Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001
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Codice 13.4
Concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata La Voliera
ricadente nella zona faunistico-venatoria della Provincia di Novara
Visto lart. 20 della l.r. 70/96 in base al quale la Giunta regionale,
su richiesta degli interessati e sentito lINFS, può autorizzare listituzione
di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;
vista la D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con
la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al
rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle
aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie,
e la successiva D.G.R. n. 50-2242 del 12.02.2001 di adeguamento;
vista listanza presentata in data 11.06.1997, integrata con nota del 5.7.2001
dal direttore concessionario, intesa a istituire lazienda agri-turistico-venatoria
denominata La Voliera di complessivi ha 347, ubicati nel Comune di Borgolavezzaro,
ricadenti nella zona faunistica di pianura della Provincia di Novara, per
larea delimitata nella planimetria agli atti;
dato atto che, ai fini dellistituzione dellazienda agri-turistico-venatoria,
il direttore concessionario ha presentato la documentazione prevista dallart.
26 dellallegato alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni;
considerato che, lIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota n.
3724/T-B6B del 13.06.2001, ha espresso parere favorevole;
ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
vista la l.r. 70/96;
determina
- Di autorizzare listituzione dellazienda agri-turistico-venatoria denominata
La Voliera di complessivi ha 347, ubicata nei territori del Comune di
Borgolavezzaro, ricadenti nella zona faunistica di pianura della Provincia
di Novara, per larea delimitata nella planimetria agli atti, a favore
del Sig. Rampi Italo, fino al 31.1.2007.
La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n.
70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265, e successive modificazioni,
alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno lelenco delle specie
che intende immettere ed abbattere secondo quanto stabilito dal punto 2
dellallegato, relativo agli adempimenti tecnici dei direttori concessionari
delle aziende agri-turistico-venatorie, alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059
del 20.7.1998 e successive modifiche;
2) per le specie cacciabili non comprese nellelenco delle specie che intende
immettere ed abbattere lesercizio venatorio è consentito nel rispetto
dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa
vigente.
Il concessionario deve altresì attenersi allosservanza dei seguenti obblighi:
- divieto di affitto e sub-concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
- la vigilanza nel territorio dellazienda deve essere esercitata dal concessionario
tramite almeno una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere
comunicato alla Giunta regionale;
- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura
e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del
tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di
concessione allAssessorato Caccia e Pesca della Regione;
- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati
dallAmministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè
dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;
- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente
alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti
richiesti per lintestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza,
alle disdette eventualmente pervenute e alle modifiche faunistico-ambientali
e territoriali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 10 luglio 2001, n. 132
Carlo Di Bisceglie