Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Codice  5
D.D. 18 settembre 2001, n. 125

Approvazione avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2001, da destinarsi al finanziamento delle forme associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare i seguenti avvisi :

1) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione, nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, contenuto nell’allegato 1 alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

2) avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’adeguamento e/o l’ampliamento, nell’anno 2001, delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, contenuto nell’allegato 2 alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

- di disporre che i suddetti avvisi siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di stabilire che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare i fondi da destinarsi alla concessione ed erogazione dei contributi in argomento.

Il Direttore regionale
Laura Bertino


Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

v. XX Settembre, 88 - 10122 Torino

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 25-3937 del 17/9/2001 è indetta la concessione, mediante procedura concorsuale, di contributi regionali per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

a) Soggetti destinatari di contributo

Sono destinatarie di contributo le sottoelencate forme associative:

- Unioni di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000;

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, che non abbiano usufruito negli anni 1999 e 2000 di finanziamenti regionali per l’associazionismo;

- Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

- Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

che si trovino nelle seguenti situazioni:

- siano di prima istituzione nell’anno 2001 e precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione della domanda di contributo; siano istituite per una durata minima triennale, per la gestione associata di almeno tre attività di competenza dei Comuni ricomprese nell’allegato elenco (All. A), parte integrante e sostanziale del presente avviso. Ciascuna attività deve essere intesa come intera;

- siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai livelli ottimali di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., ed alle relative modalità applicative approvate con D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001.

Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 si è stabilito che:

1. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

2. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli.

3. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione.

Pertanto, le forme associative non in possesso di quei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in ordine ai quali la D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 non consente deroghe, non possono essere destinatarie del contributo.

b) Soggetti esclusi dalla concessione di contributo.

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r. 62/95 s.m.i.;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000:

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana;

c) Entità del contributo.

A ciascuna Unione di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 150.000.000/EURO 77.468,53, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 75.000.000/EURO 38.734,26 a titolo di contributo per le spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 e 2000, di finanziamenti regionali per l’associazionismo verrà concesso, per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.lgs. 267/2000, un contributo nei termini sottospecificati che sono tra loro alternativi:

1) Un contributo non superiore a L. 120.000.000/EURO 61.974,83 determinato in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, nel caso di Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento ufficiale del 1991, appartenenti alla Comunità stessa. Qualora la cifra derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso è arrotondato al numero intero immediatamente superiore;

2) Un contributo non superiore a L. 150.000.000/ EURO 77.468,53 per ciascuna Comunità montana determinato in base alla seguente formula:

L. 40.000.000/EURO 20.658,27 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, qualora la Comunità montana non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore ai 5.000 abitanti. In questo caso essa potrà stipulare, sulle stesse attività, più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purché tali Convenzioni ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana sotto i 5.000 abitanti. Qualora la cifra derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso è arrotondato al numero intero immediatamente superiore.

Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.

A ciascun Consorzio di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 80.000.000/ EURO 41.316,55, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70, a titolo di contributo per spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 50.000.000/EURO 25.822,84, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

d) Destinazione del contributo.

Il contributo è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità agli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa all’impianto e/o all’attivazione delle forme associative di cui alla precedente lettera a).

e) Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi.

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

1° Unioni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e, per le Comunità montane, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, Convenzioni uniche stipulate tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

2° Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della precedente lettera c) del presente avviso, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

3° Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

4° Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della D.G.R. n.  del   formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. purché la relativa proposta di deroga ai livelli ottimali sia stata inoltrata entro e non oltre il 18/12/2001 (*). In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

f) Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo.

Alle forme associative indicate nella precedente lettera a), i contributi sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali di cui alla precedente lettera e), nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 nonché nel rispetto del riparto di cui alla D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione al legale rappresentante della forma associativa, secondo le seguenti modalità:

- a partire dal mese di marzo 2002, se la forma associativa beneficiaria risulti conforme ai livelli ottimali;

- a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., per le forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del predetto provvedimento.

Nel caso in cui le forme associative individuate come beneficiarie di contributo, non risultino di fatto in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari per mancanza di disponibilità finanziaria.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

g) Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo e della eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato “B” o “C” e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate o con lettera raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro e non oltre il 18 dicembre 2001 (*), ed indirizzate a:

Regione Piemonte

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino

Fax:011/4325179

Alla domanda di contributo dev’essere allegata tutta la documentazione indicata nel corrispondente modello di domanda.

Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato: “Richiesta di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: —————————-”.

Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:" Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale per l’impianto e/o l’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: —————————————".

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la data del fax, la data della ricevuta rilasciata all’atto della consegna a mano.

Non saranno prese in considerazione:

* le istanze inoltrate fuori termine;

* le istanze incomplete delle dichiarazioni, indicazioni e documentazioni richieste;

* le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001, in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 18/12/2001, le proposte di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa. Qualora lo stesso non sia stato nominato, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente delegato da tutti gli Enti aderenti alla forma associativa a presentare la domanda stessa.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.

Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Settore Autonomie locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.

________________

(*)N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla entro e non oltre il 18/12/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine di scadenza.

Il Direttore regionale
Laura Bertino

Allegati


Allegato 2

REGIONE PIEMONTE

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

v. XX Settembre, 88 - 10122 Torino

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo regionale per l’adeguamento e/o l’ampliamento, nell’anno 2001, delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 25-3937 del 17/9/2001 è indetta la concessione, mediante procedura concorsuale, di contributi regionali per l’adeguamento e/o l’ampliamento, nell’anno 2001, delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali.

a) Soggetti destinatari di contributo per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

1. Le Unioni (comprese le Comunità collinari) e le Comunità montane già finanziate dalla Regione Piemonte per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali nel 1999 e nel 2000 che decidano di gestire in gestione associata intere attività di cui all’elenco allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente avviso, per tutti i loro Comuni (Unioni) o per almeno il 70% dei loro Comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Comunità montane), trasformando nel 2001 e precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione della domanda di contributo, per una durata minima triennale, in attività intera le parziali attività dichiarate precedentemente alla Regione Piemonte per il finanziamento 1999 e 2000. L’adeguamento delle attività è perciò possibile nel caso in cui sia stata dichiarata, ai fini del precedente finanziamento, un’attività risultante in realtà parte di una attività di cui all’allegato “A”; non è possibile nei casi in cui sia già stata dichiarata l’attività intera.

2. Le Unioni (comprese le Comunità collinari), le Comunità montane, i Consorzi e le Convenzioni costituite prima dell’anno 2001 che amplino nel 2001 e precisamente entro e non oltre la data di sottoscrizione della domanda di contributo, per una durata minima triennale, le loro funzioni gestendo in modo associato per tutti i loro Comuni o nel caso di Comunità montane per almeno il 70% dei loro Comuni inferiori a 5.000 abitanti, almeno due nuove attività di cui all’allegato “A”. Ciascuna attività individuata nel predetto elenco deve essere intesa come intera.

In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., qualora la Comunità montana non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore ai 5.000 abitanti, potrà stipulare, sulle stesse attività, più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purchè tali Convenzioni ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana sotto i 5.000 abitanti. Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.

Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo, per ciascuno dei predetti punti 1. e 2., comprendente una o più Convenzioni esistenti.

Qualora la cifra derivante dal calcolo del predetto 70% sia un numero frazionario, lo stesso è arrotondato al numero intero immediatamente superiore.

Per essere destinatari di finanziamento i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai livelli ottimali di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., ed alle relative modalità applicative approvate con D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001

Con la predetta D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 si è stabilito che:

- per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

- per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;

- per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione.

Pertanto, le forme associative non in possesso di quei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in ordine ai quali la D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 del   non consente deroghe, non possono essere destinatarie del contributo in oggetto.

b) Soggetti esclusi dalla concessione di contributo per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r. 62/95 s.m.i.;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000:

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana;

c) Entità del contributo per l’adeguamento delle attività.

Per l’adeguamento delle attività, di cui al punto 1. della precedente lettera a), verrà corrisposto un contributo non superiore a L. 50.000.000/ EURO 25.822,84 se il numero delle attività da completare risulta non superiore a tre o a L. 70.000.000/ EURO 36.151,98 se il numero delle attività da completare risulta pari o superiore a quattro.

d) Entità del contributo per l’ampliamento delle attività.

Per l’ampliamento delle attività, di cui al punto 2. della precedente lettera a), verrà corrisposto un contributo da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle nuove attività di cui all’elenco allegato, con i seguenti massimali:

per le Unioni ( comprese le Comunità collinari) L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per le Comunità montane L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per i Consorzi L. 40.000.000/ EURO 20.658,28;

per le Convenzioni L. 25.000.000/ EURO 12.911,42.

e) Destinazione del contributo per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

Il contributo è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità agli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa all’adeguamento e/o all’ampliamento delle attività.

f) Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi per l’adeguamento e/o l’ampliamento delle attività.

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

1° Adeguamento delle attività di cui al punto 1. della precedente lettera a), nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime, per le stesse attività, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

2° Ampliamento delle attività di cui al punto 2. della precedente lettera a), nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime per le stesse attività, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

4. Consorzi;

5. Convenzioni.

Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della D.G.R. n.  del   formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. purché la relativa proposta di deroga ai livelli ottimali sia stata inoltrata entro e non oltre il 18/12/2001 (*). In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

g) Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo.

Alle forme associative indicate nella precedente lettera a), i contributi sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali di cui alla precedente lettera f), nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 nonché nel rispetto del riparto di cui alla D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001.

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione all’Ente il cui legale rappresentante ha sottoscritto la domanda di contributo, secondo le seguenti modalità:

- a partire dal mese di marzo 2002, se la forma associativa beneficiaria risulti conforme ai livelli ottimali;

- a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., per le forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del predetto provvedimento.

Nel caso in cui le forme associative individuate come beneficiarie di contributo, non risultino di fatto in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari per mancanza di disponibilità finanziaria.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

h) Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo e della eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali.

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato “D” o “E” o “F” o “G” e la eventuale relativa proposta di deroga ai livelli ottimali presentata dalla Provincia competente devono essere inoltrate o con lettera raccomandata o consegnate a mano o inviate per fax, entro e non oltre il 18 dicembre 2001 (*), ed indirizzate a:

Regione Piemonte

Direzione Affari istituzionali e processo di delega

Settore Autonomie locali

Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino

Fax:011/4325179

Alla domanda di contributo deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel corrispondente modello di domanda.

Sulla busta della domanda di contributo, se esistente, deve essere indicato: “Richiesta di contributo regionale per l’ampliamento e/o l’adeguamento nell’anno 2001 delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: ——————-”.

Sulla busta della proposta di deroga, se esistente, deve essere indicato:" Proposta di deroga relativa alla richiesta di contributo regionale per l’ampliamento e/o l’adeguamento nell’anno 2001 delle attività di forme associative costituite prima del 2001, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, relativa alla seguente forma associativa: ——————-".

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie locali ed esclusivamente nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.


Fa fede, al fine del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata, la data del fax, la data della ricevuta rilasciata all’atto della consegna a mano.

Non saranno prese in considerazione:

* le istanze inoltrate fuori termine;

* le istanze incomplete delle dichiarazioni, indicazioni e documentazioni richieste;

* le istanze relative a forme associative non conformi ai livelli ottimali ma suscettibili di deroga ai sensi della D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001, in ordine alle quali non siano state inoltrate, entro il 18/12/2001, le proposte di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i..

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.

Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Settore Autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Settore Autonomie locali, recapito telefonico: 011/4323655-5964; fax 011/4325179.

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(*)N.B.: Al fine di consentire alla Provincia competente di istruire la richiesta di deroga (art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i.) e di inoltrarla entro e non oltre il 18/12/2001 al Settore Autonomie locali, la domanda di deroga deve essere trasmessa alla Provincia ben prima del predetto termine di scadenza.


Il Direttore  regionale
Laura Bertino

Allegato