Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2001

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Codice 29.1
D.D. 2 luglio 2001, n. 178

Trasferimento da Comuni vari e dalla Comunità Montana Val Pellice, all’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo, dei beni immobili esistenti al 31.12.1994, facenti parte del Patrimonio immobiliare con vincolo di destinazione sanitaria. Rettifica ed integrazione DD.P.G.R. precedentemente emanati a seguito entrata in vigore L.R. 12 dicembre 1997 n. 61 e determinazione dirigenziale n. 03 del 19.01.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Sono conferiti all’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo, ai sensi dell’art. 5, comma 2º, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 517/93 e L.R. 61/97, i beni immobili, esistenti al 31/12/1994, indicati nell’allegato elenco composto da n. 2 (due) pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) si dà atto che dai beni elencati risultano esclusi quelli appartenenti al Servizio Socio Assistenziale;

3) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo, di procedere alla presa in carico ed inserimento nel proprio inventario, dei beni immobili trasferiti con la presente determinazione;

4) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo, di procedere alla predisposizione delle pratiche catastali e di tutta la documentazione necessaria per la trascrizione dei beni di cui trattasi presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai fini dell’acquisizione dell’effettiva titolarità degli stessi;

5) si dà atto che la L.R. n. 9/83 è abrogata, ai sensi del comma 2 dell’art. 47 della L.R. 18/1/1995, n. 8, limitatamente ai beni oggetto del presente provvedimento.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi