Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Codice 25.10
Autorizzazione idraulica nº 190 - Comune di Biella - Rio Arico - Lavori
di Rifacimento fognatura Via della Vittoria - Comune di Biella
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Biella ad eseguire
le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità
indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione
potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di
questo Settore;
- preso atto che il Comune dovrà effettuare lavori di manutenzione lungo
il Rio Arico, si valuti la possibilità di approfondire il fondo alveo,
per un congruo tratto a monte e a valle dello scarico in oggetto;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato
dallalveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento ancora da realizzare dovranno essere eseguiti,
a pena di decadenza entro il 31/12/2001, con la condizione che, una volta
iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali
sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere
debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito
variazioni di rilievo;
- il Committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella,
a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune dovrà inviare al Settore scrivente
dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente
al progetto approvato;
- durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
- lautorizzazione non solleva il Comune dallincombenza di dover presentare
comunicazione allAmministrazione Provinciale competente, ai sensi dei
RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n.
987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna
ittica dei fiumi, canali, specchi dacqua;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, in corrispondenza ed immediatamente a monte
e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire
il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche
alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente
autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni
del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano
in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso
dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica,
fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà
lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da
ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio
o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo
le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui
al D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico,
ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine
della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle
aree demaniali in questione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al
Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 giugno 2001, n. 834
Felice Storti