Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 56 - 3699

L.R. 21/97 e s.m.i. - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita’ - Art. 27 - Approvazione disciplinare di Produzione della Ceramica nell’ambito del Settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

di approvare, sentito il parere favorevole della Commissione Regionale per l’Artigianato e sentite le Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., CASA), il Disciplinare di Produzione della Ceramica nell’ambito del Settore Vetro, Ceramica, Pietra ed affini, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, predisposto dalla apposita Commissione di Disciplinare di Produzione.

Tale disciplinare rappresenta un importante strumento per il raggiungimento dell’obiettivo della tutela e promozione dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico: non si limita a chiudere le lavorazioni del settore individuato in un ambito ristretto, regolato da precise tecniche di intervento e dai materiali impiegati, ma consente di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente, offrendo così diverse opportunità occupazionali.

Allegato


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA
NELL’AMBITO DEL SETTORE VETRO, CERAMICA, PIETRA E AFFINI

INTRODUZIONE

CERAMICA: L’ARTE DELLA TERRA

E’ una di quelle cose che tutti pensiamo di conoscere, ma poi, alla prova dei fatti, scopriamo di non saperne nulla. La ceramica accompagna da secoli, meglio, da millenni, la vita quotidiana dell’uomo. Igienica e resistente, inattaccabile dal calore e dagli acidi, serve egregiamente da vaso, stoviglia, candeliere, pignatta, tazza, oppure, come si dice oggi, complemento d’arredo. Anche gli oggetti liturgici, ampolline, crocifissi, stazioni di Via Crucis possono essere di ceramica. Ma se ci chiedessero di spiegare com’è fatta la tazzina da cui sorbiamo l’espresso, quando si sia sviluppata questa tecnica, che differenza ci sia tra ceramica e porcellana, tra Grès e maiolica, probabilmente non sapremmo da che parte cominciare. Forse è bene procedere con ordine.

Ceramica è, da tempo immemorabile, l’arte di plasmare, al tornio o negli stampi, un impasto d’argilla (Kèrama in greco) ed altre sostanze con acqua, e ricavarne oggetti disparati, per uso pratico, decorativo, religioso. Una volta foggiato, l’oggetto è fatto essiccare, poi variamente dipinto o verniciato, infine cotto in fornace, anche più volte. Si procede così, senza cambiamenti sostanziali, da dieci-ventimila anni, più o meno su tutta la faccia della Terra, della Mesopotamia alla Cina, da Faenza al deserto del Mojave.

Nessuno può appropriarsi della ceramica come prodotto esclusivo. Tuttavia, ogni epoca ed ogni luogo hanno espresso nella forma, nella decorazione, nel valore simbolico di questi oggetti l’impronta tipica di una cultura, di un gusto più o meno raffinato. Tant’è vero che proprio dalle ceramiche dis cavo gli archeologici identificano le civiltà. Del resto, il termine “ceramica” accomuna svariate lavorazioni, distinte dalla maggiore o minore temperatura della fornace: terracotta, maiolica, Grès. Sul gradino più alto, la porcellana, per la quale cambia anche la formula della materia prima: caolino, quarto e feldspato. In passato, se la potevano permettere solo le classi aristocratiche, le manifatture erano legate alle corti e ai loro gusti capricciosi. Meissen in Sassonia, Nymphenburg in Baviera, Capodimonte vicino a Napoli, Sèvres alle porte di Parigi, Vienna - per ricordarne solo alcune. Nei pressi di Torino, Vinovo: alla breve storia della porcellana piemontese abbiamo dedicato qualche pagina.

Anche la maiolica in alcune zone diventa d’alto pregio: Faenza, Bassano del Grappa, Deruta e Caltagirone. Il Piemonte non vanta centri così famosi: quando si parla di ceramica dalle nostre parti, s’intendono oggetti utili alle necessità quotidiane, vasellame per la tavola, la cucina, la conservazione degli alimenti, talvolta per decorazioni o immagine dovute. Subito occorrono alla mente Castellamonte, stufe, stoviglie e pignatte decorate. Oppure i piatti di Mondovì, dipinti a vivavi colori, spesso con il celebre galletto. In realtà, fino al secolo scorso di ceramiche se ne producevano dappertutto, da Ronco Biellese a diverse zone del Monferrato.

Nel Cuneese, ad esempio, ogni borgo di fondovalle aveva il suo vassoio: Barge, Boves, Caraglio, Dronero. Era una artigiano stimato, che forniva oggetti per la cucina e per la casa. Fojot per la Bagna Cauda, Douje per il vino e le conserve; stoviglie, ciotole basse per dar da mangiare ai conigli; e quei curiosi oggetti, noti all’ironia femminile come Mariti, vasi di ceramica con lungo manico e sportellino. Le contadine li reimpivano di braci ardenti e poi li serravano in grembo, tra le cosce, per riscaldarsi. I consorti, per quanto inadeguati, non potevano protestare. Fra quegli oggetti, v’erano piccoli capolavori d’astuzia, come le fianche non verniciate. L’acqua di pozzo, mescolata ad aceto, trasudava dalle pareti porose d’argilla, ed evaporando abbassava la temperatura dell’asprigno dissetante. Una formaggiera realizzata a Chiusa Pesio a fine Ottocento nascondeva nella sommità del coperchio un’intercapedine: anche qui si metteva acqua, che evaporava da un buchino e manteneva fresca la toma. In questi oggetti il buon senso era il vero valore aggiunto. All’esecutore non veniva richiesto un particolare talento, nè tanto meno un gusto fine. Raramente il vasaio si dava a plasmare madonne o fontane. Al più un ghirigoro, un accenno di decorazione abbelliva la ciotola o la brocca. La produzione era esigua, mirata esclusivamente alla domanda locale.

Ma alcune zone, per la presenza di cave d’argilla, la “terra grassa” e quindi l’abbondanza di materia prima, e per un certo spirito d’intrapresa, riuscirono a produrre su più larga scala, ad esportare la merce in altre regioni ed acquistare così rinomanza diffusa. La più nota  è Castellamonte.

“Articolo di Orlando Perera tratto dallo Speciale ”Ceramica in Piemonte"

Michelangelo Carta Editore

PREMESSA

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 numero 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 numero 24 - predisposte dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obiettivi:

a. Tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico.

b. Qualificazione ed innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati.

c. Valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale.

d. Divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche.

e. Acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico ed i percorsi evolutivi delle lavorazioni.

f. Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali.

g. Favorire la partecipazione ad eventi e manifestazioni collettive di carattere culturale e fieristico che potranno essere organizzate.

h. Creare le condizioni per la trasmissione del “saper fare” da parte degli artigiani alle nuove generazioni attraverso una formazione pratica.

Finalità

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa regionale è fondamentale il riconoscimento delle imprese artigiane dei settori Vetro Ceramica Pietra ed affini che esercitino lavorazioni artistiche e tipiche, mediante annotazione all’Albo delle imprese Artigiane da parte delle Commissioni Provinciali per l’artigianato competenti per territorio.

Strumento Strumento specifico è la predisposizione di un “Disciplinare di Produzione” che si propone di fornire regole, descrivere caratteri e comportamenti, definire tecniche produttive adottate, materiali impiegati e quant’altro occorra ad individuare e specificare le lavorazioni in essere, per le lavorazioni artistiche e tipiche.

Riconoscimento

Potranno ottenere il riconoscimento di Impresa Artigiana operante del settore artistico, le imprese regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese ai sensi della L. 443/85, nonchè i Consorzi di Imprese che avranno dimostrato di avere: Capacità, Esperienza, Fantasia, Creatività.

Art. 1 Percorsi culturali

L’impresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche dell’Artigianato Artistico.

Devono essere considerati quali caratteristiche peculiari dell’impresa che opera nel settore:

Il richiamo alla tradizione, inteso come capacità acquisita di una cultura specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito operativo.

L’innovazione, intesa come volontà a ricercare nuovi modelli di comportamento e sperimentare nuovi fenomeni all’interno di un territorio senza più confini tra arte, design e manualità.

L’aggiornamento professionale, ovvero la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni predisposte o che svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il legname con le nuove generazioni, vale a dire la disponibilità ad offrire reali opportunità di formazione ed apprendimento.

Art. 2 Comparti

Settore Ceramica

Dalla più ampia definizione di “Settore Ceramica” sono identificati i seguenti Comparti:

Fabbricazione Stoviglieria

Oggettistica

Fregi e complementi d’arredo per interno e per esterno

Stufe e camini

Lustri e decorazioni a “Piccolo Fuoco”

Per ogni Comparto valgono le regole generali dettate dal presente Disciplinare di Produzione, con l’adeguata interpretazione relativa alla produzione. Pertanto per manufatto si intenderà “il prodotto della lavorazione di propria competenza”.

Le imprese potranno, qualora ne posseggano i requisiti, essere annotate contemporaneamente in più Settori o Comparti di Artigianato Artistico.

E’ inoltre identificata la produzione Tradizionale e Tipica per lavorazioni con l’utilizzo di materiali impiegati e di tecniche di lavorazione legata alle tradizioni dei luoghi di origine ed alla cultura locale.

Art. 3 Requisiti

Potranno esser riconosciute solo le imprese che producono materiali finiti per le proprie competenze e che hanno la capacità di realizzare prodotti su disegno, su commessa o su progetto proprio. E’ richiesta un’esperienza di almeno 5 anni nel settore salvo comprovata capacità. Per le aziende di nuova formazione, salvo comprovate capacità, sarà determinante sia l’aver svolto attività produttive nel settore, anche se da dipendente, con mansioni lavorative adeguate, come operaio o coadiuvante per almeno tre anni che una formazione specifica presso scuole di formazione accreditate per un minimo di 1200 ore oppure diplomi di Maestro d’Arte o Maturità specifica; in ogni caso verrà richiesta una prova di ingresso. Nel caso di consorzi sarà indispensabile che almeno i 4/5 delle imprese che ne fanno parte siano riconosciute imprese dell’Artigianato Artistico.

3.1 Norme di ammissione

Le imprese Artigiane dovranno provare la propria capacità compilando il questionario predisposto, allegando un curriculum dettagliato in cui evidenziare esperienze produttive, partecipazione ad Esposizioni, partecipazione attiva ad Associazioni di categoria ed allegando documentazione fotografica dei prodotti realizzati.

3.2 Accettazione delle domande

Il riconoscimento viene effettuato dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato competenti per territorio supportate da esperti, ai sensi delle normative vigenti.

La Commissione, esaminate le domande e le documentazioni prodotte, potrà richiedere specificazioni, documentazioni aggiuntive, colloqui diretti e fare sopralluoghi presso le aziende dei richiedenti.

Nel caso di imprese costituite da un tempo inferiore ai due anni e nel caso di imprese che volendo iniziare l’attività non sono ancora in possesso della documentazione necessaria, sono ritenuti indispensabili dei colloqui, a discrezione della Commissione esaminatrice, eventuali sopralluoghi nei siti di produzione.

3.3 Possesso di licenza di vendita

Potranno essere riconosciute le aziende artigiane munite di regolare licenza per il commercio a patto che l’attività commerciale sia secondaria e che non possa generare confusione tra il manufatto regolarmente prodotto in azienda e quello commercializzato.

3.4 Titolarità del riconoscimento

Referente per il riconoscimento è il titolare dell’azienda ed in caso di società, almeno uno dei soci deve essere in possesso dei requisiti.

Nel caso di scioglimento o di modifica della compagine sociale, (nel caso in cui il socio in possesso dei requisiti non ne faccia più parte) decadrà il riconoscimento che potrà comunque essere nuovamente concesso previa domanda.

3.5 Cancellazione del riconoscimento

Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme della L.R. 21/97, art. 45 così come le modificate dalla L.R. 24/99 e pertanto si ritengono estese alle norme dettate dal presente regolamento.

3.6 Ricorsi

I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi su iscrizioni e cancellazioni all’Albo delle Imprese Artigiane, alla CRA che potrà avvalersi della consulenza della Commissione per i Disciplinari di Produzione.

3.7 Iter procedurale

Al fine di poter riassumere e di chiarire meglio quanto sopra espresso, evidenziano le procedura di riconoscimento, che risultano pertanto:

Compilazione della domanda-questionario

Primo grado di valutazione delle Imprese dal questionario

Approfondimento eventuale con richiesta di colloquio Predisposizione controlli in azienda

Previsione della possibilità di ricorso

Art. 4 Fasi produttive

Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga inalterate tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche.

Le lavorazioni devono essere eseguite all’interno dell’azienda.

Fasi di lavorazione di tipo accessorio potranno essere commissionate ad artigiani esterni, solo se anch’essi riconosciuti dall’Artigianato Artistico, fermo restando che le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei criteri del presente Disciplinare, o se di altre Regioni, di provata capacità.

4.1 Utilizzo dei semilavorati

Non è assolutamente consentito rifinire, completare o utilizzare beni acquistati come semilavorati presso aziende che non possono dimostrare la loro appartenenza al settore dell’Artigianato Artistico.

4.2 Manualità

La percentuale di manualità nel processo produttivo deve essere preponderante in tutti i prodotti e processi di lavorazione.

L’utilizzo dei macchinari è consentito in tutti quei casi in cui normative vigenti non consentono, per motivi di salvaguardia della salute dei lavoratori, gli originari e tradizionali sistemi di produzione.

Il titolare dell’azienda od il socio titolare del riconoscimento devono però saper dimostrare la loro completa competenza anche delle lavorazioni in disuso in quanto proprie e tipiche del Settore di appartenenza.

4.3 Serialità

La serialità delle produzioni è da considerarsi assolutamente incompatibile.

Art. 5 Tecnologia

La tecnologia deve essere di aiuto all’artigianato artistico solo in quei frangenti in cui si richieda salvaguardia personale dei lavoratori, oppure nei casi in cui il prodotto finale abbia fasi di lavorazioni iniziali o intermedie nelle quali l’utilizzo dei macchinari (anche ad alto contenuto tecnologico) porti esclusivamente ad una velocizzazione di certe procedure senza nulla togliere alla definizione finale del manufatto.

Art. 5 Prodotti innovativi

Sono consentite tecnologie che assolvano alle esigenze di progetto, a patto che il loro utilizzo dia evidenti garanzie prestazionali e di durata e che le stesse non compromettano la richiesta di manualità che il prodotto finale deve pur sempre mantenere.

Art. 5.2 Prodotti Tradizionali

Stovigliera in Terra Rossa

Pentole da fuoco prodotte con argilla pirofila, Stovigliera in genere da tavola

Realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali tornitura, modanatura e stampatura. Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Stoviglieria in Terra Bianca Servizi da tavola e complementi, realizzati in terraglia tenera o forte, gres, porcellana con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali colaggio, tornitura, modanatura e stampatura.

Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Stovigliera e Oggettistica Tradizionale di Mondovì

Servizi da tavola e complementi in terraglia dolce calcarea o terraglia forte feldspatica

realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali quali colaggio, tornitura, modanatura e stampatura. Le caratteristiche decorazioni devono essere effettuare rigorosamente a mano e nel rispetto delle linee decorative e dei colori della tradizione monregalese; con tamponi di spugna o di sughero utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia, di tampoprint e di decalcomanie.

Oggettistica ed Elementi Architettonici per Interno

Complementi d’uso domestico in genere, realizzati con tecniche di lavorazione ceramica manuali.

Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Fregi ed Elementi Architettonici per Esterno

Elemento primario di realizzazione è il Cottoforte ed il Gres Salato.

Realizzati tramite Tornitura, Stampatura e Modellazione.

Fregi per portali, elementi decorativi per facciate, vasi da giardino, comignoli, statuaria

Stufe e Camini di Castellamonte

Stufe e Camini propri della tradizione Castellamontese realizzati in ceramica refrattaria tramite tecniche di foggiatura per colaggio, stampatura e modellazione.

Le eventuali operazioni di decorazione devono essere effettuate rigorosamente a mano, anche con l’utilizzo di spolveri; oppure con tamponi utilizzati manualmente sono escluse tecniche di lavorazione che prevedano l’utilizzo di serigrafia e di tampoprint e di decalcomanie.

Lustro e decorazione a “Piccolo Fuoco”

Essendo questa una fase di lavorazione particolare ne è consentito il riconoscimento esclusivamente se i supporti utilizzati sono a loro volta prodotti da aziende che abbiano ottenuto il riconoscimento oggetto del presente Disciplinare.

Sono assolutamente escluse da questa categoria le operazioni soprasmalto con utilizzo di decalcomanie.

Art. 6 Materie prime

E’ necessario che sia sempre garantito l’utilizzo dei materiali più idonei alla realizzazione dei manufatti.

6.1 Prodotti innovativi

E’ consentito l’utilizzo di ogni tipo di materiale che assolva alle esigenze di progetto. Materiali diversi potranno essere utilizzati in aggiunta partendo da considerazioni di ricerca di una nuova diversa estetica o per la realizzazione di elementi in cui sia richiesta una particolare funzione dettata da esigenze progettuali.

6.2 Prodotti tradizionali

Nei casi in cui il legame con la tradizione sia indispensabile alla funzione dell’oggetto dovranno esserne mantenute intatte le peculiarità anche dal punto di vista delle argille utilizzate. E’ possibile tuttavia che l’utilizzo di argille diverse da quelle originariamente adoperate altro non sia che una naturale evoluzione del prodotto al fine di ottenere caratteristiche di durata e resistenza all’uso migliori. In tutti i casi in cui si riscontri questa condizione sarà considerato coerente l’utilizzo di argille con caratteristiche organolettiche dissimili.

Così pure per quanto riguarda l’utilizzo di smalti, fritte e cristalline le cui composizioni saranno conformi alle normative vigenti.

Art. 7 Prodotto

La produzione dell’artigianato artistico dovrà essere caratterizzato dalla qualità dell’esecuzione con una particolare attenzione alla valenza estetico-formale, ai materiali, alle tecniche di lavorazione, alle rifiniture ed alle decorazioni.

7.1 Prodotti innovativi

E’ consentito l’utilizzo di materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali, là dove esse siano necessarie per conferire particolari valenze artistiche ed accessorie al prodotto finale.

7.2 Prodotti tradizionali

Si ritiene indispensabile per la salvaguardia delle tradizioni il rispetto fedele dei modelli, forme, stili, tipologie e decori riscontrabili con gli archetipi presenti nei musei e nelle pubblicazioni accreditate.

Art. 8

Tipicità

E’ riconosciuta la tipicità delle produzioni legate a particolari tradizioni locali, pertanto l’Artigianato Tradizionale e Tipico deve avere uno stretto collegamento con la zona di produzione.

La produzione Tradizionale e Tipica deve rispondere a criteri produttivi di tradizione storica tali da consentire il raggiungimento di risultati facilmente apprezzati e riconoscibili.

Art. 9 Denominazione

E’ stata individuata la denominazione eccellenza artigiana con D.G.R. n. 30 - 322 del 29/06/2000 da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale di ogni settore e conseguente annotazione specifica all’Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tali imprese viene attribuito il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” approvato con D.G.R. n. 3 - 1713 del 14/12/2000.

L’uso, lo sviluppo e la diffusione di tale marchio è disciplinato da regolamento approvato con D.G.R. n. 4 - 1714 del 14/12/2000.

Il richiamo all’"Artigianato Artistico" in Mostre, Esposizioni, Manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno essere in possesso dell’annotazione all’Albo.

I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto e dei rispettivi elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua immagine e a compiere ogni sforzo per propagandarlo.

In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio è la Regione Piemonte.

Art. 10 Botteghe Scuola

Ai fini della costituzione delle “Botteghe Scuola”, le imprese saranno riconosciute sulla base dei criteri previsti dal presente Disciplinare e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA).

Art. 11 Controlli

La Regione potrà, nell’ambito delle revisioni degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, attuare procedure al fine di verificare il persistere dei requisiti, come previsto dall’art. 44 della L.R. 9 maggio 97 n. 21.

L’impresa si impegna a dare alla Commissione Provinciale per l’Artigianato designata ogni facoltà perchè essa possa procedere di volta in volta controlli di accertamento dei requisiti.

L’Impresa si impegna a dare spiegazione ed a rilasciare ogni parte giustificativa necessaria nei documenti (fatture, registri, ecc.). Le Commissioni Provinciali dell’Artigianato, quindi, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, potranno svolgere indagini ed ispezioni per assicurarsi sulla validità e sulla continuità di quanto dichiarato nella domanda di Iscrizione.