Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001

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Codice 13.4
D.D. 10 luglio 2001, n. 132

Concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata “La Voliera” ricadente nella zona faunistico-venatoria della Provincia di Novara

Visto l’art. 20 della l.r. 70/96 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l’INFS, può autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, e la successiva D.G.R. n. 50-2242 del 12.02.2001 di adeguamento;

vista l’istanza presentata in data 11.06.1997, integrata con nota del 5.7.2001 dal direttore concessionario, intesa a istituire l’azienda agri-turistico-venatoria denominata “La Voliera” di complessivi ha 347, ubicati nel Comune di Borgolavezzaro, ricadenti nella zona faunistica di pianura della Provincia di Novara, per l’area delimitata nella planimetria agli atti;

dato atto che, ai fini dell’istituzione dell’azienda agri-turistico-venatoria, il direttore concessionario ha presentato la documentazione prevista dall’art. 26 dell’allegato alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni;

considerato che, l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota n. 3724/T-B6B del 13.06.2001, ha espresso parere favorevole;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

vista la l.r. 70/96;

determina

- Di autorizzare l’istituzione dell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “La Voliera” di complessivi ha 347, ubicata nei territori del Comune di Borgolavezzaro, ricadenti nella zona faunistica di pianura della Provincia di Novara, per l’area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Sig. Rampi Italo, fino al 31.1.2007.

La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265, e successive modificazioni, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno l’elenco delle specie che intende immettere ed abbattere secondo quanto stabilito dal punto 2 dell’allegato, relativo agli adempimenti tecnici dei direttori concessionari delle aziende agri-turistico-venatorie, alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modifiche;

2) per le specie cacciabili non comprese nell’elenco delle specie che intende immettere ed abbattere l’esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all’osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria;

- la vigilanza nel territorio dell’azienda deve essere esercitata dal concessionario tramite almeno una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato alla Giunta regionale;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all’Assessorato Caccia e Pesca della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall’Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l’intestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza, alle disdette eventualmente pervenute e alle modifiche faunistico-ambientali e territoriali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie