Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001

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Codice 22.8
D.D. 16 agosto 2001, n. 394

Decreto n. 106 del 16 marzo 2001 del Ministero dell’Ambiente - Servizio IAR - D.G.R. 10-2836 del 23 aprile 2001. Rettifica del Bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, approvato con D.D. 365 in data 26.07.2001

Il Ministero dell’Ambiente con decreto n.106 del 16 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. n.74 del 29 marzo 2001, ha definito e avviato il programma “Tetti fotovoltaici” che prevede la promozione, attraverso contributi pubblici in conto capitale di impianti fotovoltaici “collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano”.

Questo programma è articolato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l’altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province autonome, ai soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dell’art.9 del decreto citato, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-2836 del 23 aprile 2001, ha disposto l’adesione al sottoprogramma indirizzato ai soggetti pubblici e privati, dando atto che la Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti avrebbe dovuto procedere all’adozione degli atti di approvazione del Bando e dei modelli di presentazione delle domande entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale di accoglimento della richiesta di adesione e assegnazione della relativa quota di finanziamento statale, trasmessa successivamente dal Ministero dell’Ambiente in data 29 maggio 2001 con nota registra al protocollo n.16672 dell’8.6.2001.

In data 26.7.2001con D.D. 365 veniva approvato il bando regionale diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici predisposto sulla base del decreto n.106 del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 2001 e delle specifiche tecniche appositamente elaborate dall’ENEA ed integrate da un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell’Ambiente.

Dato atto che, in sintonia con i suggerimenti del gruppo di lavoro citato, all’articolo 2, punto III del bando si prescrive che “...i moduli fotovoltaici devono essere coperti da un certificato di garanzia rilasciato dal produttore attestante la vita media degli stessi e un decadimento della potenza erogata non superiore al 10% della potenza nominale nell’arco di 20 anni”;

vista la nota del Ministero dell’Ambiente in data 13 agosto 2001 registrata al protocollo n.18349 dell’13.8 2001 con la quale, accogliendo le motivate istanze del Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane (GIFI), viene proposto di considerare accettabile il valore di decadimento massimo della potenza erogata dai pannelli fotovoltaici del 10% nell’arco di 12 anni e non superiore al 20 % nell’arco di 20 anni;

dato atto che le motivazioni addotte risultano accoglibili e che il periodo di tempo risulta sufficiente per la diffusione della nuova formulazione del bando stesso in considerazione che l’apertura del bando è fissata per il primo ottobre 2001;

ritenuto pertanto di accogliere la proposta del Ministero dell’Ambiente e di modificare conseguentemente l’art 2, punto III del bando per la presentazione delle domande di contributo;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt.3 e 16 del D.Lgs 29/1993 e successive modifiche;

- visto l’art. 22 della L.R.51/97;

- visto il D.M. n.106 del 16.03.2001-Servizio IAR.;

- richiamata la D.G.R. 10-2836 del 23 aprile 2001;

- richiamata la nota del Direttore prot. n. 11394/22 del 4 maggio 2001;

- richiamata la comunicazione ministeriale in data 29 maggio 2001;

- richiamata la D.D.n. 365 del 26 luglio 2001;

- richiamata la comunicazione ministeriale in data 13 agosto 2001

determina

- di prendere atto della necessità di rettificare il bando regionale, diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, già approvato in data 26.7.2001 con D.D. 365, in sintonia con quanto rappresentato dalla la nota del Ministero dell’Ambiente in data 13 agosto 2001;

- di dare atto che l’ articolo 2, punto III del bando viene così modificato “...i moduli fotovoltaici devono essere coperti da un certificato di garanzia rilasciato dal produttore attestante la vita media degli stessi e un decadimento della potenza erogata non superiore al 10% nell’arco di 12 anni e non superiore al 20 % nell’arco di 20 anni”;

- di dare atto che il bando così rettificato verrà pubblicizzato attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P., il sito Internet regionale e gli organi di stampa.

Il Dirigente Responsabile
Roberto Quaglia