Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 43-3954

D.M. 27.03.2001- Disposizioni riguardanti l’autorizzazione delle Società richiedenti ad operare in qualit’ di centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) e vigilanza sui Caa medesimi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

In riferimento al D.M. 27.03.2001 avente per titolo “ Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola”, di emanare le seguenti disposizioni riguardanti il procedimento per concedere alle Società richiedenti l’autorizzazione ad operare in qualità di centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) nonchè la vigilanza sui Caa medesimi.

0. Premessa

Per quanto non indicato nelle presenti disposizioni vale quanto previsto dal D.M. 27.03.2001.

1. Presentazione delle domande

Le domande da parte delle Società richiedenti, con sede legale in Piemonte, di autorizzazione ad operare in qualità di Caa (in Piemonte ed, eventualmente, in altre Regioni), si presentano alla Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità - Direzione Regionale n. 12 “Sviluppo dell’Agricoltura”, allegando la documentazione prevista dal D.M. 27.03.2001.

2. Esito

Entro 90 gg. dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione prevista, viene concessa l’autorizzazione con Determinazione della Direzione Regionale n. 12 “Sviluppo dell’Agricoltura”. La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini che decorrono nuovamente dal momento in cui la documentazione richiesta viene presentata.

3. Controlli e vigilanza

Per quanto riguarda i controlli e la vigilanza si rinvia a quanto previsto dal D.M. 27/03/2001

4. Istruzioni operative

Con determinazione della Direzione Regionale n. 12 “Sviluppo dell’Agricoltura” vengono emanate le istruzioni operative.

(omissis)