Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 25-3937

Criteri e modalità per la distribuzione delle incentivazioni finanziarie di cui all’art.8 della l.r. 26 aprile 2000 n.44.

(omissis)

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

di ripartire il fondo di incentivazione, ancora disponibile, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali di cui al capitolo 10915/2001, come segue:

a) il sessanta per cento è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità degli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa all’impianto e/o all’attivazione di forme associative di prima istituzione nell’anno 2001 nei termini stabiliti nell’apposito bando, per una durata minima triennale, per la gestione associata di almeno tre attività di competenza dei Comuni ricomprese nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Ciascuna attività individuata nel suddetto elenco deve essere intesa come intera.

Non sono finanziabili sia forme associative cui partecipino Comuni di Comunità montana senza coinvolgere in qualità di capofila la Comunità montana di appartenenza sia forme associative tra Comuni che facciano già parte di altre Unioni.

A ciascuna Unione di Comuni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 150.000.000/EURO 77.468,53, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 75.000.000/EURO 38.734,26 a titolo di contributo per le spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1.032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 e 2000, di finanziamenti regionali per l’associazionismo verrà concesso, per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.lgs. 267/2000, un contributo nei termini sottospecificati che sono tra loro alternativi:

1) Un contributo non superiore a L. 120.000.000/EURO 61.974,83 determinato in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, nel caso di Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento ufficiale del 1991, appartenenti alla Comunità stessa;

2) Un contributo non superiore a L. 150.000.000/ EURO 77.468,53 per ciascuna Comunità montana determinato in base alla seguente formula:

L. 40.000.000/EURO 20.658,27 a titolo di contributo alle spese di ampliamento della struttura più L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune convenzionato più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera, qualora la Comunità montana non riesca ad attivare una Convenzione unica per almeno il 70% dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e con livello demografico inferiore ai 5.000 abitanti. In questo caso essa potrà stipulare, sulle stesse attività, più Convenzioni per gruppi di Comuni omogenei, purchè tali Convenzioni ricomprendano complessivamente almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana sotto i 5.000 abitanti.

Uno stesso Comune non può far parte di più gruppi.

A ciascun Consorzio di cui all’art. 31 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 80.000.000/ EURO 41.316,55, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 30.000.000/EURO 15.493,70, a titolo di contributo per spese di impianto più

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

A ciascuna Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore a L. 50.000.000/EURO 25.822,84, da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle attività svolte in forma associata individuato nell’elenco allegato alla presente delibera.

b) il quaranta per cento è destinato al finanziamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle relative alle indennità degli Amministratori e agli stipendi del personale, connessa ai seguenti casi:

1. le Unioni (comprese le Comunità collinari) e le Comunità montane già finanziate dalla Regione Piemonte per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali nel 1999 e nel 2000 vengono finanziate per raggiungere gli stessi requisiti richiesti con la presente delibera alle nuove forme associative, vale a dire per conseguire la gestione associata di intere attività di cui all’elenco allegato per tutti i loro Comuni (Unioni) o per almeno il 70% per cento dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Comunità montane), trasformando nel 2001 nei termini stabiliti nell’apposito bando, per una durata minima triennale, in attività intera le parziali attività dichiarate precedentemente. L’adeguamento delle attività è perciò possibile nel caso in cui sia stata dichiarata, ai fini del precedente finanziamento, un’attività risultante in realtà parte di una attività di cui all’elenco allegato; non è possibile nei casi in cui sia già stata dichiarata l’attività intera.

Per l’adeguamento descritto verrà corrisposto un contributo non superiore a

L. 50.000.000/ EURO 25.822,84 se il numero delle attività da completare risulta non superiore a tre o a L. 70.000.000/ EURO 36.151,98 se il numero delle attività da completare risulta pari o superiore a quattro.

2. vengono altresì finanziate le forme associative costituite prima dell’anno 2001 che amplino nel 2001 nei termini stabiliti nell’apposito bando, per una durata minima triennale, le loro funzioni gestendo in modo associato per tutti i loro Comuni o nel caso di Comunità montane per almeno il 70% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, almeno due nuove attività di cui all’allegato elenco. Ciascuna attività individuata nel predetto elenco deve essere intesa come intera.

Non sono finanziabili ampliamenti di attività riferibili a forme associative cui partecipino Comuni in Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di capofila, la Comunità montana di appartenenza, o a cui partecipino Comuni già facenti parte di altra Unione di Comuni.

Per tale ampliamento verrà corrisposto un contributo da determinarsi in base alla seguente formula:

L. 2.000.000/ EURO 1032,91 per ogni Comune aderente alla forma associativa più il valore complessivo delle nuove attività di cui all’elenco allegato, con i seguenti massimali:

per le Unioni (comprese le Comunità collinari) L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per le Comunità montane L. 80.000.000/ EURO 41.316,55;

per i Consorzi L. 40.000.000/ EURO 20.658,28;

per le Convenzioni L. 25.000.000/ EURO 12.911,42.

Le risorse non utilizzate risultanti dal riparto di cui alle precedenti lettere a) e b), possono essere utilizzate per l’una o l’altra delle destinazioni previste.

Nel caso in cui , esaurite tutte le domande di contributo collocate in graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a sostenere finanziariamente significative iniziative concernenti l’associazionismo tra Enti locali.

I soggetti destinatari di finanziamento devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’ultimo punto della presente, relativo alle deroghe ai livelli ottimali.

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r. 62/95 s.m.i.;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000:

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana.

I contributi alle forme associative di cui alla precedente lettera a) sono concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 e nel rispetto del riparto di cui sopra, secondo il seguente ordine di priorità:

1° Unioni (comprese le Comunità collinari) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e, per le Comunità montane, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, Convenzioni stipulate tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

2° Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

3° Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

4° Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Le domande ammissibili di cui alla precedente lettera a) sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della presenta deliberazione relativo alle deroghe ai livelli ottimali, formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

I contributi alle forme associative di cui alla precedente lettera b) sono concessi ed erogati nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2001 e nel rispetto del riparto di cui sopra, secondo il seguente ordine di priorità:

1° Per l’adeguamento delle attività di cui alla precedente lettera b) punto 1.

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

2° Per l’ampliamento di attività di cui alla precedente lettera b) punto 2.

1. Unioni (comprese le Comunità collinari);

2. Comunità montane con unica Convenzione stipulata tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila, e almeno il 70% dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti appartenenti alla Comunità stessa, per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

3. Comunità montane con Convenzioni plurime, di cui al punto 2 della lettera a) della presente delibera, tra la Comunità montana, in qualità di Ente capofila e almeno il 70% dei Comuni della Comunità montana inferiori ai 5.000 abitanti articolati in gruppi di Comuni omogenei;

4. Consorzi;

5. Convenzioni.

Le domande ammissibili di cui alla precedente lettera b) sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta sulla base del punteggio derivante dal numero di Enti componenti la forma associativa sommato al peso delle attività gestite in modo associato di cui all’allegato elenco. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in ordine alle quali è consentito, a norma dell’ultimo punto della presenta deliberazione relativo alle deroghe ai livelli ottimali, formulare proposte di deroga, verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

Nel caso in cui le forme associative, individuate come beneficiarie, non risultino in realtà in possesso dei requisiti richiesti o rinuncino al contributo concesso, i relativi fondi potranno essere destinati a quei soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari di contributo per mancanza di disponibilità finanziaria.

Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione del contributo saranno stabiliti in appositi bandi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

Rifinanziamento, per gli anni 2002 e 2003, alle forme associative beneficiarie per l’anno 2001 di contributo regionale per l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni o servizi comunali.

Alle forme associative di cui sopra, che dichiarino di essere funzionanti per le attività finanziate e per i Comuni dichiarati, sono concessi per gli anni 2002 e 2003 contributi a parziale copertura delle spese concernenti le attività finanziate per il 2001.

Il contributo annuale concedibile per ciascuno degli anni 2002 e 2003 è pari al 60% di quello concesso per l’anno 2001.

I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti dei fondi disponibili sui bilanci regionali 2002 e 2003.

Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione del rifinanziamento saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

Deroghe ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 s.m.i., connesse ai finanziamenti ed ai rifinanziamenti 2001 - 2002 -2003 finalizzati all’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali.

1. Le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò :

a) compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

b) comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio delle funzioni conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

All’uopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;

2. per i Consorzi e le Convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale, ammissibile limitatamente al rifinanziamento 2001 e 2002 dei Consorzi e delle Convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello Sportello Unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

3. per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;

4. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione;

5. le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini fissati dal bando;

6. la D.G.R. n. 47-1047 del 9.10.2000 , avente ad oggetto: “Fissazione delle modalità applicative dell’art. 6 della l.r. 26.04.2000 n. 44", è revocata.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Allegato alla D.G.R. n. del avente per oggetto: “Criteri e modalità per la distribuzione delle incentivazioni finanziarie di cui all’art.8 della l.r. 26 aprile 2000 n.44”.

Allegato