Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001
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Codice 22.8
Decreto n. 106 del 16 marzo 2001 del Ministero dellAmbiente - Servizio
IAR - D.G.R. 10-2836 del 23 aprile 2001. Rettifica del Bando diretto alla
concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici,
approvato con D.D. 365 in data 26.07.2001
Il Ministero dellAmbiente con decreto n.106 del 16 marzo 2001, pubblicato
sulla G.U. n.74 del 29 marzo 2001, ha definito e avviato il programma Tetti
fotovoltaici che prevede la promozione, attraverso contributi pubblici
in conto capitale di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica
di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture
edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze,
poste sul territorio italiano.
Questo programma è articolato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti
pubblici e laltro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province autonome,
ai soggetti pubblici e privati.
Ai sensi dellart.9 del decreto citato, la Giunta Regionale, con deliberazione
n. 10-2836 del 23 aprile 2001, ha disposto ladesione al sottoprogramma
indirizzato ai soggetti pubblici e privati, dando atto che la Direzione
Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti avrebbe
dovuto procedere alladozione degli atti di approvazione del Bando e dei
modelli di presentazione delle domande entro 60 giorni dalla comunicazione
ministeriale di accoglimento della richiesta di adesione e assegnazione
della relativa quota di finanziamento statale, trasmessa successivamente
dal Ministero dellAmbiente in data 29 maggio 2001 con nota registra al
protocollo n.16672 dell8.6.2001.
In data 26.7.2001con D.D. 365 veniva approvato il bando regionale diretto
alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici
predisposto sulla base del decreto n.106 del Ministero dellAmbiente del
16 marzo 2001 e delle specifiche tecniche appositamente elaborate dallENEA
ed integrate da un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero
dellAmbiente.
Dato atto che, in sintonia con i suggerimenti del gruppo di lavoro citato,
allarticolo 2, punto III del bando si prescrive che ...i moduli fotovoltaici
devono essere coperti da un certificato di garanzia rilasciato dal produttore
attestante la vita media degli stessi e un decadimento della potenza erogata
non superiore al 10% della potenza nominale nellarco di 20 anni;
vista la nota del Ministero dellAmbiente in data 13 agosto 2001 registrata
al protocollo n.18349 dell13.8 2001 con la quale, accogliendo le motivate
istanze del Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane (GIFI), viene proposto
di considerare accettabile il valore di decadimento massimo della potenza
erogata dai pannelli fotovoltaici del 10% nellarco di 12 anni e non superiore
al 20 % nellarco di 20 anni;
dato atto che le motivazioni addotte risultano accoglibili e che il periodo
di tempo risulta sufficiente per la diffusione della nuova formulazione
del bando stesso in considerazione che lapertura del bando è fissata per
il primo ottobre 2001;
ritenuto pertanto di accogliere la proposta del Ministero dellAmbiente
e di modificare conseguentemente lart 2, punto III del bando per la presentazione
delle domande di contributo;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
- visti gli artt.3 e 16 del D.Lgs 29/1993 e successive modifiche;
- visto lart. 22 della L.R.51/97;
- visto il D.M. n.106 del 16.03.2001-Servizio IAR.;
- richiamata la D.G.R. 10-2836 del 23 aprile 2001;
- richiamata la nota del Direttore prot. n. 11394/22 del 4 maggio 2001;
- richiamata la comunicazione ministeriale in data 29 maggio 2001;
- richiamata la D.D.n. 365 del 26 luglio 2001;
- richiamata la comunicazione ministeriale in data 13 agosto 2001
determina
- di prendere atto della necessità di rettificare il bando regionale, diretto
alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici,
già approvato in data 26.7.2001 con D.D. 365, in sintonia con quanto rappresentato
dalla la nota del Ministero dellAmbiente in data 13 agosto 2001;
- di dare atto che l articolo 2, punto III del bando viene così modificato
...i moduli fotovoltaici devono essere coperti da un certificato di garanzia
rilasciato dal produttore attestante la vita media degli stessi e un decadimento
della potenza erogata non superiore al 10% nellarco di 12 anni e non superiore
al 20 % nellarco di 20 anni;
- di dare atto che il bando così rettificato verrà pubblicizzato attraverso
il Bollettino Ufficiale della Regione, il Notiziario per le Amministrazioni
Locali, lU.R.P., il sito Internet regionale e gli organi di stampa.
Il Dirigente Responsabile
D.D. 16 agosto 2001, n. 394
Roberto Quaglia