Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Codice 25.4
D.D. 18 giugno 2001, n. 815

Autorizzazione alla asportazione di materiale litoide in conseguenza dei lavori di consolidamento ponte di Rosano in Comune di Cabella Ligure. All. 1999 Ordinanza Interno con delega alla Protezione Civile n. 3027 del 18/12/99

In data 12/12/00 veniva convocata dal Comune di Cabella Ligure una Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei lavori di “Consolidamento ponte di Rosano” connessi all’evento alluvionale 1999 - OPCM 3027 del 18/12/89 - Redatto dall’Ing. Italo Bruno-.

Con nota in data 06/06/01 del Direttore dei Lavori, Ing. Italo Bruno veniva comunicata un’eccedenza di materiale litoide proveniente dagli scavi non ricollocabile ad imbottimento delle sponde, da asportare, nonchè la disponibilità dell’Impresa “Boggeri S.r.l.” di Cabella L., esecutrice dei lavori, ad effettuare ciò dietro pagamento di canone.

Con pari nota il Direttore dei Lavori dichiarava che il quantitativo di materiale da asportare, assomma in circa 800 mc., risultante in esubero dalla lavorazione dello scavo, accumulato in sponda.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni, previo versamento del relativo canone, ammontante a L. 5.380.000 sulla base dell’applicazione di un canone che, valutata la composizione qualitativa del materiale pari a 50% di materiale terroso e 50% di materiale litoide risulta pari: 50%

mc. 800 x 8.400 = L. 3.360.000.

50% mc 800 x 5.050 = L. 2.020.000.

Sommano L. 5.380.000.

Potrà essere asportato il solo materiale proveniente dagli scavi previsti dagli elaborati progettuali e computato in mc. 800, così come dichiarato e rilevato dalla Direzione Lavori.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile ed il tempo utile, che comunque dovrà intercorrere tra la consegna e l’ultimazione dei lavori.

- L’estrazione può essere praticata solo dopo aver versato il canone demaniale, che ai sensi del D.L.vo 112/98 e L.R. 44/00 e s.m.i. dovrà avvenire su C.C. Nº 22207120 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte P.za Castello 165 Torino.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva debbono essere segnalate subito alla D.L. ed allo Scrivente Settore dalla Ditta esecutrice, e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non danno diritto a proroghe.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

-Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

-Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta alla D.L. e a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio tra la D.L. e la Ditta; la stessa Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto e dei relativi elaborati tecnici autenticati da questo Settore.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

- visto il D.P.C.M. 22/12/2000

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. nº 24-24228 del 24/03/1998;

- visto l’art. 59 della L.R. 44/00;

- vista la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 20 del 9/11/95;

determina

Di autorizzare la Ditta “Boggeri S.r.l.” ad asportare dall’alveo idrico del torrente Borbera in Comune di Cabella Ligure mc. 800 (ottocento metri cubi) di materiale litoide proveniente dagli scavi e risagomatura.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrate.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno