Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2001
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Codice 32.3
L.R. 38/2000 - Iscrizioni allAlbo regionale dei soggetti svolgenti attività
musicali popolari - Anno 2001
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di approvare, in applicazione dei criteri di cui allarticolo 2 della
legge regionale 38/2000, delle DD.GG.RR. n. 37-381 del 4 luglio 2000 e
n. 38-2290 del 19 febbraio 2001, nonchè degli articoli 1 e 2 del Regolamento
di cui a decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 17 luglio
2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001, liscrizione allAlbo regionale dei soggetti
svolgenti attività musicali popolari delle seguenti 91 Associazioni (in
ordine alfabetico per Comune-sede allinterno dellordine alfabetico delle
Province);
- di approvare, in applicazione degli stessi criteri di cui al punto precedente,
il diniego alliscrizione al medesimo Albo delle seguenti 2 Associazioni:
- Filarmonica Tagliolese A. Ferrari - Tagliolo Monferrato (AL)
- Complesso Bandistico Musicale di Piossasco - Piossasco (TO).
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.
Ledizione 2001 dellAlbo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali
popolari - comprendente sia i 91 neo-iscritti che i 128 soggetti già inclusi
nellAlbo 2000 - verrà pubblicata con idoneo comunicato di questa Direzione
Regione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto
dallarticolo 4 del Regolamento di cui a decreti del Presidente della Giunta
Regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001.
Ai sensi dellart. 3 del suddetto Regolamento, liscrizione delle Associazioni
allAlbo approvata con la presente determinazione ha validità decennale,
fatte salve cancellazioni dufficio o su istanza di parte. Trascorsi dieci
anni le Associazioni iscritte potranno confermare con apposita istanza
scritta, pena la cancellazione, liscrizione allAlbo.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di
avvenuta notificazione.
Il Direttore regionale
D.D. 7 giugno 2001, n. 92
Rita Marchiori