ANNUNCI LEGALI
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Comune di Murazzano (Cuneo)Avviso di avvio del procedimento
Comune di San Mauro TorineseAvviso di avvio della procedura
Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - CuneoComunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Progetto ampliamento giardino comunale nel concentrico
Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - CuneoComunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Comune di Cervasca - Realizzazione svincolo S.P. 23 - a valle abitato Capoluogo - Rio Mortesino - Richiesta autorizzazione
Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - CuneoComunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Rete Gas Italia S.p.A. - Richiesta nulla osta per manutenzione straordinaria sullesistente attraversamento del T. Mellea ubicato nei comuni di Monticello e S. Vittoria dAlba
Regione Piemonte - Settore IstruzioneL.R. 49/85 art. 7 Contributi straordinari a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per i servizi di assistenza scolastica
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Borgo dAle (Vercelli)Pubblicazione articoli dello Statuto comunale modificati con deliberazione C.C. n. 31 del 3/8/2001
Comune di Borgoratto Alessandrino (Alessandria)Modifiche allo Statuto Comunale apportate con deliberazione n. 4 Consiglio Comunale del 25.6.2001
Comune di Frascaro (Alessandria)Modifiche allo Statuto comunale
Comune di Lanzo Torinese (Torino)Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2001
Comune di Pietra Marazzi (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Pino Torinese (Torino)Approvato con D. C.C. n. 19 del 3/5/2000 e con D. C.C. n. 27 del 16/5/2000 - Modificato con D. C.C. nn.: 73 del 21/12/2000 - 36 del 11/7/2001
ALTRI ANNUNCI
Azienda ospedaliera Maggiore della Carità - NovaraEstratto di avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà dellAzienda Ospedaliera - Denominati Podere Cascinazza siti in Comune di Biandrate (NO)
Commissione assegnazione alloggi - TorinoAvviso - Pubblicazione graduatoria definitiva Comune di Cuorgnè
Comune di AstiDeliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 12.9.2001 divenuta esecutiva il 25.9.2001. Piano Particolareggiato finalizzato al riuso dellarea e dei fabbricati denominati Ex Saffa siti in Asti, Corso Ivrea angolo Corso Torino - Approvazione Progetto Definitivo
Comune di Borgosesia (Vercelli)Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.7.2001 - D.Lvo 285/19292 - DPR 495/1992 - L.R. 86/1996. Spostamento sede strada comunale in Reg. Fenera Annunziata - Declassazione di tratto di strada comunale identificato al foglio di mappa n. 75, particella n. 310 e sua alienazione - Provvedimenti conseguenziali
Comune di Bra (Cuneo)Ordinanza n. 482 del 27/9/2001 - Occupazione temporanea e durgenza degli immobili necessari per lampliamento di tratto di Strada Gerbido
Comune di Bra (Cuneo)Ordinanza n. 483 del 27/9/2001 - Occupazione temporanea e durgenza degli immobili necessari per la realizzazione del percorso pedonale in strada San Michele
Comune di Cavaglià (Biella)Estratto avviso asta pubblica per vendita terreno
Comune di Melazzo (Alessandria)Classificazione strade
Comune di Mombaldone (Asti)Deliberazione del Consiglio comunale 18 del 26 luglio 2001. Proposta di classificazione della strada vicinale S. Ambrogio fra le strade comunali
Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell11.9.2001 ad oggetto: Regolamento edilizio comunale: modifica deliberazione consiliare n. 44 in data 27.11.2000"
Comune di Oleggio (Novara)Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 6.9.2001 - Approvazione Piano per lEdilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Via S. Stefano
Comune di Pinerolo (Torino)Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 23 ottobre 2000, esecutiva in data 5 novembre 2000 - Variante al piano di recupero Ex Foro Boario in zona RU 6.2 del P.R.G.C. - Approvazione
Comune di Pinerolo (Torino)Espropriazione di immobile occorso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona de 3.1 del P.R.G.C. - 1° stralcio funzionale
Comune di Roure (Torino)Estratto della deliberazione C.C. n. 9 del 25.5.2001 esecutiva ai termini di legge, avente ad oggetto: Permuta di terreno presso la località Vignal
Comune di San Michele Mondovì (Cuneo)Avviso di deposito atti procedimento espropriativo
Comune di TorinoAvviso di pubblicazione e deposito elaborati variante parziale al P.R.G. ai sensi dellart. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
Comune di TorinoAvviso - Procedura espropriativa degli immobili siti tra le vie Breglio e Belgirate e destinati a lavori di completamento per lattraversamento della Spina Reale
Comune di Trofarello (Torino)Decreto n. 89 del 1.10.2001 - Decreto di proroga delloccupazione durgenza, disposta con Decreto-ordinanza n. 74 del 4.8.1997, in favore del Comune di Trofarello, delle aree destinate allampliamento della zona industriale Vadò e per la realizzazione delle relative infrastrutture per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo - PIS - oggetto delllAccordo di Programma del 9.6.1997 promosso dalla Regione Piemonte ed occupazione durgenza delle aree interessate dai lavori di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 193 del 18.7.1997
ENEL Distribuzione - AlessandriaAvviso
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - TorinoAvviso ad opponendum
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - TorinoAvviso ad opponendum
ANNUNCI LEGALI
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Comune di Murazzano (Cuneo)
Avviso di avvio del procedimento
Ai sensi dellArt. 5, comma 7, della Direttiva Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, approvata con delibera della G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, si rende noto che in data 1.10.2001 è stato avviato il procedimento finalizzato allapprovazione dellAccordo di Programma tra i Comuni di Murazzano, Paroldo, Gottasecca, Alba, la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo, per la realizzazione di opere infrastrutturali inserite nel programma di interventi del Patto Territoriale Valle Bormida Alta Langa:
Restauro e risanamento conservativo torre e mulino a vento,
Realizzazione del museo etnografico delle pecora,
Realizzazione riqualificazione turistico - ambientale del territorio.
Murazzano, 2 ottobre 2001
Il Responsabile del Procedimento
Francesco La Spina
Comune di San Mauro Torinese (Torino)
Avviso di avvio della procedura
Si rende noto che
La proposta di Zonizzazione Acustica della Città di San Mauro Torinese, redatta ai sensi e per gli effetti della legge Regionale 20/10/2000 n. 52, è a disposizione presso il Settore Urbanistica - Edilizia Privata, con sede presso il palazzo Municipale, Via Martiri della Libertà 150.
Entro 120 giorni dallavvio della procedura e precisamente entro e non oltre il 28 febbraio 2002, possono essere avanzate proposte ed osservazioni in merito.
Per ogni eventuale informazione si invita a contattare il geom. Marcello Comollo al n. 011/8217705 o ad inviare e-mail allindirizzo: comsamauro_urbanistica@yahoo.it.
San Mauro Torinese, 21 ottobre 2001
Il Responsabile del Settore Urbanistica
Giuseppe Enrico
Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Progetto ampliamento giardino comunale nel concentrico
Data di avvio: 4/9/2001
N. di protocollo dellistanza: 28944
Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.
Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Cuomo
Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -
Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.
Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo
Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Comune di Cervasca - Realizzazione svincolo S.P. 23 - a valle abitato Capoluogo - Rio Mortesino - Richiesta autorizzazione
Data di avvio: 14/9/2001
N. di protocollo dellistanza: 30259
Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.
Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo
Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo
Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -
Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: gg. 15 dalla pubblicazione sul B.U.R.
Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo
Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Rete Gas Italia S.p.A. - Richiesta nulla osta per manutenzione straordinaria sullesistente attraversamento del T. Mellea ubicato nei comuni di Monticello e S. Vittoria dAlba
Data di avvio: 24/9/2001
N. di protocollo dellistanza: 31603
Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90
Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo
Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -
Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.
Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo
Regione Piemonte - Settore Istruzione
L.R. 49/85 art. 7 Contributi straordinari a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per i servizi di assistenza scolastica
Data di avvio del procedimento: settembre 2001.
Termine massimo per la conclusione del procedimento: 31.12.2001.
Il responsabile del provvedimento finale è il Direttore regionale: Dott.ssa Rita Marchiori.
Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sigg. Amerio Enza (0114324393), Formento Aurora (0114323511), Giai Marilena (0114324395), Longhitano Alfio (0114324404), Pezzana Paola (0114323975), Testa Maria Eugenia (0114322475).
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Assistenza Scolastica, Settore Istruzione, Via Meucci, 1 - 1° Piano - Torino.
Il Dirigente del Settore Istruzione
Maria Luigia Gioria
N. PROV ENTE Codice Fascia
1 TO Comune di Beinasco B
2 TO Comune di Carmagnola B
3 TO Comune di Chivasso B
4 TO Comune di Forno Canavese B
5 TO Comune di Rivalta di Torino B
6 TO Comune di San Mauro B
7 TO Comune di Torino B
8 VC Comune di Cellio B
9 VC Comune di Gattinara B
10 NO Comune di Borgomanero B
11 NO Comune di Trecate B
12 CN Comune di Priocca B
13 AL Comune di Alessandria B
14 AL Comune di Murisengo B
15 AL Comune di Oviglio B
16 CN Comune di Cuneo B
17 CN Comune di Savigliano B
18 TO Comune di Alpignano E
19 TO Comune di Beinasco E
20 TO Comune di Bollengo E
21 TO C.I.M. Consorzio Intercomunale Mappano E
22 TO Comune di Cambiano E
23 TO Comune di Carmagnola E
24 TO Comune di Chivasso E
25 TO Comune di Collegno E
26 TO Comune di Druento E
27 TO Comune di Grugliasco E
28 TO Comune di Ivrea E
29 TO Comune di Rivalta di Torino E
30 TO Comune di San Mauro Torinese E
31 TO Comune di Settimo Torinese E
32 TO Comune di Torino E
33 TO Comune di Trofarello E
34 TO Comune di Venaria Reale E
35 TO Comune di Volpiano E
36 VC Comune di Crescentino E
37 VC Comune di Valduggia E
38 VC Comune di Vercelli E
39 BI C.M. Bassa Valle Cervo - Andorno Micca E
40 BI Comune di Candelo E
41 NO Comune di Arona E
42 NO Comune di Borgomanero E
43 NO Comune di Carpignano Sesia E
44 NO Comune di Ghemme E
45 NO Comune di Gozzano E
46 NO Comune di Lesa E
47 NO Comune di Novara E
48 NO Comune di Oleggio E
49 NO Comune di Romagnano Sesia E
50 NO Comune di Varallo Pombia E
51 CN Comune di Bra E
52 CN Comune di Centallo E
53 CN Comune di Cuneo E
54 CN Comune di Mondovì E
55 CN Comune di Racconigi E
56 AL Comune di Alessandria E
57 AL Comune di Casale Monferrato E
58 AL Comune di Tortona E
N. PROV ENTE Codice Fascia
59 AL Comune di Valenza E
60 CN C.M. Valle Maira C
61 TO Comune di Caluso D
62 NO Comune di Arona D
63 CN Comune di Ceva D
64 VB Comune di Baceno D
65 TO C.I.M. Consorzio Intercomunale Mappano F1 Fascia A
66 TO C.I.S.A. Consorzio Intercomunale S.A. Carmagnola F1 Fascia A
67 TO C.I.S.S. Consorzio Intercomunale S.S. Pinerolo F1 Fascia A
68 TO C.M. Val Chisone e Germanasca F1 Fascia A
69 TO Comune di Arignano F1 Fascia A
70 TO Comune di Caselette F1 Fascia A
71 TO Comune di Favria F1 Fascia A
72 TO Comune di Fiano F1 Fascia A
73 TO Comune di Loranzè F1 Fascia A
74 TO Comune di Mathi F1 Fascia A
75 TO Comune di Pecetto Torinese F1 Fascia A
76 TO Comune di Pont Canavese F1 Fascia A
77 NO Comune di Caltignaga F1 Fascia A
78 NO Comune di Casalino F1 Fascia A
79 NO Comune di Comignago F1 Fascia A
80 NO Comune di Cureggio F1 Fascia A
81 NO Comune di Gattico F1 Fascia A
82 NO Comune di Granozzo con Monticello F1 Fascia A
83 NO Comune di Paruzzaro F1 Fascia A
84 NO Comune di Recetto F1 Fascia A
85 NO Comune di San Pietro Mosezzo F1 Fascia A
86 CN C.M. Valli Mongia (Cevetta e Langa Cebana) Ceva F1 Fascia A
87 CN Comune di Baldissero dAlba F1 Fascia A
88 CN Comune di Barbaresco F1 Fascia A
89 CN Comune di Beinette F1 Fascia A
90 CN Comune di Bene Vagienna F1 Fascia A
91 CN Comune di Brossasco F1 Fascia A
92 CN Comune di Cervere F1 Fascia A
93 CN Comune di Costigliole Saluzzo F1 Fascia A
94 CN Comune di Envie F1 Fascia A
95 CN Comune di Farigliano F1 Fascia A
96 CN Comune di Genola F1 Fascia A
97 CN Comune di Govone F1 Fascia A
98 CN Comune di Grinzane Cavour F1 Fascia A
99 CN Comune di Guarene F1 Fascia A
100 CN Comune di Lagnasco F1 Fascia A
101 CN Comune di La Morra F1 Fascia A
102 CN Comune di Lequio Tanaro F1 Fascia A
103 CN Comune di Magliano Alpi F1 Fascia A
104 CN Comune di Manta F1 Fascia A
105 CN Comune di Marene F1 Fascia A
106 CN Comune di Monchiero F1 Fascia A
107 CN Comune di Monforte dAlba F1 Fascia A
108 CN Comune di Montà F1 Fascia A
109 CN Comune di Montaldo di Mondovì F1 Fascia A
110 CN Comune di Montanera F1 Fascia A
111 CN Comune di Morozzo F1 Fascia A
112 CN Comune di Narzole F1 Fascia A
113 CN Comune di Neive F1 Fascia A
114 CN Comune di Niella Tanaro F1 Fascia A
115 CN Comune di Novello F1 Fascia A
116 CN Comune di Paesana F1 Fascia A
N. PROV ENTE Codice Fascia
117 CN Comune di Pianfei F1 Fascia A
118 CN Comune di Piasco F1 Fascia A
119 CN Comune di Piobesi dAlba F1 Fascia A
120 CN Comune di Revello F1 Fascia A
121 CN Comune di Rocca Cigliè F1 Fascia A
122 CN Comune di Roccasparvera F1 Fascia A
123 CN Comune di Roddi F1 Fascia A
124 CN Comune di Salmour F1 Fascia A
125 CN Comune di San Michele Mondovì F1 Fascia A
126 CN Comune di Sanfront F1 Fascia A
127 CN Comune di SantAlbano Stura F1 Fascia A
128 CN Comune di Santo Stefano Roero F1 Fascia A
129 CN Comune di Sommariva Perno F1 Fascia A
130 CN Comune di Tarantasca F1 Fascia A
131 CN Comune di Torre Mondovì F1 Fascia A
132 CN Comune di Trinità F1 Fascia A
133 CN Comune di Valdieri F1 Fascia A
134 CN Comune di Vernante F1 Fascia A
135 CN Comune di Villar San Costanzo F1 Fascia A
136 AT C.I.S.A. - Asti Sud - Nizza Monferrato F1 Fascia A
137 AT Comune di Portacomaro F1 Fascia A
138 AL Comune di Coniolo F1 Fascia A
139 AL Comune di Gavi F1 Fascia A
140 AL Comune di Pasturana F1 Fascia A
141 AL Comune di Sale F1 Fascia A
142 AL Comune di San Salvatore Monferrato F1 Fascia A
143 AL Comune di Stazzano F1 Fascia A
144 AL Comune di Valmacca F1 Fascia A
145 VB C.I.S.S. Ossola - Pallanzeno F1 Fascia A
146 VB C.S.S. del Verbano - Verbania F1 Fascia A
147 TO Comune di San Germano Chisone F2 Fascia A
148 AL Comune di Cassine F2 Fascia A
149 TO Comune di Borgone di Susa F3 Fascia A
150 TO Comune di Macello F3 Fascia A
151 TO Comune di San Pietro Val Lemina F3 Fascia A
152 CN Comune di Bene Vagienna F3 Fascia A
153 CN Comune di Lisio F3 Fascia A
154 CN Comune di Rocca Cigliè F3 Fascia A
155 AT Comune di Calliano F3 Fascia A
156 AT Comune di Portacomaro F3 Fascia A
157 TO Comune di Avigliana F1 Fascia B
158 TO Comune di Caluso F1 Fascia B
159 TO Comune di Cambiano F1 Fascia B
160 TO Comune di Candiolo F1 Fascia B
161 TO Comune di Caselle Torinese F1 Fascia B
162 TO Comune di Cumiana F1 Fascia B
163 TO Comune di Cuorgnè F1 Fascia B
164 TO Comune di Nole F1 Fascia B
165 TO Comune di Pino Torinese F1 Fascia B
166 TO Comune di Poirino F1 Fascia B
167 TO Comune di San Mauro Torinese F1 Fascia B
168 TO Comune di Trofarello F1 Fascia B
169 VC Comune di Crescentino F1 Fascia B
170 NO Comune di Borgomanero F1 Fascia B
171 NO Comune di Gozzano F1 Fascia B
172 NO Comune di Oleggio F1 Fascia B
173 CN Comune di Barge F1 Fascia B
174 CN Comune di Boves F1 Fascia B
N. PROV ENTE Codice Fascia
175 CN Comune di Canale F1 Fascia B
176 CN Comune di Cavallermaggiore F1 Fascia B
177 CN Comune di Centallo F1 Fascia B
178 CN Comune di Racconigi F1 Fascia B
179 CN Comune di Saluzzo F1 Fascia B
180 CN Comune di Savigliano F1 Fascia B
181 CN Comune di Verzuolo F1 Fascia B
182 CN Comune di Villanova Mondovi F1 Fascia B
183 AL Comune di Arquata Scrivia F1 Fascia B
184 TO Comune di Cambiano F2 Fascia B
185 TO Comune di Trofarello F2 Fascia B
186 VC Comune di Crescentino F2 Fascia B
187 VC Comune di Gattinara F2 Fascia B
188 CN Comune di Verzuolo F2 Fascia B
189 TO Comune di Beinasco F3 Fascia B
190 TO Comune di Avigliana F3 Fascia B
191 TO Comune di Cavour F3 Fascia B
192 TO Comune di Nole F3 Fascia B
193 TO Comune di Piossasco F3 Fascia B
194 NO Comune di Oleggio F3 Fascia B
195 TO Comune di Chieri F1 Fascia C
196 TO Comune di Collegno F1 Fascia C
197 TO Comune di Ivrea F1 Fascia C
198 TO Comune di Moncalieri F1 Fascia C
199 VC Comune di Vercelli F1 Fascia C
200 NO Comune di Novara F1 Fascia C
201 CN Comune di Cuneo F1 Fascia C
202 CN Comune di Fossano F1 Fascia C
203 CN Comune di Mondovì F1 Fascia C
204 AL Comune di Alessandria F1 Fascia C
205 AL Comune di Casale Monferrato F1 Fascia C
206 AL Comune di Novi Ligure F1 Fascia C
207 AL Comune di Tortona F1 Fascia C
208 TO Comune di Moncalieri F2 Fascia C
209 CN Comune di Cuneo F2 Fascia C
210 TO Comune di Carmagnola F3 Fascia C
211 TO Comune di Chivasso F3 Fascia C
212 TO Comune di Collegno F3 Fascia C
213 TO Comune di Rivoli F3 Fascia C
214 TO Comune di Torino F3 Fascia C
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Borgo dAle (Vercelli)
Pubblicazione articoli dello Statuto comunale modificati con deliberazione C.C. n. 31 del 3/8/2001
Art. 18
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 4 assessori.
2. E prevista la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. I membri esterni non possono superare la metà dei componenti la Giunta.
Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni comunali sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta privata. Le sedute della Giunta comunale non sono aperte al pubblico.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.
Art. 28
Attribuzioni gestionali
1. Al segretario comunale compete ladozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizioni di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
g) verifica della efficacia e dellefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
h) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali dincasso;
l) può redigere atti notarili nellinteresse del Comune.
Comune di Borgoratto Alessandrino (Alessandria)
Modifiche allo Statuto Comunale apportate con deliberazione n. 4 Consiglio Comunale del 25.6.2001
Il nuovo testo degli articoli 5/16/17/18/19 risulta il seguente:
Art. 5
Albo Pretorio
1) La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2) La pubblicazione deve garantire laccessibilità lintegralità e la facilità di lettura.
3) Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al 1º comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
4) Al fine di garantire a tutti i cittadini uninformazione adeguata dellattività svolta nel Comune, nel regolamento possono essere previste forme diverse di pubblicità.
5) Le determinazioni dirigenziali e dei Responsabili di Servizio non sono assoggettate a pubblicazione, non gravando per legge tale obbligo.
Art. 16
La Giunta - Nomina e Presidenza
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro Assessori compreso il Vice-sindaco. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, dellavvenuta nomina degli Assessori.
Art. 17
Composizione - Criteri - Requisiti
1) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di tre. Il ViceSindaco deve essere comunque nominato tra i Consiglieri. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.
Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
2) Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
3) La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
Art. 18
Cessazione dalla carica di assessore
1) Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
2) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallUfficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.
Art. 19
Funzionamento della giunta
1) Lattività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2) La giunta è convocata dal Sindaco che fissa lordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3) Il Sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Comune di Frascaro (Alessandria)
Modifiche allo Statuto comunale
Deliberazione n. 11 del Consiglio Comunale del 6/6/2001.
Integrazione articolo 19, che consta di n. 2 (due) commi, con un terzo coma del seguente tenore:
Art. 19
3. Agli assessori, ai sensi dellart. 82, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (T.U.E.L.) può essere corrisposta, in luogo del gettone di presenza, lindennità di funzione nella misura stabilita dalla Legge.
Deliberazione n. 18 del Consiglio comunale del 29.6.2001
Il nuovo testo dellarticolo 5 risulta il seguente:
Art. 5
Albo Pretorio
1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al 1º comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne cartifica lavvenuta pubblicazione.
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini uninformazione adeguata dellattività svolta dal Comune, nel regolamento possono essere previste forme diverse di pubblicità.
5. Le determinazioni dirigenziali e/o dei Responsabili di servizio non sono assoggettate a pubblicazione, non gravando per legge tale obbligo.
Comune di Lanzo Torinese (Torino)
Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2001
INDICE
ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 2 - FINALITA
ART. 3 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI
ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
ART. 5 - ALBO PRETORIO
ART. 6 - STEMMA E GONFALONE
PARTE I -
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I -
Organi di governo
ART. 7 - ORGANI DI GOVERNO
ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE
ART. 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
ART. 10 - SESSIONI DEL CONSIGLIO
ART. 11 - COMMISSIONI
ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
ART. 13 - CONSIGLIERI
ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
ART. 15 - PUBBLICITA DELLE SPESE ELETTORALI
ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI
ART. 17 - ORGANISMI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA
ART. 18 - GIUNTA COMUNALE - NOMINA E PREROGATIVE
ART. 19 - COMPOSIZIONE
ART. 20 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 21 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
ART. 22 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - MODALITA E PROCEDURE
ART. 23 - SINDACO
ART. 24 - GIURAMENTO DEL SINDACO
ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
ART. 26 - RAPPRESENTANZA DELLENTE
ART. 27 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
ART. 28 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
ART. 29 - ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
ART. 30 - VICE SINDACO
ART. 31 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO
ART. 32 - MOZIONI DI SFIDUCIA
TITOLO II -
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I -
Organizzazione degli Uffici e Personale
ART. 33 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI
ART. 34 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
ART. 35 - PERSONALE
ART. 36 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 37 - INCARICHI A CONTRATTO
ART. 38 - COLLABORAZIONI ESTERNE
CAPO II -
Segretario Comunale
ART. 39 - STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI
ART. 40 - VICE SEGRETARIO
CAPO III -
Direttore Generale
ART. 41 - DIRETTORE GENERALE
TITOLO III -
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 42 - FORME DI GESTIONE
ART. 43 - GESTIONE IN ECONOMIA
ART. 44 - AZIENDA SPECIALE
ART. 45 - ISTITUZIONE
ART. 46 - REVOCA E NOMINA IN SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI
ART. 47 - SOCIETA PER AZIONI O A RESPONSABILITA LIMITATA
ART. 48 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
TITOLO IV -
FINANZA E CONTABILITA
ART. 49 - ORDINAMENTO
ART. 50 - ATTIVITA FINANZIARIA DEL COMUNE
ART. 51 - CONTABILITA COMUNALE - IL BILANCIO
ART. 52 - CONTABILITA COMUNALE : IL CONTO CONSUNTIVO
ART. 53 - ATTIVITA CONTRATTUALE
ART. 54 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO
ART. 55 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 56 - CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA CONTABILE
ART. 57 - CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 58 - CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
ART. 59 - LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO
ART. 60 - CONTROLLO E PUBBLICITA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI MONOCRATICI
ART. 61 - TESORERIA
PARTE II -
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I -
FORME ASSOCIATIVE
CAPO I -
Forme Associative
ART. 62 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
ART. 63 - CONVENZIONI
ART. 64 - CONSORZI
ART. 65 - UNIONE DI COMUNI
ART. 66 - ACCORDI DI PROGRAMMA
TITOLO II -
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 67 - PARTECIPAZIONE
CAPO I -
Procedimento amministrativo
ART. 68 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
ART. 69 - ISTANZE
ART. 70 - PETIZIONI
ART. 71 - PROPOSTE
CAPO II -
Associazionismo e partecipazione
ART. 72 - PRINCIPI GENERALI SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
ART. 73 - ASSOCIAZIONI
ART. 74 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
ART. 75 - INCENTIVAZIONE
ART. 76 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
CAPO III -
Referendum
ART. 77 - REFERENDUM
ART. 78 - EFFETTI DEL REFERENDUM
CAPO IV -
Accesso ed informazione
ART. 79 - DIRITTO DI ACCESSO
ART. 80 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART. 81 - NOTIZIARIO DEL COMUNE
CAPO V - Difensore Civico
ART. 82 - DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA
TITOLO III -
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 83 - STATUTO
ART. 84 - REGOLAMENTI
ART. 85 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
ART. 86 - NORME ABROGATE
ART. 87 - NORME TRANSITORIE E FINALI.
Elementi costitutivi
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Lanzo Torinese, decorato con medaglia dargento al Valor Militare, è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato e del presente Statuto.
Art. 2
Finalità
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune tutela la salute dei cittadini e promuove lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla comunità una qualità di vita sempre più alta, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e ne promuove la cultura.
3. Il Comune riconosce e sostiene la famiglia come soggetto istituzionale, a norma dellart. 29 della Costituzione e orienta a tal fine le politiche sociali, economiche e di organizzazione dei servizi.
4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali; tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico; favorisce lo sport, il turismo e laggregazione sociale e giovanile.
5. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
Art. 3
Rapporti con gli altri enti territoriali
1. Il criterio che individua la sfera di governo assegnata al Comune è costituito dallambito territoriale di competenza.
2. I rapporti con i Comuni, la Comunità Montana, lA.S.L. territorialmente competente, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il Comune di Lanzo Torinese appartiene alla provincia di Torino ed è situato nel suo quadrante nord-occidentale, allimbocco delle Valli omonime. Per quanto concerne gli elementi caratteristici di zona si trova sia nellambito della Comunità Montana, di cui costituisce il centro di maggiore importanza, che in quello dellA.S.L. territorialmente competente. Lanzo per la sua collocazione territoriale, alla confluenza del Tesso con la Stura per limportante ruolo che da sempre svolge, è il naturale capoluogo delle Valli.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 10,37 e confina con i Comuni di Germagnano, Coassolo, Balangero, Monastero di Lanzo, Pessinetto e Cafasse. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Centro Storico in Via San Giovanni Bosco n. 33.
3. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti regioni: Margaula, Colombaro, Brecco, Ovairo, Praile, Momello, Loreto, Cates, Oviglia, Fua, Grange, Monte Basso, Santa Lucia, Eremo, storicamente riconosciute dalla comunità.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Sindaco individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Lanzo Torinese e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale, decorato con medaglia dargento al valor militare concessa con D.P.R. del 10.5.1976 per il valido contributo apportato per la Liberazione della Patria nel quadro della lotta di Resistenza, e nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli possono essere concessi dalla Giunta Comunale.
Parte I -
Ordinamento strutturale
Titolo I
Organi di Governo
Art. 7
Organi di Governo
1. Sono organi di governo del Comune:
- il Consiglio
- la Giunta
- il Sindaco.
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determinando lindirizzo ed esercitando il controllo politico-amministrativo, rappresenta lintera comunità.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 9
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e dai criteri indicati nel presente statuto, con le modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.
4. Gli atti fondamentali devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni del Consiglio
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per lapprovazione del bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula lordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al comma 3, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono assolte dal Vice Sindaco.
Art. 11
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima. E consentita la delega.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni delle Commissioni.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti.
Art. 12
Attribuzioni delle Commissioni
1. Compito principale delle Commissioni permanenti è lesame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dellorgano stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee o speciali è lesame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale.
3. Il Regolamento disciplina, almeno, lesercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del presidente della Commissione;
- le procedure per lesame e lapprofondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;
- forme per lesternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 13
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Ciascun Consigliere, per assicurare la massima trasparenza, deve presentare copia dellultima dichiarazione dei redditi posseduta allinizio ed alla fine del mandato.
Art. 15
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati o le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre, contestualmente alla presentazione delle candidature, un bilancio preventivo delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere.
2. Allo stesso fine, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati o le liste, devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.
Art. 16
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, designando il capogruppo e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppi sono individuati nei Consiglieri, esterni alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 17
Organismi collegiali - Pari opportunità
1. Nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi. Un apposito organismo redige piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra uomo e donna e formula proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.
Art. 18
Giunta Comunale - Nomina e prerogative
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva allelezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di incompatibilità nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.
3. In caso di dimissioni di uno o più Assessori il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 19
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a 6 (sei) Assessori.
2. Due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. Linesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori esterni ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita lattività di controllo.
5. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.
Art. 20
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Art. 21
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dellart. 107, commi 1° e 2° del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento, collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E altresì di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 22
Deliberazioni degli organi collegiali
- Modalità e procedure
1. Gli Organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, non leggibili o nulle non si computano nel numero dei votanti.
4. Nel caso di parità di voti, il Sindaco può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
5. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.
6. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad essa spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.
7. Per lapprovazione dei Regolamenti e relative modificazioni, per lapprovazione del Bilancio di previsione e relative variazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
8. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
9. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e/o apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta privata.
10. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
11. Il Segretario Comunale ed i membri della Giunta non partecipano alle sedute, quando si trovano in uno dei casi di incompatibilità.
12. I verbali di deliberazione delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
13. I verbali delle deliberazioni della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
14. I verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario delle medesime.
Art. 23
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili dei Settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali nonché allesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statati o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 24
Giuramento del Sindaco
1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 25
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è organo responsabile dellAmministrazione del Comune.
In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i comizi per i referendum;
d) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nellapposito albo;
e) attribuisce e revoca, previa deliberazione di Giunta, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale;
f) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che lindividuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
g) nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, recependo nellatto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;
h) nellambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabili di settore, tenuto conto delle professionalità esistenti nellente. Nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura di posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per laccesso alla qualifica;
i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
j) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nellambito dei criteri indicati dalla Regione. Dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
k) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
l) partecipa alla conferenza dei capigruppo.
Art. 26
Rappresentanza dellEnte
1. Il Sindaco è il legale rappresentante dellEnte.
2. Lesercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Direttore Generale, se nominato o a ciascun responsabile di settore in base ad una delega del Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale ovvero speciale, per il compimento di uno specifico atto.
4. La delega può avere per oggetto il compimento dei seguenti atti:
- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni con altri Enti Locali per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
Art. 27
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli Uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa lEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 28
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a) convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre allordine del giorno;
b) riceve le dimissioni degli Assessori;
c) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. Lattività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nellesercizio del potere di controllo;
d) autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Comunale;
e) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dellente.
Art. 29
Attribuzioni quale ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dellart. 54 del Testo Unico, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale Elettorale, attribuitegli ai sensi dellart. 26 della legge 340/2000, al Segretario Comunale o a un funzionario del Comune; la delega deve essere approvata dal prefetto.
3. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
4. Le ordinanze di cui al comma 3 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allalbo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
5. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 4.
6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
Art. 30
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è lAssessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco; sostituisce il Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, assenza, decadenza o decesso. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo lordine di anzianità anagrafica.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 31
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dallAssessore più Anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.
4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 32
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Lapprovazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Titolo II -
Organi burocratici ed uffici
Capo I
Organizzazione degli uffici e personale
Art. 33
Principi e criteri generali
1. Lorganizzazione degli uffici e del personale del comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa.
2. Lattività dellamministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dellente, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili di Settore, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.
3. Ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dellente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico- amministrativi ricevuti. Nellemanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dellente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con lacquisizione del conforme parere del Responsabile di settore.
Art. 34
Sicurezza e salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e s.m.i..
Art. 35
Personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale.
3. Il comune promuove laggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standars di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
4. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso lutilizzo razionale delle risorse umane e con lopportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
5. Il regolamento di organizzazione disciplina, conformemente ai principi stabiliti dalla legge, le materie enumerate dallart. 89 del Testo Unico.
Art. 36
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili di Settore sono individuati nel regolamento di organizzazione, che ne prevede i compiti e le funzioni nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di lavoro del comparto.
Art. 37
Incarichi a contratto
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dellarea direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 38
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni allAmministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Capo II
Segretario Comunale
Art. 39
Stato giuridico, trattamento economico e funzioni
del Segretario comunale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dellente in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dellart. 108, il sindaco abbia nominato il direttore. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui allart. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui lente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali lente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
e) esercita le funzioni di direttore generale nellipotesi prevista dallart. 108, comma 4.
Art. 40
Vicesegretario
1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea idonea alla partecipazione ai concorsi per segretari comunali, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dellufficio.
Capo III
Direttore generale
Art. 41
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale soprintende alle gestioni dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni assegnate. Compete in particolare al direttore generale:
- la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dallart. 197, comma 2, lett. a) del Testo Unico;
- la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi o se scelto dallAmministrazione del P.E.G. previsto dallart. 169 del citato Testo Unico.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
4. Le funzioni del Direttore generale sono quelle previste dalla legge, dai Regolamenti e dal Decreto Sindacale di nomina.
Titolo III
Servizi Pubblici Comunali
Art. 42
Forme di gestione
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi che si debbono gestire in forma impreditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale comunale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero consorzio.
5. Nellorganizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 43
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono, tra laltro, individuare lunità organizzativa responsabile del servizio.
Art. 44
Azienda speciale
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallapposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione.
3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, nel caso in cui lAzienda sia costituita dal solo Comune di Lanzo, mentre saranno nominati dallAssemblea dellAzienda Speciale Consortile, nel caso in cui dellAzienda facciano parte anche altri Comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private.
Art. 45
Istituzione
1. Listituzione è un organismo strumentale del Comune per lesercizio di determinati servizi sociali che senza rilevanza imprenditoriale, costituito dal Consiglio Comunale.
2. Listituzione è dotata di autonomia gestionale. Ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha lobbligo del pareggio del bilancio che persegue attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. Per ciascuna Istituzione il Sindaco nomina un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da sei membri, di cui almeno due devono essere fruitori del servizio sociale gestito dallIstituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dellistituzione stessa.
5. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dellistituzione provvedendo tra laltro ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dellistituzione, a nominare nella sue prima riunione il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente e il Direttore amministrativo sono nominati dal Sindaco. Il Presidente ha la rappresentanza legale dellIstituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dispone per lattuazione delle deliberazioni. Al Direttore compete la gestione dellistituzione; in particolare degli uffici e cura, sotto la vigilanza e lindirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.
7. Listituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dellattività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e privati.
8. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dellistituzione.
Art. 46
Revoca e nomina in surroga degli amministratori
delle aziende e delle istituzioni
1. Il sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle istituzioni e, contemporaneamente, nomina i successori.
2. Le dimissioni del Presidente dellAzienda e dellistituzione o di oltre metà dei Membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dellintero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
3. Per assicurare il migliore rapporto e collegamento tra il Consiglio Comunale ed i suoi rappresentanti, questi sono tenuti ad inviare, una volta allanno o quando il Sindaco ne faccia richiesta, una relazione sullattività svolta.
4. Gli Amministratori di cui al 1° comma potranno, altresì, essere convocati dalla commissione consiliare competente, o ascoltati su loro richiesta, per riferire in merito allattività dellazienda, ente e/o istituzione nella quale operano.
Art. 47
Società per azioni o a responsabili limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggiorata.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allAssemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente landamento della Società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società.
Art. 48
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, il Circondario e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo IV
finanza e contabilità
Art. 49
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 50
Attività finanziaria del Comune
1. La Finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie,
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali,
c) tasse e diritti per servizi pubblici,
d) trasferimenti erariali,
e) trasferimenti regionali,
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale,
g) risorse per investimenti,
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, lorgano competente a rispondere allistituto dellinterpello è individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia.
Art. 51
Contabilità comunale: Il Bilancio
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissato, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno latto è nullo di diritto.
Art. 52
Contabilità comunale: Il conto consuntivo
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori ed il rendiconto della gestione economale e degli agenti contabili.
Art. 53
Attività contrattuale
1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. Al fine di normare lattività contrattuale il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile di procedimento di spesa che deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire,
b) loggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il responsabile di uffici e servizi del settore funzionale competente per materia.
4. Il Segretario Comunale roga, nellesclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
Art. 54
Principi generali del controllo interno
1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultanti dellattività svolta lente di strumenti e metodologie di controllo adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio delle distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per leffettuazione dei controlli di cui al comma 1, lente può istituire un ufficio unico con altri enti locali, mediante convenzione che regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 55
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità a quanto disposto dallart. 234 del Testo Unico.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal Testo Unico.
3. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dallart. 239 del Testo Unico.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dellente.
5. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Collegio dei revisori potrà eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dellente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
8. Per tutti gli altri aspetti si rinvia alla disciplina prevista dal Titolo VIII, Parte II del Testo Unico.
Art. 56
Controllo interno di regolarità contabile
1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento allandamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. Lente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con lapplicazione dei principi dettati dallordinamento.
Art. 57
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal Sindaco che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi e della struttura operative dei servizi finanziari.
3. Le modalità del controllo di gestione ed i referti al controllo effettuato sono disciplinati dagli artt. 197 e 198 del Testo Unico e dal regolamento di contabilità.
Art. 58
Controllo per la valutazione del personale
1. Le prestazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché i comportamenti dei primi relativi allo sviluppo delle risorse professioni, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Sindaco, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrative, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conoscenza dellattività del valutato,
b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dellinteressato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica allaccertamento delle responsabilità dei responsabili degli uffici e dei servizi, disciplinata dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
Art. 59
La valutazione ed il controllo strategico
1. Lattività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dellesercizio dei poteri di indirizzo, leffettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. Lattività stessa consiste nellanalisi, preventivo e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
Art. 60
Controllo e pubblicità degli atti amministrativi
monocratici
1. Le determinazioni dei responsabili degli uffici e servizi e del Direttore generale che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Gli atti amministrativi dei responsabili degli uffici e dei servizi, del Direttore Generale e del Sindaco sono sottoposti al regime di pubblicazione, in analogia a quanto previsto per le deliberazioni del Comune, con le modalità e limiti previsti dai regolamenti comunali.
Art. 61
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamenti di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da specifica convenzione.
Parte II
Ordinamento funzionale
Titolo I
Forme associative
Capo I
Forme associative
Art. 62
Principio di cooperazione ed associazionismo
1. Lattività di governo e di amministrazione dellente, diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri enti locali, si estrinseca attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.
2. I singoli moduli organizzatori sono previsti dalla legge.
Art. 63
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero lesecuzione e/o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 64
Consorzi
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, attiva la costituzione del Consorzio tra enti ogni qualvolta per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, non sia conveniente listituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi del modulo organizzatorio per i servizi stessi, previsto nellarticolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma dellarticolo precedente, deve prevedere lobbligo di pubblicazione negli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio, che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio deve assumere necessariamente carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi soggetti pubblici diversi servizi attraverso il modulo consortile.
5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellAssemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Art. 65
Unione di Comuni
1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni il Consiglio Comunale può attivare la costituzione di una unione fra uno o più comuni di norma contermini.
2. Le modalità di costituzione dellunione sono stabilite dalla legge.
Art. 66
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, in conformità alle vigenti leggi in materia.
2. Laccordo è stipulato dal Sindaco o suo delegato.
Titolo II
Partecipazione popolare
Art. 67
Partecipazione
1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, allattività amministrativa, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone laccesso alle strutture e dai servizi dellente.
3. Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere di categorie economiche e sociali su specifici ed importanti problemi.
Capo I
Procedimento amministrativo
Art. 68
Interventi nel procedimento
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il responsabile del procedimento ha lobbligo di informare gli interessati, contestualmente allinizio dello stesso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allalbo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione.
6. Gli aventi diritto, entro i termini previsti dal regolamento delle singole tipologie, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento.
7. Il responsabile dellistruttoria nei termini temporali previsti dal Regolamento, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere allorgano competente allemanazione del provvedimento finale le sue conclusioni.
8. Il mancato o parziale accoglimento dei suggerimenti pervenuti deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere proceduto da contraddittorio orale.
9. Se lintervento partecipativo non ha come obiettivo lemanazione di un provvedimento, lamministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae allaccesso.
11. Lorgano competente alladozione del provvedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 69
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione.
2. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco e dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.
Art. 70
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione dellorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato e pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro 45 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine di cui al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 71
Proposte
1. N. 250 elettori possono avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento, allorgano competente corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario nonché dellattestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. La conferenza dei Capigruppo, per gli atti di competenza del Consiglio, o il Sindaco, per gli atti con competenza della Giunta Comunale, devono sentire i promotori indicati nellatto entro 20 giorni dallassegnazione.
3. Tra lAmministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
4. Le proposte non possono concernere le materie dei tributi e delle tariffe e le espropriazioni per pubbliche utilità.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 72
Principi generali sugli organismi di partecipazione
1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dallart. 62, laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 73
Associazioni
1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, per i fini di cui allart. 59, le Associazioni operano sul territorio nei vari settori tra cui quelle culturali, sportive, ricreative, professionali e di volontariato. La registrazione ha validità triennale.
2. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle Associazioni possono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 74
Organismi di partecipazione
1. Il Comune tutela le forme di cooperazione fra i cittadini. Tutte le aggregazioni, variamente denominate, hanno i poteri di iniziativa stabilite negli articoli precedenti secondo le norme ivi previste.
2. Le aggregazioni previste dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto delle loro attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.
3. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 75
Incentivazione
1. Al fine di promuovere e consentire il concreto svilupparsi del rapporto, alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale e di consulenza tecnica.
Art. 76
Partecipazione alle commissioni
1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni ed organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti degli stessi.
Capo III
Referendum
Art. 77
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo triennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) 500 elettori,
b) il consiglio comunale, con maggioranza assoluta degli assegnati.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità organizzative della consultazione e le condizioni di accoglimento.
Art. 78
Effetti del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Capo IV
Accesso ed informazione
Art. 79
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli che contengono notizie riservate relative a persone, gruppi o imprese.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 80
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Lente può avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti utili per dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 81
Notiziario del Comune
1. Il comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i mezzi di cui allart. 67 - comma 2, può istituire un notiziario ufficiale del comune, normato da apposito atto deliberativo consiliare.
Capo V
Difensore civico
Art. 82
Difensore civico della comunità
1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, daccordo con tutti i Comuni che la costituiscono, dal Consiglio della Comunità. In tal caso è stipulata apposita convenzione preceduta da idonee modifiche statutarie che disciplinano la figura del difensore civico.
Titolo III
Funzione normativa
Art. 83
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno 300 elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 84
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed agli elettori, ai sensi di quanto disposto dallart. 72 del presente Statuto.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo Pretorio:
- dopo ladozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 85
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute
1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune per modifiche intervenute a seguito dellentrata in vigore di normativa statale e regionale, questi debbono essere apportati, nel rispetto dei principi generali dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico degli Enti Locali e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 86
Norme abrogate
1. E abrogato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.4.1994 e n. 33 del 3.6.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 87
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio approva entro un anno, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.
Comune di Pietra Marazzi (Alessandria)
Statuto comunale
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. La comunità di Pietra Marazzi è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché lorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
3. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allAmministrazione.
3. Il Comune, istituzione autonoma entro lunità della Repubblica, è lente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a. coordina lattività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;
b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;
c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dellarea e della realtà locale a cui storicamente appartiene;
d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;
e. per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce listituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone laccesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;
f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;
g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per lesercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;
h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
5. Il Comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi anche dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalla frazione di Pavone storicamente riconosciuta dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per 7,83 km 2 confinante con i comuni di Alessandria, Montecastello, Pecetto.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura. Viene eseguita a cura del Messo Comunale. Per gli atti deliberativi, su conforme attestazione del messo, il Segretario Comunale certifica lavvenuta pubblicazione allAlbo Pretorio.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Pietra Marazzi
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi
1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
Art. 9
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare devessere affisso nellAlbo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e devessere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 12
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del loro mandato. Essi , nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto allufficio protocollo del Comune.
Art. 16
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a. dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c. convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 8, commi 3 e 4, del D.Lgvo 267/2000;
d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dellEnte.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a. stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di questultimo.
Art. 21
Giunta Comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 22
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito delle carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 23
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli Assessori componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 25
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) Propone al Consiglio i regolamenti di competenza consiliare;
b) Approva i progetti di OO.PP. qualora gli stessi non comportino variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano stati già previsti nei documenti programmatici già approvati dal Consiglio Comunale;
c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
e) Nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
f) Approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
g) Dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lUfficio Comunale per i referendum, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
i) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
j) Autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
k) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard per misurare la produttività ed il raggiungimento dei risultati, sentito il direttore generale;
l) Approva il piano del risorse e degli obiettivi su proposta del direttore, qualora nominato.
Titolo III
Istituti di partecipazione dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 26
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allAmministrazione dellEnte al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Il Comune tutela altresì diritti del contribuente, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 112 del 27.07.2000; a tal fine il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento che disciplina le modalità con cui i contribuenti possono far valere i diritti e le prerogative di cui alla citata legge 112/2000.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 27
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle parti interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.
Art. 28
Diritti delle associazioni
1. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni registrate devono essere precedute dallacquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.
2. I pareri devono pervenire allEnte nei termini stabiliti nella richiesta.
Art. 29
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellEnte sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nellapposito albo regionale; lerogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dallEnte devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 30
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 31
Consultazioni
1. LAmministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 32
Petizioni
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, lassegna in esame allUfficio competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 elettori residenti lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. LAmministrazione riconosce nel 1° firmatario la petizione il referente per la notifica.
Art. 33
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellEnte e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto ed il suo contenuto propositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli per la notifica allAlbo Pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.
Art. 34
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum abrogativi in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a. statuto comunale;
b. personale e sua organizzazione;
c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d. bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale dinvestimento, P.R.G. e sue varianti;
e. provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni revoche e decadenze;
f. regolamenti inerenti assunzioni di mutui emissione di prestiti;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 35
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti interni e quelli che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli del diritto alla privacy dei cittadini.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta;
5. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto si applicano le disposizioni di cui allart. 25, c. 4, L. 241/90, come sostituito dallart. 15 della legge n. 340 del 24.11.2000;
6. n caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
7. La consultazione degli atti deve avvenire durante lorario di ricevimento al pubblico senza costituire intralcio allattività istituzionale dellEnte e comunque in modo tale da consentire il regolare funzionamento degli Uffici;
8. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo
Art. 36
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
2. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
3. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 37
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
Capo IV
Procedimento amministrativo
Art. 38
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. LAmministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura e la data massima di conclusione del procedimento.
Art. 39
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore se stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso latto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allAmministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.
Art. 40
Procedimenti ad impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo quei casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal Sindaco o dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
3. E consentito sostituire la comunicazione di cui al primo comma con la pubblicazione allAlbo Pretorio qualora lelevato numero degli interessati la renda gravosa e/o difficoltosa.
Art. 41
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale sentito il funzionario interessato.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellAmministrazione.
Titolo IV
Attività amministrativa
Art. 42
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni con la Provincia.
Art. 43
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 44
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dallEnte;
f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
g. A mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo art. 49 anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche;
2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 45
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 46
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 47
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 48
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanze dellEnte.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 49
Società per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali
1. Il Comune può, per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ;
2. Qualora lEnte si avvale della possibilità di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nellart. 116, c. 2 e ss. Del D.Lgvo 267/2000.
Art. 50
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali o la Provincia al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 51
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, la Provincia o altri Enti Pubblici per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati allAlbo Pretorio.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 52
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -Comune sullopera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in unapposita conferenza ed approvato ai sensi di legge.
3. Qualora laccordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Titolo V
Uffici e personale
Capo I
Uffici
Art. 53
Principi strutturali e organizzativi
1. LAmministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e devessere improntata ai seguenti principi:
a. unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. lanalisi e lindividuazione delle produttività e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c. lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 54
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 55
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 56
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 57
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
Art. 58
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi, nellambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art. 59
Funzioni dei responsabili
degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.
3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 60
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. Il Comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dellart. 110 del D.Lgvo 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 61
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 62
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 242 del D.Lgs. n. 267/2000.
Capo III
Il Segretario Comunale
Art. 63
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, sovrintende allattività dei dirigenti e ne coordina lattività.
Art. 64
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
Capo IV
La responsabilità
Art. 65
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 66
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 67
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 68
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 69
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse è per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 70
Revisore dei conti/Collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti (oppure il collegio dei revisori dei conti, nei comuni con più di 5 mila abitanti), secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore/Lorgano di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore/Lorgano di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore/lorgano di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore/Lorgano di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore/Lorgano di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti/Allorgano di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.
Art. 71
Amministrazione dei beni comunali
1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
Art. 72
Bilancio comunale e rendiconto della gestione
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
Art. 73
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 74
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
Titolo V
Disposizioni diverse
Art. 75
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 76
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24 della Legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Art. 77
Regolamenti
1. Il Comune emana i regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto ed in quelle di sua competenza;
2. Il Comune, quando non previsto dalla Legge, disciplina con apposito regolamento le modalità per lapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni di disposizioni di ordinanze e/o regolamenti comunali.
3. I regolamenti sono pubblicati allAlbo Pretorio dellEnte contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o della Giunta, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione allAlbo Pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.
Art. 78
Entrata in vigore
1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allAlbo Pretorio del Comune;
2. Con lentrata in vigore le presente Statuto è abrogato quello precedente.
Comune di Pino Torinese (Torino)
Approvato con D. C.C. n. 19 del 3/5/2000 e con D. C.C. n. 27 del 16/5/2000 - Modificato con D. C.C. nn.: 73 del 21/12/2000 - 36 del 11/7/2001
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Adozione dello Statuto
Art. 2 - Il Comune di Pino Torinese quale ente autonomo
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Programmazione e cooperazione
Art. 5 - Territorio e sede comunale
Art. 6 - Stemma e gonfalone
Art. 7 - Albo pretorio
TITOLO II - ORGANI POLITICI
Capo I Il - Consiglio comunale
Art. 8 - Funzionamento: Principi e competenze
Art. 9 - Composizione ed elezione
Art. 10 - Presidenza del Consiglio
Art. 11 - Consiglieri comunali
Art. 12 - Gruppi consiliari
Art. 13 - Commissioni consiliari
Art. 14 - Sessioni consiliari ed attività
Art. 15 - Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti
Art. 16 - Linee programmatiche di governo
Art. 17 - Scioglimento del Consiglio comunale
Art. 18 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale
Capo II - La Giunta comunale
Art. 19 - Natura e composizione
Art. 20 - Attività
Art. 21 - Funzionamento della Giunta
Capo III - Il Sindaco
Art. 22 - Attribuzioni
Art. 23 - Il Vice sindaco
Art. 24 - Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco
Art. 25 - Mozione di sfiducia
Art. 26 - Il Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 27 - Pari opportunità
TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 28 - Il Segretario comunale
Art. 29 - Struttura amministrativa
Titolo IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 30 - Definizione
Capo I - Forme di gestione
Art. 31 - Gestione in economia
Art. 32 - LAzienda speciale
Art. 33 - Struttura dellAzienda speciale
Art. 34 - LIstituzione
Art. 35 - Il Consiglio di amministrazione dellIstituzione
Art. 36 - Il Presidente dellIstituzione
Art. 37 - Il Direttore dellIstituzione
Art. 38 - Società per azioni ovvero a responsabilità limitata
Capo II - Forme associative e di cooperazione
Art. 39 - Collaborazione tra Enti
Art. 40 - Consorzi
Art. 41 - Accordi di programma
Titolo V - FINANZA E CONTABILITA
Art. 42 - Finanza locale
Art. 43 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 44 - Risultato di gestione
Art. 45 - Revisione economico-finanziaria
Art. 46 - Collegio dei Revisori, composizione e nomina
Art. 47 - Sostituzione dei Revisori
Art. 48 - Funzioni dei revisori
Art. 49 - Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
Art. 50 - Compenso ai revisori
Art. 51 - Controllo di gestione
Titolo VI - PROPRIETA COMUNALE
Art. 52 - Beni comunali
Art. 53 - Beni demaniali
Art. 54 - Beni patrimoniali
Art. 55 - Inventario
Art. 56 - I contratti
Titolo VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I - Partecipazione e decentramento
Art. 57 - Partecipazione popolare
Art. 58 - Associazionismo e volontariato
Art. 59 - Diritti delle associazioni
Capo II - Procedimento amministrativo ed accesso ai documenti amministrativi
Art. 60 - Il procedimento amministrativo
Art. 61 - Partecipazione al procedimento
Art. 62 - Motivazione degli atti
Art. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capo III - Modalità di partecipazione
Art. 64 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 65 - Modalità di presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte
Art. 66 - Consultazioni della popolazione
Art. 67 - Referendum consultivo
Art. 68 - Soggetti promotori e richiesta di referendum
Art. 69 - Ammissione della richiesta di referendum
Art. 70 - Modalità di svolgimento del referendum
TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONE FINALE
Art. 71 - Revisione dello Statuto
Art. 72 - Disposizioni finali
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Adozione dello Statuto
Comma 1
Lo Statuto del Comune è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.
Art. 2
Comma 1
Il Comune di Pino Torinese è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Comma 2
Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento giuridico.
Comma 3
Il Comune:
a) è ente democratico fondato sui principi basilari ed europeistici della pace, delluguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;
c) esercita un ruolo guida nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
d) ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
Comma 4
In conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, nellentità e secondo le modalità in essi stabilite.
Art. 3
Finalità
Comma 1
Il Comune nellesercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà, di rispetto delle minoranze etniche e religiose e di rispetto dellindividuo.
Comma 2
Il Comune afferma inoltre la volontà di conservare e valorizzare la propria realtà socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.
Comma 3
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
Art. 4
Programmazione e cooperazione
Comma 1
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione ed operando nel principio della massima trasparenza avvalendosi altresì dellapporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
Comma 2
Il Comune ricerca e favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.
Art. 5
Territorio e sede comunale
Comma 1
Il Comune esercita lattività nel proprio ambito territoriale.
Comma 2
La sede del Comune è situata in piazza Municipio 8. Possono essere costituiti ulteriori uffici in altre località del territorio.
Comma 3
Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, purché nel territorio comunale.
Art. 6
Stemma e gonfalone
Comma 1
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.
Comma 2
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte ad una iniziativa particolarmente qualificata, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
Comma 3
Il Sindaco può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 7
Albo pretorio
Comma 1
Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Comma 2
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
Comma 3
Al fine di incrementare la trasparenza ed il servizio di informazione ai propri cittadini, le informazioni di cui al comma 1 saranno altresì rese disponibili su Internet.
Comma 4
Il Segretario comunale dispone laffissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica lavvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.
Titolo II
Organi Politici
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 8
Funzionamento: Principi e competenze
Comma 1
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Comma 2
Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
Comma 3
Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco.
Comma 4
Il Consiglio comunale conforma lazione dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare limparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere lindividuazione degli obiettivi, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse nonché lindicazione degli strumenti più idonei a realizzare gli obiettivi prestabiliti.
Comma 5
Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite ed in particolare le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Art. 9
Composizione ed elezione
Comma 1
Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 10
Presidenza del Consiglio
Comma 1
Il Presidente del Consiglio:
- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- rappresenta il Consiglio comunale;
- convoca, presiede e stabilisce lordine del giorno del Consiglio comunale;
- dirige i lavori e garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 2
Il Presidente viene eletto nella prima seduta dal Consiglio comunale, fra i Consiglieri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
Comma 3
Nella medesima seduta e con le identiche modalità viene eletto dal Consiglio comunale, tra i Consiglieri, un Vice Presidente.
Comma 4
In sede di prima attuazione, lelezione del Presidente e del Vice Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva allentrata in vigore della norma statutaria che prevede tale organo.
Comma 5
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto, in ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere anziano e, in caso di impossibilità di questultimo, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
Comma 6
Agli effetti di quanto sopra è Consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
Comma 7
Il Presidente o il Vice Presidente, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da cinque componenti il Consiglio. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e viene approvata con il voto palese e favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Durante la discussione e la votazione della proposta di revoca le funzioni della presidenza del Consiglio sono svolte secondo quanto previsto dal comma 5.
Art. 11
Consiglieri comunali
Comma 1
I Consiglieri rappresentano lintera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Comma 2
I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
Comma 3
I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.
Comma 4
Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Presidente del Consiglio deve inserire allordine del giorno.
Comma 5
Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili allespletamento del mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Comma 6
Per lesecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 12
Gruppi consiliari
Comma 1
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che ne stabilisce e determina le modalità di svolgimento dellattività.
Comma 2
Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.
Comma 3
I capigruppo si riuniscono nella conferenza dei capigruppo consiliari il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Art. 13
Commissioni consiliari
Comma 1
Il Consiglio comunale può istituire proprie Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, di garanzia e di controllo.
Comma 2
Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime.
Comma 3
La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita alle opposizioni.
Comma 4
Compito delle Commissioni permanenti è lesame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.
Art. 14
Consiliari ed attività
Comma 1
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 2
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
Comma 3
Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum strutturale.
Comma 4
Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.
Comma 5
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.
Comma 6
In caso di parità di voti largomento può essere riproposto in una seduta successiva.
Comma 7
Ogni proposta di deliberazione sottoposta allesame del Consiglio, corredata dei pareri ed attestazioni previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione, salvo per le convocazioni durgenza, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.
Comma 8
I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente.
Comma 9
I verbali devono essere approvati dal Consiglio.
Art. 15
Prima seduta del Consiglio comunale
Comma 1
La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Comma 2
Essa è presieduta dal Sindaco fino allelezione del Presidente del Consiglio.
Art. 16
Linee programmatiche di governo
Comma 1
Entro centottanta giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone allapprovazione del Consiglio comunale.
Comma 2
Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 3
Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, lattuazione delle linee programmatiche di mandato.
Comma 4
Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.
Comma 5
Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio comunale il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale rendiconto è sottoposto allapprovazione del Consiglio.
Art. 17
Scioglimento del Consiglio comunale
Comma 1
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
Comma 2
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 18
Decadenza dalla carica di Consigliere comunale
Comma 1
Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dellavvenuto accertamento dufficio ovvero su segnalazione, dellassenza del consigliere per cinque sedute nellambito dellanno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta allinteressato di fornire cause giustificative delle assenze.
Comma 2
Il consigliere può presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
Comma 3
Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.
Comma 4
La decadenza è deliberata col voto favorevole di almeno tredici componenti il Consiglio ed ha immediata efficacia.
Capo II
La Giunta comunale
Art. 19
Natura e composizione
Comma 1
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
Comma 2
E composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei, a scelta e nomina del sindaco, tra i quali viene designato il Vice sindaco.
Comma 3
Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
Comma 4
Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con eccezione del Vice sindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.
Comma 5
Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere partecipano alle sedute del Consiglio, intervenendo alla discussione, senza diritto di voto.
Comma 6
Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.
Art. 20
Attività
Comma 1
La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non competano, secondo le leggi e lo Statuto, al Sindaco.
Comma 2
La Giunta opera in modo collegiale. Collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compete altresì alla Giunta ladozione dei Regolamenti sullordinamento dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 21
Funzionamento della giunta
Comma 1
La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce lordine del giorno e la presiede. Delibera a maggioranza dei componenti.
Comma 2
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse disposizioni da parte del Sindaco.
Comma 3
Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.
Comma 4
I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco. Tali verbali sono pubblici.
Capo III
Il Sindaco
Art. 22
Attribuzioni
Comma 1
Il Sindaco è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco rappresenta lEnte, salvi i casi in cui la rappresentanza, anche in giudizio, è esercitata dai Responsabili dei Servizi nei procedimenti di rispettiva competenza.
Comma 2
Il Sindaco, in particolare:
- può delegare lesercizio di funzioni agli Assessori;
- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, che si identificano con gli ultimi espressi qualora il Consiglio neo-insediato non sia intervenuto in tempo utile con una nuova determinazione;
- nomina il Segretario comunale e i Responsabili dei Servizi;
adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dai Regolamenti alla Giunta comunale, al Segretario comunale e ai Responsabili dei Servizi.
Art. 23
Il Vice Sindaco
Comma 1
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dallincarico della funzione adottata.
Comma 2
Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Art. 24
Dimissioni, rimozione, decadenza,
impedimento permanente o decesso del Sindaco
Comma 1
Le dimissioni, la decadenza, limpedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Comma 2
Salvo che in caso di dimissioni, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Comma 3
Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione alluopo eletta dal Consiglio comunale, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dellimpedimento. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano detà che vi provvede in accordo con i gruppi consiliari.
Comma 4
La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dellimpedimento.
Comma 5
La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.
Art. 25
Mozione di sfiducia
Comma 1
La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.
Art. 26
Il Consiglio comunale dei ragazzi
Comma 1
Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
Comma 2
Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera in via consultiva sulle seguenti materie:
- politica ambientale;
- sport;
- tempo libero;
- pubblica istruzione,
- cultura e spettacolo;
- pubblica assistenza;
Comma 3
Le modalità di elezione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale dei Ragazzi, in modo da garantire piena rappresentatività delle componenti interessate, costituite dagli studenti delle scuole dellobbligo pinesi.
Art. 27
Parti opportunità
Comma 1
Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.
Titolo III
Ordinamento amministrativo
Art. 28
Il Segretario comunale
Comma 1
Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.
Comma 2
Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dellufficio del Segretario.
Comma 3
Il Sindaco nomina il Vice Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento dei servizi, il quale sostituisce il segretario comunale in caso di assenza, impedimento ovvero vacanza dello stesso.
Comma 4
Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 29
Struttura amministrativa
Comma 1
La struttura dellEnte è articolata in Servizi al cui vertice è posto un responsabile.
Comma 2
Lorganizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sullordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dellazione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.
Titolo IV
Servizi Pubblici Comunali
Art. 30
Definizione
Comma 1
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Comma 2
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Capo I
Forme di gestione
Art. 31
Gestione in economia
Comma 1
La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.
Comma 2
Lorganizzazione e lesercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.
Art. 32
LAzienda speciale
Comma 1
Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.
Comma 2
Lazienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Comma 3
Lattività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.
Comma 4
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità, e a condizione che lestensione del servizio non costituisca aggravi economici e finanziari a carico del Comune di Pino Torinese.
Art. 33
Struttura dellAzienda speciale
Comma 1
La struttura, il funzionamento e lattività dellazienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.
Comma 2
Gli organi dellazienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
Comma 3
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.
Comma 4
Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dellazienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Comma 5
Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellamministrazione.
Art. 34
Listituzione
Comma 1
Lesercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
Comma 2
Sono organi dellistituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Comma 3
Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellistituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Art. 35
Il Consiglio di Amministrazione dellIstituzione
Comma 1
Il Consiglio di amministrazione dellistituzione è composto da n. 5 componenti.
Comma 2
I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per lelezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.
Comma 3
Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, alluopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.
Comma 4
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Art. 36
Il Presidente dellIstituzione
Comma 1
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
Art. 37
Il Direttore dellIstituzione
Comma 1
Il direttore dellistituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.
Comma 2
Dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 38
Società per azioni ovvero a responsabilità limitata
Comma 1
Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
Comma 2
Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.
Comma 3
Latto costitutivo, lo statuto ovvero lacquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentanza dei soggetti pubblici.
Comma 4
Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.
Comma 5
I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.
Comma 6
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allAssemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
Comma 7
Il Consiglio comunale verifica annualmente landamento della società e controlla che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata.
Capo II
Forme associative e di cooperazione
Art. 39
Collaborazione tra enti
Comma 1
Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Comma 2
Il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
Comma 3
Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 40
Consorzi
Comma 1
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
Comma 2
Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Comma 3
La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.
Comma 4
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 41
Accordi di programma
Comma 1
Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono lazione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Comma 2
Laccordo viene definito ed approvato in apposita conferenza;
Comma 3
Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.
Titolo V
Finanza e contabilità
Art. 42
Finanza locale
Comma 1
Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
Comma 2
Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
Comma 3
La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
Comma 4
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 43
Bilancio e programmazione finanziaria
Comma 1
Lordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia ed è disciplinato dal Regolamento comunale di contabilità.
Art. 44
Risultati di gestione
Comma 1
I risultati di gestione sono dimostrati mediante il rendiconto di gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e sono redatti secondo le modalità del Regolamento comunale di contabilità.
Comma 2
Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trenta giugno dellanno successivo allesercizio di riferimento.
Art. 45
Revisione Economico-finanziaria
Comma 1
Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello economico sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
Comma 2
Il controllo finanziario-contabile, svolto dai revisori dei conti potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte.
Comma 3
E facoltà del Consiglio richiedere ai revisori dei conti ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione e gestione dei servizi.
Art. 46
Collegio dei revisori, composizione e nomina
Comma 1
Il collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, con voto limitato a due componenti, e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica.
Comma 2
I componenti il collegio dei revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza ai propri doveri.
Comma 3
I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
Comma 4
La revoca e la decadenza dallufficio sono deliberate dal Consiglio comunale.
Comma 5
La Presidenza del collegio compete al revisore iscritto al registro dei revisori ufficiali dei conti.
Art. 47
Sostituzione dei revisione
Comma 1
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla sostituzione, con le modalità previste nellarticolo precedente.
Comma 2
I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.
Art. 48
Funzioni dei revisori
Comma 1
I revisori collaborano con il Consiglio comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla Legge.
Comma 2
A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.
Comma 3
In occasione delle convocazioni del Consiglio comunale riceveranno per conoscenza copia dellavviso di convocazione del Consiglio stesso.
Comma 4
Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilaza della regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
Art. 49
Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
Comma 1
Ogni Consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dellEnte, che ritenga censurabili. Il collegio, qualora ritenga fondata la denuncia, ne riferirà o in sede di relazione periodica al Consiglio o con altre modalità, che riterrà più opportune.
Comma 2
Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il collegio deve provvedere senza indugio ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.
Art. 50
Compenso revisori
Comma 1
Ai revisori compete un compenso secondo tariffe previste dalle leggi o da accordi nazionali e secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale.
Art. 51
Controllo di gestione
Comma 1
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il regolamento individua metodi, indici e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Comma 2
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta.
Titolo VI
Proprietà comunale
Art. 52
Beni comunali
Comma 1
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
Comma 2
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Comma 3
Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Art. 53
Beni demaniali
Comma 1
Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.
Comma 2
La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
Comma 3
Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
Comma 4
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
Art. 54
Beni patrimoniali
Comma 1
I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
Comma 2
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Comma 3
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art. 55
Inventario
Comma 1
Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili è redatto inventario.
Comma 2
Il responsabile del Servizio Contabile è responsabile della tenuta dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativa al patrimonio.
Comma 3
Il riepilogo dellinventario deve essere allegato al rendiconto di gestione
Comma 4
Le modalità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario dei beni sono disciplinate dal regolamento di contabilità, nellambito dei principi di legge.
Art. 56
I contratti
Comma 1
Lattività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento.
Titolo VII
Istituti di partecipazione popolare e diritti dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 57
Partecipazione popolare
Comma 1
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Comma 2
La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
Comma 3
Il Comune promuove tali forme di partecipazione anche nei confronti dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 58
Associazionismo e volontariato
Comma 1
Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.
Art. 59
Diritti delle associazioni
Comma 1
Il Comune registra le associazioni che operano sul territorio, ovvero le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, su istanza delle medesime, al fine di poter riconoscere ad esse i diritti di cui ai commi seguenti. Vengono registrate automaticamente le associazioni che hanno già ottenuto contributi dallEnte purché sia rimasto invariato il fine statutario.
Comma 2
Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dellEnte.
Comma 3
Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici per lo svolgimento dellattività associativa e mettere a disposizione strutture, beni e servizi, con le modalità stabilite da regolamento.
Comma 4
Il regolamento deve salvaguardare la par condicio delle associazioni, nel rispetto delle diverse tipologie di attività e di rispondenza al pubblico interesse, nonchè stabilire una forma di erogazione di contributi subordinata anche alla presentazione del programma annuale dellattività dellassociazione e da un rendiconto a consuntivo.
Capo II
Procedimento amministrativo e accesso
ai documenti amministrativi
Art. 60
Il Procedimento amministrativo
Comma 1
Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.
Comma 2
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio competente in relazione alla natura delloggetto, secondo la suddivisione in servizi effettuata dal regolamento di organizzazione dei servizi, ovvero altro dipendente del servizio, dal responsabile individuato.
Comma 3
I procedimenti amministrativi vengono attivati ad istanza di parte ovvero dufficio e si concludono entro trenta giorni dallavvio ovvero entro il diverso termine stabilito dalla leggi o dal regolamento.
Art. 61
Partecipazione al procedimento
Comma 1
LEnte è tenuto a comunicare a coloro nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione sia prevista da legge o regolamento nonchè a coloro ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, lavvio del procedimento, nonchè il responsabile dello stesso ed il termine per la conclusione, salvo che sussistano impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.
Comma 2
I portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.
Comma 3
La partecipazione al procedimento avviene sulla base del regolamento e si esplica attraverso la visione degli atti istruttori e la presentazione di memorie scritte e documenti, anche aggiuntivi o rettificativi.
Comma 4
Il Comune, per motivi di interesse pubblico e al fine di terminare sollecitamente il procedimento, può stipulare con le parti interessate accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi sostitutivi dellatto.
Art. 62
Motivazione degli atti
Comma 1
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione non è dovuta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale.
Art. 63
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Comma 1
Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dellEnte, delle Aziende autonome e speciali, dei consorzi e dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dallapposito regolamento comunale.
Comma 2
Per i cittadini residenti nel territorio di questo Comune si prescinde dalla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.
Comma 3
La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 64
Istanze, petizioni e proposte
Comma 1
Ogni cittadino in forma singola o associata può rivolgere allamministrazione istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare lintervento su questioni di interesse comune, esporre esigenze di natura collettiva ovvero profferte per ladozione di atti di competenza dellEnte.
Art. 65
Modalità di presentazione ed esame
delle istanze, petizioni e proposte
Comma 1
Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori, lidentificazione ed il recapito degli stessi.
Comma 2
Lamministrazione esamina latto e si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione e trasmette il risultato al proponente ovvero al primo firmatario.
Comma 3
La petizione o la proposta devono essere inoltrate al Sindaco che ne invia copia ai capigruppo.
Art. 66
Consultazione della popolazione
Comma 1
Nelle materie di competenza locale e di interesse comune, lamministrazione, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, anche attraverso lo svolgimento di assemblee pubbliche decentrate per zone territorialmente omogenee cui possono partecipare i cittadini in forma singola o associata.
Art. 67
Referendum consultivo
Comma 1
Il referendum è listituto di partecipazione diretta con cui gli elettori residenti nel Comune si esprimono su una determinata materia di competenza comunale, con esclusione delle attività amministrative vincolate da leggi, nonché le materie oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, ovvero quelle rigettate o dichiarate inammissibili dal Consiglio comunale con maggioranza non inferiore ai 2/3 dei consiglieri assegnati allEnte.
Art. 68
Soggetti promotori e richiesta di referendum
Comma 1
Soggetti promotori del referendum sono il Consiglio comunale ovvero il quindici per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dellanno precedente, riuniti in comitato promotore.
Comma 2
Il comitato promotore formula la richiesta al sindaco contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili ed è corredato dalla sottoscrizione autenticata dei richiedenti.
Art. 69
Ammissione della richiesta di referendum
Comma 1
Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati si pronuncia sullammissibilità del referendum, previa istruttoria a cura del Segretario comunale, entro tre mesi dalla presentazione.
Comma 2
Possono essere dichiarati ammissibili più quesiti referendari purché non creino confusione allelettore.
Comma 3
I provvedimenti assunti dallorgano competente in ordine allargomento oggetto del quesito comporta il rigetto della richiesta di indizione del referendum e viene specificatamente indicata nellatto.
Art. 70
Modalità di svolgimento del referendum
Comma 1
Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi dalla pronuncia di ammissibilità da parte del Consiglio comunale e ne dà pubblicità mediante affissione e per via telematica entro il trentesimo giorno precedente la data di consultazione. Laffissione corredata dal quesito referendario costituisce unica convocazione per gli elettori.
Comma 2
La consultazione è indetta nella giornata di domenica e non può aver luogo in coincidenza con qualsiasi altra operazione elettorale nazionale o locale, inclusi i referendum nazionali, e nelle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano.
Comma 3
Per la consultazione è costituito un solo seggio che resta aperto ininterrottamente dalle ore sette alle ore ventidue.
Comma 4
La partecipazione alla votazione è attestata con apposizione della firma da parte dellelettore sulla lista elettorale.
Lo spoglio delle schede inizia alle ore otto del giorno successivo.
Comma 5
Il referendum è valido con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Il risultato è pubblicato allAlbo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Comma 6
Lorgano competente, entro trenta giorni dalla proclamazione dellesito della consultazione, adotta il recepimento o il non recepimento, debitamente motivato, del risultato.
Titolo VIII
Revisione dello Statuto e disposizioni finali
Art. 71
Revisione dello Statuto
Comma 1
La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per lapprovazione.
Art. 72
Disposizioni finali
Comma 1
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e allAlbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonchè inviato al Ministero dellinterno per linserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
Comma 2
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione allAlbo pretorio.
ALTRI ANNUNCI
Azienda ospedaliera Maggiore della Carità - Novara
Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà dellAzienda Ospedaliera - Denominati Podere Cascinazza siti in Comune di Biandrate (NO)
Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione n. 1429 del 18/9/2001 adottata dal Direttore Generale della Azienda Ospedaliera, C.so Mazzini 18 - Novara, si terrà unasta pubblica per la vendita al miglior offerente di beni immobili censiti al catasto terreni del Comune di Biandrate.
Prezzo a base dasta lire: 2.240.000.000 (duemiliardi duecentoquarantamilioni) pari ad Euro 1.156.836,40.
Modalità di gara: laggiudicazione avverrà ai sensi del R.D. n. 827 del 23.5.1924 art. 73 lettera c) per mezzo di offerta segreta, da confrontarsi con limporto a base dasta con aggiudicazione al miglior offerente.
Lofferta in carta legale, indirizzata allAzienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - C.so Mazzini 18 - 28100 Novara, dovrà pervenire esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata, in busta chiusa, sigillata con ceralacca e firmata nei lembi di chiusura, recante allesterno, loggetto dellasta a cui si intende partecipare, entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara e dovrà contenere la documentazione prevista dallavviso integrale dasta che si potrà richiedere allU.O.A. Tecnico Patrimoniale, Tel. 0321-373.3920/3356/3299.
Novara, 24 settembre 2001
Il Direttore Generale
Giorgio Balzarro
Commissione assegnazione alloggi - Torino
Avviso - pubblicazione graduatoria definitiva Comune di Cuorgnè
La Commissione per lassegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dellart. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nellAlbo Pretorio dei Comuni di Cuorgnè - Bosconero - Ciconio - Favria - Feletto - Ozegna - Pertusio - Rivarolo C.se - Rivarossa e nella sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 27 settembre 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Cuorgnè il 21 febbraio 2001 per lassegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta nei Comuni dellambito territoriale n. 16.
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.
Il Presidente
Nicolò Franco
Comune di Asti
Deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 12.9.2001 divenuta esecutiva il 25.9.2001. Piano Particolareggiato finalizzato al riuso dellarea e dei fabbricati denominati Ex Saffa siti in Asti, Corso Ivrea angolo Corso Torino - Approvazione Progetto Definitivo
(omissis)
Il Consiglio comunale
Riunitosi in seduta il giorno 12.9.2001
ha deliberato
1. di approvare, ai sensi dellart. 40 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. il Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato finalizzato al riuso dellarea e dei fabbricati denominati Ex Saffa, redatto in attuazione del P.R.G.C. vigente ___ (omissis) ___
2. di dar mandato ai progettisti incaricati alla redazione esecutiva del Piano Particolareggiato affinché vengano destinati appositi locali, per una superficie complessiva di 180 mq. da adibire a sede della Circoscrizione Asti Ovest e del Comitato Palio Borgo Torretta. Tale accordo verrà ratificato nella convenzione tra gli attuatori del Piano Particolareggiato ed il Comune di Asti con le modalità prevista ai commi 1 e 2 art. 9 dellelaborato P3 (Norme tecniche di attuazione e convenzione tipo per lattuazione del Piano Particolareggiato) inserito nellallegato A alla presente delibera;
3. di mandare al Settore Urbanistica, al Settore Lavori Pubblici - Ufficio urbanizzazioni, al settore Contabilità Finanziaria ed al Servizio Patrimonio per gli adempimenti di competenza.
(omissis)
Asti, 2 ottobre 2001
Il Sindaco
Luigi Florio
Comune di Borgosesia (Vercelli)
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.7.2001 - D.Lvo 285/19292 - DPR 495/1992 - L.R. 86/1996. Spostamento sede strada comunale in Reg. Fenera Annunziata - Declassazione di tratto di strada comunale identificato al foglio di mappa n. 75, particella n. 310 e sua alienazione - Provvedimenti conseguenziali
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) Declassificare da strada comunale a sedimi beni disponibili larea attualmente constituente strada in località Fenera Annunziata nella porzione contraddistinta al N.c.T. del Comune di Borgosesia al foglio di mappa n. 75 particella n. 310 di mq. 94.
2) Omissis___
3) Acquisire al Demanio stradale comunale gli appezzamenti di terreni identificati al N.C.T. del Comune di Borgosesia al foglio di mappa n. 75 particelle n. 305 di mq. 69 e n. 308 di mq. 34, procedendo alla loro classificazione a sede stradale comunale.
(omissis)
Comune di Bra (Cuneo)
Ordinanza n. 482 del 27/9/2001 - Occupazione temporanea e durgenza degli immobili necessari per lampliamento di tratto di Strada Gerbido
Il Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici
(omissis)
decreta
Art. 1
In favore del Comune di Bra è autorizzata loccupazione durgenza per la durata di anni cinque dalla data di immissione nel possesso degli immobili necessari alla realizzazione delle opere e così di seguito descritti:
1) Boarino Giuseppe - Str. Montenero, 9 - Pocapaglia
Boarino Mario - Str. Montenero, 9 - Pocapaglia
Foglio 57, mappale 684, superficie da occupare mq. 41;
2) Cornaglia Sergio - Str. Gerbido, 8 - Bra
Merlo Mariangela - Str. Gerbido, 8 - Bra
Foglio 57, mappale 483, superficie da occupare mq. 171;
3) Tibaldi Luciana - Via Umberto, 156 - Bra
Foglio 57, mappale 277, superficie da occupare mq. 399;
Art. 2
Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
ordina
Il Sig. Felice Serra - Dott. Agronomo con studio in Bra via Rambaudi n. 7 procederà alla compilazione a termini di legge e in conformità di quanto disposto dallart. 3 commi 2 e 3 della legge 3.1.1978 n. 1, degli stati di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.
A tal fine il predetto professionista, accompagnato da testimoni, potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificarsi nei termini fissati dallart. 3 della legge 3.1.1978 n. 1.
avvisa
che in forza del presente provvedimento il giorno Martedì 30/10/2001 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 negli immobili innanzi descritti saranno effettuate, in contraddittorio alla presenza dei testimoni, le operazioni relative alla redazione dello stato di consistenza ed alla presa di possesso, redigendo apposito verbale.
Il Dirigente Rip. LL.PP.
Giovanni Galletto
Comune di Bra (Cuneo)
Ordinanza n. 483 del 27/9/2001 - Occupazione temporanea e durgenza degli immobili necessari per la realizzazione del percorso pedonale in strada San Michele
Il Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici
(omissis)
decreta
Art. 1
In favore del Comune di Bra è autorizzata loccupazione durgenza per la durata di anni cinque dalla data di immissione nel possesso degli immobili necessari alla realizzazione delle opere e così di seguito descritti:
1) Morra Marco - Via Garibaldi n. 88 - Narzole
Foglio n. 50, mappali n. 886 e 890, superficie da occupare mq. 12,60;
2) Asselle Francesco - Strada Gariglio n. 3 - Bra
Foglio n. 50, mappali n. 319 e 1137, superficie da occupare mq. 208,50
3) Asselle Margherita - Strada San Michele, 107 - Bra
Foglio n. 50, mappali n. 1135 e 1137, superficie da occupare mq. 139,5
4) Modena s.a.s. di Modena dott. Alessandro & C. - Via Piumati, 205 - Bra
Foglio n. 50, mappale n. 551, superficie da occupare mq. 74;
5) Cavallotto Giovanni - Str. San Michele, 105 - Bra
Foglio n. 50, mappale n. 1658 - superficie da occupare mq. 260,50
Art. 2
Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
ordina
Il Sig. Felice Serra - Dott. Agronomo con studio in Bra via Rambaudi n. 7 procederà alla compilazione a termini di legge e in conformità di quanto disposto dallart. 3 commi 2 e 3 della legge 03.01.1978 n. 1, degli stati di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.
A tal fine il predetto professionista, accompagnato da testimoni, potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificarsi nei termini fissati dallart. 3 della legge 3.1.1978 n. 1.
avvisa
che in forza del presente provvedimento il giorno Martedì 30/10/2001 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 negli immobili innanzi descritti saranno effettuate, in contraddittorio alla presenza dei testimoni, le operazioni relative alla redazione dello stato di consistenza ed alla presa di possesso, redigendo apposito verbale.
Il Dirigente Rip. LL.PP.
Giovanni Galletto
Comune di Cavaglià (Biella)
Estratto avviso asta pubblica per vendita terreno
Il Responsabile del Servizio
rende noto
Che il giorno 15/11/2001 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Cavaglià avrà luogo unasta pubblica, che si terrà con il metodo delle offerte segrete espresse per un importo pari o superiore al prezzo a base dasta, per lalienazione di mq. 8917 di terreni comunali edificabili, destinati ad impianti produttivi ubicati in via A. Bertone.
Prezzo a base dasta L. 500.000.000 pari ad Euro 258.228,45.
La vendita è effettuata a corpo. Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato, entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara.
Lavviso integrale ed i documenti complementari potranno essere visionati e ritirati presso lUfficio Segreteria del Comune di Cavaglià - via Mainelli n. 8 - tel. 016196038.
Cavaglià, 3 ottobre 2001
Il Responsabile del Servizio
Anna Zottarelli
Comune di Melazzo (Alessandria)
Classificazione strade
Il Comune di Melazzo (AL), ha disposto la comunalizzazione di un tratto di strada che congiunge Via Recamo con un nuovo insediamento residenziale, con provvedimento della Giunta Comunale n. 44 del 28 giugno 2001, esecutivo e definitivo il quale viene pubblicato per estratto.
Delibera
1. Di classificare fra le strade comunali il tratto di strada della lunghezza di metri 50 e della larghezza media di metri 6 indicato in colore giallo nella planimetria allegata al presente atto che congiunge Via Recamo con un nuovo insediamento residenziale;
2. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dallart. 3 della Legge Regionale n. 86/1996 la presente deliberazione sarà pubblicata allAlbo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e che nei successivi trenta giorni a decorrere dallultimo di pubblicazione, chiunque potrà presentare motivate opposizioni al presente provvedimento sulle quali deciderà in via definitiva questa Giunta Comunale;
3. di dare atto che, espletata la procedura di cui al punto 2) la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà trasmessa alla Regione per la pubblicazione nel B.U.R. ai sensi dellart. 3 comma 3 della L.R. n. 86/1996;
4. di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto dallinizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R.;
5. di dare atto che larea su cui è ubicata la strada in questione sarà acquisita dal Comune quale bene demaniale;
6. di dare atto che tutte le spese relative allacquisizione dellarea da parte del Comune saranno a carico dei proprietari che hanno richiesto la classificazione deliberata.
Comune di Mombaldone (Asti)
Deliberazione del Consiglio comunale 18 del 26 luglio 2001. Proposta di classificazione della strada vicinale S. Ambrogio fra le strade comunali
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) Di classificare la strada S. Ambrogio tra le strade comunali extraurbane, per i motivi indicati in narrativa, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nella relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune Sig. Bottero geom. Carluccio, che si allega al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale, limitatamente al tratto di strada dal bivio con la strada comunale per Spigno Monferrato e fino alla cappella votiva Ambrogio;
2) Per quanto riguarda il rimanente tratto della strada vicinale S. Ambrogio, compreso tra la cappella votiva S. Ambrogio e il bivio con la strada comunale Lavandero, in loc. Bacina, di incaricare la Giunta ad intavolare trattativa, con i proprietari dei terreni interessati, finalizzata allacquisizione del sedime su cui insiste il predetto tratto di strada vicinale, in vista della successiva classificazione quale strada comunale;
3) Di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi allalbo pretorio Comunale, dando atto che nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione a questo Organo che, in tal caso, provvederà a decidere in via definitiva con apposito atto motivato;
4) Di dare atto che successivamente alla procedura di pubblicazione di cui al precedente punto 2), il presente atto sarà trasmesso alla Regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., così come previsto dallart. 3, comma 3, della predetta L.R. n. 86/96.
Il Segretario comunale
Luca Di Maio
Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)
Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell11.9.2001 ad oggetto: Regolamento edilizio comunale: modifica deliberazione consiliare n. 44 in data 27.11.2000"
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) Di approvare ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/99, il regolamento edilizio comunale allegato alla presente deliberazione, composto da:
71 articoli (da 1 a 27, art. 27bis, da 28 a 70);
10 modelli ed 1 appendice allart. 31;
I 10 modelli sono:
Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U.)
Modello 2 - Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello 3 - Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
Modello 4 - Concessione Edilizia
Modello 5 - Autorizzazione Edilizia
Modello 6 - Comunicazione di Inizio dei Lavori
Modello 7 - Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
Modello 8 - Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
Modello 9 - Atto di impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
Modello 10 - Certificato di abitabilità
Lappendice è costituita da:
1. Specificazioni delle esigenze indicate allart. 31;
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate allart. 31;
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.
2) Di trasmettere al CO.RE.CO. la suddetta deliberazione per il controllo di legittimità previsto dallart. 3, comma 3, della L.R. 19/99.
3) Di provvedere, ad esecutività della presente, alla sua pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte.
4) Di trasmettere, successivamente allavvenuta pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta Regionale come richiesto dallart. 3 - comma 4 della L.R. 19/99.
5) Di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato dalla stessa con D.C.R. del 29 luglio 1999 n. 548-9691.
6) Di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio Comunale assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione; lattuale Regolamento Edilizio Comunale dopo tale data sarà abrogato.
7) Di dare atto che, fino alladeguamento previsto dallart. 12 - comma 5 - della L.R. 19/99, sarà in vigore la norma transitoria prevista dallart. 27 bis - titolo 3° del nuovo Regolamento Edilizio Comunale oggetto della presente approvazione.
8) Di dare atto che a seguito dellentrata del presente Regolamento Edilizio Comunale si provvederà alla nomina della nuova Commissione Edilizia Comunale con i criteri previsti dallart. 2 - Titolo 1° - del presente regolamento.
Sino ad allora rimarrà operativa lattuale, così come nominata con D. C.C. n. 29 del 11.9.2001.
9) Di revocare la D.C.C. n. 44 del 27.11.2000 ad oggetto: Regolamento edilizio e di igiene. Approvazione.
(omissis)
Monasterolo di Savigliano, 3 ottobre 2001
Il Funzionario
Bruno Parizia
Comune di Oleggio (Novara)
Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 6.9.2001 - Approvazione Piano per lEdilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Via S. Stefano
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
di approvare il Piano per lEdilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Via S. Stefano come redatto dallArch. Vandone Antonio di Oleggio e così composto:
- Relazione;
- Norme Tecniche;
- Elenco ditte catastali;
- Tav. 1: estratti;
- Tav. 2: Planimetria con area a standard e lotti edificabili;
- Tav. 2/a: Planimetria con verifica volumetrica;
- Tav. 3: Planimetria distanze confini, vincoli e concentrazione fondiaria;
- Tav. 4: Schema distributivo;
- Tav. 5: Planimetria suddivisione standard;
- Tav. 6: Planimetria quotata;
- Tav. 7: Sezioni;
- Tav. 8: Sezioni;
- Tav. 9: Tavola urbanizzazioni: rete Enel - Enel pubblica - rete Telecom;
- Tav. 10: Tavola urbanizzazioni: rete acqua potabile - rete fognatura - gas metano;
- Tav. 11: Planuvolumetrico;
(omissis)
di dare atto, ai sensi di quanto disposto dal 1 comma dellart. 1 della Legge 3.1.1978 n. 1 e del 4 comma dellart. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., che lapprovazione del presente piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, e che le stesse cessano se i lavori di esecuzione del piano non hanno avuto inizio nel triennio successivo allapprovazione dello stesso;
(omissis)
Il Responsabile dellArea Urbanistica
Giuseppe Scaramozzino
Comune di Pinerolo (Torino)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 23 ottobre 2000, esecutiva in data 5 novembre 2000 - Variante al piano di recupero Ex Foro Boario in zona RU 6.2 del P.R.G.C. - Approvazione
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) di accogliere losservazione presentata dal presidente del C.I.S.S. (consorzio intercomunale dei servizi sociali) dott. Paolo Covato in data 7.7.2000 e protocollata in data 10.7.2000 al n. 33217, nella quale si richiede che ledificio i destinato a commercio sia portato da uno a due piani fuori terra, aggiungendo 600 mq alla S.L.P. edificabile al fine di realizzare il nuovo piano ad uso terziario pubblico generico;
2) di approvare la variante al piano di recupero ex Foro Boario in zona RU. 6.2 del P.R.G.C., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.04.2000, modificata in seguito allaccoglimento dellosservazione di cui al precedente punto 1), composta di un documento unico contenente i seguenti elaborati:
- norme di attuazione
- relazione tecnica
- tav. 4 Progetto - planimetria scala 1:1500 (vigente e variante)
- tav. 5 Progetto - planimetria scala 1:500 (vigente e variante)
- tavola di individuazione delle aree pubbliche, private e delle unità di intervento
- tav. 6 Progetto - Opere di urbanizzazione - planimetria scala 1:500 (vigente e variante)
- tav. 7 Progetto - Portico (in sostituzione della tav. 7 - progetto planivolumetrico degli interventi previsti, scala 1:200)
- tav. 8 Planimetria del P.d.R. ridotta alla scala di P.R.G.C. (vigente e variante)
- documentazione fotografica (planimetria rilievo fotografico alberi di pregio)
3) di dare atto che il parere richiamato nella premessa narrativa in ordine alla sola regolarità tecnica forma parte integrante della presente deliberazione.
(omissis)
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante lurgenza di provvedere in merito.
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Comune di Pinerolo (Torino)
Espropriazione di immobile occorso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona de 3.1 del P.R.G.C. - 1° stralcio funzionale
Il Dirigente Settore Segreteria F.F.
(omissis)
decreta
Art. 1
E pronunciata in favore del comune di Pinerolo lespropriazione del sottodescritto immobile, occorso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona DE 3.1 del P.R.G.C. - 1° stralcio funzionale:
catasto terreni del comune censuario di Pinerolo, partita 11261 (undicimiladuecentosessantuno), foglio 24 (ventiquattro), mappale n. 102 (centodue), di mq. 40 (quaranta), di proprietà dei signori Alba Galetto ed Aldo Galetto.
Il comune di Pinerolo è pertanto autorizzato a procedere alloccupazione permanente e definitiva dellimmobile sopra indicato.
Art. 2
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pinerolo.
E fatto obbligo, altresì, al comune di Pinerolo di curare la registrazione del presente decreto e di provvedere a tutte le formalità necessarie affinché la voltura catastale e le trascrizioni apparenti dei beni censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione del bene immobile disposta con il decreto stesso.
(omissis)
Pinerolo, 13 settembre 2001
Il Dirigente del Settore Segreteria F.F.
Vincenzo Chiaramonte
Comune di Roure (Torino)
Estratto della deliberazione C.C. n. 9 del 25.5.2001 esecutiva ai termini di legge, avente ad oggetto: Permuta di terreno presso la località Vignal
La Giunta comunale
(omissis)
delibera
1. Di sopprimere dallelenco delle strade comunali la porzione di terreno a nord del mappale n. 264 sita in Borgata Vignal;
2. Di accogliere la proposta di permuta formulata dal Sig. Gouthier Sisto (omissis) con la quale il predetto si impegna a cedere al Comune di Roure quanto di seguito indicato:
Area su cui insiste parte della strada carrozzabile realizzata dal Comune di Roure identificata al F. 71 particella 264 di mq. c.ca 74;
3. di dare atto che le superfici di cui sopra saranno esattamente quantificate a seguito della redazione del tipo di frazionamento;
4. di dare atto che alla presente permuta si potrà addivenire dopo lefficacia giuridica del provvedimento di declassificazione di cui al punto 1) e cioè dal secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto altresì che tutte le spese contrattuali e conseguenti allatto di permuta graveranno sui contraenti in parti uguali;
6. di iscrivere il bene immobile oggetto di cessione da parte del Sig. Gouthier Sisto, nellinventario del Comune di Roure;
7. di autorizzare il Responsabile dellUfficio Tecnico alla stipula del contratto di permuta in questione, con facoltà di meglio precisare, in sede di stipula e nellesclusivo interesse del Comune, quanto occorra per consentire il perfezionamento dellatto.
Comune di San Michele Mondovì (Cuneo)
Avviso di deposito atti procedimento espropriativo
Il Sindaco
Visti:
a) la richiesta del Presidente della Provincia di Cuneo
b) lart. n. 10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865
rende noto quanto segue
1) Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:
Strada Provinciale n. 218 - 35 Lavori di sistemazione incrocio con la realizzazione di una rotonda stradale presso labitato di San Michele Mondovì.
Il progetto suddetto è redatto dalla Provincia di Cuneo.
2) Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria del Comune, entro quindici giorni dallinserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale.).
3) I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dellinizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere, ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinchè possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1.
4) Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli artt. 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dellindennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.
In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:
a) documentare lesistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;
b) documentare di avere o meno la qualifica di coltivatore diretto ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati;
tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i coltivatori diretti a titolo principale dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da altro Ente purchè idoneo alle certificazioni di cui allo spirito della Legge;
c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato (sia dalla Ditta proprietaria che da quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale; tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonchè il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.
5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni non potranno essere conteggiate se entro i 30 giorni successivi alla data dellinserzione del presente avviso sul BUR Bollettino Ufficiale Regionale) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.
Il Sindaco
Donato Baravalle
Comune di Torino
Avviso di pubblicazione e deposito elaborati variante parziale al P.R.G. ai sensi dellart. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
Il Dirigente
- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
- Visto lart. 34 del Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., art. 17, comma 7;
rende noto
Che in corso la procedura per la conclusione dellaccordo di programma San Camillo, allinterno del quale è prevista una variante urbanistica;
Che gli elaborati tecnici della suddetta variante, per tutto il periodo di pubblicazione del presente
rende noto
presso lAlbo Pretorio della Città, e precisamente per trenta gironi consecutivi dal 2/10/2001 al 31.10.2001 compresi, sono depositati presso il Responsabile del procedimento dellaccordo di programma Dott. B. Marchetti - Settore Programmazione Sanitaria - C.so Regina Margherita, 153 - Torino tel. 011/4322157, dove chiunque può prenderne visione.
Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, da inoltrarsi in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segretaria Generale - via Milano, 1 - in ore dufficio dei giorni feriali).
Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano
Comune di Torino
Avviso - Procedura espropriativa degli immobili siti tra le vie Breglio e Belgirate e destinati a lavori di completamento per lattraversamento della Spina Reale
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1
In favore del Comune di Torino è pronunciata lespropriazione degli immobili siti tra le vie Breglio e Belgirate e destinati a lavori di completamento per lattraversamento della Spina Reale, meglio individuati nellestratto di mappa che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:
Ditta n. 1 - De Paoli Laura: N.C.T. Foglio n. 1108, mappale n. 120 di mq. 120.
Coerenze: N.E. via Stradella; S.O. ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo; N.O. Condominio via Stradella n. 153.
LAmministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere alloccupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.
Art. 2
Il presente decreto sarà notificato allavente diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini durgenza e volturato. Ai sensi dellart. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui allart. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dallart. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.
Comune di Trofarello (Torino)
Decreto n. 89 del 1.10.2001 - Decreto di proroga delloccupazione durgenza, disposta con Decreto-ordinanza n. 74 del 4.8.1997, in favore del Comune di Trofarello, delle aree destinate allampliamento della zona industriale Vadò e per la realizzazione delle relative infrastrutture per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo - PIS - oggetto delllAccordo di Programma del 9.6.1997 promosso dalla Regione Piemonte ed occupazione durgenza delle aree interessate dai lavori di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 193 del 18.7.1997
Il Responsabile del Servizio
Edilizia privata ed urbanistica
Visto lAccordo di Programma stipulato, ai sensi della Legge 8.6.1990 n. 142 e s.m.i., in data 9.6.1997 fra la Regione Piemonte, il Comune di Trofarello e gli altri enti interessati dalle opere infrastrutturali del PIS, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2351/1997 del 18.06.1997 e ratificato dal Comune di Trofarello con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.6.97;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 18 luglio 1997 con la quale sono stati approvati i progetti definitivi delle opere afferenti i nuovi interventi di infrastrutturazione a servizio della nuova zona industriale Vadò;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 4 agosto 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli atti, redatti ai sensi dellart. 10 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessari per lattivazione delle procedure espropriative;
Visto il Decreto n. 74 del 4 agosto 1997, con il quale è stata disposta loccupazione durgenza delle aree interessate dai lavori di urbanizzazione di cui alla delibera sopra richiamata;
Considerato che il decreto consente loccupazione delle aree per un periodo massimo di due anni dalla presa in possesso;
Dato atto che loccupazione delle aree è avvenuta durante i mesi di agosto, settembre ed ottobre 1997 e, pertanto, sono in scadenza i termini previsti dal decreto stesso, già prorogati con Decreto n. 2 del 20 luglio 1997;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 30.08.01 con la quale è stata autorizzata la proroga delloccupazione di urgenza per le aree residue interessate dal PIS e sono state stralciate dal piano particellare le aree già acquisite dalla Montepo S.p.A., a sensi della Convenzione stipulata con il Comune di Trofarello, Rogito Notaio dott. Mario Mazzola 102196/23450 in data 18.3.1997;
Vista la L. 25.6.1865 n. 2359; Visto lart. 20 della L. 22.10.71 n. 865 e lart. 14 della L. 28.1.1977 n. 10; Visto il D.L. 2.5.1974 n. 115 modificato e convertito in L . 27.6.1974 n. 247; Visto il D.P.R. 24.7.1977 n. 616; Vista la L.R. 5.12.77 n. 56 e s.m.i.; Vista la L. 3.1.78 n. 1; Visto lo Statuto comunale; Visto il D.Lgs 18.8.00 n. 267; Visto il Decreto sindacale n. 9 del 22.5.01;
decreta
Art. 1
Loccupazione in via durgenza effettuata in forza del Decreto sindacale n. 74 del 4 agosto 1997 dai tecnici incaricati, geometri Luciano Facelli, Lorenzo Verderone e Davide Barè, nel giorno 24 ottobre 1997 e meglio descritti nei verbali agli atti, prorogata con Decreto dirigenziale n. 2 del 20 luglio 1999, in scadenza nel giorno 24 ottobre 2001, è prorogata per la durata di un anno, decorrenti dalla scadenza delloccupazione durgenza sopra indicata.
Art. 2
Il Comune di Trofarello corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione e fino al termine della stessa, lindennità spettante ai sensi di legge.
Art. 3
Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per gli atti processuali civili.
Esente da bollo a norma dellart. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..
Trofarello, 1 ottobre 2001
Il Responsabile del Servizio
Nicola Palla
ENEL Distribuzione - Alessandria
Avviso
Visto lart. 3 della L.R. 26.4.1984 n. 23, art. 68 della L.R. 26.4.2000 n. 44, Circolare del P.G.R. 22.2.2001 n. 2/PRE.
Si rende noto
Che in data 24 settembre 2001 è stata presentata domanda al Sindaco del Comune di Castellazzo Bormida per ottenere lautorizzazione alla costruzione e allesercizio di una linea aerea a bassa tensione (400V) nel Comune di Castellazzo Bormida.
Con la stessa domanda è stato richiesto a termini dellart. 9 della L.R. 26.4.1984 n. 23 che lautorizzazione della linea in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso il comune di Castellazzo Bormida per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dellart. 4 della L.R. 26.4.1984 n. 23 osservazioni al Comune sopracitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Alessandria, 24 settembre 2001
Enel Distribuzione S.p.A.
Esercizio di Alessandria
R. Pianta
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino
Avviso ad opponendum
In esecuzione del disposto dellart. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso lImpresa C.B.C. S.r.l. aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria consortile, delle fognature e impianti di depurazione comunali - Settore Nord, assunti con contratto dappalto stipulato in data 23 settembre 1998 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.
LAmministratore Delegato
Paolo Romano
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino
Avviso ad opponendum
In esecuzione del disposto dellart. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso il Raggruppamento A.T.I. Blueco S.r.l. - Borgatta S.n.c. aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria consortile, delle fognature e impianti di depurazione comunali - Settore Sud, assunti con contratto dappalto stipulato in data 23 settembre 1998 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.
LAmministratore Delegato
Paolo Romano