Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 18 - 3661
Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di unarea a caccia specifica
denominata Valle Bondolero, nel territorio del CA VCO 2.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi
delibera
- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente
al triennio venatorio 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, larea a caccia
specifica denominata Valle Bondolero, avente una superficie di ha 311,3,
ricadente nel territorio del comprensorio alpino VCO 2. In tale ACS è vietato
lesercizio dellattività venatoria agli ungulati. La caccia alle restanti
specie è consentita nel rispetto delle disposizioni regionali e secondo
le modalità e le prescrizioni di cui allallegato Regolamento di fruizione.
Sono inoltre fatti salvi gli interventi di cui allarticolo 29 della l.r.
70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;
-
- di subordinare leventuale rinnovo dellACS Valle Bondolero, al termine
del triennio di validità della stessa, alla valutazione dei dati censuali,
relativi agli ungulati ivi presenti, al fine di garantire il mantenimento
di una struttura equilibrata di dette popolazioni nella zona in argomento.
Allegato
AREA A CACCIA SPECIFICA VALLE BONDOLERO
1. LArea a caccia specifica (ACS) Valle Bondolero è situata nel territorio
dei Comuni di Crodo e Baceno ed ha una superficie pari ad ha 311,3. Nella
suddetta ACS è vietata la caccia alle specie camoscio, cervo, capriolo
e cinghiale.
2. E vietato lattraversamento dellACS con fucili a canna rigata ed a
canna liscia, con caricamento a palla unica, che non siano scariche o in
custodia.
3. Fatte salve le specie di ungulati di cui allart. 1 è consentita la
caccia a tutte le altre specie di fauna selvatica omeoterma, stanziale
e migratoria, così come da Calendario venatorio regionale. A tale proposito
è consentito luso di cani da ferma e da seguita. Il cacciatore è tenuto
a vigilare sui cani affinchè in nessun caso essi arrechino disturbo agli
ungulati e ne causino la fuoriuscita dallACS.
4. Oltre ai divieti sopra indicati, è sempre vietato arrecare disturbo
agli ungulati ovvero causare volontariamente spostamento degli stessi al
fine di provocarne la fuoriuscita dallACS a scopi venatori.
5. I trasgressori verranno sanzionati in base allart. 53, lett. o) della
legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda
alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nella l.r. 70/96.
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE