Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001
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Codice 9.2
Accensione di un mutuo di complessive Lire 337.427.312.634= per fronteggiare
i danni causati dagli eventi calamitosi dellanno 2000. Ordinanza n. 3141/2001
(omissis)
IL DIRIGENTE
- Vista la L.r. n. 51 dell8.08.1997,
- Vista la D.G.R. N. 2-22476 dell8.09.1997,
- Vista lordinanza 3141 del 2.7.2001 con la quale, il Ministero dellInterno
delegato per il coordinamento della Protezione Civile, dispone ulteriore
misure urgenti per favorire il superamento di situazioni di emergenza ed
altri interventi urgenti di protezione civile;
- Visto lart. 1 comma 1 della suddetta ordinanza che assegna per la prosecuzione
degli interventi di ripristino e il superamento dellemergenza nei territori
colpiti dagli eventi idrogeologici del 2000, alla Regione Piemonte un contributo
annuo di L. 33.000.000.000;
- Considerato che il comma 2 dellart. 1 dellordinanza n. 3141/2001, autorizza
la Regione Piemonte ad attivare, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti
dalle norme vigenti, mutui quindicennali con oneri a totale carico dello
Stato, ai sensi dellart. 144 comma 5 della legge 23.12.2000 n. 388;
- Premesso che la Cassa Depositi e Prestiti con nota n. 109891 del 25.07.2001
(posizione n. 4394879) ha dato ladesione di massima al finanziamento del
mutuo di L. 337.427.312.634;
- Considerato che questa Regione ha rispettato il limite di indebitamento
previsto dallart. 10 della legge 281/70;
- Tenuto conto che gli oneri finanziari sono assicurati da apposite assegnazioni
statali;
- Vista lurgenza di porre in essere tutti gli interventi necessari per
favore il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite
dagli eventi alluvionali;
Tutto ciò premesso,
determina
1) Di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo a tasso fisso
di Lire 337.427.312.634.= per la durata di quindici anni (dal 1.01.2002
al 31.12.2016) e con ammortamento a decorrere dal 1.01.2002;
2) di restituire il mutuo in 30 rate semestrali di L. 16.500.000.000.=
comprensive del capitale e dellinteresse al saggio vigente, al momento
della concessione, per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti;
3) di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre
di ogni anno, con comminatoria dellindennità di mora in caso di ritardato
versamento.
Al pagamento degli oneri derivanti dal mutuo, provvederà lAmministrazione
Regionale e vi farà fronte con i trasferimenti statali sul capitolo 15822
per la quota interessi e sul capitolo 30057 per la quota capitale, per
tutto il periodo di ammortamento.
La somma mutuata deve essere erogata in ununica soluzione, il 1º gennaio
2002, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, contabilità
speciale infruttifera n. 31930, come previsto dal comma 6 dellart. 66
della legge 23.12.2000 n. 388.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere lerogazione di
parte o di tutta la somma mutuata prima del 1º gennaio 2002, riconoscendo
alla Cassa Depositi e Prestiti gli oneri di preammortamento per le somme
richieste.
Il provento del mutuo sarà incassato sul capitolo 2715 (acc. n. 710/91)
del Bilancio Regionale.
Loriginale sottoscritto dal direttore responsabile è conservato presso
la Direzione, mentre copia conforme alloriginale sarà trasmessa alla Segreteria
di Giunta che ne curerà la pubblicazione.
Il Direttore regionale
D.D. 27 luglio 2001, n. 234
Pierluigi Lesca