Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 379 in data 15 febbraio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 novembre 2000 dal Sig. Marco Valz Cominet, in qualità di Presidente pro tempore del “Consorzio Acquedotto Balma degli Orti”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acquedotto Balma degli Orti” (omissis), il rinnovo della concessione, oggetto della D.D.P. di Biella n. 807 in data 7 aprile 1998, per poter continuare a derivare da una sorgente tributaria del bacino del torrente Chiobbia, ubicata in località “Balma degli Orti” del Comune di Piedicavallo, moduli continui 0,001 (lt/sec. 0,1) d’acqua da utilizzare per scopi domestici degli aderenti al Consorzio, con obbligo di restituzione delle eccedenze e delle colature nello stesso torrente Chiobbia, in Comune di Piedicavallo, per mezzo della roggia denominata “Balma degli Orti”.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º agosto 2000, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1 agosto 2000 dell’annuo canone di L. 180.000= (Euro 92,96), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36; dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivi DD.MM. 20 marzo 1998 e 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 854 di Rep. in data 3 novembre 2000

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 18 settembre 2001

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano