Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2001

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Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto indennità n. 13/2001 - Esproprio immobili necessari per la nuova sistemazione del parco del Meisino - Borgata Rosa

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

L’indennità da corrispondere a favore delle sotto elencate ditte catastali, per l’espropriazione degli immobili necessari per la nuova sistemazione del parco del Meisino - Borgata Rosa, al lordo della ritenuta dì imposta del 20%, di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e della riduzione del 40%, di cui al comma 1 dell’art. 5 bis della legge n. 359 dell’8 agosto 1992, è così determinata:

Ditta n. 1:

Coscia Tersilla di Carlo - F. 1140 n. 2 - mq. 11.446 - L. 114.568.735 (Euro 59169,81);

Ditta n. 2:

Coppa Gianfranco - F. 1140 nn. 9, 10 e 11 - mq. 4.959 (compreso fabbricato) - L. 139.590.000 (Euro 72092,22);

Ditta n. 3:

Ferrero Fabrizio e Ferrero Roberto - F. 1140 nn. 7, 8, 123, 195 - mq. 40.964 - L. 411.822.615 (Euro 212688,63);

Ditta n. 4:

Crosetto Lorenzo - F. 1140 nn. 113 e 183 - mq. 1.455 - L. 14.608.280 (Euro 7544,55);

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari espropriandi. Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., i proprietari medesimi, entro trenta giorni dalla notifica, hanno il diritto di convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili, nel quale caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, non si farà luogo alla riduzione del 40%, ovvero dovranno comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare l’indennità, avvertendosi che in caso di rifiuto espresso o di silenzio, equivalente a rifiuto, la stessa sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica, altresì, che, a norma dell’art. 20, comma 4, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contro la presente determinazione di indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello di Torino, entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Regione ai sensi del 2º comma dell’art. 71 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torino, 11 settembre 2001

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano