Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 3610 per la realizzazione di una scogliera
in massi in sponda sinistra del torrente Fisca a valle del ponte della
S.P. per Vauda e realizzazione di passerella pedonale adiacente al ponte
della S.P. medesima in Comune di San Carlo Canavese
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Carlo Canavese,
ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati
allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore,
e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di sistemazione longitudinale dellalveo del corso dacqua in argomento
nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte
idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura
di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota
comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa
di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. lopera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente
lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre
il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità
con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in
modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere
prelevati dallalveo del corso dacqua, ma provenire da cava. Essi dovranno
essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno
avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li, inoltre
dovrà essere verificata analiticamente lidoneità della dimensione dei
massi impiegati e non essere mobilitati dalla corrente tenendo conto degli
opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori sono state ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori dovranno essere
eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato,
con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore
quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili
circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza
del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio
dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dintervento mediante la realizzazione
di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di
questo Settore;
12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario
o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon
regime idraulico del corso dacqua interessato;
14. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs.
n. 490/1999 in materia di vincolo paesaggistico alla L.R. 45/1989-vincolo
idrogeologico-ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 5 luglio 2001, n. 927
Carlo Pelassa