Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001

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Comune di Orbassano (Torino)

Statuto comunale (Coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 10.5.2001)

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1: “Il Comune”

Art. 2: “Territori, sede, stemma e gonfalone”

Art. 3: “Finalità del Comune”

Art. 4: “Metodi e strumenti dell’azione del Comune”

Art. 5: “Albo Pretorio”

Art. 6: “Archivio Storico”

Art. 7: “Toponomastica”

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 8: “Titolari dei diritti di partecipazione”

Art. 9: “Associazioni e forme organizzate di partecipazione”

Art. 10: “Partecipazione al procedimento amministrativo”

Art. 11: “Forme ed organismi di consultazione”

Art. 12: “Partecipazione degli utenti”

Art. 13: “Istanze e petizioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale”

Art. 14: “Proposte di deliberazione di iniziativa popolare”

Art. 15: “Referendum”

Art. 16: “Effetti del Referendum”

Art. 17: “Diritto di accesso”

Art. 18: “Diritto di informazione”

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 19: “Istituzione, ambito di attività”

Art. 20: “Attribuzioni”

Art. 21: “Elezioni”

Art. 22: “Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza”

Art. 23: “Durata della carica, rieleggibilità”

Art. 24: “Mezzi, indennità”

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25: “Composizione, elezione, durata e scioglimento”

Art. 26: “Pubblicità delle spese elettorali”

Art. 27: “Consiglieri Comunali”

Art. 28: “Competenze del Consiglio”

Art. 29: “Prima convocazione del Consiglio Comunale”

Art. 30: “Presidenza del Consiglio Comunale”

Art. 31: “Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale”

Art. 32: “Organizzazione e funzionamento del Consiglio”

Art. 33: “Sessioni del Consiglio Comunale”

Art. 34: “Gruppi Consiliari”

Art. 35: “Conferenza dei Capigruppo”

Art. 36: “Commissioni Consiliari”

CAPO II

IL SINDACO

Art. 37: “Elezione del Sindaco”

Art. 38: “Funzioni quale Organo del Comune”

Art. 39: “Funzioni quale Ufficiale del Governo”

Art. 40: “Funzioni di vigilanza”

Art. 41: “Sostituzione del Sindaco”

Art. 42: “Nomine dei rappresentanti del Comune”

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 43: “Competenze della Giunta”

Art. 44: “Composizione e funzionamento della Giunta”

Art. 45: “Cessazione dalla carica di Assessore”

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 46: “Criteri e principi”

Art. 47: “Struttura organizzativa. Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi"

Art. 48: “Contratti a tempo determinato”

Art. 49: “Dirigenti”

Art. 50: “Incarichi di direzione”

Art. 50 bis: “Direttore Generale”

Art. 51: “Copertura delle qualifiche dirigenziali”

Art. 52: “Segretario Generale”

Art. 53: “Vice Segretario Generale”

Art. 54: “Responsabilità”

Art. 54 bis: “Principi generali del controllo interno”

Art. 55: “Controllo di gestione”

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 56: “Principi generali”

Art. 57: “Poteri di nomina, indirizzo e controllo degli organi del Comune”

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

CAPO I

REVISIONE DEI CONTI

Art. 58: “Revisori dei Conti”

Art. 59: “Contributi”

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 60: “Revisione e pubblicità dello Statuto”

Art. 61: “Regolamenti”

Art. 62: “Esecuzione di leggi, Statuto, Regolamenti”

Art. 63: “Sopravvenienza di leggi”

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64: “Disposizioni transitorie e finali”

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Orbassano è dotato di autonomia nell’unità politica della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.lgs. 18.8.2000 n. 267), d’ora in avanti denominato Testo Unico e secondo le norme di legge e del presente Statuto.

2. L’autonomia del Comune è statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché impositiva e finanziaria nell’ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. La potestà impositiva viene esercitata dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000 n. 212, mediante adeguamento dei propri atti amministrativi e in particolare dei regolamenti in materia tributaria.

3. Il Comune rappresenta la comunità che vive nel proprio territorio, ne assicura l’autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

4. Il Comune ispira la propria azione ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell’autonomia locale, ratificata dall’Italia nel 1989, che valorizza le autonomie territoriali.

Art. 2
Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Orbassano confina con quello dei seguenti Comuni: Torino, Rivoli, Rivalta di Torino, Volvera, None, Candiolo, Nichelino, Beinasco e Grugliasco.

2. Il Comune ha sede nel Palazzo Comunale, in Piazza Umberto I n. 5.

3. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e salvo apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale, sono vietati.

4. Nelle occasioni ufficiali, nel Palazzo comunale, vengono esposti i vessilli della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

Art. 3
Finalità del Comune

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;

b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

c) realizzare un equilibrato sviluppo economico del comune;

d) promuovere il rispetto della vita, la sicurezza sociale e la solidarietà, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani, ed al diritto delle persone handicappate ad un comune accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

e) tutelare la famiglia riconoscendone il ruolo sociale;

f) riconoscere a tutte le bambine ed i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU;

g) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne;

h) tutelare l’ambiente di vita e lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;

i) valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Comune e promuovere la conoscenza della propria storia e delle tradizioni culturali vecchie e nuove presenti nella comunità cittadina;

l) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l’autonomia, e stimolare l’iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l’associazionismo;

m) favorire l’aggregazione giovanile e attuare interventi per l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

n) promuovere e gestire iniziative che valorizzino le persone anziane e che consentano una loro presenza attiva nella comunità sociale;

o) attuare tutte le misure necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante interventi coordinati in campo sportivo;

p) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni e promuovere i valori del pluralismo e convivenza solidale operando per garantire i diritti delle minoranze etniche.

2. Il Comune di Orbassano è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione Piemonte secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.4
Metodi e strumenti dell’azione del Comune

1. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione delle proprie politiche e concorso nella programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative;

c) trasparenza e imparzialità dell’amministrazione ed informazione dei cittadini sul suo funzionamento;

d) efficacia, efficienza ed economicità del funzionamento dell’attività comunale;

e) distinzione del ruolo di indirizzo, controllo ed amministrazione degli organi politici dal ruolo di gestione degli uffici;

f) cooperazione con la Provincia, la Regione ed altri Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ed in particolare attraverso convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi;

g) cooperazione con soggetti privati nell’esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;

h) collaborazione ed integrazione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, con i Comuni dell’area metropolitana torinese per l’esercizio comune delle competenze di programmazione e di gestione dei servizi a scala metropolitana;

i) riconoscimento e promozione dei diritti dei cittadini utenti;

l) relazioni e scambi nazionali ed internazionali con gli altri Enti locali e partecipazione alle loro strutture associative.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La massima accessibilità a tali atti viene garantita anche attraverso il coordinamento con l’Ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile della pubblicazione.

Art. 6
Archivio Storico

1. Il Comune istituisce e gestisce con cura un proprio Archivio Storico secondo le norme dettate da apposito regolamento.

Art. 7
Toponomastica

1. La denominazione di rioni, strade, aree, edifici ed altre strutture comunali è deliberata dalla Giunta previo parere o su proposta della Conferenza dei Capigruppo in base ad apposito regolamento.

Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO
DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 8
Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, individuale e collettiva, sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Orbassano ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.

2. Il Consiglio potrà deliberare, anche in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, forme di partecipazione per i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo a Orbassano, siano interessati all’oggetto della consultazione.

Art. 9
Associazioni e forme organizzate di partecipazione

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale, in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative, senza fini di lucro, di cittadini, di utenti e di volontariato anche se prive di personalità giuridica, in relazione all’utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.

2. Il Comune promuove e valorizza l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale. Promuove, altresì, forme di partecipazione rivolte ai giovani di età inferiore ai 16 anni, tra le quali il “consiglio comunale dei ragazzi” od altro organismo similare.

3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, disciplinato con apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purchè caratterizzata dall’assenza di fini di lucro,ha il diritto di richiedere l’iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista,dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

Art. 10
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai sensi di legge, ove non siano riscontrabili esigenze di particolari celerità, da motivare nel provvedimento, l’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai diretti interessati, nonchè a coloro i quali esso possa indirettamente arrecare pregiudizio, con i casi di esclusione e le modalità previsti dalla legge stessa.

2. Qualunque soggetto,portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l’Amministrazione Comunale può concludere,senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. La legge disciplina le modalità di tali accordi.

Art. 11
Forme ed organismi di consultazione

1. Prima dell’adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell’Amministrazione e delle Commissioni consiliari.

3. Il Comune valorizza le spontanee aggregazioni rionali.

Art. 12
Partecipazione degli utenti

1. Il Comune stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi erogati, anche in relazione a standard prefissati, prevedendo forme di partecipazione degli utenti.

2. Il Comune può promuovere la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. Le associazioni che operano nel campo della protezione civile possono partecipare attivamente ai compiti del servizio comunale di protezione civile. L’organizzazione ed i compiti del servizio comunale di protezione civile sono stabiliti da apposito regolamento.

Art.13
Istanze e petizioni al Sindaco
ed al Consiglio Comunale

1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell’attività dell’Amministrazione. Il presentatore delle istanze ed i primi due presentatori delle petizioni devono sottoscriverle con la propria firma autenticata.

2. Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.

3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell’attività dell’Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale. Il Presidente le trasmette ai Gruppi consiliari ed al Sindaco.

4. Le petizioni al Consiglio Comunale sottoscritte:

a) da almeno cinquanta titolari dei diritti di partecipazione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico;

b) da almeno duecento titolari dei diritti di partecipazione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale;

entro sessanta giorni dalla presentazione sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella Commissione consiliare competente, con la presenza del Sindaco o di Assessori o funzionari da lui delegati. Tre presentatori devono sottoscrivere la petizione con la propria firma autenticata, dichiarando di assumersi la responsabilità dell’autenticità delle altre firme necessarie.

5. Le istanze e le petizioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate alla Segreteria Generale. Istanze e petizioni di uguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre.

6. Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte di cui ai commi 1, 2, e 3 sono accessibili ai Consiglieri Comunali e al Difensore Civico.

7. Il Consiglio Comunale,con propria deliberazione, stabilisce le altre modalità di presentazione e risposta relativa a istanze e petizioni.

Art.14
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare.

1. Almeno il 5% (cinque per cento) dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere con la propria firma e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti. Qualora la proposta riguardi modifiche di Statuto essa deve essere sottoscritta da almeno il 10% (dieci per cento) dei titolari dei diritti di partecipazione.

2. Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente sono iscritte, nei venti giorni successivi alla presentazione, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione consiliare competente. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da dieci presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale che la sottopone alla Segreteria Generale per la verifica dei requisiti formali. Il Presidente del Consiglio deve rispondere entro trenta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Generale.

3. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali,tariffe e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

4. Le firme devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. I dieci presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità dell’autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.

5. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le altre modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 15
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale relativamente alla spesa prevista per la consultazione referendaria:

a) quando lo delibera il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) quando è richiesto da almeno il 10% (dieci per cento) dei titolari dei diritti di partecipazione con propria firma autenticata.

3. Nei referendum hanno diritto di voto e sottoscrizione della richiesta prevista dal comma 2, lettera b), i titolari dei diritti di partecipazione di cui all’art.8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall’elettorato attivo a causa di sentenza che la comporti.

4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.

5. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, da accertare nei casi di cui al punto b) del comma 2 prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.

6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 16
Effetti del Referendum.

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. L’eventuale rielezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 17
Diritto di accesso

1. E garantito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche in terni del Comune, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.

2. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

3. Le modalità dell’accesso e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 18
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi dell’art.17 secondo comma, del presente Statuto.

2. Il Comune, salvi i casi di segreto d’ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l’accesso alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione Comunale e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. Il Comune istituisce un Ufficio per le Relazioni con il pubblico con il compito di:

a) fornire all’utenza in maniera adeguata informazioni relative ai servizi, agli atti, e allo stato dei procedimenti;

b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;

c) formulare all’Amministrazione Comunale proposte inerenti il rapporto con l’utenza.

4. L’Amministrazione Comunale cura l’archiviazione informatica dei dati ed il Consiglio Comunale stabilisce norme per garantire l’accessibilità.

Capo II
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 19
Istituzione, ambito di attività.

1. Il Difensore Civico è istituito a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:

a) organi ed uffici del Comune;

b) istituzioni;

c) aziende speciali;

d) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;

e) soggetti privati concessionari di servizi comunali;

f) il difensore civico esercita il controllo degli atti del Comune nei casi previsti dell’art. 127 del Testo unico.

2. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

4. Il Comune di Orbassano può avvalersi del difensore civico della Regione, della Provincia o di altri Comuni limitrofi mediante convenzione; parimenti il Comune di Orbassano può consentire ad altri Comuni limitrofi di avvalersi del proprio difensore civico mediante convenzione.

Art. 20
Attribuzioni

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo precedente, comma 1, lettere a) e b), il Difensore Civico:

a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa essergli opposto nessun diniego e nessun segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato. Il Difensore Civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti;

b) ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento;

c) può segnalare all’Amministrazione Comunale la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative. L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti interpretativi del Difensore Civico;

d) deve segnalare al Sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia ritardato o impedito la sua attività;

e) la segnalazione dovrà essere corredata dal nome del funzionario o dei funzionari responsabili e sarà trasmessa anche all’Amministrazione o all’Ente da cui il funzionario dipende.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo precedente comma 1, lettere d), e), f), il Difensore Civico:

a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata;

b)deve segnalare a Sindaco eventuali disfunzioni a danno degli utenti, nonchè ogni violazione delle clausole della concessione, affinchè vengano prese le opportune misure.

3. Il Difensore Civico deve presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell’anno successivo e resa pubblica.

4. Qualora il Difensore Civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha comunque l’obbligo, ai sensi del Codice di Procedura Penale, di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

5. I Consiglieri hanno diritto di accesso alle segnalazioni del Difensore Civico al Sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.

Art. 21
Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi idei Consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avverrà su nominativi proposti da singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Istituto del Difensore Civico.

2. Se nelle prime tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell’incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 22
Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. I candidati alla carica di Difensore Civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa e avere compiuto cinquant’anni di età.

2. Non possono essere nominati Difensore Civico:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, nonchè coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati nelle relative elezioni;

c) i ministri del culto;

d) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dirigenti del Comune.

3. Il Regolamento disciplinale attività incompatibili con la carica di Difensore Civico durante il mandato.

4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere Comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

5. Il Difensore Civico può altresì essere revocato dall’incarico per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 23
Durata della carica, rieleggibilità

1. Il Difensore Civico resta in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. Il Difensore Civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezione nel territorio del Comune di Orbassano durante i tre anni successivi alla cessazione della sua attività.

Art. 24
Mezzi, indennità

1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell’istituto.

2. Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità stabilità dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvarsi prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.

Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25
Composizione,elezione,durata e scioglimento.

1. La composizione, l’elezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 26
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre alla segreteria del comune per l’affissione all’albo pretorio, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere.

2. Allo stesso fine, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.

Art. 27
Consiglieri Comunali

1. I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale.Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno,nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo , nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.

3. I Consiglieri comunali, unitamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni.

4.I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi inutilmente almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, affinché possa giustificarsi, della possibile iscrizione della decadenza all’ordine del giorno del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 141 comma 1 numero 3) del Testo Unico.

6. E Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 28
Competenze del Consiglio

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle attribuite dall’art. 42 del Testo unico e da altre disposizioni legislative. Il Consiglio Comunale è organo di rappresentanza diretta e generale del corpo elettorale e costituisce il riferimento diretto della partecipazione dei cittadini alle sue funzioni di indirizzo e di programmazione dell’attività del Comune.

2. Le proposte di deliberazione del Consiglio possono essere presentate dal Presidente del Consiglio comunale, dal sindaco, dalla Giunta, dai consiglieri comunali, dalle Commissioni consiliari permanenti e dal 5% dei titolari dei diritti di partecipazione.

3. Il Consiglio Comunale esercita la propria funzione di indirizzo attraverso l’adozione dei necessari atti deliberativi e la approvazione di mozioni direttive.

4. L’attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni, mediante il Presidente del Consiglio e, per iniziativa dei singoli Consiglieri,anche attraverso la presentazione di interpellanze ed interrogazioni. Ad esse, come ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, deve essere data risposta entro trenta giorni dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.Le modalità di presentazione e di risposta, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.Il Regolamento individua i casi in cui la risposta deve essere data con procedura d’urgenza.

5. Annualmente il Consiglio Comunale delibera l’elenco delle relazioni e dei dati conoscitivi che periodicamente la Giunta deve fornire al Consiglio Comunale e l’elenco dei dati e degli atti che devono essere trasmessi al Consiglio o resi accessibili tramite il suo sistema informativo.

6. Il Sindaco trasmette annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla verifica dell’andamento generale dell’attività sanitaria prevista dalla normativa.

7. Il Consiglio Comunale esprime, con l’approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

8. Ciascun consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche di cui all’art. 42 comma 3 del Testo unico, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

9. Con cadenza annuale, il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 29
Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea.

Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, occupa il posto immediatamente successivo.

2. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l’elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, cui seguono la comunicazione dei componenti della Giunta.

Art. 30
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta procede all’elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vicepresidente che durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e sono rieleggibili.

2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

3. L’elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all’elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai regolamenti, non è componente di Commissioni Consiliari permanenti, cui peraltro può intervenire.

6. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare e di Consigliere Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art.31
Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori e le attività del Consiglio stesso ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri, entro i trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo per l’iscrizione all’ordine del giorno nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti richieste dal Sindaco.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 32
Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

2. Nell’ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l’ordine del giorno.

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal Regolamento.

5. Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell’accesso ai documenti amministrativi.

6. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

8. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei Consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo di schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

9. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa esercitandola nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare..

10. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell’Ente la verbalizzazione delle sedute, che sottoscrive insieme al Sindaco.

Art. 33
Sessioni del Consiglio Comunale

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle che ricomprendono le adunanze che hanno iscritto all’ordine del giorno la proposta di deliberazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto.

3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate dal Presidente al di fuori della programmazione di cui al comma 2.

4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce peculiari modalità di organizzazione delle sedute e di discussione, finalizzate al più efficace approfondimento dei temi all’ordine del giorno.

Art. 34
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, dandone comunicazione,entro dieci giorni dalla proclamazione, sia al Presidente che al Segretario Comunale.Per la costituzione del Gruppo è comunque necessaria l’adesione di almeno due Consiglieri, tranne che trattasi di unico Consigliere eletto in rappresentanza di una lista. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Nel corso della tornata amministrativa, i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al Presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nell’appartenenza ai rispettivi Gruppi.

2-bis. Se più consiglieri, anche in tempi diversi, si distaccano dai gruppi in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi, essi costituiscono il gruppo misto. Se in tale condizione viene a trovarsi un unico consigliere, egli acquisisce le prerogarite spettanti ad un gruppo consiliare e le mantiene fino a quando altri consiglieri non versino nelle medesime condizioni, dando vita ad un gruppo misto.

3. Il Regolamento deve prevedere: la disciplina dei Gruppi, la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Il Sindaco è membro della Conferenza dei Capigruppo.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa le modalità attraverso le quali vengono forniti a tale consesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Lo stesso regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 35
Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richiede il Sindaco o almeno due Capigruppo che rappresentino non meno di un quinto dei Consiglieri.

3. Ai capigruppo vengono comunicate le deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi di legge

Art. 36
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

2-bis. E’ attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

3. Le Commissioni permanenti devono essere composte da Consiglieri che rappresentino con criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i Gruppi.

4. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente attinente alla competenza delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale.

5. Esse hanno quali compiti principali l’istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni ed interpellanze.

6. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull’attività dell’Amministrazione, per l’istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7. E istituita la Commissione permanente speciale per le pari opportunità uomo-donna, composta dalle Consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell’attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile.

8. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre esse:

- promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;

- possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;

- possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

9. Le Commissioni possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale,dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento.

Capo II
IL SINDACO

Art. 37
Elezione del Sindaco

1. L’elezione del Sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia sono disciplinate dalla legge. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con la contestuale nomina di un commissario.

Art.38
Funzioni quale Organo del Comune

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza legale e anche in giudizio. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

2. Il Sindaco:

a) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

b) attribuisce gli incarichi agli Assessori, per settori organici e per progetti;

c) convoca e presiede la Giunta Comunale e stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute;

d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

e) partecipa alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;

f) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purchè non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, al Segretario Generale e ai Dirigenti;

g) sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

h) può concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. Conclusi tali accordi di programma, informa la Giunta e il Consiglio Comunale dell’oggetto dell’intervento, degli enti coinvolti e di ogni adempimento al quale è chiamato il Comune;

i) presenta al Consiglio, entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti e sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

l) indice i referendum comunali;

m) adotta ordinanze;

n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici,Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;

o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

p) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all’esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

r) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società, secondo quanto indicato all’art. 42 del presente Statuto;

s) risponde,direttamente o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;

u) nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 del Testo Unico e, previa deliberazione della Giunta Comunale nomina il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 39
Funzioni quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende ,emana direttive, esercita vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale ed adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Egli può delegare funzioni che svolge quale Ufficiale del Governo ai soggetti previsti dalla legge.

Art. 40
Funzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i concessionari di servizi comunali.

Art. 41
Sostituzione del Sindaco

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco che esercita anche le funzioni previste dall’art. 54 del Testo unico.

Art. 42
Nomine dei rappresentanti del Comune

1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società spettano al Sindaco, che provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, deve tenere conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

2. Sono riservati al Consiglio Comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l’espressione della minoranza consiliare.

3. L’esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.

4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all’osservanza dei criteri di cui sopra.

5. Il Consiglio Comunale,anche tramite le commissioni consiliari competenti, vigila sull’attività dei rappresentanti del Comune durante l’espletamento del mandato.

6. A tal fine, i nominati in Enti il cui Conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’Ente in cui rappresentano il Comune.

Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili,allo stesso scopo,da parte delle Commissioni consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri.

7. I rappresentanti del Comune presso Enti,Aziende, Istituti e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

Capo III
GIUNTA COMUNALE

Art.43
Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio. Essa provvede inoltre a:

a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;

b) compiere tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1e 2 del Testo unico nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

c) riferire al Consiglio Comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso, sulla propria attività;

d) adottare, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.

e) adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio;

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. Alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal Vicesindaco ovvero da Assessore appositamente delegato.Inoltre gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e comunque quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 44
Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sette, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori, oltreché possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dell’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.

2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.

3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 45
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano dalla carica, oltrechè nel caso di decadenza dell’intera Giunta e nel caso di revoca di cui all’art. 38:

a) per dimissioni;

b) per rimozione con Decreto Ministeriale;

c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore.

2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.

3. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Titolo IV
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI

Art. 46
Criteri e principi

1. L’organizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione, nella forma e con le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi regolamenti.

2. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, autonomia, responsabilità e professionalità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell’azione amministrativa.

3. Gli organi dell’Ente, titolari della funzione di governo, effettuano, mediante gli atti normativi ed amministrativi di propria competenza, anche su proposta dei titolari della funzione di gestione, la definizione delle scelte di indirizzo,programmazione ed amministrazione; tali scelte costituiscono gli obbiettivi dell’attività dell’Ente.

4. I Dirigenti sono titolari della funzione di gestione;essi debbono formulare le proposte per la realizzazione degli obiettivi dell’attività dell’Ente e per il raggiungimento dei medesimi; le proposte debbono essere predisposte in forma compiuta, corredate dei relativi programmi operativi nei quali debbono essere indicate le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonchè la strumentazione normativa ed amministrativa eventualmente occorrente.

5. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. L’Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti,la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

7. I cittadini residenti nel Comune hanno il diritto di esprimere le loro valutazioni in ordine all’efficacia dell’attività amministrativa ed al livello qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici.

8. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.

9. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra i dipendenti comunali sono decisi dai responsabili sovraordinati.

Qualora i conflitti riguardino qualifiche dirigenziali, gli stessi sono risolti dal direttore generale, ove nominato, altrimenti dal Segretario Generale.

Art.47.
Struttura organizzativa. Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei Servizi.

1. L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

a) l’assetto organizzativo dell’Ente;

b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;

c) i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.

d) le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell’art. 36 del D.lgs. 29/93.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, e può essere modificato in ogni momento.

4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.

5. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio per la presa d’atto una relazione concernente lo stato dell’organizzazione , la situazione del personale e la valutazione della loro adeguatezza in rapporto agli obiettivi.

6. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

a) le modalità attraverso le quali l’Amministrazione dà attuazione alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro;

b) la dotazione di sedi e strumenti ed i diritti in tema d’accesso delle organizzazioni sindacali dei dipendenti.

Art. 48
Contratti a tempo determinato.

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata.

2. Il contratto non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco, è rinnovabile e revocabile ed ha termine comunque al momento dell’insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.

Art. 49
Dirigenti

1. I dirigenti coadiuvano, nell’ambito delle rispettive competenze,gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati.

2. I dirigenti organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti sono responsabili dei programmi, piani, progetti ed interventi loro affidati. I dirigenti, o altri dipendenti da essi individuati,sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza. Essi redigono una relazione annuale sull’attività svolta.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

- la stipulazione dei contratti;

- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

- gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

- gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base e a questi, delegati dal sindaco.

- formulano pareri sulle proposte di deliberazione, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

4. Gli atti dei dirigenti sono definiti “determinazioni” e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza.

5. I dirigenti costituiscono il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale. Ad esso compete assicurare l’unitarietà dell’attività gestionale ed esercitare funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione di risorse economiche, di personale e strumentali.

Art. 50
Incarichi di direzione.

1. L’Amministrazione tiene conto,per il conferimento di ciascun incarico di direzione, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed al criterio della rotazione degli incarichi.

2. Il Sindaco:

- sentito il Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale, prepone alle unità organizzative dirigenti con l’incarico di direzione e di coordinamento a tempo determinato;

- su proposta del Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale conferisce gli incarichi di funzione ispettiva;

- conferisce gli incarichi a tempo determinato di direzione di unità organizzative temporaneamente istituite per il raggiungimento di specifici progetti, sentito il Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale;fermo restando quanto stabilito dall’articolo 48 per i contratti a tempo determinato.

3. L’incarico di direzione ha durata biennale ed è rinnovabile e revocabile. All’atto dell’assunzione dell’incarico, verificata la consistenza delle risorse, il dirigente concorda un programma operativo, assumendosi le responsabilità conseguenti. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce modalità di collegamento del trattamento economico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 50 bis
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 169 del Testo unico , nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 del Testo unico . A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

2. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

3. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 51
Copertura delle qualifiche dirigenziali

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale avviene:

- con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto esclusivamente a seguito di concorso per esami ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici;

- mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato secondo quanto disposto del precedente art. 48.

Art. 52
Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco,ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina di quest’ultimo, disciplina, secondo l’ordinamento del Comune, i rapporti tra il Segretario e lo stesso Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

2. Il Segretario Generale viene nominato dal Sindaco; copia del provvedimento di nomina va pubblicata all’albo pretorio e trasmessa ai capigruppo consiliari. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Può essere revocato dall’incarico o riconfermato secondo la procedura prevista dalla legge: copia dei provvedimenti vanno pubblicati all’albo pretorio e trasmessi ai capigruppo consiliari.

Art. 53
Vice Segretario Generale

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.54
Responsabilità

1. Il personale del Comune conformerà la sua condotta agli obblighi di diligenza, lealtà e di imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

2. Il dipendente ha l’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che possano ingenerare sfiducia nell’indipendenza e imparzialità dell’Amministrazione.

3. Ferme restando le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare dei pubblici dipendenti, gli amministratori ed i dipendenti comunali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 54 bis
Principi generali del controllo interno

- Il Comune nell’ambito della propria autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Art. 55
Controllo di gestione.

1. Per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, viene istituito l’ufficio di controllo interno di gestione.

2. Il regolamento individua competenze, risorse, metodi, indicatori e parametri per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. Nell’esercizio della funzione di controllo, l’ufficio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.

4. La dotazione organica è disciplinata dal regolamento, fermo restando che possono collaborare con l’ufficio consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo della gestione.

5. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica della coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle, eventuali responsabilità.

6. Nel caso che,attraverso l’attività di controllo, si accertino anomalie o squilibri di gestione,il Sindaco, con ogni urgenza sollecita l’organo competente ad assumere i provvedimenti ritenuti idonei per l’eliminazione degli inconvenienti riscontrati e nei casi di particolare gravità, ne riferisce al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

7. Il referto del controllo di gestione deve avvenire con cadenza almeno semestrale.

Titolo V
SERVIZI PUBBLICI

Art. 56
Principi generali

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia ovvero mediante:

a) concessione a terzi;

b) aziende speciali dotate di personalità giuridica;

c) istituzioni;

d) società per azioni con partecipazione di capitale pubblico locale.

2. Qualora servizi pubblici non possano essere gestiti con efficienza su base comunale il Comune attuerà forme associative e di cooperazione intercomunale quali convenzioni, consorzi o accordi di programma.

3. La scelta delle modalità di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.Il Comune ricorre a modalità di gestione diverse da quella in economia in tutti i casi in cui esse possono garantire un’autonomia gestionale tale da elevare l’efficacia delle prestazioni.

4. Non possono essere gestiti in economia i servizi a carattere industriale o commerciale di rilevante entità economica.

5. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può avvalersi di Istituzioni.

6. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie.

7. Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

8. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall’Unione Europea.

8 bis. I Servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti.

9. L’erogazione dei servizi pubblici, sia in forma diretta che in regime di concessione o mediante convenzione deve rispettare i principi di:

- eguaglianza,

- imparzialità,

- continuità,

- diritto di scelta,

- partecipazione,

- efficienza ed efficacia.

10. L’Amministrazione Comunale, in attuazione alle disposizioni vigenti in materia, anche nei casi di convenzione a terzi, individuerà standard qualitativi e quantitativi da comunicare all’utenza ai quali adeguare le proprie prestazioni.

11. La assunzione da parte del Comune di un nuovo servizio o la variazione della forma di gestione dei servizi esistenti, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale previa valutazione di un piano tecnico-finanziario sulla forma di gestione prescelta, comparata alle altre possibili forme di gestione.

12. Il Comune favorisce e promuove:

- la partecipazione alla gestione dei servizi di associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, senza fine di lucro;

- la costituzione di cooperative/consorzi (ONLUS) che favoriscano l’occupazione in sede locale ed operino per iniziative sociali.

Art.57
Poteri di nomina, indirizzo
e controllo degli organi del Comune

1. Il Comune, per la gestione di servizi erogati non in economia, determina finalità ed indirizzi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Ciò avviene con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune, dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti e dalle convenzioni. Il Comune si dota di adeguate strutture per esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

2. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli Amministratori di Aziende speciali e Istituzioni o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società sono stabilite dalla legge e dall’art.42 del presente Statuto,che disciplina anche il rapporto fra il Consiglio Comunale e i nominati.

3. Gli Statuti delle Aziende speciali disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata, che in ogni caso non deve superare i quattro anni.Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza degli organi.

4. I Regolamenti delle Istituzioni disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata nei termini previsti, al comma 3 per le Aziende speciali.

Essi stabiliscono altresì gli atti fondamentali soggetti all’approvazione del Consiglio nelle apposite sessioni previste dal presente Statuto all’art. 32.

5. Gli Statuti delle Aziende speciali ed i Regolamenti delle istituzioni, approvati dal Consiglio Comunale, stabiliscono le altre modalità attraverso cui gli organi del Comune definiscono gli indirizzi e ne controllano l’attuazione e le forme di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi.

Titolo VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Capo I
REVISIONE DEI CONTI

Art. 58
Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge;i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Nell’esercizio delle loro funzioni previste dalla legge, i revisori dei conti possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle Istituzioni, che hanno l’obbligo di rispondere, nonchè dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente cui il Comune eroghi contributi;possono presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.

3. Nel caso i Revisori riscontrassero gravi irregolarità di gestione essi sono tenuti a presentare referto all’organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

4. I Revisori, se invitati, assistono alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari, della Giunta Comunale e dei Consigli d’Amministrazione delle Istituzioni;possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti le loro attività.

Capo II
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art.59
Contributi

1. L’erogazione di ogni contributo e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio della pubblica utilità. Esse, quando non siano già previste da norme di legge, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, attraverso apposite delibere del Consiglio Comunale o Regolamenti specifici con le eccezioni e specificazioni di cui ai commi successivi, di criteri obbiettivi e delle modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi.

2. Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto, articolo 9 comma 3, e ad altri organismi ed Enti pubblici e privati senza fini di lucro, purchè non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative di interesse della collettività, anche ai sensi dell’articolo 9 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.

3. L’Amministrazione comunale,nell’erogare i contributi di cui al precedente comma 2, deve tenere conto, dandone menzione nella motivazione del provvedimento,della congruità dei requisiti dei soggetti beneficiari in relazione al carattere dell’iniziativa oggetto del contributo. Essa deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe,i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell’iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, determina le concrete modalità per la richiesta e l’erogazione di contributi e sovvenzioni nei casi previsti dal Regolamento.

4. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L’Amministrazione cura la pubblicizzazione dell’elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio per la presa d’atto tale elenco contestualmente al Rendiconto.

Titolo VII
REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 60
Revisione e pubblicità dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto verranno elaborate da una Commissione Consiliare apposita nominata dal Consiglio Comunale.

2. La Commissione è presieduta dal Sindaco. Ad ogni gruppo presente in Consiglio Comunale è attribuito un rappresentante ogni tre consiglieri o frazione di tre.

I rappresentanti di ogni gruppo in seno alla Commissione dispongono, complessivamente, di tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo stesso.

3. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) studio ed elaborazione delle proposte di revisione, integrazione e modifiche dello Statuto comunale;

b) promozione di coordinamento delle impostazioni dei Regolamenti citati nello Statuto comunale, tra di loro e con lo Statuto medesimo.

4. L’abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l’approvazione di un nuovo Statuto.

5. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

Art. 61
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza. In particolare, in attuazione del presente Statuto, adotta i seguenti regolamenti:

a) Regolamento dell’Archivio storico;

b) Regolamento della Toponomastica;

c) Regolamento del Registro delle Associazioni;

d) Regolamento delle Consulte Settoriali;

e) Regolamento dei Referendum [consultivi];

f) Regolamento dell’Accesso ai documenti amministrativi;

g) Regolamento dell’Istituto del Difensore Civico;

h) Regolamento del Consiglio;

i) Regolamento delle spese elettorali;

l) Regolamento di Organizzazione;

m) Regolamento del Personale;

n) Regolamento della Contabilità;

o) Regolamento dei Contratti;

p) Regolamento dei Progetti;

1bis. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.

1ter. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

2. I regolamenti entrano in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la deliberazione che li approva e sono ripubblicati per notizia all’Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.

Art. 62
Esecuzione di leggi, Statuto, Regolamenti.

1. Le ordinanze per l’osservanza e l’esecuzione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti sono trasmesse al Consiglio Comunale e pubblicate all’Albo Pretorio per quindici giorni e ad esse, ove abbiano contenuto generale, deve essere inoltre data altra adeguata pubblicità.

Art. 63
Sopravvenienza di leggi

1. Il Consiglio Comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto o con regolamenti del Comune, dovrà portare a questi i necessari adeguamenti entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, restano in vigore le norme poste dal Comune in base alla legislazione anteriore compatibili con la legge e con lo Statuto.