Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 25-3937
Criteri e modalità per la distribuzione delle incentivazioni finanziarie
di cui allart.8 della l.r. 26 aprile 2000 n.44.
(omissis)
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni illustrate in premessa,
di ripartire il fondo di incentivazione, ancora disponibile, per la gestione
associata di funzioni e/o servizi comunali di cui al capitolo 10915/2001,
come segue:
a) il sessanta per cento è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa,
fatta eccezione per quelle relative alle indennità degli Amministratori
e agli stipendi del personale, connessa allimpianto e/o allattivazione
di forme associative di prima istituzione nellanno 2001 nei termini stabiliti
nellapposito bando, per una durata minima triennale, per la gestione associata
di almeno tre attività di competenza dei Comuni ricomprese nellallegato
elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Ciascuna
attività individuata nel suddetto elenco deve essere intesa come intera.
Non sono finanziabili sia forme associative cui partecipino Comuni di Comunità
montana senza coinvolgere in qualità di capofila la Comunità montana di
appartenenza sia forme associative tra Comuni che facciano già parte di
altre Unioni.
A ciascuna Unione di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui allart.
32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L.
150.000.000/EURO 77.468,53, da determinarsi in base alla seguente formula:
L. 75.000.000/EURO 38.734,26 a titolo di contributo per le spese di impianto
più
L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera.
A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 e
2000, di finanziamenti regionali per lassociazionismo verrà concesso,
per la gestione associata di cui allart. 28 del D.lgs. 267/2000, un contributo
nei termini sottospecificati che sono tra loro alternativi:
1) Un contributo non superiore a L. 120.000.000/EURO 61.974,83 determinato
in base alla seguente formula:
L. 30.000.000/EURO 15.493,70 a titolo di contributo alle spese di ampliamento
della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera, nel caso di Convenzione stipulata
tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei
Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento
ufficiale del 1991, appartenenti alla Comunità stessa;
2) Un contributo non superiore a L. 150.000.000/ EURO 77.468,53 per ciascuna
Comunità montana determinato in base alla seguente formula:
L. 40.000.000/EURO 20.658,27 a titolo di contributo alle spese di ampliamento
della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera, qualora la Comunità montana
non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni
appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore
ai 5.000 abitanti. In questo caso essa potrà stipulare, sulle stesse attività,
più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purchè tali Convenzioni
ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità
montana sotto i 5.000 abitanti.
Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.
A ciascun Consorzio di cui allart. 31 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso
un contributo non superiore a L. 80.000.000/ EURO 41.316,55, da determinarsi
in base alla seguente formula:
L. 30.000.000/EURO 15.493,70, a titolo di contributo per spese di impianto
più
L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera.
A ciascuna Convenzione di cui allart. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso
un contributo non superiore a L. 50.000.000/EURO 25.822,84, da determinarsi
in base alla seguente formula:
L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato
nellelenco allegato alla presente delibera.
b) il quaranta per cento è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa,
fatta eccezione per quelle relative alle indennità degli Amministratori
e agli stipendi del personale, connessa ai seguenti casi:
1. le Unioni (comprese le Comunità collinari) e le Comunità montane già
finanziate dalla Regione Piemonte per la gestione associata di funzioni
e/o servizi comunali nel 1999 e nel 2000 vengono finanziate per raggiungere
gli stessi requisiti richiesti con la presente delibera alle nuove forme
associative, vale a dire per conseguire la gestione associata di intere
attività di cui allelenco allegato per tutti i loro Comuni (Unioni) o
per almeno il 70% per cento dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Comunità
montane), trasformando nel 2001 nei termini stabiliti nellapposito bando,
per una durata minima triennale, in attività intera le parziali attività
dichiarate precedentemente. Ladeguamento delle attività è perciò possibile
nel caso in cui sia stata dichiarata, ai fini del precedente finanziamento,
unattività risultante in realtà parte di una attività di cui allelenco
allegato; non è possibile nei casi in cui sia già stata dichiarata lattività
intera.
Per ladeguamento descritto verrà corrisposto un contributo non superiore
a
L. 50.000.000/ EURO 25.822,84 se il numero delle attività da completare
risulta non superiore a tre o a L. 70.000.000/ EURO 36.151,98 se il numero
delle attività da completare risulta pari o superiore a quattro.
2. vengono altresì finanziate le forme associative costituite prima dellanno
2001 che amplino nel 2001 nei termini stabiliti nellapposito bando, per
una durata minima triennale, le loro funzioni gestendo in modo associato
per tutti i loro Comuni o nel caso di Comunità montane per almeno il 70%
dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, almeno due nuove attività di cui
allallegato elenco. Ciascuna attività individuata nel predetto elenco
deve essere intesa come intera.
Non sono finanziabili ampliamenti di attività riferibili a forme associative
cui partecipino Comuni in Comunità montana senza coinvolgere, in qualità
di capofila, la Comunità montana di appartenenza, o a cui partecipino Comuni
già facenti parte di altra Unione di Comuni.
Per tale ampliamento verrà corrisposto un contributo da determinarsi in
base alla seguente formula:
L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa
più il valore complessivo delle nuove attività di cui allelenco allegato,
con i seguenti massimali:
per le Unioni (comprese le Comunità collinari) L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;
per le Comunità montane L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;
per i Consorzi L. 40.000.000/ EURO 20.658,28;
per le Convenzioni L. 25.000.000/ EURO 12.911,42.
Le risorse non utilizzate risultanti dal riparto di cui alle precedenti
lettere a) e b), possono essere utilizzate per luna o laltra delle destinazioni
previste.
Nel caso in cui , esaurite tutte le domande di contributo collocate in
graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a sostenere finanziariamente
significative iniziative concernenti lassociazionismo tra Enti locali.
I soggetti destinatari di finanziamento devono essere in possesso dei requisiti
di cui allart. 5 della l.r. 44/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto
dallultimo punto della presente, relativo alle deroghe ai livelli ottimali.
Sono esclusi dal finanziamento:
* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;
* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui
alla l.r. 62/95 s.m.i.;
* gli accordi di programma di cui allart. 34 del D.Lgs. 267/2000:
* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di
Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità
montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione
di Comuni;
* le Unioni di cui allart. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni
facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana.
I contributi alle forme associative di cui alla precedente lettera a) sono
concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale
2001 e nel rispetto del riparto di cui sopra, secondo il seguente ordine
di priorità:
1° Unioni (comprese le Comunità collinari) di cui allart. 32 del D.Lgs.
267/2000 e, per le Comunità montane, ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. 267/2000,
Convenzioni stipulate tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila,
e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla
Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;
2° Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera a) della presente
delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno
il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati
in gruppi di Comuni omogenei;
3° Consorzi di cui allart. 31 del D.Lgs. 267/2000.
4° Convenzioni di cui allart. 30 del D.Lgs. 267/2000.
Le domande ammissibili di cui alla precedente lettera a) sono soddisfatte
sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri
di priorità di cui sopra; nellambito di ogni tipologia associativa, la
graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero
di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività
gestite in modo associato di cui allallegato elenco. In caso di parità
in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior
numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione
sarà determinata sulla base dei dati risultanti dallultimo censimento.
Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di
cui allart.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a
norma dellultimo punto della presenta deliberazione relativo alle deroghe
ai livelli ottimali, formulare proposte di deroga, verranno collocate in
graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale
di cui allart.6 della l.r. 44/2000. In caso di provvedimento negativo,
verranno escluse dalla concessione di contributo.
I contributi alle forme associative di cui alla precedente lettera b) sono
concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale
2001 e nel rispetto del riparto di cui sopra, secondo il seguente ordine
di priorità:
1° Per ladeguamento delle attività di cui alla precedente lettera b) punto
1.
1. Unioni (comprese le Comunità collinari);
2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana,
in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000
abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di
funzioni e/o servizi comunali;
3. Comunità montane con Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera
a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente
capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai
5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;
2° Per lampliamento di attività di cui alla precedente lettera b) punto
2.
1. Unioni (comprese le Comunità collinari);
2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana,
in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000
abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di
funzioni e/o servizi comunali;
3. Comunità montane con Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera
a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente
capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai
5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;
4. Consorzi;
5. Convenzioni.
Le domande ammissibili di cui alla precedente lettera b) sono soddisfatte
sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri
di priorità di cui sopra; nellambito di ogni tipologia associativa, la
graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero
di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività
gestite in modo associato di cui allallegato elenco. In caso di parità
in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior
numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione
sarà determinata sulla base dei dati risultanti dallultimo censimento.
Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di
cui allart.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a
norma dellultimo punto della presenta deliberazione relativo alle deroghe
ai livelli ottimali, formulare proposte di deroga, verranno collocate in
graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale
di cui allart.6 della l.r. 44/2000. In caso di provvedimento negativo,
verranno escluse dalla concessione di contributo.
Nel caso in cui le forme associative, individuate come beneficiarie, non
risultino in realtà in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino al
contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei
soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari di contributo
per mancanza di disponibilità finanziaria.
Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione
del contributo saranno stabiliti in appositi bandi da pubblicare sul Bollettino
Ufficiale della Regione
La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione
e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché
di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e
controlli.
Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente,
provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché
degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo
stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua
concessione.
I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento
del contributo, con apposita relazione, lutilizzazione del contributo
stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo
le modalità di cui sopra.
Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti
in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni
o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.
Rifinanziamento, per gli anni 2002 e 2003, alle forme associative beneficiarie
per lanno 2001 di contributo regionale per lincentivazione dellesercizio
associato di funzioni o servizi comunali.
Alle forme associative di cui sopra, che dichiarino di essere funzionanti
per le attività finanziate e per i Comuni dichiarati, sono concessi per
gli anni 2002 e 2003 contributi a parziale copertura delle spese concernenti
le attività finanziate per il 2001.
Il contributo annuale concedibile per ciascuno degli anni 2002 e 2003 è
pari al 60% di quello concesso per lanno 2001.
I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti
dei fondi disponibili sui bilanci regionali 2002 e 2003.
Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione
del rifinanziamento saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione
e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché
di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e
controlli.
Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente,
provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché
degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo
stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua
concessione.
I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento
del contributo, con apposita relazione, lutilizzazione del contributo
stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo
le modalità di cui sopra.
Deroghe ai livelli ottimali di cui allart. 5 della l.r. 44/2000 s.m.i.,
connesse ai finanziamenti ed ai rifinanziamenti 2001 - 2002 -2003 finalizzati
allincentivazione dellesercizio associato di funzioni e/o servizi comunali.
1. Le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate
di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo
se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò :
a) compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali
e funzionali che non consentono, in relazione allesigenza di tutelare
particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale,
il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.
Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le
caratteristiche del territorio sia naturali ( es. lorografia, la morfologia
e la struttura del territorio ecc. ) che artificiali (es. le strade,
le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni
pubbliche.
Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si
intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei
Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni,
le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi,
la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali
ecc.;
b) comprovare lidoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità
di esercizio delle funzioni conformi ai principi di cui allart.4, comma
2, della l.r. 34/98.
Alluopo dovranno, in particolare, dettagliare ladeguatezza delle risorse
professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché
la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni
stessi;
2. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia
minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per
la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento
2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per lanno 2000
per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte
di deroga allappartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da
esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dellefficienza
ed efficacia dellazione amministrativa, lappartenenza alla stessa Provincia
e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;
3. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima
demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa
Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano,
ai fini dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa, i predetti
tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;
4. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga allappartenenza
alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con
la Comunità montana interessata alla deroga in questione;
5. le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di
concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla
Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega -
Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione
Piemonte entro i termini fissati dal bando;
6. la D.G.R. n. 47-1047 del 9.10.2000 , avente ad oggetto: Fissazione
delle modalità applicative dellart. 6 della l.r. 26.04.2000 n. 44", è
revocata.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Allegato alla D.G.R. n. del avente per oggetto: Criteri e modalità per
la distribuzione delle incentivazioni finanziarie di cui allart.8 della
l.r. 26 aprile 2000 n.44.