Comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 22
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito delle carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 23
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli Assessori componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 25
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) Propone al Consiglio i regolamenti di competenza consiliare;
b) Approva i progetti di OO.PP. qualora gli stessi non comportino variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano stati già previsti nei documenti programmatici già approvati dal Consiglio Comunale;
c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
e) Nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
f) Approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
g) Dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lUfficio Comunale per i referendum, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
i) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
j) Autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
k) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard per misurare la produttività ed il raggiungimento dei risultati, sentito il Segretario Comunale o il direttore generale;
l) Approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del Segretario Comunale o del direttore generale se nominato.
TITOLO III
Istituti di partecipazione dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 26
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allAmministrazione dellEnte al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Il Comune tutela altresì diritti del contribuente, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 112 del 27.07.2000; a tal fine il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento che disciplina le modalità con cui i contribuenti possono far valere i diritti e le prerogative di cui alla citata legge 112/2000.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 27
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle parti interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.
Art. 28
Diritti delle associazioni
1. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni registrate devono essere precedute dallacquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.
2. I pareri devono pervenire allEnte nei termini stabiliti nella richiesta.
Art. 29
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellEnte sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nellapposito albo regionale; lerogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dallEnte devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 30
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 31
Consultazioni
1. LAmministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 32
Petizioni
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, lassegna in esame allUfficio competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 elettori residenti lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. LAmministrazione riconosce nel 1° firmatario la petizione il referente per la notifica.
Art. 33
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellEnte e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto ed il suo contenuto propositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli per la notifica allAlbo Pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.
Art. 34
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum abrogativi in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a. statuto comunale;
b. personale e sua organizzazione;
c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d. bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale dinvestimento, P.R.G. e sue varianti;
e. provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni revoche e decadenze;
f. regolamenti inerenti assunzioni di mutui emissione di prestiti;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 35
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti interni e quelli che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli del diritto alla privacy dei cittadini.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto si applicano le disposizioni di cui allart.25, c.4, L.241/90 come sostituito dallart.25 L.340 del 24.11.2000;
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. La consultazione degli atti deve avvenire durante lorario di ricevimento al pubblico senza costituire intralcio allattività istituzionale dellEnte e comunque in modo tale da consentire il regolare funzionamento degli Uffici;
7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 36
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
2. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
3. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 37
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV
Procedimento amministrativo
Art. 38
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. LAmministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura e la data massima di conclusione del procedimento.
Art. 39
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore se stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso latto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allAmministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.
Art. 40
Procedimenti ad impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo quei casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal Sindaco o dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
3. E consentito sostituire la comunicazione di cui al primo comma con la pubblicazione allAlbo Pretorio qualora lelevato numero degli interessati la renda gravosa e/o difficoltosa.
Art. 41
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale sentito il funzionario interessato.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellAmministrazione.
TITOLO IV
Attività amministrativa
Art. 42
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni con la Provincia.
Art. 43
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 44
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dallEnte;
f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
g. A mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo art.49 anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche;
2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 45
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 46
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 47
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 48
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanze dellEnte.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 49
Società per azioni con partecipazione minoritaria
di enti locali
1. Il Comune può, per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di specifiche disposizioni di legge;
2. Qualora lEnte si avvale della possibilità di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nellart.116, c.2 e ss. Del D.Lgvo 267/2000.
Art. 50
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali o la Provincia al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 51
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, la Provincia o altri Enti Pubblici per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati allAlbo Pretorio.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 52
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -Comune sullopera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in unapposita conferenza ed approvato ai sensi di legge.
3. Qualora laccordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Art. 53
Principi strutturali e organizzativi
1. LAmministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e devessere improntata ai seguenti principi:
a. unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. lanalisi e lindividuazione delle produttività e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c. lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 54
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 55
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 56
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II
Personale direttivo
Art. 57
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
Art. 58
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi, nellambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art. 59
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.
3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 60
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. Il Comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dellart.110 del D.Lgvo 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 61
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 62
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart.242 del D.Lgs. n. 267/2000.
CAPO III
Il Segretario Comunale
Art. 63
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
Art. 64
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
CAPO IV
La responsabilità
Art. 65
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 66
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 67
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento
CAPO V
Finanza e contabilità
Art. 68
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 69
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse è per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 70
Revisore dei conti/Collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti (oppure il collegio dei revisori dei conti, nei comuni con più di 5 mila abitanti), secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore/Lorgano di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore/Lorgano di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore/lorgano di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore/Lorgano di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore/Lorgano di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti/Allorgano di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 71
Amministrazione dei beni comunali
1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
Art. 72
Bilancio comunale e rendiconto della gestione
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
Art. 73
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 74
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
TITOLO V
Disposizioni diverse
Art. 75
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 76
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24 della Legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Art. 77
Regolamenti
1. Il Comune emana i regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto ed in quelle di sua competenza;
2. Il Comune, quando non previsto dalla Legge, disciplina con apposito regolamento le modalità per lapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni di disposizioni di ordinanze e/o regolamenti comunali.
3. I regolamenti sono pubblicati allAlbo Pretorio dellEnte contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o della Giunta, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione allAlbo Pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.
Art. 78
Entrata in vigore
1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allAlbo Pretorio del Comune;
2. Con lentrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello precedente.
Comune di Reano (Torino)
Statuto comunale (Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.07.2001)
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1: Definizione
Art. 2: Finalità
Art. 3: Territorio e sede comunale
Art. 4: Stemma e gonfalone
Art. 5: Albo pretorio
Art. 6: Pari opportunità
Art. 7: Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Art. 8: Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
Art. 9: Tutela dei dati personali
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI
CAPO I
Art. 10: Organi istituzionali del Comune
CAPO II
Art. 11: Il Consiglio Comunale
Art. 12: Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano
Art. 13: Consiglieri comunali - convalida - programma di governo
Art. 14: Funzionamento del Consiglio comunale
Art. 15: Prerogative di consiglieri comunali
Art. 16: Sessioni del Consiglio comunale
Art. 17: Cessazione dalla carica di consigliere
Art. 18: Competenze e attribuzioni
Art. 19: Costituzione di commissioni consiliari
Art. 20: Commissioni consiliari: funzionamento
Art. 21: Rappresentanti presso la Comunità Montana
Art. 22: Esercizio della potestà regolamentare
Art. 23: Indirizzi per le nomine e le designazioni
CAPO III
GIUNTA E SINDACO
Art. 24: Elezione del Sindaco
Art. 25: Dimissioni del Sindaco
Art. 26: Attribuzioni del Sindaco
Art. 27: Altre attribuzioni
Art. 28: Vice Sindaco
Art. 29: Delegati del Sindaco
Art. 30: Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Art. 31: Nomina della Giunta
Art. 32: La Giunta - Composizione e presidenza
Art. 33: Competenze della Giunta
Art. 34: Funzionamento della Giunta
Art. 35: Cessazione dalla carica di assessore
Art. 36: Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 37: Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 38: Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 39: Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 40: Organizzazione del personale
Art. 41: Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 42: Incarichi esterni
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI
Art. 43: Segretario comunale
Art. 44: Direttore generale
Art. 45: Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 46: Avocazione
Art. 47: Ufficio di staff
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE
Art. 48: Partecipazione dei cittadini
Art. 49: Riunioni e assemblee
Art. 50: Consultazioni
Art. 51: Istanze e proposte
Capo II
REFERENDUM
Art. 52: I referendum
Art. 53: Limiti al referendum
CAPO III
AZIONE POPOLARE
Art. 54: Azione popolare
TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 55: Ordinamento finanziario e contabile - patrimonio
Art. 56: Revisione economico-finanziaria
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 57: Forma di gestione
Art. 58: Gestione in economia
Art. 59: Concessione a terzi
Art. 60: Aziende speciali
Art. 61: Istituzioni
Art. 62: Società
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 63: Convenzioni
Art. 64: Accordi di programma
TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 65: Principi generali
Art. 66: Associazioni
Art. 67: Organismi di partecipazione
Art. 68: Il volontariato.
TITOLO IX
APPROVAZIONE, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69: Approvazione dello Statuto
Art. 70: Revisioni ed abrogazione dello Statuto
Art. 71: Disposizioni finali
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comune di Reano è ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. Lattività dellamministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri delleconomicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione.
5. il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove:
a) rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali;
b) il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.;
c) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
f) lattività culturale, la pratica sportiva dilettantistica e limpiego del tempo libero, riconoscendoli come momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana, promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
g) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare e migliorare le zone agricole e salvaguardare la collina morenica;
h) favorisce lo sviluppo delle attività economiche con specifici programmi.
7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
8. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dallautonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazione sociali.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui allart. 9 della legge 24 dicembre 1954, approvato dallIstituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio del Comune di Reano si estende per ha 658 e confina con i Comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Rivoli, Rosta, Sangano, Trana, Villarbasse.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza XX Settembre.
4. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate: Borgata Fiori, Borgata Rivata, Borgata Rapiana, Centro, Borgata Fontana, Case sparse.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
6. La sede comunale è il luogo in cui si riuniscono ordinariamente il Consiglio Comunale e la Giunta ed ha ufficio il Sindaco.
7. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Reano.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnate dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal D.P.C.M. registrato alla Corte dei Conti il 24 gennaio 1967 reg. n.1, foglio n.154, trascritto nel registro araldico dellarchivio centrale dello Stato il 14 febbraio 1967.
3. Luso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
5. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 5
Albo pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio de destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 36, comma 3 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo art. 28 concernente la nomina di detto organo.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate.
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34 del T.U. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 8
Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
1. Nellambito del decentramento di cui alla legge n. 59 del 15 marzo 1997, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:
a) linformazione e le iniziative per il miglioramento dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative allorganizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art. 9
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI
CAPO I
Art. 10
Organi istituzionali del Comune
1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
CAPO II
Art. 11
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è lorgano dindirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
Art. 12
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano
1. Lelezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause dineleggibilità, dincompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, cui sono attribuiti tra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dellattività del Consiglio.
3. Nel caso di assenza, sospensione delle funzioni o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta.
4. In assenza anche del Vice Sindaco, ovvero qualora sia designato Vice Sindaco un assessore non consigliere, presiede la seduta il consigliere anziano, vale a dire il consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale tra tutti gli eletti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dellart. 7 della legge 15 ottobre 1993 n. 415.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente ovvero da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consigliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Art. 13
Consiglieri comunali - convalida -
programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consigliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, successivamente il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193 del T.U. 267/2000.
Art. 14
Funzionamento del Consiglio comunale
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso dinosservanza dellobbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3. Le successive sedute del Consiglio Comunale sono convocate dal Sindaco che ne stabilisce anche lordine del giorno.
4. Il Consiglio Comunale è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In questultimo caso ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con linserimento allordine del giorno delle questioni proposte.
5. In caso durgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 15
Prerogative di consiglieri comunali
1. I consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle eventuali aziende ed enti dipendenti dal comune stesso, le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili allespletamento del mandato.
4. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
5. I consiglieri comunali hanno il dovere dintervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
6. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
8. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche, con il compito di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre a questultimo atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nelloggetto e senza oneri finanziari per il comune.
9. Il Comune manleva da qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario ed i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi allespletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.
10. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
11. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato allimparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei responsabili.
Art. 16
Sessioni del Consiglio comunale
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le norme del regolamento.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 193 del T.U. 267/2000;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo.
Art. 17
Cessazione dalla carica di consigliere
1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge
4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dellInterno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo lordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dellart. 141 del T.U. 267/2000.
6. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dellart. 15 comma 4 bis della legge n. 55 del 19 marzo 1990 come modificato dallart. 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per lesercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
Art. 18
Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
a) gli statuti dellente e delle aziende speciali e la loro revisione;
b) i regolamenti comunali eccetto il regolamento sullordinamento degli uffici e servizi che è di competenza della giunta comunale;
c) stabilire i criteri generali sullordinamento degli uffici e servizi;
d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali dei lavori pubblici - con lindicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nellart. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. alla cui disciplina restano, altresì vincolate le modalità dintervento, di programmazione e di attuazione - lelenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
e) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) listituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
g) lassunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi come specificato nel successivo art. 56, la partecipazione dellente locale a società di capitali, laffidamento di attività o servizi mediante convenzione;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e lemissione dei prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nellordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
m) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
n) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco;
o) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;
p) istituire le commissioni consigliari, determinandone il numero e le competenze;
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 19
Costituzione di commissioni consiliari
1. Il Consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni dindagine sullattività dellamministrazione.
3. Nella commissione dindagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consigliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consigliari.
4. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
5. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
6. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
7. La commissione consigliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti allindagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.
8. La relazione è sottoposta allesame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.
Art. 20
Commissioni consiliari: funzionamento
1. Le commissioni, nellambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, lesame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
3. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
4. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sullattività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
5. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito allapprovazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.
Art. 21
Rappresentanti presso la Comunità Montana
1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno, su proposta dei capigruppo, con il sistema del voto limitato, espresso in modo palese.
2. Tra i nominativi va rappresentata la minoranza.
Art. 22
Esercizio della potestà regolamentare
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nellesercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi dellart. 124 del T.U. 267/2000, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, allAlbo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante lavviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.
Art. 23
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
CAPO III
GIUNTA E SINDACO
Art. 24
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio riunito nella seduta dinsediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 25
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire allufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 26
Attribuzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione del Comune. Egli rappresenta lente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al prefetto ed al Consiglio Comunale.
2. Al Sindaco in particolare spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunale, fissandone lordine del giorno e la data delladunanza;
b) rappresentare lente anche in giudizio;
c) promuovere davanti allautorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
d) coordinare e dirigere lattività della Giunta e degli assessori;
e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché allesecuzione degli atti;
f) sovrintendere allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
g) coordinare, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
h) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
i) convocare i comizi per i referendum comunali;
j) nominare i responsabili degli uffici e servizi secondo le modalità e procedure stabilite nel Regolamento di organizzazione del Comune;
k) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ovvero dellarea direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal regolamento richiamato, sulla base dei principi fissati negli articoli 109 e 110 del T.U. 267/2000;
l) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dellart. 109 del T.U. 267/2000 e del comma 6 dellart. 7 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
m) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
n) promuovere gli accordi di programma;
o) attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti;
p) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti componenti.
Art. 27
Altre attribuzioni
1. Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti domandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e statistica, esercitando altresì le funzioni relative a detti servizi;
b) allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il prefetto;
2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali allordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini.
3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con linquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Art. 28
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lassessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 29
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 31
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 32
La Giunta - Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità, prevale quello del Sindaco.
3. Può essere nominato assessore un cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 33
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spetta alla Giunta:
a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
d) adottare i regolamenti sullordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le dotazioni organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per lassunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi;
e) deliberare, nei casi durgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dallart. 42, comma 4, del T.U. 267/2000;
f) deliberare gli storni di fondi con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di contabilità;
g) provvedere allapprovazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
h) affidare, nei limiti di cui alla lettera precedente, gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
i) deliberare lerogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni a terzi, ad amministratori, ovvero a dipendenti con losservanza dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
j) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con losservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
k) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
4. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dellart. 42, lett. l) ed m), del T.U. 267/2000.
Art. 34
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 35
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 36
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 37
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 38
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il Comune ispira la propria organizzazione ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, i quali spettano al Direttore generale ed ai dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di uffici e servizi secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato;
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità;
5. Gli orari di apertura al pubblico vengono individuati contemperando le esigenze dei cittadini con quello dellespletamento delle normali attività lavorative degli uffici;
Art. 39
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali sono collocati in un sistema di classificazione basato sulla distinzione tra quattro categorie impostato in modo da dare concreta espressione alle istanze di progressione professionale nel contesto di una valorizzazione dellautonomia organizzativa nel rispetto dei vincoli di bilancio dellente e delle risorse contrattualmente definite.
2. I lavoratori svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
3. I dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi fissati. Essi sono direttamente responsabili nei confronti del Direttore generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dellamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
4. In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le condizioni e le modalità con cui il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, tenendo conto delle esigenze di adeguamento ai processi di innovazione.
Art. 40
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Art. 41
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 42
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allarticolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI
DEGLI UFFICI E SERVIZI
Art. 43
Segretario comunale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 del T.U. 267/2000.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 108 del T.U. 267/2000.
5. In relazione al combinato disposto dellart. 109 del T.U. 267/2000, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui allart. 107 del T.U. 267/2000.
Art. 44
Direttore generale
1. Il Sindaco, qualora non provveda ai sensi dellart. 43 comma 3, può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ovvero unitaria dei servizi tra Comuni interessati.
3. Qualora non vengano stipulate convenzioni di cui ai capoversi precedenti e comunque nei casi in cui egli non sia espressamente nominato, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite al Segretario Comunale da parte del Sindaco.
4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive impartite dal Sindaco
Art. 45
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dellente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
j) ladozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dallart. 54 del T.U. 267/2000;
k) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano state attribuite le funzioni di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dallente sulla base della legislazione vigente e disposizioni contrattuali.
Art. 46
Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
Art. 47
Ufficio di staff
1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
-
ISTANZE E PROPOSTE
Art. 48
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lamministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Lamministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 49
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 50
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nellapposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
Art. 51
Istanze e proposte
1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dellassetto del territorio, proposte di interventi dinteresse generale.
2. Possono rivolgere altresì istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare lesigenza di comuni necessità.
3. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
CAPO II
REFERENDUM
Art. 52
I referendum
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare lindizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di carattere generale.
2. E indetto altresì referendum su questioni interessanti lintera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione allesito dei medesimi, il Consiglio è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.
Art. 53
Limiti al referendum
1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto, regolamento del Consiglio comunale.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consigliari.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dallattuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
CAPO III
AZIONE POPOLARE
Art. 54
Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il giudice ordina lintegrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dallattore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
3. Le associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del Ministro dellambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. Leventuale risarcimento è liquidato in favore dellente e le spese processuali in favore o a carico dellassociazione.
TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 55
Ordinamento finanziario e contabile - patrimonio
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Appositi regolamenti disciplinano la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152, comma 4, del T.U. 267/2000, nonché le alienazioni patrimoniali.
Art. 56
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 55 disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 57
Forma di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici potrà essere assicurata in una delle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.
Art. 58
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 59
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 60
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dellazienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dellazienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dellazienda può prevedere condizioni e modalità per laffidamento dellincarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
7. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 61
Istituzioni
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con latto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 60 per le aziende speciali.
4. Il direttore dellistituzione è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 62
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dellarticolo 113 del T.U. 267/2000, e anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dallarticolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per lapplicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 63
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 64
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 65
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
a) le forme di incentivazione previste dal successivo art. 68;
b) laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione;
c) ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 66
Associazioni
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte dellamministrazione comunale che incidono o possono produrre effetti sullattività delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali di queste ultime entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 67
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Il Comune prevede forme di sostegno e partecipazione economica a favore degli organismi e delle associazioni che svolgono attività sociali, culturali, assistenziali e sportive a vantaggio della comunità reanese.
3. Lamministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio e il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 68
Il volontariato.
1. Il Comune promuove tutte le forme di volontariato intese a collaborare con lAmministrazione e gli enti preposti ai servizi.
2. Ai sensi della legge 266/91 inteso come servizio verso la comunità, sono previste oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, anche forme di riconoscimento tangibili che non devono tuttavia compromettere la gratuità, elemento fondamentale del volontariato.
TITOLO IX
APPROVAZIONE, MODIFICHE
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69
Approvazione dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.
Art. 70
Revisioni ed abrogazione dello Statuto
1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per lapprovazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. Labrogazione deve essere votata contestualmente allapprovazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dellentrata in vigore di questultimo.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
Art. 71
Disposizioni finali
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del comune.
Comune di San Maurizio Canavese (Torino)
Statuto comunale
INDICE
Parte I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1 Autonomia del Comune
Art. 2 Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma
Art. 3 Scopi
Art. 4 Tutela dei diritti elementari
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
Art. 7 Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 8 Uso e gestione del territorio
Art. 9 Viabilità e trasporti - Pronto intervento
Art. 10 Sviluppo economico
Art. 11 Programmazione economico-sociale e territoriale
Art. 12 Partecipazione, cooperazione
Art. 13 Il volontariato nel privato sociale
Art. 14 Decentramento ed autonomia
Funzioni, compiti e programmazione del Comune
Art. 15 Le funzioni del Comune
Art. 16 Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato
Art. 17 La programmazione delle attività comunali
Art. 18 Servizi pubblici
Art. 19 Gestione dei servizi in forma associata
Parte II - LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Art. 20 Organi di Governo del Comune
Capo I - I Consiglieri Comunali
Art. 21 Il Consigliere Comunale
Art. 22 Doveri del Consigliere
Art. 23 Poteri del Consigliere
Art. 24 Dimissioni del Consigliere
Art. 25 Consigliere anziano
Art. 26 Gruppi consiliari
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 27 Principi di rappresentanza e di democrazia
Art. 28 Elezioni e durata in carica del Consiglio
Art. 29 Scioglimento del Consiglio Comunale
Art. 30 Rimozione e sospensione degli Amministratori
Art. 31 Prima adunanza del Consiglio Comunale
Art. 32 Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 33 Linee programmatiche di mandato
Art. 34 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 35 Ordine del giorno
Art. 36 Avviso di convocazione del Consiglio
Art. 37 Numero legale per la validità delle sedute
Art. 38 Pubblicità delle sedute
Art. 39 Validità delle votazioni
Art. 40 Commissioni Consiliari permanenti
Art. 41 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Art. 42 Commissioni Consultive
Art. 43 Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 44 Le competenze del Consiglio
Capo III - La Giunta Comunale
Sezione I
Elezione - Durata in carica - Revoca
Art. 45 Composizione della Giunta Comunale
Art. 46 Nomina della Giunta
Art. 47 Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori
Art. 48 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
Art. 49 Durata in carica
Art. 50 Mozione di sfiducia
Art. 51 Dimissioni del Sindaco
Art. 52 Decadenza dalla carica di Assessore
Art. 53 Revoca degli Assessori
Art. 54 Divieto generale di incarichi e consulenze
Sezione II
Attribuzioni e funzionamento
Art. 55 Organizzazione della Giunta
Art. 56 Attribuzioni e competenze della Giunta
Art. 57 Adunanze e deliberazioni della Giunta
Capo IV - Il Sindaco
Art. 58 Funzioni del Sindaco
Art. 59 Comello Statuto
Parte I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Autonomia del Comune
1. Il Comune è lente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dellordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
4. E titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso lattività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi dinteresse della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sullattività dellente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art. 2
Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma
1. Il territorio del Comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.
2. La sede municipale è situata nellambito del capoluogo.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare lapertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per luso del gonfalone e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nellambito del territorio comunale.
Art. 3
Scopi
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dellamministrazione.
2. Il Comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della Nazione ed al mantenimento dello stato democratico.
3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto, il Comune esercita il potere regolamentare rivolto alla organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso lesercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per lesercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dellomogeneità delle funzioni, delleconomicità, efficienza ed efficacia della gestione e delladeguatezza organizzativa.
Art. 4
Tutela dei diritti elementari
1. Il Comune concorre a garantire, nellambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.
2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne leffettivo esercizio.
3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dellinfanzia.
4. Opera, inoltre, per lattuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, favorendo ogni intervento atto a garantire agli inabili la massima autonomia in rapporto allhandicap.
5. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce lintegrazione con la comunità locale.
Art. 5
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 46 concernente la nomina di detto organo.
Art. 6
Tutela del patrimonio naturale,
storico ed artistico
1. Il Comune, nellambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere lambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni possibile causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Interviene per la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
3. Allo scopo di garantire lassenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il Comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dellesperienza e dellapporto tecnologico ed economico anche dei privati.
4. Può inoltre avvalersi delloperato di appositi corpi ausiliari competenti per la tutela dellambiente, promuovendo accordi convenzionali con altri Enti Locali.
Art. 7
Cura dei beni culturali, dello sport
e del tempo libero
1. Il Comune protegge e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura luso ai sensi dellart. 9, comma 3, del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, il quale può prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione.
5. Lutilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando luso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale.
Art. 8
Uso e gestione del territorio
1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale delluso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali,terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sullassetto territoriale.
2. Lazione di tutela del Comune deve garantire ad ogni soggetto debole e comunque portatore di handicaps laccesso e la usufruibilità delle opere e delle strutture in piena autonomia e sicurezza.
3. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto allabitazione senza peraltro limitare ledilizia di iniziativa privata.
4. Progetta e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai programmi pluriennali di attuazione.
5. Spetta al Sindaco il controllo e la vigilanza sulluso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.
Art. 9
Viabilità e trasporti - Pronto intervento
1. Il Comune attua un sistema coordinato del traffico, dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, intervenendo con ogni possibile accorgimento per garantire la sicurezza di movimento ai disabili portatori di handicaps e di ogni altra categoria più esposta.
2. Lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati con particolare attenzione ai percorsi pedonali ed a quelli destinati al traffico leggero.
3. Presenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.
4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al Sindaco.
Art. 10
Sviluppo economico
1. Il Comune, nellambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.
2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con linteresse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni duso del territorio che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti e che si conformi a quanto disposto dallart. 6 del presente Statuto.
3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile alla imprenditoria del terziario a supporto della attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.
4. Coordina le attività commerciali favorendo la organizzazione razionale dellapparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.
5. Tutela e promuove lo sviluppo dellartigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare linteresse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare larea di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.
6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.
7. Interviene, nellambito dei programmi predisposti dagli Enti pubblici competenti, a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza età, ai disabili, ai portatori di handicaps, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.
8. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.
Art. 11
Programmazione economico-sociale e territoriale
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con gli artt. 4 e 5 del T.U. 267/2000.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, lapporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.
3. Il Comune informa la propria azione al rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, ferma la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, promuovendo ogni azione necessaria per conformarla al programma generale di uso e gestione del territorio.
Art. 12
Partecipazione, cooperazione
1. Il Comune, nellambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini allattività politica, amministrativa e sociale della comunità comunale.
2. Il Comune riconosce che linformazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e lapporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dellindirizzo di politica amministrativa comunale.
4. Il Comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.
5. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso luso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.
6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi dellart. 9 del T.U. 267/2000.
Art. 13
Il volontariato nel privato sociale
1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi dì solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.
2. Ove possibile, il Comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei propri cittadini.
3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale, ne ospita le sedi e le attività.
Art. 14
Decentramento ed autonomia
1. Il Comune, allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, ne promuove il decentramento, costituendo, eventualmente, presso frazioni o nuclei abitati opportunamente individuati, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto, stabilendone, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
2. Il Consiglio Comunale assegna i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività ed il mantenimento dei servizi.
FUNZIONI, COMPITI
E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE
Art. 15
Le funzioni del Comune
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per lesercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare al Comune competono le seguenti funzioni:
a) pianificazione dellarea territoriale comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dellambiente;
d)difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g) promozione e cura dei servizi sociali sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;
h) servizi di polizia amministrativa nellambito di competenza del territorio comunale.
Art. 16
Le competenze del Comune per i servizi
spettanti allo Stato
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed alluopo qualificato.
Art. 17
La programmazione delle attività comunali
1. Il Comune definisce le linee della politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.
2. Il Comune definisce e realizza lazione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.
3. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 18
Servizi pubblici
1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono
essere esercitati direttamente, può disporre:
a) la costituzione di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
b) la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
c) la partecipazione a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellart. 116 del T.U. 267/2000;
d) la partecipazione a consorzi ai sensi dellart. 31 del T.U. 267/2000;
e) la stipula di apposita convenzione con altri enti locali interessati alla gestione del
servizio ai sensi dellart. 30 del T.U. 267/2000;
f) la concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
g) la costituzione di apposita istituzione per lesercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
h) può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa produrre per il Comune effettivi vantaggi.
2. Il Comune, nella scelta della forma di gestione dei servizi, accorda la propria preferenza al regime della concessione soprattutto quando il servizio può essere svolto da cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro.
3. Il Comune, nel decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, potrà valutare la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di società cooperative e di imprese e società private.
4. Nella disciplina della istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato, le cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro.
Art. 19
Gestione dei servizi in forma associata
1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.
Parte II
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Art. 20
Organi di Governo del Comune
1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 21
Il Consigliere Comunale
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
5. Dopo lindizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dellorgano, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
7. Ogni Consigliere Comunale rappresenta lintero Comune senza vincolo di mandato.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per lesercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. I Consiglieri per lesercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.
Art. 22
Doveri del Consigliere
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dufficio, su istanza di un Consigliere o di un qualunque elettore del Comune.
4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio Comunale decorso il termine di venti giorni dalla data di notifica allinteressato della proposta di decadenza e valutate le cause giustificative eventualmente addotte dal Consigliere interessato, per iscritto, entro dieci giorni dalla notifica stessa.
5. Il Consigliere Comunale nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto dufficio.
Art. 23
Poteri del Consigliere
1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del mandato.
3. Solo attraverso il Sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
4. Entro dieci giorni dalla data di affissione allalbo pretorio delle delibere adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale per le materie sottoelencate, un quinto dei Consiglieri Comunali, con istanza scritta, motivata e con lindicazione delle norme violate, può chiedere che le delibere stesse vengano assogettate al controllo preventivo di legittimità per la verifica delle illegittimità denunciate:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
5. I modi e le forme per lesercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali saranno disciplinati dal regolamento.
6. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari leffettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto dinformazione sullattività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti delle aziende ed istituzioni dipendenti dallente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sullattività dellamministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare, nel rispetto dei principi posti dal presente Statuto.
8. Il Sindaco e gli Assessori da Lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.
Art. 24
Dimissioni del Consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci; la relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni secondo le modalità previste dallart. 38, comma 8, del T.U. 267/2000.
Art. 25
Consigliere anziano
1. E Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dellart. 73, 6° comma, del T.U. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del citato art. 73.
2. A parità di voti prevale il più anziano di età.
Art. 26
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi formati da uno o più componenti.
2. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.
3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.
4. La seduta dei capigruppo costituisce la conferenza dei capi-gruppo per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite; è proposta e convocata dal Sindaco che la presiede.
5. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 27
Principi di rappresentanza e di democrazia
1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune e rappresenta lintera comunità comunale.
2. Il Consiglio Comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.
4. Lesercizio della potestà e delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Art. 28
Elezione e durata in carica del Consiglio
1. La elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente alla adozione della relativa delibera da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
Art. 29
Scioglimento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dellInterno, per i motivi e con le procedure previsti dagli artt. 141 e ss. del T.U. 267/2000.
Art. 30
Rimozione e sospensione degli Amministratori
1. Con decreto del Ministro dellInterno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale, i componenti della Giunta Comunale possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, fatte salve le disposizioni dettate dagli artt. 58 e 59 del T.U. 267/2000.
2. Qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità nellattesa del decreto il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori interessati.
Art. 31
Prima adunanza del Consiglio Comunale
1. La prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, sino allelezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Sindaco che la convoca entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Lordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale comprende la convalida degli eletti e la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità, lelezione del Presidente dellassemblea, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco, lelezione dei componenti la Commissione Elettorale Comunale.
3. La votazione è palese e vi possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discute su eventuali cause ostative alla elezione a Consigliere Comunale.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni della legge e del presente Statuto, nonché del relativo regolamento.
Art. 32
Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, espletate le operazioni di convalida e di eventuale surroga degli eletti, mediante votazione palese e per appello nominale.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, considerando nel computo il Sindaco. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
3. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano (art. 25). In assenza anche di questultimo, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
4. Per gravi e comprovati motivi, con le modalità previste dal regolamento, il Presidente può essere revocato, su proposta motivata del Sindaco o della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, considerando nel computo il Sindaco.
5. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti, tra cui i poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, il potere di convocazione dello stesso, la fissazione dellordine del giorno.
Art. 33
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati, con votazione per appello nominale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
4. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale lazione di governo inizialmente definita ed approvata.
5. Il documento contenente le linee programmatiche dellazione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con ununica votazione per appello nominale.
6. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dellattività amministrativa e riferimento per lesercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 34
Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio a cui spetta di fissare, sentito il Sindaco, il giorno e lora delladunanza, lelenco degli argomenti da trattare, salve le deroghe previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Esso deve riunirsi in seduta ordinaria per lapprovazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) per iniziativa della Giunta Comunale;
c) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica i quali debbono indicare gli argomenti da trattare.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente del Consiglio deve convocare ladunanza entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera della Giunta Comunale o è pervenuta la richiesta del Sindaco o del quinto dei Consiglieri.
5. Trascorso infruttuosamente tale termine, previa diffida, provvede il Prefetto.
6. Nei casi di urgenza la convocazione con lelenco degli oggetti da trattare, deve essere notificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
7. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
8. Il Consiglio Comunale, nei casi previsti dalla legge, si riunisce su iniziativa del Prefetto.
Art. 35
Ordine del giorno
1. Lordine del giorno delle sedute del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 36
Avviso di convocazione del Consiglio
1. Lavviso di convocazione del Consiglio Comunale, con lordine del giorno deve essere pubblicato allalbo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
a) per le adunanze ordinarie almeno cinque giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;
b) per le adunanze straordinarie almeno tre giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;
c) per le adunanze durgenza almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;
d) per gli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti allordine del giorno la notifica dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;
e) nei casi di calamità naturali o difatti gravi ed eccezionali, il Consiglio Comunale può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto.
2. In tali casi la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri in carica.
3. Nel caso che nella Giunta comunale esistano Assessori scelti tra i cittadini non Consiglieri, lavviso di convocazione deve essere notificato anche ad essi nei modi e nelle forme stabiliti per i Consiglieri.
4. Essi intervengono sempre alle adunanze del Consiglio e partecipano alla discussione. Non hanno diritto al voto.
Art. 37
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità delladunanza, lintervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consesso, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le deliberazioni per le quali è richiesto un quorum particolare saranno assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplinerà la materia.
4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nellordine del giorno della seduta di prima convocazione.
5. Tuttavia, qualora allordine del giorno di prima convocazione siano stati aggiunti degli argomenti con avviso notificato entro i termini stabiliti nellarticolo che precede, il Consiglio può validamente deliberare purché alla seduta intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
6. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:
a) i Consiglieri che hanno lobbligo di astenersi;
b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio
7. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
8. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti.
9. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art. 38
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Art. 39
Validità delle votazioni
1. Le votazioni del Consiglio Comunale avvengono con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.
Art. 40
Commissioni Consiliari permanenti
1. Il Consiglio Comunale si avvale del parere non vincolante di commissioni, costituite nel proprio seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, ne disciplina il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Sono da ritenersi necessarie e prioritarie le commissioni incaricate di fornire pareri sulle seguenti materie:
a) affari istituzionali ed amministrativi;
b) urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici;
c) servizi sociali, culturali, sport e tempo libero;
d) organizzazione e gestione dei servizi pubblici non gestiti direttamente dal Comune.
4. Le Commissioni Consiliari, nellambito delle materie di loro competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco ed ove occorra dagli Assessori, informazioni, dati, atti, condizioni di persone ed ogni altro elemento necessario ed occorrente per una completa e sufficiente valutazione, anche ai fini di accertare una corretta attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale.
5. Sia il Sindaco che gli Assessori non possono opporre alle richieste il segreto dufficio od altro motivo ostativo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nellapposito regolamento.
6. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere lintervento, alle proprie riunioni, del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.
7. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
8. Alle Commissioni consiliari non sono attribuiti poteri deliberativi sulle materie trattate; le competenze sono unicamente consultive.
Art. 41
Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali.
1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.
4. E in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte allesame del Consiglio per lassunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dellavvenuto deposito.
6. E attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari di controllo o di garanzia, ove costituite.
Art. 42
Commissioni Consultive
1. Sono istituite Commissioni Consultive per favorire la massima partecipazione dei cittadini alla programmazione dellattività amministrativa dellEnte.
2. La composizione e le modalità di funzionamento verranno stabilite dallapposito regolamento.
Art. 43
Regolamento del Consiglio Comunale
1. Un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, deve contenere le norme relative allorganizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale ed in particolare dovrà prevedere:
a) le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze;
b) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;
c) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso dovrà esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;
d) i modi e le forme per lespressione del voto al fine delladozione dei provvedimenti assunti;
e) le modalità della presentazione delle interrogazioni, interpellanze e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e delle relative risposte, nellambito dei principi fissati dal presente Statuto.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche da apportare al regolamento.
Art. 44
Le competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nellemanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dellEnte, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nellesercizio della propria potestà regolamentare;
b) atti di programmazione
- programmi;
- piani finanziari;
- relazioni previsionali e programmatiche;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, nonchè i pareri da rendere in dette materie;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
- rendiconto;
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari allistituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
d) atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per lapprovazione del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia;
- ratifica accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici, entro trenta giorni dalladesione del Sindaco, a pena di decadenza;
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti Locali;
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni dimmobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nellordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nellordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- assunzione diretta di pubblici servizi;
- partecipazione a società di capitali, ad aziende speciali ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- concessioni di pubblici servizi;
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione e di ordinamento di tributi, con esclusione delle relative aliquote;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici;
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
- nomina dogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e dinchiesta;
- nomina del difensore civico;
n) atti elettorali e politico-amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- surrogazione dei consiglieri;
- partecipazione, nei modi disciplinati dal precedente art. 32, alla definizione, alladeguamento ed alla verifica periodica dellattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Sezione I
Elezione - Durata in carica - Revoca
Art. 45
Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, tra cui un Vice-Sindaco. La determinazione del numero di Assessori formanti la Giunta compete al Sindaco.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore anche cittadini di provata capacità tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di Assessore, da individuarsi tra coloro che non abbiano partecipato, in qualità di candidati, alla consultazione elettorale per la elezione del Consiglio comunale stesso.
3. Al Vice-Sindaco sono affidate le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Art. 46
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli assessori prima dellinsediamento del Consiglio Comunale, promuovendo, a pari requisiti, la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
Arte. 47
Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori
1. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.
Art. 48
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica
di Sindaco e di Assessore
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
Art. 49
Durata in carica
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Nei casi previsti dal precedente comma il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.
3. In caso di impedimento temporaneo di un Assessore il Sindaco dispone in merito allassunzione provvisoria delle funzioni.
Art. 50
Mozione di sfiducia
1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivi.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso sia stata votata la sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
Art. 51
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dellintera Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo del Comune.
3. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al terzo comma dellart. 53 del T.U. 267/2000.
Art. 52
Decadenza dalla carica di Assessore
1. La decadenza dalla carica di Assessore è determinata dalle seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) approvazione di una mozione di sfiducia di cui allart. 50 del presente statuto;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. LAssessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
Art. 53
Revoca degli Assessori
1. Latto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.
Art. 54
Divieto generale di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materie di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
Sezione II
Attribuzioni e funzionamento
Art. 55
Organizzazione della Giunta
1. Lattività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti allazione di indirizzo e di programmazione delle diverse aree operative dellattività dellamministrazione comunale, individuate per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.
4. Le attribuzioni e le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con apposito provvedimento.
5. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio della funzione.
6. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino alle predette elezioni.
7. In assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco ne fa le veci lAssessore presente più anziano di età.
8. Le attribuzioni delle competenze agli Assessori e al Vice-Sindaco possono essere modificate a richiesta degli interessati e ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, il Sindaco lo ritenga opportuno.
9. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile le attribuzioni dei singoli Assessorati e le successive modifiche.
10. La Giunta con proprio atto deliberativo può adottare un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
Art. 56
Attribuzioni e competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per lattuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dellart. 107, commi 1 e 2 del T.U. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino, per legge e per Statuto, nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
3. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto di gestione.
4. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del massimo organo del Comune.
5. La Giunta è competente in merito alladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. La Giunta Comunale è competente in merito allapprovazione del Programma Esecutivo di Gestione.
7. La Giunta Comunale è competente in merito alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali nonché delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nellambito della disciplina generale fissata dal Consiglio Comunale.
Arte. 57
Adunanze e deliberazioni della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le adunanze della Giunta sono valide con lintervento della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede ladunanza.
4. Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che, per specifici argomenti, la Giunta autonomamente e allunanimità di voti decida diversamente.
6. La dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni della Giunta è approvata con il voto espresso in forma palese dalla maggioranza dei componenti.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 58
Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è capo dellAmministrazione Comunale ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. Nei confronti dei cittadini e, al di fuori del territorio comunale, di fronte a soggetti pubblici e privati, il Sindaco rappresenta lunità del Comune, ne impersona limmagine e lidentità.
3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni a lui delegate, nei casi previsti dalla legge dello Stato.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente da leggi regionali o dal presente Statuto.
5. Per assicurare lesercizio delle funzioni il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo lelezione del presidente, pronunciando la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e lordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 59
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco nella sua qualità di capo dellAmministrazione Comunale:
a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa lordine del giorno e stabilisce lora ed il giorno delladunanza;
b) assicura lunità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando la attività degli Assessori;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune ed allesecuzione degli atti;
d) indice i referendum comunali;
e) salvo quanto previsto dallart. 107 del T.U. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce, ove occorra, al Consiglio nella relazione annuale;
f) rappresenta in giudizio il Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove, davanti allautorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi,le azioni possessorie e la difesa dei diritti e delle ragioni del Comune;
g) provvede allosservanza dei regolamenti;
h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
i) può sospendere, in via cautelativa, ogni dipendente del Comune riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
j) promuove e conclude gli accordi di programma in conformità alle disposizioni dellart. 34 del T.U. 267/2000;
m) il Sindaco coordina e riorganizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza.
n) nomina e revoca il Vice-Sindaco e gli Assessori;
o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dallinsediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dellart. 136 del T.U. 267/2000;
p) dispone, sentito il Segretario Comunale, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici;
q) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti;
r) il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000 nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali;
s) il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
t) il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellAmministrazione;
u) tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Art. 60
Le competenze del Sindaco attribuite
da leggi dello Stato
1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto di principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
4. Qualora lordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dellazione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Il Vice-Sindaco o altri che legittimamente sostituisce il Sindaco, esercita anche le funzioni attribuite con il presente articolo.
6. Nelle materie indicate dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dallart. 14 del T.U. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare lesercizio delle Sue funzioni ivi indicate, nei quartieri e nelle frazioni, ad un Consigliere Comunale.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per ladempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
Art. 61
Delegati delle borgate e delle frazioni
1. Nelle borgate o frazioni distanti dal capoluogo o che presentino difficoltà di comunicazione con lo stesso, il Sindaco può delegare le sue funzioni ad un Consigliere Comunale ai sensi e per gli effetti di cui al 7° comma dellart. 54 del T.U. 267/2000.
2. Parimenti il Sindaco può delegare le sue funzioni, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, per quelle borgate o frazioni alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio e spese separate.
3. Latto di delegazione specifica i poteri dei delegati,i quali sono tenuti a presentare annualmente una relazione al Sindaco, sulle condizioni e sui bisogni delle borgate e delle frazioni.
4. Del contenuto della relazione viene data comunicazione al Consiglio Comunale.
Parte III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 62
Valorizzazione e promozione della partecipazione
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, promuove organismi di partecipazione dei cittadini allAmministrazione locale anche su dimensione di borgata o di frazione.
2. Interviene attraverso:
a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;
b) informazioni sui dati di cui è in possesso lamministrazione;
c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.
Art. 63
Libere forme associative
1. lI Comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno della organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.
2. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.
3. I comitati di gestione comunque costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla Giunta Comunale.
4. Parimenti alla Giunta Comunale è riservato il diritto di controllo e dì vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.
Art. 64
Valorizzazione delle associazioni.
1. Il Comune può intervenire in merito alla valorizzazione delle libere forme associative, non aventi scopo di lucro, mediante lassegnazione di contributi mirati,la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico politico e culturale della comunità comunale.
2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nellalbo comunale di cui allart. 66 e per potere beneficiare del sostegno del Comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o latto costitutivo nelle forme regolamentari.
3. Lassegnazione del contributo, inteso alla valorizzazione della libera associazione, sarà disposto con provvedimento della Giunta Comunale.
Art. 65
La partecipazione alla gestione dei servizi
di interesse sociale
1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.
2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il Consiglio Comunale può autorizzare la organizzazione e la gestione dei servizi di interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative del Comune.
3. In ogni caso la organizzazione e la gestione, ancorché di supporto o di appoggio, dovrà essere conforme alle prescrizioni del regolamento comunale che stabilisce la composizione minima degli organismi di partecipazione degli utenti, le loro mansioni e loro competenze, i criteri e le regole di funzionamento.
4. La gestione dei servizi di interesse sociale può essere anche affidata ad un comitato di gestione i cui componenti, per non più di un terzo, siano designati in rappresentanza degli organismi associativi o delle cooperative, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.
Art. 66
Gli organismi della partecipazione
1. Il Comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini, istituendo un apposito albo comunale.
2. Lelemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dallinteresse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della comunità che la civica Amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.
Art. 67
I comitati di frazione o di borgata
1. Il Comune può promuovere, autonomamente o su richiesta, la costituzione di comitati di frazione o di borgata per una serie di affari o di servizi di interesse specifico che rientrino fra quelli tassativamente elencati dal regolamento.
2. Il regolamento prevederà inoltre la composizione dei comitati,il numero e la natura dei suoi membri, i criteri di nomina e la sede operativa.
Art. 68
Assemblea consultiva straordinaria
1. La Giunta Comunale, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, convoca in assemblea, a mezzo di pubblici proclami, tutti i cittadini residenti, per consultarli su questioni di grande interesse generale, quali lesame del bilancio, degli interventi sul piano regolatore generale, sui piani commerciali, sui piani comunali ed intercomunali del traffico e dei trasporti e su ogni altro argomento che si ponga allattenzione dellintera comunità.
2. Nel manifesto dovrà essere indicato il contenuto dellargomento sul quale la comunità dovrà esprimersi.
3. Delle risultanze dellassemblea viene redatto verbale che sarà acquisito agli atti del Comune e di cui dovrà tenere conto il Consiglio Comunale nel formalizzare, con proprio atto fondamentale, il contenuto della materia trattata.
4. Il regolamento stabilisce la modalità ed i termini della consultazione.
Art. 69
Diritti di petizione e di proposta
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale hanno facoltà di presentare petizioni e proposte di atti amministrativi diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto da parte dei cittadini.
Art. 70
Interrogazioni ed istanze
1. Tutti i cittadini, singoli o associati aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal successivo art. 93.
3. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, proposta di atti amministrativi, petizione ed interrogazione verso il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.
4. Le forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cui presente articolo ed al precedente sono estese anche ai cittadini dellUnione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 71
Procedura per la presentazione di istanze
ed interrogazioni
1. Per la presentazione di istanze ed interrogazioni non è prevista alcuna particolare forma o procedura.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune.
3. Tutte le presentazioni di istanze e interrogazioni debbono essere regolarmente firmate.
4. I firmatari devono allegare alle istanze ed interrogazioni fotocopia di un documento di riconoscimento.
5. Dopo lesame è fornita risposta scritta entro sessanta giorni dalla presentazione a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
6. Le risposte sono rese note per lettera agli eventuali interessati diversi dai proponenti.
7. La Giunta Comunale decide se le istanze ed interrogazioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni della Amministrazione alla luce dellorientamento espresso dal Consiglio Comunale e nellambito dei poteri propri degli organi interessati.
8. Delle istanze, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.
Art. 72
Esercizio del diritto di iniziativa popolare
(Proposte di atti amministrativi)
1. Liniziativa popolare per le proposte di atti amministrativi di interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione al sindaco di progetto articolato o di schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 300 (trecento) elettori residenti, risultanti al 31 dicembre dellanno precedente quello in cui la proposta viene presentata.
3. Il diritto di iniziativa può esercitarsi anche mediante la presentazione di proposte da parte di frazioni per problemi inerenti specificatamente la frazione medesima. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/3 degli elettori residenti nella frazione al 31 dicembre dellanno precedente quello in cui la proposta viene presentata.
4. Sono escluse dallesercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) formazione del bilancio comunale e dei conti consuntivi;
c) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione;
d) espropriazione per pubblica utilità;
e) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali;
f) stato giuridico ed economico del personale dipendente ed organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
g) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza coerente di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali.
h) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale e da cui sono derivati rapporti contrattuali con terzi.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per lesercizio del diritto di iniziativa popolare.
Art. 73
Procedure per la presentazione di proposte
di atti amministrativi
e di petizioni
1. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare allattività del comune inoltrando in forma collettiva petizioni e proposte di atti amministrativi dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi.
Art. 74
Referendum consultivo
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per labrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. Dallesercizio ditale facoltà sono escluse le materie di cui al comma 4 dellart. 72 del presente Statuto.
4. Si procede allo svolgimento di referendum consultivo o abrogativo:
a) su determinazione del Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo approvato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
b) su richiesta di almeno 1/10 degli elettori residenti risultanti al 31 dicembre dellanno precedente;
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e lautenticazione delle firme dei sottoscrittori per lo svolgimento delle operazioni di voto.
6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali; tuttavia è ammessa la consultazione contestuale su più referendum di iniziativa comunale.
Art. 75
Procedura per la indizione e lo svolgimento
dei referendum consultivo
e abrogativo
1. La proposta di referendum deve essere presentata dai promotori al Sindaco, che nei 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione, la sottopone allesame della competente commissione tecnica, affinché entro il termine di 15 (quindici) giorni esprima apposito parere di regolarità ed ammissibilità.
2. La commissione tecnica dovrà accertare il possesso da parte dei promotori dei titoli che consentano loro la presentazione della proposta, valutare loggetto della proposta stessa e lautenticità delle firme dei sottoscrittori, quali elementi e condizioni essenziali di legittimità dellammissibilità.
3. Accertata Iammissibilità della proposta di referendum nei 20 (venti) giorni successivi il Consiglio Comunale adotta il provvedimento di svolgimento del referendum che, qualora nulla-osti, dovrà essere tenuto nei termini previsti dal relativo regolamento.
4. Per le procedure di voto saranno seguite quelle relative alle elezioni del Consiglio Comunale.
5. Allonere finanziario per le spese inerenti lintero svolgimento del referendum, lAmministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate.
6. La proposta soggetta ai referendum consultivo e abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Diversamente il referendum è dichiarato respinto.
8. Nei referendum abrogativi, lapprovazione della proposta referendaria determina la caducazione dellatto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dellesito del voto.Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità allorientamento scaturito dalla consultazione.
9. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dellesito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
11. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire lorientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per lindizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 76
Diritto di partecipazione al procedimento
1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare lavvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.
2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.
3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che lAmministrazione comunale ha lobbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti alloggetto del procedimento stesso.
4. LAmministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dellistruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.
Art. 77
Comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo
1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dellavvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
a) lufficio ed il funzionario responsabile dellistruttoria del procedimento amministrativo;
b) loggetto del procedimento amministrativo;
c) le modalità con le quali si potrà avere notizia delliter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.
2. Qualora, per il numero dei destinatari o per la loro difficile individuazione della reperibilità, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lAmministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.
3. Il Comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sullautocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.
CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art 78
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti lesibizione,conformemente a quanto previsto dal regolamento,in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.
Art. 79
Diritto di accesso agli atti
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, Enti ed aziende dipendenti nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.
2. Il Regolamento Comunale disciplina anche lesercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.
3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, lAmministrazione del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende dipendenti, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine allistruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.
4. Compete alla civica Amministrazione costituire apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
Art. 80
Assemblea annuale della comunità
1. Ogni anno il Sindaco, a mezzo di pubblici proclami, convoca in assemblea tutti i cittadini residenti per informarli sullandamento della gestione, dei servizi comunali, sulla loro qualità, quantità ed efficacia e formulando idonee soluzioni per il loro miglioramento.
2. Allassemblea ha lobbligo di partecipare anche il difensore civico il quale esprime un parere complessivo sul funzionamento degli uffici e sulla gestione del Comune ed evidenzia eventuali carenze o disfunzioni dei servizi.
3. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria o degli utenti possono esprimere le proprie valutazioni e formulare proposte.
4. I cittadini possono intervenire esprimendo le proprie valutazioni sulloperato degli amministratori e sul funzionamento dei servizi.
5. Della seduta, degli interventi e delle relazioni e proposte sarà redatto verbale sul cui merito dovrà esprimersi il Consiglio Comunale.
6. La spesa per la convocazione e lo svolgimento dellassemblea annuale della comunità dovrà essere prevista con apposito capitolo del bilancio.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 81
Istituzione dellufficio - Attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale a garanzia della imparzialità e del buon funzionamento della civica Amministrazione può istituire lufficio del difensore civico e provvedere alla sua nomina.
2. Compito del difensore civico è quello di curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici e privati e di organizzazioni ed associazioni regolarmente costituite, il corretto svolgimento delle loro pratiche presso lAmministrazione comunale, Enti ed aziende eventualmente dipendenti.
3. Il difensore civico qualora nellesercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di abusi, disfunzioni, carenze organizzative o di ritardi nei confronti dei cittadini, ne dà comunicazione scritta al Sindaco.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti e delle aziende eventuali copia di atti e documenti ed ogni altra notizia connessa alla questione trattata.
5. Il funzionario che impedisca o comunque ritardi lesercizio delle funzioni del difensore civico incorre nellapplicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità.
6. Qualora il difensore civico venga a conoscenza nellesercizio delle proprie funzioni di fatti o di comportamenti che configurino o costituiscano reato, ha lobbligo di segnalare laccaduto allautorità giudiziaria competente informando contestualmente lAmministrazione comunale.
7. Il difensore civico è funzionario onorario e nellespletamento delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
8. Prima di assumere lincarico il difensore civico giura davanti al Consiglio comunale secondo la formula dellart. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
9. Ai fini della prova sarà redatto verbale.
10. Il difensore civico svolge altresì le funzioni di controllo sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nellipotesi prevista dallart. 127 del T.U. 267/2000.
Art. 82
La nomina del difensore civico
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni effettuate in sedute diverse nessuno dei candidati abbia ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti purché non inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati.
3. Nel caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
4. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di giuramento il difensore civico presenta alla Giunta comunale un programma in sintesi che indica le linee di massima entro le quali intende agire e mantenere la propria azione ed il potere di iniziativa.
5. Le irrevocabili dimissioni rassegnate dal difensore civico dovranno formare oggetto di regolare presa datto da parte della Giunta Comunale.
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla presa datto il Consiglio Comunale provvede alla nomina di altro difensore civico. Sino alla nomina, accettazione, giuramento e scambio delle consegne, rimane in carica il difensore civico dimissionario in regime di prorogatio.
7. lI principio della prorogatio è applicato ogniqualvolta si renderà necessario affinché lufficio del difensore civico non rimanga scoperto.
Art. 83
I requisiti del difensore civico
1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Possono essere nominati i cittadini che abbiano maturato i cinquanta anni di età e non abbiano superato i settanta anni.
3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità per la elezione alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali;
c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di Enti o aziende dipendenti dal Comune o nei cui organi il Comune è rappresentato.
4. La carica di difensore civico è incompatibile con lesercizio di qualsiasi pubblica funzione e con lespletamento di qualsiasi attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con lesercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente nellambito del territorio del Comune.
Art. 84
Durata in carica - Decadenza - Revoca
1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto con le stesse procedure previste allart. 82 dello Statuto per una sola volta.
2. Tuttavia il difensore civico decade, in ogni caso, contestualmente al Consiglio Comunale dal quale ha avuto titolo.
3. Qualora, durante il mandato, dovesse venire meno uno o più dei requisiti prescritti dal presente Statuto e che hanno consentito la nomina, il difensore civico decade dallincarico.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale per propria iniziativa o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica allinteressato dellavvio del procedimento di decadenza.
5. lI difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi allesercizio delle sue funzioni, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati espresso in forma segreta.
Art. 85
Ufficio - Organizzazione - Indennità
1. Lufficio del difensore civico è presso il palazzo civico.
2. Allassegnazione del personale provvede la Giunta Comunale dintesa con il difensore civico, tenuto conto della disponibilità e della professionalità del personale comunale.
3. Al difensore civico spetta una indennità di funzione che sarà definita dal Consiglio Comunale contestualmente allatto di nomina.
4. Il Comune può adottare un proprio regolamento per disciplinare le modalità e le procedure a cui lazione del difensore civico dovrà attenersi.
Art. 86
Rapporti con gli organi comunali
1. Il difensore civico, oltre alle comunicazioni e note informative dirette ai cittadini che ne abbiano richiesta lazione, invia:
a) relazione dettagliata al Sindaco informandolo su casi e situazioni di cui è venuto a conoscenza affinché possa adottare le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole interesse o nei casi in cui ravvisi gravi o ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale da presentarsi entro il 31 marzo, al Consiglio Comunale, sullattività svolta nellanno solare precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, degli Enti, delle eventuali aziende restando nellambito della propria competenza e dei propri poteri.
Parte IV
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
CAPO I
LORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 87
Principi e criteri direttivi
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi,dai compiti di gestione amministrativa,tecnica e contabile spettanti al segretario comunale, ai dirigenti ed agli altri funzionari direttivi responsabili.
2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dellautonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.
3. Gli uffici comunali sono distinti per aree e per settori omogenei costituiti da diversi rami operativi e raggruppati per materia.
4. Il regolamento organico del personale e quello sulla organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinano congiuntamente lintera materia.
5. Essi stabiliscono criteri per individuare le aree ed i settori operativi omogenei affidati rispettivamente alla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari direttivi.
Art. 88
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellente.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dellente.
Art. 89
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dellorganizzazione dellente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e controllo, con lattività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dellamministrazione da sottoporre allapprovazione del Consiglio entro centoventi giorni dal suo insediamento.
4. nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 90
Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative o per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
9. In caso di inerzia o ritardo nellassunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna, ove possibile, un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
10. E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nellazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 91
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
Art. 92
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tacnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
Art. 93
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Art. 94
Compiti del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovraintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
5. Compete in tal caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportata alla gravosità dellincarico.
Art. 95
Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata del servizio competente.
Art. 96
Responsabili degli uffici e dei servizi.
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, nel rispetto del principio che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Art. 97
Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le funzioni di cui allart. 107, comma 3, del T.U. 267/2000 ed in particolare:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano attestazioni, certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco:
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui allart. 54 co. 2 del T.U. 267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione:
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Le predette funzioni sono attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
5. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
6. Gli atti dei Responsabili degli uffici e dei servizi non direttamente disciplinate da altre norme, assumono la denominazione di Determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni dellapposito regolamento.
Art. 98
Incarichi a contratto
1. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione potrà avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel rispetto di quanto previsto nellart. 110, commi 1, 3, 4 del T.U. 267/2000.
2. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 99
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 100
La commissione di disciplina
1. E istituita la commissione di disciplina per il personale così composta:
- Sindaco o suo delegato Presidente
- Segretario Comunale Membro
- dipendente comunale Membro
2. Il dipendente comunale sarà designato allinizio di ogni anno dal personale del Comune nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.
3. Sarà anche designato un secondo dipendente comunale quale membro supplente che sostituirà quello effettivo solo nei casi di assenza o impedimento oppure per evidente incompatibilità.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 101
I servizi pubblici locali
1. Il Comune, nellambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e lattività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Il Comune può partecipare a società per azioni, anche a non prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
Art. 102
Partecipazione del Comune in organismi
per la gestione dei servizi
sociali
1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione e la partecipazione del Comune in Enti, associazioni,fondazioni,istituzioni, consorzi, aziende e società, ne regola le finalità,lorganizzazione ed il funzionamento, prevedendo ad assicurare che la loro attività si svolga in conformità degli indirizzi e dei programmi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti indicati al comma precedente, si applicano le disposizioni degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, commi 8 e 9, del T.U 267/2000.
3. Il Sindaco anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può revocare i rappresentanti del Comune negli enti in cui lo stesso partecipa e, contemporaneamente, nomina i successori.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al primo comma debbono possedere tutti i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, per esperienza di lavoro svolto o per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai componenti gli organi degli Enti competono le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
Art. 103
La istituzione per la gestione dei servizi sociali
1. Per la gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale,il Comune, con delibera del Consiglio comunale, può costituire una istituzione per la organizzazione e gestione dei servizi stessi a norma dellart. 114 del T.U 267/2000.
2. La istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di sola autonomia gestionale.
3. Gli organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri,in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, esperienza di lavoro o per uffici ricoperti.
5. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale dal quale ha tratto titolo.
6. Il Presidente ha la rappresentanza della istituzione e cura i rapporti dellEnte con gli organi comunali.
7. Il direttore è nominato dal Sindaco che Io sceglie tra il personale dirigente o direttivo del Comune.
8. Per quanto riguarda il restante personale è opportuno utilizzare quello dellorganico comunale.
9. Al direttore compete la responsabilità della gestione della istituzione.
10. Le altre funzioni e le competenze degli organi dellistituzione nonché le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento di funzionamento che dovrà anche disciplinare la organizzazione interna dellEnte e le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo di vigilanza e di controllo, la verifica dei risultati della gestione, la determinazione delle tariffe dei servizi.
11. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
12. Il Consiglio di amministrazione decaduto rimane in carica, in regime di prorogatio, per lordinaria amministrazione, fino allinsediamento del nuovo, e comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla predetta data.
13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione dellorgano collegiale con la stessa procedura e criteri per la nomina.
14. Gli organi dellistituzione possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentate inefficienze o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellamministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 104
Il funzionamento delle istituzioni
per i servizi sociali
1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali,il Comune con delibera del Consiglio Comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.
2. Compete inoltre al Consiglio Comunale definire:
a) la dotazione finanziaria oltre ai beni mobili ed immobili;
b) lorganico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali la istituzione è stata costituita;
c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;
d) lo schema di regolamento di contabilità.
3. Spetta al Consiglio Comunale:
a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati allart. 114, co. 8 T.U. 267/2000, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con la istituzione stessa;
b) esercitare la vigilanza attraverso lAssessorato ai servizi sociali e con lintervento del funzionario responsabile della struttura comunale;
c) verificare landamento ed i risultati della gestione con lapprovazione di una relazione annuale redatta a cura del Consiglio di amministrazione della istituzione;
d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con i mezzi del bilancio comunale.
4. Gli organi della istituzione devono uniformare lattività della istituzione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. La istituzione ha lobbligo del pareggio del bilancio da ottenere attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti della istituzione per i servizi sociali.
Art. 105
Le aziende speciali
1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. Lazienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di propria personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dellazienda speciale sono:
- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Direttore.
4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal sindaco, nel caso in cui lazienda sia costituita dal solo Comune di San Maurizio, mentre saranno nominati dallAssemblea dellazienda speciale consortile, nel caso in cui dellazienda facciano parte anche altri comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.
5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione approvata dal Consiglio Comunale.
6. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, con votazione segreta dopo che apposita commissione abbia preventivamente predisposta una graduatoria di candidati attraverso una prova colloquio e valutazione dei titoli.
7. Al direttore compete la responsabilità della gestione dellazienda.
8. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento dellazienda.
9. Il Comune con delibera del Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi programmatici, approva gli atti fondamentali, esercita lazione di vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, nonché provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
10. Lo Statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica e controllo della gestione.
11. Per ogni altra specificazione e disciplina della costituzione, organizzazione e gestione dellazienda speciale si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Art. 106
Partecipazione a società
1. Spetta al Consiglio Comunale stabilire che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a mezzo di società di capitali consentite dalla legge con partecipazione dellEnte pubblico. Le società per azioni possono essere costituite senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi dellart. 116 del T.U. 267/2000, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, in caso di esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.
2. E consentita la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura ed alla dimensione del servizio che si intende fornire.
3. Il Consiglio Comunale può anche disporre la partecipazione del Comune a società di capitali o a consorzi di imprenditori la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.
4. Gli amministratori delle società e dei consorzi di imprenditori nominati dal Comune devono essere scelti tra persone che siano estranee al Consiglio Comunale, di comprovata esperienza amministrativa-tecnico professionale nel particolare settore di attività.
5. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allAssemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società.
CAPO III
LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Art. 107
Principi
1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.
Art. 108
Convenzioni
1. Ai sensi dellart. 30 del T.U. 267/2000 il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni con la Provincia e con la città metropolitana per lorganizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.
Art. 109
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni, con la città metropolitana e con la Provincia, secondo le norme previste per le aziende speciali e salvo quanto stabilito nel presente articolo. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti lo Statuto del consorzio unitamente ad una convenzione tra gli enti associati che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dellart. 50, e dalla lettera f) del comma 2 dellart. 42 del T.U 267/2000 e nella quale, tra laltro, sia previsto lobbligo della trasmissione agli Enti associati di tutti gli atti fondamentali del consorzio. Lo Statuto deve disciplinare lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
3. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, lassemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
4. Spetta allassemblea eleggere il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nonché di adottare gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
5. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello Statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
Art. 110
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.
3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale dal Sindaco.
4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.
5. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 34, comma 4, del T.U. 267/2000.
6. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Art. 111
La conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante lapporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.
2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dellart. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241.
3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte allunanimità da tutte le amministrazioni intervenute.
5. Si considera acquisto lassenso dellamministrazione la quale, regolarmente convocata,non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dellamministrazione stessa.
6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza lamministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) giorni decorre, per la pubblica amministrazione dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contento sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
7. Il Comune potrà sempre definire,attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti lazione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Art. 112
La convocazione della conferenza di servizi.
1. La convocazione della conferenza di servizi spetta al Sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta.
2. Nellavviso dovrà essere indicato il giorno, lora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate
3. Al Sindaco spetta altresì lobbligo di allegare allavviso dì convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.
Art. 113
Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi
1. Il Comune, attraverso il Consiglio Comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso lesame e lapprovazione dei loro atti fondamentali.
2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano lattività degli Enti e degli organismi stessi.
3. Spetta alla Giunta comunale lazione di vigilanza e di controllo sugli Enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.
4. La Giunta riferisce annualmente allassemblea consultiva annuale dei cittadini sulla attività svolta e sui risultati conseguiti da tutti gli Enti, organismi, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.
5. A tale scopo i rappresentanti del Comune negli Enti interessati debbono presentare alla Giunta Comunale, alla chiusura dellesercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli Enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.
6. Il Consiglio Comunale nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.
Art. 114
Personale addetto ai servizi
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti,istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi, dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.
Parte V
LORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO I
PATRIMONIO E CONTABILITA
Art. 115
Demanio e patrimonio
1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.
2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Lelenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventano dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sullamministrazione del patrimonio.
Art. 116
Beni patrimoniali disponibili
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune possono essere impiegati ed utilizzati costituendo anche rapporti di diritto privato con soggetti terzi.
Art. 117
I contratti
1. La stipulazione dei contratti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dellart. 192 del T.U. 267/2000 ed in conformità delle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.
2. Sono di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nellordinania amministrazione di gestione corrente così come individuati nel regolamento per la disciplina dei contratti.
3. I contratti redatti in conformità delle determinazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il Comune contestualmente alla stipulazione.
Art. 118
Contabilità e bilancio
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso lapplicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per lerogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi.
5. Entro trenta giorni dallesecutività del bilancio di previsione, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni allutenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per lordinaria gestione e lattuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dellesercizio lazione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dellequilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed allandamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta Municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per lapprovazione il bilancio consuntivo dellanno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 119
Controllo economico-finanziario
1. Spetta ai dirigenti ed ai funzionari direttivi con responsabilità di area o di settore operativi omogenei lobbligo di verificare, trimestralmente,la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.
2. A tale fine i dirigenti ed i funzionari direttivi redigono una relazione da presentare al Direttore Generale, se nominato, e allAssessore competente che risponde dellindirizzo e del programma di attività dellarea o del settore operativo formulando osservazioni, rilievi e proposte per una migliore e più rispondente azione di gestione.
Art. 120
Controllo di gestione
1. Al fine di verificare lo stato dattuazione degli obiettivi programmati, nonché lefficienza, lefficacia e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dallente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dellarticolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per lesercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne allente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati allutenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda,
Art. 121
Responsabilità degli amministratori,
del personale e del tesoriere
1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro soggetto che abbia maneggio del pubblico denaro e che sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che comunque rientrano negli incarichi attribuiti a tali soggetti devono rendere il conto della loro gestione e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Lazione di responsabilità nei loro confronti si prescrive nei cinque anni successivi a decorrere dalla data in cui fu commesso il fatto.
4. In ogni caso lattribuzione della responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti a qualsiasi titolo intervenuti è puramente personale e non si estende mai agli eredi.
CAPO II
ORGANO AUSILIARIO DI CONTROLLO
Art. 122
Collegio dei Revisori
1. E organo ausiliario del Comune il collegio dei revisori.
2. Lelezione, la composizione e la durata in carica, la presidenza del collegio nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dalla legge.
Art. 123
Sostituzione
1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione.
2. I revisori designati in sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza del collegio.
Art. 124
Doveri
1. Il collegio dei revisori adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.
Art. 125
Compiti del Collegio
1. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. A tal fine il Collegio dei Revisori:
a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi, del controllo digestione e del rendiconto generale;
b) verifica, ogni bimestre, la consistenza di cassa e lesistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
c) redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d) ha diritto ad accedere agli atti e documenti dellEnte facendone richiesta al segretario ed ai dirigenti competenti e dandone comunicazione al Sindaco;
e) può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria al Sindaco, che si avvarrà, nella risposta, del segretario comunale e dei dirigenti o funzionari direttivi competenti;
f) presta assistenza alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione ed il conto consuntivo;
g) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale che a tale fine può richiedere, con apposita deliberazione, che il collegio dei revisori esprima pareri o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari, anche al di fuori dellesame e delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni con apposito verbale.
Art. 126
Riunioni e deliberazioni del Collegio
1. Il Collegio dei Revisori, si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore.
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni che costituisce documento dellamministrazione.
3. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta e con la partecipazione di tutti i componenti. Il revisore dissenziente ha diritto di scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 127
Intervento dei revisori alle riunioni del collegio
1. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del collegio decade automaticamente dallufficio.
2. La Giunta Comunale ne prende atto e, nei trenta giorni successivi, sottopone al Consiglio comunale la delibera per la sostituzione del revisore decaduto.
Art. 128
Responsabilità
1. I Revisori devono adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
2. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma che precede i revisori sono revocati.
3. Lazione di responsabilità contro i revisori è regolata dalla legge.
Art. 129
Compenso
1. Il compenso dei revisori è determinato da apposita convenzione, in base alle tariffe previste dalla legge o ad accordi tra gli ordini professionali e le rappresentanze degli Enti locali, ovvero a tariffe determinate daccordo tra le parti.
Parte VI
ATTIVITA REGOLAMENTARE - REVISIONE
DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI
FINALI
E TRANSITORIE
CAPO I
ATTIVITA REGOLAMENTARE
Art. 130
Ambito di applicazione dei regolamenti
1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dellart. 7 del T.U 267/2000 sono soggetti alle seguenti limitazioni:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata allambito territoriale del Comune;
c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola lintera materia, già disciplinata dal regolamento precedente.
Art. 131
Procedimento di formazione dei regolamenti
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, ai cittadini delle frazioni o delle borgate, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dellart. 42, comma 2, lettera a) del T.U. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono pubblicati allAlbo pretorio del Comune:
a) dopo ladozione della delibera approvativa con le modalità stabilite dallart. 124, comma 1, del T.U. 267/2000;
b) successivamente, per ulteriori quindici giorni dopo che il provvedimento sia stato sottoposto ai prescritti controlli ed abbia ottenuto le necessarie approvazioni ed omologazione.
Art. 132
Pari opportunità
1. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dallart. 89 co. 1 del T.U. 267/2000 assicurano a tutti i dipendenti prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, lequilibrio fra responsabilità familiari e professionali.
CAPO II
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 133
Deliberazione dello Statuto
1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte successive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto, dopo lapprovazione, è inviato nel termine di legge al Comitato Regionale di Controllo per il visto di legittimità.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allAlbo Pretorio del Comune.
4. Appena ottenuto il visto di legittimità il Comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
5. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione lo Statuto è trasmesso al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Art. 134
Revisione dello Statuto
1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio comunale con le stesse modalità e procedure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dallentrata in vigore dellatto primario o dallultima modifica o revisione operata.
2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un.anno dalla data della delibera di rigetto.
3. La delibera di abrogazione totale o parziale di norme fondamentali ed essenziali dello Statuto non è valida e pertanto è da ritenersi nulla se non seguita, nella stessa seduta, dalla deliberazione di approvazione di nuove norme statutarie che sostituiscano quelle abrogate.
4. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 135
Efficacia dello Statuto
1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo Pretorio Comunale.
Comune di Scagnello (Cuneo)
Statuto comunale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia Statutaria
1. Il Comune di Scagnello è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Scagnello nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per lesercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dellomogeneità delle funzioni, delladeguatezza organizzativa, delleconomicità, efficienza ed efficacia della gestione.
6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, lautogoverno della comunità.
Art.2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Scagnello ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. Sia nellesercizio delle funzioni proprie così come in quello di funzioni conferite con legge dello stato o della Regione, il Comune è chiamato ad operare secondo il principio della sussidiarietà, utilizzando lintervento di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private;
4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a). Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e 1eguaglianza degli individui;
b). tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
c). superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
d). recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
e). promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
f). promozione della funzione sociale delliniziativa economica, in particolare nel settore del commercio al minuto, alberghiero, artigianato, turistico, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
g). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
h). sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
i). tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
l). rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, promovendo altresì la estensione ai cittadini comunitari e di altri paesi, purché regolarmente soggiornanti, la applicazione degli istituti di partecipazione popolare
m). sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato;
n). riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art.3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui allart. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dallIstituto Nazionale di Statistica. Si estende per Kmq. 8,98 e confina con i Comuni di Ceva, Mombasiglio, Lisio, Battifollo e Monasterolo Casotto.
2. Il Comune è costituito dalla Comunità dei residenti e comprende il territorio del Capoluogo e delle frazioni.La formazione delle frazioni e la modifica della denominazione delle frazioni sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Giovanni XXIII°, n. 1.
4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
6. Sia gli organi che le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
7. Allinterno del territorio del Comune di Scagnello non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del Sindaco
1. Il Comune di Scagnello negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Scagnello.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale
3. Luso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. Luso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 5
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e promuove ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzione da esso dipendenti..
Art. 6
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. Allinterno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.
Art.7
Programmazione e Cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana
Art. 8
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art.9
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è rappresentante legale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art.10
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con il sistema del voto limitato.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, per mandato della collettività, è lorgano di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.
2. I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente lultimo eletto.
4. Lesercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.
6. Con norme regolamentari il consiglio può prevedere 1a dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, nonché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.
7. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
8. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.
Art. 12
Attribuzioni e Competenze
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo;
2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
4. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Nelladozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie allazione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.
6. Rimane facoltà del Consiglio Comunale ladozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui allarticolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, 267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo .
7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di nullità.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art.13
Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 14
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart. 41,comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dal medesimo nominata.
5. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 15
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart.193 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. La convocazione del Consiglio e lOrdine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allOrdine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte allesterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dellUnione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.
Art. 16
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
il giorno di consegna non viene computato;
La consegna dellavviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.
Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allAlbo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
b) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno delladunanza e almeno 24 ore prima della seduta sia nel caso di sessioni ordinarie che nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate durgenza o ad argomenti aggiunti allordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.
c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati:
- n. sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
e di - n. quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
e) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto lassenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nellanno solare, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dellavviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
5.La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità allart.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dellinsussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
6.Le dimissioni dei consiglieri vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nellordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
Art.17
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto dufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art.20 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.
6. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici (ben individuati e precisati) interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I Componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.
7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.
Art. 18
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
Art. 19
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
Art.20
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente allindicazione del nome del Capogruppo.
2. In pendenza dellapprovazione del regolamento di cui al precedente art.16, comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco oppure i candidati votati dai rispettivi gruppi.
3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 2 membri.
4. Per rispondere alle finalità generali indicate dallart. 17, comma 3, del presente Statuto, nonché dallart. 39, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 può essere istituita, presso il Comune, la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.
CAPO II
GIUNTA E SINDACO
Art. 21
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dal cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, ai sensi dellart.50, comma 11 de D.Lgs.18.8.2000, n.267, presta dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
4. Il numero dei mandati consecutivi alla carica di Sindaco è fissato dalla legge.
5. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Ove di non spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dellarticolo 650 C.P.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
9. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui allart.36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n.996, approvato con D.P.R. 6.2.1981, n.66.
10. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli, indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
11. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 22
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a). dirige e coordina lattività politica e amministrativa dei Comune, nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b). promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;
c). convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n.267;
d). adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge;
e). nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f). conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
g). nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 23
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art.24
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a). stabilisce gli argomenti allOrdine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b). esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;
c). propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d). riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art.25
Attribuzioni per i servizi statali
1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) Allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) Allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
d) Alladozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini. Se lordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;
e) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
f) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma é tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse;
g) Nelle materie di cui alle lettere a, b, c, d, del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare lesercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per lesercizio delle funzioni stesse nelle frazioni;
h) In caso di emergenza connessi con il traffico e/o linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza, il Sindaco può modificare lorario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al presente articolo.
Art.26
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire allufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art.27
Impedimento permanente del sindaco
1. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
2. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
3. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 28
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è lAssessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di questultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 29
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
LA GIUNTA
Art. 31
Nomina della Giunta
1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 32
La Giunta - Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 33
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. la Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
e) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
f) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
g) dispone laccettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dellart. 42, lett. i) ed l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
h) rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura
giudicante ed il grado di appello;
i) approva il PEG su proposta del Responsabile dei Servizi nel caso che il regolamento di contabilità preveda lutilizzo dello strumento del Peg;
j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lUfficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento
Art. 34
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la meta più dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 35
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 36
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
Istituti di partecipazione - Difensore civico
CAPO I
Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni
- istanze e proposte
Art. 37
Partecipazione dei cittadini
1. Nellesercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
2. LAmministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
3. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 38
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 39
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nellapposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 40
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che lAssociazione depositi in Comune copia del suo Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.
Art. 41
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lAmministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sullattività delle Associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta .
Art. 42
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellEnte sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito Albo Regionale; lerogazione dei contributi e le modalità della
collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dallEnte devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art.43
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellEnte e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
CAPO III
REFERENDUM
Art. 44
Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 45
Disciplina del referendum
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f ) le modalità di attuazione.
Art. 46
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni, dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito. Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono, comunque, assumere decisioni contrastanti con essa.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Consultazioni e referendum non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 47
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti dal Regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali laccesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui laccesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dellattività amministrativa. Lo stesso stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.48
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante, affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. Laffissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui allarticolo precedente, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.
Art. 49
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
3. Il regolamento sulla partecipazione da adottarsi dal Consiglio Comunale deve prevedere i tempi, forma scritta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza .
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 50
Istituzione dellufficio
1. Il Comune intende costituire in forma associata lufficio del Difensore Civico, con compiti di garanzia dellimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.
Art. 51
Nomina - Funzioni - Disciplina
1. Lelezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico ed i rapporti con gli enti associati saranno disciplinati con apposita modifica dello Statuto Comunale.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Art. 52
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. LAmministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 53
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 54
Procedimenti ad impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine nel minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 48 dello Statuto.
Art. 55
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di questo accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo stesso sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
TITOLO IV
CAPO I
Attività amministrativa
Art. 56
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli Organi istituzionali del Comune. e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 57
Servizi pubblici comunali
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalentemente capitale locale.
4. Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, laffidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nellorganizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 58
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 59
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art.60
Aziende speciali
1.Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso 1equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 61
Struttura delle aziende speciali
1.Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2.Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3.Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.Il Direttore é assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle. aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 62
Istituzioni
1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli Organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dellAmministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dellIstituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellIstituzione.
Art.63
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui allarticolo 116 comma 1° del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, e anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dallarticolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per lapplicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 64
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 65
Convenzioni
1. Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti.
3)Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 66
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Art. 67
Unione di Comuni
1. Il Comune di Scagnello ha la facoltà di partecipare allUnione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui allart.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
2. Latto costitutivo e lo statuto dellunione saranno approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.Lo statuto individua gli organi dellunione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dallunione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dellunione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Lunione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei Comuni. Alle unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Art. 68
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO V
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
CAPO I
Art. 69
Albo pretorio -pubblicazioni e notificazioni
1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.
3. Il Segretario Comunale cura laffissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 70
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 71
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dellart. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
CAPO II
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 72
Attività finanziaria del Comune
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.73
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dallanno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 74
Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il . Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio
6. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.
Art.75
Attività contrattuale
1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 76
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a darne comunicazione allente entro due giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite la legge.
Art.77
Controllo economico della gestione
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguiti e le loro risultanze, sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allAssessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi, sentito il Revisore.
TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
Organizzazione degli uffici e personale
Art. 78
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 79
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze desercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 80
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.
Art. 81
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 82
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il titolo di studio specifico richiesto dallincarico.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.
Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allarticolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 83
Segretario comunale - Direttore generale
1. Il segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nellapposito albo.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
3. Il regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del Segretario comunale.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 107 del ridetto D.Lgs. n.267/2000 . Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
6. I funzionari aventi la qualifica di dirigenti, in relazione alle responsabilità ad essi attribuite, possono essere chiamati a rappresentare in giudizio lEnte comunale da cui dipendono, avendo essi competenza alladozione di tutti gli atti che impegnano lEnte verso lesterno, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Art. 84
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dellente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) ladozione delle ordinanze che non rientrano nella competenza del Sindaco;
m) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
4. Nellambito delle competenze descritte nel presente articolo, possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 85
Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
TITOLO VII
Funzione normativa
Art.86
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dallart.6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Art. 87
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Esercizio della potestà regolamentare
Art. 88
Regolamenti
1.Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.
2.Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3.Liniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.
4.Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5.I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
6.I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione allAlbo Pretorio per la durata di quindici giorni e devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
7.Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dallentrata in vigore del presente statuto.
8.Fino allentrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente statuto.
Art. 89
Entrata in vigore
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del Comune.
Comune di Vigliano dAsti (Asti)
Statuto comunale
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Funzioni proprie
Art. 4 Funzioni delegate
Art. 5 Territorio e sede comunale
Art. 6 Albo Pretorio
Art. 7 Stemma e gonfalone
Titolo II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8 Organi
Art. 9 Il Consiglio comunale
Art. 10 Competenze ed attribuzioni
Art. 11 Attività del Consiglio Comunale
Art. 12 Consiglieri
Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 14 Gruppi Consiliari
Art. 15 La Giunta Comunale
Art. 16 Nomina
Art. 17 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 18 Competenze
Art. 19 Deliberazioni Organi Collegiali
Art. 20 Il Sindaco
Art. 21 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 22 Il Vicesindaco
Art. 23 Mozione di sfiducia
Titolo III - UFFICI E PERSONALE
Art. 24 Struttura
Art. 25 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 26 Il Segretario Comunale
Art. 27 Attribuzioni
Art. 28 Il Vicesegretario
Art. 29 Il Direttore generale
Art. 30 Funzioni del direttore generale
Art. 31 I Responsabili degli uffici e dei servizi
Titolo IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 32 Forme di gestione
Art. 33 Gestione in economia
Art. 34 Azienda speciale
Art. 35 Istituzione
Art. 36 Il Consiglio di Amministrazione
Art. 37 Il Presidente
Art. 38 Il Direttore
Art. 39 Nomina e Revoca
Art. 40 Società
Art. 41 Controllo e vigilanza degli Enti
Titolo V - CONTROLLO INTERNO
Art. 42 Principi e criteri
Art. 43 Revisore del Conto
Art. 44 Controllo di gestione
Titolo VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 45 Principi generali
Art. 46 Convenzioni
Art. 47 Consorzi
Art. 48 Unione di Comuni
Art. 49 Accordi di programma
Titolo VII - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 50 Partecipazione
Art. 51 Istanze
Art. 52 Petizioni
Art. 53 Proposte
Art. 54 Referendum
Art. 55 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 56 Diritto daccesso
Art. 57 Diritto dinformazione
Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58 Statuto
Art. 59 Regolamenti
Art. 60 Norme transitorie e finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Vigliano dAsti è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nellambito della normativa statale e regionale.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione allattività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.
Art. 3
Funzioni proprie
1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per lesercizio delle sue funzioni, il Comune:
a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;
b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Leggi Regionali;
c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;
e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con Legge Regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
Art. 4
Funzioni delegate
1. Oltre alle funzioni la cui titolarità e attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune lesercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega allesercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.
Art. 5
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per kmq 6,66 confinante con i Comuni di Asti, Mongardino, Montegrosso dAsti, Isola dAsti.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Via Vittorio Alfieri n° 5.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 6
Albo pretorio
1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità e la facilità di lettura.
3. Laffissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questultimo se ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 7
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Vigliano dAsti e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.
TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8
Organi
1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
Art. 9
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale rappresenta lintera comunità ed e organo dindirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino allelezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 10
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
Art. 11
Attività del Consiglio Comunale
1. Lattività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dellEnte, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 12
Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati nei casi stabiliti dalla legge.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative dellassenza di un consigliere comunale ad una seduta consiliare sono: problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dellassenza per essere giustificati. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere interessato lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza del consigliere.
Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del mandato. Le forme ed i modi per lesercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sullaccesso.
3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.
Art. 14
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Art. 15
La Giunta Comunale
1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati, entro il numero complessivo stabilito dal comma precedente, fino a numero due assessori esterni al Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
Art. 16
Nomina
1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa datto.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado, di affiliazione nonchè i coniugi.
5. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 17
Funzionamento della Giunta Comunale
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Consiglio Comunale, mediante Regolamento.
3. LAssessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
Art. 18
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, in capo al Sindaco, al segretario o ai funzionari; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E altresì di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 19
Deliberazioni organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno 4 membri.
2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti lorgano che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale ladunanza (ma non nel numero dei votanti), mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale ladunanza.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano .per determinare il numero dei votanti.
5 Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta segreta.
6. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dellorgano nominato dal Presidente.
7. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
8. I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
9. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. In caso di parità di voti la proposta di delibera non viene approvata.
10. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.
Art. 20
Il Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.
4. Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
7. Il sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
8. Il sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 21
Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale.
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
* alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;
* allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
* allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
* alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini, per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui allart.54 del D.Lgs. 267/2000 LEnte è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse.
Art. 22
Il Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è lAssessore che viene nominato dal Sindaco per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dellamministrazione comunale che quale ufficiale di governo.
2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dallAssessore più anziano, risultando lanzianità degli Assessori dallordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta;
3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo.
Art. 23
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga limmediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE
Art. 24
Struttura
1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta Comunale approva il regolamento sullordinamento dei Servizi e degli Uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 25
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 26
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito Albo dellAgenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazioni di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dellufficio del segretario comunale.
Art. 27
Attribuzioni
1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina lattività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.
3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.
Art. 28
Il Vicesegretario
1. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per laccesso alla carriera di Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 29
Il Direttore generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindici mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, previa delibera della giunta comunale.
Art. 30
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
* predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
* organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
* verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
* promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
* autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
* emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
* gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
* riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
* promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
Art. 31
I Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellEnte.
2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali quelli elencati allart. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
3. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 32
Forme di gestione
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.
5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
6. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 33
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:
2. modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
3. inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.
Art. 34
Azienda speciale
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallapposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
Art. 35
Istituzione
1. Il Consiglio comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al 1° comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
5. Gli organi dellistituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
6. Nella disciplina dellIstituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
Art. 36
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dellorgano.
3. Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
Art. 37
Il Presidente
1. Il Presidente dellIstituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 38
Il Direttore
1. Il Direttore dellistituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica
2. preparazione professionale.
3. Dirige tutta lattività dellIstituzione, e il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.
Art. 39
Nomina e revoca
1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 40
Società
1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.
3. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.
4. Il comune, per lerogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.
Art. 41
Controllo e vigilanza degli enti
1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso lesame e lapprovazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.
2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito allattività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.
3. Il Revisore dei Conti dellEnte Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dellAzienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
TITOLO V
CONTROLLO INTERNO
Art. 42
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 43
Revisore del Conto
1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per lelezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
3. Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 44
Controllo di gestione
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 45
Principi generali
1. Il Comune nellesercizio delle funzioni e nellespletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso lesercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.
Art. 46
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 47
Consorzi
1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e lesercizio associato di funzioni può costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;
5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
Art. 48
Unione di Comuni
1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dellarea territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese allunione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dellunione. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
3. Latto costitutivo e lo statuto dellunione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
Art. 49
Accordi di programma
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi dintervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Si applicano per lattuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.
TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 50
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dellunione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
Art. 51
Istanze
1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allistanza viene fornita entro il temine stabilito dallapposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dellistanza stessa.
Art. 52
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dellamministrazione, in forma collettiva, per sollecitare lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame allufficio competente, il quale procede nellesame, e propone le modalità dintervento del Comune sulla questione sollevata o propone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione.
Art. 53
Proposte
1. Liniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% della popolazione risultante al 31 dicembre dellanno precedente.
3. Sono escluse dallesercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) bilancio e contabilità finanziaria;
e) espropriazione per pubblica utilità;
f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.
g) La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
h) Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per lesercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.
Art. 54
Referendum
1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi allamministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè, gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dellorientamento prevalente della comunità.
2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dellanno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
a) Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
e) bilancio comunale;
f) espropriazione per pubblica utilità.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dellammissibilità e si svolgono con losservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
6. Lesito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per lattuazione dellesito della consultazione.
8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
Art. 55
Interventi nel procedimento amministrativo
1. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nellosservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i. e di quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto allaccesso e sul procedimento amministrativo.
Art. 56
Diritto daccesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sullaccesso ai documenti amministrativi.
Art. 57
Diritto dinformazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono
2. pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno il trenta per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 59
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
2. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
3. in tutte le altre materie di competenza comunale.
4. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
6. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
7. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.
Art. 60
Norme transitorie e finali
1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
Comune di Viguzzolo (Alessandria)
Statuto comunale
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Viguzzolo è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 2
Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Lutilizzo e la riproduzione di tali simboli sono vietati.
3. Il Comune ha nel palazzo civico un Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e da norme regolamentari.
4. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
5. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un dipendente Messo e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Articolo 3
Finalità
1. Il Comune
a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
b) ispira la propria condotta alla centralità della persona e della sua dignità;
c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, come fondamento per lazione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;
d) ispira la propria azione al principio di solidarietà nel rispetto delluguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, della pari opportunità tra i sessi e del corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza e alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, allinfanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, e agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza.
Concorre al perseguimento dellobiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
e) persegue lobiettivo della salvaguardia dellambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
f) tutela e valorizza i beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività.. Promuove la cultura locale intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinché le generazioni future possano conservare la memoria storica della comunità.
g) valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro;
h) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento Italiano il 30-12-1989, e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
Articolo 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
TITOLO II
Lordinamento istituzionale del Comune
Articolo 5
Organi di governo del Comune
Organi di governo elettivi del Comune sono:
- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Sindaco.
Articolo 6
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta lintera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone lordine del giorno e ne presiede i lavori.
La prima seduta dopo lelezione del Sindaco e del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicesindaco.
4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio Comunale esamina e discute il programma, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. Le modifiche ed integrazioni entrano a far parte del programma sindacale se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Adeguamenti del programma del Sindaco possono essere presentati allesame del Consiglio Comunale in ogni momento nel corso del mandato su iniziativa dello stesso Sindaco o su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In questa seconda ipotesi si applica il secondo periodo del comma precedente.
Il Consiglio Comunale verifica lattuazione del programma del Sindaco e dei singoli Assessori con cadenza annuale e dopo lapprovazione del conto del bilancio.
Articolo 7
Competenze
1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti e svolge le attività ad esso espressamente attribuiti dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
2. Nella determinazione degli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di cui allart.42, lett. m) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il Consiglio tiene conto delle competenze tecniche ed amministrative, delle attività svolte e degli uffici ricoperti risultanti dai curricula o da altri documenti sottoscritti dai candidati.
Articolo 8
Sessioni e convocazioni del Consiglio
1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per lesame delle proposte di deliberazione del Bilancio di previsione e del Conto di Bilancio. In tal caso lavviso deve essere recapitato al domicilio eletto dei consiglieri 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi tre giorni prima della data fissata per la seduta.
3. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico, di non meno di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.
4. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri il Sindaco iscrive ai primi punti dellordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.
5. Ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
6. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.
7. Il deposito delle proposte relative allOrdine del Giorno dovrà essere effettuato 24 ore prima del giorno delladunanza, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminata dai Consiglieri durante il normale orario di ufficio.
Articolo 9
Richiamo al Regolamento
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è regolato da apposito Regolamento da approvarsi con le modalità di cui al 2° comma dellarticolo 38 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Analoga modalità è necessaria per lapprovazione delle relative modifiche.
Articolo 10
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire, a norma di legge, nel suo seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.
3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.
4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.
5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia. Esse hanno per compiti principali lesame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di propria competenza.
6. Le Commissioni speciali di indagine o dinchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati.
7. La seconda Commissione può essere costituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche nellattività amministrativa. Qualora si tratti di compiti di inchiesta, per listituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
8. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati interni. Possono tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati del Comune, e possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e del Segretario.
9. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti.
10. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni Speciali non sono pubbliche.
Articolo 11
Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano lintera collettività. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.
I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.
La giustificazione delle assenze deve essere documentata e inviata al Sindaco per iscritto.
La proposta di decadenza può essere avanzata da un Consigliere Comunale o da un qualunque elettore del Comune e deve essere notificata allinteressato entro 10 giorni, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
La proposta di decadenza deve essere posta allordine del giorno trascorsi 30 giorni dalla notificazione e pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti.
Analoghe cause giustificative non possono essere nuovamente fatte valere dallo stesso Consigliere nel corso del mandato.
Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sullattività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati.
6. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale.
7. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
8. Lesame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni allesame del Consiglio è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta allinterrogazione è obbligatoria.
10. I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti sottratti allaccesso al pubblico.
11. Per assicurare la massima trasparenza il Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, allinizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Articolo 12
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri allatto dellinsediamento, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nellambito delle quali sono stati eletti.
2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Articolo 13
Ruolo della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è lorgano ausiliario del Sindaco con il quale collabora nel governo dellEnte e compie solo quegli atti di competenza degli Organi di Governo che non siano riservati dalla legge alla competenza di altri soggetti.
2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per ladozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.
3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, come da art.7 dello Statuto.
4. Lattività della Giunta è collegiale.
Articolo 14
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori. Il Sindaco può nominarli anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori Esterni non devono essere stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e i discendenti, ladottante e ladottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado.
Articolo 15
Funzionamento ed Attività della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale coordina lattività degli Assessori per lattuazione degli indirizzi generali del Consiglio e quella propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.
Articolo 16
Principi per lattività deliberativa degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni consiliari sono assunte con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono con votazione segreta allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o valutazioni delloperato da questa svolto.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e/o valutazioni su persone il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 17
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il responsabile e il rappresentante dellAmministrazione comunale. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e alla esecuzione degli atti nellambito degli indirizzi generali di governo e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale..
2. Egli risponde politicamente dellesercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, le incompatibilità, lineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.
Articolo 18
Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
1. Il Sindaco:
- coordina e stimola lattività degli Assessori e ne mantiene lunità di indirizzo politico;
- esercita le funzioni di cui ai commi 4, 8 e 10 dellart. 50 L. 267/2000;
- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi per la realizzazione dei programmi dellEnte,
- coordina, tramite il Consorzio Servizi Socio assistenziali, gli interventi a favore dei soggetti handicappati e loro familiari.
Articolo 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:
- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici.
Articolo 20
Attribuzioni organizzative
1. Appartengono allufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:
- stabilire gli argomenti da inserire allordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, la convocazione del Consiglio Comunale di cui presiede i lavori;
- esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalla legge;
- ricevere le interrogazioni e le mozioni assegnandole, se del caso, agli Assessori per la risposta diretta al Consigliere interrogante o proponente oppure per lesame in Consiglio;
- ricevere le dimissioni degli Assessori.
Articolo 21
Attribuzioni per i servizi statali
1. Competono al Sindaco le attribuzioni, per i servizi statali previste dallart.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il cui esercizio può delegare conformemente al disposto dello stesso articolo.
Articolo 22
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è lAssessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dallarticolo 53 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Articolo 23
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali sono tenuti a presentare contestualmente alla presentazione delle liste una dichiarazione delle spese che si intendono effettuare per la campagna elettorale.
2. Gli stessi sono tenuti a presentare trenta giorni dopo le elezioni una dichiarazione riassuntiva delle spese effettuate con lindicazione separata delle fonti di finanziamento.
3. Per contributi dimporto inferiore a £. 1.000.000 si può omettere la citazione del finanziatore.
4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate allAlbo Pretorio il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del rendiconto
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Articolo 24
Principi e criteri direttivi
1. LOrganizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è definita in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. E favorita una organizzazione del lavoro che valorizzi la progettualità interna, realizzi un aumento della libertà di iniziativa e di procedimento ed un accrescimento delle capacità di adattamento alle innovazioni, accompagnata da una piena valorizzazione delle professionalità e loro dinamicità verticale-ascendente, utilizzando le norme vigenti
3. Lordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che tiene conto:
a) dellorganizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi;
b) dellindividuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) della semplificazione dei procedimenti.
4. Lorganizzazione ed il funzionamento della struttura interna deve tenere conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilità di fruizione dei servizi.
5. Il principio di responsabilità del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e mediante lindividuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.
6. Lorganizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.
7. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nellorganizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro.
Articolo 25
Rapporti tra organi di governo
ed apparato amministrativo
1. Il personale del Comune opera, nellesercizio delle proprie mansioni istituzionali, nellambito delle direttive, dei tempi e degli indirizzi degli organi di governo.
2. Il Consiglio Comunale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. Il Sindaco può impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche nellambito di quegli indirizzi.
3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare lautonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta al personale.
4. Lattività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale, anche in relazione alla valutazione del personale e alla attribuzione di benefici economici di rendimento.
5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con lausilio del Segretario Comunale; ad essi il personale risponde del conseguimento degli obiettivi posti e dellefficienza ed economicità gestionale della loro attività, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse materiali.
Articolo 26
Collaborazioni esterne
1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonché di consulenze tecniche o giuridiche qualora lassolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.
2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazioni dopera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale dispone lutilizzo di tali contratti, i posti di organico da coprire, nonché le caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e gli altri requisiti richiesti.
Articolo 27
Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dallAgenzia Autonoma per la Gestione dellAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dellart.108 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
3. Il Segretario Comunale svolge i compiti di cui allart.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
Art. 28
Vice segretario
1.Al fine di coadiuvare il segretario comunale nellesercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, viene prevista la figura del Vice segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio allattività del segretario, il Vice segretario lo sostituisce in caso di assenza e impedimento nei modi e nei termini previsti dalla legge.
TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
La partecipazione dei cittadini
allAmministrazione Comunale
Articolo 29
Principi
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini anche dellUnione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone laccesso alle proprie strutture e ai servizi.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.
5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.
Articolo 30
Partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce e promuove le attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:
a) le rappresentanze dei cittadini del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;
b) le associazioni, gli Enti caritativi, assistenziali, educativi e di volontariato, di natura laica o religiosa;
c) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio comunale.
2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dallassenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere liscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.
CAPO II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Articolo 31
Forme di consultazione della popolazione
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di conseguire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
Articolo 32
Procedure per lammissione di istanze,
petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare allAmministrazione:
a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dellattività amministrativa;
b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;
c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.
2. Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria del Comune, che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.
3. Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno cento iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Lapposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado ed in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
5. LAmministrazione Comunale dovrà pronunciarsi sullammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.
Articolo 33
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
1. Almeno il 10 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti.
2. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da almeno quindici presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Sindaco che la sottopone alla Segreteria Comunale per la verifica dei requisiti formali. Il Sindaco deve rispondere entro sessanta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Comunale.
3. Le firme, regolarmente autenticate nelle forme di legge, devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.
4. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei trenta giorni successivi alla presentazione, allordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.
5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e tariffe locali e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Articolo 34
Referendum
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte, atti dai quali sono derivati rapporti giuridici con i terzi, partecipazioni a società, atti inerenti la pianificazione urbanistica e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio Comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venti per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dellanno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini.
5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.
6. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciale e comunali.
7. Il Consiglio Comunale prende in esame lesito referendario entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.
8. Leventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
CAPO III
Diritti di accesso
Articolo 3 5
Diritto daccesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Il diritto di accesso comprende, nei casi di legge, facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Articolo 36
Diritto di informazione
1. E compito dellAmministrazione Comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sullorganizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dellAmministrazione stessa.
2. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche.
CAPO IV
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo
Articolo 37
Responsabilità del procedimento
1. La partecipazione dei soggetti individuati dagli articoli 7 e 9 della Legge N.241 del 1990 e s.m.i. ed interessati ai procedimenti amministrativi relativi alladozione di atti che incidono su situazioni soggettive è assicurata dalle norme vigenti, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, i meccanismi di individuazione del procedimento ed i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo Pretorio o in altri modi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento nei termini prefissati dal Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dellavvio di procedimento.
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
SERVIZI E FORME DI GESTIONE
Articolo 38
Servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e di attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. La loro gestione deve essere caratterizzata da efficacia, efficienza, trasparenza, eguaglianza, imparzialità.
Articolo 39
Collaborazione sovracomunale per la gestione
dei servizi pubblici
1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni della zona e con lAmministrazione Provinciale, per svolgere nel modo più efficiente le funzioni e i servizi che possono essere gestiti a livello sovracomunale per le loro caratteristiche sociali, economiche e territoriali.
2. A seconda delle necessità e convenienze, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi sovracomunali, il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con lAmministrazione Provinciale.
Articolo 40
Convenzioni
1. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 41
Consorzi
1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto laspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la Convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.
3. La Convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata lattività dellEnte per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, lordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
4. Il Consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.
Articolo 42
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione lazione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è promosso e stipulato dal Sindaco.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
CAPO II
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
Articolo 43
Forme di gestione
1. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, con particolare riferimento allart. 113 del d.lgs 267/2000.
3. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dallUnione Europea.
5. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta nei casi in cui lorganizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite il personale del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.
6. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
TITOLO VI
LORDINAMENTO FINANZIARIO
Articolo 44
Contabilità e Bilancio
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune e lattività di controllo economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Articolo 45
Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio
1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici, nonchè degli allegati che hanno rilevanza per i cittadini attraverso la pubblicazione allAlbo Pretorio.
Articolo 46
Il Revisore
1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti, in numero di uno, è nominato dal Consiglio Comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
3. La durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
Articolo 47
Funzioni del Revisore dei Conti
1. Il Revisore è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-procedurali concretati nel corso dellesercizio finanziario ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dellopera e dellazione dellente nel perseguire linteresse pubblico.
3. Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza ha diritto di accesso ad atti e documenti e ai relativi uffici.
4. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dellattività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
6. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi alloperato dellamministrazione.
7. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori.
Articolo 48
Controllo di gestione
1. Il Controllo di Gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
Revisione dello Statuto
Articolo 49
Modalità di revisione
1. Lo Statuto non può essere modificato se non mediante esplicita menzione.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui allArt.6 del D.Lgs. 267/2000 purché sia trascorso un anno dallentrata in vigore o dallultima modifica od integrazione. Le nuove disposizioni di legge in contrasto con le norme statutarie trovano immediata applicazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
CAPO II
Formazione dei regolamenti.
Articolo 50
Procedimento di formazione
dei regolamenti e sanzioni
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale.
3. I regolamenti conseguono efficacia ad avvenuto controllo da parte del Co.Re.Co.
4. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sono punite con una sanzione che sarà determinata dai regolamenti stessi.
Articolo 53
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, ed in altre leggi, entro i 180 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Comune di Villarboit (Vercelli)
Statuto comunale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il comune di Villarboit:
a) E ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;
b) E ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
d) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si collega, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
Art. 2
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Villarboit ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) Promozione della attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g) Promozione della funzione sociale delliniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per 25,46 chilometri quadrati., confina con i comuni di San Giacomo Vercellese, Arborio, Greggio, Albano Vercellese, Collobiano, Casanova Elvo, Formigliana e Balocco.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Umberto 1° n. 25.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Allinterno del territorio del comune di Villarboit non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villarboit.
2. Lo stemma del comune è come descritto dal DPR 16.01.1995 registrato nei Registri dellUfficio Araldico il 10.02.1995, pag. n. 11: Inquartato: nel 1° dazzurro alla campana doro legata di rosso; nel 2° fasciato doro e di rosso di 10 pezzi; nel 3° troncato di rosso e dazzurro; nel 4° doro alle due pianticelle di riso di verde, una accanto allaltra, sradicate. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Programmazione e cooperazione
1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Vercelli, con la Regione Piemonte.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 6
Organi
1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art.7
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 8
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco od, in caso di suo impedimento, al vicesindaco.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 9
Sessioni e convocazione
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco .
12. Per quanto non qui previsto, si fa riferimento al Regolamento comunale del consiglio comunale.
Art. 10
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, dal parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 11
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con la apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 12
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli linvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco unadeguata e preventiva informazione.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Può essere istituita, presso il comune di Villarboit, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dallart. 13, comma 3, del presente statuto, nonché dallart.39 comma 4° del DLGS. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto allufficio protocollo del comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
Art. 15
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 16
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart.8 del DLGS. 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie od igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi demergenza di cui allart. 50, 5° e 6° comma DLGS. 267/2000;
f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito Albo;
g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 17
Attribuzione di vigilanza
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 18
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) Stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 19
Vicesindaco
1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 20
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 21
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza dallassessore più anziano di età.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 22
Giunta comunale
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 23
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.
Art. 24
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 25
Funzionamento della giunta
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 2 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 26
Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nellamministrazione del comune e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dellart. 107, 1° e 2° comma, DLGS. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) Propone al consiglio i regolamenti;
b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) Approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) Nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) Dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate da provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale;
p) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) Approva il Peg su proposta del direttore generale.
r) Autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 27
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente atto.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 28
Associazionismo
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Art. 29
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lamministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse che devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti intervenuti.
Art. 30
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dellente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 31
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dellambiente.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 32
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 33
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comunale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Lorgano competente deve sentire i proponenti liniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzata mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
Art. 34
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 35
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statati o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del consiglio comunale;
c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 36
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
Art. 37
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi a ciò destinati.
3. Laffissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 38
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 39
Nomina
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) Chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) I dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
Art. 40
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Art. 41
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart.127 comma 1° del DLGS. 267/2000 e secondo le modalità previste dallart. 127 comma 2° del suddetto decreto.
Art. 42
Facoltà e prerogative
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallamministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
Art. 43
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
Art. 44
Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
Art. 48
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 49
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 50
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) In concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a capitale pubblico prevalente per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 52
Aziende speciali
Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
1. Le aziende speciali improntano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
2. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
3. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
4. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 53
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
Art. 54
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 55
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 56
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 40, 2° comma del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 57
Unioni di Comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L atto costitutivo e lo statuto dellunione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dellunione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dallunione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dellunione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
4. Lunione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dellente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
Art. 58
Esercizio associato di funzioni
e servizi da parte dei comuni
1. Le regioni, nellemanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire lesercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui allart. 4 del DLGS. 267/2000. Nellambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali ed i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nellambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dellesercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con leventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
Art. 59
Accordi di programma
1. Il sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 34, comma 4 del DLGS. 267/2000.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI
Art. 60
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) Unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) Lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) Lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale o dirigente e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo chi agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore/dirigente e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore/dirigente, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati e conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali,, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttra comunale.
CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO
Art. 64
Direttore generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.
Art. 65
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art. 66
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) Verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) Gestisce i processi di mobilità di mobilità intersettoriale del personale;
h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere tranne che nei casi di cui allart. 26, comma 3°, lettera r) del presente statuto.
Art.67
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 68
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie;
g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart.50 del DLGS. 267/2000;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste del regolamento, titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 110 del DLGS. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 70
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 71
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli articoli 242 e 243 del DLGS. 267/2000.
CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 72
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 73
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco.
CAPO IV
LA RESPONSABILITA
Art. 74
Responsabilità verso il comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 75
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 76
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V
FINANZA E CONTABILITA
Art. 77
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 78
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare lorgano competente a rispondere dellistituto dellinterpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 79
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 80
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine di competenza, stabilito dalla legge, osservando i principi delluniversità, unità, annualità, veridicità, pubblicità dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 81
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 82
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 83
Revisione dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 84
Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro tre giorni;
c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 85
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
Art. 86
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato gli adempimenti di legge.
Comune di Villaromagnano (Alessandria)
Statuto comunale
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Villaromagnano è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 2
Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Lutilizzo e la riproduzione di tali simboli sono vietati.
3. Il Comune ha nel palazzo civico un Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e da norme regolamentari.
4. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
5. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un dipendente Messo e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Articolo 3
Finalità
1. Il Comune
a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
b) ispira la propria condotta alla centralità della persona e della sua dignità;
c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, come fondamento per lazione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;
d) ispira la propria azione al principio di solidarietà nel rispetto delluguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, della pari opportunità tra i sessi e del corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza e alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, allinfanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, e agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza.
Concorre al perseguimento dellobiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
e) persegue lobiettivo della salvaguardia dellambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
f) tutela e valorizza i beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività.. Promuove la cultura locale intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinché le generazioni future possano conservare la memoria storica della comunità.
g) valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro;
h) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento Italiano il 30-12-1989, e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
Articolo 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
TITOLO II
Lordinamento istituzionale del Comune
Articolo 5
Organi di governo del Comune
Organi di governo elettivi del Comune sono:
- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Sindaco.
Articolo 6
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta lintera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone lordine del giorno e ne presiede i lavori.
La prima seduta dopo lelezione del Sindaco e del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicesindaco.
4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio Comunale esamina e discute il programma, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. Le modifiche ed integrazioni entrano a far parte del programma sindacale se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Adeguamenti del programma del Sindaco possono essere presentati allesame del Consiglio Comunale in ogni momento nel corso del mandato su iniziativa dello stesso Sindaco o su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In questa seconda ipotesi si applica il secondo periodo del comma precedente.
Il Consiglio Comunale verifica lattuazione del programma del Sindaco e dei singoli Assessori con cadenza annuale e dopo lapprovazione del conto del bilancio.
Articolo 7
Competenze
1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti e svolge le attività ad esso espressamente attribuiti dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
2. Nella determinazione degli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di cui allart.42, lett. m) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il Consiglio tiene conto delle competenze tecniche ed amministrative, delle attività svolte e degli uffici ricoperti risultanti dai curricula o da altri documenti sottoscritti dai candidati.
Articolo 8
Sessioni e convocazioni del Consiglio
1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per lesame delle proposte di deliberazione del Bilancio di previsione e del Conto di Bilancio. In tal caso lavviso deve essere recapitato al domicilio eletto dei consiglieri 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi tre giorni prima della data fissata per la seduta.
3. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico, di non meno di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.
4. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri il Sindaco iscrive ai primi punti dellordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.
5. Ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
6. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.
7. Il deposito delle proposte relative allOrdine del Giorno dovrà essere effettuato 24 ore prima del giorno delladunanza, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminata dai Consiglieri durante il normale orario di ufficio.
Articolo 9
Richiamo al Regolamento
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è regolato da apposito Regolamento da approvarsi con le modalità di cui al 2° comma dellarticolo 38 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Analoga modalità è necessaria per lapprovazione delle relative modifiche.
Articolo 10
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire, a norma di legge, nel suo seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.
3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.
4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.
5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia. Esse hanno per compiti principali lesame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di propria competenza.
6. Le Commissioni speciali di indagine o dinchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati.
7. La seconda Commissione può essere costituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche nellattività amministrativa. Qualora si tratti di compiti di inchiesta, per listituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
8. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati interni. Possono tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati del Comune, e possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e del Segretario.
9. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti.
10. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni Speciali non sono pubbliche.
Articolo 11
Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano lintera collettività. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.
I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.
La giustificazione delle assenze deve essere documentata e inviata al Sindaco per iscritto.
La proposta di decadenza può essere avanzata da un Consigliere Comunale o da un qualunque elettore del Comune e deve essere notificata allinteressato entro 10 giorni, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
La proposta di decadenza deve essere posta allordine del giorno trascorsi 30 giorni dalla notificazione e pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti.
Analoghe cause giustificative non possono essere nuovamente fatte valere dallo stesso Consigliere nel corso del mandato.
Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sullattività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati.
6. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale.
7. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
8. Lesame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni allesame del Consiglio è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta allinterrogazione è obbligatoria.
10. I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti sottratti allaccesso al pubblico.
11. Per assicurare la massima trasparenza il Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, allinizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Articolo 12
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri allatto dellinsediamento, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nellambito delle quali sono stati eletti.
2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Articolo 13
Ruolo della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è lorgano ausiliario del Sindaco con il quale collabora nel governo dellEnte e compie solo quegli atti di competenza degli Organi di Governo che non siano riservati dalla legge alla competenza di altri soggetti.
2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per ladozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.
3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, come da art.7 dello Statuto.
4. Lattività della Giunta è collegiale.
Articolo 14
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro. Il Sindaco può nominarli anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori Esterni non devono essere stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e i discendenti, ladottante e ladottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado.
Articolo 15
Funzionamento ed Attività della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale coordina lattività degli Assessori per lattuazione degli indirizzi generali del Consiglio e quella propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.
Articolo 16
Principi per lattività deliberativa degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni consiliari sono assunte con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono con votazione segreta allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o valutazioni delloperato da questa svolto.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e/o valutazioni su persone il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 17
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il responsabile e il rappresentante dellAmministrazione comunale. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e alla esecuzione degli atti nellambito degli indirizzi generali di governo e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale..
2. Egli risponde politicamente dellesercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, le incompatibilità, lineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.
Articolo 18
Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
1. Il Sindaco:
- coordina e stimola lattività degli Assessori e ne mantiene lunità di indirizzo politico;
- esercita le funzioni di cui ai commi 4, 8 e 10 dellart. 50 L. 267/2000;
- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi per la realizzazione dei programmi dellEnte,
- coordina, tramite il Consorzio Servizi Socio assistenziali, gli interventi a favore dei soggetti handicappati e loro familiari.
Articolo 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:
- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici.
Articolo 20
Attribuzioni organizzative
1. Appartengono allufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:
- stabilire gli argomenti da inserire allordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, la convocazione del Consiglio Comunale di cui presiede i lavori;
- esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalla legge;
- ricevere le interrogazioni e le mozioni assegnandole, se del caso, agli Assessori per la risposta diretta al Consigliere interrogante o proponente oppure per lesame in Consiglio;
- ricevere le dimissioni degli Assessori.
Articolo 21
Attribuzioni per i servizi statali
1. Competono al Sindaco le attribuzioni, per i servizi statali previste dallart.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il cui esercizio può delegare conformemente al disposto dello stesso articolo.
Articolo 22
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è lAssessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dallarticolo 53 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Articolo 23
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali sono tenuti a presentare contestualmente alla presentazione delle liste una dichiarazione delle spese che si intendono effettuare per la campagna elettorale.
2. Gli stessi sono tenuti a presentare trenta giorni dopo le elezioni una dichiarazione riassuntiva delle spese effettuate con lindicazione separata delle fonti di finanziamento.
3. Per contributi dimporto inferiore a £. 1.000.000 si può omettere la citazione del finanziatore.
4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate allAlbo Pretorio il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del rendiconto
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Articolo 24
Principi e criteri direttivi
1. LOrganizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è definita in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. E favorita una organizzazione del lavoro che valorizzi la progettualità interna, realizzi un aumento della libertà di iniziativa e di procedimento ed un accrescimento delle capacità di adattamento alle innovazioni, accompagnata da una piena valorizzazione delle professionalità e loro dinamicità verticale-ascendente, utilizzando le norme vigenti
3. Lordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che tiene conto:
a) dellorganizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi;
b) dellindividuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) della semplificazione dei procedimenti.
4. Lorganizzazione ed il funzionamento della struttura interna deve tenere conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilità di fruizione dei servizi.
5. Il principio di responsabilità del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e mediante lindividuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.
6. Lorganizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.
7. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nellorganizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro.
Articolo 25
Rapporti tra organi di governo ed apparato amministrativo
1. Il personale del Comune opera, nellesercizio delle proprie mansioni istituzionali, nellambito delle direttive, dei tempi e degli indirizzi degli organi di governo.
2. Il Consiglio Comunale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. Il Sindaco può impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche nellambito di quegli indirizzi.
3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare lautonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta al personale.
4. Lattività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale, anche in relazione alla valutazione del personale e alla attribuzione di benefici economici di rendimento.
5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con lausilio del Segretario Comunale; ad essi il personale risponde del conseguimento degli obiettivi posti e dellefficienza ed economicità gestionale della loro attività, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse materiali.
Articolo 26
Collaborazioni esterne
1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonché di consulenze tecniche o giuridiche qualora lassolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.
2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazioni dopera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale dispone lutilizzo di tali contratti, i posti di organico da coprire, nonché le caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e gli altri requisiti richiesti.
Articolo 27
Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dallAgenzia Autonoma per la Gestione dellAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dellart.108 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
3. Il Segretario Comunale svolge i compiti di cui allart.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
La partecipazione dei cittadini
allAmministrazione Comunale
Articolo 28
Principi
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini anche dellUnione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone laccesso alle proprie strutture e ai servizi.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.
5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.
Articolo 29
Partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce e promuove le attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:
a) le rappresentanze dei cittadini del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;
b) le associazioni, gli Enti caritativi, assistenziali, educativi e di volontariato, di natura laica o religiosa;
c) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio comunale.
2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dallassenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere liscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.
CAPO II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Articolo 30
Forme di consultazione della popolazione
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di conseguire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
Articolo 31
Procedure per lammissione di istanze,
petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare allAmministrazione:
a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dellattività amministrativa;
b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;
c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.
2. Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria del Comune, che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.
3. Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno cento iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Lapposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado ed in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
5. LAmministrazione Comunale dovrà pronunciarsi sullammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.
Articolo 32
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
1. Almeno il 10 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti.
2. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da almeno quindici presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Sindaco che la sottopone alla Segreteria Comunale per la verifica dei requisiti formali. Il Sindaco deve rispondere entro sessanta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Comunale.
3. Le firme, regolarmente autenticate nelle forme di legge, devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.
4. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei trenta giorni successivi alla presentazione, allordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.
5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e tariffe locali e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Articolo 33
Referendum
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte, atti dai quali sono derivati rapporti giuridici con i terzi, partecipazioni a società, atti inerenti la pianificazione urbanistica e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio Comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venti per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dellanno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini.
5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.
6. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciale e comunali.
7. Il Consiglio Comunale prende in esame lesito referendario entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.
8. Leventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
CAPO III
Diritti di accesso
Articolo 34
Diritto daccesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Il diritto di accesso comprende, nei casi di legge, facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Articolo 35
Diritto di informazione
1. E compito dellAmministrazione Comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sullorganizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dellAmministrazione stessa.
2. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche.
CAPO IV
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo
Articolo 36
Responsabilità del procedimento
1. La partecipazione dei soggetti individuati dagli articoli 7 e 9 della Legge N.241 del 1990 e s.m.i. ed interessati ai procedimenti amministrativi relativi alladozione di atti che incidono su situazioni soggettive è assicurata dalle norme vigenti, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, i meccanismi di individuazione del procedimento ed i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo Pretorio o in altri modi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento nei termini prefissati dal Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dellavvio di procedimento.
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
SERVIZI E FORME DI GESTIONE
Articolo 37
Servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e di attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. La loro gestione deve essere caratterizzata da efficacia, efficienza, trasparenza, eguaglianza, imparzialità.
Articolo 38
Collaborazione sovracomunale
per la gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni della zona e con lAmministrazione Provinciale, per svolgere nel modo più efficiente le funzioni e i servizi che possono essere gestiti a livello sovracomunale per le loro caratteristiche sociali, economiche e territoriali.
2. A seconda delle necessità e convenienze, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi sovracomunali, il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con lAmministrazione Provinciale.
Articolo 39
Convenzioni
1. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 40
Consorzi
1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto laspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la Convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.
3. La Convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata lattività dellEnte per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, lordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
4. Il Consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.
Articolo 41
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione lazione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è promosso e stipulato dal Sindaco.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
CAPO II
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
Articolo 42
Forme di gestione
1. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, con particolare riferimento allart. 113 del d.lgs 267/2000.
3. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dallUnione Europea.
5. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta nei casi in cui lorganizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite il personale del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.
6. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
TITOLO VI
LORDINAMENTO FINANZIARIO
Articolo 43
Contabilità e Bilancio
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune e lattività di controllo economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Articolo 44
Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio
1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici, nonchè degli allegati che hanno rilevanza per i cittadini attraverso la pubblicazione allAlbo Pretorio.
Articolo 45
Il Revisore
1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti, in numero di uno, è nominato dal Consiglio Comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
3. La durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
Articolo 46
Funzioni del Revisore dei Conti
1. Il Revisore è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-procedurali concretati nel corso dellesercizio finanziario ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dellopera e dellazione dellente nel perseguire linteresse pubblico.
3. Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza ha diritto di accesso ad atti e documenti e ai relativi uffici.
4. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dellattività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
6. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi alloperato dellamministrazione.
7. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori.
Articolo 47
Controllo di gestione
1. Il Controllo di Gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.
TITOLOVII
DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
Revisione dello Statuto
Articolo 48
Modalità di revisione
1. Lo Statuto non può essere modificato se non mediante esplicita menzione.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui allArt.6 del D.Lgs. 267/2000 purché sia trascorso un anno dallentrata in vigore o dallultima modifica od integrazione. Le nuove disposizioni di legge in contrasto con le norme statutarie trovano immediata applicazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
CAPO II
Formazione dei regolamenti.
Articolo 49
Procedimento di formazione
dei regolamenti e sanzioni
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale.
3. I regolamenti conseguono efficacia ad avvenuto controllo da parte del Co.Re.Co.
4. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sono punite con una sanzione che sarà determinata dai regolamenti stessi.
Articolo 50
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, ed in altre leggi, entro i 180 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Provincia di Biella
Statuto (Testo aggiornato con le modifiche approvate con D.C.P. n. 64 del 23 Luglio 2001)
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Provincia
1. La Provincia di Biella, Ente Locale intermedio fra i Comuni e la Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo. Attraverso gli Organi previsti dallo Statuto, la Provincia esercita funzioni proprie e competenze attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà, assumendo il criterio della programmazione e del coordinamento.
2. Essa assume compiti di coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Comunità Montane agevolando forme sinergiche di gestione dei servizi e promuovendo forme di partecipazione ai fini della programmazione.
Art. 2
Sede
1. La Provincia ha sede nel Comune capoluogo.
2. Presso la sede si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo che non risulti opportuno o utile tenere le rispettive riunioni in sedi diverse.
3. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale e riconosciute ai sensi di Legge.
4. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia da portare a tracolla.
Art. 3
Attribuzioni
1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano lintera area territoriale provinciale o vaste zone intercomunali di essa.
2. I settori di intervento sono principalmente:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione del territorio e dellambiente, prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna;
f) protezione dei parchi e delle riserve naturali;
g) disciplina e controllo della caccia e della pesca;
h) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
i) rilevamento, disciplina e controllo degli inquinamenti idrici, atmosferici ed acustici;
j) servizi sanitari di igiene e profilassi;
k) istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresa ledilizia scolastica;
l) raccolta ed elaborazione dati;
m) assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali;
n) promozione, coordinamento e realizzazione (in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi) di opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
3. La Provincia assume inoltre:
a) iniziative di sostegno allagricoltura, con particolare riguardo alla trasformazione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti ed al miglioramento delle colture;
b) iniziative dirette ad agevolare e promuovere la crescita economica e sociale dei territori montani e delle altre aree deboli;
c) iniziative tese a favorire lo sviluppo socioeconomico - culturale del territorio.
d) tutte le funzioni delegate dalle norme.
Art. 4
Sviluppo sociale ed economico
1. La Provincia riconosce la funzione insostituibile della partecipazione popolare, che sarà esercitata nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento per lorganizzazione ed il funzionamento degli organi partecipativi.
2. La Provincia promuove le condizioni per il libero svolgimento dellattività dei gruppi sociali,
delle Istituzioni e delle associazione di cittadini.
2 bis. La Provincia garantisce la promozione di azioni positive per luguaglianza di
opportunità tra uomo e donna.
3. La Provincia riconosce in particolare la funzione sociale, tecnica e economica della
cooperazione e dellassociazionismo.
4. La Provincia, nel pieno rispetto delle singole autonomie incoraggia e promuove forme di aggregazione tra i Comuni per organizzare adeguate dimensioni territoriali utili per la gestione anche congiunta di servizi ed infrastrutture.
5. La partecipazione dei Cittadini della Provincia alle scelte ed al conseguimento degli obiettivi dellEnte, allesplicazione delle sue funzioni ed allesercizio dei suoi poteri viene inoltre garantita:
a) dalla possibilità di convocare Consigli Provinciali aperti;
b) dallistituzione di Referendum su materie di competenza locale.
Art. 5
Programmazione
1. Nellambito dei principi stabiliti dalle norme dello Stato e della Regione, nonché sulla base di proposte dei Comuni e in armonia con le linee ed i principi della programmazione regionale, la Provincia adotta propri programmi annuali e pluriennali di sviluppo provinciale sia di carattere generale che di ordine settoriale, concorre alla formazione dei programmi e dei piani di sviluppo regionali, adotta il piano territoriale di coordinamento.
2. La programmazione e la realizzazione dei compiti istituzionali dellEnte è affidata alla suddivisione e allarticolazione delle funzioni tra gli Organi politico-amministrativi e tra quelli di struttura e di gestione.
Art. 6
Partecipazione dei cittadini
1. Allo scopo di determinare le condizioni di un effettivo concorso dei cittadini al progresso democratico della Comunità locale:
a) vengono attivate le opportune forme di comunicazione con i cittadini stessi e viene, inoltre, garantita la partecipazione alla attività generale dellEnte attraverso lesercizio del diritto di accesso ed il rilascio delle informazioni in ordine ai procedimenti amministrativi in corso;
b) sono periodicamente consultati - sulle materie di specifico interesse - i Sindaci dei Comuni, i Rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche Locali, delle Organizzazioni Sindacali, delle Categorie professionali, delle Associazioni, formazioni ed Organismi in cui si esprime la Comunità Provinciale, nonché gli stessi cittadini nei casi e secondo le procedure previste dallo Statuto;
c) è garantito ad ogni cittadino, a titolo individuale o in associazione con altri cittadini, il diritto di presentare istanze, petizioni, proposte dirette a sollecitare interventi a favore di legittimi interessi;
d) viene istituzionalizzata in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, la figura del Difensore Civico, avente la funzione fondamentale di garante dellimparzialità e della puntualità della Pubblica Amministrazione provinciale.
CAPO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 7
Organi di direzione politica
1. Sono organi elettivi di direzione politica della Provincia il Consiglio Provinciale ed il Presidente della Provincia.
Art. 8
Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio, Organo di indirizzo politico-amministrativo, ha autonomia funzionale ed organizzativa ed esercita le competenze attribuitegli dalle vigenti norme di Legge e dal presente Statuto. Al Consiglio Provinciale vengono forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie per consentire il regolare svolgimento della propria attività. Il Regolamento fissa i criteri per lassegnazione e la gestione delle risorse assegnate per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Sono di competenza consiliare le delibere relative a:
a) lelezione del Difensore Civico;
b) lindizione di Referendum;
c) la costituzioni delle Commissioni permanenti e di quelle speciali.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale, ed il Segretario Provinciale sottoscrivono le delibere consiliari ed i verbali delle sedute.
4. Lelezione del Consiglio Provinciale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione sono regolati dalla Legge.
5. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della metà delle sedute tenute nel corso di un anno é dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio provinciale previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di consigliere provinciale.
Art. 9
Nomine di competenza consiliare
1. Prima di procedere alle nomine di propria competenza, il Consiglio provvede alla pubblicazione dei curricula dei candidati.
Art. 10
Adunanze consiliari
1. Le riunioni del Consiglio Provinciale sono convocate dal Presidente del Consiglio Provinciale:
- su richiesta del Presidente della Provincia;
- su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. In caso di richiesta del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri assegnati, la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta con inserimento allordine del giorno delle questioni richieste.
2 bis. In ogni caso, il Presidente del Consiglio Provinciale concorda preventivamente con il Presidente della Provincia la data e lordine del giorno della seduta.
3. Lavviso di convocazione con lallegato ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta.
In via durgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di ventiquattrore.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo quando, su decisione del Presidente del Consiglio, debbono essere trattati argomenti suscettibili di nuocere allonorabilità di persone, o nei casi previsti dal Regolamento.
5. Quando ragioni di interesse generale lo giustifichino, possono essere convocati Consigli aperti su iniziativa di metà dei Consiglieri Provinciali o del Presidente della Provincia con proprio provvedimento, sempre con rispetto delle modalità previste nel comma 2 bis. Si intendono per Consigli aperti quelli nei quali hanno diritto di parola, oltre ai Consiglieri ed ai membri di Giunta, anche i cittadini.
6. La convocazione di Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso in tutti i Comuni della Provincia.
7. Quando i Consigli aperti si concludono con votazioni di documenti o ordini del giorno, lespressione del voto è soggetta alle forme, modalità e condizioni previsti dalla Legge e dalle norme del presente Statuto per gli atti deliberativi.
8. Gli atti relativi alle sedute consiliari sono a disposizione presso la Segreteria Generale almeno tre giorni prima dellinizio della seduta.
9. Nei casi di convocazione durgenza, gli atti consiliari debbono essere a disposizione ventiquattrore prima della seduta.
Art. 11
Sistemi di votazione
1. La volontà del Consiglio è espressa in forma palese a seguito di votazione per alzata di mano.
2. Il voto per scheda segreta è ammesso solamente quando si debba deliberare su questioni o esprimere valutazioni riguardanti persone.
3. Il voto per appello nominale è richiesto quando per lapprovazione del provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti.
Art. 12
Controllo esterno sugli atti
1. I Consiglieri Provinciali esercitano attività di stimolo e vigilanza nei riguardi dellOrgano Esecutivo ed hanno diritto di presentare interrogazioni ed interpellanze sulle materie di competenza dellEnte, proposte ed emendamenti sui provvedimenti in trattazione, autonome proposte di deliberazione, mozioni e proposte di ordine del giorno.
Art. 13
Presidente del Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un Presidente.
2. Il primo scrutinio di tale elezione avviene prima della comunicazione da parte del Presidente della Provincia dei componenti la Giunta.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale viene eletto nel primo scrutinio a maggioranza qualificata dei quattro quinti del Consiglio Provinciale. Ove nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza il Consiglio provvede in ciascuna successiva adunanza ad una votazione sintantoché non sarà stato eletto il candidato che avrà ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale, convoca e dirige i lavori assembleari e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Gli competono i poteri necessari a garantire losservanza di Leggi e Regolamenti e del presente Statuto, nonché ad assicurare il regolare svolgersi di discussioni e votazioni. Gli competono inoltre il potere di sospendere e sciogliere le sedute con provvedimento motivato a verbale, e di espellere chiunque sia causa di disordini assicurando così il corretto svolgersi del lavoro consiliare.
6. Entro venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal Presidente della Provincia deve convocare lassemblea, inserendo allordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
7. Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta e, comunque dopo la elezione del Presidente del Consiglio, procede alla elezione del Vice - Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Provinciale le funzioni vicarie spettano al Vice- Presidente.
8. In caso di assenza di entrambi, la presidenza spetta al Consigliere anziano. Prima della elezione del Presidente del Consiglio, ove questa non avvenga al primo scrutinio, le funzioni relative alla direzione dei lavori consiliari durante le sedute vengono svolte dal Consigliere anziano presente e cioè dal membro del Consiglio Provinciale intervenuto alla seduta del Consiglio che ha ottenuto nelle elezioni del Consiglio la più alta cifra elettorale nel proprio Collegio.
Art. 14
Commissioni Consiliari
1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni ed attività, il Consiglio e la Giunta sono coadiuvati da organi consultivi permanenti o speciali.
2. Le Commissioni Permanenti, costituite da Consiglieri Provinciali, vengono nominate dal Consiglio garantendo la partecipazione e la rappresentatività proporzionale di tutti i Gruppi Consiliari.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni referenti, di controllo e consultive secondo le previsioni del Regolamento. Alle riunioni delle Commissioni Permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati tecnici ed esperti.
4. Per lesame di materie di complesso e generale rilievo, possono essere costituite Commissioni consultive speciali.
5. Il Consiglio Provinciale può istituire al proprio interno Commissioni speciali di indagine sulla attività della Amministrazione Provinciale.
6. Allatto dellistituzione di Commissioni consultive speciali o di Commissioni speciali di indagine, il relativo provvedimento ne definisce funzioni, obiettivi e tempi di operatività in conformità alle disposizioni del Regolamento.
7. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal Regolamento.
8. La convocazione e la direzione dei lavori di ciascuna commissione spetta al Presidente della medesima, che viene eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti. La prima convocazione di ciascuna commissione e la sua presidenza sino allelezione del Presidente competono al Presidente del Consiglio Provinciale.
Art. 14 bis
Indennità
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i Consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni Consiliari.
Art. 14 ter
Trasformazione del gettone di presenza
in una indennità di funzione
1. Il gettone di presenza che compete ai sensi di legge ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e delle Commissioni può essere trasformato, a loro richiesta, in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per lEnte pari o minori oneri finanziari.
Art. 15
Presidente della Provincia
1. Il Presidente è lOrgano responsabile dellAmministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché allesecuzione degli atti.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti della Amministrazione Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
4. Nellosservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Legge, e dalle norme del presente Statuto e del Regolamento per lordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ad alto contenuto di professionalità, nomina e revoca il Segretario Generale, nomina a revoca il Direttore Generale.
5. In caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni dal Vice Presidente, o nel caso di impedimento di questi, dallAssessore più anziano di età.
6. Le sostituzioni di cui al capoverso precedente hanno termine con la cessazione dellassenza, dellimpedimento, della sospensione dei titolari.
7. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Provinciale, entro il termine di cento giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli eventuali adeguamenti alle suddette linee programmatiche dovranno essere presentate al Consiglio, sentita la Giunta.
8. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dellEnte anche nei giudizi in cui la Provincia è parte.
9. Lesercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente, per mezzo di delega generale nelle materie di competenza dirigenziale sottoscritta dal Presidente della Provincia.
10. Il Presidente può sempre avocare a se lesercizio della rappresentanza in giudizio o delegarla ad un assessore.
11. Il Presidente può, dintesa con la Giunta, attribuire poteri di indirizzo che il delegato in giudizio si impegna a recepire.
Art. 16
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
decesso del Presidente
della Provincia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente della Provincia determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, i quali rimangono in carica sino allelezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.
2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti al precedente capoverso, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
3. Sino allelezione del nuovo Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta e la nomina di un Commissario, per lesercizio delle funzioni conferite con il decreto di nomina.
Art. 17
Giunta
1. La Giunta, Organo di amministrazione della Provincia, è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto Assessori, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente nominati dallo stesso Presidente in rapporto alle necessità gestionali dellEnte e in considerazione delle specifiche competenze.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze tecniche, scientifiche o sociali richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.
Art. 18
Competenze della Giunta e degli Assessori
1. La Giunta collabora con il Presidente nellamministrazione della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta adotta il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Legge.
4. Fatta salva lesclusiva collegialità delle decisioni dellOrgano di Governo Locale, le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Presidente della Giunta, con provvedimento che viene comunicato al Consiglio nella seduta successiva alla data del provvedimento.
5. Entro il 30 novembre di ciascun anno, in occasione dellapprovazione dellassestamento generale di Bilancio, la Giunta presenta al Consiglio apposita relazione scritta sullattività svolta, in adempimento alla previsione normativa che attribuisce al Consiglio la verifica periodica sullattuazione delle linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato.
Art. 19
Convocazione della Giunta
1. La Giunta è convocata dal Presidente e, in sua assenza o nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dallAssessore che lo sostituisce ai sensi dellart. 15 del presente Statuto.
2. Il Presidente può proporre un calendario di riunioni che, se approvato dalla Giunta, e comunicato agli assenti, ha valore, per il periodo considerato, di avviso di convocazione.
3. Il Presidente ha facoltà di convocare, per iscritto, o telefonicamente, sedute straordinarie o supplementari.
4. Fatta eccezione per le convocazioni di cui al precedente 3° comma, lordine del giorno delle Sedute di Giunta deve essere disponibile (presso la Segreteria Provinciale) 24 ore prima della data e dellora di ciascuna convocazione.
Art. 20
Deliberazioni della Giunta
1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Gli atti amministrativi della Giunta sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto.
4. I verbali delle sedute della Giunta e le deliberazioni che la stessa adotta sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.
Art. 21
Mozione di sfiducia
1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale cessano dalla carica a seguito di mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
3. La mozione di sfiducia è presentata presso lUfficio di Segreteria della Provincia e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia non può essere presentata nel corso di seduta consiliare.
5. Con le modalità stabilite nei paragrafi precedenti, il Consiglio può essere chiamato a votare la revoca dei Membri eletti, in rappresentanza dellAssemblea consiliare, presso Enti ed Organismi esterni.
6. Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.
Art. 22
Conferenza dei Capigruppo
1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di consultazione permanente del Presidente del Consiglio e della Giunta.
2. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte i rappresentanti delle formazioni o delle aggregazioni politiche costituite in seno al Consiglio in corrispondenza alle liste di candidati presentate per lelezione del Consiglio stesso.
3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare confluiscono nel Gruppo Misto.
Art. 23
Regolamento
1. Le materie oggetto del presente Capo II costituiscono oggetto di specificazione attraverso il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni.
2. Tale Regolamento preciserà anche le modalità per lindizione dei Referendum.
3. Il Regolamento dovrà garantire leffettività dellesercizio propositivo e di controllo dei singoli Consiglieri e leffettività dellesercizio di accesso alle notizie.
Art. 24
Revisori dei Conti
1. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale per riferire o essere consultati sulle materie di loro competenza.
2. I Componenti il Collegio dei Revisori possono essere ammessi alle sedute di Giunta per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione e le modalità di funzionamento dellUfficio dei Revisori dei Conti nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra lUfficio stesso, lApparato Politico-Amministrativo e la Struttura di Gestione.
CAPO III
ORGANI DI GESTIONE E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 25
Organi di gestione
1. Sono Organi di gestione dellEnte il Segretario Generale e i Dirigenti.
2. Agli Organi di gestione spetta ladozione degli atti che impegnano lAmministrazione Provinciale verso lesterno. Essi sono responsabili dellattività amministrativa, finanziaria e tecnica dellEnte e dei relativi risultati.
Art. 26
Struttura di gestione
1. Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende alla gestione dellEnte.
2. Gli Uffici sono organizzati per Settori omogenei, ciascuno diretto da responsabile avente la qualifica di Dirigente.
3. Lorganizzazione degli Uffici e dei Servizi e la Pianta Organica del Personale sono oggetto del Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 27
Commissione Consultiva del Personale
1. Sugli atti inerenti allo stato giuridico del Personale - che non costituiscano automatica applicazione di norma di Legge o di contratto - è richiesto il parere della Commissione Consultiva del Personale.
2. La Commissione Consultiva del Personale è presieduta dal Segretario Generale (o da chi ne fa le veci) ed è composta dal Dirigente del Settore Affari Generali e da un Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali interne.
Art. 28
Segretario Provinciale
1. Il Segretario della Provincia, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina lattività, salvo quando il Presidente abbia nominato il Direttore Generale, cura lattuazione dei provvedimenti, è responsabile dellistruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e roga i contratti dellEnte.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario.
Art. 29
Dirigenti
1. I Dirigenti hanno compiti di gestione.
2. Al Dirigente, nellambito dei programmi e delle direttive degli Organi elettivi di indirizzo e controllo, sono attribuite le funzioni di iniziativa, direzione, coordinamento, controllo, previste dalla Legge, per lordinamento degli Uffici e il funzionamento dei Servizi.
3. In particolare spettano al Dirigente:
a) - la direzione della Struttura cui risulta preposto;
b) - ladozione degli atti di gestione;
c) - lemanazione di provvedimenti di rilevanza esterna (secondo le direttive dellOrgano di Governo);
d) - lorganizzazione delle risorse e la presentazione di programmi diretti al conseguimento dei fini e degli obiettivi dellEnte;
e) - la Presidenza delle Commissioni di concorso e di gara. Quanto alla Presidenza di Commissioni di concorso, il Regolamento assicura che la funzione sia affidata con criteri predeterminati, a rotazione, così da garantire obiettività e trasparenza. Il Dirigente del servizio interessato dal concorso, se non ne sia Presidente, deve comunque far parte della Commissione;
f) - la stipula dei contratti, secondo le indicazioni relative ai fini, agli oggetti e alle modalità di scelta dei contraenti fissate nella preventiva apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
g) - il coordinamento (nellambito del Settore o Servizio di assegnazione) dellistruttoria delle pratiche;
h) - il controllo e lattestazione della regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione. Il Dirigente responsabile del Settore Finanziario attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa;
i) - il Dirigente partecipa a Commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne. Per queste ultime è necessaria lautorizzazione della Giunta.
4. In presenza di motivate opportunità, possono essere coperti posti di livelli dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico; in via eccezionale possono essere conferiti incarichi mediante contratto di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Art. 30
Conferenza dei Funzionari responsabili dei servizi
1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili di Settori e Servizi e per favorire il lavoro per progetti e programmi, è istituita la Conferenza Permanente dei Responsabili dei Servizi, presieduta e diretta dal Segretario Generale.
2. La Conferenza svolge funzioni di verifica dellattività dellEnte demandata alla sfera burocratica, di confronto sulle questioni generali di organizzazione e sulluso, lintroduzione e lo studio di nuove modalità e strumenti di azione e per la razionalizzazione di quelli esistenti.
3. La Conferenza tratta gli argomenti che interessano il buon andamento degli uffici e dei servizi e costituisce momento di incontro e confronto per la risoluzione dei problemi che emergono nella gestione dellEnte.
Art. 31
Conferenza di Direzione
1. In presenza di progetti con caratteristiche intersettoriali, possono essere attivate Conferenze di Direzione.
2. La Conferenza di Direzione è strumento di consultazione, di programmazione e pianificazione dei processi, ambito di verifica e confronto, momento di raccordo tra livello di indirizzo e controllo e livello di gestione.
3. Le Conferenze di Direzione sono promosse dal Presidente, da ciascun membro della Giunta, dal Segretario Generale, o dal Direttore Generale se nominato, anche su richiesta di un Dirigente.
Art. 32
Gestione dei Servizi
1. Loggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi svolti dalla Provincia, le forme di gestione, le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti costituiscono gli elementi essenziali del Piano Generale dei Servizi allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica.
2. Il Piano Generale dei servizi deve essere orientato allutenza.
3. I servizi di competenza della Provincia sono gestiti nelle forme previste dalla legge:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) mediante Azienda Speciale;
d) mediante Istituzione;
e) con Società per Azioni a prevalente Capitale Pubblico;
e bis) con Società per Azioni a partecipazione pubblica di minoranza;
f) attraverso le forme di gestione associata disciplinate dal presente Statuto.
4. La scelta delle forme e degli strumenti indicati avviene secondo i principi della funzionalità e della economicità.
Art. 33
Forme di gestione dei servizi
1. Lattività diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza territoriale economica, sociale e di promozione dello sviluppo civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso Servizi pubblici istituiti e gestiti ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge, con riferimento allefficienza ed allefficacia del Servizio stesso.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione avviene tra affidamento in concessione, costituzione di azienda, o di società a partecipazione pubblica
4. Per gli altri servizi, la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in concessione.
5. Per i servizi da gestire in forma associata, la comparazione avviene tra lesercizio mediante convenzione, ovvero consorzio, ovvero S.p.A..
6. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
7. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto proporzionale tra servizio reso e risorse economico - finanziarie impiegate.
8. Spetta al Consiglio Provinciale la verifica dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi e delleffettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati.
9. A tal fine la Giunta, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, presenta al Consiglio apposita relazione circa la situazione dei servizi erogati nellanno.
Art. 34
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.
Art. 35
Azienda Speciale
1. Il Consiglio Provinciale, nel rispetto delle norme legislative statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
Art. 36
Istituzione
1. Il Consiglio Provinciale, per lesercizio di servizi sociali i quali necessitino di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il Regolamento che disciplina lorganizzazione e lattività dellEnte strumentale, previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei Servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellIstituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati di gestione.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Provinciale al momento della costituzione e vengono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellIstituzione.
Art. 37
Ordinamento e funzionamento dellAzienda Speciale
dellIstituzione
1. Sono organi della Istituzione e dellAzienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Lordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e i requisiti per lelezione nei rispettivi Organi di gestione sono fissati negli atti costitutivi e nei Regolamenti approvati in conformità della Legge e del presente Statuto.
3. Il Regolamento disciplina il numero, i requisiti specifici, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
Art. 38
Nomina e revoca degli Amministratori
delle Aziende Speciali e delle
Istituzioni
1. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono nominati, in numero non superiore a cinque, dal Consiglio Provinciale, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi dellEnte o Organismo.
2. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni debbono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri Provinciali e capacità e professionalità adeguate alla gestione del Servizio, o dei Servizi, cui lAzienda/Istituzione è preposta.
3. Il documento di cui al primo comma, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario dellEnte almeno 5 giorni prima dellAdunanza.
4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno ed alla sua prima seduta.
5. I Componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Provinciale che provvede contestualmente alla sostituzione.
6. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di approvazione di una Mozione di Sfiducia Costruttiva presentata e deliberata nelle forme e secondo le modalità stabilite dallart. 21 del presente Statuto.
7. La nomina dei Direttori delle Agenzie Speciali e delle Istituzioni è di competenza dei Consigli di Amministrazione degli Enti.
Art. 39
Società a Capitale Pubblico
1. Negli Statuti delle Società a prevalente Capitale Pubblico Locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e la Provincia.
2. In conformità alle vigenti norme di Legge, la Provincia potrà assumere partecipazioni anche minoritarie al capitale di società di diritto privato.
Art. 40
Gestione associata delle Funzioni e dei Servizi
1. La Provincia, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla Legge, sviluppando, a questo fine, rapporti con gli Enti locali territoriali nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.
2. Possono essere stipulate, a tali fini, le convenzioni e costituiti i Consorzi previsti da vigenti norme di Legge.
CAPO IV
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 41
Diritto di informazione e di istanza dei Cittadini
1. I Cittadini interessati hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte.
2. Le modalità per lesercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dellAmministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure saranno disciplinate da apposito Regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla Legge.
3. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli per Legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Presidente.
4. Il Regolamento, in accordo con il regolamento sullordinamento degli uffici e servizi provinciali, stabilirà i criteri per lindividuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento nonché i criteri dettati dalla Legge.
Art. 42
Referendum
1. Su qualsiasi materia di propria competenza il Consiglio può promuovere un Referendum, esteso a tutti i Cittadini elettori della circoscrizione provinciale o limitato, secondo gli ambiti di interesse, a più Comunità Montane o Comuni.
2. La deliberazione consiliare con la quale viene indetto il Referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Liniziativa propositiva del Referendum spetta anche a:
a) n. 10.000 elettori della Provincia
b) n. 10 Consigli Comunali.
Art. 43
Modalità e procedure di iniziativa e
di indizione del Referendum
1. Il Regolamento stabilisce le procedure da osservare per la indizione dei Referendum.
2. Per quelli ad iniziativa degli Elettori o dei Consigli Comunali, il Regolamento stabilirà:
a) - le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme (su quesiti chiari ed univoci), limiti numerici e temporali dei Referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;
b) - le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti di ammissibilità;
c) - i termini entro i quali il Presidente della Provincia indice il Referendum, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento delle operazioni.
3. Lindizione del Referendum sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che suscitano motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. Non sarà indetta più di una consultazione referendaria allanno.
5. Le consultazioni e i Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
6. La consultazione referendaria viene sospesa nel caso in cui il Consiglio Provinciale, con proprio atto amministrativo, deliberi secondo gli obiettivi dellistanza di Referendum.
Art. 44
Esclusione del Referendum
1. Non possono costituire oggetto di Referendum:
a) - bilanci, tributi, espropriazioni, appalti;
b) - provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del Personale provinciale;
c) - Regolamenti interni;
d) - elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;
e) - atti dovuti in forza di Legge;
f) - revisione e modifiche dello Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in relazione alla ammissibilità del Referendum ed alla regolarità delle procedure per la sua indizione.
Art. 45
Difensore Civico
1. Presso lAmministrazione provinciale è istituito lUfficio del Difensore Civico avente la funzione essenziale di vigilare sullimparzialità e sulla puntualità della Pubblica Amministrazione della Provincia a tutela dei cittadini ed in attuazione delle Leggi vigenti.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Capi Gruppo, previa ricerca pubblicizzata. Ove nessun candidato raggiunga la prescritta maggioranza in sede di primo scrutinio, per lelezione è sufficiente, nelle successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
3. Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere confermato per un solo mandato successivo.
4. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
a) - alla scadenza del mandato;
b) - per dimissioni od impedimenti gravi;
c) - quando il Consiglio Provinciale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione.
5. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati.
6. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a) - trasmette al Presidente della Provincia una comunicazione scritta con lindicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b) - può richiedere la promozione dellazione disciplinare;
c) - sollecita il Consiglio Provinciale, la Giunta o il Presidente ad assumere i provvedimenti di competenza.
7. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio Provinciale sui risultati della propria attività e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sullandamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto.
8. Laccesso del Difensore Civico agli atti degli uffici dellAmministrazione Provinciale è disciplinato secondo i criteri dettati in materia di accesso dei cittadini.
9. Il Regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico.
10. Le spese relative allUfficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio della Provincia, che provvede anche alle necessarie dotazioni.
Art. 46
Regolamenti
1. La Provincia è dotata dei Regolamenti:
a) per lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni e per i Referendum;
b) per lesercizio dei diritti dei cittadini allinformazione sulla azione amministrativa e per lapplicazione delle Leggi in materia;
c) per il funzionamento degli Uffici e per lesercizio delle funzioni;
d) di contabilità e per la formazione dei contratti;
e) per la gestione dei Pubblici Servizi;
f) per il funzionamento dellUfficio del Difensore Civico.
g) sullordinamento degli uffici e dei servizi
2. Quando se ne manifesti lesigenza, oltre a quelli previsti dalle Leggi e dallo Statuto, la Provincia potrà approvare altri Regolamenti.
3. Ciascun Regolamento, tranne il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, è approvato dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente ed entra in vigore nel momento in cui la relativa delibera di adozione diviene esecutiva a mente di Legge.
4. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. Dellapprovazione di ogni Regolamento è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.
1. Il Consiglio Provinciale approva i Regolamenti e le loro modificazioni a maggioranza assoluta. Dette modifiche entreranno in vigore al momento in cui la relativa delibera di adozione diviene esecutiva a mente di legge.
Art. 47
Modifiche statutarie
1. Le modifiche al presente Statuto o la sua integrale sostituzione con nuovo testo dovranno essere deliberate dal Consiglio Provinciale con le modalità stabilite dalle vigenti norme di Legge.
Art. 48
Norme transitorie
1. Il Consiglio Provinciale delibera gli atti regolamentari previsti nel presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Sino allentrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.
Unione di Comuni IRIDE - Predosa (Alessandria)
Statuto comunale
SOMMARIO
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1 Oggetto
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e cooperazione
Art. 4 Risorse finanziarie
Art.5 Sede dellUnione
Art.6 Stemma e gonfalone
Art. 7 Adesioni allUnione
Art. 8 Scioglimento dellUnione
Art. 9 Recesso dallUnione
Art. 10 Attività regolamentare
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 11 Organi dellunione
Capo I IL CONSIGLIO
Art. 12 Status degli amministratori dellunione
Art. 13 Composizione, elezione e durata del consiglio
Art. 14 Consiglieri
Art. 15 Organizzazione del consiglio
Art. 16 Competenze del consiglio
Art. 17 Adunanze
Capo II IL PRESIDENTE
Art.18 Elezione,cessazione
Art. 19 Competenza
Art. 20 Vicepresidente
Capo III IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Art. 21 Composizione, nomina e cessazione
Art. 22 Competenza
Art. 23 Funzionamento
TITOLO III LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E LORGANIZZAZIONE
DELLUNIONE
Capo I LA GESTIONE DELLUNIONE
Art. 24 Principi e criteri di gestione
Art. 25 Personale
Capo II Segretario e funzionari
Art. 26 Il segretario
Art. 27 Il direttore - Funzioni e nomina
Art. 28 Responsabili di servizio
Art. 29 Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato
Capo III I SERVIZI
Art. 30 Gestione dei servizi
Art.31Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dellUnione componenti di altri organi
Capo IV IL CONTROLLO INTERNO
Art. 32 Principi generali del controllo interno
Art. 33 Organo di revisione dei conti
Art. 34 Controllo interno di regolarità contabile
Art. 35 Controllo di gestione
Art. 36 Controllo per la valutazione del personale
Art. 37 Controllo e pubblicità degli atti monocratici
TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 38 Principi generali
Art. 39 Accordi di programma
TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA DEL UNIONE
Art. 40 Associazionismo e partecipazione
Art. 41 Istanze e petizioni
Art. 42 Proposte di atti amministrativi
Capo II ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 43 Accesso
Art. 44 Pubblicità degli atti e delle informazioni
TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA
Art. 45 Statuto
Art. 46 Regolamenti
Art. 47 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute
Art. 48 Disposizioni finali e transitorie
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto
1.LUnione dei Comuni di Basaluzzo, Capriata dOrba e Predosa, nel prosieguo denominata Unione, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dellart. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali, per lesercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.
2. LUnione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nellambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. Elementi costitutivi dellUnione sono la popolazione (attualmente pari a 5.788 abitanti) ed il territorio dei Comuni partecipanti, i quali sono contigui fra loro. Nessuno dei Comuni partecipanti ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Art. 2
Finalità
1.LUnione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni individuate in relazione alla tipologia delle attività espletate dagli Enti Locali aderenti:
1) Funzioni generali di amministrazione,di gestione e di controllo;
2) Funzione di polizia locale;
3) Funzioni di istruzione pubblica;
4) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali;
5) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo;
6) Funzioni nel campo turistico;
7) Funzioni nel campo della viabilità;
8) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dellambiente;
9) Funzioni nel settore sociale;
10) Funzioni nel campo dello sviluppo economico.
LUnione esercita altresì i servizi, aventi fini di azione e di strumentalità, di seguito indicati per ciascuna delle funzioni sopra individuate:
1.Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:
* servizio gestione entrate tributarie ed extratributarie;
* servizio economico - finanziario, controllo interno;
* servizio tecnico (urbanistica - opere pubbliche - appalti e contratti- sicurezza);
* servizio gestione e manutenzione patrimonio mobiliare ed immobiliare connesso alle funzioni;
* servizio demografico - anagrafe - stato civile - leva - statistica - relazioni con il pubblico;
* servizi generali e di personale;
2. Funzione di polizia locale:
* servizio polizia municipale;
* servizio polizia commerciale;
* servizio polizia amministrativa;
3. Funzioni di istruzione pubblica:
* servizio istruzione materna;
* servizio istruzione elementare;
* servizio istruzione media;
* servizio trasporto alunni;
* servizio assistenza scolastica;
* servizio refezione scolastica;
4. Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali:
* servizio biblioteche civiche;
* servizio attività ed iniziative culturali;
5. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:
* servizio gestione impianti, strutture ed infrastrutture sportive e ricreative;
* servizio promozione attività sportive e ricreative;
6. Funzioni nel campo turistico:
* servizi turistici di promozione, informazione, sviluppo e manifestazione;
7. Funzioni nel campo della viabilità:
* servizio gestione e manutenzione strade;
* servizio di segnaletica stradale;
* servizio di illuminazione pubblica;
* servizio gestione e manutenzione automezzi ed attrezzature relativi alle funzioni;
8. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dellambiente:
* servizio gestione e programmazione del territorio;
* servizio protezione civile;
* servizio idrico integrato;
* servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
* servizio di tutela e vigilanza ambientale;
* servizio gestione parchi, giardini e verde pubblico;
* servizio gestione e manutenzione automezzi ed attrezzature relativi alle funzioni;
9. Funzioni nel settore sociale:
* servizio di assistenza pubblica e di iniziative per infanzia, minori, anziani e disabili;
* servizio necroscopico e cimiteriale;
10. Funzioni nel campo dello sviluppo economico:
* servizio fiere, mercati e servizi connessi al commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuno dei servizi sopra elencati verranno stabiliti con apposita delibera programmatica del Consiglio dellUnione che preveda lo studio analitico di risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, lindividuazione delle modalità di utilizzo di tali risorse da parte dellUnione stessa e la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi.
2.Al fine di salvaguardare lidentità e lautonomia operativa, in relazione alle peculiarità storico sociali proprie di ogni Ente, restano di norma attribuiti ai Comuni aderenti i servizi intesi come reparto organizzativo semplice o complesso composto da persone o mezzi deputati allerogazione di prestazioni dirette ai cittadini.
3.AllUnione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i consigli dei Comuni aderenti nelle forme previste per le modificazioni statutarie.
4. LUnione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dellefficienza e delleconomicità.
5. LUnione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allattività amministrativa.
6. Sono obiettivi prioritari dellUnione:
a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso lequilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dellambiente e della salute dei cittadini;
b) larmonizzazione dellesercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
d) losservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nellambito delle funzioni esercitate, sia allinterno dellorganizzazione dellente, sia nellattività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;
e) progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia lintero territorio.
Art. 3
Programmazione e cooperazione
1. LUnione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
Art. 4
Risorse finanziarie
1. LUnione ha autonomia finanziaria nellambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. AllUnione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi afferenti i servizi gestiti ad essa affidati dai Comuni partecipanti.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dellUnione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per lesercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I comuni aderenti allUnione assicurano il pareggio finanziario dellente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali allentità della popolazione residente al 31 dicembre dellanno precedente.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dellUnione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo delle funzioni esercitate e dei servizi erogati che non interessano la totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
Art. 5
Sede dellUnione
1. LUnione ha sede, in fase di prima applicazione, nel Comune di Predosa - Sede C.O.M.- Via Gramsci 25/3.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dellUnione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in sedi diverse, purché ricomprese nellambito del territorio dellUnione,previa deliberazione di indirizzo del Consiglio dellUnione.
4. Presso la sede dellUnione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
Art. 6
Denominazione
1. LUnione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di IRIDEe con lo stemma da adottare con apposito atto del Consiglio.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dellUnione, accompagnato dal presidente o suo delegato.
3. Lutilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.
Art. 7
Adesioni allUnione
1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dellUnione può accettare ladesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, allesame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lammissione ha effetto dal 1° gennaio dellanno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso listante, approvino il nuovo statuto dellUnione.
4. E data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione allUnione, di esigere dallente istante quote di partecipazione da definirsi con latto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui allart. 4 - comma 6.
Art. 8
Scioglimento dellUnione
1. LUnione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dallUnione stessa.
2. Nei casi di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dellUnione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dellente.
3. Nei casi di scioglimento il personale dellUnione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dellUnione, orginariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano in questi casi a far parte della pianta organica di questi ultimi.
Art. 9
Recesso dallUnione
1. Ogni comune partecipante allUnione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dellUnione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dellanno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Il recesso non deve recare nocumento allUnione. Alluopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino allestinzione degli stessi.
4. E consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dellUnione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti allatto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. E altresì considerata causa di recesso la mancata nomina da parte dei consigli comunali dei propri rappresentanti in seno allUnione entro il termine di cui al successivo articolo 13, 4° comma. Leventuale nomina effettuatadopo tale termine, ma prima dellefficacia del recesso di cui al precedente comma 2, non rende applicabile la presente disposizione.
Art. 10
Attività regolamentare
1. LUnione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dalla nomina del Consiglio dellUnione lo stesso approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine il Comitato Amministrativo adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi con allegata dotazione organica. Nelle more dellapprovazione il Comitato Amministrativo provvederà ad individuare, fra quelli adottati dai Comuni aderenti, i Regolamenti, ritenuti più idonei alle necessità dellUnione, cui fare riferimento.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 11
Organi dellunione
1. Sono organi dellUnione:
- il consiglio
- il presidente
- il comitato amministrativo.
CAPO I
IL CONSIGLIO
Art. 12
Status degli amministratori dellunione
1. Ai componenti il consiglio e il comitato amministrativo, nonché al presidente dellUnione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III del T.U. 18.8.2000, n. 267.
Art. 13
Composizione, elezione e durata del consiglio
1. Il consiglio dellUnione è lespressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina lindirizzo politico dellUnione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Il consiglio è composto dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante per un totale di 9 membri.Il Consiglio è presieduto dal Presidente dellUnione che rappresenta lintero consesso e detiene i poteri di convocazione e direzione dei lavori consiliari.
3.Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere, a scrutinio segreto, i due rappresentanti tra i propri componenti e tra i membri della Giunta Comunale. In tale occasione ciascun consigliere comunale può esprimere una sola preferenza.
4. Lelezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dellUnione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione allUnione del nuovo ente.
5.I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino allassunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
6.Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dellUnione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Il Consiglio dellUnione si scioglie ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dallart.141 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 con esclusione dei punti 1 e 2 del comma 1 lett.b).
Art. 14
Consiglieri
1. Sono attribuiti ai consiglieri dellUnione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dellUnione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per almeno cinque sedute, senza giustificati motivi, il presidente dellUnione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, leccessiva distanza dalla sede dellUnione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato
5. I consiglieri non residenti nellUnione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dellUnione.
Art. 15
Organizzazione del consiglio
1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3. La presidenza del consiglio compete al presidente dellUnione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.
Art. 16
Competenze del consiglio
1. Il consiglio definisce lindirizzo dellUnione, esercita il controllo politico sullamministrazione e la gestione, anche indiretta, dellUnione stessa e adotta, per lesercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.
2. Nellambito dellattività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il comitato amministrativo a riferire sullattuazione di specifici atti di indirizzo.
3. Lattività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante lesercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
4. Il consiglio, nella sua prima seduta dopo la costituzione dellUnione e, successivamente, nel caso di rinnovo contemporaneo di almeno la metà dei consigli comunali dei comuni partecipanti, procede alla elezione del presidente dellUnione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro novanta giorni, il presidente, sentito il comitato amministrativo, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica lelenco dei componenti del comitato amministrativo.
6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dellUnione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza della maggioranza dei membri del consiglio.
7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse allUnione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
8.Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune con maggior popolazione.
Art. 17
Adunanze
1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula lordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo allordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per ladozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
6. Il consiglio delibera con lintervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.
7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 18
Elezione, cessazione
1. Il Presidente deve essere eletto tra i Sindaci rappresentanti dei Comuni aderenti allUnione.
2. Lelezione del presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il presidente e il comitato amministrativo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Lapprovazione della mozione comporta la decadenza del presidente e del comitato amministrativo in carica.
Art. 19
Competenza
1. Il presidente rappresenta lUnione, convoca e presiede il consiglio ed il comitato amministrativo, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura lunità dellattività politico-amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dellamministrazione dellUnione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dellUnione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nellesercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
a) coordina e stimola lattività dei componenti il comitato amministrativo e ne mantiene lunità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
b) nellambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nellEnte. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per laccesso alla qualifica di dirigente;
c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellente;
d) nomina il segretario dellUnione ed il direttore;
e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che lindividuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sullintera attività dellUnione;
h) stabilisce gli argomenti da porre allordine del giorno del consiglio e del comitato amministrativo;
i) ha facoltà di delegare ai componenti il comitato amministrativo i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. Lattività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nellesercizio del potere di controllo;
j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario;
Art. 20
Vicepresidente
1. Il vicepresidente è il componente il comitato amministrativo che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente del comitato amministrativo più anziano.
CAPO III
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Art. 21
Composizione, nomina e cessazione
1. Il comitato amministrativo è composto dal presidente e dai Sindaci degli altri Comuni partecipanti.
2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dellente.I componenti dimissionari o cessati dallufficio per altra causa sono sostituiti dallorgano monocratico che, nel Comune interessato, sostituisce il Sindaco dimissionario o cessato dallufficio per altra causa.
3. I membri del comitato amministrativo cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.
4. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza del comitato amministrativo. Sino allelezione del nuovo presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.
Art. 22
Competenza
1. Il comitato amministrativo collabora con il presidente nel governo dellUnione per lattuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
c) ad adottare i regolamenti relativi allordinamento degli uffici e dei servizi e per laccesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, allapplicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budgets di risorse da assegnare ai servizi;
d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi
Art. 23
Funzionamento
1. Il comitato amministrativo provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
E LORGANIZZAZIONE DELLUNIONE
CAPO I
LA GESTIONE DELLUNIONE
Art. 24
Principi e criteri di gestione
1. LUnione ispira lorganizzazione degli uffici e del personale a criteri dautonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa.
2. Lattività dellamministrazione sispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni dindirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dellente, da quella di gestione che è svolta dal segretario, dal direttore e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. Lorganizzazione strutturale, indicata al secondo comma, esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e allutilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi. E diretta, altresì, a conseguire i fini istituzionali dellente secondo le norme del regolamento. E articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 25
Personale
1. LUnione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per lottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante luso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dellente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per lorganizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per lamministrazione dellUnione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
b) analisi della produttività e grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dellapparato, improntando lorganizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
CAPO II
SEGRETARIO E FUNZIONARI
Art. 26
Il segretario
1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti con contratto a tempo determinato.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellente. Sovrintende allattività dei funzionari e ne coordina lattività, con poteri di sostituzione in caso dinerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre ladozione delle misure previste dallordinamento.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.
Art. 27
Il direttore - Funzioni e nomina
1. Il presidente, previa delibera del comitato amministrativo, può nominare un direttore, con le modalità previste per la nomina di direttore generale dal D. Lgs. 267/2000 per i Comuni con dimensioni pari alla popolazione complessiva dellUnione.
2. Al direttore sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, da perseguirsi secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, dagli atti di carattere generale o specifico degli organi politici.
3. Il direttore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
A) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
B) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal presidente e dal comitato amministrativo;
C) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
D) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo al comitato amministrativo e al presidente eventuali provvedimenti in merito.
Art. 28
Responsabili di servizio
1. I responsabili dei servizi, con losservanza dei principi e criteri fissati dallordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dellUnione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, lattività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dellente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dellente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
Art. 29
Incarichi di responsabile di servizio e
contratti a tempo determinato
1. Il presidente, su proposta del direttore e sentito il comitato amministrativo, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con responsabilità gestionale revocabile in qualunque tempo.Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità e potranno essere assegnati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, previo accordo con i Comuni interessati, anche a personale dipendente dei Comuni partecipanti che riveste già tale incarico presso gli stessi.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente.
3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino leffettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.
CAPO III
I SERVIZI
Art. 30
Gestione dei servizi
1. LUnione gestisce le funzioni ed i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dellUnione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascuna funzione e per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 31
Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dellUnione
componenti di altri organi
1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dellUnione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dellUnione in società di capitali. ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dallUnione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dallincarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del presidente, quando, verificata lesistenza di cause di incompatibilità allincarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.
CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO
Art. 32
Principi generali del controllo interno
1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dellattività svolta, lente,in sintonia con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999,n.286 si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dellazione amministrativa ai principi dellordinamento finanziario e contabile;
c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nellambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
d) controllo per la valutazione del personale, per lerogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per laccertamento di eventuali responsabilità.
Art. 33
Organo di revisione dei conti
1. Lattività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dallorgano di revisione dei conti.
2. Lorgano è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dellorgano di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nellesercizio delle proprie funzioni, lorgano di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dellente, che hanno lobbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dellUnione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.
5. Lorgano di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, del comitato amministrativo. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
Art. 34
Controllo interno di regolarità contabile
1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento allandamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. Lente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con lapplicazione dei principi dettati dallordinamento.
Art. 35
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 36
Controllo per la valutazione del personale
1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione del comitato amministrativo.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conoscenza dellattività del valutato;
b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dellinteressato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica allaccertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
Art. 37
Controllo e pubblicità degli atti monocratici
1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI
DI PROGRAMMA
Art. 38
Principi generali
1. LUnione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dellazione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo lattività dellente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.
Art. 39
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione lazione integrata e coordinata dellUnione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è stipulato dal presidente.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui allart. 34, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA DEL UNIONE
Art. 40
Associazionismo e partecipazione
1. Gli organi dellUnione si avvalgono, per lamministrazione dellente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per lesercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. LUnione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. LUnione, nel procedimento relativo alladozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati allatto da emanarsi.
Art. 41
Istanze e petizioni
1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti lattività dellamministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare allattività dellUnione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per lesame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 42
Proposte di atti amministrativi
1. Gli elettori dei comuni facenti parte delunione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente allUnione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dallorgano competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.
CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 43
Accesso
1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dallentrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dellUnione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dellUnione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dellamministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dellintervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e lamministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina altresì listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E in ogni caso fatta salva la facoltà per lamministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.
Art. 44
Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti dellamministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dalla Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e limparzialità dellamministrazione.
2. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. LUnione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quantaltro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 45
Statuto
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento dellUnione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. E ammessa liniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente allUnione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Art. 46
Regolamenti
1. LUnione emana regolamenti:
a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 47
Adeguamento delle fonti normative
a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per lautonomia normativa dellUnione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.
3. I regolamenti, soggetti al controllo necessario di legittimità, diventano esecutivi se entro 30 giorni dalla loro trasmissione il Comitato Regionale di Controllo non trasmetta allUnione un provvedimento motivato di annullamento. I Regolamenti diventano comunque esecutivi qualora prima del decorso dello stesso termine il Comitato Regionale di Controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità. I regolamenti non soggetti a controllo necessario e non sottoposti a controllo eventuale diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza i regolamenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 48
Disposizioni finali e transitorie
1. In attesa che venga data piena attuazione degli adempimenti previsti dal presente statuto ed in particolare di quelli previsti dallart. 2, il comitato amministrativo potrà disporre, con apposito atto, che le funzioni ed i servizi generali di amministrazione siano svolti da personale dipendente dei Comuni partecipanti, dietro corrispettivo previsto nelle forme di legge qualora la prestazione di lavoro sia svolta al di fuori del normale orario di servizio. In caso contrario lUnione dovrà rimborsare al Comune di provenienza la quota di stipendio correlata al numero di ore lavorative prestate dal predetto personale dipendente.