Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Codice 25.10
Ditta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A. - Autorizzazione idraulica nº 10
per estrazione materiali dallalveo del Torrente Elvo, località San Damiano
in Comune di Salussola
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli riguardi idraulici la Ditta Escavazioni F.lli Bazzani
S.p.A. con sede a Cossato (BI), via per Castelletto Cervo 7, a prelevare
mc 2.130 circa di materiale inerte dallalveo del Torrente Elvo in località
San Damiano in Comune di Salussola (BI) secondo le modalità previste dagli
elaborati grafici predisposti dal Geom. Giacchetto Paolo e concordate in
sede di sopralluogo ed alle seguenti condizioni:
Art. 1
Lautorizzazione ad estrarre il materiale inerte sopra indicato si intende
limitata alla proprietà demaniale, cioè quella compresa tra le sponde fisse,
giusto il disposto degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche
(R.D. 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie
ai sensi della circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP.
- Direzione Generale delle OO.PP. sulla delimitazione dellalveo dei corsi
dacqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.
La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore
o emanande, in materia idraulica e non può essere ceduta nè formalmente
nè di fatto a terzi, pena limmediata nullità della stessa.
Nessuna variante a quanto stabilito con queto disciplinare può essere apportata
dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto dal Settore in epigrafe,
pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.
Il presente atto non conferisce al titolare alcun diritto di opposizione
o di compenso ove altri, muniti di analoga autorizzazione eseguissero estrazioni
di materiale nel medesimo tratto del corso dacqua.
Art. 2
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni
autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/85 (vincolo paesaggistico),
alla L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico)).
Art. 3
La vigilanza sullosservanza di quanto disposto dal presente disciplinare
spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere
esibita, a semplice richiesta, copia dellatto e dei relativi elaborati
tecnici vistati da questo Settore.
Il concessionario dovrà quindi, allatto dellestrazione, avere sempre
con sè la presente autorizzazione.
Art. 4
La presente autorizzazione sarà usufruita in modo da non danneggiare le
proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.
Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse
derivare Demanio pubblico o a terzi per causa degli scavi effettuati e
dei mezzi usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di
ripristino che si rendessero comunque necessari.
La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte
ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga
danneggiato.
Art. 5
Durante lestrazione debbono essere osservate le norme vigenti in materia
di pesca e di salvaguardia dallinquinamento.
Allo scopo di tutelare il patrimonio ittico viene fatto obbligo di concordare
con lAmministrazione Provinciale, prima dellavvio dei lavori, le precauzioni
atte a salvaguardare il patrimonio ittico.
Art. 6
Lestrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica
incolumità.
Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la ditta
ha lobbligo di provvedere immediatamente alla sospensioni dei lavori ed
alla segnalazione allAutorità di P.S. ed a questo Settore.
Art. 7
E assolutamente vietata lestrazione in zone non comprese nella presente
autorizzazione: gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle
indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate facenti parte integrante
del presente disciplinare.
La zona di estrazione indicata nei grafici deve essere delimitata prima
di iniziare gli scavi con picchetti solidi, stabili e inamovibili e pali
di idonee dimensioni.
Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali vengano asportati o danneggiati,
debbono essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta autorizzata.
Detti picchetti debbono consentire agli Enti competenti, oltre ai riscontri
connessi con la presente estrazione, anche successive osservazioni sulla
dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo
alveo nella tratta oggetto dintervento.
Lestrazione può essere avviata esclusivamente dopo laccertamento da parte
di questo Ufficio degli allineamenti sopra citati.
La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni
analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche
dimensioni, collocazione e visibilità.
In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente
autorizzazione, la ragione sociale, il quantitativo di materiale estraibile
ed il tempo utile, orario compreso, per lestrazione.
Art. 8
Nel fare gli scavi, salvo le diverse specifiche indicazioni di questo Ufficio
impartite in fase di sopralluogo o in fase di avvio dei lavori, si dovrà
naturalmente osservare la distanza di metri 25 dagli edifici di qualunque
genere, nonchè da ponti e da guadi notoriamente praticati.
LAmministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in
tratte di fiume o torrente che presentano caratteristiche o singolarità
tali da richiedere una particolare loro tutela.
Il concessionari non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata
proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari.
Art. 9
Si elencano, di seguito, i mezzi dopera che potranno essere utilizzati:
- Escavatore cingolato CAT 325;
- Escavatore cingolato CAT 320;
- Pala gommata CAT 938G targata AC H080;
- Autocarro Iveco 330.36 targato VC 612735;
- Autocarro Iveco 330.36 targato VC 553007;
- Autocarro Mercedes 2635 targato VC 624289;
- Rimorchio cassonato targato VC 11100;
- Autocarro Mercedes 2638 targato VC 640105;
- Autocarro Scania 400/144 targato AM 026 RX;
- Autocarro Astra HD7 84.42 targato BB 273 FW;
- Autocarro Astra HD7 84.42 targato BB 725 SF;
- Autocarro Astra HD7.37 targato BC 679 YD;
- Autocarro Mercedes Actros 4148 K targato BE 735 RE;
- Autocarro Mercedes Actros 4148 K targato BE 736 RE;
- Autocarro Mercedes Actros 3340 K targato BH 197 DG;
- Autocarro Mercedes 4148 K targato BJ 712 KN;
- Autocarro Mercedes 4148 K targato BJ 713 KN;
- Autocarro Mercedes 3544 targato AN 406 MJ;
- Autocarro Mercedes 3544 targato AP 144 TG;
- Autocarro Mercedes 2635 targato CN 806769;
- Autocarro Mercedes 2635 targato CN 771946;
Tali mezzi possono essere sostituiti solo con esplicito assenso scritto
dellUfficio concedente. In alveo dovrà operare sempre un solo escavatore.
E vietato alla Ditta concessionaria nel modo più assoluto, il carico di
inerti contenenti acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto,
lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.
Art. 10
Gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio
per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti,
guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità
delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare
o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dellAmministrazione
e da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati e da non
alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione
dacqua.
Sono vietati, in modo assoluto, depositi permanenti in alveo delinerte
estratto.
Eventuale mateirale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine
di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.
E comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare
accessi o facilitare le estrazioni. Lestrazione di materiale litoide dovrà
essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione
di qualsiasi natura.
Non dovrà essere utilizzato, a nessun titolo, per i lavori in oggetto,
materiale esplosivo.
Art. 11
Gli scavi debbono eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente allasse
del corso dacqua, procedendo, per strisce successive, da valle verso monte
e dallo specchio acqueo verso riva. In ogni caso gli scavi debbono convogliare
i deflussi a centro alveo, salvaguardando comunque un franco di almeno
cm. 50 al di sopra della quota di fondo alveo, come prescritto dalla Deliberazione
del C.R. in data 28.02.1989, n. 1000-2838 e come per altro già indicato
nelle sezioni di progetto.
Art. 12
Al direttore dei lavori di estrazione, viene attribuito lincarico di verificare
puntualmente lesatta corrispondenza dei lavori in argomento rispetto a
quanto previsto negli elaborati di progetto allegati allistanza e di verificare
la stretta osservanza delle autorizzata Ditta a tutti i disposti previsti
nella presente determinazione autorizzativa.
Art. 13
Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico la presente autorizzazione
ha validità di 40 (quaranta) giorni successivi, naturali e continui, computati
ex Art. 1187 del C.C. a decorrere dal giorno 25/06/2001, data stabilita
per linizio lavori, e viene quindi a scadere il giorno 3/08/2001 o comunque
nel momento in cui sia stato prelevato lintero quantitativo assentito,
in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro
cui resta valida lautorizzazione.
Lestrazione può essere praticata sole tra le ore 7,00 e le ore 19,00 dei
giorni validi, esclusi il sabato ed i giorni festivi.
Art. 14
Ove questo Settore lo ritenga necessario, la Ditta deve fornire a proprie
spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo piano-altimetrico
dellestrazione fino a quel momento eseguita, riferito a quello di progetto
e redatto da tecnico abilitato.
Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere revocata
senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso o indennizzo.
Art. 15
Eventuali sospensioni dellattività estrattiva debbono essere segnalate
immediatamente a questo Settore dalla Ditta esecutrice. Dette sospensioni,
salvo se dovute a causa di forza maggiore, non costituiscono titolo per
la richiesta di eventuali proroghe che comunque lUfficio scrivente si
riserva di concedere solo per iscritto.
Art. 16
Ad avvenuta estrazione del quantitativo asserito, la Ditta deve sospendere
i relativo lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore,
con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità che
come modalità esecutiva.
Qualora, in base ad accertamenti, risultassero estratti abusivamente quantitativi
maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione
penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori
oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte
il canone demaniale ordinario. I controlli del caso verranno eseguiti in
contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione il personale ed
i mezzi occorrenti.
Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esplicita richiesta della
Ditta interessata dopo la constatazione della regolarità dellesecuzione
dei lavori.
Art. 17
Sarà facoltà dellAmministrazione di sospendere, modificare ed anche revocare
lautorizzazione in qualsiasi epoca a suo libero ed esclusivo giudizio
senza che per ciò il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo
o compenso, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione
per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non
prelevato.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione
potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato allAutorità
Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dellalveo
e delle sponde a norma dellart. 378 della legge 20.03.1865 nº 2248 all
f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 nº 1688.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 giugno 2001, n. 835
Felice Storti