Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Codice  12.2
D.D. 13 settembre 2001, n. 138

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni V.Q.P.R.D. del Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché entro i limiti stabiliti dalla U.E., per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.P.Q.R.D.) dei seguenti vini a denominazione d’origine controllata (D.O.C.):

- Vino a D.O.C. Barbera del Monferrato

- Vino a D.O.C. Malvasia di Casorzo

- Vino a D.O.C. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

- Vino a D.O.C. Dolcetto d’Asti

- Vino a D.O.C. Langhe rosso;

- Vino a D.O.C. Langhe Favorita;

- Vino a D.O.C. Langhe Freisa;

- Vino a D.O.C. Monferrato dolcetto;

- Vino a D.O.C. Piemonte Barbera;

- Vino a D.O.C. Piemonte Grignolino;

- Vino a D.O.C. Piemonte Moscato

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

IL Dirigente responsabile
Ettore Ponzo