Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 15 - 3658
Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Istituzione di una area a caccia specifica
denominata Monte Fantino, nel territorio del CA CN 6.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi
delibera
- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente
al biennio venatorio 2001/2002 e 2002/2003, larea a caccia specifica denominata
Monte Fantino, avente una superficie di ha 769, ricadente nel territorio
del comprensorio alpino CN 6. In tale ACS, fatti salvi gli interventi di
cui allarticolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000,
è consentito esclusivamente il prelievo selettivo alla specie camoscio,
nellambito del piano approvato per il comprensorio alpino e secondo le
modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento di fruizione allegato
al presente provvedimento;
- di subordinare leventuale ulteriore rinnovo dellACS Monte Fantino
al raggiungimento dellobiettivo prefissato di un riequilibrio della struttura
del popolamento di camosci ivi presente.
Allegato
ZONA A CACCIA SPECIFICA MONTE FANTINO
1. LArea a caccia specifica (ACS) Monte Fantino, avente una superficie
di ha 769, facente parte del Comprensorio alpino CN 6 ed i cui confini
sono definiti nellallegata planimetria in scala 1:25.000, è istituita
al fine di attuare un riequilibrio della struttura del popolamento di camosci
ivi presente, migliorandone la produttività e lo stato sanitario.
2. In considerazione dellelevata densità di camosci e della volontà di
indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi strettamente selettivi,
nellACS Monte Fantino la caccia al camoscio è da attuarsi prioritariamente
nei confronti di soggetti defedati, in ritardo di muta e con evidenti patologie.
3. Sono ammessi alle operazioni di riequilibrio faunistico della specie
camoscio presente nellACS, da attuarsi in ogni modo nel rispetto del piano
di prelievo selettivo alla stessa, i soli cacciatori ammessi al CA CN 6.
4. Gli interventi di prelievo sono realizzati nei tempi previsti dal calendario
venatorio regionale per la specie camoscio.
6. Per le specie oggetto di caccia sono effettuati specifici censimenti
con adeguate metodologie ed è redatto un piano di prelievo quali-quantitativo
annuale che viene sottoposto allapprovazione del Consiglio direttivo del
CA.
7. Il piano dabbattimento del camoscio, non superiore all8% dei capi
censiti nellarea a caccia specifica, è realizzato da singoli cacciatori
designati dal Presidente del CA.
8. Per ogni giornata di caccia al camoscio non possono accedere più di
quattro cacciatori.
9. Le priorità daccesso tra gli aventi diritto a pari condizioni, nonchè
lassegnazione dei capi, per sesso ed età, è determinata da sorteggio.
10. La ricerca di eventuali capi feriti, deve obbligatoriamente essere
effettuata da agenti o tecnici del CA, eventualmente accompagnati da cacciatori,
con lausilio di cani da sangue, anche nel giorno successivo al ferimento.
11. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa
riferimento alle norme individuate nel regolamento di caccia al camoscio
adottate dal CA CN 6.
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE