Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001
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Codice 16.4
L.R. 22 novembre 1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere e ll.rr.
28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento
di una cava in località Ceretto nei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO)
esercita dalla Ditta Unicalcestruzzi S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. La ditta Unicalcestruzzi S.p.A., con sede legale in Torino Via Cardinal
Massaia 71, è autorizzata, ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 38/1998, alla
prosecuzione dellattività estrattiva in località Ceretto per 24 mesi,
a far data dal 1º luglio 2001, limitatamente al primo lotto biennale che
fa parte del progetto di riassetto definitivo dellarea della cava operante
nella località citata.
2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nellosservanza
di tutte le prescrizioni contenute nellallegato A, che ricomprende tutte
le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 29 giugno 2001
e nellallegato B che costituiscono parte integrante della presente determinazione
e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959
sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile
o dai regolamenti locali.
3. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del
presente atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione
tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di L. 1.762.000.000
pari a Euro 910.000 ai sensi dellart. 7 co. III l.r. 69/1978.
Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni
comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e allEnte di Gestione dellArea
Protetta.
La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto
al termine temporale previsto al punto 1.
La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso
scritto da parte del beneficiario.
4. La cauzione di cui al precedente punto 3 è sostitutiva di quella attualmente
in vigore.
5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere
stipulata convenzione tra il responsabile della Direzione Industria e la
Ditta Unicalcestruzzi S.p.A., secondo il testo allegato (All. C) che fa
parte integrante della presente determinazione.
6. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente
determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipulazione della convenzione
di cui al punto 5 costituiscono motivo per lavvio della procedura di decadenza
dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
7. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola
(TO) e allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia
Fluviale del Po - tratto torinese, per opportuna conoscenza e per i compiti
di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.
8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed
Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
9. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.
1199.
Il Direttore regionale
D.D. 3 luglio 2001, n. 111
Vito Valsania