Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Codice 5
Approvazione avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo
regionale, per lanno 2001, da destinarsi al finanziamento delle forme
associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare i seguenti avvisi :
1) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale
per limpianto e/o lattivazione di forme associative di prima istituzione,
nellanno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali,
contenuto nellallegato 1 alla presente determinazione e parte integrante
della stessa;
2) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale
per ladeguamento e/o lampliamento, nellanno 2001, delle attività di
forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata
di funzioni e/o servizi comunali, contenuto nellallegato 2 alla presente
determinazione e parte integrante della stessa;
- di disporre che i suddetti avvisi siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte;
- di stabilire che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare
i fondi da destinarsi alla concessione ed erogazione dei contributi in
argomento.
Il Direttore regionale
Allegato 1
REGIONE PIEMONTE
Direzione Affari istituzionali e processo di delega
Settore Autonomie locali
v. XX Settembre, 88 - 10122 Torino
Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale
per limpianto e/o lattivazione di forme associative di prima istituzione
nellanno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.
In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 25-3937 del
17/9/2001 è indetta la concessione, mediante procedura concorsuale, di
contributi regionali per limpianto e/o lattivazione di forme associative
di prima istituzione nellanno 2001, per la gestione associata di funzioni
e/o servizi comunali.
a) Soggetti destinatari di contributo
Sono destinatarie di contributo le sottoelencate forme associative:
- Unioni di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui allart. 32
del D.Lgs. 267/2000;
- Comunità montane per la gestione associata di cui allart. 28 del D.Lgs.
267/2000, che non abbiano usufruito negli anni 1999 e 2000 di finanziamenti
regionali per lassociazionismo;
- Consorzi di cui allart. 31 del D.Lgs. 267/2000;
- Convenzioni di cui allart. 30 del D.Lgs. 267/2000;
che si trovino nelle seguenti situazioni:
- siano di prima istituzione nellanno 2001 e precisamente entro e non
oltre la data di sottoscrizione della domanda di contributo; siano istituite
per una durata minima triennale, per la gestione associata di almeno tre
attività di competenza dei Comuni ricomprese nellallegato elenco (All.
A), parte integrante e sostanziale del presente avviso. Ciascuna attività
deve essere intesa come intera;
- siano in possesso dei requisiti di cui allart. 5 della l.r. 44/2000
e s.m.i., salvo deroga ai livelli ottimali di cui allart. 6 della l.r.
44/2000 e s.m.i., ed alle relative modalità applicative approvate con D.G.R.
n. 25-3937 del 17/9/2001.
Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 si è stabilito che:
1. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia
minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per
la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento
2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per lanno 2000
per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte
di deroga allappartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da
esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dellefficienza
ed efficacia dellazione amministrativa, lappartenenza alla stessa Provincia
e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;
2. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima
demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa
Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano,
ai fini dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa, i predetti
tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli.
3. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga allappartenenza
alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con
la Comunità montana interessata alla deroga in questione.
Pertanto, le forme associative non in possesso di quei requisiti di cui
allart. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in ordine ai quali la D.G.R. n.
25-3937 del 17/9/2001 non consente deroghe, non possono essere destinatarie
del contributo.
b) Soggetti esclusi dalla concessione di contributo.
Sono esclusi dal finanziamento:
* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;
* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui
alla l.r. 62/95 s.m.i.;
* gli accordi di programma di cui allart. 34 del D.Lgs. 267/2000:
* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di
Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità
montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione
di Comuni;
* le Unioni di cui allart. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni
facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana;
c) Entità del contributo.
A ciascuna Unione di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui allart.
32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L.
150.000.000/EURO 77.468,53, da determinarsi in base alla seguente formula:
L. 75.000.000/EURO 38.734,26 a titolo di contributo per le spese di impianto
più
L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera.
A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 e
2000, di finanziamenti regionali per lassociazionismo verrà concesso,
per la gestione associata di cui allart. 28 del D.lgs. 267/2000, un contributo
nei termini sottospecificati che sono tra loro alternativi:
1) Un contributo non superiore a L. 120.000.000/EURO 61.974,83 determinato
in base alla seguente formula:
L. 30.000.000/EURO 15.493,70 a titolo di contributo alle spese di ampliamento
della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera, nel caso di Convenzione stipulata
tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei
Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento
ufficiale del 1991, appartenenti alla Comunità stessa. Qualora la cifra
derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso
è arrotondato al numero intero immediatamente superiore;
2) Un contributo non superiore a L. 150.000.000/ EURO 77.468,53 per ciascuna
Comunità montana determinato in base alla seguente formula:
L. 40.000.000/EURO 20.658,27 a titolo di contributo alle spese di ampliamento
della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune convenzionato
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera, qualora la Comunità montana
non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni
appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore
ai 5.000 abitanti. In questo caso essa potrà stipulare, sulle stesse attività,
più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purché tali Convenzioni
ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità
montana sotto i 5.000 abitanti. Qualora la cifra derivante dal calcolo
del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso è arrotondato al
numero intero immediatamente superiore.
Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.
A ciascun Consorzio di cui allart. 31 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso
un contributo non superiore a L. 80.000.000/ EURO 41.316,55, da determinarsi
in base alla seguente formula:
L. 30.000.000/EURO 15.493,70, a titolo di contributo per spese di impianto
più
L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera.
A ciascuna Convenzione di cui allart. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso
un contributo non superiore a L. 50.000.000/EURO 25.822,84, da determinarsi
in base alla seguente formula:
L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera.
d) Destinazione del contributo.
Il contributo è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione
per quelle relative alle indennità agli Amministratori e agli stipendi
del personale, connessa allimpianto e/o allattivazione delle forme associative
di cui alla precedente lettera a).
e) Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi.
I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:
1° Unioni (comprese le Comunità collinari) di cui allart. 32 del D.Lgs.
267/2000 e, per le Comunità montane, ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. 267/2000,
Convenzioni uniche stipulate tra la Comunità montana, in qualità di Ente
capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti
alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi
comunali;
2° Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della precedente lettera c) del
presente avviso, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e
almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti
articolati in gruppi di Comuni omogenei;
3° Consorzi di cui allart. 31 del D.Lgs. 267/2000.
4° Convenzioni di cui allart. 30 del D.Lgs. 267/2000.
Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che
verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nellambito
di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base
del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa
sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui allallegato
elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme
associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio.
Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dallultimo
censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei
requisiti di cui allart.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito,
a norma dellultimo punto della D.G.R. n. del formulare proposte di deroga,
verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento
della Giunta regionale di cui allart.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. purché
la relativa proposta di deroga ai livelli ottimali sia stata inoltrata
entro e non oltre il 18/12/2001 (*). In caso di provvedimento negativo,
verranno escluse dalla concessione di contributo.
f) Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo.
Alle forme associative indicate nella precedente lettera a), i contributi
sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali
di cui alla precedente lettera e), nei limiti dei fondi disponibili sul
bilancio regionale 2001 nonché nel rispetto del riparto di cui alla D.G.R.
n. 25-3937 del 17/9/2001
I contributi verranno erogati in ununica soluzione al legale rappresentante
della forma associativa, secondo le seguenti modalità:
- a partire dal mese di marzo 2002, se la forma associativa beneficiaria
risulti conforme ai livelli ottimali;
- a partire dal mese successivo allintervenuta emanazione del provvedimento
autorizzatorio di deroga di cui allart. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.,
per le forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del predetto
provvedimento.
Nel caso in cui le forme associative individuate come beneficiarie di contributo,
non risultino di fatto in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino
al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei
soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari per mancanza di
disponibilità finanziaria.
La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione
e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché
di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e
controlli.
Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente,
provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché
degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo
stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua
concessione.
I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento
del contributo, con apposita relazione, lutilizzazione del contributo
stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo
le modalità di cui sopra.
Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti
in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni
o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.
g) Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo e della
eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.
La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui allallegato
B o C e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali
presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate o con lettera
raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro e non oltre il
18 dicembre 2001 (*), ed indirizzate a:
Regione Piemonte
Direzione Affari istituzionali e processo di delega
Settore Autonomie locali
Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino
Fax:011/4325179
Alla domanda di contributo devessere allegata tutta la documentazione
indicata nel corrispondente modello di domanda.
Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato:
Richiesta di contributo regionale per limpianto e/o lattivazione di
forme associative di prima istituzione nellanno 2001, per la gestione
associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma
associativa: -.
Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:"
Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale per
limpianto e/o lattivazione di forme associative di prima istituzione
nellanno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali,
relativa alla seguente forma associativa: ".
La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie
locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del
timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la
data del fax, la data della ricevuta rilasciata allatto della consegna
a mano.
Non saranno prese in considerazione:
* le istanze inoltrate fuori termine;
* le istanze incomplete delle dichiarazioni, indicazioni e documentazioni
richieste;
* le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali
ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001,
in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 18/12/2001, le
proposte di deroga di cui allart. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma
associativa. Qualora lo stesso non sia stato nominato, la domanda deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dellEnte delegato da tutti
gli Enti aderenti alla forma associativa a presentare la domanda stessa.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o
documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.
Ai sensi dellart.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore
Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure
di finanziamento.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.
Per informazioni rivolgersi allUfficio Segreteria del Settore Autonomie
locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.
________________
(*)N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la
richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla
entro e non oltre il 18/12/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda
di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine
di scadenza.
Il Direttore regionale
Allegato 2
REGIONE PIEMONTE
Direzione Affari istituzionali e processo di delega
Settore Autonomie locali
v. XX Settembre, 88 - 10122 Torino
Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale
per ladeguamento e/o lampliamento, nellanno 2001, delle attività di
forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata
di funzioni e/o servizi comunali.
In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 25-3937 del
17/9/2001 è indetta la concessione, mediante procedura concorsuale, di
contributi regionali per ladeguamento e/o lampliamento, nellanno 2001,
delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione
associata di funzioni e/o servizi comunali.
a) Soggetti destinatari di contributo per ladeguamento e/o lampliamento
delle attività.
1. Le Unioni (comprese le Comunità collinari) e le Comunità montane già
finanziate dalla Regione Piemonte per la gestione associata di funzioni
e/o servizi comunali nel 1999 e nel 2000 che decidano di gestire in gestione
associata intere attività di cui allelenco allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente avviso, per tutti i loro Comuni (Unioni) o per
almeno il 70% dei loro Comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Comunità montane),
trasformando nel 2001 e precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione
della domanda di contributo, per una durata minima triennale, in attività
intera le parziali attività dichiarate precedentemente alla Regione Piemonte
per il finanziamento 1999 e 2000. Ladeguamento delle attività è perciò
possibile nel caso in cui sia stata dichiarata, ai fini del precedente
finanziamento, unattività risultante in realtà parte di una attività di
cui allallegato A; non è possibile nei casi in cui sia già stata dichiarata
lattività intera.
2. Le Unioni (comprese le Comunità collinari), le Comunità montane, i Consorzi
e le Convenzioni costituite prima dellanno 2001 che amplino nel 2001 e
precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione della domanda
di contributo, per una durata minima triennale, le loro funzioni gestendo
in modo associato per tutti i loro Comuni o nel caso di Comunità montane
per almeno il 70% dei loro Comuni inferiori a 5.000 abitanti, almeno due
nuove attività di cui allallegato A. Ciascuna attività individuata nel
predetto elenco deve essere intesa come intera.
In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., qualora la Comunità
montana non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70%
dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico
inferiore ai 5.000 abitanti, potrà stipulare, sulle stesse attività, più
Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purchè tali Convenzioni ricomprendano
complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana sotto
i 5.000 abitanti. Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.
Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo, per
ciascuno dei predetti punti 1. e 2., comprendente una o più Convenzioni
esistenti.
Qualora la cifra derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario,
lo stesso è arrotondato al numero intero immediatamente superiore.
Per essere destinatari di finanziamento i soggetti di cui sopra devono
essere in possesso dei requisiti di cui allart. 5 della l.r. 44/2000 e
s.m.i., salvo deroga ai livelli ottimali di cui allart. 6 della l.r. 44/2000
e s.m.i., ed alle relative modalità applicative approvate con D.G.R. n.
25-3937 del 17/9/2001
Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 si è stabilito che:
- per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia
minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per
la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento
2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per lanno 2000
per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte
di deroga allappartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da
esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dellefficienza
ed efficacia dellazione amministrativa, lappartenenza alla stessa Provincia
e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;
- per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima
demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa
Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano,
ai fini dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa, i predetti
tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;
- per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga allappartenenza
alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con
la Comunità montana interessata alla deroga in questione.
Pertanto, le forme associative non in possesso di quei requisiti di cui
allart. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in ordine ai quali la D.G.R. n.
25-3937 del 17/9/2001 del non consente deroghe, non possono essere destinatarie
del contributo in oggetto.
b) Soggetti esclusi dalla concessione di contributo per ladeguamento e/o
lampliamento delle attività.
Sono esclusi dal finanziamento:
* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;
* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui
alla l.r. 62/95 s.m.i.;
* gli accordi di programma di cui allart. 34 del D.Lgs. 267/2000:
* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di
Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità
montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione
di Comuni;
* le Unioni di cui allart. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni
facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana;
c) Entità del contributo per ladeguamento delle attività.
Per ladeguamento delle attività, di cui al punto 1. della precedente lettera
a), verrà corrisposto un contributo non superiore a L. 50.000.000/ EURO
25.822,84 se il numero delle attività da completare risulta non superiore
a tre o a L. 70.000.000/ EURO 36.151,98 se il numero delle attività da
completare risulta pari o superiore a quattro.
d) Entità del contributo per lampliamento delle attività.
Per lampliamento delle attività, di cui al punto 2. della precedente lettera
a), verrà corrisposto un contributo da determinarsi in base alla seguente
formula:
L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle nuove attività di cui allelenco allegato,
con i seguenti massimali:
per le Unioni ( comprese le Comunità collinari) L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;
per le Comunità montane L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;
per i Consorzi L. 40.000.000/ EURO 20.658,28;
per le Convenzioni L. 25.000.000/ EURO 12.911,42.
e) Destinazione del contributo per ladeguamento e/o lampliamento delle
attività.
Il contributo è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione
per quelle relative alle indennità agli Amministratori e agli stipendi
del personale, connessa alladeguamento e/o allampliamento delle attività.
f) Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi
per ladeguamento e/o lampliamento delle attività.
I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:
1° Adeguamento delle attività di cui al punto 1. della precedente lettera
a), nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:
1. Unioni (comprese le Comunità collinari);
2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana,
in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000
abitanti appartenenti alla Comunità stessa;
3. Comunità montane con Convenzioni plurime, per le stesse attività, tra
la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni
della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi
di Comuni omogenei;
2° Ampliamento delle attività di cui al punto 2. della precedente lettera
a), nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:
1. Unioni (comprese le Comunità collinari);
2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana,
in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000
abitanti appartenenti alla Comunità stessa;
3. Comunità montane con Convenzioni plurime per le stesse attività, tra
la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni
della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi
di Comuni omogenei;
4. Consorzi;
5. Convenzioni.
Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che
verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nellambito
di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base
del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa
sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui allallegato
elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme
associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio.
Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dallultimo
censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei
requisiti di cui allart.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito,
a norma dellultimo punto della D.G.R. n. del formulare proposte di deroga,
verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento
della Giunta regionale di cui allart.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. purché
la relativa proposta di deroga ai livelli ottimali sia stata inoltrata
entro e non oltre il 18/12/2001 (*). In caso di provvedimento negativo,
verranno escluse dalla concessione di contributo.
g) Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo.
Alle forme associative indicate nella precedente lettera a), i contributi
sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali
di cui alla precedente lettera f), nei limiti dei fondi disponibili sul
bilancio regionale 2001 nonché nel rispetto del riparto di cui alla D.G.R.
n. 25-3937 del 17/9/2001.
I contributi verranno erogati in ununica soluzione allEnte il cui legale
rappresentante ha sottoscritto la domanda di contributo, secondo le seguenti
modalità:
- a partire dal mese di marzo 2002, se la forma associativa beneficiaria
risulti conforme ai livelli ottimali;
- a partire dal mese successivo allintervenuta emanazione del provvedimento
autorizzatorio di deroga di cui allart. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.,
per le forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del predetto
provvedimento.
Nel caso in cui le forme associative individuate come beneficiarie di contributo,
non risultino di fatto in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino
al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei
soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari per mancanza di
disponibilità finanziaria.
La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione
e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché
di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e
controlli.
Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente,
provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché
degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo
stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua
concessione.
I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento
del contributo, con apposita relazione, lutilizzazione del contributo
stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo
le modalità di cui sopra.
Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti
in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni
o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.
h) Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo e della
eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.
La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui allallegato
D o E o F o G e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli
ottimali presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate
o con lettera raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro
e non oltre il 18 dicembre 2001 (*), ed indirizzate a:
Regione Piemonte
Direzione Affari istituzionali e processo di delega
Settore Autonomie locali
Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino
Fax:011/4325179
Alla domanda di contributo deve essere allegata tutta la documentazione
indicata nel corrispondente modello di domanda.
Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato:
Richiesta di contributo regionale per lampliamento e/o ladeguamento
nellanno 2001 delle attività di forme associative costituite prima del
2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa
alla seguente forma associativa: -.
Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:"
Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale per
lampliamento e/o ladeguamento nellanno 2001 delle attività di forme
associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni
e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: -".
La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie
locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del
timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la
data del fax, la data della ricevuta rilasciata allatto della consegna
a mano.
Non saranno prese in considerazione:
* le istanze inoltrate fuori termine;
* le istanze incomplete delle dichiarazioni, indicazioni e documentazioni
richieste;
* le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali
ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001,
in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 18/12/2001, le
proposte di deroga di cui allart. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma
associativa.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o
documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.
Ai sensi dellart.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore
Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure
di finanziamento.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.
Per informazioni rivolgersi allUfficio Segreteria del Settore Autonomie
locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.
___________________
(*)N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la
richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla
entro e non oltre il 18/12/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda
di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine
di scadenza.
Il Direttore regionale
D.D. 18 settembre 2001, n. 125
Laura Bertino
Laura Bertino
Laura Bertino