Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 56 - 3699
L.R. 21/97 e s.m.i. - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita - Art.
27 - Approvazione disciplinare di Produzione della Ceramica nellambito
del Settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi
delibera
di approvare, sentito il parere favorevole della Commissione Regionale
per lArtigianato e sentite le Associazioni di Categoria (Confartigianato,
C.N.A., CASA), il Disciplinare di Produzione della Ceramica nellambito
del Settore Vetro, Ceramica, Pietra ed affini, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante, predisposto dalla apposita Commissione di Disciplinare
di Produzione.
Tale disciplinare rappresenta un importante strumento per il raggiungimento
dellobiettivo della tutela e promozione dellartigianato artistico, tradizionale
e tipico: non si limita a chiudere le lavorazioni del settore individuato
in un ambito ristretto, regolato da precise tecniche di intervento e dai
materiali impiegati, ma consente di reinterpretare il passato attraverso
le tendenze culturali ed estetiche del presente, offrendo così diverse
opportunità occupazionali.
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA
INTRODUZIONE
CERAMICA: LARTE DELLA TERRA
E una di quelle cose che tutti pensiamo di conoscere, ma poi, alla prova
dei fatti, scopriamo di non saperne nulla. La ceramica accompagna da secoli,
meglio, da millenni, la vita quotidiana delluomo. Igienica e resistente,
inattaccabile dal calore e dagli acidi, serve egregiamente da vaso, stoviglia,
candeliere, pignatta, tazza, oppure, come si dice oggi, complemento darredo.
Anche gli oggetti liturgici, ampolline, crocifissi, stazioni di Via Crucis
possono essere di ceramica. Ma se ci chiedessero di spiegare comè fatta
la tazzina da cui sorbiamo lespresso, quando si sia sviluppata questa
tecnica, che differenza ci sia tra ceramica e porcellana, tra Grès e maiolica,
probabilmente non sapremmo da che parte cominciare. Forse è bene procedere
con ordine.
Ceramica è, da tempo immemorabile, larte di plasmare, al tornio o negli
stampi, un impasto dargilla (Kèrama in greco) ed altre sostanze con acqua,
e ricavarne oggetti disparati, per uso pratico, decorativo, religioso.
Una volta foggiato, loggetto è fatto essiccare, poi variamente dipinto
o verniciato, infine cotto in fornace, anche più volte. Si procede così,
senza cambiamenti sostanziali, da dieci-ventimila anni, più o meno su tutta
la faccia della Terra, della Mesopotamia alla Cina, da Faenza al deserto
del Mojave.
Nessuno può appropriarsi della ceramica come prodotto esclusivo. Tuttavia,
ogni epoca ed ogni luogo hanno espresso nella forma, nella decorazione,
nel valore simbolico di questi oggetti limpronta tipica di una cultura,
di un gusto più o meno raffinato. Tantè vero che proprio dalle ceramiche
dis cavo gli archeologici identificano le civiltà. Del resto, il termine
ceramica accomuna svariate lavorazioni, distinte dalla maggiore o minore
temperatura della fornace: terracotta, maiolica, Grès. Sul gradino più
alto, la porcellana, per la quale cambia anche la formula della materia
prima: caolino, quarto e feldspato. In passato, se la potevano permettere
solo le classi aristocratiche, le manifatture erano legate alle corti e
ai loro gusti capricciosi. Meissen in Sassonia, Nymphenburg in Baviera,
Capodimonte vicino a Napoli, Sèvres alle porte di Parigi, Vienna - per
ricordarne solo alcune. Nei pressi di Torino, Vinovo: alla breve storia
della porcellana piemontese abbiamo dedicato qualche pagina.
Anche la maiolica in alcune zone diventa dalto pregio: Faenza, Bassano
del Grappa, Deruta e Caltagirone. Il Piemonte non vanta centri così famosi:
quando si parla di ceramica dalle nostre parti, sintendono oggetti utili
alle necessità quotidiane, vasellame per la tavola, la cucina, la conservazione
degli alimenti, talvolta per decorazioni o immagine dovute. Subito occorrono
alla mente Castellamonte, stufe, stoviglie e pignatte decorate. Oppure
i piatti di Mondovì, dipinti a vivavi colori, spesso con il celebre galletto.
In realtà, fino al secolo scorso di ceramiche se ne producevano dappertutto,
da Ronco Biellese a diverse zone del Monferrato.
Nel Cuneese, ad esempio, ogni borgo di fondovalle aveva il suo vassoio:
Barge, Boves, Caraglio, Dronero. Era una artigiano stimato, che forniva
oggetti per la cucina e per la casa. Fojot per la Bagna Cauda, Douje per
il vino e le conserve; stoviglie, ciotole basse per dar da mangiare ai
conigli; e quei curiosi oggetti, noti allironia femminile come Mariti,
vasi di ceramica con lungo manico e sportellino. Le contadine li reimpivano
di braci ardenti e poi li serravano in grembo, tra le cosce, per riscaldarsi.
I consorti, per quanto inadeguati, non potevano protestare. Fra quegli
oggetti, verano piccoli capolavori dastuzia, come le fianche non verniciate.
Lacqua di pozzo, mescolata ad aceto, trasudava dalle pareti porose dargilla,
ed evaporando abbassava la temperatura dellasprigno dissetante. Una formaggiera
realizzata a Chiusa Pesio a fine Ottocento nascondeva nella sommità del
coperchio unintercapedine: anche qui si metteva acqua, che evaporava da
un buchino e manteneva fresca la toma. In questi oggetti il buon senso
era il vero valore aggiunto. Allesecutore non veniva richiesto un particolare
talento, nè tanto meno un gusto fine. Raramente il vasaio si dava a plasmare
madonne o fontane. Al più un ghirigoro, un accenno di decorazione abbelliva
la ciotola o la brocca. La produzione era esigua, mirata esclusivamente
alla domanda locale.
Ma alcune zone, per la presenza di cave dargilla, la terra grassa e
quindi labbondanza di materia prima, e per un certo spirito dintrapresa,
riuscirono a produrre su più larga scala, ad esportare la merce in altre
regioni ed acquistare così rinomanza diffusa. La più nota è Castellamonte.
Articolo di Orlando Perera tratto dallo Speciale Ceramica in Piemonte"
Michelangelo Carta Editore
PREMESSA
La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro
normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 numero 21 e s.m.i.
L.R. 31 agosto 1999 numero 24 - predisposte dalla Regione Piemonte per
la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano
elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici
collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione,
dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.
Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intende perseguire
i seguenti obiettivi:
a. Tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni
dellartigianato artistico e tipico.
b. Qualificazione ed innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo
stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati.
c. Valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che
su quello internazionale.
d. Divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni
realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle
lavorazioni artistiche e tipiche.
e. Acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico
ed i percorsi evolutivi delle lavorazioni.
f. Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti
di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali.
g. Favorire la partecipazione ad eventi e manifestazioni collettive di
carattere culturale e fieristico che potranno essere organizzate.
h. Creare le condizioni per la trasmissione del saper fare da parte degli
artigiani alle nuove generazioni attraverso una formazione pratica.
Finalità
Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa regionale è fondamentale
il riconoscimento delle imprese artigiane dei settori Vetro Ceramica Pietra
ed affini che esercitino lavorazioni artistiche e tipiche, mediante annotazione
allAlbo delle imprese Artigiane da parte delle Commissioni Provinciali
per lartigianato competenti per territorio.
Strumento Strumento specifico è la predisposizione di un Disciplinare
di Produzione che si propone di fornire regole, descrivere caratteri e
comportamenti, definire tecniche produttive adottate, materiali impiegati
e quantaltro occorra ad individuare e specificare le lavorazioni in essere,
per le lavorazioni artistiche e tipiche.
Riconoscimento
Potranno ottenere il riconoscimento di Impresa Artigiana operante del settore
artistico, le imprese regolarmente iscritte allAlbo delle Imprese ai sensi
della L. 443/85, nonchè i Consorzi di Imprese che avranno dimostrato di
avere: Capacità, Esperienza, Fantasia, Creatività.
Art. 1 Percorsi culturali
Limpresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività
nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche
dellArtigianato Artistico.
Devono essere considerati quali caratteristiche peculiari dellimpresa
che opera nel settore:
Il richiamo alla tradizione, inteso come capacità acquisita di una cultura
specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito operativo.
Linnovazione, intesa come volontà a ricercare nuovi modelli di comportamento
e sperimentare nuovi fenomeni allinterno di un territorio senza più confini
tra arte, design e manualità.
Laggiornamento professionale, ovvero la disponibilità a recepire stimoli
e sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni predisposte o che svolgono
attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.
Il legname con le nuove generazioni, vale a dire la disponibilità ad offrire
reali opportunità di formazione ed apprendimento.
Art. 2 Comparti
Settore Ceramica
Dalla più ampia definizione di Settore Ceramica sono identificati i seguenti
Comparti:
Fabbricazione Stoviglieria
Oggettistica
Fregi e complementi darredo per interno e per esterno
Stufe e camini
Lustri e decorazioni a Piccolo Fuoco
Per ogni Comparto valgono le regole generali dettate dal presente Disciplinare
di Produzione, con ladeguata interpretazione relativa alla produzione.
Pertanto per manufatto si intenderà il prodotto della lavorazione di propria
competenza.
Le imprese potranno, qualora ne posseggano i requisiti, essere annotate
contemporaneamente in più Settori o Comparti di Artigianato Artistico.
E inoltre identificata la produzione Tradizionale e Tipica per lavorazioni
con lutilizzo di materiali impiegati e di tecniche di lavorazione legata
alle tradizioni dei luoghi di origine ed alla cultura locale.
Art. 3 Requisiti
Potranno esser riconosciute solo le imprese che producono materiali finiti
per le proprie competenze e che hanno la capacità di realizzare prodotti
su disegno, su commessa o su progetto proprio. E richiesta unesperienza
di almeno 5 anni nel settore salvo comprovata capacità. Per le aziende
di nuova formazione, salvo comprovate capacità, sarà determinante sia laver
svolto attività produttive nel settore, anche se da dipendente, con mansioni
lavorative adeguate, come operaio o coadiuvante per almeno tre anni che
una formazione specifica presso scuole di formazione accreditate per un
minimo di 1200 ore oppure diplomi di Maestro dArte o Maturità specifica;
in ogni caso verrà richiesta una prova di ingresso. Nel caso di consorzi
sarà indispensabile che almeno i 4/5 delle imprese che ne fanno parte siano
riconosciute imprese dellArtigianato Artistico.
3.1 Norme di ammissione
Le imprese Artigiane dovranno provare la propria capacità compilando il
questionario predisposto, allegando un curriculum dettagliato in cui evidenziare
esperienze produttive, partecipazione ad Esposizioni, partecipazione attiva
ad Associazioni di categoria ed allegando documentazione fotografica dei
prodotti realizzati.
3.2 Accettazione delle domande
Il riconoscimento viene effettuato dalle Commissioni Provinciali per lArtigianato
competenti per territorio supportate da esperti, ai sensi delle normative
vigenti.
La Commissione, esaminate le domande e le documentazioni prodotte, potrà
richiedere specificazioni, documentazioni aggiuntive, colloqui diretti
e fare sopralluoghi presso le aziende dei richiedenti.
Nel caso di imprese costituite da un tempo inferiore ai due anni e nel
caso di imprese che volendo iniziare lattività non sono ancora in possesso
della documentazione necessaria, sono ritenuti indispensabili dei colloqui,
a discrezione della Commissione esaminatrice, eventuali sopralluoghi nei
siti di produzione.
3.3 Possesso di licenza di vendita
Potranno essere riconosciute le aziende artigiane munite di regolare licenza
per il commercio a patto che lattività commerciale sia secondaria e che
non possa generare confusione tra il manufatto regolarmente prodotto in
azienda e quello commercializzato.
3.4 Titolarità del riconoscimento
Referente per il riconoscimento è il titolare dellazienda ed in caso di
società, almeno uno dei soci deve essere in possesso dei requisiti.
Nel caso di scioglimento o di modifica della compagine sociale, (nel caso
in cui il socio in possesso dei requisiti non ne faccia più parte) decadrà
il riconoscimento che potrà comunque essere nuovamente concesso previa
domanda.
3.5 Cancellazione del riconoscimento
Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme della L.R. 21/97,
art. 45 così come le modificate dalla L.R. 24/99 e pertanto si ritengono
estese alle norme dettate dal presente regolamento.
3.6 Ricorsi
I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi
su iscrizioni e cancellazioni allAlbo delle Imprese Artigiane, alla CRA
che potrà avvalersi della consulenza della Commissione per i Disciplinari
di Produzione.
3.7 Iter procedurale
Al fine di poter riassumere e di chiarire meglio quanto sopra espresso,
evidenziano le procedura di riconoscimento, che risultano pertanto:
Compilazione della domanda-questionario
Primo grado di valutazione delle Imprese dal questionario
Approfondimento eventuale con richiesta di colloquio Predisposizione controlli
in azienda
Previsione della possibilità di ricorso
Art. 4 Fasi produttive
Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto
finito mantenga inalterate tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie
merceologiche.
Le lavorazioni devono essere eseguite allinterno dellazienda.
Fasi di lavorazione di tipo accessorio potranno essere commissionate ad
artigiani esterni, solo se anchessi riconosciuti dallArtigianato Artistico,
fermo restando che le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto
dei criteri del presente Disciplinare, o se di altre Regioni, di provata
capacità.
4.1 Utilizzo dei semilavorati
Non è assolutamente consentito rifinire, completare o utilizzare beni acquistati
come semilavorati presso aziende che non possono dimostrare la loro appartenenza
al settore dellArtigianato Artistico.
4.2 Manualità
La percentuale di manualità nel processo produttivo deve essere preponderante
in tutti i prodotti e processi di lavorazione.
Lutilizzo dei macchinari è consentito in tutti quei casi in cui normative
vigenti non consentono, per motivi di salvaguardia della salute dei lavoratori,
gli originari e tradizionali sistemi di produzione.
Il titolare dellazienda od il socio titolare del riconoscimento devono
però saper dimostrare la loro completa competenza anche delle lavorazioni
in disuso in quanto proprie e tipiche del Settore di appartenenza.
4.3 Serialità
La serialità delle produzioni è da considerarsi assolutamente incompatibile.
Art. 5 Tecnologia
La tecnologia deve essere di aiuto allartigianato artistico solo in quei
frangenti in cui si richieda salvaguardia personale dei lavoratori, oppure
nei casi in cui il prodotto finale abbia fasi di lavorazioni iniziali o
intermedie nelle quali lutilizzo dei macchinari (anche ad alto contenuto
tecnologico) porti esclusivamente ad una velocizzazione di certe procedure
senza nulla togliere alla definizione finale del manufatto.
Art. 5 Prodotti innovativi
Sono consentite tecnologie che assolvano alle esigenze di progetto, a patto
che il loro utilizzo dia evidenti garanzie prestazionali e di durata e
che le stesse non compromettano la richiesta di manualità che il prodotto
finale deve pur sempre mantenere.
Art. 5.2 Prodotti Tradizionali
Stovigliera in Terra Rossa
Pentole da fuoco prodotte con argilla pirofila, Stovigliera in genere da
tavola
Realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali tornitura,
modanatura e stampatura. Le eventuali operazioni di decorazione devono
essere effettuate rigorosamente a mano, anche con lutilizzo di spolveri;
oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione
che prevedano lutilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.
Stoviglieria in Terra Bianca Servizi da tavola e complementi, realizzati
in terraglia tenera o forte, gres, porcellana con tecniche di lavorazione
ceramica manuali quali colaggio, tornitura, modanatura e stampatura.
Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente
a mano, anche con lutilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati
manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano lutilizzo
di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.
Stovigliera e Oggettistica Tradizionale di Mondovì
Servizi da tavola e complementi in terraglia dolce calcarea o terraglia
forte feldspatica
realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali colaggio,
tornitura, modanatura e stampatura. Le caratteristiche decorazioni devono
essere effettuare rigorosamente a mano e nel rispetto delle linee decorative
e dei colori della tradizione monregalese; con tamponi di spugna o di sughero
utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano
lutilizzo di serigrafia, di tampoprint e di decalcomanie.
Oggettistica ed Elementi Architettonici per Interno
Complementi duso domestico in genere, realizzati con tecniche di lavorazione
ceramica manuali.
Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente
a mano, anche con lutilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati
manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano lutilizzo
di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.
Fregi ed Elementi Architettonici per Esterno
Elemento primario di realizzazione è il Cottoforte ed il Gres Salato.
Realizzati tramite Tornitura, Stampatura e Modellazione.
Fregi per portali, elementi decorativi per facciate, vasi da giardino,
comignoli, statuaria
Stufe e Camini di Castellamonte
Stufe e Camini propri della tradizione Castellamontese realizzati in ceramica
refrattaria tramite tecniche di foggiatura per colaggio, stampatura e modellazione.
Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente
a mano, anche con lutilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati
manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano lutilizzo
di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.
Lustro e decorazione a Piccolo Fuoco
Essendo questa una fase di lavorazione particolare ne è consentito il riconoscimento
esclusivamente se i supporti utilizzati sono a loro volta prodotti da aziende
che abbiano ottenuto il riconoscimento oggetto del presente Disciplinare.
Sono assolutamente escluse da questa categoria le operazioni soprasmalto
con utilizzo di decalcomanie.
Art. 6 Materie prime
E necessario che sia sempre garantito lutilizzo dei materiali più idonei
alla realizzazione dei manufatti.
6.1 Prodotti innovativi
E consentito lutilizzo di ogni tipo di materiale che assolva alle esigenze
di progetto. Materiali diversi potranno essere utilizzati in aggiunta partendo
da considerazioni di ricerca di una nuova diversa estetica o per la realizzazione
di elementi in cui sia richiesta una particolare funzione dettata da esigenze
progettuali.
6.2 Prodotti tradizionali
Nei casi in cui il legame con la tradizione sia indispensabile alla funzione
delloggetto dovranno esserne mantenute intatte le peculiarità anche dal
punto di vista delle argille utilizzate. E possibile tuttavia che lutilizzo
di argille diverse da quelle originariamente adoperate altro non sia che
una naturale evoluzione del prodotto al fine di ottenere caratteristiche
di durata e resistenza alluso migliori. In tutti i casi in cui si riscontri
questa condizione sarà considerato coerente lutilizzo di argille con caratteristiche
organolettiche dissimili.
Così pure per quanto riguarda lutilizzo di smalti, fritte e cristalline
le cui composizioni saranno conformi alle normative vigenti.
Art. 7 Prodotto
La produzione dellartigianato artistico dovrà essere caratterizzato dalla
qualità dellesecuzione con una particolare attenzione alla valenza estetico-formale,
ai materiali, alle tecniche di lavorazione, alle rifiniture ed alle decorazioni.
7.1 Prodotti innovativi
E consentito lutilizzo di materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali,
là dove esse siano necessarie per conferire particolari valenze artistiche
ed accessorie al prodotto finale.
7.2 Prodotti tradizionali
Si ritiene indispensabile per la salvaguardia delle tradizioni il rispetto
fedele dei modelli, forme, stili, tipologie e decori riscontrabili con
gli archetipi presenti nei musei e nelle pubblicazioni accreditate.
Art. 8
Tipicità
E riconosciuta la tipicità delle produzioni legate a particolari tradizioni
locali, pertanto lArtigianato Tradizionale e Tipico deve avere uno stretto
collegamento con la zona di produzione.
La produzione Tradizionale e Tipica deve rispondere a criteri produttivi
di tradizione storica tali da consentire il raggiungimento di risultati
facilmente apprezzati e riconoscibili.
Art. 9 Denominazione
E stata individuata la denominazione eccellenza artigiana con D.G.R. n.
30 - 322 del 29/06/2000 da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il
riconoscimento dellartigianato artistico, tipico, tradizionale di ogni
settore e conseguente annotazione specifica allAlbo provinciale delle
imprese artigiane.
A tali imprese viene attribuito il marchio Piemonte Eccellenza Artigiana
approvato con D.G.R. n. 3 - 1713 del 14/12/2000.
Luso, lo sviluppo e la diffusione di tale marchio è disciplinato da regolamento
approvato con D.G.R. n. 4 - 1714 del 14/12/2000.
Il richiamo all"Artigianato Artistico" in Mostre, Esposizioni, Manifestazioni,
potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno
essere in possesso dellannotazione allAlbo.
I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto e dei rispettivi
elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua
immagine e a compiere ogni sforzo per propagandarlo.
In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio è la Regione Piemonte.
Art. 10 Botteghe Scuola
Ai fini della costituzione delle Botteghe Scuola, le imprese saranno
riconosciute sulla base dei criteri previsti dal presente Disciplinare
e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione
Regionale per lArtigianato (CRA).
Art. 11 Controlli
La Regione potrà, nellambito delle revisioni degli Albi Provinciali delle
Imprese Artigiane, attuare procedure al fine di verificare il persistere
dei requisiti, come previsto dallart. 44 della L.R. 9 maggio 97 n. 21.
Limpresa si impegna a dare alla Commissione Provinciale per lArtigianato
designata ogni facoltà perchè essa possa procedere di volta in volta controlli
di accertamento dei requisiti.
LImpresa si impegna a dare spiegazione ed a rilasciare ogni parte giustificativa
necessaria nei documenti (fatture, registri, ecc.). Le Commissioni Provinciali
dellArtigianato, quindi, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno,
potranno svolgere indagini ed ispezioni per assicurarsi sulla validità
e sulla continuità di quanto dichiarato nella domanda di Iscrizione.
NELLAMBITO DEL SETTORE VETRO,
CERAMICA, PIETRA E AFFINI