Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Pino Torinese (Torino)

Approvato con D. C.C. n. 19 del 3/5/2000 e con D. C.C. n. 27 del 16/5/2000 - Modificato con D. C.C. nn.: 73 del 21/12/2000 - 36 del 11/7/2001

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Adozione dello Statuto

Art. 2 - Il Comune di Pino Torinese quale ente autonomo

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Programmazione e cooperazione

Art. 5 - Territorio e sede comunale

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Art. 7 - Albo pretorio

TITOLO II - ORGANI POLITICI

Capo I Il - Consiglio comunale

Art. 8 - Funzionamento: Principi e competenze

Art. 9 - Composizione ed elezione

Art. 10 - Presidenza del Consiglio

Art. 11 - Consiglieri comunali

Art. 12 - Gruppi consiliari

Art. 13 - Commissioni consiliari

Art. 14 - Sessioni consiliari ed attività

Art. 15 - Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti

Art. 16 - Linee programmatiche di governo

Art. 17 - Scioglimento del Consiglio comunale

Art. 18 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

Capo II - La Giunta comunale

Art. 19 - Natura e composizione

Art. 20 - Attività

Art. 21 - Funzionamento della Giunta

Capo III - Il Sindaco

Art. 22 - Attribuzioni

Art. 23 - Il Vice sindaco

Art. 24 - Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco

Art. 25 - Mozione di sfiducia

Art. 26 - Il Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 27 - Pari opportunità

TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28 - Il Segretario comunale

Art. 29 - Struttura amministrativa

Titolo IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 30 - Definizione

Capo I - Forme di gestione

Art. 31 - Gestione in economia

Art. 32 - L’Azienda speciale

Art. 33 - Struttura dell’Azienda speciale

Art. 34 - L’Istituzione

Art. 35 - Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione

Art. 36 - Il Presidente dell’Istituzione

Art. 37 - Il Direttore dell’Istituzione

Art. 38 - Società per azioni ovvero a responsabilità limitata

Capo II - Forme associative e di cooperazione

Art. 39 - Collaborazione tra Enti

Art. 40 - Consorzi

Art. 41 - Accordi di programma

Titolo V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 42 - Finanza locale

Art. 43 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 44 - Risultato di gestione

Art. 45 - Revisione economico-finanziaria

Art. 46 - Collegio dei Revisori, composizione e nomina

Art. 47 - Sostituzione dei Revisori

Art. 48 - Funzioni dei revisori

Art. 49 - Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri

Art. 50 - Compenso ai revisori

Art. 51 - Controllo di gestione

Titolo VI - PROPRIETA’ COMUNALE

Art. 52 - Beni comunali

Art. 53 - Beni demaniali

Art. 54 - Beni patrimoniali

Art. 55 - Inventario

Art. 56 - I contratti

Titolo VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art. 57 - Partecipazione popolare

Art. 58 - Associazionismo e volontariato

Art. 59 - Diritti delle associazioni

Capo II - Procedimento amministrativo ed accesso ai documenti amministrativi

Art. 60 - Il procedimento amministrativo

Art. 61 - Partecipazione al procedimento

Art. 62 - Motivazione degli atti

Art. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo III - Modalità di partecipazione

Art. 64 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 65 - Modalità di presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte

Art. 66 - Consultazioni della popolazione

Art. 67 - Referendum consultivo

Art. 68 - Soggetti promotori e richiesta di referendum

Art. 69 - Ammissione della richiesta di referendum

Art. 70 - Modalità di svolgimento del referendum

TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONE FINALE

Art. 71 - Revisione dello Statuto

Art. 72 - Disposizioni finali

Titolo I
Principi generali

Art. 1

Adozione dello Statuto

Comma 1

Lo Statuto del Comune è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 2

Comma 1

Il Comune di Pino Torinese è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Comma 2

Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Comma 3

Il Comune:

a) è ente democratico fondato sui principi basilari ed europeistici della pace, dell’uguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;

b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;

c) esercita un ruolo guida nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

d) ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Comma 4

In conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, nell’entità e secondo le modalità in essi stabilite.

Art. 3

Finalità

Comma 1

Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà, di rispetto delle minoranze etniche e religiose e di rispetto dell’individuo.

Comma 2

Il Comune afferma inoltre la volontà di conservare e valorizzare la propria realtà socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.

Comma 3

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

Comma 1

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione ed operando nel principio della massima trasparenza avvalendosi altresì dell’apporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Comma 2

Il Comune ricerca e favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.

Art. 5

Territorio e sede comunale

Comma 1

Il Comune esercita l’attività nel proprio ambito territoriale.

Comma 2

La sede del Comune è situata in piazza Municipio 8. Possono essere costituiti ulteriori uffici in altre località del territorio.

Comma 3

Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, purché nel territorio comunale.

Art. 6

Stemma e gonfalone

Comma 1

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.

Comma 2

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una iniziativa particolarmente qualificata, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Comma 3

Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7

Albo pretorio

Comma 1

Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Comma 2

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Comma 3

Al fine di incrementare la trasparenza ed il servizio di informazione ai propri cittadini, le informazioni di cui al comma 1 saranno altresì rese disponibili su Internet.

Comma 4

Il Segretario comunale dispone l’affissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l’avvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.

Titolo II
Organi Politici

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 8

Funzionamento: Principi e competenze

Comma 1

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Comma 2

Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.

Comma 3

Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco.

Comma 4

Il Consiglio comunale conforma l’azione dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere l’individuazione degli obiettivi, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse nonché l’indicazione degli strumenti più idonei a realizzare gli obiettivi prestabiliti.

Comma 5

Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale” che disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite ed in particolare le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 9

Composizione ed elezione

Comma 1

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 10

Presidenza del Consiglio

Comma 1

Il Presidente del Consiglio:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

- rappresenta il Consiglio comunale;

- convoca, presiede e stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio comunale;

- dirige i lavori e garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale secondo le modalità previste dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 2

Il Presidente viene eletto nella prima seduta dal Consiglio comunale, fra i Consiglieri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Comma 3

Nella medesima seduta e con le identiche modalità viene eletto dal Consiglio comunale, tra i Consiglieri, un Vice Presidente.

Comma 4

In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore della norma statutaria che prevede tale organo.

Comma 5

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto, in ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Comma 6

Agli effetti di quanto sopra è Consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Comma 7

Il Presidente o il Vice Presidente, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da cinque componenti il Consiglio. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e viene approvata con il voto palese e favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Durante la discussione e la votazione della proposta di revoca le funzioni della presidenza del Consiglio sono svolte secondo quanto previsto dal comma 5.

Art. 11

Consiglieri comunali

Comma 1

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Comma 2

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Comma 3

I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.

Comma 4

Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Presidente del Consiglio deve inserire all’ordine del giorno.

Comma 5

Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili all’espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal “Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Comma 6

Per l’esecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 12

Gruppi consiliari

Comma 1

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”, che ne stabilisce e determina le modalità di svolgimento dell’attività.

Comma 2

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.

Comma 3

I capigruppo si riuniscono nella conferenza dei capigruppo consiliari il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate nel “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Art. 13

Commissioni consiliari

Comma 1

Il Consiglio comunale può istituire proprie Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, di garanzia e di controllo.

Comma 2

Il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale” determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime.

Comma 3

La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita alle opposizioni.

Comma 4

Compito delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.

Art. 14

Consiliari ed attività

Comma 1

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 2

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Comma 3

Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum strutturale.

Comma 4

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.

Comma 5

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.

Comma 6

In caso di parità di voti l’argomento può essere riproposto in una seduta successiva.

Comma 7

Ogni proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio, corredata dei pareri ed attestazioni previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione, salvo per le convocazioni d’urgenza, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.

Comma 8

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente.

Comma 9

I verbali devono essere approvati dal Consiglio.

Art. 15

Prima seduta del Consiglio comunale

Comma 1

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Comma 2

Essa è presieduta dal Sindaco fino all’elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 16

Linee programmatiche di governo

Comma 1

Entro centottanta giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone all’approvazione del Consiglio comunale.

Comma 2

Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 3

Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Comma 4

Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.

Comma 5

Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio comunale il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale rendiconto è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Art. 17

Scioglimento del Consiglio comunale

Comma 1

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

Comma 2

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 18

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

Comma 1

Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento d’ufficio ovvero su segnalazione, dell’assenza del consigliere per cinque sedute nell’ambito dell’anno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative delle assenze.

Comma 2

Il consigliere può presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Comma 3

Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.

Comma 4

La decadenza è deliberata col voto favorevole di almeno tredici componenti il Consiglio ed ha immediata efficacia.

Capo II
La Giunta comunale

Art. 19

Natura e composizione

Comma 1

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.

Comma 2

E’ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei, a scelta e nomina del sindaco, tra i quali viene designato il Vice sindaco.

Comma 3

Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Comma 4

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con eccezione del Vice sindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.

Comma 5

Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere partecipano alle sedute del Consiglio, intervenendo alla discussione, senza diritto di voto.

Comma 6

Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.

Art. 20

Attività

Comma 1

La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non competano, secondo le leggi e lo Statuto, al Sindaco.

Comma 2

La Giunta opera in modo collegiale. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compete altresì alla Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 21

Funzionamento della giunta

Comma 1

La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e la presiede. Delibera a maggioranza dei componenti.

Comma 2

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse disposizioni da parte del Sindaco.

Comma 3

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.

Comma 4

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco. Tali verbali sono pubblici.

Capo III
Il Sindaco

Art. 22

Attribuzioni

Comma 1

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco rappresenta l’Ente, salvi i casi in cui la rappresentanza, anche in giudizio, è esercitata dai Responsabili dei Servizi nei procedimenti di rispettiva competenza.

Comma 2

Il Sindaco, in particolare:

- può delegare l’esercizio di funzioni agli Assessori;

- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, che si identificano con gli ultimi espressi qualora il Consiglio neo-insediato non sia intervenuto in tempo utile con una nuova determinazione;

- nomina il Segretario comunale e i Responsabili dei Servizi;

adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dai Regolamenti alla Giunta comunale, al Segretario comunale e ai Responsabili dei Servizi.

Art. 23

Il Vice Sindaco

Comma 1

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dall’incarico della funzione adottata.

Comma 2

Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 24

Dimissioni, rimozione, decadenza,
impedimento permanente o decesso del Sindaco

Comma 1

Le dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Comma 2

Salvo che in caso di dimissioni, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Comma 3

L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione all’uopo eletta dal Consiglio comunale, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell’impedimento. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano d’età che vi provvede in accordo con i gruppi consiliari.

Comma 4

La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dell’impedimento.

Comma 5

La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.

Art. 25

Mozione di sfiducia

Comma 1

La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.

Art. 26

Il Consiglio comunale dei ragazzi

Comma 1

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Comma 2

Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera in via consultiva sulle seguenti materie:

- politica ambientale;

- sport;

- tempo libero;

- pubblica istruzione,

- cultura e spettacolo;

- pubblica assistenza;

Comma 3

Le modalità di elezione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale dei Ragazzi, in modo da garantire piena rappresentatività delle componenti interessate, costituite dagli studenti delle scuole dell’obbligo pinesi.

Art. 27

Parti opportunità

Comma 1

Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.

Titolo III
Ordinamento amministrativo

Art. 28

Il Segretario comunale

Comma 1

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.

Comma 2

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dell’ufficio del Segretario.

Comma 3

Il Sindaco nomina il Vice Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, il quale sostituisce il segretario comunale in caso di assenza, impedimento ovvero vacanza dello stesso.

Comma 4

Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 29

Struttura amministrativa

Comma 1

La struttura dell’Ente è articolata in Servizi al cui vertice è posto un responsabile.

Comma 2

L’organizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Titolo IV
Servizi Pubblici Comunali

Art. 30

Definizione

Comma 1

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Comma 2

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Capo I
Forme di gestione

Art. 31

Gestione in economia

Comma 1

La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.

Comma 2

L’organizzazione e l’esercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.

Art. 32

L’Azienda speciale

Comma 1

Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

Comma 2

L’azienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Comma 3

L’attività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.

Comma 4

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità, e a condizione che l’estensione del servizio non costituisca aggravi economici e finanziari a carico del Comune di Pino Torinese.

Art. 33

Struttura dell’Azienda speciale

Comma 1

La struttura, il funzionamento e l’attività dell’azienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.

Comma 2

Gli organi dell’azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

Comma 3

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.

Comma 4

Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dell’azienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Comma 5

Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

Art. 34

L’istituzione

Comma 1

L’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

Comma 2

Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Comma 3

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’istituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione

Comma 1

Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione è composto da n. 5 componenti.

Comma 2

I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.

Comma 3

Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, all’uopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.

Comma 4

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art. 36

Il Presidente dell’Istituzione

Comma 1

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 37

Il Direttore dell’Istituzione

Comma 1

Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

Comma 2

Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 38

Società per azioni ovvero a responsabilità limitata

Comma 1

Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Comma 2

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.

Comma 3

L’atto costitutivo, lo statuto ovvero l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentanza dei soggetti pubblici.

Comma 4

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.

Comma 5

I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.

Comma 6

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

Comma 7

Il Consiglio comunale verifica annualmente l’andamento della società e controlla che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata.

Capo II
Forme associative e di cooperazione

Art. 39

Collaborazione tra enti

Comma 1

Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Comma 2

Il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Comma 3

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 40

Consorzi

Comma 1

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

Comma 2

Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Comma 3

La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.

Comma 4

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 41

Accordi di programma

Comma 1

Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono l’azione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Comma 2

L’accordo viene definito ed approvato in apposita conferenza;

Comma 3

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.

Titolo V
Finanza e contabilità

Art. 42

Finanza locale

Comma 1

Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Comma 2

Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Comma 3

La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti;

g) altre entrate.

Comma 4

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 43

Bilancio e programmazione finanziaria

Comma 1

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia ed è disciplinato dal Regolamento comunale di contabilità.

Art. 44

Risultati di gestione

Comma 1

I risultati di gestione sono dimostrati mediante il rendiconto di gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e sono redatti secondo le modalità del Regolamento comunale di contabilità.

Comma 2

Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trenta giugno dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

Art. 45

Revisione Economico-finanziaria

Comma 1

Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello economico sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

Comma 2

Il controllo finanziario-contabile, svolto dai revisori dei conti potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente.

Comma 3

E’ facoltà del Consiglio richiedere ai revisori dei conti ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi.

Art. 46

Collegio dei revisori, composizione e nomina

Comma 1

Il collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, con voto limitato a due componenti, e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica.

Comma 2

I componenti il collegio dei revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza ai propri doveri.

Comma 3

I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

Comma 4

La revoca e la decadenza dall’ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale.

Comma 5

La Presidenza del collegio compete al revisore iscritto al registro dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 47

Sostituzione dei revisione

Comma 1

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla sostituzione, con le modalità previste nell’articolo precedente.

Comma 2

I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 48

Funzioni dei revisori

Comma 1

I revisori collaborano con il Consiglio comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla Legge.

Comma 2

A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.

Comma 3

In occasione delle convocazioni del Consiglio comunale riceveranno per conoscenza copia dell’avviso di convocazione del Consiglio stesso.

Comma 4

Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilaza della regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

Art. 49

Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri

Comma 1

Ogni Consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell’Ente, che ritenga censurabili. Il collegio, qualora ritenga fondata la denuncia, ne riferirà o in sede di relazione periodica al Consiglio o con altre modalità, che riterrà più opportune.

Comma 2

Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il collegio deve provvedere senza indugio ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.

Art. 50

Compenso revisori

Comma 1

Ai revisori compete un compenso secondo tariffe previste dalle leggi o da accordi nazionali e secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale.

Art. 51

Controllo di gestione

Comma 1

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua metodi, indici e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Comma 2

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta.

Titolo VI
Proprietà comunale

Art. 52

Beni comunali

Comma 1

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

Comma 2

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Comma 3

Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 53

Beni demaniali

Comma 1

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.

Comma 2

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Comma 3

Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.

Comma 4

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Art. 54

Beni patrimoniali

Comma 1

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Comma 2

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Comma 3

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 55

Inventario

Comma 1

Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili è redatto inventario.

Comma 2

Il responsabile del Servizio Contabile è responsabile della tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativa al patrimonio.

Comma 3

Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato al rendiconto di gestione

Comma 4

Le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni sono disciplinate dal regolamento di contabilità, nell’ambito dei principi di legge.

Art. 56

I contratti

Comma 1

L’attività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento.

Titolo VII
Istituti di partecipazione popolare e diritti dei cittadini

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 57

Partecipazione popolare

Comma 1

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Comma 2

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Comma 3

Il Comune promuove tali forme di partecipazione anche nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 58

Associazionismo e volontariato

Comma 1

Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.

Art. 59

Diritti delle associazioni

Comma 1

Il Comune registra le associazioni che operano sul territorio, ovvero le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, su istanza delle medesime, al fine di poter riconoscere ad esse i diritti di cui ai commi seguenti. Vengono registrate automaticamente le associazioni che hanno già ottenuto contributi dall’Ente purché sia rimasto invariato il fine statutario.

Comma 2

Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dell’Ente.

Comma 3

Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici per lo svolgimento dell’attività associativa e mettere a disposizione strutture, beni e servizi, con le modalità stabilite da regolamento.

Comma 4

Il regolamento deve salvaguardare la par condicio delle associazioni, nel rispetto delle diverse tipologie di attività e di rispondenza al pubblico interesse, nonchè stabilire una forma di erogazione di contributi subordinata anche alla presentazione del programma annuale dell’attività dell’associazione e da un rendiconto a consuntivo.

Capo II
Procedimento amministrativo e accesso
ai documenti amministrativi

Art. 60
Il Procedimento amministrativo

Comma 1

Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.

Comma 2

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio competente in relazione alla natura dell’oggetto, secondo la suddivisione in servizi effettuata dal regolamento di organizzazione dei servizi, ovvero altro dipendente del servizio, dal responsabile individuato.

Comma 3

I procedimenti amministrativi vengono attivati ad istanza di parte ovvero d’ufficio e si concludono entro trenta giorni dall’avvio ovvero entro il diverso termine stabilito dalla leggi o dal regolamento.

Art. 61

Partecipazione al procedimento

Comma 1

L’Ente è tenuto a comunicare a coloro nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione sia prevista da legge o regolamento nonchè a coloro ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, l’avvio del procedimento, nonchè il responsabile dello stesso ed il termine per la conclusione, salvo che sussistano impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.

Comma 2

I portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.

Comma 3

La partecipazione al procedimento avviene sulla base del regolamento e si esplica attraverso la visione degli atti istruttori e la presentazione di memorie scritte e documenti, anche aggiuntivi o rettificativi.

Comma 4

Il Comune, per motivi di interesse pubblico e al fine di terminare sollecitamente il procedimento, può stipulare con le parti interessate accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi sostitutivi dell’atto.

Art. 62

Motivazione degli atti

Comma 1

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione non è dovuta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale.

Art. 63
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Comma 1

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Ente, delle Aziende autonome e speciali, dei consorzi e dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dall’apposito regolamento comunale.

Comma 2

Per i cittadini residenti nel territorio di questo Comune si prescinde dalla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.

Comma 3

La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 64

Istanze, petizioni e proposte

Comma 1

Ogni cittadino in forma singola o associata può rivolgere all’amministrazione istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune, esporre esigenze di natura collettiva ovvero profferte per l’adozione di atti di competenza dell’Ente.

Art. 65

Modalità di presentazione ed esame
delle istanze, petizioni e proposte

Comma 1

Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori, l’identificazione ed il recapito degli stessi.

Comma 2

L’amministrazione esamina l’atto e si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione e trasmette il risultato al proponente ovvero al primo firmatario.

Comma 3

La petizione o la proposta devono essere inoltrate al Sindaco che ne invia copia ai capigruppo.

Art. 66

Consultazione della popolazione

Comma 1

Nelle materie di competenza locale e di interesse comune, l’amministrazione, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, anche attraverso lo svolgimento di assemblee pubbliche decentrate per zone territorialmente omogenee cui possono partecipare i cittadini in forma singola o associata.

Art. 67

Referendum consultivo

Comma 1

Il referendum è l’istituto di partecipazione diretta con cui gli elettori residenti nel Comune si esprimono su una determinata materia di competenza comunale, con esclusione delle attività amministrative vincolate da leggi, nonché le materie oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, ovvero quelle rigettate o dichiarate inammissibili dal Consiglio comunale con maggioranza non inferiore ai 2/3 dei consiglieri assegnati all’Ente.

Art. 68

Soggetti promotori e richiesta di referendum

Comma 1

Soggetti promotori del referendum sono il Consiglio comunale ovvero il quindici per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell’anno precedente, riuniti in comitato promotore.

Comma 2

Il comitato promotore formula la richiesta al sindaco contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili ed è corredato dalla sottoscrizione autenticata dei richiedenti.

Art. 69

Ammissione della richiesta di referendum

Comma 1

Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati si pronuncia sull’ammissibilità del referendum, previa istruttoria a cura del Segretario comunale, entro tre mesi dalla presentazione.

Comma 2

Possono essere dichiarati ammissibili più quesiti referendari purché non creino confusione all’elettore.

Comma 3

I provvedimenti assunti dall’organo competente in ordine all’argomento oggetto del quesito comporta il rigetto della richiesta di indizione del referendum e viene specificatamente indicata nell’atto.

Art. 70

Modalità di svolgimento del referendum

Comma 1

Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi dalla pronuncia di ammissibilità da parte del Consiglio comunale e ne dà pubblicità mediante affissione e per via telematica entro il trentesimo giorno precedente la data di consultazione. L’affissione corredata dal quesito referendario costituisce unica convocazione per gli elettori.

Comma 2

La consultazione è indetta nella giornata di domenica e non può aver luogo in coincidenza con qualsiasi altra operazione elettorale nazionale o locale, inclusi i referendum nazionali, e nelle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano.

Comma 3

Per la consultazione è costituito un solo seggio che resta aperto ininterrottamente dalle ore sette alle ore ventidue.

Comma 4

La partecipazione alla votazione è attestata con apposizione della firma da parte dell’elettore sulla lista elettorale.

Lo spoglio delle schede inizia alle ore otto del giorno successivo.

Comma 5

Il referendum è valido con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Il risultato è pubblicato all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Comma 6

L’organo competente, entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione, adotta il recepimento o il non recepimento, debitamente motivato, del risultato.

Titolo VIII
Revisione dello Statuto e disposizioni finali

Art. 71

Revisione dello Statuto

Comma 1

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per l’approvazione.

Art. 72

Disposizioni finali

Comma 1

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonchè inviato al Ministero dell’interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

Comma 2

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio.