Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 18 - 3661

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di un’area a caccia specifica denominata “Valle Bondolero”, nel territorio del CA VCO 2.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al triennio venatorio 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, l’area a caccia specifica denominata “Valle Bondolero”, avente una superficie di ha 311,3, ricadente nel territorio del comprensorio alpino VCO 2. In tale ACS è vietato l’esercizio dell’attività venatoria agli ungulati. La caccia alle restanti specie è consentita nel rispetto delle disposizioni regionali e secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato Regolamento di fruizione. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;

-

- di subordinare l’eventuale rinnovo dell’ACS “Valle Bondolero”, al termine del triennio di validità della stessa, alla valutazione dei dati censuali, relativi agli ungulati ivi presenti, al fine di garantire il mantenimento di una struttura equilibrata di dette popolazioni nella zona in argomento.

Allegato

AREA A CACCIA SPECIFICA “VALLE BONDOLERO”
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. L’Area a caccia specifica (ACS) “Valle Bondolero” è situata nel territorio dei Comuni di Crodo e Baceno ed ha una superficie pari ad ha 311,3. Nella suddetta ACS è vietata la caccia alle specie camoscio, cervo, capriolo e cinghiale.

2. E’ vietato l’attraversamento dell’ACS con fucili a canna rigata ed a canna liscia, con caricamento a palla unica, che non siano scariche o in custodia.

3. Fatte salve le specie di ungulati di cui all’art. 1 è consentita la caccia a tutte le altre specie di fauna selvatica omeoterma, stanziale e migratoria, così come da Calendario venatorio regionale. A tale proposito è consentito l’uso di cani da ferma e da seguita. Il cacciatore è tenuto a vigilare sui cani affinchè in nessun caso essi arrechino disturbo agli ungulati e ne causino la fuoriuscita dall’ACS.

4. Oltre ai divieti sopra indicati, è sempre vietato arrecare disturbo agli ungulati ovvero causare volontariamente spostamento degli stessi al fine di provocarne la fuoriuscita dall’ACS a scopi venatori.

5. I trasgressori verranno sanzionati in base all’art. 53, lett. o) della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nella l.r. 70/96.