Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2001, n. 28-3866

Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto di quanto disposto dal D.M. 8.6.2001, e di confermare quanto già disposto con deliberazione GR n.54-1768 del 12.12.2000 per i pazienti di età da sei mesi a 18 anni.

A partire dal compimento del 19° anno di età si applica il tetto di spesa di L. 270.000 mensili per i soggetti maschi e di L. 190.000 per le femmine.

- di dare atto che la procedura già in atto per la prescrizione dei prodotti a favore di pazienti affetti da morbo celiaco non abbisogna di modifiche, ferma restando la possibilità da parte delle Aziende Sanitarie di dotarsi di programmi informatici o di altri sistemi utili alla semplificazione dell’iter relativo alla prescrizione distribuzione dei prodotti.

- di stabilire che per le malattie metaboliche congenite e per la fibrosi cististica, malattia fibrocistica del pancreas mucoviscidosi, spetta allo specialista che effettua la diagnosi o che ha in cura il paziente presso i Centri di riferimento, individuare i prodotti (alimenti, farmaci salvavita, enzimi, cofattori) da impiegare per la cura.

Restano esclusi dalla spesa a carico del S.S.N. i farmaci inseriti in fasci “C”, salvo diversa disposizione della C.U.F.

- di stabilire che i sostituti del latte materno fino al compimento del sesto mese di età del figlio, siano prescritti a favore della madre sieropositiva per HIV mediante la stessa procedura già in uso per garantire la riservatezza per la prescrizione dei farmaci.

(omissis)