Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 16 - 3659

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Rinnovo dell’ACS “Quiri” ed istituzione di quattro nuove aree a caccia specifica nel territorio dell’ATC CN 4.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, l’area a caccia specifica (ACS) denominata “Quiri” ricadente nel territorio dei Comuni di Lequio Berria, Montelupo, Rodello, Sinio e Albaretto della Torre ed avente una superficie di 404 ha;

- di istituire, limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, le ACS di seguito indicate e ricadenti nel territorio dell’ATC CN 4:

- “Bossola” ubicata nei Comuni di Bonvicino e San Benedetto Belbo, avente superficie di 325 ha;

- “Altavilla” situata nel Comune di Somano, avente superficie di 250 ha;

- “Gombe” situata nel Comune di Dogliani, avente superficie di 60 ha;

- “Verduno” situata nel Comune omonimo, avente superficie di 250 ha.

Nelle ACS anzidette è consentito esercitare l’attività venatoria ai soli cinghiali e volpi secondo le modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento di fruizione approvato con deliberazioni del Comitato di gestione dell’ATC CN 4 n. 14 del 30.3.2001 e n. 29 del 18.7.2001 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Allegato

ZONA A CACCIA SPECIFICA
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. Con il presente Regolamento l’ATC CN 4, intende fornire lo strumento necessario, ai fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) istituite sul proprio territorio.

2. Quattro ACS presenti nell’ATC CN 4 e soggette al presente Regolamento sono state costituite mediante la conversione di altrettante ZRC precedentemente esistenti, delle quali mantengono la rispettiva denominazione ed ubicazione geografica. Le ACS sono:

- ACS “Bossola” ubicata nei Comuni di Bonvicino e San Benedetto Belbo, avente superficie di 325 ha;

- ACS “Altavilla” situata nel Comune di Somano, avente superficie di 250 ha;

- ACS “Gombe” situata nel Comune di Dogliani, avente superficie di 60 ha;

- ACS “Verduno” situata nel Comune omonimo, avente superficie di 250 ha.

E’ inoltre presente l’ACS “Quiri” ubicata nei territori comunali di Lequio Berria, Montelupo, Rodello, Sinio ed Albaretto della Torre, avente una superficie di 404 ha.

La delimitazione dei rispettivi confini geografici è illustrata nelle planimetrie predisposte dall’ATC.

3. L’istituzione delle ACS è finalizzata al raggiungimento di densità compatibili delle specie cinghiale e volpe con le attività produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio e con la salvaguardia e l’incremento delle specie pernice rossa, lepre e strana.

4. Sono autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale ed alla volpe esclusivamente i cacciatori appartenenti alla squadra di caccia al cinghiale a cui venga assegnata un territorio di caccia che comprenda, anche solo parzialmente, quello di ciascuna ACS.

5. Modalità di esercizio dell’attività venatoria:

a) due cacciatori, regolarmente iscritti alla squadra per la caccia al cinghiale, potranno, senza fucile e con l’ausilio di un solo cane, individuare, senza arrecare disturbo alla fauna oggetto di salvaguardia, i luoghi di rimessa del cinghiale;

b) individuate tali aree, l’intera squadra, accompagnata dall’agente venatorio, potrà effettuare la battuta attenendosi alle disposizioni riportate nel regolamento per la gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale adottato dall’ATC CN 4.

6. La caccia alle specie cinghiale si potrà praticare dal 16 settembre 2001 al 9 dicembre 2001, nelle giornate di mercoledì e domenica; la caccia alla specie volpe si potrà praticare dal 16 settembre 2001 al 30 gennaio 2002, nelle giornate di mercoledì e domenica da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell’ATC. Per la stagione 2002/2003 il Comitato di gestione delibererà i relativi periodi di caccia nel rispetto delle disposizioni emanate in merito dalla Giunta regionale.

7. All’interno dell’ACS è vietato il prelievo venatorio a tutte le altre specie cacciabili.

8. La vigilanza nelle ACS è effettuata dagli organi di vigilanza di cui all’articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 che segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di gestione dell’ATC CN4.