Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 4 - 3722

Legge Regionale n. 4/83 art. 1. Contributi alle Province per la progettazione e la realizzazione di interventi sulla rete viaria di interesse nazionale. Definizione dei criteri ed accantonamento di Lire 1.000.000.000= sul Capitolo 25117 del Bilancio 2001 a favore della Direzione Trasporti

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Con D.C.R. n. 212-4750 del 26.03.1996 il Consiglio Regionale ha stabilito i criteri per la definizione delle priorità di intervento sulla rete stradale statale di interesse regionale che vengono qui riportati per motivi di praticità e trasparenza: - valore del traffico giornaliero medio, - incidentalità, - livello di inquinamento - livello di servizio.

Al fine di poter tradurre in termini operativi le indicazioni programmatiche del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale e gli Enti Locali hanno ritenuto necessario compiere uno sforzo finanziario congiunto teso a costituire una banca progetti alla quale ricorrere per fornire all’Ente Nazionale per le Strade ANAS soluzioni progettuali definitive degli interventi onde bloccare le necessarie risorse finanziarie in ambito nazionale.

A tal proposito il Consiglio Regionale, con la Legge di Bilancio 2001, ha istituito un apposito capitolo di bilancio (25117/2001), con la dotazione finanziaria di Lire 1.000.000.000=, per il finanziamento della progettazione e realizzazione di interventi sulla rete stradale statale di interesse regionale dando attuazione all’art. 2 della Legge Regionale n° 4 del 27 Gennaio 1983.

Considerato che, non avendo ancora provveduto ad assegnare gli stanziamenti di competenza alle singole direzioni per il conseguente utilizzo, è necessario procedere all’accantonamento della somma di Lire 1.000.000.000= sul cap. 25117 del bilancio 2001 a favore della Direzione Trasporti, affinchè si possa successivamente provvedere all’impegno ed all’erogazione dei contributi previsti con apposite determinazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 22 della L.R. 51/97, mediante liquidazione disposta dal Dirigente a favore delle Provincie beneficiarie entro trenta giorni dalla stipula di apposita convenzione.

Per quanto sopra,

vista la Legge Regionale n° 4 del 27 Gennaio 1983

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di accantonare la somma di Lire 1.000.000.000= (Unmiliardo) sul cap. 25117 del bilancio 2001 a favore della Direzione Trasporti per la concessione alle Province, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 4/83, di contributi per la progettazione, a diversi livelli di definizione ai sensi della Legge 216/95 e s.m.e.i., di interventi sulla rete viaria nazionale di interesse della Regione; (101160/A)

2) di dare mandato alla Direzione Trasporti di assegnare alle Province i fondi per la progettazione e per la realizzazione degli interventi, individuati sulla base dei criteri di cui al documento programmatico citato in premessa, provvedendo altresì all’impegno e all’erogazione dei contributi a seguito della stipula di apposite convenzioni.

(omissis)