Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2001, n. 15-3981

Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 della Regione Piemonte - Misura D “Prepensionamento” - Adozione delle istruzioni per l’applicazione e presentazione delle domande

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99, le istruzioni operative relative alla Misura D “Prepensionamento” del PSR 2000-2006, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di prevedere l’apertura delle domande di adesione alla Misura in oggetto nel periodo 1° ottobre - 30 novembre 2001;

la necessaria modulistica sarà approvata con successiva determinazione dalla Direzione Territorio Rurale.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
BANDO DI APERTURA DOMANDE
Reg.CE n°1257/99
MISURA “D”
(PREPENSIONAMENTO)

BANDO DI APERTURA DOMANDE

Applicazione del regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura (Misura D) prevista dal Reg.CE n°1257/99

1. PREMESSA

Il Reg.CE1257/99 prevede, alla Misura D, un premio per il prepensionamento degli addetti in agricoltura, che abbiano almeno raggiunto i 55 anni di età, al fine di favorire il ricambio generazionale e la mobilizzazione dei terreni che i rilevatari potranno utilizzare per aumentare le proprie superfici aziendali e quindi migliorare la redditività della propria azienda.

Gli obbiettivi, analogamente a quelli ispiratori del precedente Reg.CEE n°2079/92, restano quelli di procurare un reddito agli imprenditori che decidono per una anticipata cessazione dell’attività agricola, allo scopo di far subentrare loro dei giovani agricoltori in grado di migliorare la redditività delle aziende rimaste in esercizio, o eventualmente di orientare verso usi extra agricoli quelle superfici che non possano essere destinate a produzioni in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività.

Tuttavia, a differenza di quanto stabilito nel regolamento precedente (2079/92), non è più necessario che il rilevatario ampli la propria azienda contestualmente all’acquisizione (tramite affitto o acquisto/comodato/donazione) dei terreni ceduti con ulteriore superficie coltivabile.

Il nuovo regolamento punta infatti sul miglioramento della redditività aziendale e questa può essere raggiunta in modi diversi. Uno dei quali può anche essere l’ampliamento della base produttiva (superficie) come nel precedente regolamento, ma altri possono derivare da diverse scelte colturali applicate dal giovane agricoltore. Infatti, per il raggiungimento della redditività, viene concesso un lasso di tempo pari a due anni.

Altra sostanziale differenza rispetto al precedente Regolamento, è connessa alla scomparsa del premio unico, sostituito da annualità complete o parziali (pensione complementare nel caso si tratti di soggetto che già percepisce una pensione I.N.P.S.).

2. IL CEDENTE

1. E’ persona che cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali. Può continuare a svolgere attività a fini non commerciali sul 10% dei terreni (fino a un massimo di 1 ettaro) che deciderà di tenere per sé, e conserva la disponibilità degli edifici (e relative pertinenze) in cui continuerà ad abitare.

2. La cessione non può essere compiuta a favore del coniuge.

3. Deve avere almeno 55 anni compiuti al momento della presentazione della domanda; qualora percepisca già una pensione agricola (di anzianità o di invalidità), nel momento in cui cede i terreni ad altro soggetto per la loro coltivazione, ottiene unicamente il diritto alla pensione complementare calcolata come differenza fra il premio di prepensionamento e la pensione lorda I.N.P.S. (fino al raggiungimento dei 75 anni ovvero fino al concorso della misura massima prevista di 150.000 euro).

4. La cessione dell’azienda non può essere effettuata successivamente al compimento dell’età di 65 anni (60 per le donne), cioè al momento in cui l’agricoltore ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, venendo perciò a mancare il presupposto sul quale si basa il regolamento, ovverosia la possibilità di pensionarsi anticipatamente cedendo i terreni a persona più giovane. Sarà cura dell’Ufficio istruttore verificare che, al momento della presentazione della domanda da parte del potenziale beneficiario, tenuto conto dei tempi previsti per la preistruttoria e per l’istruttoria (indicati più avanti nelle procedure) ci siano comunque i presupposti perché quest’ultimo continui a possedere il requisito dell’età anche al momento della cessazione dell’attività agricola.

5. Deve aver esercitato in modo continuativo l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione, e deve per questo motivo aver versato i contributi agricoli all’I.N.P.S. (come coltivatore diretto o imprenditore agricolo), purché come titolare d’azienda e intestatario P.IVA almeno negli ultimi 3 anni).

6. Deve cedere i fabbricati ad uso produttivo (stalle, tettoie, fabbricati ad uso magazzino, ecc.) mentre ha facoltà di continuare a risiedere nei fabbricati d’abitazione e relative pertinenze.

7. L’azienda del cedente deve raggiungere almeno la redditività minima aziendale, pari all’80% del “reddito soglia” ossia il valore della retribuzione contrattuale dell’operaio agricolo comune (il cui valore dev’essere riferito alla provincia ove risiede l’azienda del cedente). Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata e/o in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione delle minori alternative occupazionali generalmente presenti in queste aree, nonché in considerazione della funzione di presidio e tutela del territorio svolta, si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50% del reddito soglia.

L’eventuale prosecuzione del pagamento di contributi volontari ai fini pensionistici, da parte del cedente, non è ostativa ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

Nel caso di cessione dell’azienda da parte di più cedenti, l’ammontare del premio sarà comunque limitato a quello previsto per un singolo cedente, come specificato nell’art.7 del Reg. CE n°1750/1999 del 23/7/99 della Commissione.

Nei casi di contitolarità (società di persone), il sostegno complessivo è limitato all’importo per un singolo cedente: potrà quindi aderire al prepensionamento in qualità di cedente non più di un imprenditore per azienda.

Non saranno ammissibili le cessioni di quote della società o della cooperativa a favore di altri soci.

Nel caso in cui la proprietà di un’azienda sia in capo a una società, il cui legale rappresentante non si identifichi con il conduttore dell’azienda stessa, per accedere al premio è necessario che tutti i requisiti siano in capo a quest’ultimo, cioé a colui che coltiva effettivamente i terreni o alleva il bestiame.

Modalità di calcolo del reddito aziendale

Nell’individuazione del reddito soglia si è optato per la scelta di un termine di confronto interno al settore agricolo, qual é il salario dell’operaio agricolo comune a tempo indeterminato, ritenendolo più congruo a descrivere una situazione reddituale dell’azienda agricola, anziché adottare termini di paragone legati a redditi di altri settori economici, difficilmente confrontabili (anche per la limitata interscambiabilità degli addetti). Ciò anche per ragioni quali la professionalità e la residenza in località prive di alternative occupazionali.

Il reddito netto dell’azienda del cedente sarà rilevato dalla domanda di contributo. Conseguentemente la modulistica predisposta per l’attuazione della Misura prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato, che sarà autocertificato dal richiedente, comprendente tutte le voci necessarie a rilevare il reddito netto dell’azienda e a verificarne la solidità economica, a garanzia della continuità aziendale e del buon fine degli investimenti sovvenzionati.

Le voci previste dal bilancio aziendale semplificato saranno le seguenti:

1. consistenza del patrimonio

2. ammontare dei debiti

3. ricavi della vendita di prodotti agricoli

4. eventuali ricavi da attività di agriturismo

5. eventuali ricavi da altre attività collaterali svolte abitualmente dall’azienda agricola (sgombero neve, manutenzione di giardini ecc...), fino a un limite massimo del 50%

6. spese per acquisto di mezzi di produzione

7. quote di ammortamento accantonate nell’anno

8. imposte, tasse e oneri sociali versati

9. affitti, interessi e noleggi pagati

10. compensazioni al reddito ricevute.

Sarà sottoposto a controllo, al fine di verifica della veridicità del reddito netto aziendale dichiarato, un campione pari ad almeno al 5% delle domande di prepensionamento presentate. Nel rispetto di tale campione minimo, ogni Amministrazione Provinciale, cui spetta l’istruttoria delle domande, potrà disciplinare le verifiche sulla base delle proprie esigenze.

*****

Alcuni esempi relativi al rispetto dei requisiti di età e/o contribuzione da parte del cedente

A- Il/la richiedente ha 58 anni.

Può accedere, se uomo, al premio annuo per 7 anni (per 2 anni se donna), e, successivamente, alla pensione complementare fino al raggiungimento dell’ammontare massimo del premio previsto dal presente regolamento (150.000 Euro) ovvero fino al compimento del 75° anno di età.

B- Il richiedente ha 64 anni di età (o 34 anni di contribuzione), o 59 anni se donna.

Può accedere solamente a un premio annuo completo nella misura massima di 15.000 EURO, e alla pensione complementare fino al raggiungimento dell’ammontare massimo del premio previsto dal presente regolamento (150.000 euro) ovvero al compimento del 75° anno di età.

C- Il richiedente ha meno di 65 anni (60 se donna), ma ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione) oppure usufruisce di una pensione di invalidità (anche nel caso non abbia effettuato versatamenti per 35 anni).

Il Reg.CE 1257/99 agisce in questo caso come richiamo per favorire ugualmente la cessione dei terreni e della titolarità dell’azienda. Potrà pertanto essergli corrisposto un aiuto consistente nella differenza fra il premio annuo e la pensione lorda percepita, fino al raggiungimento dell’ammontare massimo del premio previsto dal presente regolamento (150.000 euro) ovvero al compimento del 75° anno di età.

D- Il richiedente compirà 60 anni fra pochi mesi se donna o 65 se uomo, maturando pertanto il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ha ugualmente diritto di presentare domanda ai sensi del Reg.CE 1257/99 ma, se ottempera a tutti gli altri obblighi e prescrizioni, potrà godere solamente della frazione di premio prevista, calcolata in giorni, per i mesi residui tra il perfezionamento della domanda (non la data di presentazione della medesima) e l’inizio della pensione, ed usufruire successivamente della pensione complementare (come indicato nei precedenti punti).

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FORME DI TRASFERIMENTO DEL POSSESSO DEI TERRENI

Il trasferimento del possesso dei beni ceduti al momento della cessazione dell’attività agricola può venire attestato nelle seguenti forme tenuto conto del rispetto della legislazione in materia di prelazione:

1. atto di compravendita

2. atto di donazione

3. contratto d’affitto

4. contratto di comodato

In tutti i casi citati il premio di prepensionamento verrà conteggiato a partire dalla data di registrazione del relativo atto o del contratto d’affitto (nel primo e nell’ultimo anno la frazione di premio spettante verrà conteggiata in giorni).

Poiché uno degli scopi del presente regolamento è quello di rendere disponibile dei terreni per migliorare la redditività delle aziende dei rilevatari, non si può considerare ammissibile la cessione di ALLEVAMENTI SENZA TERRA. Sono da intendersi come tali quelli non in grado di soddisfare un fabbisogno minimo del 35% di U.F. convenzionali (tabellari) ai sensi di quanto indicato in altre misure del P.S.R. (Piano di Sviluppo Regionale) - Sono considerati tali anche gli allevamenti dei cani e delle api.

3. IL RILEVATARIO

1. Subentra al cedente come titolare dell’azienda, ovvero, se già titolare di impresa propria, ne rileva la totalità dei terreni (o la parte residua di essi qualora il cedente intenda tenere per sé il 10% della superficie), al fine di ampliare la propria base territoriale.

2. Possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui al momento della presentazione della domanda si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il rilevatario ha almeno 3 anni di attività agricola già svolti (documentati con possesso di partita IVA in qualità di titolare di azienda agricola, o di iscrizione all’INPS per la previdenza agricola in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola) in qualità di coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo (di cui alla legge 8.8.1972 n°457 e successive modificazioni e integrazioni).

- è in possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, veterinaria, scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo agrario.

3. In mancanza delle condizioni sopra indicate, la capacità professionale viene accertata dalla Commissione Provinciale per l’accertamento del possesso della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli (composta da funzionari degli Uffici dell’Agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole), appositamente costituita ai sensi dell’art.12 della legge n.153/75. In caso di insediamento di giovani imprenditori tali requisiti devono essere soddisfatti al massimo entro tre anni dall’insediamento.

4. S’impegna ad esercitare l’attività agricola nell’azienda sui terreni oggetto della cessione per tutta la durata del periodo di prepensionamento (e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni). Si impegna altresì ad aumentare la redditività (così come stabilito dal Reg.CE 1257/99), entro 2 anni in termini di superficie, o di volume di lavoro o di reddito.

5. Il miglioramento della redditività dell’azienda del rilevatario può avvenire anche mediante acquisizione di ulteriori terreni presi in affitto. La durata del relativo contratto (che dev’essere registrato) dev’essere prevista per un numero di anni pari al periodo di prepensionamento del cedente e comunque per una durata minima non inferiore a 5.

6. Il rilevatario agricolo assume, oltre ai diritti di possesso dei terreni, tutti i vincoli gravanti sui terreni ceduti derivanti dall’applicazione di misure comunitarie di mercato, quali ad es. le quote latte;

7. Nel caso in cui il rilevatario sia una società il cui legale rappresentante non si identifichi con il conduttore dell’azienda stessa, è necessario che tutti i requisiti richiesti siano posseduti da quest’ultimo, cioé colui che coltiva effettivamente i terreni o alleva il bestiame. In questo caso il conduttore dovrà dovrà essere chiaramente indicato nella domanda e dovrà controfirmare la modulistica riservata ai rilevatari.

4. IL RILEVATARIO NON AGRICOLO

1. Trattasi di persona fisica o giuridica che subentra al cedente rilevandone i terreni per destinarli a usi extragricoli (silvicoltura o creazione di riserve ecologiche), in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell’ambiente e dello spazio naturale.

2. Deve far redigere, a cura di un tecnico competente per materia, un progetto di destinazione naturalistica che andrà approvato dal Servizio di Forestazione ed Economia Montana competente per territorio, ai sensi dell’art.18 della l.r. 21/3/1984 n°18.

3. Si impegna a mantenere l’area così destinata per tutta la durata del periodo di prepensionamento (e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni).

5. IL LAVORATORE AGRICOLO

1. Cessa definitivamente ogni attività agricola.

2. Ha almeno 55 anni compiuti al momento della presentazione della domanda, senza aver raggiunto l’età normale del pensionamento al momento della cessazione dell’attività.

3. Avere dedicato all’agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quali coadiuvanti familiari o salariati agricoli;

4. Avere lavorato nell’azienda del cedente almeno l’equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

5. Essere iscritti a un regime di previdenza sociale.

I lavoratori, nel numero massimo di due per azienda, devono inoltre non avere ancora raggiunto i 35 anni di versamenti contributivi e quindi non poter ancora eventualmente beneficiare di pensione di anzianità, anche se devono aver comunque versato un numero minimo di anni di contributi (stesso riferimento come per il cedente) per poter poi accedere alla pensione di vecchiaia, all’età di 64 anni (59 per le donne) per l’anno 2001 e di 65 anni (60 per le donne) dal 1° gennaio 2002 in poi.

6. FORMA E AMMONTARE DEL PREMIO DI PREPENSIONAMENTO

(Valore EURO = L. 1936,27)

INDENNITÁ ANNUA PER IL CEDENTE

Parte fissa: EURO 10.000 all’anno

Parte collegata al numero di ettari ceduti:

+ 500 euro/ha (massimo 10 ha seminativi)

+ 1000 euro/ha (massimo 5 ha frutteto/vigneto/orto p.c.)

+ 2500 euro/ha (massimo 2 ha orto intens./floroviv.)

massimo concedibile all’anno: EURO 15.000 (pari a L. 29.044.050)

Il contributo può essere concesso fino all’età di 75, per un massimo di 15 anni, e per un importo totale massimo ammissibile di 150.000 Euro.

Nel caso in cui un cedente percepisca già una pensione, anche di invalidità, il contributo viene concesso sotto forma di pensione complementare, tenuto conto dell’importo della pensione lorda nazionale.

Coloro che maturino il diritto alla pensione complementare in data successiva all’invio dell’elenco di liquidazione, ma comunque entro la fine dell’anno, saranno soggetti a conguaglio a favore dell’Ente pagatore al momento della liquidazione del premio successivo.

Allorquando il cedente, che percepisca il premio intero, maturi il diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia), avrà diritto al passaggio alla pensione complementare. La somma non potrà in ogni caso eccedere il massimale previsto dal regolamento.

Qualora il beneficiario deceda, il premio di prepensionamento non è reversibile al coniuge.

INDENNITÁ ANNUA PER I LAVORATORI DIPENDENTI O COADIUVANTI

EURO 3.500 ovvero L. 6.776.945

Ai lavoratori il contributo può essere concesso per un massimo di 10 anni e comunque non oltre la normale età di pensionamento (65 anni se uomo, 60 se donna), e con un importo totale massimo ammissibile di 35.000 Euro.

7. DECORRENZA DEL PREMIO DI PREPENSIONAMENTO

La decorrenza del premio ai fini del calcolo dell’importo da erogare al cedente, ha inizio a partire dalla data di registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà (o possesso) dei terreni e dei fabbricati oggetto della transazione, o dalla data del contratto d’affitto nei casi contemplati dalla legge n°441/98.

PROCEDURE

1. PRESENTAZIONE DOMANDE

E’ aperta, con con la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente bando, fino dal 1 ottobre al 30 novembre 2001, la possibilità di presentare domanda al fine di ottenere il premio di prepensionamento.

Le domande vengono presentate ai Servizi Agricoltura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, su moduli predisposti dalla Regione Piemonte. La modulistica, oltre al supporto cartaceo, può essere presentata anche su supporto magnetico.

La presentazione di domanda di prepensionamento costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali in essa contenuti.

Per tutto quanto non esplicitamente citato nel presente bando fa fede il manuale delle procedure e dei controlli dell’A.G.E.A.

2. PREISTRUTTORIA

1. Nei 90 gg successivi alla chiusura del bando il Servizio Agricoltura della Provincia competente per territorio esegue la PREISTRUTTORIA sulla TOTALITÀ delle DOMANDE PERVENUTE, verificando le DICHIARAZIONI PRESENTATE anche attraverso controllo in loco (SOPRALLUOGO AZIENDALE) e tutte le compatibilità con altre leggi e regolamenti (in particolare alla presenza di un vincolo di indivisibilità trentennale, ora ridotto a quindici anni). In questa fase verrà anche determinata l’entità del premio di prepensionamento spettante a ciascun beneficiario. L’osservanza dei predetti vincoli dev’essere attestata dal richiedente con dichiarazione resa ai sensi della legge n°15/68 e succ.

STANTI LE SOMME A DISPOSIZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA PRESENTE MISURA, SI RENDE NECESSARIO STABILIRE PRIMA DELL’ISTRUTTORIA DEFINITIVA, QUALI DOMANDE POTRANNO ESSERE FINANZIATE.

3. PRIORITÁ:

Viene stabilita una graduatoria sulla base dei punteggi che servono a stabilire la scala di priorità.

a) Rilevatario agricolo punti 10

b) Adesione del rilevatario alla Misura B punti 4

c) Adesione del rilevatario alla Misura A punti 2

d) Età del rilevatario 40 anni punti 8

e) Età del rilevatario uguale o  40 anni punti 0

f) Titolo di studio del rilevatario:

* laurea attinente materie agrarie punti 4

* diploma attinente materie agrarie punti 2

g) Attuazione di un processo di ricomposizione fondiaria (*) punti 7

h) Cessione definitiva dell’azienda (vendita) nel rispetto della legge sulla prelazione punti 8

i) Cessione di azienda in un unico corpo (particelle accorpate) punti 6

j) Adesione a misure agroambientali punti 5

k) Azienda situata in zona montana, svantaggiata, di collina depressa o a parco punti 7

l) Rilevatario non agricolo punti 0

(*) = Con l’acquisizione dei terreni del cedente il rilevatario diminuisce la frammentazione fondiaria della propria azienda, riducendo il numero dei corpi aziendali di almeno il 25%.

A parità di punteggio è data precedenza ai rilevatari più giovani, in base alla data di nascita. Fa fede, ai fini del punteggio, l’età del rilevatario al momento della presentazione della domanda.

La valutazione delle domande ricevute e di quelle ammissibili a finanziamento sulla base delle reali disponibilità per il primo anno di applicazione della presente misura, dev’essere fatta durante la fase di preistruttoria, al fine di evitare la cessione di aziende da parte di persone che, pur avendone diritto, non potranno ottenere il premio di prepensionamento a causa della limitatezza delle risorse disponibili per l’applicazione della Misura.

La graduatoria verrà definita da un gruppo di lavoro costituito da due funzionari dell’Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente e segretario, e da un Funzionario per ciascuna Provincia. La comunicazione delle domande ammissibili sarà inviata agli interessati dal Presidente del Gruppo di Lavoro, a mezzo lettera RACCOMANDATA A.R.

Gli interessati avranno 45 gg. di tempo dalla data di ricevimento della raccomandata per presentare al Servizio Provinciale dell’Agricoltura i documenti richiesti per l’istruttoria definitiva, di cui all’allegato n.1.

4. ISTRUTTORIA DEFINITIVA:

I Servizi dell’Agricoltura delle Province competenti per territorio, una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, completano le istruttorie delle pratiche e procedono, entro 30 gg, alla predisposizione dell’elenco di liquidazione relativo, che viene trasmesso al Settore Avversità e calamità naturali della Regione Piemonte, secondo le modalità collaudate nell’applicazione del precedente Reg.2079/92. Il competente Settore dell’Assessorato provvederà quindi a inviare, entro i 10 gg successivi, all’Ente pagatore l’elenco di liquidazione su base cartacea, informandone anche il beneficiario.

PROROGHE nella presentazione della documentazione.

Sono concedibili delle proroghe, qualora si verifichino casi particolari, motivati e non dipendenti dalla volontà del beneficiario. Ogni proroga si riflette inevitabilmente sui tempi di definizione della pratica e riduce il tempo di godimento dei benefici (annualità).

5. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO:

Il pagamento è di competenza dell’Ente pagatore (al momento I’AGEA.), con cui la Regione collabora al fine di consentire una sollecita liquidazione dei premi previsti da questa Misura.

6. COMPATIBILITÁ CON LA MISURA “B” DEL REG.CE n°1257/99, e con altre leggi dello Stato.

É importante vagliare ogni possibilità di favorire l’applicazione del prepensionamento quando ci si trovi in concomitanza con domande di insediamento giovani presentate ai sensi del medesimo Regolamento n.1257/99.

Se il passaggio di possesso avviene nell’ambito della medesima famiglia, in capo a un figlio che abbia presentato anche la domanda di premio di insediamento ai sensi dello stesso regolamento, o comunque avvenga in capo a un giovane anche esterno, e sempre titolare di domanda di premio di insediamento, l’applicazione di entrambi i premi necessita di una particolare attenzione.

Il Reg.CE n.1257/99 concede premi di prepensionamento e primo insediamento che sono applicabili anche nell’ambito della stessa famiglia contadina, in quanto perseguono due scopi diversi e destinati a beneficiari differenti.

Da un lato la Misura D del Reg.CE 1257/99 favorisce il prepensionamento delle persone con almeno di 55 anni e contemporaneamente, mediante la cessione dei terreni, mobilizza quest’ultimi sul mercato fondiario a favore di agricoltori che abbiano l’intenzione (oltre che la necessità) di ampliare la propria azienda, al fine di avere una più larga base produttiva (con la precisa intenzione di avvicinare, se possibile, l’estensione delle nostre aziende alle medie europee).

D’altra parte, lo stesso 1257/99, con la Misura B, concede un premio di insediamento ai giovani agricoltori che subentrano nella titolarità aziendale. Possono essere coadiuvanti familiari (e perciò avere già la qualifica di imprenditori agricoli) o anche non avere ancora lavorato in azienda. Il regolamento ne favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro agricolo, contribuendo a “svecchiare” l’età degli addetti attuali.

E’ ammessa l’adesione alla Misura D in qualità di rilevatari, anche ai giovani titolari di domande ai sensi della Misura B (premio di insediamento) che abbiano già aperto la partita I.V.A., purché non sia materialmente avvenuto il passaggio dei terreni in capo al giovane insediante il quale non dev’essere ancora intestatario dei contributi della P.A.C. per i medesimi terreni.

Si ricorda infatti che, in tutti gli altri casi, l’apertura della partita IVA da parte del giovane insediante lo qualfica come nuovo titolare, e NON È PIÙ POSSIBILE presentare richiesta di prepensionamento da parte del vecchio, poiché non può più configurarsi in qualità di CEDENTE, in quanto il POSSESSO dei terreni si considera GIÀ TRASFERITO in capo al nuovo titolare, il quale a sua volta non può configurarsi come rilevatario avendone già la piena disponibilità.

Ai sensi della misura B riguardante il premio d’insediamento si ricorda che l’azienda del cedente non dev’essere stata frazionata o divisa successivamente al 31/12/1999.

Tuttavia il richiedente del prepensionamento, pure in presenza di una richiesta di insediamento giovani, ha diritto di trattenere per sé (a titolo di proprietà) il fabbricato rurale (e relative pertinenze) e il 10% dei terreni (fino a un max. di un ettaro) senza che ciò si configuri come frazionamento aziendale.

Sul terreno che il cedente trattiene non può essere esercitata attività agricola ai fini commerciali e non possono essere richieste integrazioni al reddito nel quadro della P.A.C.

L’insediante deve configurarsi in qualità di rilevatario e quindi realizzare un miglioramento della redditività dell’azienda nella misura e nei modi previsti dal Regolamento.

Nel momento in cui il cedente è prossimo a perfezionare la pratica di prepensionamento, il giovane rilevatario può e deve aprire la PARTITA IVA e procedere all’iscrizione alla C.C.I.A.A. in qualità di nuovo titolare.

Per l’applicazione del Regolamento, nel caso di richiesta di premio di insediamento e di prepensionamento, la sequenza istruttoria della domanda riferita a quest’ultimo potrà avvenire secondo le fasi seguenti:

A- Presentazione della domanda di premio di insediamento.

B- Richiesta di prepensionamento da parte del vecchio titolare (cedente) - Il giovane insediante può configurarsi come rilevatario dei terreni ceduti.

C- Le due richieste possono essere istruite contemporaneamente e può avere inizio sia la definizione della pratica di insediamento, col relativo passaggio di titolarità in capo al giovane, sia la pratica relativa alla Misura D

D- Il cedente è autorizzato, per il periodo di un anno dalla data di stipula del contratto d’affitto o dell’atto di compravendita/donazione/comodato, a mantenere ancora aperta la propria partita I.V.A. al fine dì concludere le procedure connesse al recupero di tutti i diritti vantati in relazione al possesso del bene ceduto.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ CON AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALLA LEGGE n°604/54

Il decreto legislativo 18 maggio 2001 n°228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma della legge 5 marzo 2001 n°57, all’art.11 modifica profondamente l’applicazione della legge n°604/54, riducendo il periodo vincolativo da 10 a 5 anni.

Inoltre stabilisce che non si applica la decadenza in tutti i casi in cui la cessazione della coltivazione del fondo avviene conseguentemente all’applicazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento dei giovani o a promuovere il prepensionamento nel settore.

Le disposizioni di cui alla legge n°604/54, pertanto, non sono più ostative alla definizione delle domande di prepensionamento.

7. NOTA SUI CONTRATTI D’AFFITTO

Il rilevatario può acquisire i terreni del cedente mediante contratto d’affitto per il numero di anni previsto dalla presente normativa. Condizione essenziale è che il contratto di cui sopra sia registrato, in quanto devono essere indicate chiaramente la durata e le condizioni riferite alla presente misura.

l giovani al di sotto dei 40 anni di età, ai sensi dell’art.15 della legge n°441/98, sono esentati dalla disposizione di cui sopra; in sua vece dovrà comunque essere prodotta copia del contratto d’affitto fra le parti, contenente l’impegno a rispettare le durate minime e le condizioni previste dal regolamento.

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Nel caso che il cedente sia un affittuario, questi può cedere i terreni resi disponibili al proprietario (che viene a configurarsi come rilevatario), a condizione che il contratto d’affitto sia estinto e che il rilevatario sia in possesso dei requisiti previsti dall’art.11, paragrafo 2 del Reg.CE n°1257/99.

Qualora l’affittuario intenda cessare l’attività agricola e cedere a terzi rilevatari il possesso dei terreni da lui condotti, occorre che il proprietario dei terreni stessi sia a conoscenza del fatto e che provveda a far cessare il vecchio contratto d’affitto (col cedente) e altresì provveda a stipularne uno nuovo con il rilevatario, in osservanza a tutte le regole e gli obblighi più sopra richiamati in materia relativa alla durata.

L’affittuario deve dimostrare il possesso dei terreni a mezzo di contratto d’affitto registrato o, in sua assenza, con la presentazione della registrazione cumulativa resa ai sensi dell’art.7, comma 8° della legge n°448/98, ovvero con presentazione da parte del proprietario di una dichiarazione resa ai sensi della legge 15/68 che comprovi l’esistenza di tale affitto.

Potrà essere richiesta anche, qualora il Funzionario Istruttore lo ritenga necessario, copia del quadro “Redditi dei Terreni” della dichiarazione dei redditi, da cui sia possibile ottenere informazioni relative al pagamento del reddito agrario.

Qualora l’affittuario affitti da più proprietari e questi siano tutti concordi ad effettuare la cessione al rilevatario, è possibile effettuare una registrazione unica e contemporanea di più contratti d’affitto.

8. CONTROLLI

Il cedente non può riprendere l’attività agricola. Ne può far fede la verifica al registro imprese della C.C.I.A.A. da cui deve risultare che la Ditta non abbia riaperto una partita I.V.A. agricola.

Nulla osta a che la Ditta effettui prestazione di servizi con i propri macchinari agricoli (contoterzismo), purché la Ditta stessa risulti iscritta in sezioni C.C.I.A.A. diverse da quella agricola.

9. DECADENZA DEI BENEFICI

Sono previste solo a carico del cedente qualora risulti, anche da accertamenti diretti in azienda, che continui ad esercitare l’attività agricola ovvero che non ha adempiuto agli altri impegni previsti dalla presente misura, salvo che sia in grado di dimostrare che si sia trattato di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

La decadenza comporta l’obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente già percepiti per le annualità in corso e per le precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorrente fra la data di erogazione e la data del recupero, ai sensi dell’art.6 della legge 14 Aprile 1987 n°183 e dell’art.11 del D.P.R. 29 Dicembre 1988 n°568. Oltre alle suddette sanzioni rimangono comunque applicabili le penalità stabilite dalla legge 23 Dicembre 1986 n°898 concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

Allegato 1

Elenco dei documenti che cedente e rilevatario devono presentare dopo la comunicazione da parte dello Servizi o Settori dell’Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio dell’esito favorevole della preistruttoria:

a) atto di vendita o donazione o comodato dei terreni del cedente al rilevatario o contratto di affitto debitamente registrato;

b) nel caso che il cedente sia un affittuario - in assenza di contratti debitamente registrati - va richiesta la presentazione della registrazione di contratto verbale che comprovi l’esistenza di tale affitto e/o della propria dichiarazione dei redditi che consenta la verifica del pagamento dei redditi agrari dei terreni affittati ovvero quant’altro consenta al Funzionario istruttore di conoscere la reale ampiezza dei terreni ceduti;

c) copia della richiesta di cancellazione dagli elenchi INPS (ex-SCAU) da parte del cedente;

d) visura catastale e planimetria aziendale dei terreni posseduti da cedente;

e) Planimetria semplificata dei terreni già in possesso del rilevatario;

f) In caso di rilevatario non agricolo, progetto di destinazione naturalistica (con relazione tecnica) redatto da un tecnico competente per materia;

g) autocertificazione della qualifica di IATP (o c.d.) posseduta dal cedente ovvero certificazione mediante dichiarazione rilasciata dall’INPS (ex-SCAU);

h) certificato di cessazione dell’attività ai fini I.V.A. Nel caso in cui il cedente debba espletare le procedure connesse al recupero di tutti i diritti vantati in relazione al possesso del bene ceduto, dev’essere consegnato entro un anno dalla data della transazione;

i) documentazione attestante il raggiungimento dei minimi di contribuzione previsti dal presente Regolamento.

j) nel caso in cui il cedente sia un affittuario, all’atto della presentazione della domanda, dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti del proprietario e del rilevatario.

E’ comunque discrezione dell’Ufficio Istruttore competente richiedere la presentazione di ulteriori o differenti documenti, che consentano una verifica il più completa possibile dei requisiti di cedente e rilevatario.

Allegato 2