Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2001, n. 6-3972

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Ameno (NO). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Ameno e Miasino, interessante unicamente il Comune di Ameno (NO) e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 11 in data 1.4.1999, n. 18 in data 30.7.1999, n. 19 in data 30.7.1999 e n. 32 in data 4.12.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 31.7.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune di Ameno, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 11 in data 1.4.1999, n. 18 in data 30.7.1999 e n. 19 in data 30.7.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Tav.1 - Destinazione d’uso del suolo e vincoli-tipologia delle strade in scala 1:5000

- Tav.2 - Acquedotto e corsi d’acqua-datazione degli edifici in scala 1:5000

- Tav.3 - Fognatura-condizioni degli edifici in scala 1:5000

- Tav.4 - Illuminazione pubblica, elettrodotto rete gas metano in scala 1:5000

- Tav.5 - Destinazione d’uso del suolo urbanizzato, in scala 1:5000

- Tav.7 - Inquadramento subcomprensoriale in scala 1:25000

- Tav.8 - Uso del suolo urbanizzato e non urbanizzato-vincolo idrogeologico in scala 1:5000

- Tav.9a - Sviluppo dei centri abitati in scala 1:2000

- Tav.9b - Sviluppo dei centri abitati in scala 1:2000

- Tav.9c - Sviluppo dei centri abitati in scala 1:2000

- Tav.10 - Nuclei di antica formazione in scala 1:1000

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Tav.13a - Localizzazione delle osservazioni in scala 1:2000

- Tav.13b - Localizzazione delle osservazioni in scala 1:2000

- Tav.13c - Localizzazione delle osservazioni in scala 1:2000

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni

- Tav.15 - Relazione per la riadozione del progetto definitivo di piano con accoglimento delle osservazioni formulate dalla Provincia di Novara e di quelle contenute nella relazione di verifica della Regione Piemonte

- Tav.GEO1 - Carta geologico-strutturale in scala 1:10000

- Tav.GEO2 - Carta geomorfologia e dei dissesti in scala 1:10000

- Tav.GEO3 - Carta geoidrologica in scala 1:10000

- Tav.GEO4 - Carta dell’acclività in scala 1:10000

- Tav.GEO5 - Carta litotecnica in scala 1:10000

- Tav.GEO2 - Carta geomorfologia e dei dissesti in scala 1:10000

- Tav.GEO6 - Carta di sintesi in scala 1:10000

- Tav.GEO6a - Carta di sintesi in scala 1:5000

- Elab. - Relazione geologica- relazione geologico-tecnica

- deliberazione consiliare n. 32 in data 4.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Tav.8 - Uso del suolo urbanizzato e non urbanizzato-vincolo idrogeologico in scala 1:5000

- Tav.9a - Sviluppo dei centri abitati in scala 1:2000

- Tav.9b - Sviluppo dei centri abitati in scala 1.2000

- Tav.9c - Sviluppo dei centri abitati in scala 1:2000

- Tav.10 - Nuclei di antica formazione in scala 1:1000

- Tav.GEO1 - Carta geologico-strutturale in scala 10000

- Tav.GEO1a - Sezione geologico-strutturale in scala 1:10000/5000

- Tav.GEO2 - Carta geomorfologia e dei dissesti in scala 1:10000

- Tav.GEO3 - Carta geoidrologica in scala 1:10000

- Tav.GEO3a - Carta del reticolo idrografico in scala 1:10000

- Tav.GEO4 - Carta dell’acclività in scala 1:10000

- Tav.GEO5 - Carta litotecnica in scala 1:10000

- Tav.06 - Carta di sintesi in scala 1:10000

- Tav.06a - Carta di sintesi in scala 1:5000

- Elab. - Relazione geologica-generale

- Elab. - Relazione geologico-tecnica.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”

Cartografia

Tavv. Geo6 e Geo6a, legenda classi C.P.G.R. 7/LAP

- aggiungere nella Nota al termine dell’espressione ___ direttive del D.M. 11.3.’88 e s.m.i." la frase: “Analogamente le possibilità operative contemplate per le singole aree di trasformazione urbanistico-edilizia dovranno essere pienamente rispettose di quanto qui di seguito riportato.

Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che la classe I non è presente in cartografia e che i retini dei cartigli realizzati con puntinato corrispondono, nel rispetto delle colorazioni, alle rigature trasversali presenti nella tavola."

Norme tecniche di attuazione

Art. 2 lett. c)

-aggiungere la disposizione “Gli elaborati Geo4 (limitatamente all’indicazione delle porzioni di territorio interessate da ”arretramenti di testate, erosioni diffuse e/o concentrate e possibili fenomeni gravitativi", ascritte alle classi 3A o 3B della Circ. 7LAP/’96 a seconda della presenza o meno di fabbricati), Geo 6 e Geo 6a sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti di progetto ed hanno quindi carattere di cogenza".

Art. 3, 2º comma

- inserire al termine della prescrizione la frase “Per quanto attiene invece agli elaborati idrogeologici si precisa che la lettura della Carta di Sintesi dovrà avvenire per combinato disposto tra le tavole Geo6, Geo6a e Geo4, quest’ultima solo per le informazioni  concernenti gli ”arretramenti di testate, erosioni diffuse e/o concentrate, possibili fenomeni gravitativi".

Art. 27

- riferire la prescrizione che recita “Le modifiche planimetriche e le sopraelevazioni ___ omissis il volume demolito può essere recuperato nell’ampliamento” quale nuovo “art. 27 bis” all’intervento di “Ampliamento” sostituendo sequenzialmente la prescrizione che recita: “C) interventi di ampliamento ___ omissis lettera a) - b) seguenti:” con: “Interventi di ampliamento o sopraelevazione per edifici con destinazione produttiva e terziaria:”.

Art. 42, pt. 3 ultimo comma

- stralciare l’elocuzione “Potrà essere derogata ____ omissis ___ deliberazione conciliare”.

Art. 44, p.to 6

-  stralciare, al primo trattino, le parole “con incrementi, per una sola volta,”;

- stralciare al secondo trattino le frasi: “recupero del volume esistente di cui all’art. 27 punto 3 delle presenti N.T.A.,” e “senza ampliamenti planimetrici”.

Art. 46, voce “Aree C di nuova previsione”

- introdurre la prescrizione “Le aree C(1), C(2), C(3) potranno essere attuate unicamente a mezzo di un SUE unitario che dovrà assicurare un appropriato inserimento delle costruzioni nel contesto circostante ed una adeguata qualità del prodotto urbanistico”

- aggiungere al termine della frase “Per quanto riguarda le aree C(1), C(2), C(3) ___ omissis ___ l’altezza massima è fissata in 4.5 m.” la prescrizione “, con l’intesa che per l’area C(16) l’accesso dovrà avvenire esclusivamente dalla strada a monte. Il limite del rapporto di copertura è pari al 25% e l’intervento è subordinato ad un preventivo studio di inserimento paesaggistico-ambientale che specifichi gli accorgimenti volti alla mitigazione della percezione visiva delle nuove opere edilizie”.

- eliminare il capoverso “Per quanto riguarda le aree C(7), C(8), C(27) l’intervento è ___ omissis ___”

Art. 50 1º comma

- eliminare la lettera h)

Art. 50, voce T6 “Monte Oro - Villa Tornielli”

- eliminare l’espressione “ -Residenze socio-assistenziali, cliniche private”

- sostituire la dizione “con possibilità di trasferimento nell’area T6(3)” con “ove saranno possibili solo interventi sull’esistente e nell’area T6(3) ove saranno realizzate le nuove costruzioni. Interventi di nuova edificazione nell’area T6(1) potranno essere presi in considerazione - previa predisposizione di specifica Variante di Piano Regolatore e contestuale SUE - solo se indispensabili alla complessiva valorizzazione del sito, e se realizzati sulla base di una progettazione di qualità eccezionale, subordinata a prescrizioni cautelative volte a garantire l’integrità del complesso edilizio esistente, nonché la salvaguardia delle principali visuali percepibili su tali fabbricati e della vegetazione arborea preesistente.”

- eliminare le prescrizioni “La demolizione e la ricostruzione ___ omissis ___ con la lettera B” e “La ricostruzione dovrà essere consona ___ omissis ___ lato nord-est di detto edificio”.

- aggiungere, dopo le parole “di 4,50 al colmo ed una superficie massima di 400 mq” la frase “complessiva. Detti edifici accessori dovranno preferibilmente essere realizzati nelle porzioni d’area più marginali, secondo criteri di massima attenuazione della percezione visiva.”.

- sostituire le parole “non potrà essere realizzato sul lato sud/ovest oltre la quota dell’attuale ingresso ___ omissis ___ quota della corte di ingresso” con “, qualora intervenissero le condizioni tecnico urbanistiche precedentemente illustrate, non potrà comunque essere realizzata sul lato sud/ovest del complesso edilizio, mentre sul lato nord-est potrà svilupparsi secondo il declivio naturale del terreno, a condizione che le nuove strutture non si elevino, oltre la quota della corte d’ingresso e siano opportunamente distanziate dalle stesse preesistenze, al fine di non alterarne le visuali principali. Particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti qualitativi del progetto che dovrà tendere alla massima mitigazione ambientale, con soluzioni architettoniche e interventi di ripristino vegetativo atti a ridurre la percezione visiva delle nuove volumetrie, e nel contempo alla salvaguardia della vegetazione arborea presente nell’area.”

Art. 50, ultimo trattino

- sostituire il valore “30%” riportato dopo le parole “quota non superiore” con “20%”.

Art. 51

- sostituire la dizione “(20% della superficie destinata agli insediamenti)” con “(20% della Superficie territoriale nel caso di nuovi insediamenti, 10% della superficie fondiaria nel caso di complessi esistenti) nonché delle zone per attività terziarie (cfr. art. 21 pt. 3 L.R. 56/’77.)”.

Art. 53

- riformulare il testo della “Nota” introduttiva sostituendo la dizione “allegate alla presente Variante di P.R.G.C.” con “facenti parte della documentazione di progetto dello strumento urbanistico generale” ed aggiungendo al termine l’espressione “Analogamente, le possibilità operative contemplate per le singole aree di trasformazione urbanistico-edilizia dovranno essere pienamente rispettose di quanto qui di seguito riportato”.

- eliminare nel paragrafo successivo alla “Nota” le parole “in base alle tecniche costruttive attuali ed alle leggi e normative esistenti” riportate in corrispondenza del capoverso “Classe IIIa”.

- sostituire alla voce “interventi ammissibili in una data classe” la parola “sconsigliati” riportata nel capoverso “Classe IIb” con “vietati” e la dizione “ascriversi alla classe III” presente nel capoverso “Classe Illa” con “sono consentite le opere pubbliche non altrimenti localizzabili autorizzate ai sensi dell’art. 31 della L.R. 56/’77".

- eliminare alla voce “interventi ammissibili in una data classe” il punto d) riprodotto nel capoverso “Classe IlIb2’.

-_introdurre in calce all’articolo la nuova voce “Ulteriori precisazioni operative” che recita: “Fermo restando l’obbligo di accertare, preventivamente ad ogni intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica, le eventuali limitazioni e/o condizioni stabilite dalle indagini idrogeologiche predisposte a corredo dello strumento urbanistico generale

si precisa quanto segue:

- le porzioni di territorio indicate come “arretramento di testate, erosione diffusa e/o concentrata e possibili fenomeni gravitativi’ nella tavola Geo4 - Carta dell’acclività sono ascritte alla classe 3A (ove non edificate) c/o alla classe 3B (per gli edifici esistenti) della C.P.G.R. 7/LAP/’96.

- il perimetro della classe 3B in località Madonna della Bocciola è ristretto alle sole edificazioni esistenti e trasformato nella classe 3A per le porzioni inedificate; altresì il perimetro dell’area ascritta alla classe 3A è esteso in modo da comprendere tutta la porzione di territorio indicata come “Versante interessato da deformazione profonda” sulla tavola Geo2.

- il limite della classe 3A in località Vacciago - San Rocco pertinente l’impluvio del corso d’acqua che sfocia a Imolo è esteso in modo da comprendere tutta la porzione di territorio indicata come “Incisione torrentizia attivabile in caso di mancata manutenzione o di interventi antropici inopportuni” sulla tavola Geo3.

Sempre in Vacciago viene ascritta alla classe 3A l’ambito areale qui di seguito riportato:

Modifica alla Tavola 6 “Carta di sintesi della pericolosità e dell’idoneità urbanistica”

Allegato


- il perimetro dell’area posta sul Monte Mesma ed ascritta alla classe 2B è ristretto come segue: sul lato est, in senso antiorario fino al punto quotato sulla CTR indicato come q. 573 m. s.l.m. in conformità al limite della classe di pendenza IV nella tavola Geo4; a partire dal medesimo, in senso antiorario seguendo il lato interno (lato verso la sommità del rilievo) del simbolo di strada carreggiabile (doppia linea tratteggiata), fino a che non viene intersecato il limite dell’area ascritta alla classe 3A.

- il perimetro dell’area ascritta alla classe 3A prevista in corrispondenza del Monte Oro è ampliato in modo da comprendere tutta la porzione di territorio indicata come “versante interessato da frane di crollo” sulla tavola Geo2.

- il perimetro della classe 2 definito in Cascine Pezzasco (base versante) è ristretto fino al limite occidentale della strada vicinale in quanto è opportuno escludere nuove edificazioni alla base del versante del Motto Bargheja in zona ascritta alla classe di pendenza IV nella tavola Geo4.

- in località Cascine Pezzasco (scarpata terrazzo verso Torrente Agogna) è ascritto alla classe 3B esclusivamente il fabbricato esistente adiacente al ciglio di terrazzo, dovendosi altresì ricomprendere in classe 3A una fascia di 25 metri di profondità misurata a partire dalla poligonale che individua il ciglio di terrazzo misurata tramite accurato rilevamento topografico.

- le isole di territorio ascritte alla classe II nella zona tra Motto Alto e Pecorino e nella Zona opera di presa della centrale idroelettrica ex cotonificio Grata sono ascritte alla classe 3A."

Art. 55

- sostituire l’espressione “è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative ___ omissis ___ primo comma del presente articolo” riportata al 1º comma con “è prevista, a nonna della legge 431/’85, una fascia di rispetto di 150 metri.

Con riferimento ai disposti di cui all’art. 29 della L.R. 56/’77 sono prescritti i seguenti arretramenti: metri 100 per il torrente Agogna, metri 25 per i rii Tessera, Vago e Vacciago, metri 10 per i rii privi di toponimo in cartografia. In dette fasce"

- inserire nel secondo comma dopo le parole “della loro perimetrazione” la precisazione “se difesi da adeguate opere di protezione”.

Art. 58 lett. f

- introdurre la precisazione: “il limite di 150 m. indicato in cartografia è puramente indicativo”.

Art. 61

- sostituire il primo comma con: “Prescindono dalla destinazione d’uso esclusivamente le infrastrutturazioni a rete”;-

- eliminare la prescrizione di cui al secondo comma.