Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001

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Codice 9.2
D.D. 27 luglio 2001, n. 234

Accensione di un mutuo di complessive Lire 337.427.312.634= per fronteggiare i danni causati dagli eventi calamitosi dell’anno 2000. Ordinanza n. 3141/2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

- Vista la L.r. n. 51 dell’8.08.1997,

- Vista la D.G.R. N. 2-22476 dell’8.09.1997,

- Vista l’ordinanza 3141 del 2.7.2001 con la quale, il Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, dispone ulteriore misure urgenti per favorire il superamento di situazioni di emergenza ed altri interventi urgenti di protezione civile;

- Visto l’art. 1 comma 1 della suddetta ordinanza che assegna per la prosecuzione degli interventi di ripristino e il superamento dell’emergenza nei territori colpiti dagli eventi idrogeologici del 2000, alla Regione Piemonte un contributo annuo di L. 33.000.000.000;

- Considerato che il comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 3141/2001, autorizza la Regione Piemonte ad attivare, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, mutui quindicennali con oneri a totale carico dello Stato, ai sensi dell’art. 144 comma 5 della legge 23.12.2000 n. 388;

- Premesso che la Cassa Depositi e Prestiti con nota n. 109891 del 25.07.2001 (posizione n. 4394879) ha dato l’adesione di massima al finanziamento del mutuo di L. 337.427.312.634;

- Considerato che questa Regione ha rispettato il limite di indebitamento previsto dall’art. 10 della legge 281/70;

- Tenuto conto che gli oneri finanziari sono assicurati da apposite assegnazioni statali;

- Vista l’urgenza di porre in essere tutti gli interventi necessari per favore il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali;

Tutto ciò premesso,

determina

1) Di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo a tasso fisso di Lire 337.427.312.634.= per la durata di quindici anni (dal 1.01.2002 al 31.12.2016) e con ammortamento a decorrere dal 1.01.2002;

2) di restituire il mutuo in 30 rate semestrali di L. 16.500.000.000.= comprensive del capitale e dell’interesse al saggio vigente, al momento della concessione, per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti;

3) di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato versamento.

Al pagamento degli oneri derivanti dal mutuo, provvederà l’Amministrazione Regionale e vi farà fronte con i trasferimenti statali sul capitolo 15822 per la quota interessi e sul capitolo 30057 per la quota capitale, per tutto il periodo di ammortamento.

La somma mutuata deve essere erogata in un’unica soluzione, il 1º gennaio 2002, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, contabilità speciale infruttifera n. 31930, come previsto dal comma 6 dell’art. 66 della legge 23.12.2000 n. 388.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l’erogazione di parte o di tutta la somma mutuata prima del 1º gennaio 2002, riconoscendo alla Cassa Depositi e Prestiti gli oneri di preammortamento per le somme richieste.

Il provento del mutuo sarà incassato sul capitolo 2715 (acc. n. 710/91) del Bilancio Regionale.

L’originale sottoscritto dal direttore responsabile è conservato presso la Direzione, mentre copia conforme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria di Giunta che ne curerà la pubblicazione.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca