Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

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Comune di Invorio (Novara)

Statuto comunale

INDICE

Parte Prima

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Configurazione giuridica

Art. 2 - Territorio e sede comunale

Art. 3 - Stemma e gonfalone

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Programmazione e forme di collaborazione

Art. 6 - Albo pretorio

Parte Seconda

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE

Titolo I

GLI ORGANI

Capo I

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 7 - Organi elettivi

Sezione I - Il Consiglio comunale

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

Art. 10 - Consiglieri

Art. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 12 - Presidenza del Consiglio

Art. 13 - Gruppi consiliari

Art. 14 - Commissioni

Art. 15 - Attribuzioni delle commissioni

Art. 16 - Sessioni e convocazioni

Sezione II - La Giunta comunale

Art. 17 - Giunta comunale

Art. 18 - Nomina e prerogative

Art. 19 - Mozione di sfiducia

Sezione III - Il Sindaco

Art. 20 - Sindaco

Art. 21 - Vicesindaco

Capo II

GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 22 - Segretario comunale

Capo III

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 23 - Revisore del Conto

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 24 - Organizzazione degli Uffici

Capo II

I SERVIZI

Art. 25 - I servizi pubblici locali

Art. 26 - Le convenzioni

Art. 27 - I consorzi

Art. 28 - Le istituzioni

Art. 29 - L’Unione di Comuni

Titolo III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30 - Partecipazione

Art. 31 - Informazione e diritti dei cittadini

Art. 32 - L’iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

Art. 33 - Referendum

Art. 34 - Libere forme associative

Art. 35 - Organismi di partecipazione

Art. 36 - Comitati di Frazione

Art. 37 - Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 38 - Difensore civico

Parte Terza

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Deliberazione dello Statuto

Art. 40 - Modifiche dello Statuto

Art. 41 - Entrata in vigore

Parte Prima
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Configurazione giuridica

1. La comunità di Invorio è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Talonno, Barquedo, Mescia-Sereia, Orio, Mornerona, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 16.790, confinante con i Comuni di: Ameno, Bolzano Novarese, Gozzano, Borgomanero, Paruzzaro, Meina, Arona, Gattico, Colazza e Briga Novarese.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel borgo di Invorio Inferiore che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dal presente statuto le cui operazioni di consultazione non coincideranno con altre operazioni di voto.

6. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo non coincidente con altre operazioni di voto

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Invorio e con lo stemma concesso con decreto del competente organo costituzionale. Il gonfalone comunale è uno scudo, fregiato con corona turrita azzurro e di ornamento dorato in bordo. Lo scudo, con al centro biscione nero coronato, presenta da sinistra a destra quattro quarti alternativamente in azzurro -giallo e azzurro - arancio, rispettivamente centrati con aquila nera, scimitarra e lancia incrociati, bastone pastorale e mazza imperiale.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata col provvedimento anzidetto.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità fondando la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona riconoscendo e garantendo la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostenendo il libero svolgimento dell’attività sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche ed avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato;

d) la tutela del pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap, riconoscendo priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari;

e) la promozione e l’attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati, di iniziative dirette a garantire le migliori condizioni di permanenza anche ai cittadini italiani non residenti ed agli stranieri che per motivi di lavoro, di studio, di turismo o per necessità familiari, assistenziali o di cura si trovano sul territorio comunale;

f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, ricreative e sportive presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

6. Il Comune di Invorio aderisce ai principi fondamentali dell’ordinamento europeo e concorre all’autonomia locale, secondo gli indirizzi fissati dagli organi comunitari, impegnandosi ad operare per la loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione, del decentramento del potere e della partecipazione.

Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, secondo i principi della legislazione regionale.

Art. 6
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6 BIS
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 6 TER
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e d ogni altra entrata stabilità per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 giugno 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Parte Seconda
L’ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO I
GLI ORGANI

CAPO I
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 7
Organi

1. Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna l’Ente favorisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli Organi Collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

2. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.

Sezione I
Il Consiglio comunale

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. L’elezione la durata in carica e il numero dei consiglieri è stabilito dalla legge

3. Il funzionamento, la convocazione e le altre modalità di svolgimento dei lavori consigliari sono demandate ad apposito regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel rispetto dei principi di cui al presente statuto

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.:

a) Organizzazione istituzionale dell’Ente:

1- Statuto

2- istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento

3- convalida dei Consiglieri eletti

4- costituzione delle Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione

5- costituzione delle Commissioni consiliari consultive

6- elezione del Presidente del Consiglio

b) Esplicazione dell’autonomia giuridica:

1- Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l’adozione ad altro organo

2- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3- istituzione e ordinamento dei tributi

4- elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell’attività:

1- indirizzi generali di governo

2- relazioni previsionali e programmatiche

3- programmi ed elenco annuale dei Lavori Pubblici

4- bilanci annuali e previsionali e relative variazioni

5- conti consuntivi

6- piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l’attuazione dei predetti piani e deroghe ai piani ed ai programmi

7- pareri sulle dette materie

8- indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell’Ente:

1- criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

2- assunzione diretta dei pubblici servizi

3- concessione dei pubblici servizi

4- costituzione di istituzioni

5- costituzione di aziende speciali e loro statuti

6- indirizzi operativi per le aziende e istituzioni

7- costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata

e) Organizzazione esterna dell’Ente:

1- convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2- costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma

3- definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1- acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2- partecipazione a società di capitali

3- contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4 - emissione di prestiti obbligazionari

5- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:

1- elezione del Revisore del Conto

Art. 10
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal candidato eletto con la maggior cifra individuale ai sensi del DPR 570/60, con esclusione del sindaco neo-eletto e degli altri candidati a tale carica.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento, indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 comma 3° del D.L.G.vo 18 Agosto 267/2000. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 11
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono circostanziate dal regolamento di cui all’art. 8 comma 3, nel rispetto dei principi dell’ordinamento concernenti la sua posizione giuridica.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Sia l’esame delle proposte di deliberazione, sia degli emendamenti sostanziali ad esse proposti, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

4 . Ai sensi del presente Statuto si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità tipici del provvedimento di volta in volta interessatoed alla successiva comunicazione agli organi ed uffici coinvolti o alle persone interessate al provvedimento in forza di norme regolamentari o di legge.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e di controllo. Se i Consiglieri richiedono espressamente risposta scritta, il Sindaco o gli assessori da esso delegati debbono rispondere entro 10 giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

6. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

7. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apporre allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità e al principio di cui all’art. 11 comma 3 del presente statuto.

Art. 12
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto dall’assemblea, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano o da chi lo segue in ordine di anzianità.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto nella prima seduta dopo l’elezione del Consiglio stesso, presieduta dal Consigliere anziano, subito dopo la convalida degli eletti, o nella seduta immediatamente successiva alla vacanza per qualsiasi motivo dell’ufficio.

3. L’elezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio con il voto favorevole, espresso dai 2/3 dei consiglieri assegnati, a seguito di una richiesta sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri stessi.

Art. 13
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il numero minimo di consiglieri che consenta la costituzione di un gruppo consiliare è di 2, compreso il capogruppo.

3. E’ prevista la Conferenza dei capigruppo, le cui relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e del principio del voto limitato a tutela della minoranza.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare senza diritto di voto ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.

Art. 15
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Le commissioni esprimono, a richiesta del Consiglio comunale, della Giunta, del Sindaco, dei Responsabili di servizio, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

4. La Presidenza di Commissione è riservata ad uno dei suoi membri ed è posta in capo ad uno dei rappresentanti della minoranza eletto dal consiglio comunale a maggioranza.

6. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

* le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

* forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

* metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, eccetto in casi in cui per regolamento sono precluse agli estranei.

Art. 16
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni ricorrenti a scadenze previste dall’ordinamento quali quelle di bilancio preventivo rendiconto e assestamento.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l’ordine del giorno, su richiesta del Sindaco, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento di cui all’art. 8 comma 3.

Sezione II
La Giunta comunale

Art. 17
Giunta comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Presidente del Consiglio, del Segretario comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce almeno due volte all’anno al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.

4. Compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi, su proposta del direttore generale ove nominato, le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari interventi.

8. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

f) ricognisce provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone da recepirsi nel regolamento previsto dalla legge;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegati dalla provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

9. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente di concerto con il direttore generale se nominato;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina di concerto con il nucleo di valutazione, misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Revisore del conto.

Art. 18
Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alla proposta programmatica ed agli indirizzi generali di governo. Possono essere nominati Assessori Comunali cittadini anche se non facenti parte del Consiglio Comunale, aventi i requisiti di cui all’art. 47, 4° comma del DLGS.vo 18 Agosto 2000 n. 267.In analogia alla comunicazione anzidetta, laddove nel corso del mandato e nel rispetto del limite di cui al successivo comma 2, il Sindaco decreti la nomina di nuovi assessori, partecipa al Consiglio tale decisione.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di consiglieri dalla legge assegnato all’Ente computando a tal fine il Sindaco

3. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

6. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al consiglio comunale. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni da tale comunicazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge

7. Il voto contrario del Consiglio su proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

8. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 19
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa con il voto per appello nominale della maggioranza assoluta dei Consiglieri del Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla

nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Sezione III
Il Sindaco

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 110 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

6. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Segretario comunale dell’Ente e il Direttore Generale, conferendone le relative funzioni al Segretario comunale.

7. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l’ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell’adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell’attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune per gli atti emanati dagli organi di governo;

g) cura l’osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) sospende nei casi previsti dalla legge o dal regolamento i dipendenti del Comune;

j) conclude gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

l) Nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi

8. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all’art. 54 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

9. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 20 bis
Rappresentanza legale

1) La rappresentanza legale e processuale, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è esercitata dal sindaco per gli atti emanati dagli organi di governo e dal dirigente o responsabile del servizio per gli atti di relativa competenza

2) La Giunta definisce i criteri direttivi per l’esercizio della competenza di cui al precedente comma e può dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali, transazione e rinunce

Art. 21
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in casso di assenza o impedimento. Il Vicesindaco nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, in assenza del Sindaco, userà il distintivo previsto dall’art. 50 comma 12 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, gli Assessori secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

CAPO II
GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 22
Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui all’art. 98, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

2. La legge ed il regolamento di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267 disciplinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario, mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel regolamento previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario comunale, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione è adottata a seguito di formale addebito e sentite eventuali controdeduzioni, in omaggio al principio del giusto procedimento di cui all’art. 11 comma 3 del presente Statuto

5. Il Segretario, anche nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei responsabili, curando l’attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

9. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di Piano esecutivo di gestione o Piano risorse ed obiettivi. A tali fini al Direttore rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi del Comune.

10. Il Segretario comunale, anche nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di Direttore generale, può essere nominato capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

CAPO III
IL REVISORE DEI CONTI

Art. 23
Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale provvede a maggioranza dei consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del Conto le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e di documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata d’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all’art. 223 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

5. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all’organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.

8. Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Presidente del Consiglio è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

10. Il Revisore cessa dall’incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 24
Organizzazione degli Uffici

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, laddove non attribuiti al Segretario comunale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. Le funzioni di cui al comma 2 che precede, con esclusione di quelle di cui alla lettera f), possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

4. Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

5. Solo in assenza di analoga o sufficiente professionalità presente all’interno dell’Ente l’incarico di dirigente, di ufficio o di Responsabile di Servizio che richieda competenza professionale e/o capacità di direzione, organizzazione e coordinamento, può essere conferito al di fuori del sistema del pubblico concorso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. Il provvedimento di incarico di cui al comma 5 stabilisce la natura e la durata dello stesso, comunque non superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco decretante, le modalità di esercizio dell’attività, il compenso ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale. Il provvedimento di nomina di cui trattasi è adottato conformemente ai criteri dettati in materia dal regolamento generale per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

7. L’incarico di cui al comma 5 ha durata non superiore a cinque anni e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito anche prima della sua scadenza; esso decade automaticamente in caso di dissesto dell’Ente o del verificarsi dello status di strutturale deficitarietà

8. Il personale di cui al comma 5 per tutta la durata dell’incarico è considerato dipendente del Comune, con i medesimi doveri e diritti; ad esso si applicano le incompatibilità previste per i dirigenti od i responsabili di ruolo.

9. Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 del D.Lgs.vo 267/2000 n. 267 ovvero nel Piano risorse ed obiettivi, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall’art. 21 del D.Lgs.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

10. Qualora il Sindaco non individui i Responsabili dei Servizi le funzioni attribuite agli stessi possono esercitate dal Segretario comunale.

11. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

CAPO II
I SERVIZI

Art. 25
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione dei servizi sociali.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 26
Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 27
I Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l’esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall’art. 114 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, tutte le disposizioni previste dall’articolo 23 della medesima legge e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 28
Le Istituzioni

1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale costituita mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione;

2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno; per i componenti del Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le forme di vigilanza e verifica dei risultati, la dotazione organica, l’ordinamento finanziario e contabile, le finalità e gli indirizzi dell’Istituzione, nonché gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa. Esso conterrà apposito piano tecnico-finanziario da cui risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili ed immobili

6. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 29
L’Unione di Comuni

1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto di cui al comma 2 deve comunque prevedere il Presidente dell’unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 31
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 32
L’iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare nell’interesse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli organi del Comune;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata da un gruppo di cittadini diretta a porre all’attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un gruppo di cittadini per l’adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco.

3. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

4. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle istanze, entro trenta giorni dal ricevimento. Le petizioni e le proposte devono essere esaminate dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

5. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte - è inviata copia, a cura del Segretario comunale, al Difensore civico.

6. Il Comune può costituirsi o aderire alle azioni giudiziarie promosse dai singoli elettori laddove ne riconosca la propria spettanza.

Art. 33
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) almeno 400 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto;

b) il Consiglio comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazione letterale del quesito.

5. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

6. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;

b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

8. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

9. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di esperti di cui al precedente comma 5, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

10. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell’attestazione del Segretario di cui al comma 8 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

11. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta, oltre che per i motivi di cui al comma 2, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza del numero di firme valide;

b) incompetenza comunale in materia;

c) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.

12. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° ed il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto, fatte salve disposizioni legislative derogatrici.

13. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

14. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

15. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

16. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

17. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 34
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima dell’adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l’uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell’atto costitutivo.

5. Sull’accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

6. Copia delle deliberazioni suddette, corredate dal parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, vengono trasmesse al Difensore civico.

Art. 35
Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

a) per materie ed attività specifiche;

b) su base territoriale: Comitati di Frazione.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

5. I Comitati di Frazione possono essere istituiti nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 36.

Art. 36
Comitati di Frazione

1. Sono istituiti i Comitati di Frazione di Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Talonno, Barquedo, Mescia-Sereia, Orio, Mornerona.

2. Ai Comitati di Frazione compete la formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione.

3. I Comitati di Frazione sono costituiti da tre membri per ciascuna frazione, designati dall’Assemblea generale dei cittadini della frazione, convocata dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio sottoporrà i nominativi al primo Consiglio comunale utile per una presa d’atto.

4. La carica di Consigliere comunale, Difensore civico, Revisore del conto ed Assessore è incompatibile con quella di membro di Comitato di Frazione.

5. I Comitati di Frazione rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale.

6. Le dimissioni dall’incarico di membro di Comitato di Frazione devono essere presentate al Presidente del Consiglio, che entro 60 giorni dovrà convocare l’Assemblea generale dei cittadini della frazione per la sostituzione.

Art. 37
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Al fine di avvicinare i giovani all’amministrazione della cosa pubblica, può essere istituito, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, il Consiglio comunale dei ragazzi.

2. La suddetta deliberazione dovrà contenere tutte le indicazioni circa il funzionamento dell’organismo.

Art. 38
Difensore civico

1. E’ istituita la figura del Difensore civico, al fine della garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall’art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con voto limitato, tra una rosa di cinque candidati presentati dalla Conferenza dei Capigruppo, da individuarsi secondo le modalità di cui al comma 6.

5. Può essere eletto Difensore civico qualsiasi cittadino italiano, che abbia compiuto i 25 anni e non superato i 75, che sia in possesso di una laurea in giurisprudenza o equipollente ovvero presenti una comprovata esperienza pluriennalelavorativa presso un ente locale con funzioni gestionali

6. Le candidature alla figura di Difensore civico sono presentate congiuntamente alla Conferenza dei Capigruppo dai capigruppo di minoranza in numero di cinque. Qualora i capigruppo di minoranza presentassero un numero inferiore di candidature, l’integrazione fino al raggiungimento dei cinque nominativi spetta al capogruppo di maggioranza.

7. L’incarico di Difensore civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio comunale che lo elegge.

8. Il Difensore civico resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo elegge, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore; può essere revocato da parte del Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, solo per gravi e comprovate inadempienze; può essere rieletto per una sola volta.

9. Il Difensore civico è eletto nella seduta immediatamente successiva alla presentazione degli indirizzi generali di governo o alla vacanza per qualsiasi motivo dell’ufficio.

10. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale con la seguente formula: “giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

11. La funzione di Difensore civico è gratuita.

12. Il Difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

13. Per le attività del Difensore civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato.

14. Il Difensore civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti provvedimenti gestionali o deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale, che riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

15. Al Difensore civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore civico ed uffici comunali è comunque il Segretario comunale.

16. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

17. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

18. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

19. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate dalle legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali.

Parte Terza
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 40
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all’approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio cura l’invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 41
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione delle suddette modifiche, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.