Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Comune di Ivrea (Torino)

Statuto comunale

Parte I
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE
DELL’ENTE E DELLA COMUNITA’

Art. 1
Definizione della Comunità e dell’Ente

1. Il Comune, denominato Città di Ivrea, è costituito dalla Comunità delle donne e degli uomini eporediesi, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Sono eporediesi tutti coloro che risiedono nel territorio del Comune.

3. Le persone nate nel territorio della Città di Ivrea sono denominate Eporediesi non residenti.

Art. 2
Caratteri della Comunità

1. La Comunità eporediese accoglie ed esalta i valori sanciti dalla Costituzione da cui è nata la Repubblica italiana, riconoscendo nel lavoro, nella cultura, nell’ambiente e nella storia locale beni e qualità, che si vogliono favorire e sviluppare con riferimento ad ogni manifestazione della vita umana.

2. Il rifiuto delle grandi concentrazioni urbane ed un equilibrato rapporto tra insediamenti abitativi, attività economiche, tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, sono tradizionale patrimonio della Comunità che si impone all’Ente come valore fondamentale.

3. La Comunità eporediese si è sviluppata accogliendo culture e mentalità diverse ed è stata luogo di sperimentazione di nuove forme di convivenza sociale. La Città di Ivrea riconosce la pluralità dei valori culturali e religiosi, è aperta e partecipa alla elaborazione e alla diffusione di una cultura di pace e solidarietà, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

4. La Comunità eporediese festeggia e ricorda il rifiuto della tirannide e la proclamazione delle libertà di un popolo con la celebrazione dello “Storico Carnevale di Ivrea”.

Art. 3
Principi dell’Ente

1. L’azione dell’Ente si informa ai più profondi principi di autonomia espressi dalla storia dei comuni italiani, con particolare riferimento alla propria tradizione statutaria, nei limiti della riconosciuta indivisibilità dell’ordinamento repubblicano italiano e dell’unità degli stati membri della Comunità europea.

2. Per realizzare le proprie finalità l’Ente adotta tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dalle disposizioni della Comunità europea utili ad attuare la cooperazione fra Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

3. Chiarezza, cortesia, trasparenza e l’efficienza necessaria a migliorare la qualità della vita degli amministrati debbono guidare ogni atto dell’Amministrazione comunale, riconoscendo a tutti, anche ai non residenti, gli strumenti idonei ad ottenere imparzialità e buon andamento nella gestione della Pubblica Amministrazione.

4. La Città di Ivrea inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Ivrea; a tal fine sostiene e valorizza l’associazionismo e le più generali forme di volontariato e di impegno civile. La Città di Ivrea agevola tali forme secondo le norme stabilite dallo Statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo altresì la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurare sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela Di ogni diversità, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) favorire la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini, impegnandosi a promuovere e attuare tutte le misure ed azioni positive necessarie a superare svantaggi e discriminazioni che di fatto impediscono l’esercizio di una reale uguaglianza tra i due sessi.

 Art. 4
Definizione territoriale

1. Il territorio della Città di Ivrea è cartograficamente rappresentato nella allegata planimetria 1/10.000 allegata allo Statuto e confina: a Nord, con i Comuni di Chiaverano e Montalto Dora; a Est, con i Comuni di Albiano, Bollengo, Burolo e Cascinette d’Ivrea; a Sud, con i Comuni di Romano, Strambino e Vestignè; a Ovest, con i Comuni di Banchette d’Ivrea, Fiorano, Salerano e Pavone.

2. La Città di Ivrea promuove presso la Regione Piemonte la propria fusione con i Comuni limitrofi, per valorizzare l’organizzazione delle istituzioni locali e garantire una migliore erogazione dei servizi nel territorio, nel rispetto del principio del decentramento e delle tradizioni della comunità di origine, cui si deve riconoscere la qualità di municipi e le altre forme di partecipazione alla gestione amministrativa.

Art. 5
Natura dell’Ente e sede legale

1. La Città di Ivrea è Ente pubblico che agisce in piena autonomia secondo le norme del diritto pubblico e del diritto privato stabilite dalla Repubblica italiana e dal diritto comunitario europeo.

2. La sede legale dell’Ente è nel palazzo sito nella piazza principale del centro storico dedicata a Ferruccio Nazionale, Martire della Resistenza.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma della Città di Ivrea è “D’argento alla Croce di Rosso, Corona Marchionale”, secondo il disegno allegato al presente Statuto unitamente al gonfalone.

2. E’ vietato qualsiasi uso commerciale non autorizzato dei segni distintivi della Città di Ivrea.

Parte II
LA STRUTTURA

TITOLO I
GLI ORGANI

Art. 7
Gli organi del Comune

1. Sono organi di governo della Città di Ivrea il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

2. Sono inoltre competenti ad emanare gli atti destinati a produrre effetti verso soggetti esterni all’Ente il Segretario generale, il Direttore generale, i dirigenti e tutti coloro cui la legge o lo statuto attribuiscono tale potere, anche in via sostitutiva o temporanea.

3. Gli organi di governo emanano le norme e definiscono con la riconosciuta discrezionalità amministrativa gli atti generali, di indirizzo e di programmazione nonché gli obiettivi da raggiungere, e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive emanate con i predetti atti.

4. Gli organi burocratici sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo.

5. Il Difensore civico è Ufficio indipendente dell’Amministrazione della Città di Ivrea, svolge le funzioni indicate dallo statuto e relaziona sul proprio operato al Consiglio comunale e al Sindaco.

CAPO I
Il Consiglio comunale

Art. 8
Elezione, composizione e durata del Consiglio.
Dimissioni del Consigliere

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Le dimissioni del Consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 9
Ruolo e funzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale devono essere stanziate adeguate risorse finanziarie e deve essere altresì assegnata adeguata dotazione organica di personale, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza consiliare dei Capigruppo.

Art. 10
Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri, nella prima seduta dopo le elezioni. L’elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nella prima votazione, e a maggioranza assoluta nella successiva. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Sino all’elezione del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco nella prima seduta e dal Consigliere anziano nelle sedute successive.

3. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita i poteri di polizia delle sedute del Consiglio; garantisce il regolare funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni previste dallo statuto; riceve le proposte degli elettori in esercizio dell’iniziativa deliberativa avanti il Consiglio, provvedendo alla loro presentazione nei termini indicati dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 11
Sedute e sessioni del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è componente del Consiglio comunale. Risponde direttamente, o a mezzo dell’Assessore per materia, alle interrogazioni ed alle interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Il Consiglio comunale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Alle sedute possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, anche gli Assessori, che non sono componenti del Consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale è di norma convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto, almeno trimestralmente. E’ convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o programmata come tale dalla Conferenza dei capigruppo.

4. Il Consiglio è normalmente convocato dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro venti giorni dal deposito della richiesta alla segreteria del Consiglio comunale, ove la stessa sia sottoscritta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, ponendo all’ordine del giorno i punti di discussione indicati nella richiesta. In caso di richiesta motivata, il termine di convocazione della seduta va ragguagliato alle esigenze di urgenza degli affari in trattazione.

5. Entro 90 giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Dopo sei mesi dalla data di approvazione del bilancio di previsione annuale, e comunque non oltre il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle suddette linee programmatiche. Le modalità di convocazione di tale seduta e gli argomenti da inserire all’ordine del giorno sono definiti dal regolamento dell’organo consiliare. E’ facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base di nuove o diverse esigenze che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12
Diritti dei Consiglieri e cause di
decadenza dalla carica

1. I Consiglieri comunali, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa, di intervento e di conoscenza di fatti o atti connessi all’espletamento delle loro funzioni nei modi stabiliti dalla legge.

2. Le interrogazioni ed ogni altra istanza, anche di carattere ispettivo, vanno depositate nella Segreteria del Sindaco unitamente alla documentazione necessaria per formulare una esauriente risposta del Sindaco o degli Assessori delegati, nei termini di cui al precedente art. 11.

3. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. La proposta di decadenza, formulata d’ufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni ovvero nel caso che le stesse non vengano ritenute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 13
Il procedimento deliberativo del Consiglio comunale

1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale l’iniziativa deliberativa spetta al Sindaco, al Consigliere comunale, alla Giunta comunale, alla Conferenza dei capigruppo ed alle Commissioni consiliari, nei modi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Sono altresì titolari dell’iniziativa deliberativa gli elettori del Consiglio comunale, ovvero le associazioni iscritte all’Albo previste dal presente statuto, nelle materie e secondo le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare.

3. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione stabilita dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del Consiglio comunale. I voti nulli e le schede bianche sono computati tra i voti espressi.

Art. 14
Il regolamento del Consiglio comunale

1. Le forme di convocazione, le modalità di funzionamento del Consiglio comunale, nonché i casi eccezionali in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche, sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Il regolamento del Consiglio comunale è adottato e modificato su proposta della Conferenza dei capigruppo in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di venti giorni e non superiore a sessanta ed è approvato, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 15
Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo

1. Il gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri della lista di appartenenza, ad eccezione dei candidati alla carica di Sindaco, nonché dell’unico eletto in una lista che può essere gruppo consiliare assumendo la denominazione di lista. I Consiglieri che provengono da liste diverse non possono costituire un nuovo gruppo consiliare, ma possono costituire il gruppo misto o confluire in esso o in altri gruppi.

2. La Conferenza dei capigruppo esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza e sui lavori del Consiglio comunale ed è costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

3. La Conferenza dei capigruppo può esercitare anche le funzioni di Commissione permanente, come indicato nel regolamento.

4. Il Sindaco può richiedere la convocazione della Conferenza dei capigruppo partecipandovi, senza diritto di voto, nei soli casi in cui debba, o ritenga necessario, sentire i capigruppo per gli affari di sua competenza.

5. Il funzionamento della Conferenza dei capigruppo può trovare disciplina nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16
Commissioni consiliari e di inchiesta

1. Il Consiglio comunale istituisce proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle commissioni medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.

2. Il Consiglio comunale, inoltre, costituisce commissioni consiliari speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine ed eventuali compensi.

3. La costituzione delle commissioni speciali può essere chiesta da un quinto dei consiglieri in carica, e la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, nonché i dipendenti dell’Ente ed i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le indagini su fatti determinati possono essere espletate solo su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Le commissioni, insediate dal Presidente del Consiglio, nella loro prima seduta provvedono alla nomina del proprio presidente al loro interno ed a maggioranza dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia è assegnata ad un Consigliere di minoranza.

Art. 17
Consiglieri comunali ad actus. Consulte consiliari.

1. Il Consiglio comunale può attribuire a singoli Consiglieri il compito di espletare incarichi per oggetti determinati e per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Consulte consiliari su temi determinati possono essere istituite dal Consiglio comunale per consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione della pubblica Amministrazione secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

CAPO II
Il Sindaco

Art. 18
Elezione, durata in carica e decadenza

1. L’elezione, la durata in carica, la decadenza e le dimissioni del Sindaco, ovvero la sua sostituzione, sono disciplinate dalla legge.

Art. 19
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) è l’organo responsabile dell’amministrazione attiva del Comune;

b) rappresenta l’Ente negli atti e manifestazioni di rilievo politico-amministrativo, convoca e presiede la Giunta Comunale e presiede ogni altro collegio cui partecipi, salvo sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto;

c) emana i decreti e le ordinanze, salvo i casi in cui la legge o lo statuto prevedano la competenza di altri organi burocratici o di governo;

d) determina le consulenze esterne per l’esercizio delle proprie funzioni, nei limiti indicati dal bilancio;

e) provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dallo statuto.

Art. 20
Potere di nomine del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori, promuovendo, coordinando ed indirizzando l’attività degli stessi;

b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi;

c) attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

d) sovraintende, emanando direttive politico-amministrative, al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o comunque attribuite alla Città di Ivrea;

e) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città di Ivrea presso società, aziende, consorzi ed istituzioni;

f) provvede alla nomina del Direttore generale nei casi e nei modi consentiti dalla legge, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La predetta nomina può avvenire anche in favore del Segretario generale.

Art. 21
Vice Sindaco. Affidamenti e deleghe

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, che lo sostituisce con pienezza di poteri in tutti i casi di impedimento.

2. Il Sindaco può affidare ai singoli Assessori, per materie definite ed omogenee, i propri poteri di vigilanza e di direttiva sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

3. In ragione delle materie affidate, il Sindaco può altresì delegare gli Assessori al compimento di atti ed incarichi di propria competenza, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente.

4. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori o Consiglieri comunali l’esercizio delle funzione di ufficiale di stato civile, nonché la rappresentanza formale del Comune in manifestazioni civili e religiose.

4. Chi sostituisce il Sindaco, o è da questi delegato, ne assume il relativo distintivo.

CAPO III
La Giunta comunale

Art. 22
Nomina, composizione e durata in carica

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori fino al numero massimo stabilito dalla legge, nominati dal Sindaco fra coloro che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Il Sindaco può in ogni tempo revocare la nomina degli Assessori. Le dimissioni dal mandato di Assessore comunale sono presentate in forma scritta all’ufficio del Sindaco e sono irrevocabili.

3. Le dimissioni dall’ufficio di Assessore hanno effetto dalla data di presentazione delle stesse e la revoca dalla data di comunicazione all’interessato. Il Sindaco sostituisce gli Assessori cessati dalla carica, comunicandolo agli stessi, al Consiglio comunale nella prima seduta da tenersi non oltre trenta giorni, alla Giunta comunale riunita entro tre giorni e ai dirigenti.

Art. 23
Competenze della Giunta

e iniziativa deliberativa

1. La Giunta è competente ad emanare atti generali e di indirizzo, nonché a svolgere compiti di vigilanza e di controllo non riservati dalla legge al Consiglio comunale, ovvero non attribuiti dalla legge o dallo statuto al Sindaco e agli organi burocratici.

2. Hanno l’iniziativa deliberativa avanti alla Giunta comunale: il Sindaco, il singolo Assessore, il Segretario generale comunale, il Direttore generale, i dirigenti e i responsabili di uffici e di servizi per le materie di loro competenza, ovvero gli elettori o le associazioni iscritte all’Albo previsto dal presente statuto, secondo le modalità stabilite dallo stesso e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 24
Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e delibera validamente a maggioranza, con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

2. Le modalità di convocazione e le altre norme di funzionamento possono essere definite con il regolamento dell’organizzazione comunale.

TITOLO II
L’ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

CAPO I
Il Segretario comunale

Art. 25
Compiti e responsabilità

1. Al Segretario generale comunale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché quelle conferitegli dal Sindaco. Il Segretario generale comunale.

2. E’ in facoltà del Sindaco attribuire al Segretario comunale, che non abbia funzioni di Direttore generale ed in assenza di tale figura nell’organico dell’Ente, le funzioni di coordinamento dell’organizzazione comunale.

Art. 26
Il Vice Segretario comunale

1. Il Vice Segretario comunale, oltre a svolgere i compiti di gestione attribuitigli, coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di delegazione, vacanza, assenza o impedimento di questi, secondo quanto disposto dalla legge e dal regolamento dell’organizzazione comunale.

2. Il Segretario generale può, con cadenza annuale, indicare i compiti attribuiti per delegazione al Vice Segretario, dandone comunicazione al Sindaco ed agli uffici comunali.

CAPO II
La dirigenza

Art. 27
La dirigenza e i rapporti con gli organi di governo

1. Sono dirigenti i pubblici dipendenti e coloro che, con contratto a termine, sono prescelti a ricoprire un posto apicale nell’apparato amministrativo.

2. I responsabili di uffici e di servizi, secondo le proprie competenze, coadiuvano i dirigenti nell’esercizio della loro funzione con autonomi poteri di organizzazione disciplinati dal regolamento del personale e dell’organizzazione comunale.

3. Spettano ai dirigenti ed ai responsabili di uffici e di servizi, che li coadiuvano, la direzione e la gestione amministrativa delle strutture composte da una pluralità di uffici, o di singoli uffici. Agli organi di governo sono attribuiti compiti di indirizzo e di vigilanza.

4. I rapporti con gli organi di governo sono tenuti dal Segretario generale comunale o dai singoli dirigenti, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 28
Contratti a termine per dirigenti e
responsabili di uffici e di servizi

1. Per la copertura dei posti con qualifiche dirigenziali il Sindaco con decreto delibera la stipulazione di contratti a termine di diritto privato non superiori a cinque anni e comunque sottoposti a risoluzione di diritto allo scadere del sesto mese dall’elezione del nuovo Sindaco, ovvero immediatamente per mancanza o venire meno delle condizioni di nomina. Il contratto può essere riproposto con l’insediamento del nuovo Sindaco.

2. Per la conclusione di contratti a termine, gli interessati debbono dichiarare e documentare di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall’ordinamento per l’accesso al corrispondente posto di pubblico impiego, ivi compresa un’esperienza almeno quinquennale di livello dirigenziale presso Enti pubblici o privati. L’assenza di tali requisiti è posta dal contratto come motivo di risoluzione di diritto dello stesso.

3. Agli interessati sono imposte contrattualmente le stesse incompatibilità previste per il pubblico dipendente, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

4. Con le stesse forme, e con la certificazione di un’esperienza quinquennale di pari livello, possono essere coperti i posti di responsabile di uffici o di servizi.

Art. 29
Incarichi di dirigenza e di direzione ai dipendenti

1. Ai dipendenti gli incarichi di dirigente e di responsabile di uffici e di servizi sono attribuiti con decreto di nomina del Sindaco, nei limiti stabiliti dalla legge, per un tempo non superiore a ventiquattro mesi, scegliendo rispettivamente fra i dirigenti e coloro che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nelle posizioni gerarchiche immediatamente inferiori.

2. L’incarico è rinnovabile e cessa di diritto sei mesi dopo l’elezione del nuovo Sindaco, ovvero immediatamente per mancanza o venir meno delle condizioni di nomina.

3. Agli incaricati è attribuita una indennità aggiuntiva in ragione della complessità dei compiti affidati.

Art. 30
Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Ai dirigenti spetta la gestione dell’Ente, ivi compresa l’emanazione di tutti gli atti a rilevanza esterna, sulla base degli indirizzi emanati dagli organi di governo.

2. In aggiunta alle funzioni previste dalla legge, per le quali il regolamento dell’organizzazione comunale provvederà a disciplinare la normativa di dettaglio nonché le varie correlazioni tra le funzioni dirigenziali che conducano ad un unico procedimento amministrativo, il Sindaco ed il Direttore generale potranno attribuire ai dirigenti particolari funzioni in relazione ai programmi dell’Amministrazione e/o a specifiche esigenze che, pur non previste nei suddetti programmi, potranno emergere nel corso del mandato amministrativo. Gli incarichi conferiti dal Sindaco e dal Direttore generale dovranno essere affidati tenendo conto della professionalità del dirigente e delle funzioni d’istituto proprie di quest’ultimo.

3. Su comunicazione del Segretario generale, i responsabili degli uffici e dei servizi sostituiscono i dirigenti in caso di loro assenza o impedimento, per un periodo non superiore al trimestre, decorso il quale, in assenza di incarico o nomina del Sindaco, alle funzioni del dirigente provvede il Segretario generale o, su delega di questo, il Vice Segretario.

Art. 31
La Conferenza di direzione
e coordinamento degli uffici comunali

1. La Conferenza, presieduta dal Segretario generale e da questo convocata, è composta dai dirigenti e dai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. La Conferenza è organo interno di coordinamento dell’attività e dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, presenta annualmente al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la relazione annuale sullo stato dei servizi e degli uffici dell’Amministrazione.

3. La Conferenza esprime pareri e formula proposte in materia di organizzazione dell’Amministrazione comunale anche direttamente al Presidente del Consiglio, che entro due mesi le indica fra gli oggetti all’ordine del giorno.

4. Il Consiglio comunale può richiedere pareri alla Conferenza su progetti di deliberazione al suo esame. Pareri e proposte possono essere presentate anche alla Conferenza dei capigruppo consiliari. Le opinioni, sia di maggioranza che di minoranza, debbono essere motivate e raccolte in processo verbale da allegare ai relativi atti destinati ad organi della Città di Ivrea.

CAPO III
Gli uffici e i servizi

Art. 32
Principi di organizzazione degli uffici

1. L’organizzazione della struttura deve essere informata a principi di imparzialità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

2. L’Ente si struttura in ragione degli obiettivi da perseguire e dei progetti da realizzare, sicchè la mobilità interna è ritenuta normale atto di organizzazione.

3. I dipendenti di pari qualifica all’interno della stessa area professionale hanno uguale competenza funzionale, salvo incarichi per tempi e contenuti determinati.

Art. 33
Principi di organizzazione dei servizi

1. I rapporti con i destinatari dell’attività amministrativa e gli utenti di servizi pubblici deve essere informato a imparzialità, chiarezza e cortesia, in consonanza a quanto stabilito dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.

2. La Città di Ivrea definisce l’erogazione dei servizi comunali individuando per ciascuno di essi bacini di utenza sufficientemente ampi, affinchè si possa garantire il necessario livello di qualità delle prestazioni e di professionalità degli addetti. Promuove altresì l’organizzazione delle attività comunali necessaria a perseguire il coordinamento e la collaborazione con le strutture dei Comuni limitrofi, degli altri Enti pubblico, o degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 34
Regolamento dell’organizzazione comunale

1. Il regolamento dell’organizzazione comunale disciplina il funzionamento della Giunta comunale, nonché l’ordinamento degli uffici e del personale. In esso è contenuta ogni altra norma regolamentare della Città di Ivrea non destinata per materia di competenza ad altri regolamenti.

2. Il regolamento dell’organizzazione comunale è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 35
Formazione e aggiornamento professionale

1. La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un dovere d’ufficio dei dipendenti.

2. I dirigenti organizzano l’orario di ufficio in modo da consentire la programmazione delle esperienze necessarie a tale scopo, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento dell’organizzazione comunale.

CAPO IV
Dei rappresentanti della Città di Ivrea

Art. 36
Nomina, designazione e revoca

1. La nomina, la designazione, la revoca, o la sostituzione di rappresentanti della Città di Ivrea presso Enti pubblici, organismi o associazioni, è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, dal regolamento dei servizi pubblici.

2. La nomina e la designazione dei rappresentanti della Città di Ivrea in Enti, società, aziende e istituzioni operanti nell’ambito comunale, ovvero dipendenti o controllati dalla stessa, sono stabilite con decreto del Sindaco sulla base del curriculum professionale, in osservanza degli indirizzi, anche generali, del Consiglio comunale.

3. Gli indirizzi sono deliberati su proposta di uno o più capigruppo consiliari, sulla base di documenti che indicano i programmi e gli obiettivi da conseguire, nonché i criteri di professionalità dei candidati.

4. I candidati debbono possedere i requisiti necessari per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 37
Amministratori di aziende, istituzioni e società

1. Il Sindaco, in osservanza degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, con decreto motivato nomina e revoca i Presidenti e i Consiglieri di amministrazione delle aziende ed istituzioni comunali fra coloro che, non essendo componenti di organi di governo della Città di Ivrea, sono dotati di una professionalità adeguata alla carica da assumere.

2. La durata in carica dei Presidenti e dei Consiglieri di amministrazione di istituzioni e aziende speciali è di anni cinque e comunque cessa entro quarantacinque giorni dalla nomina del nuovo Sindaco.

3. La revoca, le dimissioni o la decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente di aziende o istituzioni comunali importano decadenza dei Consiglieri di amministrazione con esso nominati. Alla sostituzione dei singoli componenti di un consiglio di amministrazione provvede l’organo competente su proposta del Presidente in carica dell’azienda o dell’istituzione.

4. La Città di Ivrea definisce negli statuti delle società a prevalente partecipazione pubblica locale norme che consentano al Sindaco di procedere alla sostituzione dei rappresentanti del Comune dopo ogni rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 38
Relazione annuale sullo stato delle partecipazioni

1. Il Sindaco garantisce il coordinamento dei Presidenti e dei rappresentanti della Città di Ivrea in enti, organismi, aziende o società competenti per materia e, entro il secondo trimestre di ogni anno, presenta al Consiglio comunale la relazione annuale sullo stato delle partecipazioni della Città di Ivrea.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno i Presidenti ed i rappresentanti in enti, organismi, aziende o società inviano al Sindaco e al Presidente del Consiglio una propria relazione sullo stato dell’ente, società, organismo o azienda in cui rappresentano la Città di Ivrea.

3. I rappresentanti debbono esprimere pareri, rispondere alle interrogazioni e partecipare alle sedute del Consiglio comunale, o delle Commissioni consiliari, ove richiesti dal Presidente del Consiglio comunale.

Parte III
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

TITOLO I
LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 39
I principi dell’attività amministrativa

1. L’azione amministrativa della Città di Ivrea si conforma ai principi stabiliti dall’ordinamento giuridico italiano, ispirandosi ad imparzialità, congruità, tempestività ed essenzialità delle forme burocratiche.

2. Tutti gli atti, anche interni, debbono essere chiari e precisi. I pareri e gli accertamenti debbono essere adeguatamente documentati e motivati, in guisa da dimostrare con evidenza i giudizi, le soluzioni proposte e le verificazioni eseguite.

3. In ogni procedimento l’istruttoria deve offrire agli organi di governo le alternative tecniche e amministrative utili all’esercizio della discrezionalità amministrativa.

4. Di ogni provvedimento a rilevanza esterna deve essere raccolto il parere di regolarità tecnica e, se importi spesa, anche contabile.

5. L’attività della Città di Ivrea tiene conto di quella esercitata dai privati nel territorio comunale e si coordina con quella delle altre Amministrazioni pubbliche, potendo a tal fine indire conferenze di servizio, anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 40
Il regolamento dell’attività amministrativa

1. Il regolamento dell’attività amministrativa disciplina il procedimento d il contenuto degli atti amministrativi della Città di Ivrea, in conformità ai principi stabiliti dall’ordinamento giuridico e al criterio della semplificazione delle procedure amministrative.

Art. 41
Convenzioni, consorzi e accordi di programma

1. Le convenzioni sono disciplinate dalla legge e sono la forma più semplice per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi da parte della Città di Ivrea, e mezzo per la costituzione di consorzi.

2. Qualora le convenzioni abbiano ad oggetto l’erogazione di servizi pubblici, si applicano le norme previste dal successivo titolo.

3. All’assemblea del consorzio il Comune è rappresentato dal Sindaco, o da un suo delegato, scelto fra coloro che sono Assessori, o Consiglieri comunali, ovvero dirigenti o responsabili di uffici o di servizi presso la Città di Ivrea.

4. La stipulazione degli accordi di programma è preceduta dalla dichiarazione di intenti del Consiglio comunale che ne determina le finalità.

TITOLO II
I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
I principi di gestione

Art. 42
Atto di assunzione e di programma

1. La Città di Ivrea individua i bisogni della Comunità degli eporediesi e in ragione di essi determina l’assunzione dei servizi pubblici.

2. Per ogni servizio pubblico è definito un programma di erogazione che indica il modo di soddisfare i bisogni della popolazione, stabilendo indici di qualità che sono fondamento delle pretese degli utenti nei confronti delle organizzazioni pubbliche o private a tal fine prescelte dalla Città di Ivrea.

3. La Città di Ivrea gestisce i servizi pubblici individuando bacini di utenza adeguati alla complessità delle organizzazioni a tal fine necessarie, collaborando con Enti pubblici e privati, italiani o stranieri, in tutte le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e della Comunità Europea.

4. Le localizzazioni territoriali dei servizi pubblici possono essere modificate solo riorganizzando, in via generale o per settori, l’intera distribuzione territoriale degli stessi e la Città di Ivrea si impegna affinchè tale principio sia accolto anche nel caso di fusione con altri Comuni.

Art. 43
Criteri di scelta delle forme
di erogazione di servizi pubblici

1. La scelta delle forme di erogazione dei servizi pubblici deve garantire la migliore soddisfazione dei bisogni e la partecipazione degli utenti.

2. La Città di Ivrea favorisce con la scelta delle forme di gestione la presenza di una pluralità di produttori utile a garantire la concorrenza fra operatori pubblici o privati, salvo vi ostino ragioni tecniche o economiche.

3. Enti ed organizzazioni pubbliche sono un mezzo per la promozione della concorrenza e nella verifica permanente della qualità di soddisfazione dei bisogni della popolazione nell’erogazione dei servizi pubblici.

4. Nell’organizzazione dei servizi pubblici devono comunque essere assicurati idonei mezzi di informazione, di tutela e di controllo da parte degli utenti, nonché modalità di accesso alle strutture da parte di organizzazioni di volontariato e delle associazioni previste dal presente statuto.

Art. 44
La deliberazione sulle forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti, in ragione di una valutazione comparativa delle opzioni indicate dalla legge o dallo statuto, e secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

2. La deliberazione non è valida, se tutti i capigruppo non sono stati avvisati almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio comunale dell’avvenuto deposito presso l’ufficio del Segretario generale comunale di tutti i pareri degli organi competenti e della relazione illustrativa dei criteri di valutazione sopra indicati.

3. Gli atti costitutivi degli Enti dipendenti dalla Città di Ivrea, o gli atti di concessione di servizio pubblico, devono contenere il vincolo dell’osservanza delle norme del presente statuto, la cui violazione è dedotta come causa di revoca o di risoluzione di diritto degli atti stessi.

CAPO II
Dell’organizzazione dei servizi pubblici

Art. 45
Degli amministratori

1. Ai Presidenti ed agli amministratori degli Enti ed organismi dipendenti o controllati dalla Città di Ivrea che erogano servizi pubblici si applicano le norme del presente statuto dedicate ai rappresentanti della Città di Ivrea.

Art. 46
Istituzione ed ordinamento delle aziende speciali

1. Il Consiglio comunale delibera l’istituzione delle aziende speciali previa relazione del collegio dei revisori della Città di Ivrea e della Conferenza di direzione e coordinamento degli uffici comunali, rispettivamente sull’economicità della sua istituzione e sull’efficienza della relativa organizzazione.

2. Il Consiglio comunale delibera lo statuto dell’azienda a maggioranza dei suoi componenti, disciplinandone l’ordinamento, il funzionamento, i poteri dell’organo di revisione contabile ed i rapporti con la Città di Ivrea in conformità al presente statuto.

3. Sono atti fondamentali dell’azienda, sottoposti ad approvazione del Consiglio comunale, il contratto di servizio, i bilanci annuale e pluriennale, i programmi ed il conto consuntivo.

Art. 47
Organi delle aziende speciali

1. Sono organi dell’azienda: il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione del conto.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal suo Presidente e da quattro consiglieri, ovvero dal Presidente e da un numero pari di consiglieri, non superiore a sei, stabilito dalla convenzione che affida all’azienda l’erogazione di servizi pubblici di altri Comuni.

3. Il Collegio dei revisori è costituito da un numero di membri non superiore a tre, nominato secondo i criteri previsti dal presente statuto per i revisori della Città di Ivrea.

Art. 48
Le istituzioni comunali

1. Le istituzioni sono organi strumentali dell’Ente della Città di Ivrea, dotate di autonomia gestionale e contabile.

2. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento costitutivo di ogni singola istituzione, che è allegato al regolamento dei servizi pubblici.

3. Sono atti fondamentali dell’istituzione, sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale, i bilanci annuale e pluriennale, il conto consuntivo, i programmi annuali e pluriennali, l’assunzione di dipendenti da assegnare all’istituzione, la deliberazione di contratti di mutuo.

Art. 49
Organi delle istituzioni comunali

1. Sono organi delle istituzioni comunali il Consiglio di amministrazione, composto da un numero pari di membri stabilito dal Consiglio comunale non superiore a otto, il suo Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

3. Al Consiglio comunale spettano tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento ad altri organi dell’istituzione, ed in particolare la determinazione dei tempi e dei modi di attuazione delle finalità e degli indirizzi attribuiti dal Consiglio comunale.

4. Ai rappresentanti della Città di Ivrea nominati presso le istituzioni non spetta alcuna indennità di carica, salvo il rimborso delle spese per incarichi determinati.

5. Il Collegio dei revisori dei conti della Città di Ivrea provvede a svolgere le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50
Del Direttore delle istituzioni

1. Il Sindaco nomina il Direttore fra i dipendenti della Città di Ivrea, o con decreto motivato ne dispone l’assunzione con contratto a termine fra coloro che abbiano i requisiti di professionalità richiesti e siano degni di fiducia. Il Direttore cessa di diritto dopo sei mesi dall’elezione del nuovo Sindaco, ma può essere revocato in ogni tempo, previo parere del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, per il venir meno delle condizioni di nomina.

2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione dell’istituzione, la rappresentanza in giudizio ed emana gli atti che importino una spesa non superiore a cinquanta milioni.

Art. 51
Commissariamento di aziende e istituzioni

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti delibera sulla mozione di commissariamento delle aziende e delle istituzioni, in tutti i casi in cui le stesse non possano funzionare, ovvero il loro Presidente compia gravi e reiterate violazioni di legge, o del presente statuto, o dello statuto dell’azienda, o del regolamento dell’istituzione, ovvero non ottemperi all’invito di sostituire i componenti del Consiglio di amministrazione che abbiano compiuto eguali violazioni.

2. Con la nomina del commissario gli amministratori decadono dalla carica.

3. Il commissario cessa dalle funzioni con la nomina del Presidente e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell’azienda o dell’istituzione.

Art. 52
Relazioni annuali alla Città di Ivrea

1. I Presidenti e i Direttori per le istituzioni, nonché il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti per le aziende speciali, i rappresentanti presso società a prevalente capitale pubblico locale, redigono una relazione annuale da presentare al Sindaco e al Consiglio comunale sull’andamento dell’erogazione dei servizi pubblici loro affidati.

2. Il regolamento dei servizi pubblici può prevedere i contenuti necessari e i tempi di presentazione delle relazioni annuali indicate al comma precedente.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ PUBBLICA

CAPO I
Determinazione delle scelte

Art. 53
Principi della partecipazione al procedimento

1. Nei procedimenti relativi all’adozione dei provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento, le forme e le modalità della partecipazione degli interessati sono disciplinate dalla legge.

2. Anche qualora la legge non disponga, l’ufficio titolare dell’iniziativa finalizzata alla emanazione di un provvedimento ha il dovere di dare avviso ad ogni interessato dell’inizio del procedimento, sia che da esso possa derivare un vantaggio, sia un pregiudizio.

3. E’ fatta comunque salva ogni ulteriore possibilità di partecipazione anche più onerosa per la pubblica Amministrazione, espressamente prevista dalla legge in relazione a specifiche materie oggetto di competenza comunale.

4. Le relazioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori a rappresentanza nazionale sono disciplinate dalla legge e dalle norme poste a conclusione dei contratti collettivi di lavoro e possono trovare attuazione a livello locale sulla base di protocolli di intesa fra la Città di Ivrea e le rappresentanze sindacali di categoria, ovvero con le loro organizzazioni territoriali.

Art. 54
La partecipazione al procedimento.
Gli accordi

1 I soggetti destinatari, o coinvolti da atti o comportamenti della pubblica Amministrazione, o che intervengono al relativo procedimento, anche non residenti nel territorio della Città di Ivrea, hanno diritto di essere informati dell’inizio dei procedimenti destinati a produrre effetti direttamente nei loro confronti.

2. Alle associazioni che ottengono l’iscrizione agli Albi previsti dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione è riconosciuta la titolarità degli interessi collettivi, o diffusi, individuati nei rispettivi statuti come scopi dell’associazione.

3. I soggetti indicati ai commi che precedono hanno facoltà di intervenire nei procedimenti che coinvolgono gli interessi di cui sono titolari, prendere visione e chiedere copia dei relativi atti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento degli istituti di partecipazione, ovvero depositando memorie scritte, o documenti, che l’Amministrazione ha il dovere di valutare.

4. In accoglimento delle istanze e delle osservazioni di cui al comma precedente, gli organi dell’amministrazione comunale possono concludere, nei limiti stabiliti dalla legge, accordi con gli interessati per determinare, in tutto o in parte, il contenuto discrezionale del provvedimento finale e, nei casi stabiliti dalla legge, in sostituzione di questo.

Art. 55
Forme di partecipazione

1. Sono modalità di partecipazione alla gestione dell’Amministrazione pubblica: le istanze, le proposte, le petizioni, l’iscrizione agli Albi delle associazioni, l’iniziativa per l’adozione di atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, i referendum, le consultazioni e le consulte, nonché ogni altra prevista dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività dell’Amministrazione, la Città di Ivrea assicura l’accesso alle strutture da essa dipendenti o controllate dei terzi interessati ed in particolare alle associazioni disciplinate dal presente statuto, secondo le norme stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3. La Città di Ivrea si dota di una consulta per i problemi dell’immigrazione e delle pari opportunità.

Art. 56
Istanze, proposte, petizioni

1. Tutti possono presentare istanze, proposte e petizioni per la tutela di interessi individuali, collettivi o diffusi, ovvero per ottenere un migliore andamento della gestione amministrativa.

2. Il Sindaco e il Segretario generale comunale, rispettivamente per le competenze degli organi di governo e dell’apparato burocratico, provvedono a comunicare agli organi o uffici competenti entro cinque giorni dal deposito dell’istanza, della proposta o della petizione, curando che si provveda sulle stesse con decisione chiara e motivata.

3. La comunicazione agli interessati della decisione deve avvenire entro sessanta giorni dal deposito dell’atto di impulso, decorsi i quali l’inottemperanza è fatta constatare con lettera rivolta al Sindaco e al Comitato Regionale di Controllo.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le modalità di presentazione delle istanze, proposte e petizioni, nonché i casi di eccezione in cui i termini e i modi di comunicazione agli interessati delle decisioni assunte dall’amministrazione richiedano una disciplina particolare.

Art. 57
Associazioni

1. Sono istituiti presso la Città di Ivrea Albi delle associazioni, in numero non minore di sei, secondo le materie indicate dal regolamento degli istituti di partecipazione. Il numero degli Albi può essere aumentato dal regolamento stesso in ragione della particolarità delle materie.

2. Ogni associazione con sede nel territorio di Ivrea - ovvero operante in modo continuativo, e documentato, nel territorio della città, in rappresentanza di almeno dieci associati - ha diritto di chiedere l’iscrizione ad uno degli Albi, previo deposito del proprio statuto conforme alle leggi vigenti, e con indicazione delle generalità dei propri rappresentanti e di un domicilio sito nel territorio della Città di Ivrea.

3. Ai fini del presente statuto sono equiparate alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, semprechè nessuno di essi persegua scopi di lucro, e le amministrazioni pubbliche di istruzione di ogni grado.

4. Le associazioni nominano il Presidente dell’Albo e provvedono alla designazione dei membri per la partecipazione alle Consulte permanenti di partecipazione previste dal presente statuto.

5. Il Presidente dell’Albo è il destinatario, per tutte le associazioni in materia, delle informazioni e delle comunicazioni che l’Ente Città di Ivrea debba, o ritenga opportuno, far pervenire alle stesse.

6. Nel regolamento degli istituti di partecipazione è disciplinato l’accesso alle strutture e ai servizi delle associazioni in ragione delle materie di appartenenza ai relativi Albi della Città di Ivrea.

Art. 58
Iniziativa deliberativa avanti agli organi di governo

1. Almeno trecento elettori del Consiglio comunale, ovvero almeno cinque associazioni iscritte agli Albi previsti dal presente statuto, possono presentare una proposta di deliberazione avanti al Consiglio comunale, sottoscrivendo un testo cui è allegata una relazione illustrativa, con deposito di essi presso l’ufficio del Segretario generale comunale che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

2. La proposta è, entro due mesi dal deposito, indicata fra i punti in discussione avanti al Consiglio comunale, avvisando della seduta i presentatori almeno quindici giorni prima.

3. Ove espressamente dichiarato dai presentatori, la proposta è posta ai voti del Consiglio comunale, senza possibilità di emendamenti, entro trenta giorni dal deposito secondo le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.

4. La violazione del termine di cui sopra è fatta constatare da un sottoscrittore con diffida a provvedere entro venti giorni dalla presentazione del progetto al Consiglio comunale, decorsi i quali alla convocazione dello stesso provvede il Prefetto su istanza degli interessati.

5. Trecento elettori e le associazioni iscritte agli Albi previsti dal presente statuto hanno altresì l’iniziativa nei confronti della Giunta comunale e del Sindaco per gli atti di rispettiva competenza. Il Sindaco deve comunicare ai proponenti le decisioni proprie, o della Giunta, entro un mese dal deposito delle proposte presso l’ufficio del Segretario generale comunale.

Art. 59
Referendum

1. Un referendum, sia consultivo che abrogativo, dei cittadini residenti nella Città di Ivrea è indetto dal Sindaco qualora lo richiedano il cinque per cento degli elettori del Consiglio comunale risultante dall’ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti, previa verifica delle relative sottoscrizioni raccolte sulla base dei quesiti ammessi, secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Il referendum, avente ad oggetto anche atti amministrativi, deve essere proposto per un numero massimo di cinque quesiti, facilmente comprensibili, determinati e relativi alla stessa materia di esclusiva competenza locale.

3. Oltre che per violazione dei commi precedenti e delle norme procedurali stabilite nel regolamento degli istituti di partecipazione, il referendum è inammissibile se i quesiti sono relativi a: a) tributi, mutui o prestiti; b) i documenti programmatici; c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni; d) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; e) persone fisiche, ivi compresa la loro nomina o revoca ad una carica o ufficio; f) attività amministrative senza discrezionalità alcuna o a provvedimenti cautelari; g) quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi tre anni dal giorno del voto.

4. L’ammissibilità del referendum è accertata, entro venti giorni dalla richiesta, da un collegio comporto dal Giudice di Pace, dal Difensore civico e dal Segretario Generale.

5. Il Sindaco indice il referendum in modo che la votazione possa aver luogo entro sette mesi dal deposito delle sottoscrizioni, salvo coincidenza con altre operazioni di voto, in tutti i casi in cui non sia stata comunicata ai rappresentanti dei sottoscrittori la motivata deliberazione della Giunta comunale di inammissibilità dei quesiti entro quarantacinque giorni dal deposito di essi, ovvero la deliberazione della stessa Giunta di accertamento negativo della validità delle sottoscrizioni entro sessanta giorni dal deposito di quest’ultime.

6. Dei risultati del referendum gli organi comunali competenti debbono tener conto, con atto da emanarsi entro sessanta giorni dal voto, qualora abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto ed i quesiti siano stati approvati a maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 60
Consultazioni

1. Consultazioni di cittadini, o di utenti, o di categorie di essi, possono essere indette dal Sindaco, previo parere della Conferenza dei capigruppo, per le materie di competenza degli organi di governo, nonché su richiesta della Giunta per le competenze degli organi burocratici.

2. Il Sindaco indice la consultazione su un numero massimo di cinque quesiti, facilmente comprensibili, determinati e relativi alla stessa materia.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le forme di consultazione definendo i limiti necessari a soddisfare una libera e chiara espressione dell’opinione dei soggetti interessati.

4. La consultazione non può essere proposta su quesiti depositati per i quali è in corso la procedura referendaria, o prima di quattro anni dalla proclamazione del voto del relativo referendum, e non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Il regolamento degli istituti di partecipazione assicura particolari forme di consultazione nei confronti di coloro che risiedono nei quartieri della Città di Ivrea.

Art. 61
Consulte di partecipazione

1. Sono costituite Consulte di partecipazione permanenti in ragione delle materie degli Albi delle associazioni, secondo le modalità indicate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Le Consulte, in conformità al regolamento degli istituti di partecipazione, possono esprimere parere sugli atti, nonché esprimere proposte di provvedimenti, di norme, o di programmi, che spettano alla competenza degli organi di governo. Di essi gli organi di governo debbono tener conto nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina il procedimento di nomina e revoca dei rappresentanti alle Consulte istituite dal presente statuto e di quelle su temi determinati deliberate dal Consiglio comunale.

Art. 62
Regolamento degli istituti di partecipazione

1. Il regolamento degli istituti di partecipazione è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. In esso sono contenute tutte le norme cui rinvia espressamente il presente statuto e quelle ulteriori che disciplinano altre modalità di partecipazione dei singoli, o di associazioni, con domicilio, residenza, o sede nel territorio della Città di Ivrea.

CAPO II
L’informazione

Art. 63
Sull’attività e sulle strutture

1. La Giunta comunale cura annualmente l’informazione sull’attività svolta dall’Amministrazione comunale e dagli Enti, società e istituzioni da questa controllati o dipendenti, dando conto dello stato di attuazione del programma presentato per la propria nomina.

2. Il Segretario generale comunale è responsabile direttamente di ogni violazione delle norme che disciplinano l’informazione operate da funzionari del Comune e che, portate a sua conoscenza, non siano state immediatamente rimosse.

3. Il Segretario generale comunale dispone perché sia consentita la consultazione di tutti gli atti e di tutte le informazioni cui possono accedere coloro che vi hanno interesse secondo le norme dello statuto, di legge e di regolamento.

4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione può consentire che un dirigente, scelto dal Sindaco o dal Segretario comunale, assuma tutte, o parte, delle responsabilità e dei poteri che spettano al Segretario generale comunale in materia di informazione e partecipazione popolare.

Art. 64
Riconoscimento dei funzionari e dipendenti

1. Tutti i funzionari e i dipendenti della Città di Ivrea e delle aziende e istituzioni se operano in uffici a contatto con il pubblico debbono portare in modo visibile l’indicazione del loro nome e cognome, dell’Ente o ufficio cui appartengono e del grado, ovvero debbono esibire a questi il tesserino di riconoscimento con eguali indicazioni nei casi di occasionale contatto con il pubblico.

2. Il regolamento dell’organizzazione comunale può determinare a tal fine segni distintivi uniformi.

Art. 65
Richieste di informazioni e documenti

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale e degli Enti da essa dipendenti o controllati, nonché dei concessionari di pubblici servizi sono pubblici, ad eccezione di quelli che per legge o per regolamento siano espressamente dichiarati segreti o riservati.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato e per un periodo non superiore a sessanta giorni, impedire la divulgazione di singoli atti, o informazioni, che non siano già stato oggetto di pubblicazione o divulgazione, semprechè sia attuale un accertato pericolo di danno per l’Ente, o per i soggetti terzi.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione assicura a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti ed informazioni in possesso della pubblica Amministrazione e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento del solo costo di riproduzione.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione, unitamente al regolamento dell’organizzazione comunale, assicurano altresì agli utenti e ai cittadini le informazioni sul corso dei procedimenti, presso quale funzionario o dipendente è all’esame una pratica, con indicazione dei suoi superiori gerarchici e di chi è responsabile del procedimento, approntando un sistema informatico adeguato a garantire riscontri immediati sullo stato di avanzamento dei procedimenti.

5. Il regolamento dell’organizzazione comunale disciplina il funzionamento e l’organizzazione degli uffici in modo tale da favorire la divulgazione delle informazioni in possesso dell’Amministrazione e può prevedere l’istituzione di un ufficio apposito a tal fine competente anche a ricevere le doglianze e i rilievi degli amministrati.

Art. 66
Deposito di atti e inizio del procedimento

1. Qualsiasi ufficio comunale, dopo aver informato l’istante di quale sia l’ufficio competente, è tenuto comunque nel permanere della richiesta, ad accettare il deposito e a rilasciare ricevuta dell’avvenuta consegna, con dichiarazione indicante: l’ufficio competente, la data, il numero dei fogli depositati, l’oggetto, nome e cognome, qualifica e ufficio di appartenenza del dichiarante.

3. Il funzionario, o dipendente, che ha ricevuto gli atti è tenuto ad inoltrare la documentazione all’ufficio competente entro quindici giorni dall’avvenuto deposito.

4. L’inizio del procedimento decorre dalla data in cui la domanda è depositata presso l’ufficio competente ovvero, se depositata in ufficio diverso, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente articolo per l’inoltro all’ufficio competente.

CAPO III
Il Difensore civico

Art. 67
Elezione e durata in carica

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, fra coloro che sono eleggibili a Consigliere comunale, semprechè nell’ultimo quinquennio non abbiano ricoperto cariche nell’amministrazione della Città di Ivrea, o in Enti o società da essa controllate o dipendenti.

2. Il Difensore civico non è rieleggibile al mandato immediatamente successivo, dura in carica quattro anni con proroga dei poteri sino all’elezione del successore e deve essere eletto fra il ventesimo e il ventiquattresimo mese dall’inizio della durata in carica del Consiglio comunale, e a tal fine il Consiglio comunale dovrà provvedere alla nomina nelle quattro sedute da tenersi una ogni mese utile per l’elezione.

3. Il Presidente del Consiglio comunale a tal fine convoca il Consiglio comunale indicando i candidati che egli reputa idonei alla carica, nonché quelli proposti dai Consiglieri, da cinquanta elettori del Consiglio comunale, o dai Presidenti degli Albi delle associazioni previsti dal presente statuto, dando comunicazione del curriculum formativo allegato a ciascuna proposta e delle eventuali dichiarazioni dei candidati stessi.

4. In caso di mancata elezione nei termini ovvero di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi causa anteriormente alla scadenza naturale del mandato, il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio comunale con effetto per il solo periodo residuo.

5. La revoca del Difensore civico è possibile solo per reiterate violazioni di legge o di statuto, intimate dal Sindaco e accertate, previa audizione del Difensore avanti il Consiglio comunale, con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di trenta giorni, purchè la seconda sia approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 68
Struttura e indennità del Difensore civico

1. Al Difensore civico è attribuito un ufficio dotato di tutti i mezzi necessari a svolgere la sua funzione ed il personale assegnato all’ufficio stesso, per lo svolgimento dei compiti relativi, dipende gerarchicamente solo dal Difensore civico. Il Difensore civico può valersi di associazioni.

2. Il regolamento dell’organizzazione comunale stabilisce le ore di ricevimento al pubblico del Difensore civico e l’orario è affisso all’entrata di ogni ufficio comunale.

3. Al Difensore civico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio comunale e determinata anteriormente alla sua elezione.

Art. 69
Funzioni

1. Il Difensore civico è istituito a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale, delle istituzioni e aziende da essa dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi. Segnala al Sindaco e al Segretario comunale ogni disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, verifica la puntuale osservanza da parte degli uffici e degli organi comunali dello statuto della Città di Ivrea.

2. Può accedere ad ogni atto e informazione in possesso della pubblica Amministrazione senza che ad esso si possa opporre il segreto o la riservatezza, ma al Difensore civico si estende il dovere e la riservatezza previsto dalla legge o dai regolamenti. Può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento.

3. Può segnalare all’Amministrazione la corretta interpretazione della normativa vigente, al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative, e l’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto non recepisca i suggerimenti interpretativi del Difensore civico.

4. Presenta ed illustra ogni anno in una apposita seduta del Consiglio comunale una relazione sullo stato dell’amministrazione in conformità a quanto disposto dal regolamento degli istituti di partecipazione, rispondendo oralmente ai Consiglieri.

5. Può rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione sul generale andamento dell’Amministrazione pubblica, o su fatti specifici che la riguardano, assumendone ogni responsabilità, civile, penale e amministrativa.

5. Svolge ogni altra funzione riconosciuta dalla legge.

Art. 70
Poteri nei confronti degli uffici

1. Il Difensore civico può convocare direttamente il funzionario competente, che può essere assistito dal proprio dirigente, per procedere congiuntamente all’esame della pratica e definire in accordo, o unilateralmente, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, il termine per la definizione del procedimento, dandone pronta comunicazione alla persona interessata, al Sindaco, al Segretario generale e al competente dirigente.

2. Ove riscontri un’inosservanza di legge, o di regolamento, in ipotesi di illecito disciplinare presenta senza indugio denuncia amministrativa agli organi competenti, che deliberano entro quindici giorni, ovvero in ipotesi di illecito amministrativo contabile, al Sindaco, al Collegio dei revisori del conto e alla Procura Regionale presso la Corte dei conti.

3. Nel caso di violazioni dello statuto della Città di Ivrea l’accertamento dei Difensore civico, depositato presso l’ufficio del Segretario generale comunale, è valutato senza ulteriori indagini dagli organi competenti che deliberano l’immediato inizio dell’azione disciplinare avverso il responsabile indicato nell’accertamento stesso, ovvero dispongono la immediata archiviazione della denuncia. La deliberazione è comunicata al Difensore civico entro otto giorni dal deposito del suo accertamento presso l’ufficio del Segretario generale comunale.

Art. 71
Infrazioni degli organi elettivi

1. Nel caso di violazioni dello statuto, di leggi o di regolamenti operate dagli organi di governo della Città di Ivrea, o di Enti o organismi da essa dipendenti, il Difensore civico rivolge i propri accertamenti direttamente ai competenti organi giurisdizionali o di controllo.

2. In caso di inerzia degli organi dell’Ente, il Difensore civico sollecita dagli organi di controllo l’esercizio del potere sostitutivo.

Parte IV
FINANZA E CONTABILITA’

TITOLO I
LE RISORSE

Art. 72
Principi e risorse per la gestione dell’Ente

1. L’Ente persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse dello Stato, della Regione, della Comunità Europea, o di altri Enti pubblici o privati, il conseguimento dell’autonomia finanziaria adeguando i programmi e le attività ai mezzi disponibili.

2. La contabilità è caratterizzata dalla individuazione dei singoli centri di spesa utili a garantire anche un efficace controllo di gestione.

Art. 73
Le risorse per gli investimenti

1. La Città di Ivrea si avvale di tutte le procedure previste dalle leggi e regolamenti nazionali e comunitari per conseguire le risorse necessarie al finanziamento dei programmi di investimento.

2. Le risorse acquisite mediante alienazioni dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi di investimento dell’Ente.

TITOLO II
LA REVISIONE DEL CONTO

Art. 74
Composizione e durata del Collegio dei revisori

1. La legge disciplina la composizione e la durata in carica dei membri del Collegio dei revisori del conto.

2. L’elezione dei membri è disciplinata dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 75
Funzioni e responsabilità del Collegio

1. Il Collegio collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo segnalando i contenuti del bilancio di previsione meritevoli di un esame particolare, le situazioni di gestione economico-finanziaria corrente che incidono negativamente sul risultato dell’esercizio, le valutazioni derivanti dall’eventuale controllo economico della gestione e formulando proposte partecipando con relazioni e pareri alle sedute del Consiglio comunale con all’ordine del giorno il bilancio e il conto consuntivo e a mezzo del Presidente del Collegio ad ogni altra seduta del Consiglio o della Giunta comunale cui sia convocato.

2. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige semestralmente apposita relazione alla Giunta comunale e annualmente al Consiglio comunale in vista del conto consuntivo.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni i revisori individualmente e collegialmente hanno accesso a tutti gli atti e documenti dell’Ente, rispondono con la diligenza del mandatario della verità delle loro attestazioni e, ove riscontrino gravi irregolarità, riferiscono prontamente al Consiglio comunale.

4. Il regolamento dell’organizzazione comunale disciplina i compiti e il funzionamento del Collegio dei revisori, i poteri di controllo, di impulso, di garanzia, nonché i rapporti con gli organi e gli uffici dell’Ente in conformità alla legge, allo statuto e ai principi che regolano il controllo interno delle società per azioni.

Art. 76
Relazioni finanziarie agli organi di governo

1. Il Collegio dei revisori del conto su richiesta del Sindaco, del Consiglio o della Giunta comunale, presenta relazioni sullo stato finanziario e di gestione dell’Ente secondo le modalità che possono essere disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 77
Elenco delle ditte e dei professionisti

1. La Giunta comunale predispone annualmente l’elenco delle ditte e dei professionisti che hanno ricevuto lavori in appalto, o commesse di forniture, o incarichi professionali, dalla Città di Ivrea, con indicazione, per ognuno, dell’oggetto, del numero di appalti, commesse o incarichi ricevuti e del relativo importo complessivo. L’elenco è a disposizione di chiunque lo voglia consultare ed allegato annualmente al relativo conto consuntivo, di cui forma parte integrante.

TITOLO III
LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 78
Rendiconto di gestione e conto consuntivo

1. I risultati della gestione sono rilevati attraverso contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale, con la relazione annuale allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficienza dell’azione condotta sulla base dei risultati ed in ragione dei programmi.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica e a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 79
La conservazione e gestione del patrimonio

1. Il dirigente competente dispone per la conservazione del patrimonio, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro aggiornamento secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’organizzazione comunale e la migliore redditività dei beni stessi, disponendone o proponendone l’alienazione, ove i costi di manutenzione siano elevati, o si debba con il ricavato degli stessi far fronte ad esigenze straordinarie di finanziamento dell’Ente.

Art. 80
La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili o che possono essere acquisite per la sua realizzazione.

2. Gli atti di programmazione sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.

3. Il bilancio e gli altri documenti di programmazione sono elaborati dalla Giunta comunale e sono sottoposti agli organi di partecipazione istituiti dallo statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione secondo le modalità previste dal regolamento dell’organizzazione comunale.

4. Il bilancio di previsione corredato dagli atti prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica e a maggioranza dei Consiglieri presenti, osservando i principi dell’universalità, della integrità e del pareggio economico-finanziario.

Art. 81
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Unitamente alla redazione del progetto di bilancio, è proposto al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti relativo al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni a partire da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma stesso comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera o investimento, le relative spese da sostenere per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse per dare loro attuazione.

3. Le previsioni contenute nel programma devono corrispondere a quelle espresse nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale e le eventuali variazioni di uno di essi debbono essere approvate contestualmente alle corrispondenti variazioni da apportare agli altri.

4. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 82
Appalti e contratti

1. L’Ente provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, con l’osservanza delle procedure previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto da sottoporre ai prescritti pareri ove sono definite le finalità che l’Ente intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme nazionali ed europee.

Parte V
REVISIONE DELLO STATUTO
E DEI REGOLAMENTI

Art. 83
Revisione e pubblicità dello statuto.
Commissione competente.

1. Anche successivamente all’approvazione dello statuto tutti possono presentare proposte, emendamenti ed integrazioni da sottoporre alla Commissione per lo statuto e la revisione dei regolamenti, la quale si riunirà periodicamente in ragione delle proposte presentate per provvedere al loro esame e accogliere eventuali modificazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.

2. La stessa Commissione verifica lo stato di attuazione del presente statuto e propone agli organi ed uffici dell’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni di loro competenza.

3. La Commissione è composta dai Capigruppo, o da Consiglieri designati, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, dal Presidente del Consiglio che presiede i lavori, con diritto di voto, nonché dal Segretario generale, dagli esperti nominati dall’Amministrazione e quant’altri la Commissione stessa reputi di invitare ai propri lavori.

4. Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.

5. Lo statuto e le sue modificazioni, oltre alle forme di pubblicità stabilite dalla legge, sono soggette a quelle stabilite dal Consiglio comunale al fine di agevolare la sua effettiva conoscenza.

Art. 84
Revisione e pubblicità dei regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza.

In particolare, in attuazione del presente statuto, adotta i seguenti regolamenti:

a) regolamento del Consiglio comunale;

b) regolamento degli istituti di partecipazione;

c) regolamento dei servizi pubblici;

d) regolamento dell’attività amministrativa;

e) regolamento di contabilità;

f) regolamento per la disciplina dei contratti;

g) regolamento dell’organizzazione comunale;

h) regolamento igienico-edilizio;

j) regolamento di polizia municipale.

2. I regolamenti sono depositati presso l’archivio comunale e presso gli uffici comunali per quanto di competenza, e tutti possono richiederne copia pagando il relativo prezzo di riproduzione. La raccolta dei regolamenti, depositata presso l’archivio comunale, è completata con il testo dello statuto e delle necessarie leggi dello Stato e della Regione sull’ordinamento delle autonomie locali, sul procedimento amministrativo, sulla partecipazione e sull’accesso dei cittadini alle informazioni in possesso dell’amministrazione pubblica. La raccolta viene aggiornata semestralmente a cura del Segretario comunale.

3. I nuovi regolamenti e le proposte di modifiche a quelli in vigore sono sottoposti all’esame della Commissione per la revisione dello statuto e dei regolamenti, prima della presentazione al Consiglio comunale per l’approvazione.

Art. 85
Sopravvenienza di leggi

1. Il Consiglio comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali incompatibili con lo statuto o con i regolamenti del Comune, dovrà portare a questi i necessari adeguamenti.

Parte V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86
Albo delle Associazioni

1. Sino a diversa disposizione del regolamento per gli istituti di partecipazione popolare, gli Albi delle Associazioni sono disciplinati dal presente articolo.

2. Sono istituiti i seguenti Albi delle Associazioni della Città di Ivrea:

a) Albo delle Associazioni a tutela dell’ambiente e dei consumatori;

b) Albo delle Associazioni culturali, dei presidi di scuola e dei direttori didattici;

c) Albo delle categorie sociali e delle attività economiche;

d) Albo delle associazioni per l’avviamento professionale e la cooperazione;

e) Albo delle Associazioni assistenziali e sanitarie;

f) Albo delle Associazioni sportive e ricreative.

3. La proposta del Presidente dell’Albo competente per materia per la nomina o la designazione di amministratori presso le istituzioni della Città di Ivrea è presentata dopo avere sentito i rappresentanti delle Associazioni iscritti all’Albo che, a tal fine, sono convocati con preavviso non minore di cinque giorni.

4. Le Associazioni possono adottare un codice di autoregolamentazione per il funzionamento degli Albi cui sono iscritte, in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti, consegnandone copia al Segretario generale.

5. Le Associazioni iscritte agli Albi possono proporre al Consiglio comunale un testo, redatto in articoli, del regolamento degli istituti di partecipazione. L’organo competente provvede all’iscrizione all’ordine del giorno della proposta entro due mesi dalla presentazione, invitando alla seduta i proponenti.

Art. 87
Iscrizione all’Albo delle Associazioni

1. Sino a diversa determinazione del regolamento degli istituti di partecipazione popolare, l’iscrizione all’Albo delle Associazioni è disciplinata dal presente articolo.

2. Le Associazioni indicate dallo statuto possono chiedere l’iscrizione ad almeno uno degli Albi delle Associazioni della Città di Ivrea, indicando quello di interesse in ragione della maggiore affinità alle denominazioni dell’Albo, dell’oggetto e dello scopo associativo. Nel caso di contestazione, sentiti gli interessati, decide in via definitiva il Segretario generale della Città di Ivrea.

3. Ogni Associazione può chiedere l’iscrizione ad un solo Albo, salva la doppia iscrizione nel caso in cui lo statuto delle Associazioni contempli una voce differenziata di specifica adesione a ciascuna delle attività ricomprese nelle materie che contraddistinguono la denominazione di due Albi.

Art. 88
Sanzioni per la violazione delle norme
previste nello Statuto

1. I dipendenti che violino le disposizioni di cui al presente statuto sono soggetti ad immediato procedimento disciplinare, salva ogni altra ipotesi di responsabilità.

2. Tutti possono denunciare la violazione del presente statuto al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, o al Comitato Regionale di controllo, indicando in modo circostanziato le proprie generalità, i fatti, le norme violate e le ragioni a fondamento della asserita violazione. Le denunce anonime non sono prese in considerazione.