Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 51 - 3769

L.R. n. 67/94. Art. 10. Criteri per l’utilizzazione del Fondo di Garanzia

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di formulare, in merito alla convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 67/94, i seguenti criteri generali:

a) a beneficiare della quota regionale di partecipazione al Fondo dovranno essere i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi operanti sul territorio regionale anziche’ il solo Consorzio di Garanzia Fidi - Fidipiemonte citato nella Convenzione allegata alla D.G.R. n. 147 - 10488 del 09.07.1996;

b) i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia che intenderanno utilizzare il fondo di garanzia dovranno presentare annualmente a Finpiemonte S.p.A. una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una dichiarazione da cui risulti l’importo delle garanzie prestate, nel corso dell’esercizio precedente, a sostegno dei finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 67/94.

Per la stipula della Convenzione, di cui all’art. 10 della L.R. n. 67/94, per l’impegno e l’erogazione della somma relativa alla partecipazione annuale della Regione all’incremento del fondo di garanzia, si adotteranno apposite determinazioni ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 51/97.

Di riservare a successivo provvedimento la revoca della D.G.R. n. 147 - 10488 del 09.07.1996 e l’allegata convenzione inerente il fondo di garanzia di cui al citato art. 10 della L.R. n. 67/94.

(omissis)