Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 3 luglio 2001, n. 111

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Ceretto nei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO) esercita dalla Ditta Unicalcestruzzi S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. La ditta Unicalcestruzzi S.p.A., con sede legale in Torino Via Cardinal Massaia 71, è autorizzata, ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 38/1998, alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Ceretto per 24 mesi, a far data dal 1º luglio 2001, limitatamente al primo lotto biennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che ricomprende tutte le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 29 giugno 2001 e nell’allegato B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 1.762.000.000 pari a Euro 910.000 ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1.

La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario.

4. La cauzione di cui al precedente punto 3 è sostitutiva di quella attualmente in vigore.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra il responsabile della Direzione Industria e la Ditta Unicalcestruzzi S.p.A., secondo il testo allegato (All. C) che fa parte integrante della presente determinazione.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipulazione della convenzione di cui al punto 5 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania