Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

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Provincia di Biella

Statuto (Testo aggiornato con le modifiche approvate con D.C.P. n. 64 del 23 Luglio 2001)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Provincia

1. La Provincia di Biella, Ente Locale intermedio fra i Comuni e la Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo. Attraverso gli Organi previsti dallo Statuto, la Provincia esercita funzioni proprie e competenze attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà, assumendo il criterio della programmazione e del coordinamento.

2. Essa assume compiti di coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Comunità Montane agevolando forme sinergiche di gestione dei servizi e promuovendo forme di partecipazione ai fini della programmazione.

Art. 2
Sede

1. La Provincia ha sede nel Comune capoluogo.

2. Presso la sede si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo che non risulti opportuno o utile tenere le rispettive riunioni in sedi diverse.

3. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale e riconosciute ai sensi di Legge.

4. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia da portare a tracolla.

Art. 3
Attribuzioni

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano l’intera area territoriale provinciale o vaste zone intercomunali di essa.

2. I settori di intervento sono principalmente:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente, prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna;

f) protezione dei parchi e delle riserve naturali;

g) disciplina e controllo della caccia e della pesca;

h) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

i) rilevamento, disciplina e controllo degli inquinamenti idrici, atmosferici ed acustici;

j) servizi sanitari di igiene e profilassi;

k) istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresa l’edilizia scolastica;

l) raccolta ed elaborazione dati;

m) assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali;

n) promozione, coordinamento e realizzazione (in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi) di opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

3. La Provincia assume inoltre:

a) iniziative di sostegno all’agricoltura, con particolare riguardo alla trasformazione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti ed al miglioramento delle colture;

b) iniziative dirette ad agevolare e promuovere la crescita economica e sociale dei territori montani e delle altre aree deboli;

c) iniziative tese a favorire lo sviluppo socioeconomico - culturale del territorio.

d) tutte le funzioni delegate dalle norme.

Art. 4
Sviluppo sociale ed economico

1. La Provincia riconosce la funzione insostituibile della partecipazione popolare, che sarà esercitata nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi partecipativi.

2. La Provincia promuove le condizioni per il libero svolgimento dell’attività dei gruppi sociali,

delle Istituzioni e delle associazione di cittadini.

2 bis. La Provincia garantisce la promozione di azioni positive per l’uguaglianza di

opportunità tra uomo e donna.

3. La Provincia riconosce in particolare la funzione sociale, tecnica e economica della

cooperazione e dell’associazionismo.

4. La Provincia, nel pieno rispetto delle singole autonomie incoraggia e promuove forme di aggregazione tra i Comuni per organizzare adeguate dimensioni territoriali utili per la gestione anche congiunta di servizi ed infrastrutture.

5. La partecipazione dei Cittadini della Provincia alle scelte ed al conseguimento degli obiettivi dell’Ente, all’esplicazione delle sue funzioni ed all’esercizio dei suoi poteri viene inoltre garantita:

a) dalla possibilità di convocare Consigli Provinciali aperti;

b) dall’istituzione di Referendum su materie di competenza locale.

Art. 5
Programmazione

1. Nell’ambito dei principi stabiliti dalle norme dello Stato e della Regione, nonché sulla base di proposte dei Comuni e in armonia con le linee ed i principi della programmazione regionale, la Provincia adotta propri programmi annuali e pluriennali di sviluppo provinciale sia di carattere generale che di ordine settoriale, concorre alla formazione dei programmi e dei piani di sviluppo regionali, adotta il piano territoriale di coordinamento.

2. La programmazione e la realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente è affidata alla suddivisione e all’articolazione delle funzioni tra gli Organi politico-amministrativi e tra quelli di struttura e di gestione.

Art. 6
Partecipazione dei cittadini

1. Allo scopo di determinare le condizioni di un effettivo concorso dei cittadini al progresso democratico della Comunità locale:

a) vengono attivate le opportune forme di comunicazione con i cittadini stessi e viene, inoltre, garantita la partecipazione alla attività generale dell’Ente attraverso l’esercizio del diritto di accesso ed il rilascio delle informazioni in ordine ai procedimenti amministrativi in corso;

b) sono periodicamente consultati - sulle materie di specifico interesse - i Sindaci dei Comuni, i Rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche Locali, delle Organizzazioni Sindacali, delle Categorie professionali, delle Associazioni, formazioni ed Organismi in cui si esprime la Comunità Provinciale, nonché gli stessi cittadini nei casi e secondo le procedure previste dallo Statuto;

c) è garantito ad ogni cittadino, a titolo individuale o in associazione con altri cittadini, il diritto di presentare istanze, petizioni, proposte dirette a sollecitare interventi a favore di legittimi interessi;

d) viene istituzionalizzata in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, la figura del “Difensore Civico”, avente la funzione fondamentale di garante dell’imparzialità e della puntualità della Pubblica Amministrazione provinciale.

CAPO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7
Organi di direzione politica

1. Sono organi elettivi di direzione politica della Provincia il Consiglio Provinciale ed il Presidente della Provincia.

Art. 8
Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio, Organo di indirizzo politico-amministrativo, ha autonomia funzionale ed organizzativa ed esercita le competenze attribuitegli dalle vigenti norme di Legge e dal presente Statuto. Al Consiglio Provinciale vengono forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie per consentire il regolare svolgimento della propria attività. Il Regolamento fissa i criteri per l’assegnazione e la gestione delle risorse assegnate per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Sono di competenza consiliare le delibere relative a:

a) l’elezione del Difensore Civico;

b) l’indizione di Referendum;

c) la costituzioni delle Commissioni permanenti e di quelle speciali.

3. Il Presidente del Consiglio Provinciale, ed il Segretario Provinciale sottoscrivono le delibere consiliari ed i verbali delle sedute.

4. L’elezione del Consiglio Provinciale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione sono regolati dalla Legge.

5. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della metà delle sedute tenute nel corso di un anno é dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio provinciale previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

Art. 9
Nomine di competenza consiliare

1. Prima di procedere alle nomine di propria competenza, il Consiglio provvede alla pubblicazione dei “curricula” dei candidati.

Art. 10
Adunanze consiliari

1. Le riunioni del Consiglio Provinciale sono convocate dal Presidente del Consiglio Provinciale:

- su richiesta del Presidente della Provincia;

- su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.

2. In caso di richiesta del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri assegnati, la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta con inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste.

2 bis. In ogni caso, il Presidente del Consiglio Provinciale concorda preventivamente con il Presidente della Provincia la data e l’ordine del giorno della seduta.

3. L’avviso di convocazione con l’allegato ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta.

In via d’urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di ventiquattr’ore.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo quando, su decisione del Presidente del Consiglio, debbono essere trattati argomenti suscettibili di nuocere all’onorabilità di persone, o nei casi previsti dal Regolamento.

5. Quando ragioni di interesse generale lo giustifichino, possono essere convocati Consigli aperti su iniziativa di metà dei Consiglieri Provinciali o del Presidente della Provincia con proprio provvedimento, sempre con rispetto delle modalità previste nel comma 2 bis. Si intendono per Consigli aperti quelli nei quali hanno diritto di parola, oltre ai Consiglieri ed ai membri di Giunta, anche i cittadini.

6. La convocazione di Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso in tutti i Comuni della Provincia.

7. Quando i Consigli aperti si concludono con votazioni di documenti o ordini del giorno, l’espressione del voto è soggetta alle forme, modalità e condizioni previsti dalla Legge e dalle norme del presente Statuto per gli atti deliberativi.

8. Gli atti relativi alle sedute consiliari sono a disposizione presso la Segreteria Generale almeno tre giorni prima dell’inizio della seduta.

9. Nei casi di convocazione d’urgenza, gli atti consiliari debbono essere a disposizione ventiquattr’ore prima della seduta.

Art. 11
Sistemi di votazione

1. La volontà del Consiglio è espressa in forma palese a seguito di votazione per alzata di mano.

2. Il voto per scheda segreta è ammesso solamente quando si debba deliberare su questioni o esprimere valutazioni riguardanti persone.

3. Il voto per appello nominale è richiesto quando per l’approvazione del provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

Art. 12
Controllo esterno sugli atti

1. I Consiglieri Provinciali esercitano attività di stimolo e vigilanza nei riguardi dell’Organo Esecutivo ed hanno diritto di presentare interrogazioni ed interpellanze sulle materie di competenza dell’Ente, proposte ed emendamenti sui provvedimenti in trattazione, autonome proposte di deliberazione, mozioni e proposte di ordine del giorno.

Art. 13
Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un Presidente.

2. Il primo scrutinio di tale elezione avviene prima della comunicazione da parte del Presidente della Provincia dei componenti la Giunta.

3. Il Presidente del Consiglio Provinciale viene eletto nel primo scrutinio a maggioranza qualificata dei quattro quinti del Consiglio Provinciale. Ove nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza il Consiglio provvede in ciascuna successiva adunanza ad una votazione sintantoché non sarà stato eletto il candidato che avrà ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Presidente del Consiglio Provinciale, convoca e dirige i lavori assembleari e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Gli competono i poteri necessari a garantire l’osservanza di Leggi e Regolamenti e del presente Statuto, nonché ad assicurare il regolare svolgersi di discussioni e votazioni. Gli competono inoltre il potere di sospendere e sciogliere le sedute con provvedimento motivato a verbale, e di espellere chiunque sia causa di disordini assicurando così il corretto svolgersi del lavoro consiliare.

6. Entro venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal Presidente della Provincia deve convocare l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

7. Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta e, comunque dopo la elezione del Presidente del Consiglio, procede alla elezione del Vice - Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Provinciale le funzioni vicarie spettano al Vice- Presidente.

8. In caso di assenza di entrambi, la presidenza spetta al Consigliere anziano. Prima della elezione del Presidente del Consiglio, ove questa non avvenga al primo scrutinio, le funzioni relative alla direzione dei lavori consiliari durante le sedute vengono svolte dal Consigliere anziano presente e cioè dal membro del Consiglio Provinciale intervenuto alla seduta del Consiglio che ha ottenuto nelle elezioni del Consiglio la più alta cifra elettorale nel proprio Collegio.

Art. 14
Commissioni Consiliari

1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni ed attività, il Consiglio e la Giunta sono coadiuvati da organi consultivi permanenti o speciali.

2. Le Commissioni Permanenti, costituite da Consiglieri Provinciali, vengono nominate dal Consiglio garantendo la partecipazione e la rappresentatività proporzionale di tutti i Gruppi Consiliari.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni referenti, di controllo e consultive secondo le previsioni del Regolamento. Alle riunioni delle Commissioni Permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati tecnici ed esperti.

4. Per l’esame di materie di complesso e generale rilievo, possono essere costituite Commissioni consultive speciali.

5. Il Consiglio Provinciale può istituire al proprio interno Commissioni speciali di indagine sulla attività della Amministrazione Provinciale.

6. All’atto dell’istituzione di Commissioni consultive speciali o di Commissioni speciali di indagine, il relativo provvedimento ne definisce funzioni, obiettivi e tempi di operatività in conformità alle disposizioni del Regolamento.

7. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal Regolamento.

8. La convocazione e la direzione dei lavori di ciascuna commissione spetta al Presidente della medesima, che viene eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti. La prima convocazione di ciascuna commissione e la sua presidenza sino all’elezione del Presidente competono al Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 14 bis
Indennità

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i Consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni Consiliari.

Art. 14 ter
Trasformazione del gettone di presenza
in una indennità di funzione

1. Il gettone di presenza che compete ai sensi di legge ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e delle Commissioni può essere trasformato, a loro richiesta, in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 15
Presidente della Provincia

1. Il Presidente è l’Organo responsabile dell’Amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti della Amministrazione Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. Nell’osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Legge, e dalle norme del presente Statuto e del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ad alto contenuto di professionalità, nomina e revoca il Segretario Generale, nomina a revoca il Direttore Generale.

5. In caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni dal Vice Presidente, o nel caso di impedimento di questi, dall’Assessore più anziano di età.

6. Le sostituzioni di cui al capoverso precedente hanno termine con la cessazione dell’assenza, dell’impedimento, della sospensione dei titolari.

7. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Provinciale, entro il termine di cento giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli eventuali adeguamenti alle suddette linee programmatiche dovranno essere presentate al Consiglio, sentita la Giunta.

8. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dell’Ente anche nei giudizi in cui la Provincia è parte.

9. L’esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente, per mezzo di delega generale nelle materie di competenza dirigenziale sottoscritta dal Presidente della Provincia.

10. Il Presidente può sempre avocare a se l’esercizio della rappresentanza in giudizio o delegarla ad un assessore.

11. Il Presidente può, d’intesa con la Giunta, attribuire poteri di indirizzo che il delegato in giudizio si impegna a recepire.

Art. 16
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
decesso del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente della Provincia determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, i quali rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.

2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti al precedente capoverso, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3. Sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta e la nomina di un Commissario, per l’esercizio delle funzioni conferite con il decreto di nomina.

Art. 17
Giunta

1. La Giunta, Organo di amministrazione della Provincia, è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto Assessori, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente nominati dallo stesso Presidente in rapporto alle necessità gestionali dell’Ente e in considerazione delle specifiche competenze.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze tecniche, scientifiche o sociali richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 18
Competenze della Giunta e degli Assessori

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Legge.

4. Fatta salva l’esclusiva collegialità delle decisioni dell’Organo di Governo Locale, le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Presidente della Giunta, con provvedimento che viene comunicato al Consiglio nella seduta successiva alla data del provvedimento.

5. Entro il 30 novembre di ciascun anno, in occasione dell’approvazione dell’assestamento generale di Bilancio, la Giunta presenta al Consiglio apposita relazione scritta sull’attività svolta, in adempimento alla previsione normativa che attribuisce al Consiglio la verifica periodica sull’attuazione delle linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato.

Art. 19
Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente e, in sua assenza o nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall’Assessore che lo sostituisce ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.

2. Il Presidente può proporre un calendario di riunioni che, se approvato dalla Giunta, e comunicato agli assenti, ha valore, per il periodo considerato, di avviso di convocazione.

3. Il Presidente ha facoltà di convocare, per iscritto, o telefonicamente, sedute straordinarie o supplementari.

4. Fatta eccezione per le convocazioni di cui al precedente 3° comma, l’ordine del giorno delle Sedute di Giunta deve essere disponibile (presso la Segreteria Provinciale) 24 ore prima della data e dell’ora di ciascuna convocazione.

Art. 20
Deliberazioni della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. Gli atti amministrativi della Giunta sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto.

4. I verbali delle sedute della Giunta e le deliberazioni che la stessa adotta sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.

Art. 21
Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale cessano dalla carica a seguito di “mozione di sfiducia” approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. La mozione di sfiducia è presentata presso l’Ufficio di Segreteria della Provincia e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata nel corso di seduta consiliare.

5. Con le modalità stabilite nei paragrafi precedenti, il Consiglio può essere chiamato a votare la revoca dei Membri eletti, in rappresentanza dell’Assemblea consiliare, presso Enti ed Organismi esterni.

6. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 22
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di consultazione permanente del Presidente del Consiglio e della Giunta.

2. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte i rappresentanti delle formazioni o delle aggregazioni politiche costituite in seno al Consiglio in corrispondenza alle liste di candidati presentate per l’elezione del Consiglio stesso.

3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare confluiscono nel “Gruppo Misto”.

Art. 23
Regolamento

1. Le materie oggetto del presente Capo II costituiscono oggetto di specificazione attraverso il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni.

2. Tale Regolamento preciserà anche le modalità per l’indizione dei Referendum.

3. Il Regolamento dovrà garantire l’effettività dell’esercizio propositivo e di controllo dei singoli Consiglieri e l’effettività dell’esercizio di accesso alle notizie.

Art. 24
Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale per riferire o essere consultati sulle materie di loro competenza.

2. I Componenti il Collegio dei Revisori possono essere ammessi alle sedute di Giunta per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio dei Revisori dei Conti nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra l’Ufficio stesso, l’Apparato Politico-Amministrativo e la Struttura di Gestione.

CAPO III
ORGANI DI GESTIONE E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 25
Organi di gestione

1. Sono Organi di gestione dell’Ente il Segretario Generale e i Dirigenti.

2. Agli Organi di gestione spetta l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione Provinciale verso l’esterno. Essi sono responsabili dell’attività amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente e dei relativi risultati.

Art. 26
Struttura di gestione

1. Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende alla gestione dell’Ente.

2. Gli Uffici sono organizzati per Settori omogenei, ciascuno diretto da responsabile avente la qualifica di Dirigente.

3. L’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e la Pianta Organica del Personale sono oggetto del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 27
Commissione Consultiva del Personale

1. Sugli atti inerenti allo stato giuridico del Personale - che non costituiscano automatica applicazione di norma di Legge o di contratto - è richiesto il parere della “Commissione Consultiva del Personale”.

2. La Commissione Consultiva del Personale è presieduta dal Segretario Generale (o da chi ne fa le veci) ed è composta dal Dirigente del Settore Affari Generali e da un Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali interne.

Art. 28
Segretario Provinciale

1. Il Segretario della Provincia, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il Presidente abbia nominato il Direttore Generale, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e roga i contratti dell’Ente.

2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario.

Art. 29
Dirigenti

1. I Dirigenti hanno compiti di gestione.

2. Al Dirigente, nell’ambito dei programmi e delle direttive degli Organi elettivi di indirizzo e controllo, sono attribuite le funzioni di iniziativa, direzione, coordinamento, controllo, previste dalla Legge, per l’ordinamento degli Uffici e il funzionamento dei Servizi.

3. In particolare spettano al Dirigente:

a) - la direzione della Struttura cui risulta preposto;

b) - l’adozione degli atti di gestione;

c) - l’emanazione di provvedimenti di rilevanza esterna (secondo le direttive dell’Organo di Governo);

d) - l’organizzazione delle risorse e la presentazione di programmi diretti al conseguimento dei fini e degli obiettivi dell’Ente;

e) - la Presidenza delle Commissioni di concorso e di gara. Quanto alla Presidenza di Commissioni di concorso, il Regolamento assicura che la funzione sia affidata con criteri predeterminati, a rotazione, così da garantire obiettività e trasparenza. Il Dirigente del servizio interessato dal concorso, se non ne sia Presidente, deve comunque far parte della Commissione;

f) - la stipula dei contratti, secondo le indicazioni relative ai fini, agli oggetti e alle modalità di scelta dei contraenti fissate nella preventiva “apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”;

g) - il coordinamento (nell’ambito del Settore o Servizio di assegnazione) dell’istruttoria delle pratiche;

h) - il controllo e l’attestazione della regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione. Il Dirigente responsabile del Settore Finanziario attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa;

i) - il Dirigente partecipa a Commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne. Per queste ultime è necessaria l’autorizzazione della Giunta.

4. In presenza di motivate opportunità, possono essere coperti posti di livelli dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico; in via eccezionale possono essere conferiti incarichi mediante contratto di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 30
Conferenza dei Funzionari responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili di Settori e Servizi e per favorire il lavoro per progetti e programmi, è istituita la Conferenza Permanente dei Responsabili dei Servizi, presieduta e diretta dal Segretario Generale.

2. La Conferenza svolge funzioni di verifica dell’attività dell’Ente demandata alla sfera burocratica, di confronto sulle questioni generali di organizzazione e sull’uso, l’introduzione e lo studio di nuove modalità e strumenti di azione e per la razionalizzazione di quelli esistenti.

3. La Conferenza tratta gli argomenti che interessano il buon andamento degli uffici e dei servizi e costituisce momento di incontro e confronto per la risoluzione dei problemi che emergono nella gestione dell’Ente.

Art. 31
Conferenza di Direzione

1. In presenza di progetti con caratteristiche intersettoriali, possono essere attivate Conferenze di Direzione.

2. La Conferenza di Direzione è strumento di consultazione, di programmazione e pianificazione dei processi, ambito di verifica e confronto, momento di raccordo tra livello di indirizzo e controllo e livello di gestione.

3. Le Conferenze di Direzione sono promosse dal Presidente, da ciascun membro della Giunta, dal Segretario Generale, o dal Direttore Generale se nominato, anche su richiesta di un Dirigente.

Art. 32
Gestione dei Servizi

1. L’oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi svolti dalla Provincia, le forme di gestione, le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti costituiscono gli elementi essenziali del Piano Generale dei Servizi allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica.

2. Il Piano Generale dei servizi deve essere orientato all’utenza.

3. I servizi di competenza della Provincia sono gestiti nelle forme previste dalla legge:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) mediante Azienda Speciale;

d) mediante Istituzione;

e) con Società per Azioni a prevalente Capitale Pubblico;

e bis) con Società per Azioni a partecipazione pubblica di minoranza;

f) attraverso le forme di gestione associata disciplinate dal presente Statuto.

4. La scelta delle forme e degli strumenti indicati avviene secondo i principi della funzionalità e della economicità.

Art. 33
Forme di gestione dei servizi

1. L’attività diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza territoriale economica, sociale e di promozione dello sviluppo civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso Servizi pubblici istituiti e gestiti ai sensi di Legge.

2. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge, con riferimento all’efficienza ed all’efficacia del Servizio stesso.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione avviene tra affidamento in concessione, costituzione di azienda, o di società a partecipazione pubblica

4. Per gli altri servizi, la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in concessione.

5. Per i servizi da gestire in forma associata, la comparazione avviene tra l’esercizio mediante convenzione, ovvero consorzio, ovvero S.p.A..

6. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

7. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto proporzionale tra servizio reso e risorse economico - finanziarie impiegate.

8. Spetta al Consiglio Provinciale la verifica dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi e dell’effettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati.

9. A tal fine la Giunta, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, presenta al Consiglio apposita relazione circa la situazione dei servizi erogati nell’anno.

Art. 34
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 35
Azienda Speciale

1. Il Consiglio Provinciale, nel rispetto delle norme legislative statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

Art. 36
Istituzione

1. Il Consiglio Provinciale, per l’esercizio di servizi sociali i quali necessitino di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il Regolamento che disciplina l’organizzazione e l’attività dell’Ente strumentale, previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei Servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’Istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati di gestione.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Provinciale al momento della costituzione e vengono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Istituzione.

Art. 37
Ordinamento e funzionamento dell’Azienda Speciale
dell’Istituzione

1. Sono organi della Istituzione e dell’Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. L’ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e i requisiti per l’elezione nei rispettivi Organi di gestione sono fissati negli atti costitutivi e nei Regolamenti approvati in conformità della Legge e del presente Statuto.

3. Il Regolamento disciplina il numero, i requisiti specifici, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 38
Nomina e revoca degli Amministratori
delle Aziende Speciali e delle Istituzioni

1. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono nominati, in numero non superiore a cinque, dal Consiglio Provinciale, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi dell’Ente o Organismo.

2. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni debbono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri Provinciali e capacità e professionalità adeguate alla gestione del Servizio, o dei Servizi, cui l’Azienda/Istituzione è preposta.

3. Il documento di cui al primo comma, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario dell’Ente almeno 5 giorni prima dell’Adunanza.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno ed alla sua prima seduta.

5. I Componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Provinciale che provvede contestualmente alla sostituzione.

6. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di approvazione di una Mozione di Sfiducia Costruttiva presentata e deliberata nelle forme e secondo le modalità stabilite dall’art. 21 del presente Statuto.

7. La nomina dei Direttori delle Agenzie Speciali e delle Istituzioni è di competenza dei Consigli di Amministrazione degli Enti.

Art. 39
Società a Capitale Pubblico

1. Negli Statuti delle Società a prevalente Capitale Pubblico Locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e la Provincia.

2. In conformità alle vigenti norme di Legge, la Provincia potrà assumere partecipazioni anche minoritarie al capitale di società di diritto privato.

Art. 40
Gestione associata delle Funzioni e dei Servizi

1. La Provincia, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla Legge, sviluppando, a questo fine, rapporti con gli Enti locali territoriali nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.

2. Possono essere stipulate, a tali fini, le convenzioni e costituiti i Consorzi previsti da vigenti norme di Legge.

CAPO IV
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41
Diritto di informazione e di istanza dei Cittadini

1. I Cittadini interessati hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte.

2. Le modalità per l’esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell’Amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure saranno disciplinate da apposito Regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla Legge.

3. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli per Legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Presidente.

4. Il Regolamento, in accordo con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi provinciali, stabilirà i criteri per l’individuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento nonché i criteri dettati dalla Legge.

Art. 42
Referendum

1. Su qualsiasi materia di propria competenza il Consiglio può promuovere un Referendum, esteso a tutti i Cittadini elettori della circoscrizione provinciale o limitato, secondo gli ambiti di interesse, a più Comunità Montane o Comuni.

2. La deliberazione consiliare con la quale viene indetto il Referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’iniziativa propositiva del Referendum spetta anche a:

a) n. 10.000 elettori della Provincia

b) n. 10 Consigli Comunali.

Art. 43
Modalità e procedure di iniziativa e

di indizione del Referendum

1. Il Regolamento stabilisce le procedure da osservare per la indizione dei Referendum.

2. Per quelli ad iniziativa degli Elettori o dei Consigli Comunali, il Regolamento stabilirà:

a) - le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme (su quesiti chiari ed univoci), limiti numerici e temporali dei Referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;

b) - le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti di ammissibilità;

c) - i termini entro i quali il Presidente della Provincia indice il Referendum, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento delle operazioni.

3. L’indizione del Referendum sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che suscitano motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. Non sarà indetta più di una consultazione referendaria all’anno.

5. Le consultazioni e i Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

6. La consultazione referendaria viene sospesa nel caso in cui il Consiglio Provinciale, con proprio atto amministrativo, deliberi secondo gli obiettivi dell’istanza di Referendum.

Art. 44
Esclusione del Referendum

1. Non possono costituire oggetto di Referendum:

a) - bilanci, tributi, espropriazioni, appalti;

b) - provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del Personale provinciale;

c) - Regolamenti interni;

d) - elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;

e) - atti dovuti in forza di Legge;

f) - revisione e modifiche dello Statuto.

2. Il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in relazione alla ammissibilità del Referendum ed alla regolarità delle procedure per la sua indizione.

Art. 45
Difensore Civico

1. Presso l’Amministrazione provinciale è istituito l’Ufficio del “Difensore Civico” avente la funzione essenziale di vigilare sull’imparzialità e sulla puntualità della Pubblica Amministrazione della Provincia a tutela dei cittadini ed in attuazione delle Leggi vigenti.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Capi Gruppo, previa ricerca pubblicizzata. Ove nessun candidato raggiunga la prescritta maggioranza in sede di primo scrutinio, per l’elezione è sufficiente, nelle successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

3. Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere confermato per un solo mandato successivo.

4. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

a) - alla scadenza del mandato;

b) - per dimissioni od impedimenti gravi;

c) - quando il Consiglio Provinciale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione.

5. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati.

6. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

a) - trasmette al Presidente della Provincia una comunicazione scritta con l’indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;

b) - può richiedere la promozione dell’azione disciplinare;

c) - sollecita il Consiglio Provinciale, la Giunta o il Presidente ad assumere i provvedimenti di competenza.

7. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio Provinciale sui risultati della propria attività e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sull’andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto.

8. L’accesso del Difensore Civico agli atti degli uffici dell’Amministrazione Provinciale è disciplinato secondo i criteri dettati in materia di accesso dei cittadini.

9. Il Regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico.

10. Le spese relative all’Ufficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio della Provincia, che provvede anche alle necessarie dotazioni.

Art. 46
Regolamenti

1. La Provincia è dotata dei Regolamenti:

a) per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni e per i Referendum;

b) per l’esercizio dei diritti dei cittadini all’informazione sulla azione amministrativa e per l’applicazione delle Leggi in materia;

c) per il funzionamento degli Uffici e per l’esercizio delle funzioni;

d) di contabilità e per la formazione dei contratti;

e) per la gestione dei Pubblici Servizi;

f) per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico.

g) sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

2. Quando se ne manifesti l’esigenza, oltre a quelli previsti dalle Leggi e dallo Statuto, la Provincia potrà approvare altri Regolamenti.

3. Ciascun Regolamento, tranne il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è approvato dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente ed entra in vigore nel momento in cui la relativa delibera di adozione diviene esecutiva a mente di Legge.

4. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Dell’approvazione di ogni Regolamento è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

1. Il Consiglio Provinciale approva i Regolamenti e le loro modificazioni a maggioranza assoluta. Dette modifiche entreranno in vigore al momento in cui la relativa delibera di adozione diviene esecutiva a mente di legge.

Art. 47
Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto o la sua integrale sostituzione con nuovo testo dovranno essere deliberate dal Consiglio Provinciale con le modalità stabilite dalle vigenti norme di Legge.

Art. 48
Norme transitorie

1. Il Consiglio Provinciale delibera gli atti regolamentari previsti nel presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Sino all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.