ACQUE PUBBLICHE

Codice 24.2
D.D. 24 maggio 2001, n. 206

Potenziamento della rete di telemisura meteoidrografica e di qualità dell’acqua - terzo lotto - Impegno di L. 223.764.000 (Euro 115.564,46) sul cap. 15305/2001 (A 100146)

Codice 24.2
D.D. 24 maggio 2001, n. 207

Servizio di manutenzione e gestione idraulica delle reti di monitoraggio meteorologico idrometrico e delle qualità delle acque della Regione Piemonte - Impegno di L. 323.370.000 (Euro 167.006,67) sul cap. 15305/2001 (A 100295)

Codice 24.3
D.D. 14 giugno 2001, n. 232

Legge 208/98 - Deliberazione CIPE 6 agosto 1999. Completamento opere infrastrutturali nelle aree depresse - Impegno della somma di L. 3.600.000.000 sul cap. 20052/2001 (A 366914) per attuazione interventi in materia di depurazione delle acque

Codice 24
D.D. 28 giugno 2001, n. 239

Affidamento d’incarico di consulenza al Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili e al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino. Impegno di L. 500.000.000 (Euro 257.195,93) sul capitolo 14155/2001 (A100575)

Codice 24
D.D. 28 giugno 2001, n. 240

Appalto di servizi mediante pubblico incanto per la effettuazione di indagini e studi finalizzati alla predisposizione del Piano di Tutela delle acque di cui al decreto legislativo 152/1999. Programma di attività approvato con D.G.R. n. 13-3131 del 4 giugno 2001. Impegno di L. 3.071.932.864 (Euro 1.586.520,82) sul cap. 14155/2001 (A100575)

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 9/AQA

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 - Rettifica della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/LAP del 9 aprile 2001 in materia di quantificazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche

AGRICOLTURA

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 12 - 3655

Programma regionale “Agricoltura e qualità” di realizzazione del Programma Interregionale cofinanziato (P.I.C.) e istruzioni applicative. Integrazione alla D.G.R. n. 121-26115 del 23/11/1998 ed alla D.G.R. n. 4-28680 del 23/11/1999.

Codice 12.2
D.D. 13 settembre 2001, n. 137

D.P.R. 1 luglio 1980 e D.P.R. 3 ottobre 1980 - Vendemmia 2001 Determinazione data inizio vendemmia e rese unitarie delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Barolo e Barbaresco

Codice 12.2
D.D. 13 settembre 2001, n. 138

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni V.Q.P.R.D. del Piemonte

ARTIGIANATO

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 56 - 3699

L.R. 21/97 e s.m.i. - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita’ - Art. 27 - Approvazione disciplinare di Produzione della Ceramica nell’ambito del Settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini.

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 57 - 3700

L.R. 21/97 e s.m.i. - Capo VI - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita’ - Art. 27 - Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini.

BORSE DI STUDIO

Codice 24
D.D. 7 giugno 2001, n. 218

Attivazione di cinque borse di studio pre attività di ricerca in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Impegno di L. 200.000.000 (Euro 103.291,38) sul capitolo 15745/2001 (A 100297)

CACCIA

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 15 - 3658

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di una area a caccia specifica denominata “Monte Fantino”, nel territorio del CA CN 6.

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 16 - 3659

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Rinnovo dell’ACS “Quiri” ed istituzione di quattro nuove aree a caccia specifica nel territorio dell’ATC CN 4.

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 17 - 3660

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di tre aree a caccia specifica nel territorio dell’ATC CN 5.

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 18 - 3661

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di un’area a caccia specifica denominata “Valle Bondolero”, nel territorio del CA VCO 2.

COMMERCIO

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 64 - 3707

Approvazione del programma delle iniziative da svolgersi da parte del Centro Estero Camere Commercio Piemontesi su incarico dell’Amministrazione regionale.

ENTI LOCALI

D.P.G.R. 10 settembre 2001, n. 82

Legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 - Nomina del commissario ad acta per l’esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti dei Comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Borgosesia, Callabiana, Campiglia Cervo, Casanova Elvo, Ghislarengo, Lenta, Pomaro Monferrato, Quinto Vercellese, Rosazza, Valdengo, Vallanzengo e Valle San Nicolao ricadenti nell’ambito territoriale ottimale n. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese

D.G.R. 17 settembre 2001, n. 25-3937

Criteri e modalità per la distribuzione delle incentivazioni finanziarie di cui all’art.8 della l.r. 26 aprile 2000 n.44.

Codice 5
D.D. 18 settembre 2001, n. 124

Approvazione avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2001, da destinarsi al rifinanziamento delle forme associative beneficiarie nell’anno 1999 e nell’anno 2000 di contributo regionale per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

Codice 5
D.D. 18 settembre 2001, n. 125

Approvazione avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2001, da destinarsi al finanziamento delle forme associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 60 - 3703

Formazione Professionale - Progetto Nord-Sud - Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Campania - Approvazione.

INDUSTRIA

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 63 - 3706

Reg. 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP periodo di programmazione 1994/96 - Programma Integrativo Regionale. Presa d’atto. Accantonamenti per L. 47.987.015.250 su capitoli vari bilancio 2001.

Codice 16.1
D.D. 13 settembre 2001, n. 178

L. 28/5/1997 n. 140 (Bonus fiscale per ricerca e sviluppo) - Approvazione del modulo e delle modalità di presentazione della dichiarazione-domanda - Fissazione del termine di presentazione

OPERE PUBBLICHE

Codice 25.4
D.D. 17 maggio 2001, n. 653

Condotta Rio Albara loc. Lavagello Comune di Castelletto d’Orba. Ditta Soc. Paradiso s.a.s. di Tacchino Giorgio & C.

Codice 25.4
D.D. 22 maggio 2001, n. 665

Progetto ripristino condotte acquedotto attraversamento alveo Torrente Piota

Codice 25.4
D.D. 24 maggio 2001, n. 674

Autorizzazione idraulica (P.I. n° 441/D) per la realizzazione di un attraversamento sul Rio Vargo in Comune di Stazzano. Richiedente: Signora Cartesegna Luciana

Codice 25.4
D.D. 28 maggio 2001, n. 679

Autorizzazione idraulica n. 455 (Rio Garbagnola) per lavori di sistemazione idraulica Rii Garbagna, Fuga, Badadone e Stallarolo in Comune di Garbagna: Richiedente: Comune di Garbagna

Codice 25.4
D.D. 28 maggio 2001, n. 695

Ditta Tre Colli S.p.A. Carrosio Via Jutificio 1. Autorizzazione alla manutenzione idraulica del bacino dissabbiatore nell’alveo del T. Lemme in Comune di Gavi. Eliminazione di materiali litoidi mc. 500 pregiudizievoli al funzionamento dell’opera

Codice 25.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 786

Intervento di manutenzione ordinaria Torr. Lemme in Comune di S. Cristoforo per il ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi mc. 1.250, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque (Loc. a valle ponte strada comunale)

Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 814

Alluvione autunno 2000 - Lavori di pulizia e risagomatura tratto alveo torrente Valla in fregio abitato in Spigno M.to - L. 55.000.000. Rilascio parere idraulico

Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 815

Autorizzazione alla asportazione di materiale litoide in conseguenza dei lavori di consolidamento ponte di Rosano in Comune di Cabella Ligure. All. 1999 Ordinanza Interno con delega alla Protezione Civile n. 3027 del 18/12/99

Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 816

Alluvione autunno 2000. Lavori di pulizia e risagomatura tratto alveo fiume Bormida in Comune di Spigno M.to (località Boverona) L. 30.000.000. Rilascio parere idraulico

Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 817

Alluvione autunno 2000 - Lavori di pulizia e risagomatura tratto alveo torrente valla in Comune di Spigno M.to - località Molino di Squaneto L. 34.000.000. Rilascio parere idraulico

Codice 25.8
D.D. 18 giugno 2001, n. 819

Autorizzazione Idraulica n. 1766 - Consorzio Terrieri della Colma - richiesta autorizzazione per costruzione di un guado sul rio Agazza in Comune di Fobello

Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2001, n. 824

Alluvione Ottobre 2000. Lavori di ripristino sezioni di deflusso torrente Arbogna in comune di Borgolavezzaro (NO). Importo L. 30.000.000

Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2001, n. 825

Alluvione Ottobre 2000. Lavori di ripristino sezioni di deflusso torrente Agogna in comune di Borgolavezzaro (NO). Importo L. 70.000.000

Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2001, n. 826

L. 236/93. Lavori di manutenzione idraulica rio Vallaccia in comune di Orta San Giulio (NO). Importo L. 30.000.000

Codice 25.8
D.D. 20 giugno 2001, n. 830

Autorizzazione Idraulica n. 1810 - Enel Distribuzione - Zona di Vercelli - interferenza L.E. a 15 Kv. con il Rio Riale in cavo staffato al ponte sulla S.P. n. 10 Balmuccia-Rima loc. Fervento in Comune di Boccioleto

Codice 25.10
D.D. 20 giugno 2001, n. 834

Autorizzazione idraulica n° 190 - Comune di Biella - Rio Arico - Lavori di “Rifacimento fognatura Via della Vittoria” - Comune di Biella

Codice 25.10
D.D. 20 giugno 2001, n. 835

Ditta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A. - Autorizzazione idraulica n° 10 per estrazione materiali dall’alveo del Torrente Elvo, località San Damiano in Comune di Salussola

Codice 25.10
D.D. 20 giugno 2001, n. 847

Autorizzazione idraulica n° 180 - Comune di Biella - Rio Arico - Lavori di “Rifacimento collettori fognari in via Coda - Località Chiavazza” - Comune di Biella

Codice 25.4
D.D. 27 giugno 2001, n. 882

Autorizzazione idraulica n° 457 per la realizzazione di un attraversamento in subalveo nel T. Borbera, in Comune di Cabella Ligure. Richiedente: Comune di Rocchetta Ligure

Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 885

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per gli attraversamenti telefonici dei rii Mauleja, Vallessa, Urcia, Gaggiolo e torrente Gabbio nel Comune di Casale Corte Cerro. Ditta Telecom Italia S.p.A.

Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 886

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del rio Molini in Comune di Premosello-Chiovenda. Ditta Telecom Italia S.p.A.

Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 887

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del torrente Cannobino nei Comuni di Malesco e Cursolo Orasso. Ditta Telecom Italia S.p.A.

Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 888

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del rio Val Ballona nei Comuni di Verbania e Ghiffa. Ditta Telecom Italia S.p.A.

Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 889

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del torrente Cannobino nei Comuni di Cavaglio Spoccia e Falmenta. Ditta Telecom Italia S.p.A.

Codice 25.7
D.D. 4 luglio 2001, n. 912

AVIS-Associazione Volontari Italiani Sangue comunale di Arona. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea di area demaniale in Comune di Arona, per la celebrazione del 50° anniversario della fondazione

Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2001, n. 927

Autorizzazione idraulica n. 3610 per la realizzazione di una scogliera in massi in sponda sinistra del torrente Fisca a valle del ponte della S.P. per Vauda e realizzazione di passerella pedonale adiacente al ponte della S.P. medesima in Comune di San Carlo Canavese

Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2001, n. 928

Autorizzazione idraulica n. 46/01 per la realizzazione di una scogliera in sponda sinistra del torrente Fisca in Comune di San Carlo Canavese. Ditta: Chiadò Fiorio Arturo

Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2001, n. 930

Autorizzazione idraulica n. 3606 per la realizzazione di un manufatto di scarico sul torrente Stura di Ala in Comune di Balme. - Ditta: Azienda Acque Metropolitane S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 10 luglio 2001, n. 952

Autorizzazione idraulica n. 3609 per l’attraversamento del Ri Boccetto con metanodotto in acciaio DN 150, posato nel sedime stradale, dell’esistente Via Principale, in Comune di Sauze di Cesana in sostituzione dell’autorizzazione idraulica n. 3441, assentita con Determinazione Dirigenziale n. 751 in data 19.07.2000. Ditta: Maggio 88 S.r.l.

Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2001, n. 957

Autorizzazione idraulica n. 3613 per la realizzazione dell’attraversamento del torrente Merdarello, con una condotta fognaria, in Comune di Sauze di Cesana. Ditta: Comune di Sauze di Cesana

SANITÀ

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 33 - 3676

Attuazione D.G.R. n. 35-29101 del 30.12.1999. Aggiornamento tariffe giornaliere e per DRG per le prestazioni di ricovero rese dagli Istituti di cura privati provvisoriamente accreditati per l’anno 2001. Determinazione tariffe per i ricoveri in day surgery e per le attivita di riabilitazione di 2° livello.

TUTELA DEL SUOLO

Codice 23.1
D.D. 14 maggio 2001, n. 67

L. n. 183/89 e L. n. 253/90 - Fondi 1993 - 1994 - 1995 e 1997 - Impegno di spesa di L. 3.500.000.000.= (Euro 1.807.599,14.=) - Cap. 24786/2001

Codice 23.1
D.D. 15 giugno 2001, n. 87

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - LL. n. 53/82 e n. 99/85 - Lavori di sistemazione idraulica rio San Rocco in comune di Rodello - Erogazione spesa per un importo complessivo di Lire 168.000.000.= pari al 60% del contributo concesso - Impegno di L. 68.000.000.= - Capp. 23680/99 e 23980/01

Codice 23.1
D.D. 19 giugno 2001, n. 88

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Impegno ed erogazione spesa per un importo complessivo di L. 400.354.520.= - Cap. 23980/01

Codice 23.1
D.D. 22 giugno 2001, n. 89

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di sistemazione idraulica torrente Terdoppio nel comune di Caltignaga - Concessione contributo L. 100.000.000.= (Euro 51.645,69.=) - Cap. 23980/97

Codice 23.1
D.D. 22 giugno 2001, n. 90

L.R. 54/75 - Revoca finanziamento al comune di Sordevolo per opere di paravalanghe loc. Sette Fontane dell’importo di L. 120.000.000 - Rettifica d.d. n. 22 del 28.02.2001 - Finanziamento al comune di Pinasca per lavori di manutenzione straordinaria delle combe denominate Ciabot, Cottolengo, Rivetto

Codice 23.1
D.D. 25 giugno 2001, n. 91

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese torrenti Pellesina e Pellino in Comune di Pella - Importo L. 90.000.000.=

Codice 23.1
D.D. 25 giugno 2001, n. 92

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di manutenzione Rio Orbicella in Comune di Casal Cermelli - Contributo di Lire 50.000.000.= (Euro 25.822,84.=)

Codice 23.1
D.D. 26 giugno 2001, n. 93

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Impegno ed erogazione spesa per L. 753.200.000.= - Cap. 23980/2001

Codice 23.1
D.D. 3 luglio 2001, n. 94

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di sistemazione s.c. varie in Comune di Valduggia - Contributo di L. 40.000.000.= (Euro 20.658,27.=)

Codice 23.1
D.D. 3 luglio 2001, n. 95

Legge n. 641/96 - L.R. n. 51/97 - Lavori di sistemazione idraulica del rio Mel in Comune di Roccavione - Fondi attribuiti con Deliberazione C.I.P.E. del 12.07.96 alla Comunità Montana Valli Gesso Vermenagna Pesio - Definizione atti di contabilità finale L. 38.467.250.= - Cap. 20025/2001

Codice 23.1
D.D. 9 luglio 2001, n. 97

L. 471/94 - Alluvione Settembre 1993 - Comune di Castellamonte - Opere di adeguamento area impianto di depurazione “Frazione Campo Canavese” - Concessione contributo di L. 152.000.000.= (Euro 78.501,45.=) ed erogazione 70% pari a L. 106.400.000.= (Euro 54.951,01.=) - Cap. 23988/99

Codice 23.1
D.D. 11 luglio 2001, n. 100

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Studio idrologico e geomorfologico in Comune di Bollengo - Contributo Lire 47.000.000.= (Euro 24.273,47.=)

Codice 23.1
D.D. 11 luglio 2001, n. 101

Legge n. 183/89 e L.R. n. 18/84 - Approvazione perizia di variante e suppletiva - Lavori di sistemazione idraulica in località Raspagna in Comune di Oleggio - Importo L. 499.628.594.=

Codice 23.1
D.D. 11 luglio 2001, n. 99

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di regimazione idraulica Regione Druma e Canton Galla in Comune di Mottalciata - Contributo Lire 50.000.000.= Euro 25.822,84.=)

Codice 23.1
D.D. 19 luglio 2001, n. 107

L. 641/96 e L. 135/97 - Riutilizzo economie derivanti dalla rideterminazione dei contributi

TUTELA DELL’AMBIENTE

Codice 22.7
D.D. 4 giugno 2001, n. 283

Piano di finanziamento 2000 per interventi di bonifica di siti inquinati (D.G.R. 17-155 del 05/06/2000) - esclusione degli interventi non più ammissibili - proroga al 31/07/2001 dei termini di presentazione della documentazione di seconda fase - impegno di lire 10 miliardi sul capitolo 26958/2001 a favore dei comuni ammessi

Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 311

D.D. 58 del 12.12.1997 e D.D. 81 del 3.4.1998. A.C.S.R. di Cuneo. Realizzazione stazioni di conferimento di Busca, Borgo San Dalmazzo, Cuneo (Madonna dell’Olmo) e Cuneo (S. Rocco). Impegno e liquidazione prima quota contributo concesso Lire 102.270.391 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 312

Deliberazioni dirigenziali nn. 58 del 12.12.1997, 81 del 3.4.1998 e 287 dell’11.11.1998. Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna e Pesio di Robilante. Realizzazione stazione conferimento in Comune di Limone. Impegno e liquidazione prima quota contributo concesso Lire 79.278.162 (cap. 16984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 313

D.D. 58 del 12.12.1997. CO.S.R.A.B. di Biella. Realizzazione stazione di conferimento di rifiuti nel Comune di Biella. Approvazione progetto in sanatoria. Impegno e liquidazione saldo contributo Lire 77.919.658 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 314

Regolamento CEE 2081/93 - obiettivo 5b - Misura V.4 - Impianto di compostaggio Consorzio Astigiano. Impegno di spesa fondi comunitari e statali. Lire 1.298.815.050 di cui Lire 764.008.050 al Cap. 26739/01 e Lire 534.807.000 al Cap. 26759/01

Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 315

L.R. 59/95 art. 25 - D.D. 335 del 24.11.1998. Cooperativa Sociale I.C.S. di Torino. Contributi regionali per recupero dei rifiuti anno 1998. Approvazione rendiconto finale. Impegno e liquidazione saldo contributo regionale concesso. Lire 81.000.000 (cap. 27035/2001 - preimpegno per residui perenti n. 2067/2001)

Codice 22.7
D.D. 22 giugno 2001, n. 319

D.D. n. 613 del 30 novembre 1999 - coordinamento dei fondi impegnati con il piano di finanziamento per interventi di bonifica previsto dalla D.G.R. 17-155 del 5 giugno 2000. Assegnazione ed autorizzazione alla liquidazione della somma di L. 300.000.000 a favore del Comune di La Loggia per le azioni di I fase

Codice 22.7
D.D. 25 giugno 2001, n. 320

D.M. 471/1999, articolo 9, comma 3 - Esclusione su richiesta degli interessati dalla pianificazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica - Comunicazione del provvedimento alle provincie ed ai comuni interessati

Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 321

DGR 121-3813 del 30.11.95. Consorzio ACEA di Pinerolo. Realizzazione stazione conferimento di Cumiana. Rendicontazione finale e liquidazione saldo contributo spettante Lire 10.610.000 (cap. 26936/2001 - preimpegno per residui perenti n. 2074/2001)

Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 322

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. Consorzio ACEA di Pinerolo. Interventi territoriali di raccolta differenziata. Stazione di conferimento di Pinerolo Ovest. Impegno e liquidazione seconda quota contributo Lire 33.144.893 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 323

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. Consorzio Medio Novarese di Borgomanero. Realizzazione area attrezzata per la raccolta rifiuti in Comune di Dormelletto. Rendicontazione finale. Accertamento economia di spesa Lire 51.245.297. Impegno e liquidazione saldo contributo regionale concesso Lire 9.262.203 (cap. 26984-01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 324

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. C.S.E.A. di Saluzzo. Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti Stazione di conferimento di Manta. Impegno e liquidazione seconda quota contributo regionale concesso Lire 26.440.050 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 325

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti (A.A.B.S.R.) di Alba. Realizzazione stazioni di conferimento a servizio raccolta differenziata nei Comuni di Bra, Cherasco e Pocapaglia. Rendicontazione finale. Accertamento economica Lire 16.459.257. Impegno e liquidazione saldo contributo regionale concesso. Lire 114.491.773 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

Codice 22
D.D. 25 giugno 2001, n. 328

Affidamento al CSI-Piemonte dell’incarico della realizzazione del Progetto “Raccolta Rifiuti” nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale - impegno di spesa di L. 98.880.000 sul cap. 15250/2001 e di L. 45.000.000 cap. 15236/2001

Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 333

D.D. n. 293 del 1.7.1999. Progetti territoriali di raccolta differenziata di rifiuti. Azienda Territoriale Energia Ambiente A.T.En.A. di Vercelli. Realizzazione di una piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti. Approvazione perizia di variante

Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 334

D.G.R. n. 88-20763 del 7.7.1997. Determinazione dirigenziale n. 58 del 12.12.1997. Progetti territoriali di raccolta differenziata - Consorzio Intercomunale Torino Sud - Impianto di compostaggio della frazione verde da realizzarsi nel Comune di Osasio. Revoca contributo regionale

Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 335

D.G.R. n. 505-41374 del 30.11.1994. Progetti territoriali di raccolta differenziata - Consorzio Intercomunale Torino Sud - Area attrezzata per lo stoccaggio e la valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata. Revoca contributo regionale

Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 336

Determinazioni dirigenziali n. 58 del 12.12.1997 e n. 293 del 1.7.1999. Progetti territoriali di raccolta differenziata - Azienda Speciale Servizi Ambientali - A.S.S.A. (ora ASSA S.p.A.) di Novara - Progetto di realizzazione Area tecnologica. Revoca contributo regionale

Codice 22.5
D.D. 4 luglio 2001, n. 337

Progetti territoriali per la raccolta differenziata dei rifiuti ex art. 12 L.R. 59/95. D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000. Consorzio Medio Novarese per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti di Borgomanero (NO). Ammissione a finanziamento regionale e definizione dell’entità del contributo. Impegno di spesa di Lire 29.639.500 cap. 26936/2001

Codice 22
D.D. 5 luglio 2001, n. 338

Acquisizione da Infocamere del Servizio di monitoraggio Registro imprese attive in Piemonte nell’anno 2001 (L. 580/93). Impegno di spesa L. 40.000.000 cap. 15201/2001, L. 35.000.000 cap. 15187/2001, L. 20.160.000 cap. 15189/2001

Codice 22.7
D.D. 10 luglio 2001, n. 343

Pozzo AGIP n. 24 di Trecate - Attuazione della “9^ fase”. Progetto di bonifica - AGIP S.p.A. - Autorizzazione all’esecuzione di un test sperimentale per la valutazione in sito del potenziale di bioattenuazione della falda

Codice 22
D.D. 13 luglio 2001, n. 347

Art. 17 lettera d) legge regionale 13 aprile 1995 n. 60; impegno di lire 7.000.000.000 sul cap. 15735/2001 e di lire 5.000.000.000 sul cap. 27070/2001 in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale

URBANIZZAZIONE

Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 235

L.R. 18/84 Comune di Pollone (BO) - Collegamento fognario tra il Cantone Trotti ed il collettore CORDAR - Progetto di L. 408.000.000 (Euro 210.714,41) - Devoluzione mutuo pos. 3040277.00 assistito da contributo rateale

Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 236

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Crevacuore (BI). Autorizzazione ed esecuzione lavori di potenziamento della rete acquedottistica in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Concessione contributo di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 237

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Levice (CN). Autorizzazione ed esecuzione lavori di realizzazione opere fognarie in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Concessione contributo di L. 54.000.000 (Euro 27.888,67)

Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 238

Legge n. 135/97 - Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione. Comune di Nizza Monferrato - Progetto definitivo del collettore fognario in strada Canelli - 2 lotto - Rideterminazione finanziamento

Codice 24.3
D.D. 2 luglio 2001, n. 241

Accordo di programma quadro del 4.12.2000 per collettamento e depurazione acque reflue - Intervento n. 1 - Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba - Langhe e Roero con sede in Alba. Assegnazione finanziamento di L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,5)

Codice 24.3
D.D. 2 luglio 2001, n. 242

Azienda Consortile Depurazione Acque Langa Albese - Accordo di programma quadro del 4.12.2000 per collettamento e depurazione acque reflue (Intervento n. 5) - Legge 183/89, Annualità 2001 - (Progetto 5PI1019). Concessione finanziamenti

Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 243

L.R. 18/84 - Comune di Pettenasco - Lavori di costruzione fognatura comunale. Impegno di L. 13.744.114 sul cap. 24360/2001 per erogazione saldo del contributo

Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 244

Interventi relativi ad opere acquedottistiche compresi nel P.T.T.A. 1994/96. Impegno su perenti di L. 124.768.400 (Euro 64.437,50) sul cap. 24360/2001

Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 245

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Chiomonte (TO). Autorizzazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione dell’acquedotto nella frazione Ramats in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 246

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Maggiora (NO). Lavori di ristrutturazione impianto di depurazione. Concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 247

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Ponzano Monferrato (AL). Lavori di rifacimento impianto di depurazione. Concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 248

Revoca Determinazione Dirigenziale n. 169 in data 13.4.2001: impegno della somma di L. 43.098.400 (Euro 22.258,46) sul cap. 27190/2001

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 249

L.R. 20.1.1997, n. 13 - Assegnazione di contributi per l’organizzazione delle Autorità d’Ambito - Impegno di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) sul cap. 14175/2001 (A 100294)

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 250

Determinazione Dirigenziale n. 396 del 27.5.1999 - Assegnazione al Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana del contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40). Autorizzazione ed esecuzione lavori di realizzazione di opere fognarie nel territorio comunale di Villarbasse 1 e 2 lotto, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 251

L. 183/89 - Comune di Rosta (TO). Lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale - II lotto - Progetto di L. 500.000.000 (Euro 258.228,45). Concessione finanziamento

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 252

L.R. 18/84 - Comune di Montà (CN) - Lavori di costruzione della fognatura comunale. Approvazione contabilità finale

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 253

L.R. 18/84 - Comune di Montà (CN) - Completamento fognatura del capoluogo. Approvazione atti di contabilità finale

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 254

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Valdieri (CN). Assegnazione all’Azienda Cuneese dell’Acque del contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) per sistemazione acquedotto e fognatura

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 255

Determinazione Dirigenziale n. 396 del 27.5.1999 - Comune di Ala Di Stura (TO). Lavori di riordino della rete fognaria nel capoluogo e borgate limitrofe con costruzione impianto di depurazione - 1 lotto. Perizia di variante di L. 199.650.000 (Euro 103.110,62)

Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 256

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 202 in data 17.5.2001 - Consorzio Azienda Igienico Ambientale Servizi (A.I.A.S.) di Rivarolo Canavese (TO). Progetto lavori 2 stralcio impianto di depurazione - Rideterminazione finanziamento

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 settembre 2001, n. 82

Legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 - Nomina del commissario ad acta per l’esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti dei Comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Borgosesia, Callabiana, Campiglia Cervo, Casanova Elvo, Ghislarengo, Lenta, Pomaro Monferrato, Quinto Vercellese, Rosazza, Valdengo, Vallanzengo e Valle San Nicolao ricadenti nell’ambito territoriale ottimale n. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

A) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, Antonia Capitaneo, Segretario della Sede di Novara del Comitato Regionale di Controllo, commissario ad acta per il compimento, entro il termine di venti giorni dal ricevimento del presente decreto, di tutti gli atti necessari all’adesione da parte dei Comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Borgosesia, Callabiana, Campiglia Cervo, Casanova Elvo, Ghislarengo, Lenta, Pomaro Monferrato, Quinto Vercellese, Rosazza, Valdengo, Vallanzengo e Valle San Nicolao alla convenzione di cooperazione tra gli enti locali dell’ambito territoriale n. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese prevista dall’articolo 4 della l.r. 13/1997 e approvata in data 10 maggio 2000 da un apposito Comitato di Coordinamento istituito tra le Province di Biella, Vercelli, Alessandria e Torino, ivi compresi i provvedimenti sostitutivi delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e le conseguenti sottoscrizioni della convenzione medesima;

b) di disporre la tempestiva trasmissione del presente decreto al commissario ad acta Antonia Capitaneo, ai Comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Borgosesia, Callabiana, Campiglia Cervo, Casanova Elvo, Ghislarengo, Lenta, Pomaro Monferrato, Quinto Vercellese, Rosazza, Valdengo, Vallanzengo e Valle San Nicolao, nonchè alle Amministrazioni provinciali interessate.

Avverso  il presente decreto è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi al Tribunale amministrativo regionale.

Novara, 10 settembre 2001

Enzo Ghigo









DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 12 - 3655

Programma regionale “Agricoltura e qualità” di realizzazione del Programma Interregionale cofinanziato (P.I.C.) e istruzioni applicative. Integrazione alla D.G.R. n. 121-26115 del 23/11/1998 ed alla D.G.R. n. 4-28680 del 23/11/1999.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

1 - E’ approvata la modifica alla Misura 1, Azione 3 dal titolo “Rafforzamento organizzativo delle attività regionali per il controllo sugli organismi autorizzati ai sensi del DL 220/95 per l’agricoltura biologica” del Programma regionale dal titolo “Agricoltura e qualità” allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante, di attuazione in Piemonte del Programma Interregionale Cofinanziato (P.I.C.), che sostituisce integralmente quanto stabilito per la Misura 1, Azione 3, del Programma Regionale allegato alla precedente D.G.R. n. 4-28680 del 23 novembre 1999;

2 - Il programma regionale, per quanto attiene alla Misura 1, Azione 3,, nel rispetto degli indirizzi ivi contenuti, sarà attuato dalla Direzione Regionale 12 “Sviluppo dell’agricoltura”;

Allegato

AZIONE 3. Rafforzamento organizzativo delle attività
regionali per il controllo sugli organismi autorizzati
ai sensi del DL 220/95 per l’agricoltura biologica

Con il D.L. 220/95 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. CEE 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico sono stati demandati compiti di vigilanza sugli Organismi di controllo del metodo di produzione, autorizzati ad operare dal Ministero delle Politiche Agricole, alle Regioni per le strutture di detti organismi ricadenti nel territorio di competenza.

I compiti di controllo si suddividono in due tipologie:

1. verifiche strutturali;

2. verifiche funzionali, sia per gli aspetti amministrativi che per gli aspetti tecnici.

Le verifiche strutturali riguarderanno la sede operativa regionale degli Organismi di controllo (dotazioni informatiche, dotazioni strutturali, ecc.).

Le verifiche funzionali riguarderanno aspetti amministrativi e aspetti tecnici; fra questi ultimi rivestono particolare importanza:

_ registrazione elenco operatori controllati;

_ registrazione e archiviazione delle certificazioni;

_ registrazione delle deroghe concesse;

_ registrazione delle sanzioni irrorate;

_ archivio documenti degli operatori controllati;

_ registrazione delle attestazioni rilasciate;

_ elenco dei prodotti certificati.

Si prevedono costi di hardware, telecomunicazioni, software (compreso la realizzazione di pagine Internet), attività didattiche e formative, per 100 milioni di lire per il primo anno, per:

 . una registrazione informatica dei dati del settore e dei controlli presso gli Organismi di controllo autorizzati

 . l’addestrazione e formazione di tecnici di Regione, Province e Comunità Montane, impegnati nell’attività di controllo e vigilanza sull’operato degli Organismi di controllo in agricoltura biologica.

Coordinamento: Il coordinamento della presente azione sarà demandato al Settore Servizi di Sviluppo Agricolo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte.

Le disposizioni ulteriori saranno contenute in successivi atti amministrativi (deliberazioni della Giunta Regionale e determinazioni della Direzione/Settore competente)



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 15 - 3658

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di una area a caccia specifica denominata “Monte Fantino”, nel territorio del CA CN 6.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, l’area a caccia specifica denominata “Monte Fantino”, avente una superficie di ha 769, ricadente nel territorio del comprensorio alpino CN 6. In tale ACS, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000, è consentito esclusivamente il prelievo selettivo alla specie camoscio, nell’ambito del piano approvato per il comprensorio alpino e secondo le modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento di fruizione allegato al presente provvedimento;

- di subordinare l’eventuale ulteriore rinnovo dell’ACS “Monte Fantino” al raggiungimento dell’obiettivo prefissato di un riequilibrio della struttura del popolamento di camosci ivi presente.

Allegato

ZONA A CACCIA SPECIFICA “MONTE FANTINO”
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. L’Area a caccia specifica (ACS) “Monte Fantino”, avente una superficie di ha 769, facente parte del Comprensorio alpino CN 6 ed i cui confini sono definiti nell’allegata planimetria in scala 1:25.000, è istituita al fine di attuare un riequilibrio della struttura del popolamento di camosci ivi presente, migliorandone la produttività e lo stato sanitario.

2. In considerazione dell’elevata densità di camosci e della volontà di indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi strettamente selettivi, nell’ACS “Monte Fantino” la caccia al camoscio è da attuarsi prioritariamente nei confronti di soggetti defedati, in ritardo di muta e con evidenti patologie.

3. Sono ammessi alle operazioni di riequilibrio faunistico della specie camoscio presente nell’ACS, da attuarsi in ogni modo nel rispetto del piano di prelievo selettivo alla stessa, i soli cacciatori ammessi al CA CN 6.

4. Gli interventi di prelievo sono realizzati nei tempi previsti dal calendario venatorio regionale per la specie camoscio.

6. Per le specie oggetto di caccia sono effettuati specifici censimenti con adeguate metodologie ed è redatto un piano di prelievo quali-quantitativo annuale che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo del CA.

7. Il piano d’abbattimento del camoscio, non superiore all’8% dei capi censiti nell’area a caccia specifica, è realizzato da singoli cacciatori designati dal Presidente del CA.

8. Per ogni giornata di caccia al camoscio non possono accedere più di quattro cacciatori.

9. Le priorità d’accesso tra gli aventi diritto a pari condizioni, nonchè l’assegnazione dei capi, per sesso ed età, è determinata da sorteggio.

10. La ricerca di eventuali capi feriti, deve obbligatoriamente essere effettuata da agenti o tecnici del CA, eventualmente accompagnati da cacciatori, con l’ausilio di cani da sangue, anche nel giorno successivo al ferimento.

11. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme individuate nel regolamento di caccia al camoscio adottate dal CA CN 6.



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 16 - 3659

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Rinnovo dell’ACS “Quiri” ed istituzione di quattro nuove aree a caccia specifica nel territorio dell’ATC CN 4.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, l’area a caccia specifica (ACS) denominata “Quiri” ricadente nel territorio dei Comuni di Lequio Berria, Montelupo, Rodello, Sinio e Albaretto della Torre ed avente una superficie di 404 ha;

- di istituire, limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, le ACS di seguito indicate e ricadenti nel territorio dell’ATC CN 4:

- “Bossola” ubicata nei Comuni di Bonvicino e San Benedetto Belbo, avente superficie di 325 ha;

- “Altavilla” situata nel Comune di Somano, avente superficie di 250 ha;

- “Gombe” situata nel Comune di Dogliani, avente superficie di 60 ha;

- “Verduno” situata nel Comune omonimo, avente superficie di 250 ha.

Nelle ACS anzidette è consentito esercitare l’attività venatoria ai soli cinghiali e volpi secondo le modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento di fruizione approvato con deliberazioni del Comitato di gestione dell’ATC CN 4 n. 14 del 30.3.2001 e n. 29 del 18.7.2001 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Allegato

ZONA A CACCIA SPECIFICA
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. Con il presente Regolamento l’ATC CN 4, intende fornire lo strumento necessario, ai fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) istituite sul proprio territorio.

2. Quattro ACS presenti nell’ATC CN 4 e soggette al presente Regolamento sono state costituite mediante la conversione di altrettante ZRC precedentemente esistenti, delle quali mantengono la rispettiva denominazione ed ubicazione geografica. Le ACS sono:

- ACS “Bossola” ubicata nei Comuni di Bonvicino e San Benedetto Belbo, avente superficie di 325 ha;

- ACS “Altavilla” situata nel Comune di Somano, avente superficie di 250 ha;

- ACS “Gombe” situata nel Comune di Dogliani, avente superficie di 60 ha;

- ACS “Verduno” situata nel Comune omonimo, avente superficie di 250 ha.

E’ inoltre presente l’ACS “Quiri” ubicata nei territori comunali di Lequio Berria, Montelupo, Rodello, Sinio ed Albaretto della Torre, avente una superficie di 404 ha.

La delimitazione dei rispettivi confini geografici è illustrata nelle planimetrie predisposte dall’ATC.

3. L’istituzione delle ACS è finalizzata al raggiungimento di densità compatibili delle specie cinghiale e volpe con le attività produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio e con la salvaguardia e l’incremento delle specie pernice rossa, lepre e strana.

4. Sono autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale ed alla volpe esclusivamente i cacciatori appartenenti alla squadra di caccia al cinghiale a cui venga assegnata un territorio di caccia che comprenda, anche solo parzialmente, quello di ciascuna ACS.

5. Modalità di esercizio dell’attività venatoria:

a) due cacciatori, regolarmente iscritti alla squadra per la caccia al cinghiale, potranno, senza fucile e con l’ausilio di un solo cane, individuare, senza arrecare disturbo alla fauna oggetto di salvaguardia, i luoghi di rimessa del cinghiale;

b) individuate tali aree, l’intera squadra, accompagnata dall’agente venatorio, potrà effettuare la battuta attenendosi alle disposizioni riportate nel regolamento per la gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale adottato dall’ATC CN 4.

6. La caccia alle specie cinghiale si potrà praticare dal 16 settembre 2001 al 9 dicembre 2001, nelle giornate di mercoledì e domenica; la caccia alla specie volpe si potrà praticare dal 16 settembre 2001 al 30 gennaio 2002, nelle giornate di mercoledì e domenica da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell’ATC. Per la stagione 2002/2003 il Comitato di gestione delibererà i relativi periodi di caccia nel rispetto delle disposizioni emanate in merito dalla Giunta regionale.

7. All’interno dell’ACS è vietato il prelievo venatorio a tutte le altre specie cacciabili.

8. La vigilanza nelle ACS è effettuata dagli organi di vigilanza di cui all’articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 che segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di gestione dell’ATC CN4.



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 17 - 3660

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di tre aree a caccia specifica nel territorio dell’ATC CN 5.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, le aree a caccia specifica sottoindicate, ricadenti nel territorio dell’Ambito territoriale di caccia CN 5:

- ACS “Sant’Agostino, Igliano, Castellino e Marsaglia” di ha 578,31;

- ACS “Prunetto, Cascina Macchia e San Bernardo” di ha 227,48;

- ACS “Contrada, Gottasecca e Rossini” di ha 453,33.

In tali ACS l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie cinghiale e volpe ed è inoltre consentito il prelievo selettivo alla specie capriolo nel rispetto dei relativi piani annuali approvati dalla Giunta regionale. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;

- di subordinare l’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine del biennio di validità delle stesse, alla valutazione dei dati censuali, relativi alle specie lepre, starna e pernice rossa, ivi presenti.

Allegato

AREE A CACCIA SPECIFICA
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. Con il presente Regolamento l’ATC CN 5, intende fornire lo strumento necessario, ai fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) istituite sul proprio territorio.

2. Le ACS presenti nell’ATC CN 5 e soggette al presente Regolamento sono state costituite mediante la conversione di altrettante ZRC precedentemente esistenti, delle quali mantengono la rispettiva denominazione ed ubicazione geografica. Le ACS sono:

- ACS “Sant’Agostino, Igliano, Castellino e Marsaglia” di ha 578,31, nei Comuni di Marsaglia, Igliano e Castellino Tanaro;

- ACS “Prunetto, Cascina Macchia e San Bernardo” di ha 227,48, in Comune di Prunetto;

- ACS “Contrada, Gottasecca e Rossini” di ha 453,33, nei Comuni di Monesiglio, Camerana, Prunetto e Gottasecca.

3. L’istituzione delle ACS è finalizzata al raggiungimento di densità compatibili delle specie cinghiale e volpe con le attività produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio e con la salvaguardia e l’incremento delle specie pernice rossa, lepre e starna.

4. Inoltre in considerazione dell’elevata densità di caprioli riscontrata e della volontà di indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi di caccia strettamente selettiva si destina il territorio delle ACS sopra elencate, ricadenti nei distretti di caccia al capriolo, ad ACS per la caccia di selezione di detta specie.

5. Sono autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale ed alla volpe esclusivamente i cacciatori appartenenti alla squadra di caccia al cinghiale a cui venga assegnata un territorio di caccia che comprenda, anche solo parzialmente, quello di ciascuna ACS. Tali cacciatori dovranno essere organizzati in squadre ed esercitare il prelievo nell’assoluto rispetto del regolamento per la caccia al cinghiale vigente nell’ATC CN 5.

6. Le squadre saranno autorizzate ad esercitare la caccia al cinghiale ed alla volpe all’interno delle ACS nello stesso periodo e nelle stesse giornate previste dal citato regolamento per il territorio venabile dell’ATC. Sono altresì previsti nelle stesse, nel caso di rendessero necessari, interventi di controllo che verranno pianificati ai sensi delle disposizioni regionali emanati in attuazione della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

7. La caccia di selezione al capriolo potrà essere esercitata esclusivamente nell’ACS denominata “Contrada, Gottasecca e Rossini” e nella porzione sita sulla destra orografica del fiume Bormida dell’ACS denominata “Pruneto, Cascina Macchia e San Bernardo”. Sono autorizzati tutti i cacciatori regolarmente ammessi al prelievo dal Comitato di gestione dell’ATC. Il prelievo dovrà svolgersi nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento per la caccia al capriolo approvato dall’ATC CN 5.

8. All’interno dell’ACS è vietato il prelievo venatorio a tutte le altre specie cacciabili.

9. La vigilanza nelle ACS è effettuata dagli organi di vigilanza di cui all’articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 che segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di gestione dell’ATC CN 5.



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 18 - 3661

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di un’area a caccia specifica denominata “Valle Bondolero”, nel territorio del CA VCO 2.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al triennio venatorio 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, l’area a caccia specifica denominata “Valle Bondolero”, avente una superficie di ha 311,3, ricadente nel territorio del comprensorio alpino VCO 2. In tale ACS è vietato l’esercizio dell’attività venatoria agli ungulati. La caccia alle restanti specie è consentita nel rispetto delle disposizioni regionali e secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato Regolamento di fruizione. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;

-

- di subordinare l’eventuale rinnovo dell’ACS “Valle Bondolero”, al termine del triennio di validità della stessa, alla valutazione dei dati censuali, relativi agli ungulati ivi presenti, al fine di garantire il mantenimento di una struttura equilibrata di dette popolazioni nella zona in argomento.

Allegato

AREA A CACCIA SPECIFICA “VALLE BONDOLERO”
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. L’Area a caccia specifica (ACS) “Valle Bondolero” è situata nel territorio dei Comuni di Crodo e Baceno ed ha una superficie pari ad ha 311,3. Nella suddetta ACS è vietata la caccia alle specie camoscio, cervo, capriolo e cinghiale.

2. E’ vietato l’attraversamento dell’ACS con fucili a canna rigata ed a canna liscia, con caricamento a palla unica, che non siano scariche o in custodia.

3. Fatte salve le specie di ungulati di cui all’art. 1 è consentita la caccia a tutte le altre specie di fauna selvatica omeoterma, stanziale e migratoria, così come da Calendario venatorio regionale. A tale proposito è consentito l’uso di cani da ferma e da seguita. Il cacciatore è tenuto a vigilare sui cani affinchè in nessun caso essi arrechino disturbo agli ungulati e ne causino la fuoriuscita dall’ACS.

4. Oltre ai divieti sopra indicati, è sempre vietato arrecare disturbo agli ungulati ovvero causare volontariamente spostamento degli stessi al fine di provocarne la fuoriuscita dall’ACS a scopi venatori.

5. I trasgressori verranno sanzionati in base all’art. 53, lett. o) della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nella l.r. 70/96.



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 33 - 3676

Attuazione D.G.R. n. 35-29101 del 30.12.1999. Aggiornamento tariffe giornaliere e per DRG per le prestazioni di ricovero rese dagli Istituti di cura privati provvisoriamente accreditati per l’anno 2001. Determinazione tariffe per i ricoveri in day surgery e per le attivita di riabilitazione di 2° livello.

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 50-3104 del 28.05.2001 è stato recepito l’accordo, approvato in data 23.05.2000, tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria ARIS e AIOP, per la definizione del budget e delle attività generali di acuzie e di post acuzie delle Case di cura private provvisoriamente accreditate a valere per l’anno 2001.

Tale accordo prevede in particolare modalità e caratteristiche per l’avvio, mediante riconversione di posti letto già provvisoriamente accreditati, dell’attività di riabilitazione di 2° livello e dell’attività di day surgery, la cui individuazione delle tariffe deve essere approvata dal presente provvedimento.

AGGIORNAMENTO TARIFFE ANNO 2001

Con il provvedimento n. 35-29101 del 30/12/1999 la Giunta Regionale ha dato le indicazioni per l’adozione dei budget annuali per gli anni 2000-2003 per singola struttura privata provvisoriamente accreditata, nonché le modalità di pagamento da parte delle Aziende Sanitarie Locali delle prestazioni erogate dalle Case di cura private stesse. Tale provvedimento riconosce inoltre che i budget approvati siano comprensivi degli adeguamenti economici delle tariffe, pari al 2,5% annuo, da riconoscersi per gli anni 2000-2003, sino alla concorrenza del 10% nel quadriennio.

Occorre pertanto provvedere alla revisione delle tariffe, riconosciute con la deliberazione di Giunta Regionale n. 72-17930 del 1 aprile 1997, già rivalutata del 2,5% per l’anno 2000, con un ulteriore incremento pari al 2,5% per l’anno 2001.

ATTIVITA’ DI DAY SURGERY

La D.C.R. n. 616/2000 prevede che l’attività di day surgery possa essere svolta anche presso le Case di cura private provvisoriamente accreditate.

La Giunta Regionale con provvedimento n. 82-1597 del 5.12.2000 ha individuato le prestazioni erogabili in regime di day surgey.

La tariffa da riconoscersi ai ricoveri in day surgery è pari all’85% della tariffa relativa al ricovero ordinario. Tali importi saranno riconosciuti solamente nel caso in cui nella SDO sia presente uno dei codici di procedura chirurgica previsti nell’elenco allegato alla D.G.R. n. 82/2000 sopracitata.

La valorizzazione dei ricoveri in day surgery, di tipo a) e di tipo b), è subordinata alle procedure attuative dell’accordo sopracitato.

ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE DI 2° LIVELLO

La D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000 prevede che le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale di 2° livello possano essere erogate dalle Case di cura private che operano in regime di degenza.

Nel citato accordo vengono individuate le tariffe che tengono conto del maggior impegno di risorse necessarie per lo svolgimento della attività riabilitativa di 2° livello. Viene riconosciuto un rimborso tariffario per MDC (Major Diagnostic Categorie) e per giornata di degenza diversificato per evento patologico trattato a livello riabilitativo.

Per le Case di cura private provvisoriamente accreditate che autocertifichino di non possedere i requisiti strutturali ed impiantistici previsti dall’istituto dell’accreditamento di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000, viene individuata una tariffa giornaliera abbattuta del 5% rispetto a quelle previste per le Case di cura che autocertificano il possesso di tali requisiti.

Con il presente provvedimento si intende superata la D.G.R. n. 22-22215 del 12.02.2001, che individuava, in via provvisoria, per la Casa di cura privata provvisoriamente accreditata “Major di Torino la tariffa giornaliera per i ricoveri effettuati in RRF di 2° livello.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore;

vista la D.G.R. n. 72-17930 del 01.04.1997;

vista la D.G.R. n. 35-29101 del 30.12.1999;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

vista la D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000;

vista la D.G.R. n. 22-2215 del 12.02.2001,

visto il parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza espresso in data 11.07.2001;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa,

- di ridefinire, a decorrere dalle dimissioni effettuate dall’1.1.2001, le tariffe da erogare per l’anno 2001 per le prestazioni per non acuzie effettuate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, così come indicato nell’allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con una ulteriore rivalutazione del 2,5% per l’anno 2001 delle tariffe stabilite con D.G.R. n. 72-17930 dell’1.4.1997 e con gli importi espressi sia in Lire che in Euro (1 Euro=1936,27 Lire);

- di ridefinire, a decorrere dalle dimissioni effettuate dall’1.1.2001 le tariffe da erogare per l’anno 2001 per le prestazioni per acuzie effettuate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, così come indicato negli allegati 2) e 3), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, con una ulteriore rivalutazione del 2,5% per l’anno 2001 delle tariffe stabilite con D.G.R. n. 72-17930 dell’1.4.1997 e con gli importi espressi sia in Lire che in Euro (1 Euro=1936,27 Lire);

- di approvare le tariffe onnicomprensive di day surgery nella misura pari all’85% della corrispondente tariffa di ricovero ordinario, da erogare per l’anno 2001 per le prestazioni per acuzie effettuate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, così come indicato nell’allegato 2) e 3) al presente provvedimento per farne parte integrante, con gli importi espressi sia in Lire che in Euro (1 Euro=1936,27 Lire);

- di approvare le tariffe giornaliere, da erogare per l’anno 2001 alle Case di cura private provvisoriamente accreditate per le prestazioni di ricovero relative all’attività di recupero e rieducazione funzionale di 2° livello (cod. 56), così come indicato nell’allegato 4) al presente provvedimento per farne parte integrante, con gli importi espressi sia in Lire che in Euro (1 Euro=1936,27 Lire), unitamente alla conferma della tariffa provvisoria, espressa sia in Lire che in Euro, per strutture che effettuano attività di recupero e rieducazione funzionale di 3° livello (cod. 75);

- di stabilire che gli importi relativi ai ricoveri in day surgery saranno riconosciuti solamente nel caso in cui nella SDO sia presente uno dei codici di procedura chirurgica previsti nell’elenco allegato alla D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000;

- di stabilire che la valorizzazione dei ricoveri in day surgery, di tipo a) e di tipo b), è subordinata all’attuazione delle procedure previste dall’accordo sottoscritto in data 23.05.2000, tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria ARIS e AIOP, e recepito con la D.G.R. n. 50-3104 del 28.05.2001;

- di dare atto che il budget delle Case di cura private provvisoriamente accreditate è quello approvato con la D.G.R. n. 50-3104 del 28.05.2001;

- di dare atto che con la determinazione delle tariffe per l’attività di riabilitazione di 2° livello approvate con il presente provvedimento, si intende superato quanto previsto con la D.G.R. n. 22-2215 del 12.02.2001, che individuava, in via provvisoria per la Casa di cura privata provvisoriamente accreditata “Major” di Torino, la tariffa giornaliera per i ricoveri effettuati in RRF di 2° livello. Tali tariffe saranno applicate per le dimissioni effettuate a decorrere dalla data della presente deliberazione.

Allegato




Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 56 - 3699

L.R. 21/97 e s.m.i. - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita’ - Art. 27 - Approvazione disciplinare di Produzione della Ceramica nell’ambito del Settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

di approvare, sentito il parere favorevole della Commissione Regionale per l’Artigianato e sentite le Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., CASA), il Disciplinare di Produzione della Ceramica nell’ambito del Settore Vetro, Ceramica, Pietra ed affini, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, predisposto dalla apposita Commissione di Disciplinare di Produzione.

Tale disciplinare rappresenta un importante strumento per il raggiungimento dell’obiettivo della tutela e promozione dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico: non si limita a chiudere le lavorazioni del settore individuato in un ambito ristretto, regolato da precise tecniche di intervento e dai materiali impiegati, ma consente di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente, offrendo così diverse opportunità occupazionali.

Allegato


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA
NELL’AMBITO DEL SETTORE VETRO, CERAMICA, PIETRA E AFFINI

INTRODUZIONE

CERAMICA: L’ARTE DELLA TERRA

E’ una di quelle cose che tutti pensiamo di conoscere, ma poi, alla prova dei fatti, scopriamo di non saperne nulla. La ceramica accompagna da secoli, meglio, da millenni, la vita quotidiana dell’uomo. Igienica e resistente, inattaccabile dal calore e dagli acidi, serve egregiamente da vaso, stoviglia, candeliere, pignatta, tazza, oppure, come si dice oggi, complemento d’arredo. Anche gli oggetti liturgici, ampolline, crocifissi, stazioni di Via Crucis possono essere di ceramica. Ma se ci chiedessero di spiegare com’è fatta la tazzina da cui sorbiamo l’espresso, quando si sia sviluppata questa tecnica, che differenza ci sia tra ceramica e porcellana, tra Grès e maiolica, probabilmente non sapremmo da che parte cominciare. Forse è bene procedere con ordine.

Ceramica è, da tempo immemorabile, l’arte di plasmare, al tornio o negli stampi, un impasto d’argilla (Kèrama in greco) ed altre sostanze con acqua, e ricavarne oggetti disparati, per uso pratico, decorativo, religioso. Una volta foggiato, l’oggetto è fatto essiccare, poi variamente dipinto o verniciato, infine cotto in fornace, anche più volte. Si procede così, senza cambiamenti sostanziali, da dieci-ventimila anni, più o meno su tutta la faccia della Terra, della Mesopotamia alla Cina, da Faenza al deserto del Mojave.

Nessuno può appropriarsi della ceramica come prodotto esclusivo. Tuttavia, ogni epoca ed ogni luogo hanno espresso nella forma, nella decorazione, nel valore simbolico di questi oggetti l’impronta tipica di una cultura, di un gusto più o meno raffinato. Tant’è vero che proprio dalle ceramiche dis cavo gli archeologici identificano le civiltà. Del resto, il termine “ceramica” accomuna svariate lavorazioni, distinte dalla maggiore o minore temperatura della fornace: terracotta, maiolica, Grès. Sul gradino più alto, la porcellana, per la quale cambia anche la formula della materia prima: caolino, quarto e feldspato. In passato, se la potevano permettere solo le classi aristocratiche, le manifatture erano legate alle corti e ai loro gusti capricciosi. Meissen in Sassonia, Nymphenburg in Baviera, Capodimonte vicino a Napoli, Sèvres alle porte di Parigi, Vienna - per ricordarne solo alcune. Nei pressi di Torino, Vinovo: alla breve storia della porcellana piemontese abbiamo dedicato qualche pagina.

Anche la maiolica in alcune zone diventa d’alto pregio: Faenza, Bassano del Grappa, Deruta e Caltagirone. Il Piemonte non vanta centri così famosi: quando si parla di ceramica dalle nostre parti, s’intendono oggetti utili alle necessità quotidiane, vasellame per la tavola, la cucina, la conservazione degli alimenti, talvolta per decorazioni o immagine dovute. Subito occorrono alla mente Castellamonte, stufe, stoviglie e pignatte decorate. Oppure i piatti di Mondovì, dipinti a vivavi colori, spesso con il celebre galletto. In realtà, fino al secolo scorso di ceramiche se ne producevano dappertutto, da Ronco Biellese a diverse zone del Monferrato.

Nel Cuneese, ad esempio, ogni borgo di fondovalle aveva il suo vassoio: Barge, Boves, Caraglio, Dronero. Era una artigiano stimato, che forniva oggetti per la cucina e per la casa. Fojot per la Bagna Cauda, Douje per il vino e le conserve; stoviglie, ciotole basse per dar da mangiare ai conigli; e quei curiosi oggetti, noti all’ironia femminile come Mariti, vasi di ceramica con lungo manico e sportellino. Le contadine li reimpivano di braci ardenti e poi li serravano in grembo, tra le cosce, per riscaldarsi. I consorti, per quanto inadeguati, non potevano protestare. Fra quegli oggetti, v’erano piccoli capolavori d’astuzia, come le fianche non verniciate. L’acqua di pozzo, mescolata ad aceto, trasudava dalle pareti porose d’argilla, ed evaporando abbassava la temperatura dell’asprigno dissetante. Una formaggiera realizzata a Chiusa Pesio a fine Ottocento nascondeva nella sommità del coperchio un’intercapedine: anche qui si metteva acqua, che evaporava da un buchino e manteneva fresca la toma. In questi oggetti il buon senso era il vero valore aggiunto. All’esecutore non veniva richiesto un particolare talento, nè tanto meno un gusto fine. Raramente il vasaio si dava a plasmare madonne o fontane. Al più un ghirigoro, un accenno di decorazione abbelliva la ciotola o la brocca. La produzione era esigua, mirata esclusivamente alla domanda locale.

Ma alcune zone, per la presenza di cave d’argilla, la “terra grassa” e quindi l’abbondanza di materia prima, e per un certo spirito d’intrapresa, riuscirono a produrre su più larga scala, ad esportare la merce in altre regioni ed acquistare così rinomanza diffusa. La più nota  è Castellamonte.

“Articolo di Orlando Perera tratto dallo Speciale ”Ceramica in Piemonte"

Michelangelo Carta Editore

PREMESSA

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 numero 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 numero 24 - predisposte dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obiettivi:

a. Tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico.

b. Qualificazione ed innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati.

c. Valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale.

d. Divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche.

e. Acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico ed i percorsi evolutivi delle lavorazioni.

f. Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali.

g. Favorire la partecipazione ad eventi e manifestazioni collettive di carattere culturale e fieristico che potranno essere organizzate.

h. Creare le condizioni per la trasmissione del “saper fare” da parte degli artigiani alle nuove generazioni attraverso una formazione pratica.

Finalità

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa regionale è fondamentale il riconoscimento delle imprese artigiane dei settori Vetro Ceramica Pietra ed affini che esercitino lavorazioni artistiche e tipiche, mediante annotazione all’Albo delle imprese Artigiane da parte delle Commissioni Provinciali per l’artigianato competenti per territorio.

Strumento Strumento specifico è la predisposizione di un “Disciplinare di Produzione” che si propone di fornire regole, descrivere caratteri e comportamenti, definire tecniche produttive adottate, materiali impiegati e quant’altro occorra ad individuare e specificare le lavorazioni in essere, per le lavorazioni artistiche e tipiche.

Riconoscimento

Potranno ottenere il riconoscimento di Impresa Artigiana operante del settore artistico, le imprese regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese ai sensi della L. 443/85, nonchè i Consorzi di Imprese che avranno dimostrato di avere: Capacità, Esperienza, Fantasia, Creatività.

Art. 1 Percorsi culturali

L’impresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche dell’Artigianato Artistico.

Devono essere considerati quali caratteristiche peculiari dell’impresa che opera nel settore:

Il richiamo alla tradizione, inteso come capacità acquisita di una cultura specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito operativo.

L’innovazione, intesa come volontà a ricercare nuovi modelli di comportamento e sperimentare nuovi fenomeni all’interno di un territorio senza più confini tra arte, design e manualità.

L’aggiornamento professionale, ovvero la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni predisposte o che svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il legname con le nuove generazioni, vale a dire la disponibilità ad offrire reali opportunità di formazione ed apprendimento.

Art. 2 Comparti

Settore Ceramica

Dalla più ampia definizione di “Settore Ceramica” sono identificati i seguenti Comparti:

Fabbricazione Stoviglieria

Oggettistica

Fregi e complementi d’arredo per interno e per esterno

Stufe e camini

Lustri e decorazioni a “Piccolo Fuoco”

Per ogni Comparto valgono le regole generali dettate dal presente Disciplinare di Produzione, con l’adeguata interpretazione relativa alla produzione. Pertanto per manufatto si intenderà “il prodotto della lavorazione di propria competenza”.

Le imprese potranno, qualora ne posseggano i requisiti, essere annotate contemporaneamente in più Settori o Comparti di Artigianato Artistico.

E’ inoltre identificata la produzione Tradizionale e Tipica per lavorazioni con l’utilizzo di materiali impiegati e di tecniche di lavorazione legata alle tradizioni dei luoghi di origine ed alla cultura locale.

Art. 3 Requisiti

Potranno esser riconosciute solo le imprese che producono materiali finiti per le proprie competenze e che hanno la capacità di realizzare prodotti su disegno, su commessa o su progetto proprio. E’ richiesta un’esperienza di almeno 5 anni nel settore salvo comprovata capacità. Per le aziende di nuova formazione, salvo comprovate capacità, sarà determinante sia l’aver svolto attività produttive nel settore, anche se da dipendente, con mansioni lavorative adeguate, come operaio o coadiuvante per almeno tre anni che una formazione specifica presso scuole di formazione accreditate per un minimo di 1200 ore oppure diplomi di Maestro d’Arte o Maturità specifica; in ogni caso verrà richiesta una prova di ingresso. Nel caso di consorzi sarà indispensabile che almeno i 4/5 delle imprese che ne fanno parte siano riconosciute imprese dell’Artigianato Artistico.

3.1 Norme di ammissione

Le imprese Artigiane dovranno provare la propria capacità compilando il questionario predisposto, allegando un curriculum dettagliato in cui evidenziare esperienze produttive, partecipazione ad Esposizioni, partecipazione attiva ad Associazioni di categoria ed allegando documentazione fotografica dei prodotti realizzati.

3.2 Accettazione delle domande

Il riconoscimento viene effettuato dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato competenti per territorio supportate da esperti, ai sensi delle normative vigenti.

La Commissione, esaminate le domande e le documentazioni prodotte, potrà richiedere specificazioni, documentazioni aggiuntive, colloqui diretti e fare sopralluoghi presso le aziende dei richiedenti.

Nel caso di imprese costituite da un tempo inferiore ai due anni e nel caso di imprese che volendo iniziare l’attività non sono ancora in possesso della documentazione necessaria, sono ritenuti indispensabili dei colloqui, a discrezione della Commissione esaminatrice, eventuali sopralluoghi nei siti di produzione.

3.3 Possesso di licenza di vendita

Potranno essere riconosciute le aziende artigiane munite di regolare licenza per il commercio a patto che l’attività commerciale sia secondaria e che non possa generare confusione tra il manufatto regolarmente prodotto in azienda e quello commercializzato.

3.4 Titolarità del riconoscimento

Referente per il riconoscimento è il titolare dell’azienda ed in caso di società, almeno uno dei soci deve essere in possesso dei requisiti.

Nel caso di scioglimento o di modifica della compagine sociale, (nel caso in cui il socio in possesso dei requisiti non ne faccia più parte) decadrà il riconoscimento che potrà comunque essere nuovamente concesso previa domanda.

3.5 Cancellazione del riconoscimento

Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme della L.R. 21/97, art. 45 così come le modificate dalla L.R. 24/99 e pertanto si ritengono estese alle norme dettate dal presente regolamento.

3.6 Ricorsi

I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi su iscrizioni e cancellazioni all’Albo delle Imprese Artigiane, alla CRA che potrà avvalersi della consulenza della Commissione per i Disciplinari di Produzione.

3.7 Iter procedurale

Al fine di poter riassumere e di chiarire meglio quanto sopra espresso, evidenziano le procedura di riconoscimento, che risultano pertanto:

Compilazione della domanda-questionario

Primo grado di valutazione delle Imprese dal questionario

Approfondimento eventuale con richiesta di colloquio Predisposizione controlli in azienda

Previsione della possibilità di ricorso

Art. 4 Fasi produttive

Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga inalterate tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche.

Le lavorazioni devono essere eseguite all’interno dell’azienda.

Fasi di lavorazione di tipo accessorio potranno essere commissionate ad artigiani esterni, solo se anch’essi riconosciuti dall’Artigianato Artistico, fermo restando che le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei criteri del presente Disciplinare, o se di altre Regioni, di provata capacità.

4.1 Utilizzo dei semilavorati

Non è assolutamente consentito rifinire, completare o utilizzare beni acquistati come semilavorati presso aziende che non possono dimostrare la loro appartenenza al settore dell’Artigianato Artistico.

4.2 Manualità

La percentuale di manualità nel processo produttivo deve essere preponderante in tutti i prodotti e processi di lavorazione.

L’utilizzo dei macchinari è consentito in tutti quei casi in cui normative vigenti non consentono, per motivi di salvaguardia della salute dei lavoratori, gli originari e tradizionali sistemi di produzione.

Il titolare dell’azienda od il socio titolare del riconoscimento devono però saper dimostrare la loro completa competenza anche delle lavorazioni in disuso in quanto proprie e tipiche del Settore di appartenenza.

4.3 Serialità

La serialità delle produzioni è da considerarsi assolutamente incompatibile.

Art. 5 Tecnologia

La tecnologia deve essere di aiuto all’artigianato artistico solo in quei frangenti in cui si richieda salvaguardia personale dei lavoratori, oppure nei casi in cui il prodotto finale abbia fasi di lavorazioni iniziali o intermedie nelle quali l’utilizzo dei macchinari (anche ad alto contenuto tecnologico) porti esclusivamente ad una velocizzazione di certe procedure senza nulla togliere alla definizione finale del manufatto.

Art. 5 Prodotti innovativi

Sono consentite tecnologie che assolvano alle esigenze di progetto, a patto che il loro utilizzo dia evidenti garanzie prestazionali e di durata e che le stesse non compromettano la richiesta di manualità che il prodotto finale deve pur sempre mantenere.

Art. 5.2 Prodotti Tradizionali

Stovigliera in Terra Rossa

Pentole da fuoco prodotte con argilla pirofila, Stovigliera in genere da tavola

Realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali tornitura, modanatura e stampatura. Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Stoviglieria in Terra Bianca Servizi da tavola e complementi, realizzati in terraglia tenera o forte, gres, porcellana con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali colaggio, tornitura, modanatura e stampatura.

Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Stovigliera e Oggettistica Tradizionale di Mondovì

Servizi da tavola e complementi in terraglia dolce calcarea o terraglia forte feldspatica

realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali colaggio, tornitura, modanatura e stampatura. Le caratteristiche decorazioni devono essere effettuare rigorosamente a mano e nel rispetto delle linee decorative e dei colori della tradizione monregalese; con tamponi di spugna o di sughero utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia, di tampoprint e di decalcomanie.

Oggettistica ed Elementi Architettonici per Interno

Complementi d’uso domestico in genere, realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali.

Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Fregi ed Elementi Architettonici per Esterno

Elemento primario di realizzazione è il Cottoforte ed il Gres Salato.

Realizzati tramite Tornitura, Stampatura e Modellazione.

Fregi per portali, elementi decorativi per facciate, vasi da giardino, comignoli, statuaria

Stufe e Camini di Castellamonte

Stufe e Camini propri della tradizione Castellamontese realizzati in ceramica refrattaria tramite tecniche di foggiatura per colaggio, stampatura e modellazione.

Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Lustro e decorazione a “Piccolo Fuoco”

Essendo questa una fase di lavorazione particolare ne è consentito il riconoscimento esclusivamente se i supporti utilizzati sono a loro volta prodotti da aziende che abbiano ottenuto il riconoscimento oggetto del presente Disciplinare.

Sono assolutamente escluse da questa categoria le operazioni soprasmalto con utilizzo di decalcomanie.

Art. 6 Materie prime

E’ necessario che sia sempre garantito l’utilizzo dei materiali più idonei alla realizzazione dei manufatti.

6.1 Prodotti innovativi

E’ consentito l’utilizzo di ogni tipo di materiale che assolva alle esigenze di progetto. Materiali diversi potranno essere utilizzati in aggiunta partendo da considerazioni di ricerca di una nuova diversa estetica o per la realizzazione di elementi in cui sia richiesta una particolare funzione dettata da esigenze progettuali.

6.2 Prodotti tradizionali

Nei casi in cui il legame con la tradizione sia indispensabile alla funzione dell’oggetto dovranno esserne mantenute intatte le peculiarità anche dal punto di vista delle argille utilizzate. E’ possibile tuttavia che l’utilizzo di argille diverse da quelle originariamente adoperate altro non sia che una naturale evoluzione del prodotto al fine di ottenere caratteristiche di durata e resistenza all’uso migliori. In tutti i casi in cui si riscontri questa condizione sarà considerato coerente l’utilizzo di argille con caratteristiche organolettiche dissimili.

Così pure per quanto riguarda l’utilizzo di smalti, fritte e cristalline le cui composizioni saranno conformi alle normative vigenti.

Art. 7 Prodotto

La produzione dell’artigianato artistico dovrà essere caratterizzato dalla qualità dell’esecuzione con una particolare attenzione alla valenza estetico-formale, ai materiali, alle tecniche di lavorazione, alle rifiniture ed alle decorazioni.

7.1 Prodotti innovativi

E’ consentito l’utilizzo di materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali, là dove esse siano necessarie per conferire particolari valenze artistiche ed accessorie al prodotto finale.

7.2 Prodotti tradizionali

Si ritiene indispensabile per la salvaguardia delle tradizioni il rispetto fedele dei modelli, forme, stili, tipologie e decori riscontrabili con gli archetipi presenti nei musei e nelle pubblicazioni accreditate.

Art. 8

Tipicità

E’ riconosciuta la tipicità delle produzioni legate a particolari tradizioni locali, pertanto l’Artigianato Tradizionale e Tipico deve avere uno stretto collegamento con la zona di produzione.

La produzione Tradizionale e Tipica deve rispondere a criteri produttivi di tradizione storica tali da consentire il raggiungimento di risultati facilmente apprezzati e riconoscibili.

Art. 9 Denominazione

E’ stata individuata la denominazione eccellenza artigiana con D.G.R. n. 30 - 322 del 29/06/2000 da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale di ogni settore e conseguente annotazione specifica all’Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tali imprese viene attribuito il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” approvato con D.G.R. n. 3 - 1713 del 14/12/2000.

L’uso, lo sviluppo e la diffusione di tale marchio è disciplinato da regolamento approvato con D.G.R. n. 4 - 1714 del 14/12/2000.

Il richiamo all’"Artigianato Artistico" in Mostre, Esposizioni, Manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno essere in possesso dell’annotazione all’Albo.

I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto e dei rispettivi elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua immagine e a compiere ogni sforzo per propagandarlo.

In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio è la Regione Piemonte.

Art. 10 Botteghe Scuola

Ai fini della costituzione delle “Botteghe Scuola”, le imprese saranno riconosciute sulla base dei criteri previsti dal presente Disciplinare e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA).

Art. 11 Controlli

La Regione potrà, nell’ambito delle revisioni degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, attuare procedure al fine di verificare il persistere dei requisiti, come previsto dall’art. 44 della L.R. 9 maggio 97 n. 21.

L’impresa si impegna a dare alla Commissione Provinciale per l’Artigianato designata ogni facoltà perchè essa possa procedere di volta in volta controlli di accertamento dei requisiti.

L’Impresa si impegna a dare spiegazione ed a rilasciare ogni parte giustificativa necessaria nei documenti (fatture, registri, ecc.). Le Commissioni Provinciali dell’Artigianato, quindi, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, potranno svolgere indagini ed ispezioni per assicurarsi sulla validità e sulla continuità di quanto dichiarato nella domanda di Iscrizione.



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 57 - 3700

L.R. 21/97 e s.m.i. - Capo VI - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita’ - Art. 27 - Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

di approvare, sentito il parere favorevole della Commissione Regionale per l’Artigianato e sentite le Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A.) il Disciplinare di Produzione per il Settore Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, predisposto dalla apposita Commissione di Disciplinare di Produzione.

Tale disciplinare rappresenta un importante strumento per il raggiungimento dell’obiettivo della tutela e promozione dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico: non si limita a chiudere le lavorazioni del settore individuato in un ambito ristretto, regolato da precise tecniche di intervento e dai materiali impiegati, ma consente di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente, offrendo così diverse opportunità occupazionali.

Allegato


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE SETTORE METALLI
PREGIATI, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI

INTRODUZIONE

La presenza di artefici di vaglia che hanno lasciato nel territorio piemontese opere preziose di assoluto rilievo ha nel tempo connotato il profilo dell’artigianato orafo e argentiero di questa regione. Già alla fine del XVI secolo i sovrani sabaudi hanno accolto l’esigenza, sentita anche dagli stessi orafi, di un sistema di marchiatura dei manufatti preziosi che certificasse la bontà del lavoro e riconoscesse ufficialmente questa attività, per giungere all’emanazione, nel 1678 da parte della reggente Maria Giovanna Battista, di una moderna legislazione che, ponendo il Regno Sabaudo all’avanguardia in italia in tale campo, aveva il compito di sostenere questa attività. Compito svolto assai bene visto che la corporazione degli orafi e degli argentieri divenne uno dei motori trainanti dell’artigianato artistico nel regno: infatti i manufatti preziosi piemontesi dei secoli XVII e XVIII sono tra le espressioni più originali e vivaci in quel momento stilistico, durato alcuni decenni, che comprende il tardo barocco o “barocchetto piemontese” ed il primo rococò e che vedrà artisti delle varie arti chiamati alla corte di Torino e/o ivi formatisi e circolanti in varie corti europee.

Ancora nel XIX secolo, conclusa l’unificazione del paese e trasferita la capitale a Firenze, gli orafi piemontesi, che grazie alle riforme cavouriane si erano nei decenni precedenti trasformati in abili imprenditori commutando l’antica e ormai desueta struttura produttiva della bottega rinascimentale in moderna ed efficiente manifattura di prodotti di lusso, seguiranno i sovrani, la corte e l’alta burocrazia nel capoluogo toscano, aprendo filiali nelle vie centrali della città, proponendo una nuova organizzazione produttiva, sprovincializzando il panorama culturale fiorentino da troppi anni ripiegato sui fasti dei secoli passati.

Da questi due esempi storici significativi sembrano emergere due caratteristiche salienti dell’attività orafa piemontese: la prima è la qualità del prodotto (delle tecniche e dei materiali) che la prassi vuole garantita, salvaguardata e valorizzata da norme legislative rigorose, emanate in momenti cruciali dello sviluppo economico e produttivo e che hanno tra gli scopi principali anche quello di proporre regole nuove, nate dal mutare dei tempi: nel mostro caso quindi questi Disciplinari si pongono non come desiderio velleitario di salvaguardia di antico mestiere in estinzione ma come stimolo ed incentivo ad un artigianato orafo artistico che pesa considerevolmente sulla bilancia dell’esportazione della nostra regione.

La seconda caratteristica è l’internazionalità del prodotto. Garantito da norme certe, esso è sempre stato stilisticamente e tecnicamente all’avanguardia, facendo di questa contemporaneità un dato costante, riconoscibile e quindi tipico. A questo proposito basti citare l’esempio di Valenza, centro di fama internazionale nella produzione di gioielleria e culla della secolare tradizione orafa piemontese nel suo incessante aggiornamento. Qui infatti, fino dal primo apparire dell’artigianato orafo, la parola tradizione non si riferiva ad una serie immutata ed immutabile di norme tramandate da generazioni di artigiani come invece è avvenuto per altre zone geografiche del nostro paese, ma ad una sapienza poliglotta in costante divenire, che ha trovato e trova tuttora la sua ragione d’essere nella sperimentazione tecnica, nella ricerca stilistica, nel fare tendenza, nel proporre il gioiello alla moda, nel calibrare gli apporto manuali sapientissimi ed antichi con l’avanguardia tecnologica, in definitiva nell’immergersi nella corrente vitale dell’internazionalità. Perciò se lo scopo dei Disciplinari è quello di mantenere intatta una sapienza manuale che è una base imprescindibile del fare orafo e della coscienza del proprio mestiere, certamente essa dovrà servire .... a rendere ancora più unici ed inconfondibili nel mondo i prodotti dell’artigianato orafo artistico piemontese.

Premessa

Questo Disciplinare di Produzione di manufatti realizzati in metalli preziosi, gemme, pietre preziose, semipreziose, dure si propone come inventario di regole, di caratteristiche, di tecniche di lavorazione, di materiali adottati nella Regione Piemonte, e di quant’altro serve ad individuare e specificare le lavorazioni tradizionali, tipiche e di qualità, nonchè le artistiche e di creazione nel settore in titolo. Pertanto la stesura del Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 n. 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 n. 24 - predisposto dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione della lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico, o che esprimono caratteristiche derivanti dalla tradizione locale, o che estrinsecano valori economici e culturali collegati alla tipicità dei materiali impiegati e delle tecniche di lavorazione.

Secondo gli intendimenti espressi, la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obbiettivi:

- la tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell’artigianato artistico, tipico e di qualità;

- la salvaguardia e riqualificazione delle lavorazioni tradizionali sotto i profili estetico, stilistico e tecnico;

- la valorizzazione dei prodotti sia nel mercato interno sia in quello internazionale;

- la diffusione e la divulgazione della conoscenza delle tecniche tipiche e dei requisiti di manualità insiti nelle lavorazioni artistiche, tipiche e di qualità;

- l’acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico-stilistico e i percorsi evolutizi delle lavorazioni;

- il sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e di rivitalizzazione di attività locali tradizionali e artistiche;

- gli incentivi alla partecipazione a manifestazioni culturali e fieristiche collettive;

- la creazione delle condizioni per la trasmissione del “saper fare” e del “saper essere” da parte dei “maestri” artigiani alle nuove generazioni;

Tali obbiettivi si raggiungono anche con la creazione delle “botteghe scuola”, nonchè riconoscendo la figura del Restauratore.

Il Disciplinare si rivolge all’impresa che deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività nel contesto produttivo tipico che l’ha vista nascere, nel pieno rispetto del percorso storico-culturale che l’ha condotta a produrre l’esperienza di artigianato artistico, tradizionale e di qualità.

Pertanto devono essere considerati requisiti peculiari dell’impresa che chiede di aderire al Disciplinare:

- il richiamo alla tradizione, inteso come acquisizione di una cultura specifica, non solo materiale ma anche storica ed estetica, appartenente all’ambito produttivo in cui l’impresa è nata e produce;

- l’innovazione, ovvero la volontà di ricercare e di sperimentare nuovi sistemi di ideazione e nuovi modelli di produzione che contribuiscano al superamento delle obsolete contrapposizioni tra arte, design e manualità;

- l’aggiornamento professionale, vale a dire la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle istituzioni preposte, dagli enti che svolgono attività di tutela, ricerca, valorizzazione del patrimonio culturale e più in generale dal mercato del lavoro;

- il legame con le nuove generazioni, necessario alla continuità e alla vitalità dell’impresa artigiana, inteso come disponibilità ad offrire reali opportunità di formazione e di apprendimento.

Art. 1

Definizione del Settore

Il presente Disciplinare riguarda la produzione di oggetti preziosi di alta oreficeria, gioielleria e argenteria intesa come creazione di manufatti:

Ad alto contenuto di manualità, realizzati con l’impiego di oro, platino, argento e palladio;

Secondo i titoli legali previsti dalla vigente normativa nazionale;

Facendo anche uso di semilavorati purchè delle stesse materie prime sopra citate (intesi come mera minuteria);

Intesi come oggetto in solo metallo prezioso o combinato con gemme, pietre preziose, semipreziose, dure (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, perle, coralli, ecc.);

In pezzi unici e/o serie limitata purchè permangano le stesse caratteristiche di manualità e di professionalità che contraddistinguono il pezzo unico.

1.1 Artigianato tipico, tradizionale e di qualità.

Tipica è la realizzazione di un lavoro che contiene uno o più caratteri tecnici e formali, peculiari e nel tempo divenuti comuni ai lavori della stessa categoria, realizzati nella medesima zona geografica. In modo tale che questo oggetto grazie a questi suoi caratteri propri e costanti sia esso stesso riconoscibile e la sua origine identificabile.

Tradizionale è il prodotto che rispetta e ripropone una tradizione tecnica e formale che si è conformata nel corso del tempo in un particolare contesto storico e culturale.

Di qualità quella che possiede meriti tecnici, estetici o bontà d’ideazione e di fattura, cioè che per essa, da parte dell’artigianato, sia stata adottata una attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell’applicazione delle tecniche esecutive.

1.2 Artigianato artistico

Con riferimento a quanto espresso nella premessa del presente articolo potrà dirsi artistica, la realizzazione di un esemplare unico o a numero chiuso, in metallo prezioso con o senza pietre (preziose, semipreziose o dure), gemme e/o qualsivoglia materiale il cui utilizzo è dettato da una esigenza estetica, che sia eccellente da un punto di vista tecnico ed abbia valenza formale innovativa ed autonoma; ovvero comunichi una scelta stilistica e/o esprima il linguaggio proprio del suo creatore, sia un esempio di perfezione esecutiva nel solco della tradizione o proponga, a livello sperimentale, nuove procedure di realizzazione.

Il concepimento e il risultato dell’opera può essere attuato da parte di un artigiano, indipendentemente dalla sua educazione all’arte, attraverso una formazione propria scolastica o per propria sensibilità personale, perfezionata da un apprendimento al fianco di esperti maestri d’opera.

Art. 2

Comparti

Dalla più ampia definizione desunta dall’art. 1 si identificano i seguenti comparti: oreficeria (2.1); incassatura o incastonatura (2.2); sbalzo, cesello, incisione e martellatura (2.3); smaltatura (2.4); pulitura (2.5); taglio delle gemme pietre preziose, semipreziose e dure (2.6); modellazione (2.7); restauro (2.8); argenteria (2.9).

2.1 Oreficeria

Per oreficeria si intende l’insieme delle tecniche e delle pratiche (dalle antiche alle attuali) atte a realizzare la struttura metallica del gioiello: dalla preparazione del metallo prezioso in lastra e fili, fino alla esecuzione della struttura metallica (montatura).

Si identificano le seguenti tecniche:

Fusione:

questo termine indica la fase preliminare di lavorazione che serve alla preparazione del metallo legato (sia esso oro, argento o platino) a diverse titolazioni (sempre secondo la vigente normativa di settore) e differenti colori.

Il metallo liquido viene versato in staffe o lingotterie di ferro per ottenere la lastra o il filo (c.d. Fusione in stalla); oppure in osso di seppia (c.d. Fusione in osso di seppia) e in cilindri di scagliola predisposti (c.d. Fusione a cera persa o Microfusione) per ottenere elementi tridimensionali.

Qualora l’oggetto sia il risultato di una fusione a cera persa o in osso di seppia, va sottoposto anche a sgrossatura, che si ottiene attraverso l’utilizzo di lime di varia misura, carta smeriglio, frese e seghetti.

L’esecuzione della sola Fusione a cera persa o Microfusione (intesa come unica pratica dell’attività dell’impresa artigiana), non costituisce titolo idoneo per l’impresa alla richiesta della domanda per ottenere il riconoscimento e dell’annotazione di cui all’art. 28 Capo VI L.R. 21/97.

Preparazione della lastra:

dalla fusione in staffa o in lingottiera in metallo ottenuto viene sottoposto a martellatura per compattarlo e per eliminare gli eventuali residui di borace e sbavature; dopodichè viene passato ripetutamente in laminatoio dai cilindri lisci per ridurlo allo spessore della lastra voluto (c.d. Laminatura).

Preparazione del filo o trafilatura:

sempre dalla fusione in staffa o in lingottiere si passa il lingotto in laminatoio dai cilindri sagomati: il filo ottenuto, di sezione ottagonale, viene successivamente passato in trafile di varie sezioni e diametro montate su banco apposito.

Rinettatura o sgrossatura:

ogni fusione va sottoposta a rinettatura, intesa come quella di lavorazione che provvede a togliere le ossidature lasciate dalla fusione stessa.

Tecniche applicate alla lastra:

sono quelle tecniche che, attraverso l’utilizzo di diversi attrezzi ausiliari (quali ad esempio esemplificativo ma non esaustivo seghetto, lime di varia misura, frese, trafile, imbottitori, cesoie, tenaglioli, martelli), conferiscono alla lastra una forma e/o un decoro voluti.

Si elencato:

I. Traforo

Con il traforo si ottengono ornati di ogni genere, ritagliando e svuotando la lamina, per raggiungere effetti di chiaroscuro (ovvero gioco di vuoti e pieni); diminuendo al contempo il peso del gioiello. Il traforo si ottiene perforando la lamina, introducendo nel foro il seghetto e lavorando con esso fino ad ottenere i contorni del motivo decorativo prescelto precedentemente tracciato sulla lastra stessa.

II. Foratura Con il termine foratura si intende la preparazione con punte ad elica, seghetto o fresa, della sede entro cui andrà incastonata la pietra.

Tale operazione precede le tecniche di incassatura citate al punto 2.2, in particolare l’incassatura a lastra.

La foratura può essere completata attraverso il lavoro “a giorno”, che consiste in un allargamento del foro nella parte sottostante che oltre a dare luce anche dal basso alla pietra, costituisce un elemento di finizione estetica.

III. “Canna vuota”

Per l’esecuzione della c.d. canna vuota, occorre rivestire un filo di rame (di sezione variabile secondo necessità), con una lamina o fodera di oro molto aderente e ciò si fa attraverso la trafilatura. Si potrà così, con la facilitazione di ripetute cotture (“fare rosso”), dare forma a motivi decorativi curvilinei, intrecciati e variamente annodati.

Successivamente il modello verrà immerso in acido nitrico che scioglie il rame, trasformandolo in sale solubile, lasciando intatto il rivestimento di oro, inattaccabile dagli acidi.

Una variante della “canna nuova” è il c.d. “tubo gas” ottenuto con una tecnica particolare di avvolgimento del filo mezzo tondo o piatto attorno a un’anima di metallo (oro, acciaio o rame), di dimensione e spessore variabile, che serve da supporto e mantiene l’elasticità.

IV. Lastra doublè

Si intende una lastra composta da una “foglia” d’oro sottoposta e aderente ad una lastra di argento.

La lastra doublè può essere ottenuta attraverso due pratiche principali:

1. unendo le due lastre per pressione, utilizzando presse e laminatoi, in vari passaggi, alternati alla cottura del metallo;

2. bagnando la lastra con borace, spargendo polvere finissima d’argento o anche d’oro e procedendo secondo i passaggi descritti precedentemente.

V. Niello e Agemina

Con questa tecnica si riempiono a caldo disegni ornamentali incisi sul metallo con uno speciale amalgama detto “niello”, composto da argento, piombo, rame, zolfo e talvolta borace.

Il riempimento dei solchi avviene in due distinti modi ovvero attraverso la colata diretta dell’amalgama fuso oppure dando fuoco direttamente alla polvere depositata all’interno delle incisioni. In questo caso all’amalgama in polvere si aggiunge grafite.

A freddo si compie la rifinitura eliminando dai solchi le parti eccedenti e lucidando la superficie.

L’agemina consiste nel riempire con fili, piccole lastre o foglie di argento, di oro, di rame o di altri metalli colorati, solchi decorativi scavati nella lastra di oro o d’argento con un largo bulino o scalpello.

Tale lavoro, si compie a freddo con opera di ribattitura e una levigatura finale con abrasivi.

Filigrana

La filigrana è eseguita con fili singoli, doppi, a volte tripli, lisci, perlinati o attorcigliati tra loro a sezione piatta, rotonda, quadrata e di spessore variabile. Il filo avvolto in riccioli, cerchi, spirali, può essere saldato alla lastra o saldato senza supporto, in modo da ottenere un effetto a pizzo.

Tecnica “del filo”

Con tale tecnica di lavorazione, seguendo un’idea o un disegno, si crea un oggetto o parte di esso, impiegando esclusivamente o prevalentemente del filo, solitamente tondo di diametro relativamente piccolo.

Sul manufatto sono eseguite con la stessa tecnica, anche le sedi che dovranno essere incastonate con pietre preziose e gemme.

Il filo è altresì utilizzato per realizzare su altri manufatti gambi, snodi, parti di rinforzo, anelli di congiunzione e applicato a nastri precedentemente svuotati per fare le sedi di carrè, baguette e tapered.

Tecnica del tessuto e della maglia

La tecnica del tessuto implica l’incrocio di trame ed ordito di fili piatti di vario colore, spessore e metallo (anche in tonalità diverse), incisi, decorati, eventualmente ritorti.

Il tessuto così ottenuto, una volta modellato secondo le forme volute e rinforzato con strutture rigide, viene lavorato come una normale lastra metallica.

Con la tecnica della maglia invece, il filo, di sezione e diametro variabile e con colori differenti, viene avvolto ottenendo una spirale.

Successivamente viene intrecciata con altre serie di spirali, fino a raggiungere le dimensioni volute e realizzando un manufatto, che similarmente a un tessuto filato di maglia, è caratterizzato da una morbida flessibilità.

Granulazione

La granulazione è una tecnica decorativa che prevede l’utilizzo solo dell’oro giallo sotto forma di minutissime sfere applicate alla lastra. Le microsfere, ottenute da una fusione di frammenti aurei in polvere di carbone, sono saldate alla lastra grazie all’utilizzo della c.d. saldatura colloidale forte.

Costruzione dei gioiello tramite l’utilizzo di elementi componenti l’oggetto ottenuti dalla microfusione in forma separata

Gli elementi ottenuti dalla microfusione necessitano di un processo di lavorazione che riunisce in sè un insieme di tecniche e di pratiche manuali di finitura quali per esempio: la limatura, la saldatura accurata (si presume che l’operatore sia a conoscenza delle proprietà dei metalli nella preparazione della lega di saldatura, che può essere forte, media, tenera, rispetto suo al grado di fusione), la ripulitura con seghetto, l’impernatura, ecc., che hanno lo scopo di ricomporre la struttura dell’oggetto (la montatura), riunendo i diversi elementi risultanti dalla fusione, fino a renderla pronta per la pulitura, l’incastonatura e la lucidatura finale.

2.2) Incassatura o incastonatura

Si definisce così la tecnica di lavorazione di un gioiello che porta pietre preziose, semipreziose o dure. Queste vengono introdotte e fissate dall’incassatore in sedi appositamente preparate dall’orafo nella struttura metallica del gioiello. L’incassatore dovrà a sua volta adattare perfettamente la sede a seconda della forma, misura e taglio delle singole pietre.

Si richiede che la capacità professionale dell’incassatore venga dall’uso degli strumenti tradizionali quali bulini, bulini piatti e mezzi tondi, perlinatore o milligrana, fusi e mastice, pietra tipo Arkansas (per l’affilatura dei bulini) e utilizzo della mola (per la preparazione dei bulini), granitore o impallinatore (c.d. in valenzano “peruàl”), carte smeriglio e carte lucide, cerino prendipietra, quadrato di plastilina, lime di varia forma e grana, martelletto e ferro battitore, non escludendo comunque altri strumenti e pratiche di applicazione della propria manualità.

Tra i vari tipi di incassatura possiamo elencare:

INCASSATURA A LASTRA

Con questa definizione si riconoscono tutte quelle tecniche di incastonatura delle pietre dove il metallo viene tagliato con il bulino. Dal taglio si ottengono così le “grane” (piccole porzioni di metallo utilizzate per la francatura della pietra) con le quali successivamente verranno fermate le pietre sull’oggetto.

Questo tipo di procedimento, che ha migliorato tecnicamente ed esteticamente il gioiello, è un’innovazione tipica dell’artigianato valenzano e differisce dall’incassatura cosiddetta “alla francese”.

S’identificano sotto questo termine, le seguenti tecniche:

I. Incastonatura a pavè

II. Incastonatura “a stella”

III. Incassatura “all’antica”

IV. Incassatura “a striscetta”

V. Incassatura “a foglia”

VI. Incassatura “a quadretto”

ALTRI TIPI DI INCASSATURA

Si identificano:

a. Incastonatura a castone ribattuto o a bastina ribattuta (castone “alla romana”)

Questa tecnica viene impiegata generalmente nell’incassatura di pietre medio grandi posizionate su castoni o bastine.

Il bordo metallico dei castoni o delle bastine, previo adattamento alla pietra stessa, dovrà essere ripiegato sui lati superiori.

b. Incastonature con puntine o riccetti (incassatura all’inglese)

E’ una tecnica per fermare pietre di piccole o medie dimensioni; con questo metodo la pietra viene incassata, fermandola con dei ricci o puntine, dopo aver eseguito un taglio lucido attorno alla pietra stessa, generando così un effetto ottico che esalta le caratteristiche della pietra.

c. Incastonatura a binario

E’ un metodo di incastonatura dove abbiamo un’unica sede per  più pietre (e non più fori o cavità) generalmente di taglio “baguette” (rettangolare) e “carrè” (quadrato) a formare un nastro con pareti laterali.

Tale tecnica viene utilizzata anche con pietre di taglio rotondo o tapered (trapezoidale).

d. Incastonatura a griffes

Il termine di derivazione francese, sta a significare “corone di punte metalliche che, ripiegate sulla pietra preziosa, la fissano”.

Per “griffes” quindi si intende una sede con la forma della pietra, su cui (o intorno a cui) si saldano a fuoco serie di punte a sezioni diverse (triangolari, circolari, rettangolari, ecc.).

e. Incastonatura “invisibile”

E’ quel tipo di incastonatura dove l’effetto finale è un mosaico di pietre preziose (rubini, zaffiri) tagliate in forma quadrata senza alcun apparente sostegno di metallo.

Tale tecnica è ottenuta utilizzando l’apporto indispensabile del tagliatore che prepara ed adatta le pietre alla forma del gioiello.

A tutte queste si possono aggiungere ulteriori nuove tipologie di incassatura, che rispettando le definizioni sopraindicate derivanti dalla “scuola classica”, utilizzano altri schemi elettrici in considerazione della creatività dell’artigiano e della tipologia degli oggetti che si stanno realizzando.

2.3) Sbalzo, cesello, incisione (comprensiva della preparazione di stampi per oreficeria) e martellatura.

Sbalzo e cesello sono due tecniche che normalmente in oreficeria compaiono abbinate: lo sbalzo viene praticato sul rovescio della lastra precedentemente disegnata mentre il cesello si pratica sul diritto. La lavorazione a sbalzo è un’antichissima tecnica per mezzo della quale il disegno, tracciato sulla lastra di metallo, viene ottenuto in rilievo.

Su di una superficie di pece calda posta su un supporto mobile viene fissato e tenuto in posizione un foglio di metallo sul quale il motivo della decorazione viene disegnato e tracciato; successivamente con punzoni smusati e arrotondati, usando piccoli mazzuoli se ne effettua lo sbalzo al rovescio.

Il cesello è una tecnica conseguente allo sbalzo.

Sulla faccia anteriore della lastra sbalzata con il lavoro di cesello, si sposta il metallo e vengono rifiniti i contorni poco chiari del decorso eseguito a sbalzo ed aggiunti eventuali motivi e particolari più minuti e precisi.

Può essere considerata tecnica di rifinitura e perfezionamento e fatta e mezzo di scalpelli privi di punta e taglio, detti ceselli.

L’incisione è una tecnica totalmente diversa dallo sbalzo e dal cesello pur dando come risultato l’apparire di un motivo o decoro su di una lastra di metallo.

L’incisione è, infatti, eseguita con attrezzi a punta o taglienti detti bulini e consiste nell’ottenere figurazioni e decori mediante asportazione del metallo.

E’ generalmente applicata su castoni di anelli e medaglioni, ecc. ma può essere anche usata per ricavare, sempre asportando del metallo, figure ed adornati in positivo.

Nella preparazione di stampi per oreficeria il disegno o il decoro viene intagliato in positivo ed in negativo sull’attrezzo diviso in due parti: “maschio” in positivo, “femmina” in negativo.

Successivamente nell’operazione dello stampo, tra “maschio” e “femmina”, realizzati in acciaio temperato e fissati in perfetta corrispondenza e perpendicolarità, viene interposta una lamina di metallo.

Esercitando una pressione, con bilanciere o pressa, lo stampo “maschio” comprime la lastra di metallo, che entra nello stampo “femmina”; il risultato di tale tecnica, è che così compressa, la lastra assumerà il decoro, sia in rilievo che ad incavo, con la delimitazione anche dei contorni.

Con tranciatura, s’intende la stessa tecnica dello stampo, con la particolarità che il “blocchetto” di metallo anzichè intagliato è completamente svuotato nel suo contorno.

Con martellatura s’intende il decoro realizzato su parti dell’oggetto con martello o ferro apposito.

La godronatura è una tecnica di lavorazione particolare che viene fatta su superfici di metallo con un utensile montato su tornio o in oreficeria anche su laminatoi che portano cilindri intercambiabili e che potranno, in positivo ed in negativo, impronte di decorazioni.

Passando la lastra tra i due cilindri sulla stessa vengono stampate le impronte.

La lapidatura è un’operazione di rifinitura ottenuta con un particolare macchinario consistente in un disco rotante cosparso di pasta abravisa e lucidante. Si possono ottenere superfici piane lucide, spigolature vive e sfaccettature.

Tale tecnica viene utilizzata applicandola direttamente sul gioiello o su singole parti che verranno a loro volta saldate sul manufatto prezioso.

2.4) Smaltatura

Nel presente disciplinare considereremo solamente la tecnica di smaltatura a caldo che può essere effettuata “a giorno” cioè visibile in trasparenza o “a notte” cioè applicata su fondo cieco. La smaltatura è la tecnica che permette di rivestire superfici metalliche o parti di esse con copertura di materia vetrosa, trasparente od opaca, generalmente colorata detta smalto. Le diverse colorazioni sono determinate dai vari ossidi metallici aggiunti al composto.

Questa tecnica, applicata tradizionalmente alla argenteria, oreficeria e gioielleria, consente effetti decorativi vari e pregevoli. Essa consta di alcune fasi di lavorazione:

- preparazione delle polveri vitree;

- preparazione delle superfici metalliche con il decappaggio;

- applicazione dell’amalgama di polveri sulle superfici;

- passaggio ripetuto in muffola o forno per il trattamento termico di liquefazione e di solidificazione;

- rifinitura con abrasivi e acido fluoridrico.

Nella tipologia della smaltatura a caldo, rientrano le seguenti tecniche:

I. tecnica cloissonnè (o ad alveoli, o tramezzato):

dove la polvere di smalto è collocata in alveoli (cloisons), realizzati dall’orefice mediante la saldatura di segmenti di filo metallico sulla lastra di fondo. Generalmente l’oggetto o la superficie hanno una struttura piana e il motivo iconografico ha un andamento semplificato ed essenziale.

Si utilizzano generalmente smalti opachi.

II. tecnica champlevè (o ad incisione, o ad incavo):

prevede, come sedi dello smalto, depressioni o cavità prodotte dall’incisione su lastra, che seguono un motivo decorativo.

L’abbassamento della superficie metallica da decorare può essere anche ottenuto nei seguenti modi: con scalpello, per corrosione (attraverso acidi), con frese, per microfusione.

Nell’effetto cromatico finale, con l’utilizzo contestuale di smalti opachi e di smalti trasparenti, si avrà una netta divisione per campiture.

III. tecnica ronde bosse (o tutto-tondo)

Lo smalto viene applicato su superfici a tutto tondo in oggetti ottenuti, nella parte metallica, per fusione. Dal punto di vista operativo si tratta di un procedimento che richiede molta attenzione e la cui buona riuscita dipende:

- dal decapaggio della base metallica;

- dal titolo del metallo;

- dalla stesura dello smalto;

IV. smalti da miniatura (“miniatura a smalto” o “smalto dipinto”)

Si differenziano dagli altri solo perchè più fini nei granuli e perchè uniti da olio (c.d. “olio di giglio”).

Vengono applicati con pennelli molto sottili e pennino, delle raffigurazioni e dipinti, su di una superficie di base già precedentemente smaltata.

V. tecnica grisaille

In questa tecnica sul fondo nero vengono stesi strati variabili di bianco ottenendo effetti dimocratici chiaroscurali che ricordano le incisioni di stampa.

I contorni del disegno vengono incisi nello smalto bianco prima della cottura, portando alla luce lo strato inferiore dello smalto nero.

Per evidenziare maggiormente l’effetto chiaroscurale si usa sottolineare con lo smalto nero i contorni disegnati.

Nell’applicare questa tecnica bisogno sempre effettuare la controsmaltatura per compensare gli effetti negativi della dilatazione e del restringimento del metallo di supporto per effetto del calore.

VI. Tecnica del translucido Consiste nel lavorare una lamina a sbalzo o ad incavo; le superfici vengono coperte da smalti policromi, i quali acquisteranno un tono cromatico diverso a seconda dello sbalzo o della profondità dell’incavo.

VII. tecnica del paillons

Consiste in una rifinitura che permette di inserire tra i diversi strati di smalto piccole applicazioni ornamentali in lamine d’oro.

VIII. tecnica guillochè

Consiste nella stesura dello smalto sul fondo metallico inciso con il sistema del “guillochè” (tecnica di incisione meccanica).

IX. tecnica plique a jour (o “a cattedrale”)

Questa tecnica è applicata in spazi ricavati col traforo.

Lo smalto utilizzato è trasparente e, l’effetto che se ne ottiene è quello di una vetrata policroma.

Può essere impiegato qualsiasi metallo purchè di considerevole spessore in quanto la sostanza vetrosa fusa fa presa direttamente sul metallo di contorno.

2.5) Pulitura

Per la pulitura si intende quelle fasi di rifinitura del manufatto che avvengono esclusivamente attraverso l’uso di paste abrasive applicate con delle spazzole, di diverso tipo.

Si distinguono essenzialmente due fasi: una prima fase di “ripulitura generale” dell’oggetto, terminato dall’orafo e non ancora incassato, che comprende anche la pulizia dei piccoli trafori, interstizi vari e dell’interno dei castoni.

La seconda fase, terminata la fase di incassatura dell’oggetto, consiste nello sgrassare e lucidare il gioiello, attraverso l’uso degli stessi presidi ma cambiando il tipo di spazzole che devono essere più morbide e le paste meno abrasive e comunque adatte al tipo di pietre già incassate.

L’obiettivo è quello fare acquisire al gioiello la giusta brillantezza per esaltare le rifiniture ed i volumi, perciò è indispensabile una grande sensibilità manuale dell’operatore.

Tra le attrezzature vanno citate inoltre: matassine di cotone, canne di canapa, paste abrasive varie.

E’ da escludersi, ai fini del riconoscimento dell’"Eccellenza Artigiana", l’utilizzo dei buratti meccanici.

2.6) Taglio gemme, pietre preziose, semipreziose, dure

Il taglio delle pietre o lapidatura è la tecnica che trasforma i cristalli e i minerali in forme e dimensioni utilizzabili in settori quali la gioielleria, l’argenteria, la bigiotteria e l’oggettistica.

In questi ambiti anche prodotti organici quali la madreperla, il corallo, ecc. o sintetici quali il vetro sono da considerarsi affini e vengono lavorati con le stesse tecniche.

Il criterio seguito per trasformare un minerale prezioso o un cristallo, in una gemma, prevede il rispetto di tre aspetti fondamentali: il peso, il colore, la purezza e il taglio ottimale di una gemma non ne può prescindere.

Un’approfondita analisi visiva del minerale in rapporto all’utilizzo, consente di stabilire la dimensione del prodotto finito, come pure il miglior mantenimento del colore eliminando nel contempo le impurità.

Fasi di lavorazione:

- Clivaggio

Consiste nella spezzatura ragionata dei minerali attraverso la martellatura con l’ausilio di cunei di acciaio che agiscono direttamente sulla struttura cristallina.

- Segaggio Questa operazione permette di trasformare un minerale nelle dimensioni e forme desiderate (es. lastre, blocchi, ecc.).

Il segaggio si ottiene attraverso lame circolari mosse da motori elettrici.

A seconda della durezza del minerale da segare si utilizzano lame appropriate; ad esempio i corindoni possono essere segati con lame di rame o acciaio rivestite da microcristalli di diamante.

Il risultato ottimale si ottiene con il pescaggio in acqua della lama durante tutta l’operazione.

- Sgrossatura (Sbozzatura)

E’ la fase successiva al segaggio.

Si propone attraverso la lavorazione manuale di portare un cristallo grezzo a dimensioni e forme quasi definitive.

Gli strumenti per realizzare questa operazione sono motori elettrici che si muovono a velocità di circa 140 giri al minuto sui quali sono applicate mole abrasive.

A seconda dei materiali che si intendono sgrossare le mole possono essere in carburo di silicio di varie grane, oppure mole diamantate con supporto metallico.

Normalmente le mole da sgrossatura e sbozzatura contengono diamante o affini in grana che nella scala DIN vanno da 70 a 150 micron.

- Taglio e sfaccettatura

Dopo la sgrossatura e la sbozzatura la pietra viene bloccata su appositi supporti denominati in genere DOP.

Il DOP è una bacchetta in acciaio di circa 5 mm. di diametro e di lunghezza variabile dai 7 ai 15 centimetri alla cui sommità è presente una piccola quantità di mastice che serve per fermare e stabilizzare la pietra.

Una volta fissata la pietra sul DOP, questo si può applicare ad appositi strumenti detti divisori che permettono la sfaccettatura. I divisori sono dotati di ampia possibilità di rotazione e di spostamenti di angolazione così da poter avvicinare la pietra con una angolazione prestabilita alla mola abrasiva.

I divisori (detti anche morsetti per il taglio) lavorano in coppia con taglierine a motore elettrico che montano mole diamantate di diverse grane, secondo le fasi di lavoro.

Le pietre montate sui divisori sfregano sulle mole diamantate bagnate costantemente con acqua e, l’abrasione che ne segue determina la sfaccettatura.

Le mole diamantate per la sfaccettatura sono di due tipi:

 . a deposito galvanico (dove i microcristalli di diamante sono presenti solo sulla superficie della mola);

 . sinterizzate (dove i microcristalli sono presenti in uno strato consistente, composto da un impasto di polvere di diamante e legante, fusi assieme al supporto della mola.

La caratteristica delle mole per la sfaccettatura è quella di avere grane fini che vanno da 60 a 20 DIN.

Anche le mole per la sfaccettatura sono applicate a motori elettrici (velocità 1000/1400 giri/minuto) e utilizzano come agente refrigerante l’acqua.

Altri tipi di taglio delle pietre si possono effettuare tramite frese abrasive con gambo, che vengono montate su motori fissi oppure su trapani a manipolo.

In questi casi è possibile abbellire le pietre con motivi decorativi incisi, solchi, scalanature e anche cavità per consentire tecniche d’intarsio.

- Foratura

La foratura delle gemme consente la possibilità di utilizzare vari sistemi di collegamento al fine di realizzare composizioni ornamentali in fili o altro.

La foratura può avvenire con trapani a colonna e punte diamantate che forano con l’ausilio di un getto d’acqua continua, oppure a mano, attraverso l’uso dei trapani con manipolo, montanti anche in questo caso, frese abrasive con gambo, inumidite con acqua durante l’utilizzo.

- Lucidatura

Le tecniche di lucidatura sono differenti secondo il tipo di gemma e il taglio.

Una pietra sfaccettata viene normalmente lucidata appoggiandola su dischi in metallo cosparse da polveri lucidanti.

Ad esempio quarzi, berilli, tormaline si possono lucidare con dischi di stagno e polvere di diamante 1/2 - 3 micron DIN.

I diamanti si lucidano con dischi di ghisa e polvere di diamante.

I tagli in lastra o cabochon si lucidano con dischi in feltro impregnati di miscela d’acqua e ossidi di cerio, alluminio, cromo.

2.7) Modellazione in metallo prezioso e/o anche non pregiato purchè funzionale alla costruzione del manufatto stesso.

Per modellazione si intende quella fase autonoma di lavorazione svolta da una figura specializzata, il modellista in grado di ideare e tradurre in opera il suo modello grafico (il disegno) o mettere in opera quello creato da altri.

La modellazione del prototipo può essere fatta con metodi tradizionali, in metalli preziosi, o vili, o in cera, oppure servendosi di ritrovati tecnologici (sistemi computerizzati, cad 3D).

In quest’ultimo caso rimane sottinteso che la formazione e la manualità del modellista si devono inserire nel percorso della tradizione orafa.

2.8) Restauro di manufatti in metalli preziosi (argenti, ori, gioielli)

ETICA

Il restauro dei manufatti in metalli preziosi (argenti, ori, gioielli) in Italia non è stato ancora configurato come disciplina, pertanto ufficialmente non esiste il restauratore di tali opere. Nonostante ciò quando questa figura è attiva o viene attivata non deve essere un semplice operatore, cioè un artigiano orafo, ma un tecnico specializzato che in primis deve avvicinarsi al soggetto della sua opera di restauro con una coscienza deontologica.

CARATTERISTICHE

Il restauratore quando è chiamato al restauro di reperti archeologici, antichi, moderni e di recente fattura, deve essere in grado di riconoscere il vero dal falso cioè discernere l’originale dalla copia o imitazione anche si di ottima fattura, perciò deve conoscere l’epoca, lo stile, l’ambito di esecuzione o l’esecutore del manufatto al fine di individuare correttamente le tecniche esecutive, di costruzione e di montaggio; come pure deve individuare la presenza di precedenti interventi di restauro e chiarirne l’iter esecutivo; ed ancora avere pertinenza artistica degli ornati e delle parti iconografiche per riuscire a riconoscere assemblaggi di epoche diverse o manomissioni di quelle originali.

PROFESSIONALITA’ SPECIFICA

Al termine di questa preliminare e fondamentale analisi il restauratore con accortezza e senso di responsabilità deve stabilire se il reperto è recuperabile, cioè si può fermare il degrado strutturale, o valutare il rischio di un possibile, ulteriore deterioramento, provocato dalla manipolazione che può condurre ad un danno irreversibile. Egli deve essere dotato di gusto e di manualità, requisiti richiesti nell’integrazione delle parti mancanti, inoltre deve saper applicare le principali tecniche orafe: fusione, sbalzo e cesello, incisione, traforo, tecnica a filo, ecc. (per la descrizione delle singole tecniche si fa riferimento a quanto enunciato nell’art. 2.1). Il compito del restauratore non è quello di camuffare il danno, tentando il ritorno allo stato originale con l’annullamento delle tracce del passaggio del tempo, ma solo quello di ripristinare “l’unità potenziale” del manufatto utilizzando integrazioni di parti mancanti che siano riconoscibili e reversibili cioè eliminabili senza alcuna alterazione della struttura cristallina originaria del reperto (per esempio la ricottura e la saldatura forte sono sconsigliate dalla teoria della conservazione delle opere d’arte). Perciò è necessaria da parte del tecnico specialista una certe ingegnosità meccanica, in parte artistica, per studiare e attuare manualmente sistemi di ricostruzione efficaci, stabili ed esteticamente compatibili.

USO DEI MATERIALI E PROCEDURE

E’ fondamentale che il restauratore possegga una conoscenza non solo empirica dei materiali e dei loro componenti, includendo anche quelli impiegati nel restauro, in modo particolare nelle fasi della pulitura e della protezione dei metalli, nonchè nel trattamento di tutti i materiali complementari (ad esempio smalti, avorio, osso, corallo, ecc.).

In sintesi si individuano cinque fasi del restauro dei manufatti preziosi: smontaggio, pulitura, protezione, consolidamento, integrazione.

SMONTAGGIO: i manufatti preziosi sono quasi sempre costruzioni complesse per cui già in origine si prevedevano sistemi di assemblaggio delle parti che solo alcune volte sono irreversibili. Per cui questa prima fase è una eventualità lecita e molte volte obbligata. E’ un’operazione delicata con possibilità di rottura del manufatto, pertanto si richiede una grande abilità da parte del restauratore o la consapevolezza dei limiti del proprio operare.

PULITURA: la fase della pulitura è agevolata nei manufatti preziosi dalla presenza di metalli nobili e quindi dalla mancanza di alterazioni gravi o irreversibili delle superfici. L’unica patina che il restauratore si trova a rimuovere è l’ossidazione naturale. La pulitura, preferibilmente manuale, deve essere comunque mantenuta ad un livello “arretrato”, ossia la patina non deve essere rimossa totalmente per evitare di entrare in contraddizione visiva con l’insieme. Non solo deontologicamente compatibili con la teoria del restauro le deposizioni elettrolitiche, e quindi artificiali, di patine metalliche che alterano irreversibilmente le superfici (per esempio le patine al rodio).

PROTEZIONE: questa fase consiste nell’isolare la superficie appena pulita con vernici trasparenti neutre e solubili allo scopo di mantenere inalterata la brillantezza del metallo ottenuta con la pulitura. La protezione viene soprattutto prevista in caso di manufatti argentei, quando essi sono musealizzati o sottoposti ad un uso saltuario.

CONSOLIDAMENTO: è la fase nodale del restauro e può riguardare l’intera struttura o solo alcune parti di essa. Il consolidamento non è altro che la stabilizzazione del manufatto e in esso si trova il motivo dell’opera di restauro. In questa fase il tecnico deve possedere una notevole versatilità ideativa poichè è contemplata una vasta gamma di interventi: rimessa in forma di parti; saldature; realizzazione di viti, chiodi, perni; costruzione di supporti e di elementi di congiunzione; fusioni e sbalzi per la creazione di parti strutturali mancanti, ecc.. L’opera del restauratore in questa fase è delimitata da regole precise: divieto di manomettere o alterare la struttura originale del manufatto; assoluta reversibilità delle parti moderne; utilizzo del fuoco o calore solo nei casi di assoluta necessità.

INTEGRAZIONE: premesso che tutte le integrazioni devono essere reversibili, nel campo dei manufatti preziosi ne esistono di due tipi:

- integrazioni di manutenzione ovvero risarcimenti di parti perdute della struttura del manufatto. Questo tipo di integrazione garantisce il recupero della stabilità altrimenti compromessa.

- Integrazione estetica ovvero il risarcimento di parti ornamentali mancanti con conseguente recupero dell’unità estetica. Attraverso l’uso del calco delle parti ancora presenti, opportunamente variato nella fase di integrazione in modo tale da differenziarlo, seppure impercettibilmente, dall’originale, si arriva attraverso uno studio critico e filologico alla ricostruzione dell’unità potenziale del manufatto.

2.9) Tecniche di produzione di argenteria.

I. Fusione

Fase della lavorazione che serve alla preparazione del metallo legato. Il titolo italiano è 800%, ma è molto diffuso anche per il mondo anglosassone il titolo di 925%. Si procede alla lega di argento puro e rame elettrolitico.

II. Laminazione

Le verghe ottenute dalle staffe di fusione, dopo il decapaggio, vengono sgrossate al laminatoio sino a raggiungere spessori di 5/6 mm. E vengono quindi messe al forno di cottura per fare sì che il metallo riacquisti malleabilità.

Successivamente sono ulteriormente laminate per raggiungere spessori che variano da 11 sino a 6 decimi di millimetro per essere sottoposte alle diverse lavorazioni.

Naturalmente devono essere ulteriormente ricotte prima della successiva lavorazione, poichè durante la fase di laminazione la lastra si “incrudisce”.

III. Tornitura

Fase importante della lavorazione nella quale la lastra, con opportuni ferri detti “castagne”, viene fatta aderire alle forme di tornitura. Attraverso numerosi passaggi la lastra assume così l’aspetto definitivo dell’oggetto che si vuole ottenere ad es. vasi, piatti, caffettiere, vasellame vario, ecc..

IV. Stampaggio

Fase della lavorazione dove utilizzando due stampi, rispettivamente detti “maschio” e “femmina”, la lastra compressa tra gli stessi assume la foggia e gli elementi decorativi che sono incisi sugli stampi stessi.

Si utilizzano a tal fine, presse a doppio effetto oppure bilancieri.

Si ottengono con questa fase di lavorazione le posate, bicchieri e maniglie di servizi di caffè, emicorpi dei candelabri.

V. Assemblaggio

E’ la fase della lavorazione dove gli oggetti semilavorati che provengono dalla tornitura e dallo stampaggio vengono saldati, limitati e fresati sino a divenire corpo unico con fasi di saldatura.

Derivano da questa fase, oggetti che devono essere ancora casellati prima di assumere la foggia definitiva oppure oggetti definiti, che devono essere soltanto puliti ed argentati.

E’ in questa fase che anche la posateria viene fresata e limata per eliminare la “bava” che deriva dalla tranciatura.

VI. Cesello

Gli oggetti sono riempieti di pece e successivamente, dopo aver disegnato sul metallo gli elementi decorativi che si vogliono ottenere, con punzoni smussati, arrotondati, a lama, si ottengono gli elementi decorativi voluti.

VII. Sbalzo

Gli oggetti sui quali è stato disegnato il decoro, a vuoto utilizzando opportuni ferri, vengono sbalzati ottenendo così masse in rilievo che possono essere definite oppure solo improntate.

In questo ultimo caso, l’oggetto si riempie di pece e con il cesello si provvede a definire l’elemento decorativo.

VIII. Incisione

L’elemento decorativo si ottiene con ferri taglienti detti bulini, che incido la lastra.

E’ tipico per la realizzazione di piatti decorati sul fondo e sulla lastra.

IX. Pulitura

E’ la fase di preparazione degli oggetti finiti per l’argentatura.

Si utilizzano macchine pulitrici e paste abrasive grasse che eliminano le ossidazioni.

X. Galvanica

Gli oggetti puliti vengono sgrassati in vasche ad ultrasuoni e successivamente in vasche contenenti solventi galvanici.

Successivamente nel bagno galvanico vengono argentati ricoprendoli così di argento puro che li preserva dalle ossidazioni e che ravvivato, da all’argento l’effetto a specchio.

Ossidando invece con polisolfuro di potassio e schiarendo con pietra pomice in polvere si ottiene la colorazione antichizzata.

Art. 3

Requisiti e soggetti

La domanda per l’ottenimento del riconoscimento e dell’annotazione di cui all’art. 28 Capo VI L.R. 21/97, può essere presentata in presenza dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai sensi della L. 443/85 con almeno 7 anni di attività nello specifico comparto;

b) Per le aziende di nuova iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane:

Possesso di un periodo, in qualità di lavoratore dipendente qualificato o socio o coadiuvante, di almeno 7 anni presso un’impresa già operante e qualificata nell’ambito dello specifico comparto;

Oppure

Possesso di un diploma di Istituto Statale d’Arte ad indirizzo Metalli preziosi o di un attestato di scuola di formazione professionale del settore riconosciuta dall’Amministrazione Pubblica, di durata minima biennale (per il comparto Restauro, il diploma deve essere specifico), più 5 anni di qualità di lavoratore dipendente o socio o coadiuvante presso un’impresa già operante e qualificata nell’ambito dello specifico comparto;

Nel caso di Consorzi di impresa, sarà indispensabile che almeno i 4/5 delle aziende che ne fanno parte, siano riconosciute quali imprese dell’artigianato artistico ai sensi della L.R. 21/97 Capo VI.

Art. 4

Domanda di riconoscimento

La domanda per l’ottenimento del riconoscimento e dell’annotazione di cui agli articoli precedenti, presentata dai soggetti interessati, dovrà essere corredata da adeguata documentazione curriculare e da eventuale documentazione, fotografica di lavorazioni eseguite, da cui sia rilevabile la capacità di operare secondo i principi contenuti nel presente disciplinare.

Si specifica che le tecniche di lavorazione descritte nel presente Disciplinare, devono essere non solo patrimonio della capacità professionale e manuale dell’azienda ma, essere utilizzate correntemente per la produzione nel momento in cui il soggetto fa richiesta del riconoscimento di Eccellenza Artigiana.

4.1 Riconoscimento

Il riconoscimento è effettuato dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato competenti per territorio supportate eventualmente da esperti, ai sensi della normativa vigente.

La Commissione, esaminate le domande e le documentazioni prodotte, potrà richiedere specificazioni, documentazioni aggiuntive e fare sopralluoghi presso le aziende richiedenti.

4.2 Possesso di licenza di commercio preziosi

Potranno essere riconosciute le aziende artigiane, munite di regolare licenza per il commercio a patto che l’attività commerciale sia secondaria e che non possa generare confusione tra il manufatto regolarmente prodotto in azienda e quello commercializzato.

4.3 Titolarità del riconoscimento

Referente per il riconoscimento è il titolare dell’azienda e, in caso di società, almeno uno dei soci deve essere in possesso dei requisiti.

Nel caso di scioglimento o di modifica della compagine sociale, decadrà il riconoscimento che potrà comunque essere nuovamente richiesto.

Art. 5

Cancellazione del riconoscimento

Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme della L.R. 21/97, art. 45, così come modificato dalla L.R. 24/99, che pertanto si ritengono estese alle disposizioni dettate dal presente disciplinare.

Art. 6

Ricorsi

I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi su iscrizioni e cancellazioni dall’Albo delle imprese artigiane, alla Commissione Regionale per l’Artigianato che potrà avvalersi della consulenza della Commissione Regionale per il Disciplinare di Produzione.

Art. 7

Denominazione

E’ stata individuata la denominazione eccellenza artigiana con D.G.R. n. 30 - 322 del 29/06/2000 da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale di ogni settore e conseguente annotazione specifica all’Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tali imprese viene attribuito il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” approvato con D.G.R. n. 3 - 1713 del 14/12/2000.

L’uso, lo sviluppo e la diffusione di tale marchio è disciplinato da regolamento approvato con D.G.R. n. 4- 1714 del 14/12/2000.

Il richiamo all’"Artigianato Artistico" in Mostre, Esposizioni, Manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno essere in possesso dell’annotazione all’Albo.

I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto e dei rispettivi elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua immagine e a compiere ogni sforzo per propagandarlo.

In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio è la Regione Piemonte.

Art. 8

Botteghe scuola

Ai fini della costituzione delle “botteghe - scuola”, le imprese saranno riconosciute sulla base dei criteri previsti nel presente Disciplinare e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione Regionale per l’Artigianato.

Art. 9

Controlli

La Regione potrà, nell’ambito delle revisioni degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, attuare procedure al fine di verificare il persistere dei requisiti, come previsto dall’art. 44 della L.R. 21/97.

L’impresa si impegna a dare alla Commissione Provinciale per l’Artigianato designata ogni facoltà perchè essa possa procedere di volta in volta a controlli di accertamento dei requisiti.

L’impresa si impegna a dare spiegazione e rilasciare ogni parte giustificativa necessaria dei documenti: fatture, registri, beni ammortizzabili, libro acquisti e vendite, ecc..

Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, quindi, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, potranno svolgere indagini ed ispezioni per assicurarsi sulla validità e continuità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.




Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 60 - 3703

Formazione Professionale - Progetto Nord-Sud - Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Campania - Approvazione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di prendere atto della definizione dell’impegno congiunto della Regione Piemonte e della Regione Campania per un percorso a carattere interregionale a favore di iniziative di formazione universitaria di 1° livello nel campo dell’ingegneria e, più in generale, nell’ambito tecnico- scientifico di cui al progetto Nord- Sud “ Un impegno delle Regioni Piemonte e Campania per le lauree professionalizzanti ” ;

- di dare attuazione al citato progetto, nella strutturazione e con le modalità di cui all’allegato “ A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con l’intento di realizzare interventi e percorsi formativi in grado di assicurare ai propri territori professionalità medio- alte capaci di alimentare il riequilibrio in termini di qualità e quantità tra domanda ed offerta del lavoro;

- di approvare lo schema del protocollo d’intesa così come formulato nell’allegato “ B ”, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- di autorizzare alla stipula del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Campania nella stesura di cui all’allegato “B ”l’Assessore alla Formazione professionale e lavoro o un suo delegato.

- di autorizzare il Direttore regionale alla Formazione professionale - Lavoro a promuovere tutti gli atti amministrativi conseguenziali per la realizzazione del progetto di cui all’allegato “A”;

Allegato A

PROGETTO NORD - SUD

un impegno delle Regioni Piemonte e Campania per

le lauree professionalizzanti

INDICE:

1. Motivazione del progetto

2. Obiettivi

3. Struttura del progetto

4. Destinatari

5. Durata

6. Risultati attesi

7. Costi stimati

8. Modalità attuative

1. MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Il modello di istruzione universitaria invalso in Italia sino a pochi mesi fa, si caratterizzava per la sua organizzazione su due piani, uno di amministrazione e di indirizzo politico fortemente centralizzato ed a carattere nazionale, svolto dal MURST, uno, più o meno consolidato, di gestione a livello locale svolto dagli atenei: tra questi due livelli la dimensione regionale risultava se non del tutto assente certamente debole e insufficiente. Questa mancanza di un livello regionale, ha certamente reso più difficoltoso adeguare i percorsi di formazione superiore a quelle che erano le reali esigenze di qualificazione delle risorse umane richieste dai mercati del lavoro, conducendo alla presenza contemporanea di diffuse situazioni di overeducation e di undereducation nell’offerta di lavoro di molte realtà regionali, tra cui anche quella piemontese e campana.

Questo modello comincia a modificarsi sostanzialmente nel corso dell’ultimo decennio con l’effettiva attuazione prima con l’introduzione dei diplomi universitari e successivamente con la autonomia universitaria sino alla recente riforma degli ordinamenti didattici avviata con la legge 127/97 e completata con la definizione dei nuovi cicli universitari proposti con il D.M. 509 del 1999.

Un percorso di riforme che, rivedendo in maniera sostanziale la tipologia dei titoli, ed i mix formativi dovrebbe consentire di offrire, rispetto al passato, output di formati nel percorso di primo livello (laurea), al tempo stesso più alto e più professionalmente qualificato; con ciò contribuendo a bilanciare gli squilibri tra offerta formativa e bisogni dei mercati del lavoro regionali e ponendo le premesse per un diffuso innalzamento del livello professionale medio delle giovani generazioni, su cui sarà possibile - tra l’altro - fondare un percorso virtuoso di sviluppo locale ancorato alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Gli ultimi passaggi della riforma del sistema universitario propongono le condizioni opportune per alimentare un dialogo e strutturare una relazione forte tra le Università e le Regioni in una finalità che non è certo quella della regolarizzazione dell’università, quanto piuttosto quella di complementare funzioni e ruoli di questi due soggetti per potenziarne l’impegno a favore di uno sviluppo locale fondato sul fattore conoscenza. Si tratta, d’altra parte, di un percorso di convergenza del tutto coerente con i processi di sussidiarità amministrativa in atto da livello centrale a quello regionale e con il ruolo insostituibile svolto dalle Regioni anche nella programmazione del sistema dell’istruzione (1), e nell’uso quindi delle risorse finanziarie sia nazionali sia messe a disposizione dall’Europa attraverso i fondi strutturali comunitari. (1) Il riferimento è in particolare al D.Lgs 112/98 che trasferisce alle Regioni le competenze relative alla programmazione territoriale dell’offerta scolastica formativa e la programmazione integrata scuola e formazione professionale riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

E’ evidente che come per tutti i processi di innovazione, anche quello che si sta realizzando nell’Università necessita un impegno concreto di programmazione e di investimento, pure finanziario, da parte delle amministrazioni regionali, anche al fine di evitare che, con le inevitabili spinte conservatrici, finiscano col prevalere di logiche di autoreferenzialità istituzionale e con esse una interpretazione della riforma degli ordinamenti didattici come semplice suddivisione in due cicli del vecchio titolo di studio, che farebbe venire meno le potenzialità che i percorsi di laurea triennale possono esprimere nei confronti dei concreti bisogni di professionalità presenti a livello regionale.

La Regione Piemonte e la Regione Campania, coscienti della sfida posta dalla riforma universitaria, ed accogliendo le opportunità nell’ampliamento della missione introdotte nell’ultima riforma del Fondo Sociale Europeo, hanno previsto nei documenti di programmazione di questo fondo per il periodo 2000-2006, un esplicito impegno a favore delle lauree triennali a maggiore contenuto professionalizzante, con l’intento di recuperare quando di meglio è stato già realizzato con il progetto CAMPUS in questa materia nella passata programmazione.

Nel caso poi della Regione Piemonte, l’attenzione rivolta a sostenere lo sviluppo e il consolidamento nel suo territorio di una offerta universitaria di percorsi triennali di laurea di elevato livello qualitativo e tali da assicurare titoli con una valenza riconosciuta e adeguata ad assicurare concrete opportunità di inservimento lavorativo, si pone anche in una logica preventiva intesa a contrastare gli effetti negativi sul tessuto produttivo piemontese conseguenti al prevalere, da qui a pochi anni, di un significativo invecchiamento delle forze di lavoro, ed in questo ambito di una insufficiente offerta di lavoro giovanile ad istruzione medio alta. I dati più recenti, nell’indicare come si stia producendo un marcato orientamento della domanda di lavoro verso i giovani, e in particolare verso quelli qualificati (soprattutto laureati), appaiono avvertire come la rarefazione delle leve demografiche giovanili non sia solo un fenomeno di tendenza ma sia già una realtà.

Quanto alla Regione Campania .....

Questo impegno regionale a favore delle lauree triennali potrebbe ricevere un significativo contributo e valore aggiunto da una contestuale esperienza di intervento a carattere interregionale.

Un impegno su basi interregionali può infatti consentire, se realizzato sotto una regia coordinata, di:

 . ottimizzare risorse e competenze di soggetti universitari diversi;

 . consentire una organizzazione curriculare più ampia, articolata e flessibile secondo quelle che possono essere sia caratteristiche e finalità individuali sia bisogni della domanda di lavoro;

 . sviluppare nuovi e più solidi rapporti, nella dimensione territoriale, tra sistema universitario e mondo del lavoro;

 . offrire ai giovani laureati più ampie opportunità di inserimento professionale;

 . rappresentare un terreno di sperimentazione per esperienze di fertilizzazione incrociate finalizzate ad arricchire le iniziative di formazione superiore condotte a livello di ciascuna Regione. La scelta poi di proporre questo tipo di intervento in una regione del Nord ed una del Mezzogiorno, contiene delle opportunità in più da non sottovalutare. E’ possibile infatti in questo modo innescare dei proficui processi di mobilità di docenti e studenti nelle due direzioni attraverso cui alimentare condizioni di reciproco vantaggio sia in termini di condivisione di conoscenze sia di futuro potenziale riequilibrio di possibili mismatch quantitativi, e soprattutto qualitativi, tra domanda ed offerta di lavoro nelle diverse realtà regionali coinvolte. Inoltre la sperimentazione di un percorso formativo di primo livello in un’area specialistica come ad esempio quella relativa alle discipline ingegneristiche può consentire di verificare l’applicabilità di un modello di cooperazione Regioni-Università basato sulla formazione di profili professionali qualificati in una molteplicità di contesti territoriali diversi che vanno dalle aree di eccellenza della produzione in settori avanzati fino ad aree di produzione tradizionale ed a basso livello di sviluppo.

Rispetto in particolare a quest’ultimo punto la Campania e il Piemonte, pur nelle indubbie diversità, appaiono condividere fattori rilevanti e opportunità derivanti da evidenti complementarità. In entrambe infatti sono localizzate Università di particolare prestigio internazionale e hanno sede importanti centri di R&S, pubblici e privati, che pongono queste due Regioni in una posizione di primato in questo settore non solo in Italia ma anche in Europa. In tutte e due queste Regioni sono presenti realtà produttive che fanno capo ad uno stesso gruppo industriale, e il tasso di innovazione si colloca su in livello relativamente più elevato rispetto a quanto si registra nelle rispettive circoscrizioni territoriali di appartenenza. Inoltre sia nel Piemonte che in Campania il tasso di popolazione in possesso di un titolo superiore (diploma o laurea), sebbene in crescita, risulta ancora inferiore al dato medio nazionale.

A queste caratteristiche comuni, ve ne sono però altre di tipo economico sociale e demografico che differenziano le due realtà regionali in maniera significativa, ma, proprio queste diversità possono rendere la realizzazione di un progetto interregionale nel settore delle lauree triennali nell’area ingegneristica ricco di potenzialità e di reciproci vantaggi.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

 . Rafforzare il rapporto istituzionale ed il dialogo tra le Regioni Piemonte e Campania con il sistema universitario presente nei loro territori.

 . Sostenere le trasformazioni in atto nelle Università piemontesi e campane per valorizzarne le potenzialità ed il ruolo che queste possono svolgere a favore di uno sviluppo territoriale fondato sul fattore conoscenza.

 . Assicurare che le lauree triennali si realizzino secondo un modello di forte e effettivo raccordo con i fabbisogni di professionalità del tessuto produttivo delle due Regioni.

 . Realizzare un percorso progettuale che preveda in tutte le sue fasi (dalla concezione alla gestione fino alla valutazione) un elevato ed effettivo livello di coinvolgimento e di condivisione di responsabilità di tutti i soggetti interessati vale a dure le due amministrazioni regionali, le università coinvolte, il mondo dell’impresa e le parti sociali.

 . Offrire un sperimentazione in grado di alimentare con risultati concreti le strategie di sviluppo territoriale che le Regioni Piemonte e Campania stanno realizzando nei loro territori.

 . Ottimizzare i positivi risultati conseguiti nella passata programmazione del FSE dal progetto CAMPUS, in funzione di un miglioramento qualitativo dei processi, dei profili e degli effetti formativi delle lauree triennali.

 . Assicurare che le azioni sperimentate dal progetto possano produrre positivi effetti di trascinamento e ricaduta sulle attività di formazione superiore realizzate a livello regionale.

 . Sperimentare interventi finalizzati a sostenere una maggiore presenza delle donne nel settore formativo delle lauree triennali di ingegneria.

 . Concorrere al perseguimento degli obiettivi trasversali di consolidamento e sviluppo della società dell’informazione e sostegno alle iniziative locali di sviluppo proposti dal regolamento del FSE, e ripresi nei programmi operativi regionali delle due Regioni per il periodo di programmazione 2000-2006.

 . Contribuire a diversificare i percorsi ed a innalzare il livello qualitativo dell’offerta formativa superiore nelle due Regioni, così come previsto nei programmi operativi finanziati dal FSE per il periodo 2000-2006.

 . Concorrere attraverso il confronto interregionale al conseguimento di risultati di elevato livello qualitativo tali da favorire un rapido inserimento dei laureati nei rispettivi mercati del lavoro.

3. STRUTTURA DEL PROGETTO

Il progetto è articolato in maniera da valorizzare sia la dimensione interregionale che la dimensione regionale attraverso l’individuazione di quattro tipologie di ambiti (come da rappresentazione grafica in allegato):

 . l’ambito A, interregionale, della progettazione, regia e coordinamento del progetto;

 . gli ambiti B1 e B2, regionali, delle attività corsuali e di correlazione con il mondo del lavoro;

 . l’ambito C delle azioni di integrazione interregionale;

 . l’ambito D, interregionale, delle azioni di valutazione del progetto e di diffusione e disseminazione dei risultati.

Nell’ambito A rientrano:

 . l’individuazione dei vincoli progettuali in termini di obiettivi, azioni qualificanti, requisiti di contenuto e di processo;

 . la definizione del progetto di massima;

 . l’organizzazione del monitoraggio e della valutazione e delle altre azioni trasversali;

 . la definizione delle azioni di integrazione interregionale.

Negli ambiti interregionali B1 e B2 rientrano tutte le azioni di competenza specifica delle Regioni:

 .

 .

Nell’ambito C rientrano tutte le attività che introducono fattori di interregionalità quali:

 . la predisposizione di materiale didattico per moduli formativi comuni;

 . l’accesso incrociato a nicchie di specializzazione;

 . l’accesso incrociato a stages;

 . la partecipazione incrociata alle attività di valutazione dei percorsi formativi finanziati.

Nell’ambito D, interregionale, rientrano le azioni di valutazione del progetto nel suo complesso così come quelle inerenti la diffusione e disseminazione dei risultati.

Fatta salva la responsabilità di ciascuna Regione per gli aspetti gestionali, inerenti gli interventi ricadenti sulla Regione stessa, il progetto proposto prevede regia, coordinamento e monitoraggio realizzati, in un ambito condiviso, attraverso un Board interregionale di pilotaggio.

Il progetto si realizza secondo una logica modulare attraverso:

 . definizione di metodologie comuni e successiva applicazione in ciascuna Regione aderente;

 . all’interno di ciascuno dei progetti regionali realizzazione di percorsi formativi che, strutturati su metodologie comuni, valorizzano le specificità regionali.

In coerenza con questo approccio e a valorizzazione del carattere interregionale l’iniziativa progettuale si compone di due parti tra loro strettamente complementari:

A. Azioni di sistema

B. Interventi a livello di ciascuna regione

A. Azioni di sistema

Le caratteristiche di multiregionalità del progetto si manifestano, sebbene non esclusivamente, proprio nelle attività previste in questa componente dell’intervento. Attraverso queste si intende mettere a fattore comune tutte quelle esperienze, iniziative, strumenti, metodologie e professionalità che non sono specificatamente ed univocamente connesse alle caratteristiche dei singoli territori su cui il percorso formativo triennale si realizzerà.

In questo ambito devono essere comprese tutte quelle azioni che possono contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del progetto nel suo complesso ed ad alimentare una regia attenta ed incisiva dell’iniziativa da parte delle due Regioni coinvolte.

Rientrano pertanto in questo ambito le azioni di:

 . assistenza tecnica al Board interregionale;

 . predisposizione di metodologie didattiche comuni finalizzate a contenere fenomeni di abbandono quali ad es. attività di tutoraggio a distanza su base informatica, messa a punto di sussidi didattici, ecc.;

 . progettazione e gestione di un piano di comunicazione volto a massimizzare le ricedute del progetto;

 . produzione di materiali didattici;

 . messa a punto di attività di orientamento e di tutoraggio comuni;

 . predisposizione e sperimentazione di percorsi formativi “di ingresso”;

 . individuazione e messa a punto, secondo le specificità socio-economiche delle Regioni di intervento, di strumenti finalizzati a favorire una maggiore presenza delle donne nei percorsi di formazione di ingegneria;

 . assistenza e coordinamento a mobilità studenti e docenti, coordinamento di attività di stage;

 . monitoraggio e valutazione in itinere delle attività;

 . valutazione degli esiti del progetto nel suo complesso;

 . diffusione dei risultati.

B. Interventi a livello di ciascuna regione

L’attuazione del progetto a livello regionale deve prevedere:

 . l’effettuazione di attività di orientamento e tutoraggio secondo le indicazioni, anche di carattere metodologico, predisposte  in comune nell’ambito delle azioni di sistema;

 . la realizzazione di tre percorsi di laurea triennale finalizzati alla creazione dei seguenti profili..... Ogni percorso dovrà essere strutturato per attività corsuali, per moduli didattici di nº .... ore ..... Ogni modulo dovrà essere valutato in crediti formativi. Le metodologie didattiche dovranno essere quelle di aula ma anche di tipo innovativo attraverso l’uso di sistemi informatici.

Nel percorso dovrà essere assicurata comunque l’acquisizione di competenze di alto livello in materia di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e la conoscenza certificata della lingua inglese.

Inoltre dovranno essere attivate attività corsuali o di tutoraggio da erogarsi attraverso strumenti teledinamici.

Le attività corsuali dovranno include - indicativamente nell’ultimo anno di corso - attività di stage di almeno due mesi da realizzarsi presso realtà produttive specializzate nell’area di interesse per i profili che si intendono formare.

Il percorso si dovrà completare attraverso una serie di attività trasversali come ad es.:

- nicchie di professionalizzazione anche incrociate nelle due Regioni;

- stages che per una parte degli allievi potranno essere organizzati in modo incrociato nelle due Regioni.

 . erogazione di bonus di studio per l’acquisto di materiale didattico (informatico?) da erogarsi ai giovani che frequentino con continuità i corsi acquisendo almeno il 60% delle frequenze e che abbiano superato positivamente almeno il 30% dei moduli cui sono iscritti nell’anno;

 . erogazione di borse di studio, cumulabili con i bonus di studio, del valore di L. .... riservate esclusivamente a ragazze che frequentino regolarmente i corsi e che abbiano acquisito il 60% delle presenze;

 . la valutazione qualitativa delle linee di intervento attuate localmente su specifiche delineate all’interno delle azioni di sistema;

 . le Regioni dovranno farsi carico finanziariamente soltanto dei moduli a contenuto professionale, degli stages e di tutte le attività trasversali.

BOARD INTERREGIONALE DI PILOTAGGIO

Il Board interregionale di pilotaggio è costituito come segue:

 . l’Assessore alla Formazione Professionale o un suo delegato;

 . un delegato:

- di Confindustria nazionale

- di UnionCamere nazionale

- designato di concerto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;

 . i funzionari competenti di ciascuna Regione e, un rappresentante per Regione di UnionCamere Regionale/CCIAA, di Unione Industriale/Associazioni Imprenditoriali Regionali e di OO.SS. Regionali.

Successivamente alla selezione saranno chiamati a far parte del Board un rappresentante per ciascuna delle Università partecipanti.

Il Board opera con lo scopo di:

 . definire le linee di indirizzo e gestione dell’intero progetto;

 . mettere a fattore comune le esperienze delle singole regioni;

 . garantire l’omogeneità metodologica dei singoli progetti regionali;

 . migliorare e ritarare in itinere - se necessario - i percorsi, i profili e le metodologie didattiche e di valutazione adottate.

All’interno delle azioni di sistema, per le principali aree metodologiche e per la definizione di moduli formativi comuni, il Board interregionale si avvale di risorse specialistiche selezionate in coerenza con principi di trasparenza e proporzionalità presenti nel trattato dell’Unione Europea e provenienti dalle due Regioni aderenti al progetto.

4. DESTINATARI

Il progetto è rivolto a giovani disoccupati con un’età inferiore a 27 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali e negli istituti magistrali e licei artistici.

5. DURATA

Le attività progettuali finanziate prevederanno:

 . la progettazione, la regia ed il coordinamento degli interventi a partire alla selezione dei soggetti attuatori, cui si accompagneranno l’avvio e l’espletamento di attività trasversali di promozione ed orientamento che avranno luogo fino al momento di inizio dell’attività corsuale;

 . le attività corsuali dei percorsi di laurea inseriti nei progetti regionali che avranno inizio con l’avvio dell’anno accademico 2001/02 e si concluderanno al termine dell’anno accademico 2003/04;

 . le attività di diffusione dei risultati nell’ultimo periodo di svolgimento del Progetto.

6. RISULTATI ATTESI

 . Aumentare il numero di giovani che conseguono il titolo di laurea di primo livello.

 . Contenere il numero degli abbandoni nei percorsi universitari inseriti nel progetto.

 . Incrementare la presenza femminile nei percorsi di laurea professionalizzanti nell’area dell’ingegneria.

 . Rendere più rapidi i tempi di inserimento lavorativo dei neolaureati.

 . Consolidare le reti di relazioni nel campo della didattica e della ricerca fra i sistemi universitari presenti nelle due Regioni.

 . Sviluppare la rete di relazioni Università/Regioni nell’impegno comune a favore dello sviluppo del territorio e della diffusione della società dell’informazione.

 . Conseguire un miglioramento qualitativo negli interventi realizzati nel campo della formazione superiore professionalizzante nelle Regioni interessate al progetto, attraverso la disseminazione e condivisione dei risultati conseguiti dal progetto stesso.

 . Consolidare una rete di relazioni tra Università/Regioni e attori del sistema produttivo di Piemonte e Campania che possa contribuire alla definizione dei profili professionali dei corsi di laurea triennale con continuità e anche oltre la realizzazione del progetto.

7. COSTI PREVISTI

Il costo totale delle attività progettuali regionali e interregionali per il triennio sarà dell’ordine di 8,7 miliardi.

La quota dei costi a carico della Regione Campania potrà essere superiore rispetto a quella della Regione Piemonte in considerazione del numero maggiore di moduli formativi finanziati e del numero più elevato di studenti che parteciperanno alle nicchie di specializzazione ed agli stages fuori sede.

L’impegno finanziario annuo medio è valutabile in 1,3 miliardi per il Piemonte e 1,6 miliardi per la Campania.

8. MODALITA’ ATTUATIVE

Le regioni Piemonte e Campania stipulano un protocollo di intesa inerente la volontà di cooperare sulle lauree triennali professionalizzanti.

Il protocollo conterrà un progetto pilota sul quale saranno chiamati, nelle due Regioni, i possibili soggetti abilitati che hanno le caratteristiche per disegnare i progetti e che successivamente alla selezione predisporranno i progetti esecutivi.

Allegato


Allegato B

PROTOCOLLO D’INTESA TRA

LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE CAMPANIA

Nell’intento di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico del Q C S obiettivo 3 e del Q C S obiettivo 1 periodo 2000-2006, “promuovere un’offerta articolata di formazione superiore”, assunto nei programmi operativi regionali sia in Piemonte che in Campania con la misura C3 “Formazione superiore” e di stimolare la collaborazione fra soggetti di alta formazione regionale. La Regione Piemonte nella persona di .....

In qualità di .....

a ciò autorizzato con D.G.R. .....

E

La Regione Campania nella persona di .....

In qualità di .....

a ciò autorizzato con D.G.R. .....

PREMESSO CHE

I QQ.CC.SS. obiettivo 3 e obiettivo 1, così come anche i relativi documenti di programmazione regionali del Piemonte e della Campania prevedono l’impegno a favore dell’istituzione dei nuovi corsi di laurea triennale professionalizzanti sulla base dell’esperienza di progetti tipo CAMPUS il cui valore positivo è evidenziato nel patto sociale del 22/12/1998;

Il Programma Operativo ob. 3 - 2000/2006 della Regione Piemonte, approvato dala Comunità Europea con decisione nº ..... del ..... in coerenza con le indicazioni di priorità contenute nel QCS ob. 3, prevede che il 3% del costo totale eleggibile del menzionato programma sia destinato al finanziamento di progetti interregionali e che la selezione ed attuazione di tali progetti avvenga secondo forme specifiche di coordinamento e procedure omogenee di accesso tra i diversi titolari dei programmi;

I QQ.CC.SS. obiettivo 3 e obiettivo 1 invitano e sostengono la cooperazione tra Autorità di Gestione di Programmi Operativi dei due obiettivi di iniziative progettuali a carattere interregionale nella finalità di migliorare attraverso la condivisione di buone pratiche gli effetti sul territorio nazionale della programmazione del FSE nel campo dello sviluppo delle risorse umane e dell’occupazione;

La Regione Piemonte e la Regione Campania hanno stipulato una convenzione con la Confindustria in cui le parti si impegnano a realizzare interventi e percorsi formativi in grado di assicurare ai propri territori professionalità medio alte nel campo dell’ingegneria e, più in generale, tecnico scientifico;

SI IMPEGNANO

A realizzare il progetto interregionale denominato “Nord Sud: un impegno per le Lauree triennali in Ingegneria” le motivazioni, obiettivi, contenuti e costi sono riportati nell’allegato “A”, che di questo protocollo d’intesa è parte integrante.

A procedere, per l’attuazione del progetto interregionale di cui sopra, nei termini qui di seguito riportati:

1) - Ciascuna Regione singolarmente provvede:

a) assumere la titolarità del progetto regionale con apposito atto di recepimento;

b) realizzare una chiamata pubblica di interesse degli Atenei regionali sulle linee progettuali riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente protocollo d’intesa;

c) procedere alla selezione dell’Ateneo e/o degli Atenei che a seguito di redazione di opportuno progetto di fattibilità realizzeranno su affidamento della Regione le attività formative

d) validare il progetto di fattibilità realizzato dal soggetto attuatore selezionato; e) stipulare con il soggetto attuatore apposito accordo formale per la realizzazione delle attività nel quale siano dettagliati i compiti e riportato il piano analitico dei costi;

f) concordare con l’altra Regione partecipante contenuti, modalità e strumenti di realizzazione e costi delle azioni a carattere interregionale nonchè modalità di attuazione di queste;

g) coordinare e promuovere l’attuazione del progetto a livello regionale anche sulla base di accordi i rappresentanti delle parti economiche e sociali locali, nonchè con altri soggetti istituzionali locali;

h) assicurare il tutoraggio del progetto a livello regionale secondo il protocollo e criteri concordati fra le due Regioni;

i) provvedere alla elaborazione dei rendiconti delle attività formative e di sistema condotte a livello regionale;

j) raccogliere e trasmettere i dati di monitoraggio fisico e finanziario relativi alle parti del progetto realizzato a livello regionale all’altra Regione partecipante nonchè all’unità di valutazione nazionale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

k) eseguire i controlli e le verifiche sull’andamento dei singoli interventi a livello regionale ed informare l’altra Regione partecipante degli esiti dei controlli stessi.

2) - Le due Regioni provvedono:

a) istituire un Board interregionale di pilotaggio con compiti di definire le linee di indirizzo, la gestione ed il monitoraggio dell’intero progetto. Sono membri di questo Board:

 ..................................................................

b) coordinare il processo di definizione dei contenuti, modalità e strumenti di realizzazione e costi delle azioni a carattere interregionali, nonchè delle modalità di attuazione di queste

c) promuovere e realizzare l’attuazione delle azioni a carattere interregionale anche sulla base di accordi stipulati con soggetti attuatori selezionati in base a procedure, in applicazione delle norme nazionali e regionali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

 ......................



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 63 - 3706

Reg. 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP periodo di programmazione 1994/96 - Programma Integrativo Regionale. Presa d’atto. Accantonamenti per L. 47.987.015.250 su capitoli vari bilancio 2001.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

di prendere atto del Programma integrativo regionale (PIR) inerente al DOCUP Ob. 2 periodo di programmazione 1994/96 e di disporre che l’erogazione dei contributi relativi venga effettuata a valere sui soli fondi comunitari e statali, secondo gli importi di cui all’allegato A alla presente deliberazione;

di procedere all’assegnazione, mediante gli accantonamenti, alle Direzioni regionali interessate, delle risorse finanziarie inerenti al PIR per i capitoli e secondo gli importi indicati nella tabella B allegata, che fa parte integrante della presente deliberazione;

di disporre che la somma di L. 14.198.737.415, maturata relativamente ai progetti di bonifica di siti industriali dismessi venga utilizzata per il completamento della bonifica del sito di Ciriè ed eventualmente di altri siti industriali sempre localizzati nell’area Obiettivo 2 e/o phasing out;

di attribuire alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione e gestione dei rifiuti” l’individuazione, con apposita convenzione, di idonei progetti, di importo almeno analogo alle suddette risorse che ammontano a L. 9.398.604.750 , da realizzarsi a cura dell’ENEL comunque in aree ob. 2 e/o phasing out, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi previsti dal DOCUP periodo di programmazione 1994/96

Le Direzioni Regionali interessate alla gestione del programma integrativo regionale inerente al DOCUP Ob. 2 periodo di programmazione 1994/96, così come individuate nella tabella allegata, provvederanno all’utilizzo delle risorse accantonate nei limiti degli importi indicati.

Allegato A






Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 64 - 3707

Approvazione del programma delle iniziative da svolgersi da parte del Centro Estero Camere Commercio Piemontesi su incarico dell’Amministrazione regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

* di approvare il programma di interventi da affidare al Centro Estero Camere Commercio Piemontesi allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

* di dare atto che lo stesso potrà subire variazioni - che saranno effettuate con provvedimento dirigenziale - anche in funzione di successive verifiche sugli eventi internazionali connessi, nell’ambito delle linee direttrici e degli indirizzi di cui alla citata D.G.R. n. 47 - 2398 in data 5.3.2001;


* di provvedere con determinazioni dirigenziali a stabilire le modalità di attuazione del programma, nonché i relativi impegni di spesa, cui si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 10476 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, accantonate con D.G.R. n. 25.2155 del 5.2.2001 (accantonamento n. 100360).

Allegato

Programma di iniziative per l’anno 2001 da realizzarsi in collaborazione con il Centro Estero delle Camera di Commercio Piemontesi ai sensi della legge Regionale 30.4.1996, n. 25.

Le direttrici del programma sono le seguenti:

- Educational per giornalisti ed operatori.

- Promozione dei rapporti tra imprese piemontesi ed imprese estere per lo scambio di prodotti e tecnologie, per una maggiore presenza delle imprese piemontesi sui mercati internazionali.

- Promozione dell’immagine commerciale del Piemonte.

Iniziative in dettaglio

1) Educational per giornalisti ed operatori L. 90.000.000

In uno scenario economico come quello attuale è necessaria la massima sinergia tra le iniziative che intendono sostenere l’internazionalizzazione delle attività produttive e la pubblicità delle stesse attraverso i mezzi d’informazione.

Si prevedono quindi azioni di sensibilizzazione rivolte sia a giornalisti stranieri di settori specifici, sia a giornalisti di testate piemontesi che diffondano informazioni relative alle attività promozionali. Sono inoltre previsti momenti seminariali settoriali per operatori interessati all’utilizzo dei prodotti piemontesi.

2) Tessile per arredo negli Stati Uniti L. 20.000.000

Obiettivo del progetto, destinato ad aziende localizzate prevalentemente nelle province di Torino, Biella e Vercelli, è, da un lato, approfondire gli orientamenti del mercato statunitense in questo particolare settore, dall’altro consolidare l’immagine dell’antica realtà tessile piemontese.

Attraverso ricerche di mercato, seminari, missioni esplorative, si arriverà alla partecipazione, nella primavera del 2002, alla importante fiera di settore “The New York Home Textile Show”.

3) Iniziative promozionali per il settore edile in Egitto L. 40.000.000

I dati economici e gli incontri effettuati a Torino tra imprenditori piemontesi ed egiziani del settore, inducono a proseguire le azioni già intraprese e destinate, oltre che all’edilizia in generale, al settore della rubinetteria sanitaria ed industriale. E’ prevista la partecipazione ad una fiera settoriale, preceduta da due giornate di workshop.

4) Missioni e studio di mercato Turchia - Iran e incontri tra compratori iraniani e fornitori piemontesi del settore beni industriali/componentistica auto L. 30.000.000

Si prevedono missioni in Turchia (in concomitanza con AEF Automotive, Istambul). Inoltre, sulla base di ricerche di mercato effettuate in loco verranno identificati buyer iraniani da invitare in Piemonte con lo scopo di approfondire la reciproca conoscenza e di avviare rapporti di collaborazione tra imprese piemontesi e società iraniane.

5) Collaborazione all’organizzazione della “Settimana piemontese in Australia” L. 20.000.000

Nel mese di novembre verrà realizzata una settimana piemontese a Brisbane e Melbourne, parte dei cui aspetti organizzativi sarà curata dal Centro Estero.

6) Missioni esplorative nei Paesi dell’Europa orientale L. 35.000.000

Il progetto prevede l’organizzazione di missioni esplorative multisettoriali, nella prospettiva di stipulare contratti e joint-venture.

7) Partecipazione a “THT 2001" L. 30.000.000

L’evento si presenta come un momento di valorizzazione del settore dell’alta tecnologia piemontese e come punto di incontro e collegamento tra le aziende che operano nel settore della new economy e quelle che operano nei settori tradizionali.

8) “Prima rassegna del vino biologico” a Los Angeles L. 50.000.000

Su impulso della Camera di Commercio italiana a Los Angeles, a seguito di un’analisi delle potenzialità commerciali e di vendita del prodotto, si ritiene utile partecipare alle manifestazioni, in cui si promuoverà la produzione vitivinicola organica piemontese.

9) Partecipazione a “SAE 2002" L. 100.000.000

E’ prevista la partecipazione di una quindicina di imprese piemontesi alla fiera di Detroit, uno tra i più importanti appuntamenti internazionali del settore della componentistica auto. Verrà data la massima pubblicità all’iniziativa e saranno organizzati incontri mirati ed attività collaterali quali ricevimento piemontese, realizzazione di un apposito sito Internet, comunicazioni su stampa specializzata e locale.

10) Prosecuzione del progetto di Commercio Elettronico L. 60.000.000

Si intende proseguire ed ampliare il progetto, avviato nel 2000, che consiste in un vero e proprio negozio in Internet per la vendita di prodotti di eccellenza delle PMI piemontesi.

11) Partecipazione alla “Shenzen High Tech Fair” L. 25.000.000

A seguito di sollecitazioni da parte degli Enti e delle Istituzioni italiani in Cina, si intende partecipare ad una manifestazione di rilievo per il settore hi-tech quale è la fiera di Shenzen.





Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 25-3937

Criteri e modalità per la distribuzione delle incentivazioni finanziarie di cui all’art.8 della l.r. 26 aprile 2000 n.44.

(omissis)

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

di ripartire il fondo di incentivazione, ancora disponibile, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali di cui al capitolo 10915/2001, come segue:

a) il sessanta per cento è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità degli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa all’impianto e/o all’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001 nei termini stabiliti nell’apposito bando, per una durata minima triennale, per la gestione associata di almeno tre attività di competenza dei Comuni ricomprese nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Ciascuna attività individuata nel suddetto elenco deve essere intesa come intera.

Non sono finanziabili sia forme associative cui partecipino Comuni di Comunità montana senza coinvolgere in qualità di capofila la Comunità montana di appartenenza sia forme associative tra Comuni che facciano già parte di altre Unioni.

A ciascuna Unione di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 150.000.000/EURO 77.468,53, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 75.000.000/EURO 38.734,26 a titolo di contributo per le spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 e 2000, di finanziamenti regionali per l’associazionismo verrà concesso, per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.lgs. 267/2000, un contributo nei termini sottospecificati che sono tra loro alternativi:

1) Un contributo non superiore a L. 120.000.000/EURO 61.974,83 determinato in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, nel caso di Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento ufficiale del 1991, appartenenti alla Comunità stessa;

2) Un contributo non superiore a L. 150.000.000/ EURO 77.468,53 per ciascuna Comunità montana determinato in base alla seguente formula:

L. 40.000.000/EURO 20.658,27 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, qualora la Comunità montana non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore ai 5.000 abitanti. In questo caso essa potrà stipulare, sulle stesse attività, più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purchè tali Convenzioni ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana sotto i 5.000 abitanti.

Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.

A ciascun Consorzio di cui all’art. 31 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 80.000.000/ EURO 41.316,55, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70, a titolo di contributo per spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 50.000.000/EURO 25.822,84, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

b) il quaranta per cento è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità degli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa ai seguenti casi:

1. le Unioni (comprese le Comunità collinari) e le Comunità montane già finanziate dalla Regione Piemonte per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali nel 1999 e nel 2000 vengono finanziate per raggiungere gli stessi requisiti richiesti con la presente delibera alle nuove forme associative, vale a dire per conseguire la gestione associata di intere attività di cui all’elenco allegato per tutti i loro Comuni (Unioni) o per almeno il 70% per cento dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Comunità montane), trasformando nel 2001 nei termini stabiliti nell’apposito bando, per una durata minima triennale, in attività intera le parziali attività dichiarate precedentemente. L’adeguamento delle attività è perciò possibile nel caso in cui sia stata dichiarata, ai fini del precedente finanziamento, un’attività risultante in realtà parte di una attività di cui all’elenco allegato; non è possibile nei casi in cui sia già stata dichiarata l’attività intera.

Per l’adeguamento descritto verrà corrisposto un contributo non superiore a

L. 50.000.000/ EURO 25.822,84 se il numero delle attività da completare risulta non superiore a tre o a L. 70.000.000/ EURO 36.151,98 se il numero delle attività da completare risulta pari o superiore a quattro.

2. vengono altresì finanziate le forme associative costituite prima dell’anno 2001 che amplino nel 2001 nei termini stabiliti nell’apposito bando, per una durata minima triennale, le loro funzioni gestendo in modo associato per tutti i loro Comuni o nel caso di Comunità montane per almeno il 70% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, almeno due nuove attività di cui all’allegato elenco. Ciascuna attività individuata nel predetto elenco deve essere intesa come intera.

Non sono finanziabili ampliamenti di attività riferibili a forme associative cui partecipino Comuni in Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di capofila, la Comunità montana di appartenenza, o a cui partecipino Comuni già facenti parte di altra Unione di Comuni.

Per tale ampliamento verrà corrisposto un contributo da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle nuove attività di cui all’elenco allegato, con i seguenti massimali:

per le Unioni (comprese le Comunità collinari) L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per le Comunità montane L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per i Consorzi L. 40.000.000/ EURO 20.658,28;

per le Convenzioni L. 25.000.000/ EURO 12.911,42.

Le risorse non utilizzate risultanti dal riparto di cui alle precedenti lettere a) e b), possono essere utilizzate per l’una o l’altra delle destinazioni previste.

Nel caso in cui , esaurite tutte le domande di contributo collocate in graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a sostenere finanziariamente significative iniziative concernenti l’associazionismo tra Enti locali.

I soggetti destinatari di finanziamento devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’ultimo punto della presente, relativo alle deroghe ai livelli ottimali.

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r. 62/95 s.m.i.;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000:

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana.

I contributi alle forme associative di cui alla precedente lettera a) sono concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 e nel rispetto del riparto di cui sopra, secondo il seguente ordine di priorità:

1° Unioni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e, per le Comunità montane, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, Convenzioni stipulate tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

2° Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

3° Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

4° Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Le domande ammissibili di cui alla precedente lettera a) sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della presenta deliberazione relativo alle deroghe ai livelli ottimali, formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

I contributi alle forme associative di cui alla precedente lettera b) sono concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 e nel rispetto del riparto di cui sopra, secondo il seguente ordine di priorità:

1° Per l’adeguamento delle attività di cui alla precedente lettera b) punto 1.

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

2° Per l’ampliamento di attività di cui alla precedente lettera b) punto 2.

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

4. Consorzi;

5. Convenzioni.

Le domande ammissibili di cui alla precedente lettera b) sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della presenta deliberazione relativo alle deroghe ai livelli ottimali, formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

Nel caso in cui le forme associative, individuate come beneficiarie, non risultino in realtà in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari di contributo per mancanza di disponibilità finanziaria.

Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione del contributo saranno stabiliti in appositi bandi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

Rifinanziamento, per gli anni 2002 e 2003, alle forme associative beneficiarie per l’anno 2001 di contributo regionale per l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni o servizi comunali.

Alle forme associative di cui sopra, che dichiarino di essere funzionanti per le attività finanziate e per i Comuni dichiarati, sono concessi per gli anni 2002 e 2003 contributi a parziale copertura delle spese concernenti le attività finanziate per il 2001.

Il contributo annuale concedibile per ciascuno degli anni 2002 e 2003 è pari al 60% di quello concesso per l’anno 2001.

I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti dei fondi disponibili sui bilanci regionali 2002 e 2003.

Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione del rifinanziamento saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Deroghe ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 s.m.i., connesse ai finanziamenti ed ai rifinanziamenti 2001 - 2002 -2003 finalizzati all’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali.

1. Le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò :

a) compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

b) comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio delle funzioni conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

All’uopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;

2. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

3. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;

4. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione;

5. le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini fissati dal bando;

6. la D.G.R. n. 47-1047 del 9.10.2000 , avente ad oggetto: “Fissazione delle modalità applicative dell’art. 6 della l.r. 26.04.2000 n. 44", è revocata.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Allegato alla D.G.R. n. del avente per oggetto: “Criteri e modalità per la distribuzione delle incentivazioni finanziarie di cui all’art.8 della l.r. 26 aprile 2000 n.44”.

Allegato


DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

Giunta regionale


Codice  5
D.D. 18 settembre 2001, n. 124

Approvazione avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2001, da destinarsi al rifinanziamento delle forme associative beneficiarie nell’anno 1999 e nell’anno 2000 di contributo regionale per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare i seguenti avvisi :

1) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale, a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001, da parte delle forme associative beneficiarie, nell’anno 1999, di contributo regionale per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, contenuto nell’allegato 1 alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

2) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale, a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001, da parte delle forme associative beneficiarie, nell’anno 2000, di contributo regionale per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, contenuto nell’allegato 2 alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

- di disporre che i suddetti avvisi siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di stabilire che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare i fondi da destinarsi alla concessione ed erogazione dei contributi in argomento.

Il Direttore regionale
Laura Bertino

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

via XX Settembre, 88 - 10122 Torino

RIFINANZIAMENTO VINCITORI 1999

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale, a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001, da parte delle forme associative beneficiarie, nell’anno 1999, di contributo regionale per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.
 In esecuzione del punto A) della deliberazione della Giunta regionale n. 54 - 873 del 18/9/2000, è indetta la concessione, su domanda, di contributi regionali, a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001, alle forme associative beneficiarie, nell’anno 1999, di contributo regionale per spese d’impianto e/o attivazione.


Soggetti destinatari di contributo

Le forme associative beneficiarie, nell’anno 1999, di contributo regionale per spese di impianto e/o di attivazione, che dichiarino di essere funzionanti.

Entità, condizioni e modalità di erogazione del contributo

L’ammontare del contributo sarà pari al:

a) 60% di quello concesso per l’anno 1999 per:

- le forme associative che gestiscono lo sportello unico;

- le Comunità montane che gestiscono in forma associata altri servizi comunali;

- le altre forme associative che gestiscono altri servizi comunali e che risultino conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5, comma 1 della l.r. 44/2000 e s.m.i.;

b) 40% di quello concesso per l’anno 1999 per le forme associative che gestiscono altri servizi comunali e che non risultino conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i.. In base alla D.G.R. n.19-1535 del 5/12/2000, a tali forme associative verrà concesso un ulteriore contributo regionale pari al 20% di quello concesso per l’anno 1999 se otterranno il provvedimento regionale di deroga di cui all’art.6 della l.r.44/2000 e s.m.i..

A tal proposito, si rammenta che la deroga ai livelli ottimali, concessa dalla Giunta regionale con deliberazione n.32-2796 del 17/4/2001, è limitata esclusivamente all’anno 2000, per cui le forme associative, indicate nella predetta deliberazione, che risultino ancora non conformi ai livelli ottimali di cui all’art. 5, comma 1 della l.r. 44/2000 e s.m.i., per usufruire dell’ulteriore 20% devono ottenere il provvedimento regionale di deroga di cui all’art. 6, l.r. 44/2000 e s.m.i. e alle relative modalità operative fissate con D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001.

Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001, si è stabilito, in particolare, che:

1. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, , fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

2. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;

3. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione.

Pertanto:

- le forme associative, di cui alla presente lettera b) non in possesso di quei requisiti stabiliti dall’art. 5, comma 1, della l.r. 44/2000 e s.m.i. in ordine ai quali la D.G.R. n.  del  non consente deroghe, sono escluse dalla concessione del predetto ulteriore contributo del 20%;

- alle forme associative, di cui alla presente lettera b) non in possesso di quei requisiti stabiliti dall’art. 5, comma 1, della l.r. 44/2000 e s.m.i. in ordine ai quali la D.G.R. n.  del    consente la deroga, l’ulteriore contributo del 20% è concesso con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., purchè la relativa proposta di deroga sia stata inoltrata entro e non oltre il 31/10/2001 (*). In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione dell’ulteriore contributo in questione.

I contributi sono concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001.

Il contributo, pari al 60% di quello concesso per l’anno 1999 per le forme associative di cui alla precedente lettera a) e al 40% di quello concesso per l’anno 1999 per le forme associative di cui alla precedente lettera b), verrà erogato in un’unica soluzione all’Ente il cui rappresentante legale ha sottoscritto la domanda di contributo, a partire dal mese di dicembre 2001. Alle forme associative di cui alla precedente lettera b) l’ulteriore contributo del 20% di quello concesso per l’anno 1999 verrà erogato a decorrere dal mese successivo all’intervenuta emanazione del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo e della eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato “A”, e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate o con lettera raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro e non oltre il 31 ottobre 2001 (*), ed indirizzate a:

Regione Piemonte

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino

Fax:011/4325179

Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato: “Richiesta di contributo regionale a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001 da parte di soggetti beneficiari di contributo regionale 1999, relativa alla seguente forma associativa:——————————-”.

Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:" Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001 da parte di soggetti beneficiari di contributo regionale 1999, relativa alla seguente forma associativa: ————————————————".

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la data del fax, la data della ricevuta rilasciata all’atto della consegna a mano.

Non saranno prese in considerazione:

* le istanze inoltrate fuori termine;

* le istanze incomplete delle dichiarazioni e indicazioni richieste;

* limitatamente alla richiesta dell’ulteriore 20% del contributo regionale 99, le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001, in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 31/10/2001, le proposte di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa.

Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Settore Autonomie locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.

_________________

(*) N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla entro e non oltre il 31/10/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine di scadenza.


Il Direttore regionale
Laura Bertino


Allegato A

Allegato 2

REGIONE PIEMONTE

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

v. XX Settembre, 88 - 10122 Torino

RIFINANZIAMENTO VINCITORI 2000

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale, a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001, da parte delle forme associative beneficiarie, nell’anno 2000, di contributo regionale per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

In esecuzione del punto B) b2 della deliberazione della Giunta regionale n. 54 - 873 del 18/9/2000, è indetta la concessione, su domanda, di contributi regionali, a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001, alle forme associative beneficiarie, nell’anno 2000, di contributo regionale per spese d’impianto e/o attivazione.

Soggetti destinatari di contributo

Le forme associative beneficiarie, nell’anno 2000, di contributo regionale per spese di impianto e/o di attivazione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai sensi dell’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., che dichiarino di essere funzionanti.

I requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. non si applicano alle Comunità montane che svolgono in forma associata funzioni o servizi comunali per i Comuni appartenenti alla Comunità stessa.

Si rammenta che la deroga ai livelli ottimali, concessa dalla Giunta regionale con deliberazione n.32-2796 del 17/4/2001, è limitata esclusivamente all’anno 2000, per cui le forme associative, indicate nella predetta deliberazione, che risultino ancora non conformi ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000, per essere destinatarie del contributo in oggetto devono ottenere il provvedimento regionale di deroga di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. ed alle relative modalità operative fissate con D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001

Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001,.si è stabilito, in particolare, che:

1. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, , fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

2. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli.

3. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione.

Pertanto:

- le forme associative, non in possesso di quei requisiti stabiliti dall’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. in ordine ai quali la D.G.R. n.   del  non consente deroghe, sono escluse dalla concessione del contributo in questione;

- alle forme associative, non in possesso di quei requisiti stabiliti dall’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. in ordine ai quali la D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 consente la deroga, il contributo in questione è concesso con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., purchè la relativa proposta di deroga sia stata inoltrata entro e non oltre il 31/10/2001 (*). In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione del contributo stesso.

Entità, condizioni e modalità di erogazione del contributo.

L’ammontare del contributo sarà pari al 60% di quello concesso per l’anno 2000.

I contributi sono concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione all’Ente il cui rappresentante legale ha sottoscritto la domanda di contributo, a partire dal mese di dicembre 2001, ovvero a decorrere dal mese successivo all’intervenuta emanazione del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo e della eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato “B”, e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate o con lettera raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro e non oltre il 31 ottobre 2001 (*), ed indirizzate a:

Regione Piemonte

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino

Fax:011/4325179

Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato: “Richiesta di contributo regionale a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001 da parte di soggetti beneficiari di contributo regionale 2000, relativa alla seguente forma associativa: —————”.

Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:" Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale a parziale copertura delle spese di gestione relative all’anno 2001 da parte di soggetti beneficiari di contributo regionale 2000, relativa alla seguente forma associativa: —————————”.

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la data del fax, la data della ricevuta rilasciata all’atto della consegna a mano.

Non saranno prese in considerazione:

* le istanze inoltrate fuori termine;

* le istanze incomplete delle dichiarazioni e indicazioni richieste;

* le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001, in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 31/10/2001, le proposte di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa.

Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Settore Autonomie locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.

_________________

(*) N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla entro e non oltre il 31/10/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine di scadenza.

Il Direttore regionale
Laura Bertino

Allegato B





Codice  5
D.D. 18 settembre 2001, n. 125

Approvazione avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2001, da destinarsi al finanziamento delle forme associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare i seguenti avvisi :

1) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione, nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, contenuto nell’allegato 1 alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

2) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’adeguamento e/o l’ampliamento, nell’anno 2001, delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, contenuto nell’allegato 2 alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

- di disporre che i suddetti avvisi siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di stabilire che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare i fondi da destinarsi alla concessione ed erogazione dei contributi in argomento.

Il Direttore regionale
Laura Bertino


Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

v. XX Settembre, 88 - 10122 Torino

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 25-3937 del 17/9/2001 è indetta la concessione, mediante procedura concorsuale, di contributi regionali per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

a) Soggetti destinatari di contributo

Sono destinatarie di contributo le sottoelencate forme associative:

- Unioni di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000;

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, che non abbiano usufruito negli anni 1999 e 2000 di finanziamenti regionali per l’associazionismo;

- Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

- Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

che si trovino nelle seguenti situazioni:

- siano di prima istituzione nell’anno 2001 e precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione della domanda di contributo; siano istituite per una durata minima triennale, per la gestione associata di almeno tre attività di competenza dei Comuni ricomprese nell’allegato elenco (All. A), parte integrante e sostanziale del presente avviso. Ciascuna attività deve essere intesa come intera;

- siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai livelli ottimali di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., ed alle relative modalità applicative approvate con D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001.

Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 si è stabilito che:

1. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

2. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli.

3. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione.

Pertanto, le forme associative non in possesso di quei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in ordine ai quali la D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 non consente deroghe, non possono essere destinatarie del contributo.

b) Soggetti esclusi dalla concessione di contributo.

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r. 62/95 s.m.i.;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000:

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana;

c) Entità del contributo.

A ciascuna Unione di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 150.000.000/EURO 77.468,53, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 75.000.000/EURO 38.734,26 a titolo di contributo per le spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 e 2000, di finanziamenti regionali per l’associazionismo verrà concesso, per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.lgs. 267/2000, un contributo nei termini sottospecificati che sono tra loro alternativi:

1) Un contributo non superiore a L. 120.000.000/EURO 61.974,83 determinato in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, nel caso di Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento ufficiale del 1991, appartenenti alla Comunità stessa. Qualora la cifra derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso è arrotondato al numero intero immediatamente superiore;

2) Un contributo non superiore a L. 150.000.000/ EURO 77.468,53 per ciascuna Comunità montana determinato in base alla seguente formula:

L. 40.000.000/EURO 20.658,27 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, qualora la Comunità montana non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore ai 5.000 abitanti. In questo caso essa potrà stipulare, sulle stesse attività, più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purché tali Convenzioni ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana sotto i 5.000 abitanti. Qualora la cifra derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso è arrotondato al numero intero immediatamente superiore.

Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.

A ciascun Consorzio di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 80.000.000/ EURO 41.316,55, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70, a titolo di contributo per spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 50.000.000/EURO 25.822,84, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

d) Destinazione del contributo.

Il contributo è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità agli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa all’impianto e/o all’attivazione delle forme associative di cui alla precedente lettera a).

e) Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi.

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

1° Unioni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e, per le Comunità montane, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, Convenzioni uniche stipulate tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

2° Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della precedente lettera c) del presente avviso, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

3° Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

4° Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della D.G.R. n.  del   formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. purché la relativa proposta di deroga ai livelli ottimali sia stata inoltrata entro e non oltre il 18/12/2001 (*). In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

f) Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo.

Alle forme associative indicate nella precedente lettera a), i contributi sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali di cui alla precedente lettera e), nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 nonché nel rispetto del riparto di cui alla D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione al legale rappresentante della forma associativa, secondo le seguenti modalità:

- a partire dal mese di marzo 2002, se la forma associativa beneficiaria risulti conforme ai livelli ottimali;

- a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., per le forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del predetto provvedimento.

Nel caso in cui le forme associative individuate come beneficiarie di contributo, non risultino di fatto in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari per mancanza di disponibilità finanziaria.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

g) Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo e della eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato “B” o “C” e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate o con lettera raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro e non oltre il 18 dicembre 2001 (*), ed indirizzate a:

Regione Piemonte

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino

Fax:011/4325179

Alla domanda di contributo dev’essere allegata tutta la documentazione indicata nel corrispondente modello di domanda.

Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato: “Richiesta di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: —————————-”.

Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:" Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: —————————————".

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la data del fax, la data della ricevuta rilasciata all’atto della consegna a mano.

Non saranno prese in considerazione:

* le istanze inoltrate fuori termine;

* le istanze incomplete delle dichiarazioni, indicazioni e documentazioni richieste;

* le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001, in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 18/12/2001, le proposte di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa. Qualora lo stesso non sia stato nominato, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente delegato da tutti gli Enti aderenti alla forma associativa a presentare la domanda stessa.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.

Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Settore Autonomie locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.

________________

(*)N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla entro e non oltre il 18/12/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine di scadenza.

Il Direttore regionale
Laura Bertino

Allegati


Allegato 2

REGIONE PIEMONTE

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

v. XX Settembre, 88 - 10122 Torino

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’adeguamento e/o l’ampliamento, nell’anno 2001, delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 25-3937 del 17/9/2001 è indetta la concessione, mediante procedura concorsuale, di contributi regionali per l’adeguamento e/o l’ampliamento, nell’anno 2001, delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

a) Soggetti destinatari di contributo per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

1. Le Unioni (comprese le Comunità collinari) e le Comunità montane già finanziate dalla Regione Piemonte per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali nel 1999 e nel 2000 che decidano di gestire in gestione associata intere attività di cui all’elenco allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente avviso, per tutti i loro Comuni (Unioni) o per almeno il 70% dei loro Comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Comunità montane), trasformando nel 2001 e precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione della domanda di contributo, per una durata minima triennale, in attività intera le parziali attività dichiarate precedentemente alla Regione Piemonte per il finanziamento 1999 e 2000. L’adeguamento delle attività è perciò possibile nel caso in cui sia stata dichiarata, ai fini del precedente finanziamento, un’attività risultante in realtà parte di una attività di cui all’allegato “A”; non è possibile nei casi in cui sia già stata dichiarata l’attività intera.

2. Le Unioni (comprese le Comunità collinari), le Comunità montane, i Consorzi e le Convenzioni costituite prima dell’anno 2001 che amplino nel 2001 e precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione della domanda di contributo, per una durata minima triennale, le loro funzioni gestendo in modo associato per tutti i loro Comuni o nel caso di Comunità montane per almeno il 70% dei loro Comuni inferiori a 5.000 abitanti, almeno due nuove attività di cui all’allegato “A”. Ciascuna attività individuata nel predetto elenco deve essere intesa come intera.

In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., qualora la Comunità montana non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore ai 5.000 abitanti, potrà stipulare, sulle stesse attività, più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purchè tali Convenzioni ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana sotto i 5.000 abitanti. Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.

Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo, per ciascuno dei predetti punti 1. e 2., comprendente una o più Convenzioni esistenti.

Qualora la cifra derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso è arrotondato al numero intero immediatamente superiore.

Per essere destinatari di finanziamento i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai livelli ottimali di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., ed alle relative modalità applicative approvate con D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001

Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 si è stabilito che:

- per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

- per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;

- per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione.

Pertanto, le forme associative non in possesso di quei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in ordine ai quali la D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 del   non consente deroghe, non possono essere destinatarie del contributo in oggetto.

b) Soggetti esclusi dalla concessione di contributo per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r. 62/95 s.m.i.;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000:

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana;

c) Entità del contributo per l’adeguamento delle attività.

Per l’adeguamento delle attività, di cui al punto 1. della precedente lettera a), verrà corrisposto un contributo non superiore a L. 50.000.000/ EURO 25.822,84 se il numero delle attività da completare risulta non superiore a tre o a L. 70.000.000/ EURO 36.151,98 se il numero delle attività da completare risulta pari o superiore a quattro.

d) Entità del contributo per l’ampliamento delle attività.

Per l’ampliamento delle attività, di cui al punto 2. della precedente lettera a), verrà corrisposto un contributo da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle nuove attività di cui all’elenco allegato, con i seguenti massimali:

per le Unioni ( comprese le Comunità collinari) L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per le Comunità montane L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per i Consorzi L. 40.000.000/ EURO 20.658,28;

per le Convenzioni L. 25.000.000/ EURO 12.911,42.

e) Destinazione del contributo per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

Il contributo è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità agli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa all’adeguamento e/o all’ampliamento delle attività.

f) Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

1° Adeguamento delle attività di cui al punto 1. della precedente lettera a), nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime, per le stesse attività, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

2° Ampliamento delle attività di cui al punto 2. della precedente lettera a), nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime per le stesse attività, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

4. Consorzi;

5. Convenzioni.

Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della D.G.R. n.  del   formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. purché la relativa proposta di deroga ai livelli ottimali sia stata inoltrata entro e non oltre il 18/12/2001 (*). In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

g) Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo.

Alle forme associative indicate nella precedente lettera a), i contributi sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali di cui alla precedente lettera f), nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 nonché nel rispetto del riparto di cui alla D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001.

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione all’Ente il cui legale rappresentante ha sottoscritto la domanda di contributo, secondo le seguenti modalità:

- a partire dal mese di marzo 2002, se la forma associativa beneficiaria risulti conforme ai livelli ottimali;

- a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., per le forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del predetto provvedimento.

Nel caso in cui le forme associative individuate come beneficiarie di contributo, non risultino di fatto in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari per mancanza di disponibilità finanziaria.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

h) Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo e della eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato “D” o “E” o “F” o “G” e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate o con lettera raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro e non oltre il 18 dicembre 2001 (*), ed indirizzate a:

Regione Piemonte

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino

Fax:011/4325179

Alla domanda di contributo deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel corrispondente modello di domanda.

Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato: “Richiesta di contributo regionale per l’ampliamento e/o l’adeguamento nell’anno 2001 delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: ——————-”.

Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:" Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale per l’ampliamento e/o l’adeguamento nell’anno 2001 delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: ——————-".

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.


Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la data del fax, la data della ricevuta rilasciata all’atto della consegna a mano.

Non saranno prese in considerazione:

* le istanze inoltrate fuori termine;

* le istanze incomplete delle dichiarazioni, indicazioni e documentazioni richieste;

* le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001, in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 18/12/2001, le proposte di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.

Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Settore Autonomie locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.

___________________

(*)N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla entro e non oltre il 18/12/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine di scadenza.


Il Direttore  regionale
Laura Bertino

Allegato





Codice  12.2
D.D. 13 settembre 2001, n. 137

D.P.R. 1 luglio 1980 e D.P.R. 3 ottobre 1980 - Vendemmia 2001 Determinazione data inizio vendemmia e rese unitarie delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Barolo e Barbaresco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

I. la produzione media unitaria, per la vendemmia 2001, delle uve nebbiolo, destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. Barolo e Barbaresco viene fissata rispettivamente in 80 quintali per ettaro in coltura specializzata, come previsto dall’articolo 4 dei relativi disciplinari di produzione;

II. la data di inizio della vendemmia per le uve nebbiolo destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. Barolo e Barbaresco viene fissata per il giorno 20 settembre 2001.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo



Codice  12.2
D.D. 13 settembre 2001, n. 138

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni V.Q.P.R.D. del Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché entro i limiti stabiliti dalla U.E., per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.P.Q.R.D.) dei seguenti vini a denominazione d’origine controllata (D.O.C.):

- Vino a D.O.C. Barbera del Monferrato

- Vino a D.O.C. Malvasia di Casorzo

- Vino a D.O.C. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

- Vino a D.O.C. Dolcetto d’Asti

- Vino a D.O.C. Langhe rosso;

- Vino a D.O.C. Langhe Favorita;

- Vino a D.O.C. Langhe Freisa;

- Vino a D.O.C. Monferrato dolcetto;

- Vino a D.O.C. Piemonte Barbera;

- Vino a D.O.C. Piemonte Grignolino;

- Vino a D.O.C. Piemonte Moscato

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

IL Dirigente responsabile
Ettore Ponzo



Codice  16.1
D.D. 13 settembre 2001, n. 178

L. 28/5/1997 n. 140 (Bonus fiscale per ricerca e sviluppo) - Approvazione del modulo e delle modalità di presentazione della dichiarazione-domanda - Fissazione del termine di presentazione

Premesso che:

- la Regione è subentrata al Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato nella convenzione corrente con l’A.T.I. del Gruppo BancaRoma, gestore concessionario del procedimento di accesso agli incentivi automatici di cui alla legge 28/5/97 n. 140, stipulando apposito atto aggiuntivo in data 16/5/2000, repertorio n. 4306;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 75-3351 del 25/6/2001, successivamente modificata con deliberazione n. 27-3912 del 10/9/2001, è stata effettuata una ripartizione della dotazione del Fondo unico per incentivi alle imprese, assegnando all’incentivo automatico di cui alla predetta L. 140/97 risorse per un importo di L. 38.762.728.773 (di cui L. 38.512.728.773 da erogare a titolo di incentivo e L. 250.000.000 per spese di gestione del procedimento, incluse le spese di promozione e pubblicizzazione presso l’utenza);

Visti:

l’art. 13 del decreto-legge 28/3/1997 n. 79 convertito, con modificazioni, nella L. 28/5/97 n. 140 successivamente modificato dall’art. 17 L. 7/8/97 n. 266 e s.m.i.;

il decreto del Ministero dell’Industria, Commercio, Artigianato del 27/3/98 n. 235 (Regolamento recante modalità e procedure per l’attuazione di misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali) e del 15/12/98;

le circolari applicative della normativa in questione, emanate dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato, n. 900290 del 10/7/98 e n. 900348 del 12/10/98;

il decreto del Ministro delle Finanze 31/1/2000 n. 58 e la comunicazione prot. 2001/15035 del 26/1/2001 della Agenzia delle Entrate, recanti modalità per la fruizione degli incentivi automatici mediante bonus fiscale o credito d’imposta;

la deliberazione n. 75-3351 del 5/6/2001 della Giunta Regionale che demanda al Responsabile della Direzione Regionale Industria l’approvazione del bando di apertura del procedimento con fissazione dei termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi in questione, nonché l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessari per l’attivazione e l’ottimale gestione delle procedure connesse;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93, come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 23 della L.r. 51/97;

in conformità agli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 75-3351 del 25/6/2001 e con deliberazione n. 27-3912 del 10/9/2001

determina

1) di approvare il modello di dichiarazione-domanda per l’accesso all’incentivo di cui all’art. 13 L. 28/5/97 n. 140 e s.m.i., allegato A alla presente determinazione, comprensivo delle istruzioni per la compilazione;

2) di fissare le modalità per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per l’accesso all’incentivo in questione nel testo di seguito esposto;

Le dichiarazioni-domanda per la concessione dell’incentivo di cui all’art. 13 L. 28/5/97 n. 140 e s.m.i. possono essere presentate, dalle imprese aventi titolo, a partire dal giorno 11 ottobre 2001 (orario: 9 - 18); sono restituite alle imprese le dichiarazioni-domanda pervenute allo sportello del gestore concessionario anteriormente alla predetta data, ovvero posteriormente alla data di chiusura del bando.

Le dichiarazioni-domanda possono essere presentate esclusivamente mediante consegna diretta agli sportelli del gestore concessionario, che rilascerà ricevuta contenente la data di ricezione. Gli sportelli del gestore concessionario abilitati alla ricezione sono quelli indicati nell’allegato elenco (allegato B).

Le dichiarazioni-domanda devono essere redatte avvalendosi esclusivamente degli appositi moduli a stampa reperibili:

- presso gli sportelli del gestore concessionario ubicati in tutto il territorio nazionale (allegato B);

- presso le sedi delle associazioni di categoria indicate nell’allegato elenco (allegato B);

- presso le Camere di Commercio piemontesi;

- presso la Direzione Industria della Regione Piemonte, Via Pisano, 6, Torino;

- presso gli Uffici relazioni con il pubblico della Regione Piemonte (allegato B);

ovvero sui siti internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo: www.regione.piemonte.it/industria e del Mediocredito Centrale S.p.A. al seguente indirizzo: www.mcc.it

Alle dichiarazioni-domanda pervenute nella stessa giornata è assegnato identico ordine cronologico.

Nel caso in cui l’entità delle agevolazioni richieste ecceda lo stanziamento programmato, pari a L. 38.512.728.773, si procederà alla riduzione pro-quota delle agevolazioni limitatamente alle istanze pervenute nel giorno di adozione del provvedimento che accerta l’avvenuto esaurimento dei fondi disponibili;

3) Di stabilire che le maggiorazioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del Decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 235 del 27 marzo 1998 e dal punto 4 della Circolare del Ministero medesimo n. 900290 del 10 luglio 1998 competono esclusivamente alle imprese le quali abbiano sostenuto costi agevolabili per ciascuno dei tre periodi di imposta antecendenti l’esercizio cui si riferisce la dichiarazione-domanda da presentarsi a partire dall’11 ottobre 2001 ed imputati al conto economico di ciascuno dei medesimi esercizi, anche se l’impresa, in uno o più di tali esercizi, non abbia presentato domanda ai sensi dell’art. 13 L. 140/97 e s.m.i.

Il gestore-concessionario responsabile delle attività istruttorie è l’Associazione Temporanea d’Imprese del Gruppo Banca Roma, costituita dalla Banca di Roma, dal Mediocredito Centrale e dalla Banca Mediterranea.

Il Mediocredito Centrale è mandatario dell’Associazione Temporanea d’Imprese.

Con successivo provvedimento si disporrà la pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani “La Stampa” ed “Il Sole 24 Ore”, contestualmente assumendo il relativo impegno di spesa.

Gli allegati A) e B) fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania

Allegato



Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione-domanda
ai fini della concessione dei benefici
(Legge 140/97 art. 13)

La dichiarazione-domanda per la concessione dei benefici deve essere compilata utilizzando il modulo a stampa, distribuito dal Gestore Concessionario presso gli sportelli di cui all’elenco riportato nell’allegato B alla presente determinazione.

Tale modulo è altresì “scaricabile” in rete telematica ai seguenti indirizzi: www.mcc.it; www.regione.piemonte.it/industria

La dichiarazione-domanda costituisce l’atto con il quale l’impresa interessata dichiara incondizionatamente il pieno possesso dei requisiti che, senza alcun controllo preventivo da parte dell’Amministrazione, danno corso alla liquidazione delle agevolazioni di legge. Pertanto, è necessario che essa venga resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmata dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, qualora persona diversa dal primo firmatario, e certificata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza del collegio medesimo, da un professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

La dichiarazione-domanda deve riferirsi alle attività per le quali si intende richiedere i benefici di legge sviluppate in una singola unità locale dell’impresa ed i cui costi ammissibili sono stati sostenuti nell’esercizio precedente quello di presentazione della dichiarazione-domanda. Per “esercizio precedente” si intende quello la cui data di chiusura si verifichi nell’anno solare precedente la dichiarazione-domanda stessa.

L’impresa richiedente deve trattenere una copia della dichiarazione-domanda per le sue esigenze documentali nonché per le verifiche, successive alla liquidazione delle agevolazioni, della Regione o del Gestore Concessionario.

Si invita a prestare la massima attenzione nella fase di compilazione e sottoscrizione della dichiarazione poiché, ove vengano successivamente accertati elementi di non conformità alla normativa di riferimento, la Regione darà luogo all’applicazione di sanzioni amministrative, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali.

Alla dichiarazione-domanda deve essere allegato il bilancio depositato dell’esercizio relativo alla richiesta di agevolazione corredato di quanto indicato nell’allegato 4 alla circolare 10/7/1998 n. 900290 (in Gaz. Uff. Suppl. Ord. n. 171 del 24/7/98), nonché perizia asseverata nella forma di cui allo schema allegato 6 alla circolare medesima.

Tutta la documentazione allegata deve essere sinteticamente riepilogata nell’apposito riquadro in calce alla dichiarazione-domanda.

Nei casi di richiesta di maggiorazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dell’Industria 27/3/98 n. 235 (in Gaz. Uff. n. 164 del 16/7/98) ed al punto 4 della circolare, occorre allegare i bilanci relativi ai tre esercizi precedenti.

Non apportare abrasioni, cancellazioni o modifiche di alcun tipo al testo predisposto; in caso contrario la domanda non sarà considerata valida.

Non sono ammesse in alcun caso fotocopie del modulo a stampa.

Certificazione antimafia: nei casi prescritti, l’impresa dovrà richiedere l’attestazione secondo le modalità di cui alla vigente normativa.


Compilazione della dichiarazione-domanda

Destinatario - la dichiarazione-domanda deve essere presentata esclusivamente ad uno degli sportelli del Gestore Concessionario, riportati nell’elenco allegato, mediante consegna diretta. L’impresa non deve in alcun caso presentare la dichiarazione-domanda alla Regione né al Mediocredito Centrale S.p.A..

Bollo - apporre ed annullare le marche da bollo negli appositi spazi (secondo la tariffa vigente alla data di presentazione della dichiarazione-domanda).

A) Dati sull’impresa richiedente

A1) - riportare la denominazione come risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente con riferimento alla sede legale dell’impresa. In mancanza, indicare quella risultante dall’atto costitutivo.

A6) - barrare la casella relativa alla dimensione aziendale dell’impresa richiedente. La dichiarazione deve essere prestata con la piena consapevolezza dei parametri e dei requisiti indicati nell’allegato 1 alla circolare attuativa; l’impresa deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento il dettaglio analitico e la documentazione di supporto inerente la classificazione dimensionale dichiarata.

A9) - indicare il codice completo della classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91; per codici aventi meno di cinque cifre trascrivere da sinistra verso destra

esempio: codice ISTAT ‘91: 24.12

B) Notizie relative al progetto di innovazione

B0) - deve riferirsi all’ultimo bilancio approvato, la cui data di chiusura si sia verificata nell’anno solare precedente quello di presentazione della dichiarazione-domanda stessa. Nell’ipotesi di chiusura infrannuale del bilancio devono essere compilate tutte le caselle predisposte; diversamente compilare soltanto l’ultimo riquadro a destra indicando l’anno di chiusura.

B3) - i costi debbono essere esposti nella misura dedotta nell’esercizio di riferimento di cui al precedente punto B0), al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917. La rilevazione dei costi deve seguire le indicazioni di cui alla relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, ovvero in accordo con le indicazioni dell’allegato 4 della circolare attuativa.

I costi debbono essere espressi in Lire o in Euro (1 Euro = 1.936,27 Lire), barrando la relativa casella. Se la scelta non viene operata, gli importi si intendono espressi in Lire. Tutti gli importi da riportare nel proseguio del modulo devono essere indicati nella valuta prescelta al punto B3)

B4) - da determinare in base alla dimensione dell’impresa di cui al punto A6), alla ubicazione dell’unità locale di cui al punto A7), all’ammontare dei costi agevolabili e tenuto conto delle limitazioni (cfr. punto 3 - Misura dell’agevolazione - circolare attuativa).

B5.1) - riportare la variazione, se positiva, data dalla differenza tra la somma di tutti i costi per personale, strumentazioni e consulenze dedicati alle attività di R&S e relativi all’esercizio di cui al punto B0) e la media delle somme di tutti gli analoghi costi sostenuti nei tre esercizi precedenti quello di cui al punto B0).

La variazione deve tenere conto esclusivamente delle attività di R&S svolte in unità locali dell’impresa ubicate nella Regione a cui la domanda di maggiorazione dell’agevolazione viene presentata

B5.2) - da determinare in base alla dimensione dell’impresa di cui al punto A6), alla ubicazione dell’unità locale di cui al punto A7), all’ammontare dell’incremento dei costi di cui al punto B5.1) e tenuto conto delle limitazioni (cfr. punti 3 e 4 - “Misura dell’agevolazione” e “Maggiorazione dell’agevolazione per l’incremento delle spese di ricerca e sviluppo”- circolare attuativa).

B5.3) - riportare per ciascun esercizio la somma di tutti i costi per personale, strumentazioni e consulenze dedicati alle attività di R&S.

A dimostrazione dei costi così come esposti allegare i bilanci o dichiarazioni dei redditi (per le sole imprese esonerate dalla redazione del bilancio) dei tre esercizi precedenti quello di cui al punto B0).

Le dichiarazioni dei redditi e i bilanci, qualora siano carenti delle informazioni di seguito riportate, devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che contenga per ciascun esercizio e dettagliatamente per ciascuna unità locale:

A. descrizione delle attività di R&S;

B. importi dei costi dedotti ai sensi del T. U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/86, distinti nelle seguenti voci:

b1 - costi per il personale

b2 - costi per strumentazioni ed attrezzature;

b3 - costi per servizi di consulenza tecnologica

C. descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute industriali.


Elenco agenzie dove presentare le domande di agevolazione





Elenco Sedi A.P.I.
Federapi Piemonte

Presidente: Dott. Giorgio Marietta

Segretario Regionale: Dott. Carlo Taverna

Via Pianezza, 123 - 10151 Torino

Tel. 011/45.13.253 - Fax 011/45.13.107

A.P.I. Alessandria

Presidente: Dott. Roberto Roveta

Segretario: Dott. Enrico Taverna

Corso Roma, 35 - 15100 Alessandria

Tel. 0131/28.34.11 - Fax 0131/43.115

A.P.I. Asti

Presidente: Dott. Annibale Meazza

Segretario: Dott. Romano Maggiora

Via De Rolandis, 4 - 14100 Asti

Tel. 0141/59.46.25 - Fax 0141/34.362

A.P.I. Cuneo

Presidente: Dott. Antonio Livio Costamagna

Segretario: Dott. Enrico Grieco

P.zza Europa, 20 - 12100 Cuneo

Tel. 0171/69.74.59 - Fax 0171/69.85.62

A.P.I. Novara e Verbano Cusio Ossola

Presidente: Ing. Sandro Porzio

Segretario: Dott. Maurizio Della Santa

Via Aldo Moro, 1 - 28100 Novara

Tel. 0321/39.84.64 - Fax 0321/31.255

A.P.I. Torino

Presidente: Dott. Sergio Rodda

Segretario: Dott. Aurelio Maria Voarino

Direttore: Dott. Vittorio Claretta Assandri

Via Pianezza, 123 - 10151 Torino

Tel. 011/45.13.111 - Fax 011/45.52.071


Elenco Sedi Unione Industriale

Elenco Uffici Relazioni
con il pubblico della Regione

Torino

Sede centrale

P.zza Castello, 165 - Cap. 10122

Tel. 011.432.4903 - 011.432.4905

segreteria telefonica 011.432.4803

fax 011.432.3683

e mail: urp@regione.piemonte.it


Sedi decentrate

Alessandria

via dei Guasco, 1 - Cap. 15100

Tel. 0131.285518 - 0131.285573

fax 0131.285567

e mail: urpalessandria@regione.piemonte.it

Cuneo

P.le Della Libertà, 7 - Cap. 12100

tel. 0171.603161 - 0171.603748

fax 0171.631535

e mail: urpcuneo@regione.piemonte.it

Novara

via Dominioni, 4 - Cap. 28100

Tel. 0321.393800 - 0321.393803

fax 0321.33273

e mail: urpnovara@regione.piemonte.it

Verbania

via Albertazzi, 3 - Cap. 28922

Tel. 0323.502844 - 0323.502840

fax 0323.501464

e mail: urpverbania@regione.piemonte.it

Vercelli

in Via Antonio Borgogna 1

Tel. 0161.600286 - 0161.600278

fax allo 0161.502709

e mail: urpvercelli@regione.piemonte.it



Codice 22.7
D.D. 4 giugno 2001, n. 283

Piano di finanziamento 2000 per interventi di bonifica di siti inquinati (D.G.R. 17-155 del 05/06/2000) - esclusione degli interventi non più ammissibili - proroga al 31/07/2001 dei termini di presentazione della documentazione di seconda fase - impegno di lire 10 miliardi sul capitolo 26958/2001 a favore dei comuni ammessi

Con deliberazione n. 17-155 del 5 giugno 2000 la Giunta regionale stabiliva i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione, ai fini dell’ammissione al finanziamento regionale, dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti progetti di bonifica relativamente ai siti inquinati contenuti nel piano regionale approvato con la citata legge (artt. 16 e 26, comma 4, della legge regionale n. 42/2000).

Con tale provvedimento la Giunta regionale stabiliva di destinare le risorse iscritte sul cap. 26958 nel triennio 2000-2002 per la esecuzione in danno degli interventi individuati come prioritari a breve termine, di completamento o segnalati per l’inserimento nel Programma Nazionale delle Bonifiche, così individuati nella tabella A allegata alla sopra citata deliberazione.

Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento degli interventi di cui sopra veniva posto a carico dei Comuni sul cui territorio è ubicato il sito in quanto l’onere di presentare all’Amministrazione regionale una relazione acclarante la necessità di esecuzione di ufficio dell’intervento e il piano di caratterizzazione entro la data del 31 luglio 2000 (documentazione di prima fase) e, entro la successiva data del 30 settembre 2000, la documentazione tecnica e amministrativa prevista per la definizione tecnico-finanziaria dell’intervento (documentazione di seconda fase).

Con deliberazione n. 10-898 del 25 settembre 2000 la Giunta regionale stabiliva di prorogare sino al 30 novembre 2000 il termine di presentazione della documentazione relativa alla seconda fase e di demandare alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” la facoltà di disporre in casi eccezionali ulteriori proroghe.

Con successiva deliberazione n. 43-3097 del 28 maggio 2001 la Giunta regionale demandava alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” di provvedere alla individuazione degli interventi non più ammissibili al finanziamento, all’assegnazione delle risorse necessarie in favore di quei Comuni che avessero presentato la documentazione progettuale prevista per la seconda fase entro la data del 30 marzo 2001 e di prevedere che l’assegnazione di tali risorse avesse luogo mediante ripartizione della spesa sulle annualità di bilancio 2000-2001-2002 tenendo conto dei tempi di realizzazione degli interventi.

Con tale provvedimento, la Giunta regionale stabiliva inoltre di fissare ala data del 31 luglio 2001 il termine ultimo per la concessione ad opera della competente Struttura regionale delle proroghe del termine per la presentazione della documentazione fase.

Per quanto concerne le risorse finanziarie destinate al finanziamento di tale programma di intervento, con appositi provvedimenti deliberativi sono state individuate le risorse iscritte sul bilancio 2000 (D.G.R. 21-365 del 4 luglio 2000: accantonamento n. 100748 per lire 12.000.000.000), sul bilancio 2001 (D.G.R. 45-2492 del 19 marzo 2001: accantonamento n. 100624 per lire 10.000.000.000) e sul bilancio 2002 (D.G.R. 43-3097 del 28 maggio 2001: prenotazione n. 100089 per lire 10.000.000.000).

Nel corso del precedente esercizio finanziario si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 420 del 2 agosto 2000 ad impegnare la somma di lire 12.000.000.000 sull’esercizio finanziario 2000 in favore di quelli tra i Comuni inseriti nella tabella A allegata alla D.G.R. n. 17-155 del 5 giugno 2000 che avessero ottemperato alle condizioni previste per l’ammissione al finanziamento e, tra questi, nel rispetto dei criteri di priorità di intervento nonchè di necessità di completamento e alla connessione ad altri interventi di pianificazione.

A valere sulle risorse come sopra impegnate, si è provveduto ad effettuare una prima assegnazione ed erogazione di fondi per complessive lire 1.639.431.011 in favore di alcuni dei Comuni come sopra individuati al fine di consentire la realizzazione dei piani di caratterizzazione e le attività di progettazione.

Alla data del 30 marzo 2001 - data di scadenza per la presentazione della documentazione di seconda fase come prorogata con atti dirigenziali in coerenza con la D.G.R. n. 10-898 del 25 settembre 2000 - hanno presentato la documentazione di seconda fase i seguenti Comuni i cui interventi possono essere avviati:

15    TO    Pianezza    Reg. Cassagna
24    TO    Ciriè    Borche - ex Interchim
25    NO    Galliate    Reg. Villa Fortuna, area
            pre-Parco
172    TO    Cambiano    Via Cav. di Vittorio Veneto
361    AL    Castellazzo Bormida    Ex Barco - Cascina
            Pulcianetta
379    TO    Ciriè    Pressi ex Interchim
385    NO    Novara    c/o torrente Terdoppio/
            Str. del Casone
388    AT    Moncucco Torinese    Cava Italgessi/loc. Briano
464    TO    Ciriè    Loc. Borche - Immobiliare
            Alessandra

Per contro, in applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale deve procedersi all’esclusione dal piano di finanziamento 2000-2001-2002 approvato con la D.G.R. n. 17-155 del 5 giugno 2000 - e fatto salvo il recupero di somme già trasferite per la realizzazione della prima fase - i seguenti siti già indicati nella allegata tabella sub. A:

96    AL    Tortona    Ex Nuova Roma
319    BI    Salussola    Il Brianco
322    VC    Crescentino    ex Prolafer/Str. Torino
338    TO    Grugliasco    Viale Lidice 49 (ex RIG)

in quanto gli interventi riguardanti tali siti sono stati nel frattempo attivati da parte dei responsabili, dei proprietari o di altri soggetti interessati come risulta agli atti del Settore regionale programmazione interventi di risanamento e bonifica; quanto sopra

4    AL    Casale Monferrato    Cascinetta
11    CN    Barge    Crocera
344    NO    Arona    ex cava Fogliotti
349    CN    Salmour    Loc. S. Andrea/Rio Paralupo

in quanto l’esito delle caratterizzazioni eseguite da ARPA su tali siti ha evidenziato che non sono necessari interventi di bonifica

99    AT    Montiglio    Reg. Codana (cava)

considerato che con nota n. prot. 16523 del 15 marzo 2001 la Provincia di Asti ha trasmesso gli elaborati definitivi delle indagini eseguite presso la cava Codana in Comune di Montiglio Monferrato, dai quali si riscontra che risultano necessari interventi di tipo strutturale per la sicurezza statica della cava, ma non di tipo ambientale per la bonifica della stessa;

371    TO    Nichelino    Sotti Vernea

considerato che il Comune di Nichelino con propria nota n. prot. 13757 del 14 marzo 2001, in coerenza con quanto evidenziato dal Dipartimento sub-provinciale ARPA di Torino con nota n. prot. 5810/L del 15 marzo 2001, ha comunicato che l’intervento individuato nell’allegato A della D.G.R. n. 17-155 non può essere attivato se non a seguito del completamento del riordino del sistema degli scarichi idrici affluenti al rio soggetto dell’intervento stesso come concordato con la Provincia di Torino e con l’ARPA;

10    AL    Serravalle Scrivia    A sud stabilimento
            Ecolibarna

considerato che sono state inoltrate ai competenti Ministeri numeri solleciti per la risoluzione dell’emergenza ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia e che risulta essere stato rogato un atto di transazione tra il Dipartimento della protezione civile e la Società Fisia Italimpianti con il quale, fra l’altro, la Società si impegna al completamento della bonifica;

416    VB    Pieve Vergonte    Ex area SCAT

considerato che l’intervento presso il Comune di Pieve Vergonte ricade nella perimetrazione dell’intervento di interesse nazionale che sarà finanziato dal Programma Nazionale delle bonifiche di siti inquinati ex articolo 1 L. 426/98 approvato in Conferenza Stato - Regioni e Provincie autonome l’8 marzo 2001;

400    CN    Fossano    Ex Autovelox

considerato che il Comune di Fossano con propria nota n. prot. 1635 del 18 gennaio 2001 ha comunicato di non avere ancora attivato le procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 17-155, manifestando l’intenzione di attivare le stesse, al fine di accedere a successive possibilità di finanziamento;

185    TO    Ivrea    Canton Meina

considerato che a seguito della nota di sollecito n. prot. 28432/22.7 in data 28 dicembre 2000 del Settore regionale competente, il Comune di Ivrea non ha manifestato le sue intenzioni in merito all’attuazione dell’intervento di propria competenza.

Per contro risultano motivate le necessità di proroga documentate agli atti del competente Settore regionale e quindi, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 43-3097 del 28 maggio 2001, viene prorogato sino al 31 luglio 2001 il termine per la presentazione della documentazione necessaria nei confronti dei Comuni:

2    AL    Casale Monferrato    Argine Morano-Oltreponte
13    NO    Tornaco    S. Stefano
20    VC    Santhià    Cascina Truffaldina
29    TO    Orbassano    Loc. Garosso (Gonzole)
67    AL    Castellar
        Guidobono    Diletta
80    AL    Capriata D’Orba    Pedaggera
341    NO    Borgomanero    Reg. Cascina Beatrice
393    TO    Leinì    Via Torino 129
428    VC    Albano Vercellese    Ex cartiera
484    TO    Moncalieri - La Loggia    Old River Ranch

Visti il decreto legislativo 22/1997, articolo 17, comma 9 ed il decreto ministeriale 471/1999 articolo 14, comma 1, che disciplinano l’ammissibilità dell’esecuzione in danno degli interventi di bonifica di siti inquinati;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43-3097 del 28 maggio 2001 con la quale sono stati, fra l’altro, demandati alla competente struttura i provvedimenti per l’individuazione degli interventi non più ammissibili al finanziamento e quelli necessari affinchè possano essere attivati il maggior numero degli interventi previsti;

considerato altresì che la suddetta deliberazione n. 43-3097 ha previsto di dare avvio agli interventi e all’assegnazione delle risorse necessarie relativamente agli interventi per i quali risulta esser stata presentata tutta la documentazione entro la data del 30 marzo 2001 e di prevedere che la ripartizione dei fondi da assegnare ai Soggetti attuatori degli interventi avvenga sulle annualità di bilancio 2000-2001-2002 tenendo conto dei tempi di realizzazione degli interventi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 45-2494 del 19 marzo 2001 con la quale, fra l’altro è stata accantonata la somma di lire 10.000.000.000 sul capitolo 26958/2001 per iniziative in materia di bonifiche;

vista la nota n. prot. 7324/22 del 27 marzo 2001 con la quale la suddetta somma è stata assegnata al Settore regionale Programmazione interventi di risanamento e Bonifiche.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 51/1997 articolo 22

Visto il D.Lgs 22/1997 articolo 17

Visto il D.M. 471/1999

Vista la L.R. 42/2000

Vista la D.G.R. 17-155 del 5 giugno 2000

Vista la D.G.R. 43-3097 del 28 maggio 2001

determina

a) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all’esclusione dal piano di finanziamento 2000-2002 approvato con la D.G.R. n. 17-155 del 5 giugno 2000 i siti già indicati nella tabella sub. A allegata posti nei Comuni di:

4    AL    Casale Monferrato    Cascinetta
10    AL    Serravalle Scrivia    A sud stabilimento
            Ecolibarna
11    CN    Barge    Crocera
96    AL    Tortona    Ex Nuova Roma
99    AT    Montiglio    Reg. Codana (cava)
185    TO    Ivrea    Canton Meina
319    BI    Salussola    Il Brianco
322    VC    Crescentino    ex Prolafer/Str. Torino
338    TO    Grugliasco    Viale Lidice 49 (ex RIG)
344    NO    Arona    ex cava Fogliotti
349    CN    Salmour    Loc. S. Andrea/Rio
            Paralupo
371    TO    Nichelino    Sotti Vernea
400    CN    Fossano    Ex Autovelox
416    VB    Pieve Vergonte    Ex area SCAT

b) di procedere alla comunicazione di tale esclusione alle Provincie competenti affinchè provvedano - ove persistano le ragioni dell’inquinamento - all’adozione di eventuali provvedimenti anche ai fini dell’attuazione dei prossimi piani di finanziamento annuale previsti dall’articolo 16 della legge regionale 42/2000;

c) di ritenere ammissibili al finanziamento i Comuni che hanno presentato la documentazione di seconda fase entro la scadenza del 31 marzo 2001 di seguito indicati:

15    TO    Pianezza    reg. Cassagna
24    TO    Ciriè    Borche - ex Interchim
25    NO    Galliate    Reg. Villa Fortuna, area
            pre-Parco
172    TO    Cambiano    Via Cav. di Vittorio Veneto
361    AL    Castellezzao
        Bormida    Ex Barco - Cascina
            Pulcianetta
379    TO    Ciriè    Pressi ex Interchim
385    NO    Novara    c/o torrente Terdoppio/
            Str. del Casone
388    AT    Moncucco Torinese    Cava Italgessi/loc. Briano
464    TO    Ciriè    Loc. Borche -
            Immobiliare Alessandra

d) di concedere ulteriore proroga sino al 31 luglio 2001 per la presentazione della documentazione di seconda fase ai Comuni di:

2    AL    Casale Monferrato    Argine Morano-Oltreponte
13    NO    Tornaco    S. Stefano
20    VC    Santhià    Cascina Truffaldina
29    TO    Orbassano    Loc. Garosso (Gonzole)
67    AL    Castellar Guidobono    Diletta
80    AL    Capriata D’Orba    Pedaggera
341    NO    Borgomanero    Reg. Cascina Beatrice
393    NO    Leynì    Via Torino 129
428    VC    Albano Vercellese    Ex cartiera
484    TO    Moncalieri -
        La Loggia    Old River Ranch

e) di dare atto che, nell’eventualità di mancata presentazione nel termine di cui sopra della necessaria documentazione, gli interventi seguiranno la procedura di finanziamento prevista dall’art. 16 della legge regionale;

f) di impegnare, nell’ambito della somma accantonata con la deliberazione della Giunta regionale n. 45-2494 del 19 marzo 2001 (100624/A) e assegnata al Settore con nota del Direttore regionale prot. n. 7324/22 del 27 marzo 2001, la somma di lire 10.000.000.000 sul cap. 26958/2001 in favore dei Comuni che hanno presentato la documentazione di seconda fase entro la scadenza del 31 marzo 2001 (così come individuati sub. C) e dei Comuni che provvederanno a presentare tale documentazione entro la scadenza ultima del 31 luglio 2001 (così come individuati sub. D);

g) di procedere con separato atto dirigenziale alla formale assegnazione del finanziamento in favore di ciascuno dei Comuni di cui ai punti C e D mediante ripartizione delle risorse iscritte sul cap. 26958 negli esercizi finanziari 2000-2002 ed individuate con i provvedimenti deliberativi citati in premessa, da effettuarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalle DD.G.R. nn. 17-155 del 5 giugno 2000 e 43-3097 del 28 maggio 2001.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano



Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 311

D.D. 58 del 12.12.1997 e D.D. 81 del 3.4.1998. A.C.S.R. di Cuneo. Realizzazione stazioni di conferimento di Busca, Borgo San Dalmazzo, Cuneo (Madonna dell’Olmo) e Cuneo (S. Rocco). Impegno e liquidazione prima quota contributo concesso Lire 102.270.391 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 312

Deliberazioni dirigenziali nn. 58 del 12.12.1997, 81 del 3.4.1998 e 287 dell’11.11.1998. Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna e Pesio di Robilante. Realizzazione stazione conferimento in Comune di Limone. Impegno e liquidazione prima quota contributo concesso Lire 79.278.162 (cap. 16984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 313

D.D. 58 del 12.12.1997. CO.S.R.A.B. di Biella. Realizzazione stazione di conferimento di rifiuti nel Comune di Biella. Approvazione progetto in sanatoria. Impegno e liquidazione saldo contributo Lire 77.919.658 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 314

Regolamento CEE 2081/93 - obiettivo 5b - Misura V.4 - Impianto di compostaggio Consorzio Astigiano. Impegno di spesa fondi comunitari e statali. Lire 1.298.815.050 di cui Lire 764.008.050 al Cap. 26739/01 e Lire 534.807.000 al Cap. 26759/01

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 20 giugno 2001, n. 315

L.R. 59/95 art. 25 - D.D. 335 del 24.11.1998. Cooperativa Sociale I.C.S. di Torino. Contributi regionali per recupero dei rifiuti anno 1998. Approvazione rendiconto finale. Impegno e liquidazione saldo contributo regionale concesso. Lire 81.000.000 (cap. 27035/2001 - preimpegno per residui perenti n. 2067/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.7
D.D. 22 giugno 2001, n. 319

D.D. n. 613 del 30 novembre 1999 - coordinamento dei fondi impegnati con il piano di finanziamento per interventi di bonifica previsto dalla D.G.R. 17-155 del 5 giugno 2000. Assegnazione ed autorizzazione alla liquidazione della somma di L. 300.000.000 a favore del Comune di La Loggia per le azioni di I fase

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) Di prevedere, per le ragioni esposte in premessa, l’utilizzo della somma di lire 2.700.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e/o di bonifica, impegnata sul capitolo 26934/1999 (I. 365852), in favore dei comuni già identificati dalla determinazione n. 613 del 30 novembre 1999 ed ancora ammissibili a finanziamento del piano di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 17-155 del 5 giugno 2000 e di seguito elencati:

80    AL    Capriata D’Orba    Pedaggera
341    NO    Borgomanero    Reg. Cascina Beatrice
393    TO    Leinì    Via Torino 129
484    TO    Moncalieri -
        La Loggia    Old River Ranch

a) Di stabilire che la ripartizione di tale somma avvenga fra i suddetti comuni secondo le modalità previste dal piano di finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 17-155 del 5 giugno 2000.

b) Di assegnare al Comune di La Loggia, in base alle previsioni dei Comuni di La Loggia e Moncalieri, le risorse finanziarie per la realizzazione di indagini ed analisi e la progettazione dell’intervento di bonifica presso il sito denominato “old river ranch” pari a L. 300.000.000 e di liquidarle integralmente con separato atto di liquidazione al fine di dare immediato avvio agli interventi.

c) Di porre a carico del Comune di La Loggia la rendicontazione del finanziamento assegnato secondo le modalità previste dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 17-155 del 5 giugno 2000.

d) Di differire la ripartizione delle rimanenti risorse impegnate con determinazione n. 613 del 30 novembre 1999 (cap. 26934/1999; I. 365852) successivamente al 31 luglio 2001 e contestualmente alle risorse individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 17-155 del 5 giugno 2000.

e) Di richiamare quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale 42/2000 in ordine alla competenza dei Comuni sulla titolarità dell’azione di rivalsa per il recupero delle somme utilizzate per la bonifica.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano



Codice 22.7
D.D. 25 giugno 2001, n. 320

D.M. 471/1999, articolo 9, comma 3 - Esclusione su richiesta degli interessati dalla pianificazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica - Comunicazione del provvedimento alle provincie ed ai comuni interessati

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di non procedere alla pianificazione degli interventi sottoelencati avendo i soggetti interessati manifestato la propria volontà di avviare, prima ed indipendentemente dalla pianificazione regionale, i relativi interventi di bonifica e ripristino ambientale:


Ditta    Comune di Pertinenza    Unicazione del Sito
1 Sacal S.p.A.    Carisio    Str. Prov. TO/Svizzera Loc. La Baraggia
2 P.V. Erg S.p.A.    Cartosio    Via Statale 1
3 P.V. Erg S.p.A.    Castellazzo Bormida    Via Madonna dei Centauri
4 Ecotherm S.p.A.    Dusino San Michele    Deposito oli minerali
5 P.V. Shell S.p.A.    Novara    Corso della Vittoria, 95
6 Memc S.p.A.    Novara    Viale Gherzi, 31
7 Radicinylon S.p.A.    Novara    Via Fauser, 46
8 SKF S.p.A. ora Euroball    Pinerolo    S.S. 589 incrocio Corso Torino
9 Kimberly Clark S.r.l.    Romagnano Sesia    Regione S. Martino
10 Fiat Ferr ora Alstom Ferroviaria S.p.A.    Savigliano    P.zza Galateri, 4
11 Italgas S.p.A.    Torino    C.so Regina Margherita, 52
12 Columbian Carbon Europa S.r.l.    Trecate    Via S. Cassiano, 140 San Martino di Trecate
13 ENI S.p.A.    Trecate    Strada Prov.le 203 (ex Deposito GPL)
14 Automotive Lighting S.p.A.    Venaria Reale    Via Cavallo, 18
15 Comital S.p.A.    Volpiano    Strada Brandizzo, 130


Di dare comunicazione del presente provvedimento alle province ed ai comuni competenti affinchè procedano secondo quanto previsto dalla norma ed in particolare dall’articolo 10 del decreto ministeriale n. 471/1999 in ordine al rispetto dei tempi di progettazione ed esecuzione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano



Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 321

DGR 121-3813 del 30.11.95. Consorzio ACEA di Pinerolo. Realizzazione stazione conferimento di Cumiana. Rendicontazione finale e liquidazione saldo contributo spettante Lire 10.610.000 (cap. 26936/2001 - preimpegno per residui perenti n. 2074/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 322

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. Consorzio ACEA di Pinerolo. Interventi territoriali di raccolta differenziata. Stazione di conferimento di Pinerolo Ovest. Impegno e liquidazione seconda quota contributo Lire 33.144.893 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 323

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. Consorzio Medio Novarese di Borgomanero. Realizzazione area attrezzata per la raccolta rifiuti in Comune di Dormelletto. Rendicontazione finale. Accertamento economia di spesa Lire 51.245.297. Impegno e liquidazione saldo contributo regionale concesso Lire 9.262.203 (cap. 26984-01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 324

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. C.S.E.A. di Saluzzo. Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti Stazione di conferimento di Manta. Impegno e liquidazione seconda quota contributo regionale concesso Lire 26.440.050 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 25 giugno 2001, n. 325

D.G.R. 359-14457 del 25.11.1996. Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti (A.A.B.S.R.) di Alba. Realizzazione stazioni di conferimento a servizio raccolta differenziata nei Comuni di Bra, Cherasco e Pocapaglia. Rendicontazione finale. Accertamento economica Lire 16.459.257. Impegno e liquidazione saldo contributo regionale concesso. Lire 114.491.773 (cap. 26984/01 - preimpegno per residui perenti n. 2008/2001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22
D.D. 25 giugno 2001, n. 328

Affidamento al CSI-Piemonte dell’incarico della realizzazione del Progetto “Raccolta Rifiuti” nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale - impegno di spesa di L. 98.880.000 sul cap. 15250/2001 e di L. 45.000.000 cap. 15236/2001

(omissis)

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli



Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 333

D.D. n. 293 del 1.7.1999. Progetti territoriali di raccolta differenziata di rifiuti. Azienda Territoriale Energia Ambiente A.T.En.A. di Vercelli. Realizzazione di una piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti. Approvazione perizia di variante

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 334

D.G.R. n. 88-20763 del 7.7.1997. Determinazione dirigenziale n. 58 del 12.12.1997. Progetti territoriali di raccolta differenziata - Consorzio Intercomunale Torino Sud - Impianto di compostaggio della frazione verde da realizzarsi nel Comune di Osasio. Revoca contributo regionale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 335

D.G.R. n. 505-41374 del 30.11.1994. Progetti territoriali di raccolta differenziata - Consorzio Intercomunale Torino Sud - Area attrezzata per lo stoccaggio e la valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata. Revoca contributo regionale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 3 luglio 2001, n. 336

Determinazioni dirigenziali n. 58 del 12.12.1997 e n. 293 del 1.7.1999. Progetti territoriali di raccolta differenziata - Azienda Speciale Servizi Ambientali - A.S.S.A. (ora ASSA S.p.A.) di Novara - Progetto di realizzazione Area tecnologica. Revoca contributo regionale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 4 luglio 2001, n. 337

Progetti territoriali per la raccolta differenziata dei rifiuti ex art. 12 L.R. 59/95. D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000. Consorzio Medio Novarese per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti di Borgomanero (NO). Ammissione a finanziamento regionale e definizione dell’entità del contributo. Impegno di spesa di Lire 29.639.500 cap. 26936/2001

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22
D.D. 5 luglio 2001, n. 338

Acquisizione da Infocamere del Servizio di monitoraggio Registro imprese attive in Piemonte nell’anno 2001 (L. 580/93). Impegno di spesa L. 40.000.000 cap. 15201/2001, L. 35.000.000 cap. 15187/2001, L. 20.160.000 cap. 15189/2001

(omissis)

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli



Codice 22.7
D.D. 10 luglio 2001, n. 343

Pozzo AGIP n. 24 di Trecate - Attuazione della “9ª fase”. Progetto di bonifica - AGIP S.p.A. - Autorizzazione all’esecuzione di un test sperimentale per la valutazione in sito del potenziale di bioattenuazione della falda

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare la sperimentazione proposta da Eni S.p.A. Divisione Agip consistente nell’applicazione del “push-pull test” per la valutazione in sito del potenziale di bioattenuazione della falda secondo quanto contenuto nell’allegato protocollo tecnico dell’Università di Lancaster.

Di richiedere ad Eni S.p.A. Divisione Agip che nel corso del testo vengano prelevati campioni di acqua sotterranea prima dell’iniezione della soluzione e dopo il prelievo del volume iniettato, al fine di identificare la tipologia degli idrocarburi disciolti in falda prima e dopo il test.

Di stabilire che al termine del testo dovrà essere inviata da parte di Eni S.p.A. Divisione Agip una nota che illustri l’esito della prova, con particolare riferimento ai dati del pompaggio ed alle modalità di smaltimento del volume di acqua emunto.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano



Codice 22
D.D. 13 luglio 2001, n. 347

Art. 17 lettera d) legge regionale 13 aprile 1995 n. 60; impegno di lire 7.000.000.000 sul cap. 15735/2001 e di lire 5.000.000.000 sul cap. 27070/2001 in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale

(omissis)

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli



Codice 23.1
D.D. 14 maggio 2001, n. 67

L. n. 183/89 e L. n. 253/90 - Fondi 1993 - 1994 - 1995 e 1997 - Impegno di spesa di L. 3.500.000.000.= (Euro 1.807.599,14.=) - Cap. 24786/2001

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 15 giugno 2001, n. 87

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - LL. n. 53/82 e n. 99/85 - Lavori di sistemazione idraulica rio San Rocco in comune di Rodello - Erogazione spesa per un importo complessivo di Lire 168.000.000.= pari al 60% del contributo concesso - Impegno di L. 68.000.000.= - Capp. 23680/99 e 23980/01

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 19 giugno 2001, n. 88

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Impegno ed erogazione spesa per un importo complessivo di L. 400.354.520.= - Cap. 23980/01

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare, per le ragioni citate in premessa, la spesa complessiva di L. 400.354.520.=, già accantonata con D.G.R. n. 9-1525 del 05.12.2000, sul Cap. 23980/2001 (A. 100104 - preimpegno 2051);

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 18/84, la liquidazione della somma complessiva di Lire 400.354.520.= a favore degli Enti concessionari, così come indicato nell’allegato A facente parte integrante della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 22 giugno 2001, n. 89

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di sistemazione idraulica torrente Terdoppio nel comune di Caltignaga - Concessione contributo L. 100.000.000.= (Euro 51.645,69.=) - Cap. 23980/97

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 22 giugno 2001, n. 90

L.R. 54/75 - Revoca finanziamento al comune di Sordevolo per opere di paravalanghe loc. Sette Fontane dell’importo di L. 120.000.000 - Rettifica d.d. n. 22 del 28.02.2001 - Finanziamento al comune di Pinasca per lavori di manutenzione straordinaria delle combe denominate Ciabot, Cottolengo, Rivetto

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 25 giugno 2001, n. 91

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese torrenti Pellesina e Pellino in Comune di Pella - Importo L. 90.000.000.=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 25 giugno 2001, n. 92

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di manutenzione Rio Orbicella in Comune di Casal Cermelli - Contributo di Lire 50.000.000.= (Euro 25.822,84.=)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 26 giugno 2001, n. 93

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Impegno ed erogazione spesa per L. 753.200.000.= - Cap. 23980/2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare la somma di L. 753.200.000 sul cap. 23980/2001 (A. 100104) già accantonata con D.G.R. n. 9-1525 del 05.12.2000;

- di erogare agli Enti gestori degli interventi di sistemazione idrogeologica e di manutenzione idraulica il 10% del contributo quale anticipazione per le progettazioni, così come specificato nell’allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che all’impegno della restante spesa pari a L. 6.778.800.000 si provvederà con successivo atto amministrativo.

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 3 luglio 2001, n. 94

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di sistemazione s.c. varie in Comune di Valduggia - Contributo di L. 40.000.000.= (Euro 20.658,27.=)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 3 luglio 2001, n. 95

Legge n. 641/96 - L.R. n. 51/97 - Lavori di sistemazione idraulica del rio Mel in Comune di Roccavione - Fondi attribuiti con Deliberazione C.I.P.E. del 12.07.96 alla Comunità Montana Valli Gesso Vermenagna Pesio - Definizione atti di contabilità finale L. 38.467.250.= - Cap. 20025/2001

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 9 luglio 2001, n. 97

L. 471/94 - Alluvione Settembre 1993 - Comune di Castellamonte - Opere di adeguamento area impianto di depurazione “Frazione Campo Canavese” - Concessione contributo di L. 152.000.000.= (Euro 78.501,45.=) ed erogazione 70% pari a L. 106.400.000.= (Euro 54.951,01.=) - Cap. 23988/99

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 11 luglio 2001, n. 99

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di regimazione idraulica Regione Druma e Canton Galla in Comune di Mottalciata - Contributo Lire 50.000.000.= Euro 25.822,84.=)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 11 luglio 2001, n. 100

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Studio idrologico e geomorfologico in Comune di Bollengo - Contributo Lire 47.000.000.= (Euro 24.273,47.=)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 11 luglio 2001, n. 101

Legge n. 183/89 e L.R. n. 18/84 - Approvazione perizia di variante e suppletiva - Lavori di sistemazione idraulica in località Raspagna in Comune di Oleggio - Importo L. 499.628.594.=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 23.1
D.D. 19 luglio 2001, n. 107

L. 641/96 e L. 135/97 - Riutilizzo economie derivanti dalla rideterminazione dei contributi

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 24.2
D.D. 24 maggio 2001, n. 206

Potenziamento della rete di telemisura meteoidrografica e di qualità dell’acqua - terzo lotto - Impegno di L. 223.764.000 (Euro 115.564,46) sul cap. 15305/2001 (A 100146)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Negro



Codice 24.2
D.D. 24 maggio 2001, n. 207

Servizio di manutenzione e gestione idraulica delle reti di monitoraggio meteorologico idrometrico e delle qualità delle acque della Regione Piemonte - Impegno di L. 323.370.000 (Euro 167.006,67) sul cap. 15305/2001 (A 100295)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Negro



Codice 24
D.D. 7 giugno 2001, n. 218

Attivazione di cinque borse di studio pre attività di ricerca in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Impegno di L. 200.000.000 (Euro 103.291,38) sul capitolo 15745/2001 (A 100297)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di avviare, in collaborazione con il Dipartimento “Georisorse e Territorio” del Politecnico di Torino e con i Dipartimenti di “Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali (DI.VA.P.R.A.)” e di “Economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale (D.E.I.A.F.A.)” dell’Università degli Studi di Torino, le cinque borse di studio in materia di valorizzazione e tutela delle risorse idriche, di cui alle premesse, secondo i programmi di attività allegati quale parte integrante alla presente determinazione;

2. di demandare agli Enti proponenti gli adempimenti amministrativi concernenti l’espletamento delle procedure concorsuali, l’erogazione del compenso economico agli aggiudicatari delle borse di studio e il coordinamento operativo delle attività, secondo le modalità concordate con la Direzione “Pianificazione delle risorse idriche” e riportate nelle bozze d’accordo allegate quale parte integrante alla presente determinazione;

3. di impegnare, per l’attivazione delle borse di studio, la somma complessiva di L. 200.000.000 (Euro 103.291,38) sul capitolo 15745 del bilancio 2001 (A 100297), da ripartire come segue:

- L. 35.000.000 (Euro 18.075,99) al Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali (DI.VA.P.R.A.) dell’Università degli Studi di Torino per la borsa di studio dal titolo “Protezione delle risorse idriche dall’inquinamento da fitofarmaci”;

- L. 35.000.000 (Euro 18.075,99) al Dipartimento di Economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale (D.E.I.A.F.A.) dell’Università degli Studi di Torino per la borsa di studio dal titolo “Tecniche e criteri idonei a favorire la tutela della risorsa acqua e il risparmio idrico nel settore irrigazione”;

- L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) al Dipartimento Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino per le seguenti borse di studio relative all’"Analisi del ciclo integrato dell’acqua" denominate:

a) Determinazione di linee guida per la gestione operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e valutazione disciplinare degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale"

b) Valutazione delle possibilità di riutilizzo delle acque reflue e delle potenzialità di risparmio idrico in ambito civile e industriale

c) Valutazione delle immissioni nell’ambiente di acque meteoriche di dilavamento nonchè di lavaggio di aree esterne e studio per il contenimento delle acque di prima pioggia.

Si dà atto che la spesa di cui sopra è gestita mediante apertura di credito a favore del funzionario delegato della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche sul conto corrente intestato al medesimo presso l’Istituto Bancario che svolge servizio di Tesoreria.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24.3
D.D. 14 giugno 2001, n. 232

Legge 208/98 - Deliberazione CIPE 6 agosto 1999. Completamento opere infrastrutturali nelle aree depresse - Impegno della somma di L. 3.600.000.000 sul cap. 20052/2001 (A 366914) per attuazione interventi in materia di depurazione delle acque

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 235

L.R. 18/84 Comune di Pollone (BO) - Collegamento fognario tra il Cantone Trotti ed il collettore CORDAR - Progetto di L. 408.000.000 (Euro 210.714,41) - Devoluzione mutuo pos. 3040277.00 assistito da contributo rateale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 236

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Crevacuore (BI). Autorizzazione ed esecuzione lavori di potenziamento della rete acquedottistica in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Concessione contributo di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 237

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Levice (CN). Autorizzazione ed esecuzione lavori di realizzazione opere fognarie in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Concessione contributo di L. 54.000.000 (Euro 27.888,67)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 giugno 2001, n. 238

Legge n. 135/97 - Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione. Comune di Nizza Monferrato - Progetto definitivo del collettore fognario in strada Canelli - 2 lotto - Rideterminazione finanziamento

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24
D.D. 28 giugno 2001, n. 239

Affidamento d’incarico di consulenza al Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili e al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino. Impegno di L. 500.000.000 (Euro 257.195,93) sul capitolo 14155/2001 (A100575)

(omissis)

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24
D.D. 28 giugno 2001, n. 240

Appalto di servizi mediante pubblico incanto per la effettuazione di indagini e studi finalizzati alla predisposizione del Piano di Tutela delle acque di cui al decreto legislativo 152/1999. Programma di attività approvato con D.G.R. n. 13-3131 del 4 giugno 2001. Impegno di L. 3.071.932.864 (Euro 1.586.520,82) sul cap. 14155/2001 (A100575)

(omissis)

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24.3
D.D. 2 luglio 2001, n. 241

Accordo di programma quadro del 4.12.2000 per collettamento e depurazione acque reflue - Intervento n. 1 - Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba - Langhe e Roero con sede in Alba. Assegnazione finanziamento di L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,5)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 2 luglio 2001, n. 242

Azienda Consortile Depurazione Acque Langa Albese - Accordo di programma quadro del 4.12.2000 per collettamento e depurazione acque reflue (Intervento n. 5) - Legge 183/89, Annualità 2001 - (Progetto 5PI1019). Concessione finanziamenti

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 243

L.R. 18/84 - Comune di Pettenasco - Lavori di costruzione fognatura comunale. Impegno di L. 13.744.114 sul cap. 24360/2001 per erogazione saldo del contributo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 244

Interventi relativi ad opere acquedottistiche compresi nel P.T.T.A. 1994/96. Impegno su perenti di L. 124.768.400 (Euro 64.437,50) sul cap. 24360/2001

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 245

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Chiomonte (TO). Autorizzazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione dell’acquedotto nella frazione Ramats in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 246

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Maggiora (NO). Lavori di ristrutturazione impianto di depurazione. Concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 247

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Ponzano Monferrato (AL). Lavori di rifacimento impianto di depurazione. Concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 248

Revoca Determinazione Dirigenziale n. 169 in data 13.4.2001: impegno della somma di L. 43.098.400 (Euro 22.258,46) sul cap. 27190/2001

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 249

L.R. 20.1.1997, n. 13 - Assegnazione di contributi per l’organizzazione delle Autorità d’Ambito - Impegno di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) sul cap. 14175/2001 (A 100294)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 250

Determinazione Dirigenziale n. 396 del 27.5.1999 - Assegnazione al Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana del contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40). Autorizzazione ed esecuzione lavori di realizzazione di opere fognarie nel territorio comunale di Villarbasse 1 e 2 lotto, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 251

L. 183/89 - Comune di Rosta (TO). Lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale - II lotto - Progetto di L. 500.000.000 (Euro 258.228,45). Concessione finanziamento

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 252

L.R. 18/84 - Comune di Montà (CN) - Lavori di costruzione della fognatura comunale. Approvazione contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 253

L.R. 18/84 - Comune di Montà (CN) - Completamento fognatura del capoluogo. Approvazione atti di contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 254

Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29.3.2000 - Comune di Valdieri (CN). Assegnazione all’Azienda Cuneese dell’Acque del contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) per sistemazione acquedotto e fognatura

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 255

Determinazione Dirigenziale n. 396 del 27.5.1999 - Comune di Ala Di Stura (TO). Lavori di riordino della rete fognaria nel capoluogo e borgate limitrofe con costruzione impianto di depurazione - 1 lotto. Perizia di variante di L. 199.650.000 (Euro 103.110,62)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 16 luglio 2001, n. 256

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 202 in data 17.5.2001 - Consorzio Azienda Igienico Ambientale Servizi (A.I.A.S.) di Rivarolo Canavese (TO). Progetto lavori 2 stralcio impianto di depurazione - Rideterminazione finanziamento

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 25.4
D.D. 17 maggio 2001, n. 653

Condotta Rio Albara loc. Lavagello Comune di Castelletto d’Orba. Ditta Soc. Paradiso s.a.s. di Tacchino Giorgio & C.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, Soc. Paradiso S.a.s. di Tacchino Giorgio & C. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità al progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di mesi sei, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme per l’adempimento delle competenze riguardanti il pagamento del canone di concessione relativo all’occupazione del sedime di proprietà demaniale, verrà rilasciato con successivo atto il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’eventuale occupazione delle aree demaniali in questione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 22 maggio 2001, n. 665

Progetto ripristino condotte acquedotto attraversamento alveo Torrente Piota

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Casaleggio Bioro ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità al progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di mesi sei, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme per l’adempimento delle competenze riguardanti il pagamento del canone di concessione relativo all’occupazione del sedime di proprietà demaniale, verrà rilasciato con successivo atto il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’eventuale occupazione delle aree demaniali in questione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 28 maggio 2001, n. 695

Ditta Tre Colli S.p.A. Carrosio Via Jutificio 1. Autorizzazione alla manutenzione idraulica del bacino dissabbiatore nell’alveo del T. Lemme in Comune di Gavi. Eliminazione di materiali litoidi mc. 500 pregiudizievoli al funzionamento dell’opera

In data 05/12/2000 la ditta Tre Colli S.p.A., in esecuzione degli obblighi di manutenzione relativi alla concessione di cui è titolare la Snam S.p.A., ha presentato domanda per realizzare l’intervento in oggetto.

L’intervento consiste nella movimentazione di materiale d’alveo per complessivi mc. 500, di cui 200 ad imbottimento di sponda e i restanti mc. 300 oggetto di prelievo.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di trenta giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di versamento del canone nel conto corrente postale n. 22207120 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.za Castello, 165 Torino.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 2.017.500 (di cui mc 150 a L. 8.400 e mc. 150 a L. 5.050) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, in cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Visto l’allegato 4 delle norme di attuazione del PSFF approvato con D.P.C.M. del 24/07/1998 che recepisce e modifica la delibera del comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del F. Po n. 20 del 9/11/1995.

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Tre Colli S.p.A. ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Lemme in Comune di Gavi, (disabbiatore), 300 mc. (trecento metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 24 maggio 2001, n. 674

Autorizzazione idraulica (P.I. nº 441/D) per la realizzazione di un attraversamento sul Rio Vargo in Comune di Stazzano. Richiedente: Signora Cartesegna Luciana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Sig.ra Cartesegna Luciana ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 28 maggio 2001, n. 679

Autorizzazione idraulica n. 455 (Rio Garbagnola) per lavori di sistemazione idraulica Rii Garbagna, Fuga, Badadone e Stallarolo in Comune di Garbagna: Richiedente: Comune di Garbagna

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Comune di Garbagna ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 786

Intervento di manutenzione ordinaria Torr. Lemme in Comune di S. Cristoforo per il ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi mc. 1.250, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque (Loc. a valle ponte strada comunale)

In data 18/04/2001 questo Settore ha provveduto alla redazione del progetto sopra descritto.

Lo stesso è stato pubblicato senza opposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 09/05/2001.

In seguito alla pubblicazione, in data 14/05/2001 una sola ditta (Nord Scavi S.a.s. di Vicario Rosina, con sede in Ovada Corso Italia 14 (AL)) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto.

L’intervento consiste nella movimentazione di materiale d’alveo per complessivi mc. 1.250, di cui 750 ad imbottimento di sponda e i restanti mc. 500 oggetto di prelievo.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiegato dei seguenti mezzi:

a) Escavatore

b) Autocarri targati: -BE321PX-AP638FC-BA107DK

che non possono essere sostituiti, salvo esplicito assenso scritto di questo Settore.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di trenta giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di versamento del canone nel conto corrente postale n. 22207120 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.za Castello, 165 Torino.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 3.530.000 (di cui mc 300 a L. 8.400 e mc. 200 a L. 5.050) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, in cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Visto l’allegato 4 delle norme di attuazione del PSFF approvato con D.P.C.M. del 24/07/1998 che recepisce e modifica la delibera del comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del F. Po n. 20 del 9/11/1995.

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Nord Scavi con sede in Ovada corso Italia 14, ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Lemme in Comune di S. Cristoforo, 500 mc. (cinquecento metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 814

Alluvione autunno 2000 - Lavori di pulizia e risagomatura tratto alveo torrente Valla in fregio abitato in Spigno M.to - L. 55.000.000. Rilascio parere idraulico

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Spigno M.to ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati (che formano parte integrante della presente determinazione), subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento dovrà essere realizzato conformemente alle previsioni progettuali, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, nel tratto interessato dai lavori e sue adiacenze.

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 815

Autorizzazione alla asportazione di materiale litoide in conseguenza dei lavori di consolidamento ponte di Rosano in Comune di Cabella Ligure. All. 1999 Ordinanza Interno con delega alla Protezione Civile n. 3027 del 18/12/99

In data 12/12/00 veniva convocata dal Comune di Cabella Ligure una Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei lavori di “Consolidamento ponte di Rosano” connessi all’evento alluvionale 1999 - OPCM 3027 del 18/12/89 - Redatto dall’Ing. Italo Bruno-.

Con nota in data 06/06/01 del Direttore dei Lavori, Ing. Italo Bruno veniva comunicata un’eccedenza di materiale litoide proveniente dagli scavi non ricollocabile ad imbottimento delle sponde, da asportare, nonchè la disponibilità dell’Impresa “Boggeri S.r.l.” di Cabella L., esecutrice dei lavori, ad effettuare ciò dietro pagamento di canone.

Con pari nota il Direttore dei Lavori dichiarava che il quantitativo di materiale da asportare, assomma in circa 800 mc., risultante in esubero dalla lavorazione dello scavo, accumulato in sponda.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni, previo versamento del relativo canone, ammontante a L. 5.380.000 sulla base dell’applicazione di un canone che, valutata la composizione qualitativa del materiale pari a 50% di materiale terroso e 50% di materiale litoide risulta pari: 50%

mc. 800 x 8.400 = L. 3.360.000.

50% mc 800 x 5.050 = L. 2.020.000.

Sommano L. 5.380.000.

Potrà essere asportato il solo materiale proveniente dagli scavi previsti dagli elaborati progettuali e computato in mc. 800, così come dichiarato e rilevato dalla Direzione Lavori.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile ed il tempo utile, che comunque dovrà intercorrere tra la consegna e l’ultimazione dei lavori.

- L’estrazione può essere praticata solo dopo aver versato il canone demaniale, che ai sensi del D.L.vo 112/98 e L.R. 44/00 e s.m.i. dovrà avvenire su C.C. Nº 22207120 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte P.za Castello 165 Torino.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva debbono essere segnalate subito alla D.L. ed allo Scrivente Settore dalla Ditta esecutrice, e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non danno diritto a proroghe.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

-Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

-Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta alla D.L. e a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio tra la D.L. e la Ditta; la stessa Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto e dei relativi elaborati tecnici autenticati da questo Settore.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

- visto il D.P.C.M. 22/12/2000

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. nº 24-24228 del 24/03/1998;

- visto l’art. 59 della L.R. 44/00;

- vista la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 20 del 9/11/95;

determina

Di autorizzare la Ditta “Boggeri S.r.l.” ad asportare dall’alveo idrico del torrente Borbera in Comune di Cabella Ligure mc. 800 (ottocento metri cubi) di materiale litoide proveniente dagli scavi e risagomatura.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrate.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 816

Alluvione autunno 2000. Lavori di pulizia e risagomatura tratto alveo fiume Bormida in Comune di Spigno M.to (località Boverona) L. 30.000.000. Rilascio parere idraulico

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Spigno M.to ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento dovrà essere realizzato conformemente alle previsioni progettuali, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, nel tratto interessato dai lavori e sue adiacenze.

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 817

Alluvione autunno 2000 - Lavori di pulizia e risagomatura tratto alveo torrente valla in Comune di Spigno M.to - località Molino di Squaneto L. 34.000.000. Rilascio parere idraulico

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Spigno M.to ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento dovrà essere realizzato conformemente alle previsioni progettuali, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, nel tratto interessato dai lavori e sue adiacenze.

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.8
D.D. 18 giugno 2001, n. 819

Autorizzazione Idraulica n. 1766 - Consorzio Terrieri della Colma - richiesta autorizzazione per costruzione di un guado sul rio Agazza in Comune di Fobello

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici il Consorzio Terrieri della Colma ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento ancora da realizzare dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 30-6-2002.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonchè la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, il Consorzio dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva il Consorzio dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/12/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento sono autorizzati i lavori di costruzione di un guado sul Rio Agazza in Comune di Fobello.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa



Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2001, n. 824

Alluvione Ottobre 2000. Lavori di ripristino sezioni di deflusso torrente Arbogna in comune di Borgolavezzaro (NO). Importo L. 30.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di interventi di ripristino sezioni di deflusso sul torrente Arbogna, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere in oggetto secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli allegati subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l’inizio e l’ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionamenti sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia;

- si trattiene una copia degli atti progettuali.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2001, n. 825

Alluvione Ottobre 2000. Lavori di ripristino sezioni di deflusso torrente Agogna in comune di Borgolavezzaro (NO). Importo L. 70.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di interventi di ripristino sezioni di deflusso sul torrente Agogna, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere in oggetto secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli allegati subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- vengano stralciati i previsti lavori di piantumazione e di messa a dimora di nuova vegetazione;

- i lavori di manutenzione vengano anche estesi, a monte ed a valle, in corrispondenza dell’attraversamento con canale irriguo di proprietà della Coutenza Irrigua Castello d’Agogna;

- venga applicato il prezzo di L. 6.500, per quanto attiene lo sbancamento in alveo, previsto nel prezziario regionale, relativo alle opere di difesa da eseguirsi nei corsi d’acqua (n. 16.CO4A.P11A.V005A);

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l’inizio e l’ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionamenti sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia;

- si trattiene una copia degli atti progettuali.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.7
D.D. 19 giugno 2001, n. 826

L. 236/93. Lavori di manutenzione idraulica rio Vallaccia in comune di Orta San Giulio (NO). Importo L. 30.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di sistemazione idraulica del rio Vallaccia, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere in oggetto secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli allegati subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l’inizio e l’ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionamenti sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia;

- si trattiene una copia degli atti progettuali.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.8
D.D. 20 giugno 2001, n. 830

Autorizzazione Idraulica n. 1810 - Enel Distribuzione - Zona di Vercelli - interferenza L.E. a 15 Kv. con il Rio Riale in cavo staffato al ponte sulla S.P. n. 10 Balmuccia-Rima loc. Fervento in Comune di Boccioleto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici l’ENEL ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- dovrà essere richiesta debita autorizzazione all’ente proprietario del ponte;

- le opere eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento ancora da realizzare dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 30-6-2002.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonchè la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, l’Enel dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato ed in tal caso saranno a completo ed esclusivo carico dell’Enel i costi relativi all’esecuzione delle opere inerenti la rimozione e la ricollocazione delle condutture elettriche;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento sono autorizzati i lavori di posa della L.E. a 15 Kv. con cavo staffato al onte del rio Riale in Comune di Boccioleto.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa



Codice 25.10
D.D. 20 giugno 2001, n. 834

Autorizzazione idraulica nº 190 - Comune di Biella - Rio Arico - Lavori di “Rifacimento fognatura Via della Vittoria” - Comune di Biella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Biella ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- preso atto che il Comune dovrà effettuare lavori di manutenzione lungo il Rio Arico, si valuti la possibilità di approfondire il fondo alveo, per un congruo tratto a monte e a valle dello scarico in oggetto;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento ancora da realizzare dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, il Comune dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva il Comune dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.10
D.D. 20 giugno 2001, n. 835

Ditta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A. - Autorizzazione idraulica nº 10 per estrazione materiali dall’alveo del Torrente Elvo, località San Damiano in Comune di Salussola

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli riguardi idraulici la Ditta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A. con sede a Cossato (BI), via per Castelletto Cervo 7, a prelevare mc 2.130 circa di materiale inerte dall’alveo del Torrente Elvo in località San Damiano in Comune di Salussola (BI) secondo le modalità previste dagli elaborati grafici predisposti dal Geom. Giacchetto Paolo e concordate in sede di sopralluogo ed alle seguenti condizioni:

Art. 1

L’autorizzazione ad estrarre il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla proprietà demaniale, cioè quella compresa tra le sponde fisse, giusto il disposto degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle OO.PP. sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande, in materia idraulica e non può essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi, pena l’immediata nullità della stessa.

Nessuna variante a quanto stabilito con queto disciplinare può essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto dal Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Il presente atto non conferisce al titolare alcun diritto di opposizione o di compenso ove altri, muniti di analoga autorizzazione eseguissero estrazioni di materiale nel medesimo tratto del corso d’acqua.

Art. 2

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/85 (vincolo paesaggistico), alla L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico)).

Art. 3

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell’atto e dei relativi elaborati tecnici vistati da questo Settore.

Il concessionario dovrà quindi, all’atto dell’estrazione, avere sempre con sè la presente autorizzazione.

Art. 4

La presente autorizzazione sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare Demanio pubblico o a terzi per causa degli scavi effettuati e dei mezzi usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato.

Art. 5

Durante l’estrazione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall’inquinamento.

Allo scopo di tutelare il patrimonio ittico viene fatto obbligo di concordare con l’Amministrazione Provinciale, prima dell’avvio dei lavori, le precauzioni atte a salvaguardare il patrimonio ittico.

Art. 6

L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensioni dei lavori ed alla segnalazione all’Autorità di P.S. ed a questo Settore.

Art. 7

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione: gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate facenti parte integrante del presente disciplinare.

La zona di estrazione indicata nei grafici deve essere delimitata prima di iniziare gli scavi con picchetti solidi, stabili e inamovibili e pali di idonee dimensioni.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta autorizzata.

Detti picchetti debbono consentire agli Enti competenti, oltre ai riscontri connessi con la presente estrazione, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d’intervento.

L’estrazione può essere avviata esclusivamente dopo l’accertamento da parte di questo Ufficio degli allineamenti sopra citati.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente autorizzazione, la ragione sociale, il quantitativo di materiale estraibile ed il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

Art. 8

Nel fare gli scavi, salvo le diverse specifiche indicazioni di questo Ufficio impartite in fase di sopralluogo o in fase di avvio dei lavori, si dovrà naturalmente osservare la distanza di metri 25 dagli edifici di qualunque genere, nonchè da ponti e da guadi notoriamente praticati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentano caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

Il concessionari non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari.

Art. 9

Si elencano, di seguito, i mezzi d’opera che potranno essere utilizzati:

- Escavatore cingolato CAT 325;

- Escavatore cingolato CAT 320;

- Pala gommata CAT 938G targata AC H080;

- Autocarro Iveco 330.36 targato VC 612735;

- Autocarro Iveco 330.36 targato VC 553007;

- Autocarro Mercedes 2635 targato VC 624289;

- Rimorchio cassonato targato VC 11100;

- Autocarro Mercedes 2638 targato VC 640105;

- Autocarro Scania 400/144 targato AM 026 RX;

- Autocarro Astra HD7 84.42 targato BB 273 FW;

- Autocarro Astra HD7 84.42 targato BB 725 SF;

- Autocarro Astra HD7.37 targato BC 679 YD;

- Autocarro Mercedes Actros 4148 K targato BE 735 RE;

- Autocarro Mercedes Actros 4148 K targato BE 736 RE;

- Autocarro Mercedes Actros 3340 K targato BH 197 DG;

- Autocarro Mercedes 4148 K targato BJ 712 KN;

- Autocarro Mercedes 4148 K targato BJ 713 KN;

- Autocarro Mercedes 3544 targato AN 406 MJ;

- Autocarro Mercedes 3544 targato AP 144 TG;

- Autocarro Mercedes 2635 targato CN 806769;

- Autocarro Mercedes 2635 targato CN 771946;

Tali mezzi possono essere sostituiti solo con esplicito assenso scritto dell’Ufficio concedente. In alveo dovrà operare sempre un solo escavatore.

E’ vietato alla Ditta concessionaria nel modo più assoluto, il carico di inerti contenenti acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dell’Amministrazione e da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati e da non alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione d’acqua.

Sono vietati, in modo assoluto, depositi permanenti in alveo del’inerte estratto.

Eventuale mateirale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

E’ comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni. L’estrazione di materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura.

Non dovrà essere utilizzato, a nessun titolo, per i lavori in oggetto, materiale esplosivo.

Art. 11

Gli scavi debbono eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo, per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva. In ogni caso gli scavi debbono convogliare i deflussi a centro alveo, salvaguardando comunque un franco di almeno cm. 50 al di sopra della quota di fondo alveo, come prescritto dalla Deliberazione del C.R. in data 28.02.1989, n. 1000-2838 e come per altro già indicato nelle sezioni di progetto.

Art. 12

Al direttore dei lavori di estrazione, viene attribuito l’incarico di verificare puntualmente l’esatta corrispondenza dei lavori in argomento rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto allegati all’istanza e di verificare la stretta osservanza delle autorizzata Ditta a tutti i disposti previsti nella presente determinazione autorizzativa.

Art. 13

Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico la presente autorizzazione ha validità di 40 (quaranta) giorni successivi, naturali e continui, computati ex Art. 1187 del C.C. a decorrere dal giorno 25/06/2001, data stabilita per l’inizio lavori, e viene quindi a scadere il giorno 3/08/2001 o comunque nel momento in cui sia stato prelevato l’intero quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

L’estrazione può essere praticata sole tra le ore 7,00 e le ore 19,00 dei giorni validi, esclusi il sabato ed i giorni festivi.

Art. 14

Ove questo Settore lo ritenga necessario, la Ditta deve fornire a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo piano-altimetrico dell’estrazione fino a quel momento eseguita, riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso o indennizzo.

Art. 15

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva debbono essere segnalate immediatamente a questo Settore dalla Ditta esecutrice. Dette sospensioni, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 16

Ad avvenuta estrazione del quantitativo asserito, la Ditta deve sospendere i relativo lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità che come modalità esecutiva.

Qualora, in base ad accertamenti, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale ordinario. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti.

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Art. 17

Sarà facoltà dell’Amministrazione di sospendere, modificare ed anche revocare l’autorizzazione in qualsiasi epoca a suo libero ed esclusivo giudizio senza che per ciò il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo o compenso, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 nº 2248 all f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 nº 1688.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.10
D.D. 20 giugno 2001, n. 847

Autorizzazione idraulica nº 180 - Comune di Biella - Rio Arico - Lavori di “Rifacimento collettori fognari in via Coda - Località Chiavazza” - Comune di Biella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Biella ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- preso atto che il Comune dovrà effettuare lavori di manutenzione lungo il Rio Arico, si valuti la possibilità di approfondire il fondo alveo, per un congruo tratto a monte e a valle dello scarico in oggetto;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento ancora da realizzare dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, il Comune dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva il Comune dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.4
D.D. 27 giugno 2001, n. 882

Autorizzazione idraulica nº 457 per la realizzazione di un attraversamento in subalveo nel T. Borbera, in Comune di Cabella Ligure. Richiedente: Comune di Rocchetta Ligure

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Rocchetta Ligure con sede in Via Umberto Iº n. 26, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella relazione tecnica e nelle tavole I-937.A1 e I-937.B1 allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall’alveo venga seguita l’ordinaria pratica per il pagamento dell’eventuale canone demaniale;

3) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5) la presente autorizzazione ha validità per anni 1 e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, ecc. Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della L.R. 26/4/2000, n. 44.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 885

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per gli attraversamenti telefonici dei rii Mauleja, Vallessa, Urcia, Gaggiolo e torrente Gabbio nel Comune di Casale Corte Cerro. Ditta Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio OO.PP. di Novara il 01/08/95, per il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione e che formano parte integrante della presente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Con successivo atto si provvederà al rinnovo del provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 886

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del rio Molini in Comune di Premosello-Chiovenda. Ditta Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio OO.PP. di Novara il 01/08/95, per il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione e che formano parte integrante della presente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Con successivo atto si provvederà al rinnovo del provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 887

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del torrente Cannobino nei Comuni di Malesco e Cursolo Orasso. Ditta Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio OO.PP. di Novara il 01/08/95, per il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione e che formano parte integrante della presente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Con successivo atto si provvederà al rinnovo del provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 888

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del rio Val Ballona nei Comuni di Verbania e Ghiffa. Ditta Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio OO.PP. di Novara il 11/02/92, per il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione e che formano parte integrante della presente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Con successivo atto si provvederà al rinnovo del provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 28 giugno 2001, n. 889

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del torrente Cannobino nei Comuni di Cavaglio Spoccia e Falmenta. Ditta Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio OO.PP. di Novara il 15/05/95, per il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione e che formano parte integrante della presente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Con successivo atto si provvederà al rinnovo del provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.7
D.D. 4 luglio 2001, n. 912

AVIS-Associazione Volontari Italiani Sangue comunale di Arona. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea di area demaniale in Comune di Arona, per la celebrazione del 50º anniversario della fondazione

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2001, n. 927

Autorizzazione idraulica n. 3610 per la realizzazione di una scogliera in massi in sponda sinistra del torrente Fisca a valle del ponte della S.P. per Vauda e realizzazione di passerella pedonale adiacente al ponte della S.P. medesima in Comune di San Carlo Canavese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Carlo Canavese, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di sistemazione longitudinale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati e non essere mobilitati dalla corrente tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori sono state ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. n. 490/1999 in materia di vincolo paesaggistico alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa



Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2001, n. 928

Autorizzazione idraulica n. 46/01 per la realizzazione di una scogliera in sponda sinistra del torrente Fisca in Comune di San Carlo Canavese. Ditta: Chiadò Fiorio Arturo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Chiadò Fiorio Arturo, con sede in San Carlo Canavese, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di sistemazione longitudinale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente, l’opera di difesa medesima dovrà invece, nella sua parte terminale di valle, raccordarsi al muro esistente lungo tale sponda;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati e non essere mobilitati dalla corrente tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori sono state ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. n. 490/1999 in materia di vincolo paesaggistico alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa



Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2001, n. 930

Autorizzazione idraulica n. 3606 per la realizzazione di un manufatto di scarico sul torrente Stura di Ala in Comune di Balme. - Ditta: Azienda Acque Metropolitane S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. con sede in Torino C.so XI Febbraio n. 14, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di sistemazione longitudinale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori sono state ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 in materia di vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa



Codice 25.3
D.D. 10 luglio 2001, n. 952

Autorizzazione idraulica n. 3609 per l’attraversamento del Ri Boccetto con metanodotto in acciaio DN 150, posato nel sedime stradale, dell’esistente Via Principale, in Comune di Sauze di Cesana in sostituzione dell’autorizzazione idraulica n. 3441, assentita con Determinazione Dirigenziale n. 751 in data 19.07.2000. Ditta: Maggio 88 S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Maggio 88 S.r.l., con sede in Torino via Lamarmora 68, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas, idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento, nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, ovvero si proceda alla demolizione e ricostruzione del ponte, entro la cui struttura è previsto il passaggio del tubo gas, per l’adeguamento idraulico della sezione di deflusso;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. la presente autorizzazione annulla e sostituisce l’autorizzazione idraulica n. 3441 assentita con Determinazione Dirigenziale n. 751 in data 19.07.00.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa



Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2001, n. 957

Autorizzazione idraulica n. 3613 per la realizzazione dell’attraversamento del torrente Merdarello, con una condotta fognaria, in Comune di Sauze di Cesana. Ditta: Comune di Sauze di Cesana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sauze di Cesana, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. sia posta particolare attenzione alla quota di posa della trave contenente la tubazione fognaria, il cui piano di fondazione dovrà risultare, in ogni caso, ad una profondità di almeno m. 1.15 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione trasversale interessata;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità dell’opera in argomento;

4. le sponde le aree demaniali, interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della soglia (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta struttura mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio alla fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



CIRCOLARI

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 9/AQA

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 -  Rettifica della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/LAP del 9 aprile 2001 in materia di quantificazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche

    Alle Province Piemontesi
            e p.c.           Al Ministero dell’Ambiente e
    della tutela del territorio - Servizio
    per la Tutela delle Acque Interne

    Al Servizio Idrografico e
    mareografico nazionale

    All’Agenzia del demanio
    All’E.N.E.L. S.p.A.
    Loro Sedi

Con Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/LAP in data 9 aprile 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 aprile 2001, l’Amministrazione regionale, nel fornire prime indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e alle modalità di quantificazione del relativo canone, elencava gli importi da applicare per il corrente anno così come comunicati dalle Agenzie del Demanio che avevano esercitato la funzione fino al 31 dicembre 2000.

A seguito della segnalazione da parte di alcune Amministrazioni Provinciali di difformità rispetto agli importi effettivamente praticati negli anni precedenti ed alla comunicazione dell’E.N.E.L. S.p.A. che contestava l’entità dell’importo unitario del canone idroelettrico riportato nella richiamata Circolare, l’Amministrazione regionale ha tempestivamente interessato le competenti Agenzie del Demanio chiedendo chiarimenti in merito.

Considerato che con nota in data 3 settembre 2001 l’Agenzia del Demanio di Torino ha risposto ai quesiti posti rettificando gli importi a suo tempo comunicati, con la presente si sostituisce l’allegato alla citata Circolare 4/LAP del 9 aprile 2001 con la tabella di seguito riportata, contenente i canoni applicati dalle competenti strutture del Ministero delle Finanze nell’anno 2000, nonché l’aggiornamento dei medesimi per l’anno corrente.

Enzo Ghigo

Visto: L’Assessore
Ugo Cavallera

Allegato