Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2001

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Comune di Borgoratto Alessandrino (Alessandria)

Modifiche allo Statuto Comunale apportate con deliberazione n. 4 Consiglio Comunale del 25.6.2001

Il nuovo testo degli articoli 5/16/17/18/19 risulta il seguente:

Art. 5

Albo Pretorio

1) La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità l’integralità e la facilità di lettura.

3) Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1º comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4) Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata dell’attività svolta nel Comune, nel regolamento possono essere previste forme diverse di pubblicità.

5) Le determinazioni dirigenziali e dei Responsabili di Servizio non sono assoggettate a pubblicazione, non gravando per legge tale obbligo.

Art. 16

La Giunta - Nomina e Presidenza

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro Assessori compreso il Vice-sindaco. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, dell’avvenuta nomina degli Assessori.

Art. 17

Composizione - Criteri - Requisiti

1) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di tre. Il ViceSindaco deve essere comunque nominato tra i Consiglieri. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.

Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

2) Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

3) La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 18

Cessazione dalla carica di assessore

1) Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 19

Funzionamento della giunta

1) L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2) La giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3) Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.