Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 87 - 3804

Misure organizzative, procedurali e di adeguamento delle strutture riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori all’interno delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

Premesso che:

con D.G.R n. 14-23980 del 16.2.1998 la Giunta Regionale ha deliberato direttive e procedure che devono essere adottate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, in materia di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 626/94;

più precisamente, tali direttive e procedure riguardano: i programmi di intervento sulle strutture sanitarie sotto il profilo della loro rispondenza alle norme di cui al D.Lgs 626/94; i provvedimenti da adottarsi da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in caso di sanzioni comminate ai direttori Amministrativi e Sanitari; i provvedimenti da adottarsi da parte dell’Assessorato alla Sanità in caso di ammende comminate ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

con D.G.R. n.33-25079 del 20.7.1998 la Giunta Regionale ha apportato modifiche e specifiche applicative alla succitata D.G.R. n. 14 ed in particolare ha disposto, tra l’altro, l’istituzione di una Commissione di indagine composta dai Direttori delle Direzioni 27 “Sanità Pubblica”, 28 “Programmazione Sanitaria”, 29 “Controllo delle Attività Sanitarie” e da eventuali idonee figure professionali, con il compito di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di provvedimenti con i quali si autorizza l’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera ad assumere in via definitiva l’onere del pagamento della sanzione amministrativa, con l’obbligo di rivalsa nei confronti del responsabile individuato;

con la medesima deliberazione è stato disposto inoltre che il contravventore, per consentire l’inizio del procedimento sopra descritto, deve aver adempiuto alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 758/94 e deve essere stato ammesso al pagamento della somma stabilita ed aver corrisposto il relativo importo nei tempi richiesti;

con D.G.R n. 50- 3034 del 21.5.2001 la Giunta Regionale ha revocato le sopraccitate deliberazioni n. 14 e n. 33, sia per l’evidente temporaneità e transitorietà delle stesse sia in relazione alla nuova situazione determinatasi con l’approvazione della D.C.R. n. 616 -3149 del 22.2.2000, inerente l’attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie regionali; per cui si è ritenuto opportuno ridefinire le linee di orientamento per la gestione delle sanzioni comminate, in osservanza alle vigenti disposizioni in materia, dagli organi di vigilanza e, di conseguenza, graduare i livelli di responsabilità per le varie tipologie di infrazione;

precisato che, per le carenze strutturali o impiantistiche che richiedono un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende e per la cui regolarizzazione sono previsti tempi superiori a quelli massimi concessi perché la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 possa concludersi col pagamento della sanzione (un anno), il procedimento penale, non essendo possibile regolarizzare nei tempi previsti dal Decreto e accedere di conseguenza al pagamento, riprende il suo corso;

preso altresì atto che:

a) il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, una volta redatto il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (comma a) ed individuate le misure di prevenzione e di protezione conseguenti (comma b) deve elaborare il programma delle misure (comma c), sulla base delle priorità che emergono dalla valutazione dei rischi individuati;

b) la regolarizzazione di violazioni collegate con carenze strutturali o impiantistiche può richiedere un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende con risorse proprie disponibili;

c) anche per le violazioni di cui al punto b), collegate a carenze strutturali o impiantistiche che richiedono un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende con risorse proprie disponibili e le relative misure di prevenzione e di protezione conseguenti, è necessario che:

- siano individuate nel documento sulla valutazione dei rischi;

- siano contenute nel programma delle misure secondo un ordine di priorità, avendo valutato per ciascuna di esse i tempi di adeguamento, sulla base dell’effettivo rischio potenziale per la salute dei lavoratori;

- inoltre, in attesa della regolarizzazione, siano adottate misure sostitutive atte a ridurre il rischio per quanto possibile;

d) le richieste di finanziamento relative alle violazioni di cui al punto b) devono essere mirate e motivate e non riferirsi indistintamente a tutte le carenze strutturali o impiantistiche;

e) nella individuazione delle priorità i Datori di lavoro dovranno necessariamente tener conto anche delle scelte che l’Azienda Sanitaria o Ospedaliera porrà in atto in relazione al processo di accreditamento di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 per carenze strutturali o impiantistiche che richiedono un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende con risorse proprie disponibili, ove ricorrano le condizioni dei punti a), b), c), d), e) non possano essere oggettivamente poste a carico del Datore di lavoro.

Tanto premesso:

- visto il D.Lgs. 626 del 19.9.1994 e s.m.i.;

- visto il D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994;

- vista la D.G.R. n. 14-23980 del 16.2.1998;

- vista la D.G.R. n. 33-25079 del 20.7.1998;

- vista la D.G.R. n. 50-3034 del 21.5.2001;

- vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000;

- vista la D.G.R. n. 68-28834 del 29.11.1999;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- il pagamento delle sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 può essere posto a carico delle Aziende Sanitarie o Ospedaliere per violazioni collegate con carenze strutturali o impiantistiche la cui regolarizzazione richieda un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende con risorse proprie disponibili qualora:

a) tali violazioni e le relative misure di regolarizzazione siano state individuate nel documento sulla valutazione dei rischi e siano contenute nel programma delle misure (crono-programma), secondo un ordine di priorità, avendo valutato per ciascuna di esse i tempi di adeguamento, sulla base dell’effettivo rischio potenziale per la salute dei lavoratori;

b) in attesa della regolarizzazione siano state adottate misure sostitutive atte a ridurre il rischio per quanto possibile;

c) siano state fatte richieste di finanziamento, per l’attuazione degli interventi di regolarizzazione, mirate e motivate e che tengano conto anche delle scelte che l’azienda sanitaria porrà in atto in relazione al processo di accreditamento di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000.

(omissis)