Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 27-3939

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Ampliamento e rinnovo della cava di sabbie silicee” sita in localita’ Snive, dei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia (CN), presentato dalla Societa’ Sibelco Italia S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di “Rinnovo e Ampliamento della cava di sabbie silicee” in località Snive dei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia (CN) presentato dalla Società Sibelco Italia S.p.A. con sede in Robilante - Regione Ponte Nuovo, in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* il progetto proposto risulta definito in coerenza con l’esigenza di tutela delle componenti ambientali coinvolte, consentendo peraltro il raggiungimento di significativi risultati in termini produttivi ed occupazionali;

* la prosecuzione dell’attività estrattiva nello stesso sito consente il prosieguo della connessa attività industriale che risulta essere già da sempre condotta in un’ottica di compatibilità e di rispetto delle risorse ambientali senza implicare impatti aggiuntivi;

* per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che non snaturano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

* la sequenza dei lavori di coltivazione che va ad interessare in successione l’area attualmente in attività e le zone denominate Muntacala e Plunea, nonché la stessa evoluzione dei lavori all’interno delle singole zone progettuali consentono un recupero ambientale in corso d’opera limitando in tal modo l’esposizione di rilevanti superfici scoperte;

* gli interventi di recupero ambientale, progettati in linea di massima sulla base delle esperienze già eseguite garantiscono un efficace reinserimento delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, ferma restando la possibilità di introdurre, in fase di attuazione, modifiche migliorative alla luce di nuove tecniche che potranno essere messe eventualmente a disposizione sia in virtù di specifiche nuove esperienze acquisite nel corso dei lavori;

* l’attività estrattiva in località Snive costituisce una rilevante realtà sia sotto il profilo occupazionale nell’ambito territoriale di riferimento, sia perchè il sito estrattivo in oggetto riveste il ruolo di polo per il reperimento di materiali silicei di importante significato anche a livello nazionale;

* Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

* il proponente deve acquisire dal competente Settore Regionale i provvedimenti necessari ai fini di rendere possibile il mutamento temporaneo degli usi civici esistenti nel sito, presupposto indispensabile per l’ottenimento delle autorizzazioni e per la conseguente realizzazione dell’opera;

* siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso d’opera previste nell’allegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978, nell’atto unico ex l.r. 45/1989 e nella determinazione ex D.lgs 490/1999 i cui contenuti sono stati anticipati in Conferenza con nota del Settore Regionale Gestione Beni Ambientali e nella nota n. 36449/6137 del 3 agosto 2001;

* prima dell’inizio dei lavori relativi all’ampliamento sia dato corso al piano di monitoraggio per il controllo qualitativo dei corsi d’acqua interessati dall’intervento, tramite l’indice I.B.E. e l’analisi dei solidi sospesi con campionamenti, eseguiti nel periodo stagionale maggiormente significativo, sul rio degli Agnelli, a monte della confluenza con il Vermenagna, sul rio Brignola e sul Vermenagna a monte e a valle della confluenza con il rio degli Agnelli;

* per il contenimento delle polveri la ditta è tenuta ad utilizzare macchinari di perforazione muniti di idonei sistemi di spurgo a bocca foro per la successiva separazione dei fini.

* in corso d’opera e a seguito delle relazioni di consuntivo concernenti i lavori di recupero ambientale, eseguiti annualmente, le Amministrazioni si riservano di prescrivere modalità esecutive per ottimizzare il reinserimento del sito nel contesto forestale della zona, ferme restando le finalità e gli scopi del progetto approvato.

* Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:

* il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi favorevolmente con atto unico n. 8564 del 25 luglio 2001, ai sensi della l.r. 45/1989;

* Di dare atto, altresì, che:

* i Comuni di Roaschia, Robilante e Roccavione si impegnano ad autorizzare l’intervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione dell’autorizzazione ex D.lgs 490/1999 che farà seguito al provvedimento relativo all’atto di conciliazione e di mutamento temporaneo dell’uso civico;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;

* di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte integrante:

* deliberazione n. 26 del 15 maggio 2001 della Comunità Montana Valli Gesso Vermenagna Pesio;

* atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 8564 del 25 luglio 2001 del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;

* contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

* verbali della Conferenza di Servizi in data 26 marzo 2001, 19 aprile 2001, 27 giugno 2001 e 3 agosto 2001;

* nota della Provincia di Cuneo n. 3664/6137 del 3 agosto 2001.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Ammninistrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro cenotventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)