Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2001, n. 5-3971

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Candiolo (TO). Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Candiolo, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 6 in data 10.2.1999, n. 43 in data 8.6.1999 e n. 80 in data 5.12.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 27.7.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Candiolo, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 6 in data 10.2.1999 e n. 43 in data 8.6.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme di attuazione

- Tav.1v - Stato di fatto del territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav.1vbis - Stato di fatto del territorio urbanizzato ed urbanizzando, in scala 1:2000

- Tav.2v - Inquadramento territoriale del sistema infrastrutturale ed elementi di azzonamento, in scala 1:10000

- Tav.3v - Assetto urbanistico azzonamento (centro abitato), in scala 1:1500

- Tav.4v - Assetto urbanistico azzonamento (parte ovest del territorio comunale), in scala 1:3000

- Elab. - Relazione geologica e geotecnica relativa alle “Nuove zone di tipo T” previste dal Progetto Preliminare della variante n. 2 al P.R.G.C. - ex art. 14 L.R. 56/77

- Elab. - Relazione geologica e geotecnica relativa alle “Nuove zone di tipo T” previste dal Progetto Preliminare della variante n. 2 al P.R.G.C. - ex art. 14 L.R. 56/77 - Documento integrativo redatto sulla base della relazione di verifica del Settore Verifica ed Approvazione degli Strumenti Urbanistici dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte - (All. alla D.C. n. 43 in data 8.6.1999)

- Deliberazione consiliare n. 80 in data 5.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione di controdeduzione

- Elab. - Norme di attuazione (Testo integrato)

- Tav.1v - Stato di fatto del territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav.2v - Inquadramento territoriale del sistema infrastrutturale ed elementi di azzonamento, in scala 1:10000

- Tav.3v - Assetto urbanistico azzonamento (centro abitato), in scala 1:1500

- Tav.4v - Assetto urbanistico azzonamento (parte ovest del territorio comunale), in scala 1:3000

- Elab. - Studio geologico a corredo della variante n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Candiolo - Analisi di dettaglio delle aree di nuova edificazione - Schede tecniche con prescrizioni normative.

(omissis)

“Modificazioni introdotte ”ex officio" ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

1. Norme tecniche di attuazione

Art. 12/d - Distanze dai corsi d’acqua

All’ultimo comma dopo le parole “____ Rio Gambrero”, sono stralciate le parole “Bealera del Mulino”. Alla fine del comma sono aggiunte le seguenti prescrizioni: “Per quanto riguarda la Bealera del Molino, fuori del Concentrico la larghezza della fascia non dovrà essere inferiore a 25 m. per sponda. Nel tratto dell’abitato, tra il rilevato ferroviario e via Torino, attualmente intubato, la larghezza della fascia non dovrà essere inferiore a 10 metri per sponda.”.

Art. 12/g - Larghezza delle strade, strade private e nuovi accessi

E’ aggiunto un ulteriore 12º comma che recita: “La realizzazione del tratto di viabilità agricola tra  la Strada Orbassano-Candiolo e quella delle Piniere, che ricade all’interno dell’area del Parco di Stupinigi, è subordinata al parere favorevole dell’Ente di gestione del Parco.”.

Art. 27 - Parco naturale di Stupinigi

Alla fine del 5º comma sono aggiunte la parole: “Si richiamano le prescrizioni contenute nella Tabella n. 64 delle N. di A. - Zona I 1d al punto c) Prescrizioni particolari di zona.”.

Tabella di zona n. 52 delle N. di A. - Zona 167.3

Al punto C) Prescrizioni particolari di zona, alla fine del comma devono essere introdotte le seguenti prescrizioni: “A corredo  del SUE deve essere predisposta una relazione geologico tecnica che, ai sensi del D.M. 11.3.1988, definisca in modo specifico le modalità costruttive delle nuove edificazioni nonchè gli accorgimenti tecnici per la messa in sicurezza degli edifici  residenziali e verifichi che le nuove opere siano idraulicamente compatibili con la capacità di smaltimento della rete idrica delle acque bianche attualmente esistente.

E’ vietata la realizzazione di locali interrati.

L’imposta del solaio del primo piano abitabile deve risultare sopraelevata rispetto al piano di campagna; la quota di sicurezza del piano di calpestio deve essere definita sulla base delle indagini geologiche-tecniche da redigersi in sede di strumento esecutivo."

Tabella di zona n. 64 delle N. di A. - Zona I 1d

Al punto c) Prescrizioni particolari di zona, dopo l’ultimo comma sono aggiunte le seguenti prescrizioni: “L’utilizzo dell’area per la realizzazione di infrastrutture e l’eventuale edificazione è subordinata alla verifica di coerenza con le previsioni del Piano d’Area del Parco di Stupinigi e/o alle eventuali determinazioni conseguenti ad Accordi di Programma ex art. 27 della L. 142/90 relative all’utilizzo dei siti connessi alla Variante della SS 23.

In ogni caso lo Strumento Urbanistico  Esecutivo per l’attuazione dell’intera area dovrà prevedere idonee soluzioni di collegamento con l’adiacente zona I 1, da concordarsi con l’Amministrazione  delle Ferrovie, tenendo conto della previsione di raddoppio della linea ferroviaria.

In fase transitoria è ammessa la continuazione delle attività agricole in atto, senza modificazione dello stato dei luoghi.".

Tabella di zona n. 71 delle N. di A. - Zona I A

La tabella è stralciata.

2. Cartografia

Sulle tavole Tav. 2v, scala 1:10.000 e Tav. 3v, scala 1:5.000 della presente Variante n. 2, è stralciata la previsione della nuova Area alberghiera IA. La suddetta zona è ricondotta alla destinazione agricola attualmente prevista dal vigente P.R.G.C.