Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2001, n. 15-3981
Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia - Piano di Sviluppo Rurale
2000 - 2006 della Regione Piemonte - Misura D Prepensionamento - Adozione
delle istruzioni per lapplicazione e presentazione delle domande
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99, le istruzioni
operative relative alla Misura D Prepensionamento del PSR 2000-2006,
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;
di prevedere lapertura delle domande di adesione alla Misura in oggetto
nel periodo 1° ottobre - 30 novembre 2001;
la necessaria modulistica sarà approvata con successiva determinazione
dalla Direzione Territorio Rurale.
(omissis)
Allegato
REGIONE PIEMONTE
BANDO DI APERTURA DOMANDE
Applicazione del regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura (Misura
D) prevista dal Reg.CE n°1257/99
1. PREMESSA
Il Reg.CE1257/99 prevede, alla Misura D, un premio per il prepensionamento
degli addetti in agricoltura, che abbiano almeno raggiunto i 55 anni di
età, al fine di favorire il ricambio generazionale e la mobilizzazione
dei terreni che i rilevatari potranno utilizzare per aumentare le proprie
superfici aziendali e quindi migliorare la redditività della propria azienda.
Gli obbiettivi, analogamente a quelli ispiratori del precedente Reg.CEE
n°2079/92, restano quelli di procurare un reddito agli imprenditori che
decidono per una anticipata cessazione dellattività agricola, allo scopo
di far subentrare loro dei giovani agricoltori in grado di migliorare la
redditività delle aziende rimaste in esercizio, o eventualmente di orientare
verso usi extra agricoli quelle superfici che non possano essere destinate
a produzioni in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività.
Tuttavia, a differenza di quanto stabilito nel regolamento precedente (2079/92),
non è più necessario che il rilevatario ampli la propria azienda contestualmente
allacquisizione (tramite affitto o acquisto/comodato/donazione) dei terreni
ceduti con ulteriore superficie coltivabile.
Il nuovo regolamento punta infatti sul miglioramento della redditività
aziendale e questa può essere raggiunta in modi diversi. Uno dei quali
può anche essere lampliamento della base produttiva (superficie) come
nel precedente regolamento, ma altri possono derivare da diverse scelte
colturali applicate dal giovane agricoltore. Infatti, per il raggiungimento
della redditività, viene concesso un lasso di tempo pari a due anni.
Altra sostanziale differenza rispetto al precedente Regolamento, è connessa
alla scomparsa del premio unico, sostituito da annualità complete o parziali
(pensione complementare nel caso si tratti di soggetto che già percepisce
una pensione I.N.P.S.).
2. IL CEDENTE
1. E persona che cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali.
Può continuare a svolgere attività a fini non commerciali sul 10% dei terreni
(fino a un massimo di 1 ettaro) che deciderà di tenere per sé, e conserva
la disponibilità degli edifici (e relative pertinenze) in cui continuerà
ad abitare.
2. La cessione non può essere compiuta a favore del coniuge.
3. Deve avere almeno 55 anni compiuti al momento della presentazione della
domanda; qualora percepisca già una pensione agricola (di anzianità o di
invalidità), nel momento in cui cede i terreni ad altro soggetto per la
loro coltivazione, ottiene unicamente il diritto alla pensione complementare
calcolata come differenza fra il premio di prepensionamento e la pensione
lorda I.N.P.S. (fino al raggiungimento dei 75 anni ovvero fino al concorso
della misura massima prevista di 150.000 euro).
4. La cessione dellazienda non può essere effettuata successivamente al
compimento delletà di 65 anni (60 per le donne), cioè al momento in cui
lagricoltore ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, venendo
perciò a mancare il presupposto sul quale si basa il regolamento, ovverosia
la possibilità di pensionarsi anticipatamente cedendo i terreni a persona
più giovane. Sarà cura dellUfficio istruttore verificare che, al momento
della presentazione della domanda da parte del potenziale beneficiario,
tenuto conto dei tempi previsti per la preistruttoria e per listruttoria
(indicati più avanti nelle procedure) ci siano comunque i presupposti perché
questultimo continui a possedere il requisito delletà anche al momento
della cessazione dellattività agricola.
5. Deve aver esercitato in modo continuativo lattività agricola nei dieci
anni che precedono la cessazione, e deve per questo motivo aver versato
i contributi agricoli allI.N.P.S. (come coltivatore diretto o imprenditore
agricolo), purché come titolare dazienda e intestatario P.IVA almeno negli
ultimi 3 anni).
6. Deve cedere i fabbricati ad uso produttivo (stalle, tettoie, fabbricati
ad uso magazzino, ecc.) mentre ha facoltà di continuare a risiedere nei
fabbricati dabitazione e relative pertinenze.
7. Lazienda del cedente deve raggiungere almeno la redditività minima
aziendale, pari all80% del reddito soglia ossia il valore della retribuzione
contrattuale delloperaio agricolo comune (il cui valore devessere riferito
alla provincia ove risiede lazienda del cedente). Nel caso di aziende
ricadenti in zona svantaggiata e/o in zona a parco o similmente vincolata,
in considerazione delle minori alternative occupazionali generalmente presenti
in queste aree, nonché in considerazione della funzione di presidio e tutela
del territorio svolta, si considera redditiva lazienda che garantisce
un reddito netto pari almeno al 50% del reddito soglia.
Leventuale prosecuzione del pagamento di contributi volontari ai fini
pensionistici, da parte del cedente, non è ostativa ai fini dellapplicazione
del presente regolamento.
Nel caso di cessione dellazienda da parte di più cedenti, lammontare
del premio sarà comunque limitato a quello previsto per un singolo cedente,
come specificato nellart.7 del Reg. CE n°1750/1999 del 23/7/99 della Commissione.
Nei casi di contitolarità (società di persone), il sostegno complessivo
è limitato allimporto per un singolo cedente: potrà quindi aderire al
prepensionamento in qualità di cedente non più di un imprenditore per azienda.
Non saranno ammissibili le cessioni di quote della società o della cooperativa
a favore di altri soci.
Nel caso in cui la proprietà di unazienda sia in capo a una società, il
cui legale rappresentante non si identifichi con il conduttore dellazienda
stessa, per accedere al premio è necessario che tutti i requisiti siano
in capo a questultimo, cioé a colui che coltiva effettivamente i terreni
o alleva il bestiame.
Modalità di calcolo del reddito aziendale
Nellindividuazione del reddito soglia si è optato per la scelta di un
termine di confronto interno al settore agricolo, qual é il salario delloperaio
agricolo comune a tempo indeterminato, ritenendolo più congruo a descrivere
una situazione reddituale dellazienda agricola, anziché adottare termini
di paragone legati a redditi di altri settori economici, difficilmente
confrontabili (anche per la limitata interscambiabilità degli addetti).
Ciò anche per ragioni quali la professionalità e la residenza in località
prive di alternative occupazionali.
Il reddito netto dellazienda del cedente sarà rilevato dalla domanda di
contributo. Conseguentemente la modulistica predisposta per lattuazione
della Misura prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato,
che sarà autocertificato dal richiedente, comprendente tutte le voci necessarie
a rilevare il reddito netto dellazienda e a verificarne la solidità economica,
a garanzia della continuità aziendale e del buon fine degli investimenti
sovvenzionati.
Le voci previste dal bilancio aziendale semplificato saranno le seguenti:
1. consistenza del patrimonio
2. ammontare dei debiti
3. ricavi della vendita di prodotti agricoli
4. eventuali ricavi da attività di agriturismo
5. eventuali ricavi da altre attività collaterali svolte abitualmente dallazienda
agricola (sgombero neve, manutenzione di giardini ecc...), fino a un limite
massimo del 50%
6. spese per acquisto di mezzi di produzione
7. quote di ammortamento accantonate nellanno
8. imposte, tasse e oneri sociali versati
9. affitti, interessi e noleggi pagati
10. compensazioni al reddito ricevute.
Sarà sottoposto a controllo, al fine di verifica della veridicità del reddito
netto aziendale dichiarato, un campione pari ad almeno al 5% delle domande
di prepensionamento presentate. Nel rispetto di tale campione minimo, ogni
Amministrazione Provinciale, cui spetta listruttoria delle domande, potrà
disciplinare le verifiche sulla base delle proprie esigenze.
*****
Alcuni esempi relativi al rispetto dei requisiti di età e/o contribuzione
da parte del cedente
A- Il/la richiedente ha 58 anni.
Può accedere, se uomo, al premio annuo per 7 anni (per 2 anni se donna),
e, successivamente, alla pensione complementare fino al raggiungimento
dellammontare massimo del premio previsto dal presente regolamento (150.000
Euro) ovvero fino al compimento del 75° anno di età.
B- Il richiedente ha 64 anni di età (o 34 anni di contribuzione), o 59
anni se donna.
Può accedere solamente a un premio annuo completo nella misura massima
di 15.000 EURO, e alla pensione complementare fino al raggiungimento dellammontare
massimo del premio previsto dal presente regolamento (150.000 euro) ovvero
al compimento del 75° anno di età.
C- Il richiedente ha meno di 65 anni (60 se donna), ma ha già maturato
il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione) oppure
usufruisce di una pensione di invalidità (anche nel caso non abbia effettuato
versatamenti per 35 anni).
Il Reg.CE 1257/99 agisce in questo caso come richiamo per favorire ugualmente
la cessione dei terreni e della titolarità dellazienda. Potrà pertanto
essergli corrisposto un aiuto consistente nella differenza fra il premio
annuo e la pensione lorda percepita, fino al raggiungimento dellammontare
massimo del premio previsto dal presente regolamento (150.000 euro) ovvero
al compimento del 75° anno di età.
D- Il richiedente compirà 60 anni fra pochi mesi se donna o 65 se uomo,
maturando pertanto il diritto alla pensione di vecchiaia.
Ha ugualmente diritto di presentare domanda ai sensi del Reg.CE 1257/99
ma, se ottempera a tutti gli altri obblighi e prescrizioni, potrà godere
solamente della frazione di premio prevista, calcolata in giorni, per i
mesi residui tra il perfezionamento della domanda (non la data di presentazione
della medesima) e linizio della pensione, ed usufruire successivamente
della pensione complementare (come indicato nei precedenti punti).
*****
FORME DI TRASFERIMENTO DEL POSSESSO DEI TERRENI
Il trasferimento del possesso dei beni ceduti al momento della cessazione
dellattività agricola può venire attestato nelle seguenti forme tenuto
conto del rispetto della legislazione in materia di prelazione:
1. atto di compravendita
2. atto di donazione
3. contratto daffitto
4. contratto di comodato
In tutti i casi citati il premio di prepensionamento verrà conteggiato
a partire dalla data di registrazione del relativo atto o del contratto
daffitto (nel primo e nellultimo anno la frazione di premio spettante
verrà conteggiata in giorni).
Poiché uno degli scopi del presente regolamento è quello di rendere disponibile
dei terreni per migliorare la redditività delle aziende dei rilevatari,
non si può considerare ammissibile la cessione di ALLEVAMENTI SENZA TERRA.
Sono da intendersi come tali quelli non in grado di soddisfare un fabbisogno
minimo del 35% di U.F. convenzionali (tabellari) ai sensi di quanto indicato
in altre misure del P.S.R. (Piano di Sviluppo Regionale) - Sono considerati
tali anche gli allevamenti dei cani e delle api.
3. IL RILEVATARIO
1. Subentra al cedente come titolare dellazienda, ovvero, se già titolare
di impresa propria, ne rileva la totalità dei terreni (o la parte residua
di essi qualora il cedente intenda tenere per sé il 10% della superficie),
al fine di ampliare la propria base territoriale.
2. Possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; il requisito
di capacità professionale è presunto nel caso in cui al momento della presentazione
della domanda si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il rilevatario ha almeno 3 anni di attività agricola già svolti (documentati
con possesso di partita IVA in qualità di titolare di azienda agricola,
o di iscrizione allINPS per la previdenza agricola in qualità di titolare
o coadiuvante di azienda agricola) in qualità di coadiuvante di azienda
agricola oppure di salariato agricolo (di cui alla legge 8.8.1972 n°457
e successive modificazioni e integrazioni).
- è in possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, scienze
forestali, veterinaria, scienze naturali oppure di diploma di scuola media
superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario
o di altre scuole a indirizzo agrario.
3. In mancanza delle condizioni sopra indicate, la capacità professionale
viene accertata dalla Commissione Provinciale per laccertamento del possesso
della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli (composta
da funzionari degli Uffici dellAgricoltura delle Province e da rappresentanti
delle Organizzazioni Professionali Agricole), appositamente costituita
ai sensi dellart.12 della legge n.153/75. In caso di insediamento di giovani
imprenditori tali requisiti devono essere soddisfatti al massimo entro
tre anni dallinsediamento.
4. Simpegna ad esercitare lattività agricola nellazienda sui terreni
oggetto della cessione per tutta la durata del periodo di prepensionamento
(e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni). Si impegna altresì
ad aumentare la redditività (così come stabilito dal Reg.CE 1257/99), entro
2 anni in termini di superficie, o di volume di lavoro o di reddito.
5. Il miglioramento della redditività dellazienda del rilevatario può
avvenire anche mediante acquisizione di ulteriori terreni presi in affitto.
La durata del relativo contratto (che devessere registrato) devessere
prevista per un numero di anni pari al periodo di prepensionamento del
cedente e comunque per una durata minima non inferiore a 5.
6. Il rilevatario agricolo assume, oltre ai diritti di possesso dei terreni,
tutti i vincoli gravanti sui terreni ceduti derivanti dallapplicazione
di misure comunitarie di mercato, quali ad es. le quote latte;
7. Nel caso in cui il rilevatario sia una società il cui legale rappresentante
non si identifichi con il conduttore dellazienda stessa, è necessario
che tutti i requisiti richiesti siano posseduti da questultimo, cioé colui
che coltiva effettivamente i terreni o alleva il bestiame. In questo caso
il conduttore dovrà dovrà essere chiaramente indicato nella domanda e dovrà
controfirmare la modulistica riservata ai rilevatari.
4. IL RILEVATARIO NON AGRICOLO
1. Trattasi di persona fisica o giuridica che subentra al cedente rilevandone
i terreni per destinarli a usi extragricoli (silvicoltura o creazione di
riserve ecologiche), in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento
della qualità dellambiente e dello spazio naturale.
2. Deve far redigere, a cura di un tecnico competente per materia, un progetto
di destinazione naturalistica che andrà approvato dal Servizio di Forestazione
ed Economia Montana competente per territorio, ai sensi dellart.18 della
l.r. 21/3/1984 n°18.
3. Si impegna a mantenere larea così destinata per tutta la durata del
periodo di prepensionamento (e comunque per un periodo non inferiore a
5 anni).
5. IL LAVORATORE AGRICOLO
1. Cessa definitivamente ogni attività agricola.
2. Ha almeno 55 anni compiuti al momento della presentazione della domanda,
senza aver raggiunto letà normale del pensionamento al momento della cessazione
dellattività.
3. Avere dedicato allagricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione,
almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quali coadiuvanti familiari
o salariati agricoli;
4. Avere lavorato nellazienda del cedente almeno lequivalente di due
anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del
cedente stesso;
5. Essere iscritti a un regime di previdenza sociale.
I lavoratori, nel numero massimo di due per azienda, devono inoltre non
avere ancora raggiunto i 35 anni di versamenti contributivi e quindi non
poter ancora eventualmente beneficiare di pensione di anzianità, anche
se devono aver comunque versato un numero minimo di anni di contributi
(stesso riferimento come per il cedente) per poter poi accedere alla pensione
di vecchiaia, alletà di 64 anni (59 per le donne) per lanno 2001 e di
65 anni (60 per le donne) dal 1° gennaio 2002 in poi.
6. FORMA E AMMONTARE DEL PREMIO DI PREPENSIONAMENTO
(Valore EURO = L. 1936,27)
INDENNITÁ ANNUA PER IL CEDENTE
Parte fissa: EURO 10.000 allanno
Parte collegata al numero di ettari ceduti:
+ 500 euro/ha (massimo 10 ha seminativi)
+ 1000 euro/ha (massimo 5 ha frutteto/vigneto/orto p.c.)
+ 2500 euro/ha (massimo 2 ha orto intens./floroviv.)
massimo concedibile allanno: EURO 15.000 (pari a L. 29.044.050)
Il contributo può essere concesso fino alletà di 75, per un massimo di
15 anni, e per un importo totale massimo ammissibile di 150.000 Euro.
Nel caso in cui un cedente percepisca già una pensione, anche di invalidità,
il contributo viene concesso sotto forma di pensione complementare, tenuto
conto dellimporto della pensione lorda nazionale.
Coloro che maturino il diritto alla pensione complementare in data successiva
allinvio dellelenco di liquidazione, ma comunque entro la fine dellanno,
saranno soggetti a conguaglio a favore dellEnte pagatore al momento della
liquidazione del premio successivo.
Allorquando il cedente, che percepisca il premio intero, maturi il diritto
alla pensione (di anzianità o di vecchiaia), avrà diritto al passaggio
alla pensione complementare. La somma non potrà in ogni caso eccedere il
massimale previsto dal regolamento.
Qualora il beneficiario deceda, il premio di prepensionamento non è reversibile
al coniuge.
INDENNITÁ ANNUA PER I LAVORATORI DIPENDENTI O COADIUVANTI
EURO 3.500 ovvero L. 6.776.945
Ai lavoratori il contributo può essere concesso per un massimo di 10 anni
e comunque non oltre la normale età di pensionamento (65 anni se uomo,
60 se donna), e con un importo totale massimo ammissibile di 35.000 Euro.
7. DECORRENZA DEL PREMIO DI PREPENSIONAMENTO
La decorrenza del premio ai fini del calcolo dellimporto da erogare al
cedente, ha inizio a partire dalla data di registrazione dellatto di trasferimento
della proprietà (o possesso) dei terreni e dei fabbricati oggetto della
transazione, o dalla data del contratto daffitto nei casi contemplati
dalla legge n°441/98.
PROCEDURE
1. PRESENTAZIONE DOMANDE
E aperta, con con la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale
di approvazione del presente bando, fino dal 1 ottobre al 30 novembre 2001,
la possibilità di presentare domanda al fine di ottenere il premio di prepensionamento.
Le domande vengono presentate ai Servizi Agricoltura delle Amministrazioni
Provinciali competenti per territorio, su moduli predisposti dalla Regione
Piemonte. La modulistica, oltre al supporto cartaceo, può essere presentata
anche su supporto magnetico.
La presentazione di domanda di prepensionamento costituisce, per la Regione
e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini
istituzionali dei dati personali in essa contenuti.
Per tutto quanto non esplicitamente citato nel presente bando fa fede il
manuale delle procedure e dei controlli dellA.G.E.A.
2. PREISTRUTTORIA
1. Nei 90 gg successivi alla chiusura del bando il Servizio Agricoltura
della Provincia competente per territorio esegue la PREISTRUTTORIA sulla
TOTALITÀ delle DOMANDE PERVENUTE, verificando le DICHIARAZIONI PRESENTATE
anche attraverso controllo in loco (SOPRALLUOGO AZIENDALE) e tutte le compatibilità
con altre leggi e regolamenti (in particolare alla presenza di un vincolo
di indivisibilità trentennale, ora ridotto a quindici anni). In questa
fase verrà anche determinata lentità del premio di prepensionamento spettante
a ciascun beneficiario. Losservanza dei predetti vincoli devessere attestata
dal richiedente con dichiarazione resa ai sensi della legge n°15/68 e succ.
STANTI LE SOMME A DISPOSIZIONE PER LATTUAZIONE DELLA PRESENTE MISURA,
SI RENDE NECESSARIO STABILIRE PRIMA DELLISTRUTTORIA DEFINITIVA, QUALI
DOMANDE POTRANNO ESSERE FINANZIATE.
3. PRIORITÁ:
Viene stabilita una graduatoria sulla base dei punteggi che servono a stabilire
la scala di priorità.
a) Rilevatario agricolo punti 10
b) Adesione del rilevatario alla Misura B punti 4
c) Adesione del rilevatario alla Misura A punti 2
d) Età del rilevatario 40 anni punti 8
e) Età del rilevatario uguale o 40 anni punti 0
f) Titolo di studio del rilevatario:
* laurea attinente materie agrarie punti 4
* diploma attinente materie agrarie punti 2
g) Attuazione di un processo di ricomposizione fondiaria (*) punti 7
h) Cessione definitiva dellazienda (vendita) nel rispetto della legge
sulla prelazione punti 8
i) Cessione di azienda in un unico corpo (particelle accorpate) punti 6
j) Adesione a misure agroambientali punti 5
k) Azienda situata in zona montana, svantaggiata, di collina depressa o
a parco punti 7
l) Rilevatario non agricolo punti 0
(*) = Con lacquisizione dei terreni del cedente il rilevatario diminuisce
la frammentazione fondiaria della propria azienda, riducendo il numero
dei corpi aziendali di almeno il 25%.
A parità di punteggio è data precedenza ai rilevatari più giovani, in base
alla data di nascita. Fa fede, ai fini del punteggio, letà del rilevatario
al momento della presentazione della domanda.
La valutazione delle domande ricevute e di quelle ammissibili a finanziamento
sulla base delle reali disponibilità per il primo anno di applicazione
della presente misura, devessere fatta durante la fase di preistruttoria,
al fine di evitare la cessione di aziende da parte di persone che, pur
avendone diritto, non potranno ottenere il premio di prepensionamento a
causa della limitatezza delle risorse disponibili per lapplicazione della
Misura.
La graduatoria verrà definita da un gruppo di lavoro costituito da due
funzionari dellAmministrazione regionale, con funzioni di Presidente e
segretario, e da un Funzionario per ciascuna Provincia. La comunicazione
delle domande ammissibili sarà inviata agli interessati dal Presidente
del Gruppo di Lavoro, a mezzo lettera RACCOMANDATA A.R.
Gli interessati avranno 45 gg. di tempo dalla data di ricevimento della
raccomandata per presentare al Servizio Provinciale dellAgricoltura i
documenti richiesti per listruttoria definitiva, di cui allallegato n.1.
4. ISTRUTTORIA DEFINITIVA:
I Servizi dellAgricoltura delle Province competenti per territorio, una
volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, completano le
istruttorie delle pratiche e procedono, entro 30 gg, alla predisposizione
dellelenco di liquidazione relativo, che viene trasmesso al Settore Avversità
e calamità naturali della Regione Piemonte, secondo le modalità collaudate
nellapplicazione del precedente Reg.2079/92. Il competente Settore dellAssessorato
provvederà quindi a inviare, entro i 10 gg successivi, allEnte pagatore
lelenco di liquidazione su base cartacea, informandone anche il beneficiario.
PROROGHE nella presentazione della documentazione.
Sono concedibili delle proroghe, qualora si verifichino casi particolari,
motivati e non dipendenti dalla volontà del beneficiario. Ogni proroga
si riflette inevitabilmente sui tempi di definizione della pratica e riduce
il tempo di godimento dei benefici (annualità).
5. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO:
Il pagamento è di competenza dellEnte pagatore (al momento IAGEA.), con
cui la Regione collabora al fine di consentire una sollecita liquidazione
dei premi previsti da questa Misura.
6. COMPATIBILITÁ CON LA MISURA B DEL REG.CE n°1257/99, e con altre leggi
dello Stato.
É importante vagliare ogni possibilità di favorire lapplicazione del prepensionamento
quando ci si trovi in concomitanza con domande di insediamento giovani
presentate ai sensi del medesimo Regolamento n.1257/99.
Se il passaggio di possesso avviene nellambito della medesima famiglia,
in capo a un figlio che abbia presentato anche la domanda di premio di
insediamento ai sensi dello stesso regolamento, o comunque avvenga in capo
a un giovane anche esterno, e sempre titolare di domanda di premio di insediamento,
lapplicazione di entrambi i premi necessita di una particolare attenzione.
Il Reg.CE n.1257/99 concede premi di prepensionamento e primo insediamento
che sono applicabili anche nellambito della stessa famiglia contadina,
in quanto perseguono due scopi diversi e destinati a beneficiari differenti.
Da un lato la Misura D del Reg.CE 1257/99 favorisce il prepensionamento
delle persone con almeno di 55 anni e contemporaneamente, mediante la cessione
dei terreni, mobilizza questultimi sul mercato fondiario a favore di agricoltori
che abbiano lintenzione (oltre che la necessità) di ampliare la propria
azienda, al fine di avere una più larga base produttiva (con la precisa
intenzione di avvicinare, se possibile, lestensione delle nostre aziende
alle medie europee).
Daltra parte, lo stesso 1257/99, con la Misura B, concede un premio di
insediamento ai giovani agricoltori che subentrano nella titolarità aziendale.
Possono essere coadiuvanti familiari (e perciò avere già la qualifica di
imprenditori agricoli) o anche non avere ancora lavorato in azienda. Il
regolamento ne favorisce linserimento nel mondo del lavoro agricolo, contribuendo
a svecchiare letà degli addetti attuali.
E ammessa ladesione alla Misura D in qualità di rilevatari, anche ai
giovani titolari di domande ai sensi della Misura B (premio di insediamento)
che abbiano già aperto la partita I.V.A., purché non sia materialmente
avvenuto il passaggio dei terreni in capo al giovane insediante il quale
non devessere ancora intestatario dei contributi della P.A.C. per i medesimi
terreni.
Si ricorda infatti che, in tutti gli altri casi, lapertura della partita
IVA da parte del giovane insediante lo qualfica come nuovo titolare, e
NON È PIÙ POSSIBILE presentare richiesta di prepensionamento da parte del
vecchio, poiché non può più configurarsi in qualità di CEDENTE, in quanto
il POSSESSO dei terreni si considera GIÀ TRASFERITO in capo al nuovo titolare,
il quale a sua volta non può configurarsi come rilevatario avendone già
la piena disponibilità.
Ai sensi della misura B riguardante il premio dinsediamento si ricorda
che lazienda del cedente non devessere stata frazionata o divisa successivamente
al 31/12/1999.
Tuttavia il richiedente del prepensionamento, pure in presenza di una richiesta
di insediamento giovani, ha diritto di trattenere per sé (a titolo di proprietà)
il fabbricato rurale (e relative pertinenze) e il 10% dei terreni (fino
a un max. di un ettaro) senza che ciò si configuri come frazionamento aziendale.
Sul terreno che il cedente trattiene non può essere esercitata attività
agricola ai fini commerciali e non possono essere richieste integrazioni
al reddito nel quadro della P.A.C.
Linsediante deve configurarsi in qualità di rilevatario e quindi realizzare
un miglioramento della redditività dellazienda nella misura e nei modi
previsti dal Regolamento.
Nel momento in cui il cedente è prossimo a perfezionare la pratica di prepensionamento,
il giovane rilevatario può e deve aprire la PARTITA IVA e procedere alliscrizione
alla C.C.I.A.A. in qualità di nuovo titolare.
Per lapplicazione del Regolamento, nel caso di richiesta di premio di
insediamento e di prepensionamento, la sequenza istruttoria della domanda
riferita a questultimo potrà avvenire secondo le fasi seguenti:
A- Presentazione della domanda di premio di insediamento.
B- Richiesta di prepensionamento da parte del vecchio titolare (cedente)
- Il giovane insediante può configurarsi come rilevatario dei terreni ceduti.
C- Le due richieste possono essere istruite contemporaneamente e può avere
inizio sia la definizione della pratica di insediamento, col relativo passaggio
di titolarità in capo al giovane, sia la pratica relativa alla Misura D
D- Il cedente è autorizzato, per il periodo di un anno dalla data di stipula
del contratto daffitto o dellatto di compravendita/donazione/comodato,
a mantenere ancora aperta la propria partita I.V.A. al fine dì concludere
le procedure connesse al recupero di tutti i diritti vantati in relazione
al possesso del bene ceduto.
PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ CON AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI
ALLA LEGGE n°604/54
Il decreto legislativo 18 maggio 2001 n°228 in materia di orientamento
e modernizzazione del settore agricolo a norma della legge 5 marzo 2001
n°57, allart.11 modifica profondamente lapplicazione della legge n°604/54,
riducendo il periodo vincolativo da 10 a 5 anni.
Inoltre stabilisce che non si applica la decadenza in tutti i casi in cui
la cessazione della coltivazione del fondo avviene conseguentemente allapplicazione
di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire linsediamento
dei giovani o a promuovere il prepensionamento nel settore.
Le disposizioni di cui alla legge n°604/54, pertanto, non sono più ostative
alla definizione delle domande di prepensionamento.
7. NOTA SUI CONTRATTI DAFFITTO
Il rilevatario può acquisire i terreni del cedente mediante contratto daffitto
per il numero di anni previsto dalla presente normativa. Condizione essenziale
è che il contratto di cui sopra sia registrato, in quanto devono essere
indicate chiaramente la durata e le condizioni riferite alla presente misura.
l giovani al di sotto dei 40 anni di età, ai sensi dellart.15 della legge
n°441/98, sono esentati dalla disposizione di cui sopra; in sua vece dovrà
comunque essere prodotta copia del contratto daffitto fra le parti, contenente
limpegno a rispettare le durate minime e le condizioni previste dal regolamento.
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Nel caso che il cedente sia un affittuario, questi può cedere i terreni
resi disponibili al proprietario (che viene a configurarsi come rilevatario),
a condizione che il contratto daffitto sia estinto e che il rilevatario
sia in possesso dei requisiti previsti dallart.11, paragrafo 2 del Reg.CE
n°1257/99.
Qualora laffittuario intenda cessare lattività agricola e cedere a terzi
rilevatari il possesso dei terreni da lui condotti, occorre che il proprietario
dei terreni stessi sia a conoscenza del fatto e che provveda a far cessare
il vecchio contratto daffitto (col cedente) e altresì provveda a stipularne
uno nuovo con il rilevatario, in osservanza a tutte le regole e gli obblighi
più sopra richiamati in materia relativa alla durata.
Laffittuario deve dimostrare il possesso dei terreni a mezzo di contratto
daffitto registrato o, in sua assenza, con la presentazione della registrazione
cumulativa resa ai sensi dellart.7, comma 8° della legge n°448/98, ovvero
con presentazione da parte del proprietario di una dichiarazione resa ai
sensi della legge 15/68 che comprovi lesistenza di tale affitto.
Potrà essere richiesta anche, qualora il Funzionario Istruttore lo ritenga
necessario, copia del quadro Redditi dei Terreni della dichiarazione
dei redditi, da cui sia possibile ottenere informazioni relative al pagamento
del reddito agrario.
Qualora laffittuario affitti da più proprietari e questi siano tutti concordi
ad effettuare la cessione al rilevatario, è possibile effettuare una registrazione
unica e contemporanea di più contratti daffitto.
8. CONTROLLI
Il cedente non può riprendere lattività agricola. Ne può far fede la verifica
al registro imprese della C.C.I.A.A. da cui deve risultare che la Ditta
non abbia riaperto una partita I.V.A. agricola.
Nulla osta a che la Ditta effettui prestazione di servizi con i propri
macchinari agricoli (contoterzismo), purché la Ditta stessa risulti iscritta
in sezioni C.C.I.A.A. diverse da quella agricola.
9. DECADENZA DEI BENEFICI
Sono previste solo a carico del cedente qualora risulti, anche da accertamenti
diretti in azienda, che continui ad esercitare lattività agricola ovvero
che non ha adempiuto agli altri impegni previsti dalla presente misura,
salvo che sia in grado di dimostrare che si sia trattato di cause di forza
maggiore non dipendenti dalla volontà del beneficiario.
La decadenza comporta lobbligo, a carico del beneficiario, di restituire
gli importi eventualmente già percepiti per le annualità in corso e per
le precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale
di sconto in vigore nel periodo intercorrente fra la data di erogazione
e la data del recupero, ai sensi dellart.6 della legge 14 Aprile 1987
n°183 e dellart.11 del D.P.R. 29 Dicembre 1988 n°568. Oltre alle suddette
sanzioni rimangono comunque applicabili le penalità stabilite dalla legge
23 Dicembre 1986 n°898 concernente sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari al settore agricolo.
Allegato 1
Elenco dei documenti che cedente e rilevatario devono presentare dopo la
comunicazione da parte dello Servizi o Settori dellAgricoltura dellAmministrazione
Provinciale competente per territorio dellesito favorevole della preistruttoria:
a) atto di vendita o donazione o comodato dei terreni del cedente al rilevatario
o contratto di affitto debitamente registrato;
b) nel caso che il cedente sia un affittuario - in assenza di contratti
debitamente registrati - va richiesta la presentazione della registrazione
di contratto verbale che comprovi lesistenza di tale affitto e/o della
propria dichiarazione dei redditi che consenta la verifica del pagamento
dei redditi agrari dei terreni affittati ovvero quantaltro consenta al
Funzionario istruttore di conoscere la reale ampiezza dei terreni ceduti;
c) copia della richiesta di cancellazione dagli elenchi INPS (ex-SCAU)
da parte del cedente;
d) visura catastale e planimetria aziendale dei terreni posseduti da cedente;
e) Planimetria semplificata dei terreni già in possesso del rilevatario;
f) In caso di rilevatario non agricolo, progetto di destinazione naturalistica
(con relazione tecnica) redatto da un tecnico competente per materia;
g) autocertificazione della qualifica di IATP (o c.d.) posseduta dal cedente
ovvero certificazione mediante dichiarazione rilasciata dallINPS (ex-SCAU);
h) certificato di cessazione dellattività ai fini I.V.A. Nel caso in cui
il cedente debba espletare le procedure connesse al recupero di tutti i
diritti vantati in relazione al possesso del bene ceduto, devessere consegnato
entro un anno dalla data della transazione;
i) documentazione attestante il raggiungimento dei minimi di contribuzione
previsti dal presente Regolamento.
j) nel caso in cui il cedente sia un affittuario, allatto della presentazione
della domanda, dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti del proprietario
e del rilevatario.
E comunque discrezione dellUfficio Istruttore competente richiedere la
presentazione di ulteriori o differenti documenti, che consentano una verifica
il più completa possibile dei requisiti di cedente e rilevatario.
BANDO DI APERTURA DOMANDE
Reg.CE n°1257/99
MISURA D
(PREPENSIONAMENTO)