Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 15 - 3658

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di una area a caccia specifica denominata “Monte Fantino”, nel territorio del CA CN 6.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, l’area a caccia specifica denominata “Monte Fantino”, avente una superficie di ha 769, ricadente nel territorio del comprensorio alpino CN 6. In tale ACS, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000, è consentito esclusivamente il prelievo selettivo alla specie camoscio, nell’ambito del piano approvato per il comprensorio alpino e secondo le modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento di fruizione allegato al presente provvedimento;

- di subordinare l’eventuale ulteriore rinnovo dell’ACS “Monte Fantino” al raggiungimento dell’obiettivo prefissato di un riequilibrio della struttura del popolamento di camosci ivi presente.

Allegato

ZONA A CACCIA SPECIFICA “MONTE FANTINO”
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

1. L’Area a caccia specifica (ACS) “Monte Fantino”, avente una superficie di ha 769, facente parte del Comprensorio alpino CN 6 ed i cui confini sono definiti nell’allegata planimetria in scala 1:25.000, è istituita al fine di attuare un riequilibrio della struttura del popolamento di camosci ivi presente, migliorandone la produttività e lo stato sanitario.

2. In considerazione dell’elevata densità di camosci e della volontà di indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi strettamente selettivi, nell’ACS “Monte Fantino” la caccia al camoscio è da attuarsi prioritariamente nei confronti di soggetti defedati, in ritardo di muta e con evidenti patologie.

3. Sono ammessi alle operazioni di riequilibrio faunistico della specie camoscio presente nell’ACS, da attuarsi in ogni modo nel rispetto del piano di prelievo selettivo alla stessa, i soli cacciatori ammessi al CA CN 6.

4. Gli interventi di prelievo sono realizzati nei tempi previsti dal calendario venatorio regionale per la specie camoscio.

6. Per le specie oggetto di caccia sono effettuati specifici censimenti con adeguate metodologie ed è redatto un piano di prelievo quali-quantitativo annuale che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo del CA.

7. Il piano d’abbattimento del camoscio, non superiore all’8% dei capi censiti nell’area a caccia specifica, è realizzato da singoli cacciatori designati dal Presidente del CA.

8. Per ogni giornata di caccia al camoscio non possono accedere più di quattro cacciatori.

9. Le priorità d’accesso tra gli aventi diritto a pari condizioni, nonchè l’assegnazione dei capi, per sesso ed età, è determinata da sorteggio.

10. La ricerca di eventuali capi feriti, deve obbligatoriamente essere effettuata da agenti o tecnici del CA, eventualmente accompagnati da cacciatori, con l’ausilio di cani da sangue, anche nel giorno successivo al ferimento.

11. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme individuate nel regolamento di caccia al camoscio adottate dal CA CN 6.