Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 17 - 3660

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di tre aree a caccia specifica nel territorio dell’ATC CN 5.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, le aree a caccia specifica sottoindicate, ricadenti nel territorio dell’Ambito territoriale di caccia CN 5:

- ACS “Sant’Agostino, Igliano, Castellino e Marsaglia” di ha 578,31;

- ACS “Prunetto, Cascina Macchia e San Bernardo” di ha 227,48;

- ACS “Contrada, Gottasecca e Rossini” di ha 453,33.

In tali ACS l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie cinghiale e volpe ed è inoltre consentito il prelievo selettivo alla specie capriolo nel rispetto dei relativi piani annuali approvati dalla Giunta regionale. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;

- di subordinare l’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine del biennio di validità delle stesse, alla valutazione dei dati censuali, relativi alle specie lepre, starna e pernice rossa, ivi presenti.

Allegato

AREE A CACCIA SPECIFICA
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. Con il presente Regolamento l’ATC CN 5, intende fornire lo strumento necessario, ai fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) istituite sul proprio territorio.

2. Le ACS presenti nell’ATC CN 5 e soggette al presente Regolamento sono state costituite mediante la conversione di altrettante ZRC precedentemente esistenti, delle quali mantengono la rispettiva denominazione ed ubicazione geografica. Le ACS sono:

- ACS “Sant’Agostino, Igliano, Castellino e Marsaglia” di ha 578,31, nei Comuni di Marsaglia, Igliano e Castellino Tanaro;

- ACS “Prunetto, Cascina Macchia e San Bernardo” di ha 227,48, in Comune di Prunetto;

- ACS “Contrada, Gottasecca e Rossini” di ha 453,33, nei Comuni di Monesiglio, Camerana, Prunetto e Gottasecca.

3. L’istituzione delle ACS è finalizzata al raggiungimento di densità compatibili delle specie cinghiale e volpe con le attività produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio e con la salvaguardia e l’incremento delle specie pernice rossa, lepre e starna.

4. Inoltre in considerazione dell’elevata densità di caprioli riscontrata e della volontà di indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi di caccia strettamente selettiva si destina il territorio delle ACS sopra elencate, ricadenti nei distretti di caccia al capriolo, ad ACS per la caccia di selezione di detta specie.

5. Sono autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale ed alla volpe esclusivamente i cacciatori appartenenti alla squadra di caccia al cinghiale a cui venga assegnata un territorio di caccia che comprenda, anche solo parzialmente, quello di ciascuna ACS. Tali cacciatori dovranno essere organizzati in squadre ed esercitare il prelievo nell’assoluto rispetto del regolamento per la caccia al cinghiale vigente nell’ATC CN 5.

6. Le squadre saranno autorizzate ad esercitare la caccia al cinghiale ed alla volpe all’interno delle ACS nello stesso periodo e nelle stesse giornate previste dal citato regolamento per il territorio venabile dell’ATC. Sono altresì previsti nelle stesse, nel caso di rendessero necessari, interventi di controllo che verranno pianificati ai sensi delle disposizioni regionali emanati in attuazione della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

7. La caccia di selezione al capriolo potrà essere esercitata esclusivamente nell’ACS denominata “Contrada, Gottasecca e Rossini” e nella porzione sita sulla destra orografica del fiume Bormida dell’ACS denominata “Pruneto, Cascina Macchia e San Bernardo”. Sono autorizzati tutti i cacciatori regolarmente ammessi al prelievo dal Comitato di gestione dell’ATC. Il prelievo dovrà svolgersi nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento per la caccia al capriolo approvato dall’ATC CN 5.

8. All’interno dell’ACS è vietato il prelievo venatorio a tutte le altre specie cacciabili.

9. La vigilanza nelle ACS è effettuata dagli organi di vigilanza di cui all’articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 che segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di gestione dell’ATC CN 5.