Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001
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Codice 12.2
Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo
alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni
V.Q.P.R.D. del Piemonte
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore
di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché
entro i limiti stabiliti dalla U.E., per i vini di qualità prodotti in
regioni determinate (V.P.Q.R.D.) dei seguenti vini a denominazione dorigine
controllata (D.O.C.):
- Vino a D.O.C. Barbera del Monferrato
- Vino a D.O.C. Malvasia di Casorzo
- Vino a D.O.C. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
- Vino a D.O.C. Dolcetto dAsti
- Vino a D.O.C. Langhe rosso;
- Vino a D.O.C. Langhe Favorita;
- Vino a D.O.C. Langhe Freisa;
- Vino a D.O.C. Monferrato dolcetto;
- Vino a D.O.C. Piemonte Barbera;
- Vino a D.O.C. Piemonte Grignolino;
- Vino a D.O.C. Piemonte Moscato
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
IL Dirigente responsabile
D.D. 13 settembre 2001, n. 138
Ettore Ponzo